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Diritto costituzionale - Risposte Aperte CORRETTO, Panieri di Diritto Costituzionale

Diritto costituzionale - Risposte Aperte CORRETTO

Tipologia: Panieri

2019/2020

In vendita dal 13/10/2021

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Diritto costituzionale - Risposte Aperte CORRETTO
A CHI SI RIVOLGE IL DIRITTO
Diritto deriva dal latino directus che significa dirigere che in latino significava tracciare una via, indicare una direzione.
Il diritto si manifesta sotto due differenti profili, quello del diritto oggettivo inteso come l’insieme delle regole che disciplinano la
condotta degli individui; quello del diritto soggettivo intesa come la capacità di agire per soddisfare un proprio diritto.
Dunque con diritto intendiamo un insieme di norme astratte e generali (perchè si rivolgono a un numero indeterminato di
consociati e regolano un numero indeterminato di casi) che regolano e organizzano la vita degli uomini per una convivenza pacifica
e ordinata.
Il diritto costituisce quindi quell’insieme di regole di comportamento che lo stato impone ai consociati e di cui garantisce
l’osservanza, a pena di sanzione. Infatti vi è l’espressione latina “ubi societas ibis ius” che sostiene che laddove vi sia un fenomeno
sociale, lì vi è diritto.
Dunque il diritto comprende un’insieme di norme comportamentali riferite a tutta la realtà animata e inanimata avendo peró al
centro l’uomo.
CHE COS’È L’ORDINAMENTO E COSA S’INTENDE CON L’ESPRESSIONE PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Con ordinamento giuridico si fa riferimento all’insieme di norme giuridiche vigenti in uno stato con lo scopo di regolare e
organizzare un determinato gruppo sociale. Tenuto conto della pluralità degli ordinamenti sociali, vige il principio della pluralità
degli ordinamenti giuridici. Vi è infatti una dottrina che ritiene che vi siano gruppi sociali differenti e indipendenti, cui nessuna
autorità puó imporre norme o regole vincolanti senza il consenso dei singoli che ne fanno parte. Infatti si ritiene che esista un
ordinamento giuridico dovunque vi sia un’istituzione, cioè un gruppo sociale organizzato. Infatti anche nel nostro ordinamento
abbiamo lo stato inteso come organizzazione di un determinato gruppo sociale individuato da tre elementi essenziali: popolo,
sovranitá, territorio.
QUALI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO E QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI CIASCUNO.
Gli elementi costitutivi dell stato sono tre: territorio, popolo è sovranitá.
Con territorio si intende appunto tutto lo spazio fisico sul quale il cittadino, la popolazione vive. Ogni territorio è delimitato da
confini che appunto hanno la funzione di delimitare uno stato dall’altro entro i quali vengono esercitate sovranità differenti. Lo
spazio territoriale è delimitato da confini in cielo (sopra il terriotorio), in terra e in mare (confine marittimo è situato a 12 miglia
dalla costa). Su questo territorio vive il popolo, cioè un insieme di cittadini. Per quanto riguarda lo stato italiano, la legge considera
cittadini italiani coloro che sono nati da genitori italiani e dunque coloro che hanno discendenza di sangue (ius sanguinis) e in altri
casi previsti (ex matrimonio, oppure dopo tot di tempo) Altri paesi invece, per esempio quelli non appartenenti all’unione
europea, riconoscono la cittadinanza in base allo ius soli cioè per il semplice fatto di essere nati su quel determinato territorio.
Passiamo infine al concetto di sovranità inteso come il potere che ha lo stato di imporre il rispetto delle proprie leggi a coloro che
si trovano su un determinato territorio.
DISTINZIONE TRA CIVIL LAW E COMMON LAW
L’ordinamento giuridico italiano è strutturato su un modello che viene da sempre denominato civil law, e si contrappone a quello
tipico degli ordinamenti anglosassoni, che ha il nome di common law. Questi due modelli si differenziano per l’origine, la struttura
e per i ruoli che assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti.
Con civil law ci riferiamo a un modello che si basa sul diritto scritto e dunque sul ruolo determinante delle leggi. Infatti le leggi
svolgono la funzione di guidare le decisioni della magistratura, che deve attenersi al rispetto della norma vigente nell’ordinamento
ed applicarla al caso concreto. In questo caso le norme hanno struttura generale ed astratta cioè non analizzano il fatto concreto
ma regolamentano ipotesi generali che attraverso un lavoro di interpretazione vengono adattate al caso concreto (Ex. LEGGE CHE
STABILISCE IL DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PUBBLICI può essere così interpretata: è vietato fumare sigarette, pipe, sigaro, al
cinema, nelle scuole).
Con common law invece si fa riferimento a un modello che si basa sulle decisioni dei giudici. In questo caso si fa riferimento al caso
concreto e le sentenze stabilite hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi. Dunque ciò che vincola il giudice sono le
precedenti sentenze. Quindi sono meno rilevanti il diritto scritto e le norme
DESCRIVERE LA DIFFERENZA TRA LE NOZIONI DI POPOLO, POPOLAZIONE, NAZIONE.
Con popolo si fa riferimento all’insieme di cittadini dello stato, mentre con popolazione all’insieme dei soggetti che vivono su un
territorio indipendentemente dalla loro cittadinanza. Con nazione invece facciamo riferiferimento a un’entità storico-culturale che
indica un insieme di soggetti legati tra loro dalla razza, lingua, costumi, tradizioni e religione.
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Diritto costituzionale - Risposte Aperte CORRETTO

A CHI SI RIVOLGE IL DIRITTO

Diritto deriva dal latino directus che significa dirigere che in latino significava tracciare una via, indicare una direzione. Il diritto si manifesta sotto due differenti profili, quello del diritto oggettivo inteso come l’insieme delle regole che disciplinano la condotta degli individui; quello del diritto soggettivo intesa come la capacità di agire per soddisfare un proprio diritto. Dunque con diritto intendiamo un insieme di norme astratte e generali (perchè si rivolgono a un numero indeterminato di consociati e regolano un numero indeterminato di casi) che regolano e organizzano la vita degli uomini per una convivenza pacifica e ordinata. Il diritto costituisce quindi quell’insieme di regole di comportamento che lo stato impone ai consociati e di cui garantisce l’osservanza, a pena di sanzione. Infatti vi è l’espressione latina “ubi societas ibis ius” che sostiene che laddove vi sia un fenomeno sociale, lì vi è diritto. Dunque il diritto comprende un’insieme di norme comportamentali riferite a tutta la realtà animata e inanimata avendo peró al centro l’uomo. CHE COS’È L’ORDINAMENTO E COSA S’INTENDE CON L’ESPRESSIONE PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Con ordinamento giuridico si fa riferimento all’insieme di norme giuridiche vigenti in uno stato con lo scopo di regolare e organizzare un determinato gruppo sociale. Tenuto conto della pluralità degli ordinamenti sociali, vige il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici. Vi è infatti una dottrina che ritiene che vi siano gruppi sociali differenti e indipendenti, cui nessuna autorità puó imporre norme o regole vincolanti senza il consenso dei singoli che ne fanno parte. Infatti si ritiene che esista un ordinamento giuridico dovunque vi sia un’istituzione, cioè un gruppo sociale organizzato. Infatti anche nel nostro ordinamento abbiamo lo stato inteso come organizzazione di un determinato gruppo sociale individuato da tre elementi essenziali: popolo, sovranitá, territorio. QUALI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO E QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI CIASCUNO. Gli elementi costitutivi dell stato sono tre: territorio, popolo è sovranitá. Con territorio si intende appunto tutto lo spazio fisico sul quale il cittadino, la popolazione vive. Ogni territorio è delimitato da confini che appunto hanno la funzione di delimitare uno stato dall’altro entro i quali vengono esercitate sovranità differenti. Lo spazio territoriale è delimitato da confini in cielo (sopra il terriotorio), in terra e in mare (confine marittimo è situato a 12 miglia dalla costa). Su questo territorio vive il popolo, cioè un insieme di cittadini. Per quanto riguarda lo stato italiano, la legge considera cittadini italiani coloro che sono nati da genitori italiani e dunque coloro che hanno discendenza di sangue (ius sanguinis) e in altri casi previsti (ex matrimonio, oppure dopo tot di tempo) Altri paesi invece, per esempio quelli non appartenenti all’unione europea, riconoscono la cittadinanza in base allo ius soli cioè per il semplice fatto di essere nati su quel determinato territorio. Passiamo infine al concetto di sovranità inteso come il potere che ha lo stato di imporre il rispetto delle proprie leggi a coloro che si trovano su un determinato territorio. DISTINZIONE TRA CIVIL LAW E COMMON LAW L’ordinamento giuridico italiano è strutturato su un modello che viene da sempre denominato civil law, e si contrappone a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni, che ha il nome di common law. Questi due modelli si differenziano per l’origine, la struttura e per i ruoli che assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti. Con civil law ci riferiamo a un modello che si basa sul diritto scritto e dunque sul ruolo determinante delle leggi. Infatti le leggi svolgono la funzione di guidare le decisioni della magistratura, che deve attenersi al rispetto della norma vigente nell’ordinamento ed applicarla al caso concreto. In questo caso le norme hanno struttura generale ed astratta cioè non analizzano il fatto concreto ma regolamentano ipotesi generali che attraverso un lavoro di interpretazione vengono adattate al caso concreto (Ex. LEGGE CHE STABILISCE IL DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PUBBLICI può essere così interpretata: è vietato fumare sigarette, pipe, sigaro, al cinema, nelle scuole). Con common law invece si fa riferimento a un modello che si basa sulle decisioni dei giudici. In questo caso si fa riferimento al caso concreto e le sentenze stabilite hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi. Dunque ciò che vincola il giudice sono le precedenti sentenze. Quindi sono meno rilevanti il diritto scritto e le norme DESCRIVERE LA DIFFERENZA TRA LE NOZIONI DI POPOLO, POPOLAZIONE, NAZIONE. Con popolo si fa riferimento all’insieme di cittadini dello stato, mentre con popolazione all’insieme dei soggetti che vivono su un territorio indipendentemente dalla loro cittadinanza. Con nazione invece facciamo riferiferimento a un’entità storico-culturale che indica un insieme di soggetti legati tra loro dalla razza, lingua, costumi, tradizioni e religione.

COSA SIGNIFICA INTERPRETARE IL DIRITTO

L’interpretazione giuridica, nel diritto è l’attività volta a chiarire il significato delle norme in vista della loro applicazione nei casi concreti. Vai a vere risposta data in diritto privato DESCRIVERE LO STATO LIBERALE Per stato liberale s’intende una forma di stato che ha come obbiettivo quello di tutelare la libertà o i diritti inviolabili dei cittadini (libertà di parola, di stampa, religiosa, di associazione, divieto di tortura). In questo caso lo stato interviene comunque nei casi di difesa e ordine pubblico, il carattere principale è il fatto che lo Stato non interviene in ambito sociale ed economico, in modo tale che domanda e offerta, non siano influenzate dallo stato, tuttavia questi interventi ci sono, soprattutto in periodi di crisi. Un’altra caratteristica principale è il diritto del singolo individuo alla proprietà privata. I diritti dei cittadini sono disciplinati in una Costituzione scritta, in caso di una loro violazione, vi è la possibilità di rivolgersi a un’autorità giudiziaria. Infine un’altra caratteristica di questo stato, riguarda la suddivisione dei poteri: legislativo al parlamento ; esecutivo al governo ; giudiziario ai giudici. Al di la di queste caratteristiche comuni, lo Stato liberale non si presenta come un modello sempre uguale nei paesi europei, ma questo si applica in modo differente secondo il diverso contesto storico e sociale. Lo stato liberale è anche detto stato di diritto, cioè non più basato sulla volontà del sovrano che non ha nessuno a lui superiore, bensì si basa sulla supremazia della legge. Attenzione perché lo stato liberale non è uno stato democratico, cioè una forma di stato in cui il potere appartiene al popolo. Infatti la maggior parte dei cittadini non ha il diritto di voto che spetta, esclusivamente, ai nobili, clero, ricchi. Infatti lo stato liberale è considerato uno stato elitario, cioè qui le scelte sono effettuate da una elite. Gli equilibri tra parlamento e potere esecutivo non sono sempre gli stessi e variano da una realtà all’altra: infatti si va dalla monarchia costituzionale nella quale il ruolo del parlamento è più limitato, al governo parlamentare dove invece ha un ruolo più ampio. DESCRIVERE LE FORME DI STATO IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ’ CON LE QUALI VIENE GESTITO IL RAPPORTO TRA SFERA RELIGIOSA E CIVILE. Con forma di stato si fa riferimento alla struttura dello stato, cioè come viene esercitata la sovranità in un determinato territorio con un suo contesto storico e sociale, per regolamentare la vita del popolo. stato unitario, federale, assoluto, patrimoniale, di polizia, di diritto, stato sociale, socialista. DESCRIVERE LE FORME DI GOVERNO DESCRIVENDO ANCHE ALCUI ESEMPI Per forma di governo si intende il differente modo in cui si articola e si distribuisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato, in particolare tra Governo, Parlamento, Capo dello Stato. Cioè si intendono i diversi modi con cui il potere è distribuito fra gli organi dello stato apparato (parlamento, governo, capo di stato). Le forme di governo sono le monarchie costituzionali, i governi parlamentari, i governi presidenziali, governi semipresidenziali, i governi direttoriali. La monarchia costituzionale segna il passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale, questo tipo si afferma in Inghilterra in seguito alle rivoluzioni del 1649 - 1688 contro l’assolutismo degli Stuart ; in Francia al termine del periodo napoleonico. Questa tipologia si caratterizza per la suddivisione dei poteri tra re e parlamento. Infatti in questo caso il sovrano è titolare del potere esecutivo e di nomina e revoca dei ministri. Egli esercita formalmente il potere giurisdizionale in quanto la giustizia viene esercitata in nome del re. Il parlamento detiene invece il potere legislativo. IL GOVERNO PARLAMENTARE invece è caratterizzato dall’esistenza di un rapporto di fiducia tra governo e parlamento, in virtù del quale il governo deve ottenere la fiducia delle camere per poter svolgere la sua azione e per poter rimanere in carica. Il GOVERNO PRESIDENZIALE si afferma negli Stati Uniti d’America, esso si caratterizza per la posizione di rilevanza attribuita al presidente, in particolare il capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo, assume il duplice ruolo di capo dello stato e capo del governo. Questa figura non può essere sfiduciata dal voto parlamentare durante il suo mandato ne’ può sciogliere il parlamento. Il governo semipresidenziale si afferma in Francia ed è un modello in cui il presidente è indipendente dal parlamento, non necessita della fiducia delle camera ed è eletto dal popolo. Esiste inoltre un rapporto di fiducia tra parlamento e governo. L’esecutivo fa capo al presidente della repubblica e primo ministro. La forma di governo direttoriale si afferma solo in svizzera ed è caratterizzata dalla presenza di soli due organi necessari: il parlamento (funzione di governo) e il direttorio (funzione capo dello stato). La forma di governo italiana presenta i caratteri tipici dei governi parlamentari e dunque la funzione legislativa è affidata alle camere, il potere esecutivo al governo che lo esercita sotto la direzione e responsabilità del presidente del consiglio. Vi è rapporto di fiducia tra parlamento e governo. Vi è inoltre una corte costituzionale che ha il compito di pronunciarsi sulla legittimità delle leggi statali e regionali. DESCRIVERE LA FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE Per forma di governo si intende il differente modo in cui si articola e si distribuisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato, in particolare tra Governo, Parlamento, Capo dello Stato. Essa è rimasta per lo più teorica , infatti uno dei pochi paesi ad averla è Israele, abrogata nel 2001. Essa consiste nell’elezione diretta e contemporanea del primo ministro (funzione esecutiva) e del parlamento; essi sono legati l’uno all’altro, quindi se uno cade, cade anche l’altro, essi sono vincolati, quindi se non vogliono

Nell’ambito dei diritto soggettivi, cioè quelli che fanno capo a un determinato soggetto, si distinguono in base alla funzione: diritti relativi e diritti assoluti. I diritti soggettivi assoluti si caratterizzano per fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà; il proprietario, infatti, per realizzare il suo diritto non ha bisogno dell'aiuto di altre persone che devono limitarsi solo non turbarlo nel suo godimento. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (come la proprietà) ed i diritti della personalità. I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati. Si distinguono da quelli assoluti anche perché per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Pensiamo ai diritti di credito; se io devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di danaro oppure la realizzazione di un'opera, il mio diritto non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le posizioni delle parti: il creditore avrà nei confronti del debitore " una pretesa "; il debitore dovrà invece adempiere ad " un obbligo “. (ricordiamo il diritto di credito che ha contenuto patrimoniale e i diritti di famiglia che riguardano i rapporti tra i componenti di un nucleo famigliare. ENUMERARE E DESCRIVERE CLASSIFICANDOLE LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE E SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE. Per situazione giuridica soggettiva si intende la posizione ricoperta da un soggetto all’interno di un rapporto giuridico. Tale posizione del soggetto è tutelata dall’ordinamento attraverso norme giuridiche. La situazione giuridica soggettiva e dunque il rapporto giuridico nascono, si modificano, si estinguono al verificarsi di determinate fattispecie. I soggetti che partecipano a un rapporto giuridico, possono ricoprire due differenti posizioni entrambe tutelate dall’ordinamento: posizione giuridica attiva nel caso in cui il titolare si trovi in una situazione di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento per la tutela del proprio interesse (diritto soggettivo, potestà, aspettativa, diritto potestativo); inoltre la situazione giuridica soggettiva può essere passiva, cioè si riferisce a una posizione di svantaggio che consiste nell’imposizione di una determinata condotta (dovere, obbligo, soggezione, onere). COSA S’INTENDE CON L’ESPRESSIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 2 COSTITUZIONE “DIRITTI INVIOLABILI” E A QUALI DIRITTI SI RIFERISCE? (descrivere le due linee di pensiero). Nell’articolo 2 della Costituzione, con diritti inviolabili ci si riferisce alle posizioni giuridiche della persona considerate essenziali, in quanto fanno parte della natura umana e dunque sono tutelati a prescindere dal dettato costituzionale. In tale articolo vengono utilizzati i termini “riconosce e garantisce”, non viene dunque operata nessuna forma di discriminazione tra cittadini, stranieri, anzi sottolinea l’importanza primaria dell’uomo sull’ordinamento statale (principio personalistico). I diritti sono qualificati come inviolabili quando: non possono essere oggetto di revisione costituzionale; sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei titolari; sono imprescrittibili (anche se non esercitati non cadono in prescrizione). Questi diritti sono riconosciuti all’uomo: sia come singolo (diritto al nome; all’onore; libertà di pensiero); sia come membro di formazione sociale (diritto di associazione, di riunione). A CHI SI APPLICA L’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE E QUALI SONO LE PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE RELATIVE A QUESTO ASPETTO Tale articolo è rivolto a tutti i cittadini e sostiene che costoro abbiano pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. Così l’articolo 3 enuncia il principio di uguaglianza e una serie di specifici divieti di discriminazione; il principio prescrive che si debbano trattare in modo uguale, le situazioni uguali, in modo diverso le situazione diverse. Quindi questo articolo si rivolge essenzialmente al legislatore, cui è vietato creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Nel secondo coma tale articolo sancisce il dovere della Repubblica di perseguire politiche di eguaglianza finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che pregiudicano il pieno sviluppo della persona umana. Dunque si sostiene che per rendere effettiva l’uguaglianza fra cittadini, lo Stato deve intervenire per tutelare e migliorare le condizioni delle categorie svantaggiate. DESCRIVERE IL CONCETTO E LE CONSEGUENZE DELL’UGUAGLIANZA FORMALE Il concetto dell’uguaglianza formale viene affrontato nell’artico 3 comma 1 della nostra costituzione, con tale espressione si intende l’uguaglianza di tutti davanti alla legge. Con uguaglianza formale si intendono due concetti: che la legge è uguale per tutti (fino alla rivoluzione francese nobili e clero erano sottoposti a tribunali e leggi diverse dai cittadini) ; che la legge non deve operare discriminazioni di razza, di sesso, di religione, opinione politiche, condizioni personali e sociali. Tale comma si riferisce essenzialmente al legislatore il quale non può operare discriminazioni, cioè trattare in maniera diversa i cittadini. Il principio non può significare assoluta parità di trattamento, in quanto bisogna tener conto del caso concreto in modo da attuare un giusto trattamento. Dunque tale principio si può dire applicato quando la legge tratti in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. IL PRINCIPIO DEL’UGUAGLIANZA VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE? PERCHE’?

Il principio di eguaglianza viene affrontato nell’articolo 3 della nostra Costituzione, con tale espressione si intende l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. Pertanto questo articolo si riferisce soprattutto al legislatore, il quale ha il divieto di discriminazione, tale divieto deve essere interpretato in due modi: le leggi possono riferirsi a un gruppo determinato, ma non devono avere carattere personale o singolare, a meno che non esistano giustificate ragioni; il principio dell’uguaglianza non vieta in assoluto discipline differenziate, ma discriminazioni irrazionali o irragionevoli infatti si ritiene che si debbano trattare in modo analogo i casi uguali, mentre le situazioni diverse vanno trattate differentemente tra loro. DEFINIRE E ESPORRE IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO PER COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 10 COST Le norme che compongono il diritto internazionale non vanno confuse con quelle del diritto dell’unione europea. Nel primo caso non sono infatti presenti norme generali scritte ma sono basate su consuetudini affermatesi nel tempo. Tuttavia il nostro ordinamento italiano è soggetto al rispetto di tali norme come previsto dall’articolo 10 della Costituzione: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. Dunque dimostra la necessità per l’ordinamento, di conformarsi, in via automatica, alle norme di diritto internazionali consuetudinario avente portata generale (ex il divieto di uso della forza). La struttura di tale norma non permette eccezioni, l’ordinamento italiano può rifiutare la sua conformazione a norme internazionali che prevedono violazioni di principi supremi fondamentali della costituzione (ex diritto alla vita)… si tratta di ipotesi molto rare. I PATTI LATERANENSI (cosa sono e come si modificano) I patti Lateranensi fanno riferimento a una serie di accordi stipulati nel 1929 tra lo Stato (Mussolini) e la Chiesa (Gasparri) con lo scopo di porre fine alla cosiddetta questione romana, ossia il conflitto nato tra Stato e Chiesa riguardante la supremazia sulla città di Roma. Tali patti si suddividono in tre diversi documenti: un Trattato con il quale si riconosceva l’indipendenza della Santa Sede e inoltre la religione cattolica iniziò ad essere la sola religione di stato; una Convenzione finanziaria con la quale l’italia si impegnava a riparare i danni inferti alla Santa Sede e vennero regolamentati i rapporti interni tra Stato e Chiesa; un Concordato che imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo stato italiano e affermava alcuni privilegi per la Chiesa Cattolica (ex al matrimonio religioso venivano riconosciuti sia effetti civili che religiosi. Benito Mussolini con i patti lateranensi, mirava a ottenere un maggiore consenso tra gli italiani, infatti la chiesa aveva una grande influenza sul popolo. Però con la caduta del fascismo vennero modificate numerose disposizioni in quanto si riteneva che fossero incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Infatti per quanto riguarda il nuovo concordato (1984), vennero aboliti alcuni privilegi che erano stati riconosciuti dallo stato alla chiesa, fu stabilita maggiore tolleranza sulle altre religioni. L’articolo 7 della costituzione afferma che “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. DESCRIVERE E COMMENTARE LA DICHIARAZIONE DI UNITA’ E INDIVISIBILITÀ’ SANCITA DALL’ARTICOLO 5 DELLA COSTITUZIONE Con l’articolo 5 della costituzione italiana viene ribadita l’unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell’età risorgimentale e l’indivisibilità del territorio nazionale. La costituzione si contrappone all’ordinamento fascista fortemente accentrato, riconoscendo e promuovendo il pluralismo territoriale attraverso le autonomie locali. Riconoscono Comuni e Province presenti prima dello stato repubblicano e si promuovono le Regioni. Quindi nonostante questo pluralismo territoriale che comprende differenti comuni, province e regioni con propria autonomia per la gestione degli interessi interni, rientrano comunque tutti all’interno dell’ordinamento italiano, dunque fanno parte tutti della stessa Repubblica, una e indivisibile. DESCRIVERE LA NOZIONE E GLI ASPETTI CONNESSI ALLA LIBERTA’ PERSONALE PER COME DISCIPLINATA DALLA COSTITUZIONE. Il concetto di libertà personale è contenuto all’articolo 13 della costituzione italiana e fa riferimento alla libertà fisica e morale degli individui che è inviolabile. Infatti questo articolo sostiene l’esclusione di forme di detenzione, ispezione o perquisizione personale e di altre restrizioni della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria. Dunque la libertà personale comprende sia il divieto di violenza fisica che morale, nel caso vengano violati tali divieti, sono messi a disposizione del cittadino strumenti di tutela (leggi, giurisdizione). Altre disposizioni in tema della tutela personale sono: le pene devono essere proporzionali alla gravità del reato commesso ; è vietata la pena di morte; le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. LE MISURE DI PREVENZIONE (distingui tra misure cautelari e misure di sicurezza) Tali misure sono denominate anche misure di polizia, esse vengono adottate nel caso di indizi o sospetti. Infatti consistono in interventi sanzionatori con lo scopo di evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Si possono inoltre distinguere altri due tipi di misure: misure cautelari e misure di sicurezza. Per quanto riguarda quelle cautelari sono misure adottate dall’autorità giudiziaria, nel corso delle indagini o nella fase del processo, che hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di determinati beni in modo da evitare di pregiudicare lo svolgimento e il risultato dell’attività giudiziaria penale. Tale misura deve essere utilizzata quando le altre risultino

DESCRIVERE IN QUALI CASI LE ASSOCIAZIONI MILITARI SONO VIETATE E IL PERCHE’ DEL DIVIETO.

L'associazione è un'organizzazione di persone e di mezzi, costituita con un patto (contratto) per raggiungere uno scopo. Sono possibili tutti gli scopi, tranne quelli vietati dalla legge. Nell’articolo 18 della Costituzione si sostiene che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.Le associazioni a carattere militare son quelle in cui gli associati vengono inquadrati con gradi, uniformi… con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quello militare. Chi partecipa a tale associazione rischia la reclusione da uno a cinque anni. Infatti tale divieto nasce dalla considerazione che in un regime democratico i fini politici vanno necessariamente perseguiti attraverso libero, pacifico e civile dibattito. Infatti la presenza di un corpo militare istituito per scopi politici può intimorire il resto della popolazione, non permettendo il libero confronto. COSA SI INTENDE PER LIBERTA’ NEGATIVA DI ASSOCIAZIONE? L'associazione è un'organizzazione di persone e di mezzi, costituita con un patto (contratto) per raggiungere uno scopo. Sono possibili tutti gli scopi, tranne quelli vietati dalla legge. Nell’articolo 18 della Costituzione si sostiene che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale. La Repubblica dunque deve garantire agli individui la libertà di associarsi, in dottrina la libertà di associazione contiene un profilo positivo (la libertà di costituire un’associazione o di aderirvi) ed uno negativo (la libertà di non associarsi o di recedere da un’associazione). DESCRIVERE LA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE PER COME DISCIPLINATA DALL’ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE L'associazione è un'organizzazione di persone e di mezzi, costituita con un patto (contratto) per raggiungere uno scopo. Sono possibili tutti gli scopi, tranne quelli vietati dalla legge. Nell’articolo 18 della Costituzione si sostiene che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La libertà di associarsi contiene un profilo positivo (libertà di costituire un’associazione o di aderirvi) ed uno negativo (libertà di non associarsi o di recedere da un’associazione). Inoltre lo stato può creare enti a struttura associativa per il raggiungimento di fini pubblici da cui deriva l’obbligo di associarsi. La legge può dunque imporre l’appartenenza obbligatoria ad un’associazione qualora essa sia giustificata da un interesse pubblico rilevante (ex tutela dei consumatori). IL REGIME COSTITUZIONALE DELLA STAMPA. La libertà di stampa è uno dei pilastri fondamentali dello stato democratico, infatti la sua estensione o restrizione è indice del grado di libertà di cui godono non solo le testate giornalistiche ma anche tutti i cittadini di un determinato paese. Nel nostro ordinamento è disciplinata dall’articolo 21 della Costituzione. Per libertà di stampa bisogna intendere la libertà di esprimere e comunicare informazioni su giornali, radio, televisioni, internet, da parte di privati cittadini e delle loro associazioni. Dunque coincide con la libertà di espressione e informazione. Si tratta di una libertà inalienabile in quanto assicura la formazione del convincimento personale di ogni individuo e consente di maturare una propria opinione. Per questa ragione la libertà di stampa di esprimere liberamente le proprie opinioni viene universalmente riconosciuta come uno degli elementi fondanti e indispensabili per lo Stato di diritto e la tutela della democrazia. DESCRIVERE LA DISTINZIONE TRA CORRISPONDENZA E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E LE DIVERSE FORME DI TUTELA COSTITUZIONALE RELATIVA L’articolo 15 della costituzione tutela il rapporto comunicativo che si instaura tra due soggetti determinati ritenendo inviolabile il principio della libertà, della segretezza, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Tale articolo tutela tutte le forme di corrispondenza cioè quella epistolare, telegrafica, telefonica. La libertà di corrispondenza protegge in egual misura sia il mittente, sia il destinatario della comunicazione. Tale libertà spetta indistintamente a tutti: cittadini, stranieri, persone fisiche, giuridiche.La sua limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda invece la manifestazione del pensiero, non ci ritroviamo più in una forma di comunicazione destinata ad una o più persone, ma a un numero indeterminato di destinatari. Questo tipo di libertà estende non solo al pensiero politico, ma anche alla fede religiosa, all’arte e alla scienza. L’unico limite che la costituzione pone alla libertà del pensiero è il buon costume, ovvero non bisogna offendere il comune senso del pudore (non applicabile alle opere d’arte e scienza). Tra gli strumenti di diffusione la costituzione disciplina direttamente solo la stampa. I REATI DI OPINIONE I reati di opinione, rappresentano una categoria di reati che comprende gran parte dei delitti contro la personalità dello stato, con particolare riferimento ai reati di dimostrazione di disprezzo (vilipendio) della repubblica e delle istituzioni costituzionali. Essi consistono nella manifestazione di un’opinione aggressiva dell’altrui sfera morale, ovvero non rispettosa dei parametri costituzionali previsti in tema di libertà personale. Dunque consiste nell’abuso della libertà di pensiero riconosciuta dalla

Costituzione italiana, macchiandosi così di condotte antigiuridiche che vengono punite con reclusione o multa pecuniaria in modo da allontanare l’autore del crimine e tutti gli altri consociati dalla possibilità di ripetere o imitare l’illecito. COME CONCILIARE LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA CON LE MISURE CAUTELARI La presunzione di non colpevolezza, in diritto, è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. Infatti l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Questo vuol dire che l’imputato non deve essere considerato né innocente né colpevole, ma soltanto imputato. Dunque durante questo periodo non è possibile anticipare la pena, ma è possibile servirsi di misure cautelari. infatti per misure cautelari si fa riferimento a quelle misure adottate dall’autorità giudiziaria, nel corso delle indagini o nella fase del processo, che hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di determinati beni in modo da evitare di pregiudicare lo svolgimento e il risultato dell’attività giudiziaria penale. COMMENTARE E DESCRIVERE IL CONCETTO DI PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITÀ’ PENALE il principio di colpevolezza è regolato dall’articolo 27 della Costituzione, al primo comma afferma che la responsabilità penale è personale. Dunque sostiene che andrebbe esclusa la responsabilità penale qualora non sia possibile accusare l’autore materiale del fatto. Dunque l’articolo 27 della Costituzione implica la possibilità di muovere, sotto il profilo psicologico, un rimprovero all’autore del fatto, individuando gli elementi più significativi dell’illecito. Infatti facendo riferimento al comma terzo, la stessa funzione rieducativa della pena richiede almeno la colpa dell’agente, in relazione agli elementi più significati del caso concreto. In caso contrario, infatti, non avrebbe senso la rieducazione stessa. Il principio di personalità, implica il divieto della responsabilità oggettiva se questa fosse pura, ma ciò non vale nel caso in cui fosse spuria, cioè nell’ipotesi in cui l’agente abbia partecipato con dolo o colpa anche solo per un elemento del fatto. DESCRIVERE IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PER COME DISCIPLINATO DA ART 25 COST ED ESPORRE LE CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO Il principio del giudice naturale è previsto dall’articolo 25 della nostra Costituzione: “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito da una legge che sia entrata in vigore successivamente al fatto compiuto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Cioè per ogni persona imputata di un reato o per ogni persona che ricorra al giudice, viene individuato un giudice dalla legge tramite criteri certi ed oggettivi definiti comunque in precedenza rispetto al fatto portato in giudizio. Il fine di tale principio è quello di garantire al meglio l’imparzialità del soggetto giudicante vietando inoltre la costituzione di tribunali straordinari. Nel secondo comma tale principio prevede la cosiddetta riserva di legge e la non retroattività della norma. Infine il terzo comma prevede il divieto per il giudice di ricorrere a misure di sicurezza (libertà vigilata, espulsione straniero) così da limitare la sua discrezionalità in modo da evitare che tali misure possano trasformarsi in pene arbitrarie, come si verificò in epoca fascista a danno degli oppositori del regime. DESCRIVERE IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO E IN GENERALE IL DIRITTO/DOVERE A CONSEGUIRE UN’ISTRUZIONE La libertà d’insegnamento è disciplinata dall’articolo 33 della costituzione che sostiene che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. L’espressione scienza comprende tutte le attività di indagine e ricerca, non soltanto quelle relative a quelle sperimentali; la libertà d’insegnamento vale per tutti i docenti di qualunque ordine e grado. La libertà d’insegnamento è una libertà individuale (diritto individuale) che non può essere delegata dall’insegnante ad altri soggetti né può essere limitata da organi rappresentativi degli insegnanti. Tale libertà individuale garantisce una neutralità riguardo l’istruzione pubblica in quanto ciascun insegnante può insegnare ciò che ritiene corretto con l’obbligo però di informare gli studenti sulle tesi diverse da quelle che egli sostiene in modo tale da garantire l’obbiettività dell’apprendimento. Ovviamente vi sono dei limii per esempio non è consentito l’insegnamento a fini di propaganda politica, è necessario il buon costume. Trattando questo argomento, è necessario dunque che vi sia armonia tra il diritto alla libertà di insegnamento dell’insegnante e dovere di prestare un’attività educativa adeguata cioè tra la libertà del docente di manifestare il proprio pensiero e le esigenze del servizio pubblico dell’istruzione. Infatti lo scopo del docente è quello di aiutare la persona nella crescita contribuendo di conseguenza a una crescita sociale culturale, impartendo le doverose informazioni sugli argomenti che gli sono stati indicati in modo autonomo e responsabile, sulla base delle proprie opinioni, cercando di fornire agli studenti un quadro più generale possibile in modo che possano formare propri autoconvincimenti. DESCRIVERE IL SISTEMA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI/DOVERI DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEI FIGLI il bene e l’interesse dei figli al centro del diritto di famiglia è dettato dalla Costituzione all’articolo 30. Qui al primo comma sostiene che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, al secondo comma

IL SISTEMA TRIBUTARIO NELLA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

Il nostro sistema tributario si caratterizza per essere ispirato a determinati principi, alcuni dei quali derivano dall’articolo 53 della Costituzione. Tale articolo sostiene che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alle loro capacità contributive e che il sistema tributario si rifà a criteri di progressività. Per capacità contributiva si intende la capacità economica di un soggetto, la sua forza economica; dunque non possono essere imposti dei tributi sulla base dell’appartenenza a una religione, razza o stato civile, ma in base alla produzione del reddito. Il nostro ordinamento ammette la possibilità che vengano fissati tributi non direttamente collegati alla capacità contributiva (ex irap che si basa sul valore lordo della produzione, a prescindere dal reddito). Poi vi sono imposte indirette ex il consumo (IVA), infatti questo è indice di capacità contributiva perché implica disponibilità economica. Ciò non vale per ogni tipo di bene, infatti proprio tale considerazione ha spinto il legislatore a introdurre esenzioni per alcuni beni, ad esempio sono esclusi da IVA le prestazioni mediche. L’altro pilastro del nostro sistema tributario è il principio di progressività dell’imposta, il quale ritiene che vi debba essere uguaglianza del sacrificio, cioè tutti i contribuenti devono sacrificarsi nella stessa misura, in proporziono alle proprie disponibilità. DESCRIVERE ANALITICAMENTE LE DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE. La camera e il senato sono le due camere che rappresentano il Parlamento, esse hanno lo stesso potere legislativo, sono infatti accomunate dal bicameralismo perfetto. ((((Questo termina riguarda il procedimento legislativo delle due camere, che comporta che i disegni di legge vengano discussi ed approvati da entrambi i rami del Parlamento. (i membri dell’assemblea costituente optarono per il bicameralismo perfetto ritenendolo lo strumento più opportuno dopo il fascismo, al fine di assicurare uno strumento demarcato di maggiore garanzia. Questo sistema ha però suscitato delle critiche, proprio perché a causa di questi continui passaggi i tempi di approvazioni delle leggi risultano indefiniti).)))) Concentriamoci ora sulle differenze tra queste due camere: 1) DIFFERENZE DI COMPOSIZIONE: - i deputati sono 630 mentre i senatori elettivi 315 ; - nel Senato è prevista la presenza di senatori a vita non eletti dal popolo ma dal Presidente della Repubblica (anche gli ex presidenti della repubblica stessi sono automaticamente eletti senatori a vita, a meno che rinuncino a tale carica). 2) DIFFERENZE NELL’ELETTORATO: - per eleggere un deputato occorre aver compiuto 18 anni /per senatore 25 anni; - per essere candidato a deputato occorrono 25 anni / per senatore 40 anni. Le due camere si differenziano anche per quanto riguarda i sistemi elettorali in quanto i senatori vengono eletti su base regionale. 3) DIFFERENZE DI FUNZIONE: per quanto riguarda questo aspetto vige in entrambi i casi il bicameralismo perfetto, cioè sono accomunati dallo stesso procedimento legislativo che comporta che i disegni di legge vengano discussi ed approvati da entrambi i rami del Parlamento. DIFFERENZE ISTITUZIONALI il presidente del Senato è la 2a carica istituzionale dello Stato infatti sostituisce il presidente della Repubblica nel caso in cui questo muoia, o si dimette, o sia impossibilitato a svolgere i suoi compiti. Il presidente della Camera dei deputati è la 3a carica dello stato, costui è presidente anche delle sedute a camere congiunte.

  1. NATURA DELL’ORGANO E COMPITI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE La camera e il senato sono le due camere che rappresentano il Parlamento, esse hanno lo stesso potere legislativo, sono infatti accomunate dal bicameralismo perfetto. Questo termina riguarda il procedimento legislativo delle due camere, che comporta che i disegni di legge vengano discussi ed approvati da entrambi i rami del Parlamento. I membri dell’assemblea costituente optarono per il bicameralismo perfetto ritenendolo lo strumento più opportuno dopo il fascismo, al fine di assicurare uno strumento democratico di maggiore garanzia. Le camere di regola svolgono la propria attività separatamente e deliberano in seduta comune soltanto nei seguenti casi previsti dalla Costituzione: per l’elezione del presidente della Repubblica; giuramento del presidente della Repubblica; messa in stato di accusa del presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione ; elezione di un terzo dei giudici costituzionali ; elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura. Il parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della camera dei deputati. I SISTEMI ELETTORALI MAGGIORITARI La legge elettorale è una norma dello Stato con la quale si disciplina il modo in cui i parlamentari, senatori e deputati, vengono eletti. Vi sono due modalità, queste si chiamano sistemi elettorali, con cui si stabilisce quali sono i partiti e i canditati che otterranno un determinato numero di seggi in Parlamento, in base al numero di voti. Sono il sistema proporzionale e quello maggioritario. Il sistema maggioritario è quello più antico, è diffuso in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia. Tale sistema si basa sul fatto di attribuire un premio di maggioranza al partito che ottiene la maggioranza di voti, così da garantire la governabilità del paese. In questo caso vi sono colleghi uninominali, cioè il terreno nazionale viene diviso in tante aree geografiche, chiamate collegi, quanti sono i deputati o senatori da eleggere. In questo caso ogni partito presenta un solo candidato e quello che riceve più voti ottiene il seggio. In questo modo si riesce a garantire una maggiore stabilità politica, a differenza del sistema proporzionale, ma va a penalizzare i partiti di piccole dimensioni e va a minare, in alcuni casi, la base del pluripartitismo su cui si basa la democrazia moderna.

LA DISCIPLINA DEL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA (fino alla legge 52/2015) In ogni paese democratico vi sono delle elezioni attraverso le quali i cittadini scelgono i propri rappresentanti. I cittadini votano, la modalità adottata per la votazione è descritta dal sistema elettorale, che indica appunto come avviene il conteggio dei singoli voti e come questi vengono trasformati in seggi. Vi sono due tipologie di sistemi elettorali: sistema maggioritario che prevede la divisione del territorio nazionale in collegi uninominali o plurinominali, in questo caso il canditati che ottiene il maggior numero di voti viene eletto (maggioranza relativa). Il sistema proporzionale invece prevede la divisione del territorio nazionale in collegi obbligatoriamente plurinominali, in questo caso ogni partito riceve un numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti. Dal 1859 al 2005 l’Italia variato più volte il sistema elettorale adottando inizialmente il sistema maggioritario passando poi al sistema proporzionale che nel periodo fascista, 1923, prevedeva anche il premio di maggioranza, voluto da Mussolini per rafforzare la maggioranza parlamentare del proprio partito. Dopo questi due esperimenti nel 1953 con la Legge Mattarella si passò al sistema misto con lo scopo di superare l’instabilità politica dovuta al sistema precedente di De Gasperi che aveva provato a passare da un sistema proporzionale a maggioritario. il contenzioso elettorale Il contenzioso elettorale amministrativo riguarda tutte le contestazioni che attengono alla regolarità e legittimità del procedimento di elezione degli organi che governano gli Enti locali, quali Comuni, regioni, province. I REGOLAMENTI PARLAMENTARI Per quanto riguarda tale argomento, facciamo riferimento all’articolo 64 della costituzione che si riserva di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento di ciascuna camera, prestando particolare attenzione al procedimento legislativo. Questo afferma che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento una volta ottenuta la maggioranza assoluta. In questo modo viene garantita l’autonomia sia del Parlamento, sia di ciascuna delle due Camere l’una rispetto all’altra. I regolamenti riguardano le modalità di svolgimento dei propri lavori contenendo norme che garantiscono, oltre che l’autonomia e la continuità, anche la democraticità interna del Parlamento. Esse sono norme che si riferiscono all’organizzazione interna delle due Camere ; sul comportamento dei loro membri ; sul comportamento degli estranei che vengono in contatto con le camere. Questi regolamenti sono posti allo stesso livello della legge. IL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PUO’ ESSERE CONSIDERATO UN PARAMETRO INTERPOSTO? x LA PROROGATIO DELLE CAMERE Con tale termine ci si riferisce all’istituto in base al quale il titolare di un potere è legittimato ad esercitarlo fino all’insediamento del successore. Infatti essendoci la necessità della rinnovazione periodica dell’organo con questo istituto si riesce a evitare o di colmare pericolosi vuoti politici, garantendo la continuità degli organi stessi fino all’insediamento di quelli nuovi. La Prorogatio segue l’articolo 61 della Costituzione e comporta la proroga dei poteri delle Camere per periodo relativo alla durata delle elezioni (di solito non superano i 90 giorni) in modo da evitare che si creino interruzioni nello svolgimento dell’attività legislativa. E’ possibile anche prorogare i poteri del Presidente della Repubblica nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’elezione del successore. I GRUPPI PARLAMENTARI I gruppi parlamentari sono importanti nel Consiglio Nazionale e nel Consiglio degli Stati, essi sono composti da parlamentari che rappresentano opinioni e interessi analoghi. Il loro scopo è quello di aiutare gli altri parlamentari a formarsi un’opinione nella fase che precede le votazioni. Un parlamentare non deve necessariamente far parte di un gruppo però nel Consiglio Nazionale l’appartenenza a un gruppo è un presupposto indispensabile per venir eletto in una commissione, per questo motivo quasi tutti i parlamentari fanno parte di un gruppo. LE COMMISSIONI PARELAMENTARI MONOCAMERALI Le commissioni parlamentari sono organi atti al funzionamento di Camera e Senato. E’ un organo collegiale del parlamento, al quale comunemente vengono assegnati i disegni di legge prima che vengano discussi in Parlamento. Le commissioni insediate nei due rami del Parlamento saranno le uniche a funzionare fino a quando non sarà formato il governo. Le commissioni parlamentari possono essere monocamerali o bicamerali, ossia, composte dai soli membri della camera nella quale sono istituite, oppure, formate da membri di entrambe le camere. IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (descrivere la disciplina costituzionale e gli altri aspetti rilevanti) Tale argomento viene affrontato nell’articolo 67 della Costituzione italiana il quale prevede che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Lo scopo di tale articolo è quello di garantire la libertà più assoluta ai membri del Parlamento. Infatti si ritenne che per garantire una democrazia piena, fosse opportuno che ogni parlamentare non fosse vincolato da alcun mandato né verso il partito cui apparteneva né verso gli elettori. Dunque i deputati

dall’approvazione. Tuttavia se le camere ne dichiarano l’urgenza, la legge viene promulgata in un termine più breve. Questa coincide con una fase di verifica della legittimità costituzionale della legge da parte del Presidente della Repubblica, infatti si può anche rifiutare alla promulgazione. In tal caso rinvierà, con messaggio motivato, la legge alle Camere; se le stesse approvano di nuovo la legge, anche senza modifiche, questa dovrà necessariamente essere promulgata. LA PROCEDURA IN COMMISSIONE LEGISLATIVA DI APPROVAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE Affinché vi sia iniziativa legislativa deve esistere un progetto di legge presentato a una delle Camere. Esso prende il nome di disegno di legge se presentato dal governo, proposte di legge negli altri casi. In caso di disinteresse da parte dei capogruppo parlamentari nei confronti della proposta, si parla di insabbiamento. Quando si ha un progetto di legge, prima che venga discusso dalla Camera deve essere esaminato dalla commissione competente. La discussione può essere effettuata in tre diverse maniere: in sede legislativa, in sede referente e in sede redigente, consultiva. Per quanto riguarda la commissione legislativa ci si trova in una circostanza in cui il dibattito e l’approvazione da parte della commissione adeguata esclude la necessità di coinvolgere l’aula. L’iter legislativo si completa dunque nella commissione. LA PROCEDURA IN COMMISSIONE REDIGENTE DI APPROVAZIONE DI UN DISEGNO Affinché vi sia iniziativa legislativa deve esistere un progetto di legge presentato a una delle Camere. Esso prende il nome di disegno di legge se presentato dal governo, proposte di legge negli altri casi. In caso di disinteresse da parte dei capogruppo parlamentari nei confronti della proposta, si parla di insabbiamento. Quando si ha un progetto di legge, prima che venga discusso dalla Camera deve essere esaminato dalla commissione competente. La discussione può essere effettuata in tre diverse maniere: in sede legislativa, in sede referente e in sede redigente, consultiva. Per quanto riguarda la commissione in redigente, ci si trova in una circostanza in cui la commissione non solo esamina gli emendamenti, ma vota articolo per articolo il testo. All’assemblea (centro dell’attività delle Camere) spetterà solamente la votazione finale sul provvedimento nel suo complesso. L’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE IN COMMISSIONE Affinché vi sia iniziativa legislativa deve esistere un progetto di legge presentato a una delle Camere. Esso prende il nome di disegno di legge se presentato dal governo, proposte di legge negli altri casi. L’iniziativa legislativa è riservata al Governo, ai parlamentari (ogni ramo del Parlamento può presentare proposte di legge alla camera cui appartiene), al popolo (raccolta firme 50.000) , ai consigli regionali. In caso di disinteresse da parte dei capogruppo parlamentari nei confronti della proposta, si parla di insabbiamento. Quando si ha un progetto di legge, prima che venga discusso dalla Camera deve essere esaminato dalla commissione competente. La discussione può essere effettuata in tre diverse maniere: in sede legislativa, in sede referente e in sede redigente, consultiva. Una volta analizzata e discussa la legge in tutte le sue parti, si valuta se approvarla o meno. Nel caso venisse approvata infine dalle due Camere, il presidente della Repubblica è tenuto a promulgarla entro un mese dall’approvazione. Tuttavia se le camere ne dichiarano l’urgenza, la legge viene promulgata in un termine più breve. Questa coincide con una fase di verifica della legittimità costituzionale della legge da parte del Presidente della Repubblica, infatti si può anche rifiutare alla promulgazione. Solo successivamente si può passare alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che raccoglie le leggi e comunica alla popolazione la modifica o approvazione delle leggi. La legge non entra subito in rigore, ma devono passare 15 giorni (vacatio legis). Infatti la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, serve come funzione di conoscenza a favore dei cittadini, successivamente viene pubblicata sugli atti della repubblica. I LIMITI DI MATERIA ALLA PRESENTAZIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI Il referendum abrogativo riguarda l’iniziativa di cittadini o di consigli regionali i quali possono proporre “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge” dove per legge si intende una in senso formale, cioè approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario e successivamente entrata in vigore. Però affinché tale referendum abrogativo sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito, è necessaria la partecipazione di un numero minimo di elettori. Non tutte le leggi però possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum, infatti vi sono limiti di materia. Per esempio non è possibile abrogare disposizioni costituzionali che nella scala gerarchica si trovano sopra le leggi ordinarie. IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ DELLE RICHIESTE REFERENDARIE L’ufficio centrale per il Referendum è costituito da tre consiglieri più anziani che svolgono la funzione di verificare se le richieste di referendum siano conformi elle norme degli articoli 75 e 138 della Costituzione italiana. L’ufficio deve decidere con un’ordinanza riguardo la legittimità costituzionale della richiesta di referendum entro 30 giorni dalla sua presentazione. Una volta dichiarata la legittimità di una o più richieste di referendum, viene fissato il giorno della deliberazione e viene nominato il giudice relatore. GLI EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO

I referendum abrogativi sono regolati dalla Costituzione, danno la possibilità ai cittadini italiani di abrogare, in maniera totale o parziale, una legge o un atto avente valore di legge. Ma cosa succede il giorno dopo il voto? La legge 352 del 1970 regola la procedura da rispettare in seguito alla votazione, sia che essa sia positiva che negativa. Nel caso in cui la votazione dovesse avere esito negativo, non potranno essere proposti referendum per l’abrogazione della stessa legge per un periodo di 5 anni. Qualora invece la votazione abbia risvolto positivo, il Presidente della Repubblica deve dichiarare l’avvenuta abrogazione della legge tramite decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’abrogazione ha valore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Ma una volta che una norma è stata cancellata, o parzialmente cancellata, da un referendum popolare, è possibile per il parlamento o il governo ri-legiferare sulla materia? la risposta è no, ma come sempre ci sono delle eccezioni. IL LEGISLATORE PuO’ REINTRODURR UNA NORMATIVA ABROGATA CON REFERENDUM? Nel caso in cui la votazione dovesse avere esito negativo, non potranno essere proposti referendum per l’abrogazione della stessa legge per un periodo di 5 anni. Qualora invece la votazione abbia risvolto positivo, il Presidente della Repubblica deve dichiarare l’avvenuta abrogazione della legge tramite decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’abrogazione ha valore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Ma una volta che una norma è stata cancellata, o parzialmente cancellata, da un referendum popolare, è possibile per il parlamento o il governo ri-legiferare sulla materia? la risposta è no, ma come sempre ci sono delle eccezioni. Non è dunque possibile per parlamento e governo modificare quanto deciso dagli elettori, a meno che non si verifichino dei cambiamenti strutturali del quadro politico, o del contesto generale. Ex il referendum del 1993 per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, di fatto poi reintrodotto lo stesso anno dal parlamento sotto forma di rimborso elettorale. LE CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO (sia quello previsto dall’articolo 75 Costi che quelle enunciate dalla Corte I referendum abrogativi sono regolati dalla Costituzione, danno la possibilità ai cittadini italiani di abrogare, in maniera totale o parziale, una legge o un atto avente valore di legge. La Corte dichiara inammissibile il referendum per motivi che riguardano sia la struttura che la natura della norma che si intende abrogare. E’ inammissibile per quanto riguarda la struttura nel caso in cui non vi sia omogeneità, cioè nel caso in cui essa si presenti come un aggregato indivisibile di norme, una pluralità di fattispecie dovere. In questo caso l’elettore si troverebbe a esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti a disposizione diverse, di conseguenza questa situazione comprime la libertà di convincimento e di scelta. Per quanto riguarda invece l’inammissibilità relativa alla natura della normativa oggetto della richiesta referendaria, essa si riferisce alle leggi di bilancio (limite previsto dall’articolo 75). Rientrano a far parte delle leggi di bilancio quelle normative che presentino effetti collegati all’ambito dell’operatività delle leggi di bilancio, cioè quelle norme che incidono direttamente sul quadro macroeconomico ed essenziali per realizzare l’indispensabile equilibrio finanziario. IL REFERENDUM DI INDIRIZZO Il referendum è un istituto giuridico con cui si chiede all’elettorato di esprimersi con un voto diretto su particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere tra due o più opzioni predefinite. Essi si possono distinguere in varie tipologie in base al tipo di scopo. Per quanto riguarda il referendum di indirizzo, esso viene istituito nel caso in cui si voglia sentire il parere popolare circa una determinata questione politica (parere non vincolante alla decisione successiva). Tale forma non è prevista espressamente dalla Costituzione, quindi per indirlo è necessaria una legge di integrazione costituzionale. DESCRIVERE IL PROCEDIMENTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE. Come entra in vigore una legge? In seguito alla proposta di una legge da parte del Governo, o parlamentari, consiglio regionale, corpo elettorale (50000 firme), si passa alla prima votazione che necessita della maggioranza da parte di entrambi i rami del Parlamento. Approvata questo bisogna aspettare un intervallo di tre mesi per poi poter proseguire con una seconda votazione da parte di entrambi i rami del Parlamento. In caso di approvazione qualificata con maggioranza che coincide con i 2/3 allora si può passare alla promulgazione della legga da parte del Presidente della Repubblica. Nel caso invece di approvazione con maggioranza assoluta, può essere chiesto un referendum entro tre mesi, se non viene chiesto la legge è approvata e dunque si passa alla fai di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, mentre se viene chiesto la legge viene approvata solo se la maggioranza dei cittadini votano favorevolmente, dunque solo successivamente al verificarsi di tale casistica è possibile passare alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica sulla Gazzetta Ufficiale. LA DELIBERAZIONE DELLO STATO DI GUERRA E QUESTIONI CONNESSE Tale argomento è disciplinato dall’articolo 78 della Costituzione. Bisogna precisare che la deliberazione dello Stato di guerra non coincide con la dichiarazione di guerra, competenza, questa, esclusivamente del Presidente della Repubblica. Appare logico infatti che il Presidente della Repubblica, nella propria veste di garante dell’unità nazionale e della tenuta di tutto l’ordinamento, abbai

Parlamento in seduta comune, deve ottenere almeno i 2/3 dei voti. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti civili e politici. La durata di questa carica è di 7 anni, al termine dei quali diviene senatore a vita. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica in carica fosse impossibilitato a svolgere la propria funzione ne assume la supplenza il Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente, morte o divisione del Capo dello Stato, le camere devono procedere entro 15 giorni, salvo eccezioni, ad una nuova elezione. DESCRIVERE E ARGOMENTARE IL RUOLO DI SUPPLENZA PROPRIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO La figura del presidente del Senato della Repubblica è la seconda carica più importante della Repubblica Italiana, dopo quella di Presidente della Repubblica. Essa regola il dibattito nell’aula senatoria attraverso l’applicazione delle norme costituzionali in modo da garantire il corretto funzionamento dell’organo. Una delle funzioni principali inoltre è quella di presidente supplente, cioè si sostituisce al presidente della Repubblica in ogni caso in cui questi non possa svolgere la propria funzione. Infatti ciò accade nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato o troppo lontano da poter rientrare in patria in tempi brevi. I REATI PRESIDENZIALI La Costituzione dispone che la responsabilità del Presidente per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni sia limitata ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Il potere di porre in stato d’accusa il Presidente è attribuito al Parlamento in seduta comune che delibera a maggioranza assoluta. Inoltre è considerato reato anche nel caso in cui il Presidente compia atti al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni. La pena inflitta non può superare la pena massima prevista per legge al momento della sentenza. L’esecuzione della sentenza è affidata alla Corte d’Assise d’appello di Roma. DESCRIVERE LE TRE CATEGORIE CON LE QUALI USUALMENTE SI DISTINGUONO GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La dottrina giuridica distingue gli atti del Presidente della Repubblica inserendoli in tre categorie differenti in base al tipo dell’atto: 1)atti formalmente e sostanzialmente presidenziali ; 2)atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi ; 3)atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi. Si tratta di atti che può formulare esclusivamente il Presidente della Repubblica (ex concessione della grazia, nomina senatori a vita) Sono atti emanati dal Presidente, la cui potestà ricade sul governo (ex quando si fissa la data di svolgimento del referendum abrogativo in quanto, anche se emanato dal Presidente, fissa un giorno comunque deliberato dal consiglio dei ministri. Sono atti in cui concorrono la volontà del Presidente della Repubblica e del Governo (ex scioglimento delle camere ; nomina del nuovo Presidente del Consiglio) ELENCARE E DESCRIVERE GLI ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La dottrina giuridica distingue gli atti del Presidente della Repubblica inserendoli in tre categorie differenti in base al tipo dell’atto: 1)atti formalmente e sostanzialmente presidenziali ; 2)atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi ; 3)atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sono: atto di nomina dei senatori a vita atto di nomina 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale rinvio delle leggi con messaggio motivato alle Camere per una nuova deliberazione, prima che la legge venga promulgata, il Presidente può con messaggio motivato alle Camere chiedere di ricontrollarla, se queste la approvano nuovamente allora questa deve essere promulgata. messaggio a contenuto libero alle Camere, si tratta di messaggi con i quali il Presidente effettua una comunicazione al Parlamento su questioni particolari e che ritiene debbano essere oggetto d’esame da parte delle Camere. concezione della grazia ELENCARE E DESCRIVERE GLI ATTI FORMALMENTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MA SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI. La dottrina giuridica distingue gli atti del Presidente della Repubblica inserendoli in tre categorie differenti in base al tipo dell’atto: 1)atti formalmente e sostanzialmente presidenziali ; 2)atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi ; 3)atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi. Gli atti formalmente del presidente della Repubblica ma sostanzialmente governativi (capo dello stato si limita alla firma dell’atto) sono: emanazione degli atti governativi (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti governativi) atti di nomina dei funzionari dello Stato e altri atti (scioglimento consigli comunali e provinciali) promulgazione delle leggi entro un mese dalla deliberazione parlamentare o entro minor lasso di tempo ratifica dei trattati internazionali (autorizzati con legge da parte delle Camere

LA NOMINA DEI SENATORI A VITA E LE PROBLEMATICHE CONNESSE DALLA PRASSI OSCILLANTE

Nel nostro ordinamento il Capo dello stato ha una serie di poteri che possono essere formali, sostanziali, complessi. Per quanto riguarda i poteri sostanziali, si riferiscono agli atti di competenza esclusiva del presidente, di cui fanno parte la nomina di senatori a vita e dei giudici costituzionali. Per quanto riguarda la nomina dei senatori a vita, sorgono a riguardo delle problematiche. Si può diventare senatori a vita in due modi, se si era ex presidenti della repubblica oppure per nomina del presidente della repubblica in carica. Negli anni però questa prerogativa è stata interpretata in maniera diversa. L’articolo della Costituzione sostiene che “il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Il problema interpretativo nasce da quel “può”, con il primo modo di interpretazione si ritiene che il presidente possa nominare cinque senatori a vita, non di più, indipendentemente dal numero di senatori a vita in carica in quel momento. Quella più comune invece prevede che i senatori nominabili siano massimo cinque alla volta e che i presidenti della Repubblica si limitino a sostituirli quando uno di questi viene mancare. Un altro aspetto di cui non viene tenuto conto è il fatto di dover scegliere persone che abbiano dimostrato importanti meriti, soprattutto estranei alla politica, ma alla fine la maggior parte dei senatori a vita eletti sono stati scelti per meriti politici, diventato sinonimo di meriti sociali. ELENCARE E DESCRIVERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA DEGLI ATTI COMPLESSI ED EGUALI Per quanto riguarda gli atti complessi eguali, fanno riferimento a due sole specie di decreti del capo dello Stato: gli atti di nomina dei nuovi presidenti del consiglio e quello di scioglimento anticipato delle camere. Il problema sorge nello stabilire quale sia la volontà che abbia portato il Presidenteallo scioglimento anticipato delle camere. Alcuni ritengono che tale decisione debba essere governativa, altri invece ritengono che tale atto debba essere incluso tra gli atti di iniziativa presidenziale. IL SEMESTRE BIANCO E LE QUESTIONI CONNESSE Nella consuetudine politica, con tale termine si fa riferimento al periodo degli ultimi 6 mesi del mandato del Presidente della Repubblica, durante il quale egli rimane privo del potere di sciogliere le Camere (atto complesso). Tale norma fu introdotta nel timore che un capo dello Stato potesse servirsi di tale potere, per favorire, attraverso elezioni politiche anticipate, la formazione di un Parlamento che sarebbe stato disposto a favorire la sua rielezione. IL cd MANDATO ESPLORATIVO (descrivi anche la procedura) Tale mandato è stato adottato da Sergio Mattarella nel 2018 per superare lo stallo politico. Infatti è stata creato in una situazione di ingovernabilità del paese, in cui vi è poca fiducia nei vari partiti che porta quindi alla formazione un quadro dove non sembrava emergere in alcun modo una possibile maggioranza. infatti dopo due giri di consultazioni, poiché nessun leader politico era intenzionato a mutare le proprie posizioni di partenza e non vedendo possibilità di accordi, il Presidente della Repubblica aveva deciso di adottare un mandato esplorativo. Tale incarico viene dato a una carica dello stato (Presidente del Senato o Camera), l quale ha il compito di fare giri di consultazioni in maniera meno formale in modo da smuovere la situazione. Queste cariche dello stato, essendo ricoperte da soggetti eletti da una maggioranza parlamentare, può capitare che loro stesi riescano a trovare la maggioranza per governare. Il mandato esplorativo quindi si può trasformare anche in un incarico pieno con lo scopo di guidare il governo. LA QUESTIONE DI FIDUCIA La questione di fiducia, voto di fiducia, è un istituto riservato al Governo nella forma di governo parlamentare, esso non è regolato dalla Costituzione, ma disciplinato da regolamenti interni. La questione di fiducia viene posta su una legge di particolare importanza per la propria linea politica, ma in caso di assenza di fiducia, ciò non comporterebbe la dimissione dei ministri che hanno proposto tale istituto. Il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere, le quali accordano e revocano la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il voto di fiducia, tuttavia, viene spesso utilizzato in modo improprio ovvero al solo fine di velocizzare la votazione di leggi importanti. Si pensi che solo nell’ultima legislazione si è fatto ricorso al voto di fiducia per ben 108 volte. ENUMERARE E DESCRIVERE LE CATEGORIE DI CRISI DEL GOVERNO La crisi di Governo consiste essenzialmente nelle dimissioni del governo che può dipendere dalla rottura insanabile dei rapporti tra partiti di coalizione, o dalla rottura dei rapporti di fiducia. Le crisi di governo possono essere divise in autentiche, parlamentari ed extraparlamentari. La crisi di governo autentica —> crisi derivante dalla morte, da un impedimento permanente o dalla dimissione del Presidente del Consiglio dei ministri. La crisi parlamentare —> essa è causata dall’ approvazione della mozione di sfiducia, dalla mancata approvazione della fiducia iniziale e dal voto contrario alla questione di fiducia posta dal governo. Nella storia repubblicana non ci sono mai state crisi parlamentari dovute all’approvazione di una mozione di sfiducia e soltanto in quattro casi si ha avuto mancata fiducia iniziale, due volte dovuta al voto contrario su una questione di fiducia posta dal governo.

un determinato indirizzo politico. Gli strumenti di cui tale organo può disporre per la realizzazione di una determinata politica nazionale sono: il potere di presentare disegni di legge alle due Camere del Parlamento; può adottare due diversi tipi di decreti con forza di legge: decreto legge (in caso di urgenza) e il decreto legislativo (in caso di delega da parte del Parlamento) ; infine poiché essi detengono il potere esecutivo e hanno lo scopo di attuare un determinato indirizzo politico, i singoli ministri possono emanare regolamenti, atti normativi di rango secondario che sono illegittimi nel caso in cui contrastino un atto avente forza di legge. IL RUOLO DEI SOTTOSEGRETARI NEL GOVERNO In Italia il sottosegretario di Stato è l’incarico conferito dal Governo, tale carica è presente in tutto i governi parlamentari. Tale figura è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Prima di assume le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio. I sottosegretari possono essere eletti tra i membri del Parlamento, oppure al di fuori di questo. La funzione principale dei sottosegretari di stato è quella di coadiuvare un ministro o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti da sei delegati con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Essi possono inoltre intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e Commissioni parlamentari e sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro. I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO I ministri formano un organo collegiale che riveste un ruolo rilevante all’interno del Governo. Essi sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, tale collegio è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto da una serie di Ministri con o senza portafoglio. Per ministro senza portafoglio si intende un ministro che non presiede alcun dicastero (ufficio complesso organizzato su più uffici), a differenza di quello con portafoglio. Pur se fanno parte del Consiglio dei Ministri, loro esercitano solo le funzioni delegate dal Presidente del Consiglio, non essendo titolari di alcun Ministero, hanno compiti a carattere politico, ma non a carattere amministrativo. IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DELLA CORTE DEI CONTI La corte dei Conti è un organo ausiliare del Governo che svolge funzione di controllo e giurisdizionale. Essa svolge un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo ; controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ; controllo sulla gestione finanziaria degli enti. Per quanto riguarda il controllo preventivo, consiste nella funzione di accertare che gli atti legati all’esecutivo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle di bilancio. Erano soggetti al controllo preventivo di legittimità: i decreti del Presidente della Repubblica e alcuni decreti ministeriali. Il procedimento inizia con l’invio dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei Conti. Nel caso in cui sia ritenuto legittimo, la Corte lo registra e da quel momento acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici. Invece facendo riferimento al controllo successivo sulla gestione, in questo caso la corte dei conti si deve accertare della legittimità e regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione (istituti, scuole, aziende statali, regione, provincia). La corte può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia per effettuare ispezioni e accertamenti diretti. COMPITI, STRUTTURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato della Repubblica è un organo di rilievo ausiliare del Governo che svolge la funzione di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. Tale organo svolge funzione consultive e giurisdizionali. Consultive in quanto fornisce pareri circa la regolarità e legittimità. giurisdizionali poiché nel periodo moderno il Consiglio di Stato si è trasformato in un giudice d’appello, quindi è il giudice ultimo che non ammette ricorso di sentenza, se non per difetto giurisdizionale nella sentenza. Tale organo è suddiviso in 4 sezioni formate ciascuna da 4 consiglieri. In caso di pareri particolari, il presidente del Consiglio di Stato convoca tutti i magistrati in servizio. Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale invece sono svolte da 3 sezioni ciascuna con 2 presidenti e almeno 12 consiglieri. I posti all’interno da tale organo sono ricoperti: per metà dai consiglieri di TAR con 4 anni di servizio; un quarto professori universitari di materie giuridiche o avvocati con 15 ani i esperienza; l’altro quarto mediante concorso a cui si possono iscrivere determinati professionisti. IL DECRETO LEGISLATIVO: CARATTERISTICHE, PRESUPPOSTI E LIMITI. Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge, pertanto in grado di abrogare la legge stessa. Le leggi normalmente è quella che viene emanata direttamente dal Parlamento rispettando la procedura fissata dalla Costituzione e dai singoli regolamenti. Essa non prevede l’intervento del Governo o di altro organo costituzionale. Infatti il Parlamento è l’organo rappresentativo della volontà popolare poiché è l’unico organo costituzionale ad essere eletto democraticamente, a differenza del Governo, il quale si forma solamente dopo le consultazioni tra Presidente e membri parlamentari. La Costituzione ammette la possibilità che la funzione legislativa venga delegata dal Parlamento a favore del Governo, che deve però attenersi ai principi, ai criteri direttivi, all’oggetto della delega e al termine entro cui esercitarla. Dunque una volta ricevuta la delega, il Governo può esercitare il potere ricevuto entro i limiti stabiliti. Il provvedimento che poi verrà emanato si definisce decreto legislativo. Dunque il decreto legislativo

è l’atto avente forza di legge emanato dal Governo nell’esercizio della delega conferitogli al Parlamento. Si ricorre a tal delega per affrontare argomenti tecnicamente molto complessi COSA SONO E QUALI SONO GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE (individua caratteristiche) Un atto avente forza di legge, nel diritto, è un atto normativo, emanato dal governo, al quale la legge attribuisce la stessa forza della legge ordinaria. Tali atti sono solitamente denominati decreti o ordinanze. Dunque gli atti aventi forza di legge possono abrogare, derogare o modificare disposizioni di legge ordinaria. I più importanti sono: decreto legge e decreto legislativo. Per quanto riguarda il decreto legislativo,ci si trova in una situazione in cui il Parlamento delega il Governo per dargli la possibilità di svolgere funzione legislativa riguardo argomenti tecnicamente molto complessi. Nell’emanare il decreto legislativo il Governo deve però rispettare determinati limiti stabiliti dal Parlamento (deve attenersi ai principi, ai criteri direttivi, all’oggetto della delega e al termine entro cui esercitarla. Dunque una volta ricevuta la delega). Anche il decreto legge viene emanato dal governo solo su delega del Parlamento, tale decreto viene adottato nei casi di urgenza. Esso infatti è un decreto provvisorio che produce effetti immediatamente ma non per sempre, infatti deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti perde di efficacia. I REQUISITI DI LEGITTIMITA’ DEL DECRETO DELEGATO Sono denominati decreti o ordinanze gli atti emanati dal Governo su delega del Parlamento, aventi forza di legge, cioè atti a cui la legge attribuisce la stessa forza della legge ordinaria. Dunque gli atti aventi forza di legge possono abrogare, derogare o modificare disposizioni di legge ordinaria. I più importanti sono: decreto legge e decreto legislativo. La Costituzione dunque ammette la possibilità che la funzione legislativa delegata dal Parlamento a favore del Governo, a patto che quest’ultimo si attenga ai principi, ai criteri direttivi, all’oggetto della delega e al termine entro cui esercitarla. Il Parlamento è l’organo rappresentativo della volontà popolare poiché è l’unico organo costituzionale ad essere eletto democraticamente, a differenza del Governo, il quale si forma solamente dopo le consultazioni tra Presidente e membri parlamentari. Infatti proprio per questo motivo, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria senza delegazione delle Camere. Dunque qualora il Governo italiano non rispetti la legge di delegazione, cioè i principi e i criteri direttivi in essa stabiliti, si ha eccesso di delega, che comporterebbe la dichiarazione di illegittimità nella parte che ecceda la delega. ENUMERA E DESCRIVI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA LEGGE DI DELEGA Sono denominati decreti o ordinanze gli atti emanati dal Governo su delega del Parlamento, aventi forza di legge, cioè atti a cui la legge attribuisce la stessa forza della legge ordinaria. Dunque gli atti aventi forza di legge possono abrogare, derogare o modificare disposizioni di legge ordinaria. I più importanti sono: decreto legge e decreto legislativo. La Costituzione dunque ammette la possibilità che la funzione legislativa delegata dal Parlamento a favore del Governo, a patto che quest’ultimo si attenga ai principi, ai criteri direttivi, all’oggetto della delega e al termine entro cui esercitarla. La legge delega deve contenere nel suo testo: indicazione dell’oggetto, l’oggetto della norma che emana il Governo deve essere specificato non deve trattare generiche materie. deve essere indicato il termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata i principi, ossia le norme generali ; i criteri direttivi, ossia le regole di procedura. CON RIFERIMENTO AGLI ATTI CON FORZA DI LEGGE, COSA S’INTENDE CON L’ESPRESSIONE DELEGA IN BIANCO Sono denominati decreti o ordinanze gli atti emanati dal Governo su delega del Parlamento, aventi forza di legge, cioè atti a cui la legge attribuisce la stessa forza della legge ordinaria. Dunque gli atti aventi forza di legge possono abrogare, derogare o modificare disposizioni di legge ordinaria. I più importanti sono: decreto legge e decreto legislativo. La Costituzione dunque ammette la possibilità che la funzione legislativa delegata dal Parlamento a favore del Governo, a patto che quest’ultimo si attenga ai principi, ai criteri direttivi, all’oggetto della delega e al termine entro cui esercitarla. Si parla di delega in bianco nel caso in cui il Parlamento no abbia ottemperato agli obblighi che imponeva l’articolo 76. Infatti tale articolo impone al Parlamento di chiarire sia le direzioni normative ma anche nel dettaglio le innovazioni che saranno riportate nell’atto. Infatti si parla di delega in bianco quando si ritenga necessario un maggior coinvolgimento del Parlamento nella definizione dei compiti assegnati in modo da limitare le scelte che il Governo può effettuare. Si parla dunque di delega in bianco nel caso in cui al Governo vengano conferiti più poteri di quelli che la Costituzione gli consente. A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE REITERARE UN DECRETO LEGGE? (si faccia riferimento anche al periodo in cui si è abusato della decretazione d’urgenza) Con decreto legge si fa riferimento a un atto avente forza di legge. Il decreto legge è quello emanato dal Governo in situazioni d’urgenza. Infatti la Costituzione permette al Parlamento di concedere il potere legislativo al Governo in caso di situazioni d’urgenza e occasionali. Si adotta in tali situazioni in quanto ha lo scopo di eliminare i tempi di procedimento parlamentari pù lunghi Però il Governo non ottiene u potere indipendente, autonomo, ma deve attenersi ai principi, ai criteri direttivi, all’oggetto della delega e al termine entro il quale può emanare il decreto. Negli anni Settanta però si abusò della decretazione d’urgenza servendosene anche in situazioni non di emergenza, questo produsse il fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Tale fenomeno consiste nella riproduzione delle norme di un decreto legge, non convertito in legge, adottato alla scadenza del termine