
1 LA RIGIDITA’ COSTITUZIONALE
L’ordinamento giuridico Italiano, ovvero tutte le leggi e le norme che esistono, trovano fondamento
all’interno di un unico testo legislativo fondamentale: la Costituzione. In essa sono sanciti tutti i
principi fondamentali che reggono la Repubblica, ed essa prevale su qualsiasi altra legge o norma che
non può di fatto andare in contrasto con la Carta Costituzionale. Ad essa sono sicuramente attribuite
delle caratteristiche quali la rigidità e la sua rigidità stà nel fatto che per modificarla non è sufficiente
l’approvazione di una normale legge che chiederebbe solamente la maggioranza semplice delle due
camere, bensì per procedere alla sua modificazione è necessario un procedimento definito aggravato.
In sostanza per modificare gli articoli della Costituzione occorre porre in essere una speciale
procedura di revisione che va ad incidere sul testo costituzionale, modificando, sostituendo o
abrogando le disposizioni in esso contenute. Il procedimento, comporta quindi a norma dell’articolo
138 che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Le stesse leggi
sono sottoposte a referendum quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano richiesta un
quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. In
quest’ultimo caso la legge sottoposta a referendum non viene promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi, resta da specificare che non si procede a referendum nella misura in cui
la legge venga approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
2 IL RAPPORTO TRA LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E IL
DIRITTO INTERNO ITALIANO
La normativa comunitaria entra a far parte del nostro ordinamento giuridico sulla base dell’art. 11
della Costituzione che permette all’Italia di trasferire e limitare sfere di sovranità nazionale a favore
di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli. L’effetto dell’adesione del nostro
Stato alla Comunità Europea e all’Unione Europea, postula che il sistema giuridico italiano si
compone quindi di norme derivanti da fonti del diritto italiano e di disposizioni derivanti da fonti del
diritto comunitario (in special modo gli atti vincolanti, cioè i regolamenti, le direttive e le decisioni).
La coesistenza tra le norme comunitarie e quelle nazionali non è sempre pacifica, di fatto può capitare
che ci siano contrasti e contraddizioni tra queste e che chi si trovi ad applicarle, ovvero il giudice,
debba conoscere quale delle due ed in base a quale criterio ritenere prevalente.
Sul punto è più volte intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha affermato la prevalenza delle
disposizioni di diritto comunitario su quelle incompatibili di diritto nazionale, e la necessaria
disapplicazione da parte del giudice della fonte interna contrastante. In realtà le fonti normative
comunitarie possono derogare, nelle materie di competenza esclusiva della Comunità stessa anche a
norme costituzionali, salvo sempre il limite dei principî supremi dell’ordinamento giuridico italiano.
3- I CONTROLIMITI
“L’Italia… consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”, il citato articolo 11 della Costituzione, fa
riferimento a specifiche limitazioni di sovranità e non ad una totale cessione di quest’ultima, tant’è
che i limiti alla tollerabilità delle incidenze dell’UE sul sistema costituzionale si possono individuare
nella stessa idea di limitazione, la quale non può comportare la compromissione dei valori
fondamentali del nostro ordinamento. Da qui l’elaborazione della dottrina dei controlimiti da parte
della Corte Costituzionale. Secondo la nostra Corte Costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili
della persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto dell’inquadramento del
Diritto costituzionale - Risposte Aperte - COMPLETO