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Diritto Costituzionale - Risposte Aperte - CORRETTO
Tipologia: Panieri
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In primo luogo i giudici, l’interpretazione giuridica determinerà gli esiti della questione posta alla loro attenzione, la loro interpretazione avrà degli effetti diretti nell’applicazione del diritto. In secondo luogo gli organi dello stato, l’interpretazione ufficiale, pensiamo alle prassi applicative dell’agenzia delle entrate circa il significato di una disposizione. Ha anch’essa effetti immediati ed infatti insieme a quella giurisprudenziale vengono accomunate con l’espressione “ interpretazione autoritaria”. In terzo luogo i giuristi; tutto quello che si sviluppa nel mondo degli studiosi del diritto “interpretazione dottrinale”, differentemente dall’interpretazione autoritaria che ha effetti immediati quella dottrinale è più mediata, la sua forza dipende dalla capacità di convincere.
Possiamo distinguere nella nozione di diritto due aspetti: aspetto formale: norme organizzative finalizzate a comporre interessi contrapposti in modo stabile nel tempo; Aspetto materiale: fatto razionale che tende a trovare una composizione degli interessi. L’aspetto materiale spinge la collettività a trovare una composizione di tali interessi contrapposti e tale spinta determina la definizione di una regola, ovvero l’aspetto formale. intesi questi due aspetti si può facilmente cogliere la distinzione tra costituzione formale e costituzione materiale: la prima è l’insieme di regole fondamentali poste dall’ordinamento, la seconda s’identifica nelle forze politiche organizzate presenti in un determinato momento storico, che nella composizione dei loro interessi contrapposti adeguano alle esigenze attuali la regola formalizzata in precedenza e ormai “cristallizzata” che con il passare del tempo discosta dalle esigenze della collettività. La costituzione formale (statica) e quella materiale (dinamica) possono divergere con il tempo ma tra le due esiste un insieme ininterrotto di passaggi coerenti che ci fa dire come l’ordinamento non sia cambiato.
Lo stato non riconosce alcun altro potere al di sopra di sé ne proprio territorio (sovranità interna) ed è indipendente da altri stati (sovranità esterna). Ha il monopolio nell’uso della forza sia in forma diretta che in forma indiretta. Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali si sono sempre dovute misurare con il principio di sovranità, e, per parte della dottrina, questo principio si è andato ad attenuarsi. Tuttavia rimanendo libera la scelta dello stato di accettare la limitazione di potere in favore di un diritto internazionale e/o comunitario è anch’essa forma di sovranità. Accettare la limitazione di potere non significa non avere più il potere.
La cittadinanza è lo status cui la Costituzione riconnette diritti e doveri e si acquista:
dei propri genitori in base alle leggi degli Stati di appartenenza (il c.d. ius soli ).
prescindere dalla residenza
maggiorenne, 10 per gli extracomunitari, per nati in Italia residente ininterrottamente fino alla maggiore età. Con riferimento all’ultimo caso precedente è richiesto che l’interessato richieda entro un anno dal conseguimento della maggiore età di voler acquisire la cittadinanza italiana.
Possiamo individuare tre possibili significati della parola legge: possiamo utilizzare il termine “Legge” nel senso “formale” come atto deliberato dai due rami del Parlamento nell’identico testo e promulgato dal Presidente della Repubblica e qualificato dal “nomen iuris” di Legge; nel senso sostanziale sono gli atti con forza di legge e nel senso lato sono le norme giuridiche vigenti.
Le varie forme di Stato possono essere distinte in base alle finalità generali che lo Stato stesso si propone di raggiungere: Nell’alto medioevo troviamo lo stato Patrimoniale si tratta di uno Stato per così dire “embrionale”. Manca un’organizzazione amministrativa stabile, Il fondamento è l’interesse di alcuni soggetti a tutelare il proprio diritto di proprietà e pertanto non ha una pluralità di ma esclusivamente la Tutela del rapporto di proprietà come unico fine dello Stato. Successivamente troviamo la prima forma di Stato moderno ovvero Lo stato assoluto dovuto al passaggio da una economia chiusa ad una economia di scambio che ha determinato la necessità che lo “Stato” diventasse tutore dell’interesse generale. Ciò ha comportato un atteggiamento di tipo “interventista” (lo Stato interviene sulla proprietà fondiaria, attribuisce a sé il ruolo dell’istruzione, attiva la costruzione delle prime grandi opere pubbliche, ecc). Si caratterizza per l’accentramento nelle mani del sovrano di tutto il potere pubblico, una rigida distinzione in classe sociali, l’esistenza di un apparato autoritario separato e distinto dalla società. Lo Stato di Polizia che s’intende comunemente come un sistema autoritario e coercitivo è in realtà uno Stato che riconosce alcune posizioni giuridiche soggettive (diritti) ai singoli cittadini tutelabili davanti ai giudici, anche contro i pubblici poteri. In sintesi: il potere pubblico non è più assoluto ma incontra il limite delle norme giuridiche. Tra il settecento e l’ottocento a seguito della crisi dello Stato assoluto ed all’affermarsi dell’economia di mercato nasce lo stato liberale. Esso persegue finalità generali intervenendo però indirettamente (e non più direttamente) nell’attività sociale cercando di assicurare le condizioni di base: la sicurezza dall’esterno (politica estera) ed il rispetto dei diritti di libertà. La fonte legittimante di questa forma di stato diventa la volontà popolare (e nascono le prime norme fondamentali di riferimento… le Costituzioni). Si caratterizza per una finalità garantistica con tutela dei diritti degli individui riconoscendo la libertà personale, la proprietà privata, di pensiero, di stampa, religiosa, ecc.. Altri elementi caratterizzanti sono la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giurisdizionale) ed il principio di legalità (nessuna potestà pubblica può esistere se non è la legge a prevederla). Pertanto si può dire che lo stato liberale “implica” lo Stato di diritto. Parallelamente nasce lo stato Totalitario con l’intenzione di sostituire l’apparato istituzionale dello Stato liberale, si abbandona la legittimazione derivante “dal basso” (attraverso le elezioni) e si caratterizza per un forte accentramento intorno alla figura del “Capo” o di un organo supremo. I diritti di libertà vengono negati o comunque si applica una politica repressiva, così come il principio pluralista (dei partiti, dell’attività sindacale, ecc.). Troviamo poi lo stato Socialista dove tutti gli elementi che si suppongono fonti di diseguaglianza vengono combattuti: Si elimina la proprietà privata dei mezzi di produzione si limitano i diritti individuali (che potevano determinare privilegi per i gruppi sociali dominanti). Si fa strada il partito unico. Infine abbiamo lo stato Sociale il cui fine è rimuovere le diseguaglianze di fatto presenti nella società nei limiti del possibile attraverso interventi attivi ed attraverso la partecipazione popolare alla vita politica eventualmente indirizzando l’attività economica nel rispetto delle libertà individuali. Caratteristica è la crescita esponenziale della struttura burocratica.
Le varie forme di stato si possono distinguere un relazione alle modalità di considerare le autonomie locali, troviamo due distinzioni: Stati Unitari e stati Composti. Definiamo unitario lo Stato nel quale il potere sovrano è attribuito dall’ordinamento ad un unico ente. Lo stato unitario, a sua volta si distingue in Accentrato e Decentrato. La forma di stato decentrato per antonomasia è lo Stato Regionale. Definiamo composto lo Stato nel quale il potere sovrano è suddiviso fra uno stato centrale e più enti qualificabili (almeno all’interno dell’ordinamento complessivo) come Stati. La forma di stato composto per antonomasia è lo Stato federale. Nello stato Regionale gli organi centrali hanno una competenza generale dalla quale sono escluse le specifiche competenze affidate alle Regioni. Tratti distintivi: Esistenza di una Costituzione che preveda l’esistenza di enti territoriali (dotate di una propria autonomia politica) cui viene riconosciuta una competenza legislativa e amministrativa. Nello stato federale i membri della federazione hanno una competenza generale dalla quale sono escluse le materie espressamente riservate agli organi federali.
membri del Senato, può sciogliere la Camera elettiva, ha il comando delle forze armate) che inoltre è “irresponsabile” in quanto la responsabilità degli “atti regi” ricade sul ministro chiamato a “controfirmarli”. Questa prima epoca si caratterizza per un esiguo il numero delle libertà garantite. Lo Statuto Albertino E’ una costituzione flessibile. Verso la fine del 1800 e l’inizio del XX secolo si assiste alla progressiva erosione dei poteri regi a favore del binomio Governo-Parlamento; il ruolo del Re passa in secondo piano. Per realizzare i programmi politici i governi, pur se nominati dal Re, ricercarono l’appoggio preventivo del Parlamento… si fa strada l’istituto della fiducia. Dal 1922 al 1943 il sistema parlamentare si logora e s’indebolisce cosa che ha agevolato l’ascesa del Fascismo. La forma di Stato si tramuta in Totalitario (lo Stato come unico interprete degli interessi individuali e collettivi) e conseguentemente muta anche la forma di Governo che diventa formalmente dualista (basata sul binomio Re-Duce) ma squilibrata (a favore del secondo) quindi definibile di tipo Dittatoriale. Si accentua l’intervento Statale nei settori dell’economia. Si comprimono i diritti di libertà, anche se mostra una apertura nei confronti della libertà religiosa al fine di risolvere la c.d. “questione romana” stipulando prima i “Patti Lateranensi” (La Chiesa rinuncia a rivendicazioni territoriali e patrimoniali nei confronti dello Stato Italiano ed in cambio ottiene lo Stato della Città del Vaticano ) e poi il “Concordato”. Nel Luglio 1943 il Re revoca Mussolini e nomina a capo del governo Badoglio. Il 3 settembre stipula con gli alleati l’armistizio di Cassibile che viene malamente comunicato l’8 settembre (senza dare indicazioni politico-militari). A Salò nasce uno Stato sovrano guidato da Mussolini, a Brindisi si insediano i resti degli organi costituzionali del Regno d’Italia. Il 29 settembre si stipula un secondo armistizio (a Malta). Negli anni 1943 -1946 si ha la cosiddetta “tregua istituzionale”: Aprile 1944 con il Patto di Salerno il sovrano s’impegna a ritirarsi dalla vita pubblica (ma non abdica per non far diventare il figlio Re) e nomina il figlio “Luogotenente del Regno”. Si susseguono due “Decreti luogotenenziali” (una sorta di “Costituzioni provvisorie”); con il secondo (1946) si decise effettuare un referendum popolare con il quale contemporaneamente scegliere tra Monarchia e Repubblica ed eleggere l’Assemblea costituente. Nel Maggio 1946 si “rompe” la “tregua istituzionale”: il Re abdica a favore del figlio. L’evento non venne ostacolato per non mettere a rischio la scadenza elettorale. Il 2 Giugno 1946 si tiene il referendum istituzionale e vince la Repubblica (con uno scarto di circa 2 milioni di voti), viene nominato come Presidente provvisorio della Repubblica Enrico De Nicola. Con le stesse elezioni si elesse l’Assemblea Costituente. Negli anni 1946-1948 li definiamo come quelli della Commissione dei 75: viene votata al fine di velocizzare i lavori costituenti (cioè di redazione della Costituzione) dell’Assemblea Costituente. 22 dicembre 1947: viene approvata la Costituzione (che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948); l’assemblea costituente rimarrà in carica per un altro mese al fine di approvare alcune importanti Leggi Costituzionali.
La nostra Costituzione è un documento che consacra i principi che caratterizzano il nostro gruppo sociale; è espressa “dal basso” cioè è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo; ha un procedimento “ad hoc” per essere modificata, più gravoso della legge ordinaria e ha organi che esercitano un controllo giudiziario sul suo rispetto; oltre al contenuto tipico delle “Costituzioni corte” si occupa anche di disposizioni analitiche in varie materie come l’ambiente, la famiglia , il risparmio, ecc. Perciò La nostra Costituzione è scritta, votata, rigida, lunga. Essa una volta approvata dall’assemblea costituente è entrata in vigore il primo gennaio 1948. Le condizioni politico sociali in cui è stata formulata prima e votata poi sono state uniche ed irripetibili. I costituenti non potevano conoscere gli scenari futuri… (chi avrebbe prevalso chi no…) ciò ha comportato una grande prudenza e cautela nel cercare un bilanciamento degli opposti valori/interessi ed una tutela delle minoranze. Radicalmente difforme dallo Statuto Albertino e non solo in quanto lunga e rigida. Cambia il fondamento della legittimazione dello Stato che diviene la sovranità popolare (art. 1 secondo comma). E’ fortemente garantista sia nei confronti del singolo come tale sia nei confronti delle sue possibili aggregazioni ( tutela il pluralismo sociale ).
Le “tipologie” di Costituzione possono essere così classificate: 1. Scritta (quando i principi che caratterizzano quel determinato gruppo sociale vengono consacrati in un documento) o Consuetudinaria (non esiste un documento che la racchiude; vi sono singole leggi in materia costituzionale -cioè organizzative l’ente-, l’esempio tipico è la Gran Bretagna dove vi sono poche leggi scritte a carattere costituzionale, ad es. il Bill of right ).
Votata (la costituzione è espressa “dal basso” cioè viene redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo).
esercitano un controllo giudiziario sul suo rispetto; sono proprie dell’ 800 e segnano il passaggio dalla monarchia assoluta a quella costituzionale) o Rigida (hanno un procedimento “ad hoc” per essere modificate, più gravoso della legge ordinaria e hanno organi che esercitano un controllo giudiziario sul suo rispetto; sono proprie del 900).
delle leggi) o Lunga (oltre al contenuto tipico delle “Costituzioni corte” si occupano anche disposizioni analitiche in varie materie come l’ambiente, la famiglia , il risparmio, ecc).
L’ordinamento conferisce soggettività giuridica (oltre che alle persone fisiche ) a “persone” che non esistono nel mondo reale ma che consistono in una creazione del diritto. Il diritto pertanto può attribuire detta soggettività ad entità composte (pensiamo ad una associazione) o ad una struttura organizzativa (pensiamo ad una fondazione). Possono essere pubbliche o private a seconda dei fini che perseguono (ma la distinzione non è sempre agevole).
Quando si fa una distinzione tra libertà e diritto si scopre che non possiamo discernere questa distinzione tra quella che comunemente si fa tra le Libertà negative e le libertà positive: con questa prima espressione si indica la libertà “ dallo Stato ” cioè l’indicazione ai pubblici poteri di “non fare” alcunché (di qui il termine “negativo”). Ad esempio: la libertà personale è inviolabile. Come a dire “ tu stato NON devi violare la libertà personale; il tuo compito pertanto si esaurisce con una astensione… basta che non violi la libertà personale ed hai rispettato la libertà ”; con la seconda espressione si indica la libertà “ nello Stato ” cioè l’indicazione ai pubblici poteri di “fare” alcunché, di porre in essere dei comportamenti attivi (detti anche “ positivi ” da cui il termine “ libertà positive ”). Ad esempio: Il compito della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economico sociali limitativi di fatto della libertà. Come a dire “ tu Stato devi fare qualche cosa… non è sufficiente che assumi un atteggiamento astensivo… devi porre in essere azioni coerenti con l’indicazione costituzionale ” Le libertà positive costituiscono lo strumento per consentire la partecipazione all’organizzazione politica, sociale ed economica. Questa distinzione è parallela alla distinzione tra libertà e diritti perché: La “ libertà ”; accomunata alle “ libertà negative ”: nel senso che esiste un obbligo a “non fare” ( non violare la mia “libertà” personale ); Il “ diritto ”; accomunato alle “ libertà positive ”: nel senso che esiste un obbligo a “fare” ( ho “diritto” all’assistenza sanitaria che tu Stato mi devi dare ). Sono distinzioni che hanno un rilievo più ideologico che tecnico. L’aspetto negativo (la richiesta di non essere costretto o limitato) e quello positivo (la richiesta di strumenti per realizzare i propri obiettivi) sono presenti in ogni “garanzia” (sia la si voglia considerare “diritto” sia la si voglia considerare “libertà”). L’idea che le libertà negative siano a “costo zero” (basta che lo Stato non fa… ed ha rispettato la norma) è un mito (occorre sempre che lo Stato si organizzi per reprimere i comportamenti in violazione).
legittimo". La Distinzione in oggetto è datata ma con effetti ancora attuali (soprattutto sul piano della tutela giurisdizionale). Diritti soggettivi : l’interesse del singolo è tutelato direttamente dall’ordinamento in quanto l’interesse dell’ordinamento è proprio assicurare questa tutela al singolo e pertanto il soggetto è titolare di una effettiva possibilità di azione. Interessi legittimi : l’interesse del singolo è tutelato indirettamente dall’ordinamento in quanto l’interesse dell’ordinamento è assicurare una tutela diretta ad
ragionevolezza non si può intendere la propria personale opinione ma occorre avere una oggettività. Ecco che “ragionevolezza” deve essere intesa rispetto ai fini che l’ordinamento legittimamente persegue. E’ ragionevole la discriminazione che è coerente con le norme legittimamente vigenti quindi più che “discriminazione ragionevole” sarebbe preferibile il concetto di “discriminazione coerente”. Mentre normalmente i giudizi di legittimità “lavorano” su due elementi (la norma ordinaria che è l’oggetto del giudizio di legittimità e la norma costituzionale che è il parametro); il giudizio di coerenza prevede tre elementi in quanto ai tre esposti si aggiunge il c.d. “tertium comparationis”. Per chiarire: come faccio a dire che la norma “X” viola il canone di uguaglianza? Evidentemente esiste una diversa norma “Y” che pone una disciplina rispetto alla quale “X” appare discriminante. Immaginiamo una norma (X) che imponga ad una categoria una determinata tassazione e che una diversa norma (Y) applichi una esenzione. Se guardo solo X non vedo alcuna discriminazione: è dall’analisi congiunta della differenza tra X e Y che si rivela la discriminazione. Da notare come l’individuazione di un trattamento differenziato è solo parte del problema. Difatti nell’esempio descritto la “discriminazione” può portare a tre diversi esiti:
categorie esentati dalla norma Y (tutte e due le categorie devono pagare)
(nessuna delle due categorie deve pagare) Occorre pertanto vedere se la discriminazione e ragionevole e se non lo è occorre definire il senso da dare all’intervento riequilibrativo.
Su questo punto interviene il secondo comma dell’art. 3 che delinea la c.d. “ Uguaglianza sostanziale ”: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.” Il primo comma gode di natura precettiva mentre il secondo di natura programmatica. Torniamo all’articolo 3 secondo comma: E’ possibile, secondo voi, che ad un certo punto il legislatore, ormai “ sazio ed appagato ” possa dire: “ ho pienamente raggiunto quanto richiesto dall’articolo… ho rimosso tutti gli ostacoli economico-sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.? Le norme programmatiche esprimono una “ tensione costante ” che deve avere l’Ordinamento nei loro confronti. “Tensione” che si esaurirà solo nello stesso punto in cui si incontreranno due rette parallele … all’infinito!
L’articolo 10 della Costituzione riconosce un diritto soggettivo agli stranieri a cui fa seguito una riserva di legge (con esclusione delle altre fonti). A differenza del cittadino, lo straniero non ha alcun diritto costituzionalmente garantito di entrare (o restare), salvo i casi previsti esplicitamente (come quello in esame), o implicitamente, dalla Costituzione. Chi ottiene il diritto d’asilo non può essere sottoposto a: Estradizione , consegna ad uno Stato straniero, impossibile per reati politici (salvo si tratti di genocidio o reato contro l’umanità), e comunque per tutti i casi dove il reato sia perseguito con la pena di morte; Espulsione , allontanamento verso lo Stato di appartenenza o provenienza (che comunque, e quindi anche in caso non venga concesso il diritto d’asilo, non sarebbe possibile verso uno Stato in cui l’espulso possa essere oggetto di persecuzione politica, razziale, religiosa, ecc.). La costituzione rimanda ad una riserva di legge che, come sappiamo, deve risultare conforme alle norme dei trattati internazionali. Non basta “una legge”, occorre “una legge conforme ai trattati internazionali”; pertanto una legge “non conforme” NON può ne disporre in contrasto ad un Trattato né abrogare una precedente “legge conforme” con una in contrasto con un trattato internazionale. Il corpo normativo di riferimento è il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 meglio noto come “ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ”.
dall'art. 8 della Costituzione.
L’articolo 8 della costituzione pone in sintesi: Una conferma del principio di laicità dello Stato; Il primo comma riguarda anche la religione cattolica; Il limite del rispetto dell’ordinamento giuridico; Una riserva di legge: i rapporti con lo Stato possono essere regolati solo da una Legge Statale, quindi legge in senso “tecnico” (quindi non con un “regolamento”) previe intese con le rappresentanze del culto. Per svolgere una “intesa” occorre avere qualcuno con cui farla. Attualmente manca un’intesa con la comunità islamica sia per la difficoltà di individuare una rappresentanza unitaria sia per armonizzare i contrasti tra i precetti giuridici coranici ed i principi dell’ordinamento giuridico italiano. Parimenti non è stato possibile effettuare intese con una associazione denominata “Unione degli atei e degli agnostici razionalisti”. Attualmente vi sono 11 intese contratte con 11 culti e religioni.
L’articolo 7 della Costituzione da un lato accoglie il principio di laicità dello Stato , dall’altro recepisce il c.d. regime concordatario e cioè che i reciproci rapporti (regolati dai c.d. Patti Lateranensi) possano essere mutati solo con l’accordo di entrambe le parti. Ciò non comporta un conferimento di “forza costituzionale” ai Patti Lateranensi (un trattato internazionale tra Stato Italiano e Stato del Vaticano, preesistente alla Costituzione), ma ha costituzionalizzato il principio dell’accordo (e non il contenuto del medesimo). Un’ulteriore riflessione non sempre posta in luce da alcuni manuali: il prevedere che, in caso di accordo, per perfezionare la modifica NON occorra il procedimento di revisione costituzionale (ma basta la legge ordinaria) ha un suo riflesso. Difatti, ragionando “ a contrario ” significa che, in assenza di accordo, la Costituzione non impedisce che si provveda ugualmente a effettuare modifiche unilaterali a patto che il legislatore adotti lo strumento della legge di revisione Costituzionale (per ora ci accontentiamo di sapere che si tratta di una legge “più forte” della normale legge Statale). In estrema sintesi l’art. 7 contiene una norma sulla produzione giuridica (indica “ in che modo ” si può produrre una norma incidente sull’argomento). A ben vedere infatti il nocciolo della previsione normativa non è tanto il procedimento di revisione costituzionale in caso di modifica unilaterale ma la possibilità di NON effettuare una revisione costituzionale in caso di accordo. Per chiarire: immaginiamo che il terzo periodo (“le modificazioni… ecc.”) non esistesse; in ogni caso con legge di revisione costituzionale si sarebbe potuto modificare l’art 7 e “staccarsi” dall’accordo. Il problema invece è che, qualora vi fosse stato accordo tra le parti, la mancanza dell’ultimo periodo avrebbe reso necessario il ricorso alla procedura di revisione costituzionale. In sostanza, una legge che prevedesse di modificare unilateralmente i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica risulterebbe incostituzionale (mentre, come vedremo per le altre confessioni religiose, basta una legge ordinaria). Non si può non rilevare che, nonostante tutte le altre norme costituzionali vigenti in tema di religione, il rapporto con la Chiesa Cattolica appare posto su un piano complessivamente diverso.
Anche dai lavori preparatori dell’art. 4 si nota il dibattito circa l’opportunità o meno di inserire il “diritto al lavoro”, stante l’impossibilità pratica di garantire a tutti un lavoro. Pertanto, nonostante risulti molto “citato” (e spesso a sproposito), l’articolo non si presta ad essere immediatamente azionato davanti al giudice anche se impegna politicamente l’azione dello Stato. La disposizione non attribuisce un diritto soggettivo pieno ed azionabile per ottenere un posto di lavoro. Pertanto il termine “ riconosce ” deve essere inteso come “ tutela in quanto li riconosce ” e non come “ dispone ”; insomma riconoscere un diritto non vuol dire attribuirlo. Questo non implica che le norme ricavabili dall’articolo non possano mai essere azionate in un giudizio di legittimità costituzionale. Ad esempio sarebbe sanzionabile un ingiustificato ostacolo all’accesso al mondo del lavoro, così come risulterebbe parimenti sanzionabile una interferenza nella libertà di scelta e nelle modalità d’esercizio dell’attività lavorativa. Ad ogni buon conto, l’articolo costituisce la “base giuridica” di partenza per le norme in materia di lavoro. Nel 2 comma Il lavoro (in senso ampio, quasi sinonimo di “impegno”) è un DOVERE : Lo studente che studia, i genitori che accudiscono i figli, l’operaio, il magistrato o chiunque concorra alla vita sociale (nel rispetto delle norme) adempie a questo dovere. Rientra (come dovere) tra i “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale ” il cui adempimento è richiesto dall’art. 2 della Costituzione.
dell’art. 14 considerando che il legittimo titolare dello spazio virtuale ha la titolarità dello ius escludendi alios (il diritto di escludere) e lo ius admittendi alios (il diritto di ammettere, cioè di “far entrare”) esattamente come nel domicilio.
15 della Costituzione, che si apre con la usuale dichiarazione di inviolabilità, tutela due aspetti dell’attività di comunicazione: la libertà e la segretezza. Da notare che, a differenza delle libertà sin qui esaminate, in questo caso vi sono due soggetti contemporaneamente tutelati dall’articolo: il mittente e il destinatario. Dopo aver previsto l’inviolabilità, come già visto in altri articoli della Costituzione, dispone di una riserva di legge (per stabilirne i limiti) e di giurisdizione )per applicarli). Sequestro della posta: il codice di procedura penale richiede sia disposto dall’autorità giudiziaria e che solo il giudice possa prendere cognizione del contenuto del materiale sequestrato. Intercettazioni: si premette che la materia è in esame dal legislatore; attualmente è il pubblico ministero che chiede l’autorizzazione al giudice il quale, in presenza di gravi indizi di reato, la rilascia. Vi sono comportamenti che ledono la libertà ma non la segretezza, e comportamenti che ledono la segretezza senza violarne la libertà. Spostando l’attenzione dai possibili comportamenti (illeciti) del singolo, ai possibili comportamenti della pubblica autorità (adottabili solo con le garanzie previste): il fermo di corrispondenza interferisce con la libertà senza ledere la segretezza, l’intercettazione telefonica lede la segretezza senza lederne la libertà. Il testo costituzionale mostra una “formula aperta” nel senso che è pronto ad accogliere ogni forma di comunicazione, rimanendo irrilevante sia il mezzo di comunicazione sia l’oggetto della comunicazione. Pertanto la caratteristica fondamentale e determinante è la intersoggettività (la comunicazione deve essere rivolta ad uno o più soggetti determinati o determinabili). Differentemente da quanto disposto per la libertà personale e domiciliare non sono previsti casi “di necessità ed urgenza” che legittimino l’intervento della polizia giudiziaria senza il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria. La motivazione è da ricercarsi nel carattere “occulto” di questa lesione della libertà.
differente disciplina costituzionale. Secondo l’articolo 17 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi…) La riunione è legittima se pacifica e senz’armi, in seguito l’articolo riporta che per le riunione, anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Difatti il comma successivo con riferimento ai luoghi pubblici dispone l’obbligo del preavviso. Quindi: per il luogo pubblico serve il preavviso, per il luogo aperto al pubblico no. Pertanto, la parola “anche” considera implicito il luogo privato (che è l’unico che “manca all’appello”). La formula esplicitata potrebbe essere: per le riunioni in luogo privato e per quelle in luogo aperto al pubblico non è richiesto il preavviso. Sembra quindi doveroso dare delle definizioni di luogo: Il luogo privato è quello spazio dove chi ne ha la legittima titolarità ha il c.d. ius exludendi alios come ad esempio una casa d’abitazione, un circolo privato; il luogo aperto al pubblico è quello spazio dove l’accesso del pubblico è soggetto a modalità determinate da chi ne ha la legittima disponibilità ad esempio un cinema, un teatro o l’aula magna dell’Università; i luoghi pubblici sono quelli dove ognuno può transitare liberamente. L’articolo non contiene una riserva di giurisdizione e pertanto non occorre un provvedimento dell’autorità giurisdizionale per applicare i limiti, la disposizione contiene già i criteri che consentono all’autorità di vietare la riunione per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Il divieto dovrà essere motivato ed è impugnabile davanti al giudice. Il preavviso deve essere dato in forma scritta almeno 3 giorni prima al Questore, con indicazione del luogo, dell’ora e dell’oggetto della riunione e delle generalità di coloro che sono designati a prendere la parola. Trattandosi di preavviso (e non di richiesta di autorizzazione) si deve concludere che la richiesta è un onere posto a carico dei promotori (e non un requisito di legittimità della riunione); una volta assolto non occorre attendere alcun atto positivo di autorizzazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. In quanto onere e non requisito di legittimità, la riunione non “preavvisata” è legittima, ma i promotori risponderanno penalmente per aver mancato di assolvere all’onere posto a loro carico. Il preavviso serve per mettere in condizione i pubblici poteri di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. La riunione che si dimostri pericolosa per la sicurezza e l’incolumità pubblica, o in cui vi sia la presenza di soggetti armati, può essere sciolta. Dopo tre
formali intimazioni da parte dei responsabili dei corpi di polizia, accompagnati da altrettanti squilli di tromba, possono intervenire le forze di polizia al fine di sciogliere la riunione. L’assembramento (riunione occasionale) generalmente si ritiene che anche esso sia “tutelato” dall’art. 17; pertanto anche l’assembramento non può essere sciolto se non per i soli motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
Secondo l’articolo 17 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi…). La formula è semanticamente simile alla libertà di circolazione e soggiorno. L’inizio dell’articolo dispone la usuale l’inviolabilità del diritto di riunione. Oggetto della tutela è la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo per uno stesso scopo. Il raggruppamento non deve risultare stabile (altrimenti avremmo una associazione) né occasionale (nel qual caso avremmo un assembramento). I cortei sono riunioni itineranti. Sotto il profilo “classificatorio” viene definita una libertà collettiva in quanto presuppone il concorso di una pluralità di persone accomunate da un fine. Le persone non si trovano in un luogo casualmente, ciascuno con un proprio fine individuale, ma vi si ritrovano per perseguire finalità e/o interessi comuni. La norma pone dei limiti al diritto di riunirsi. Difatti, per essere legittima, deve essere pacifica e senz’armi. Con riferimento ai limiti al diritto di riunione, occorre notare che la “e” (di “pacificamente e senz’armi”) è da intendersi “disgiuntiva e non congiuntiva”. Se la riunione è armata, non importa che “l’atteggiamento” dei partecipanti sia mite e silenzioso, la riunione stessa risulta illegittima. Se la riunione è violenta, è altrettanto illegittima. Per la Corte Costituzionale (sentenza 79/82) sono da considerare armi improprie “solo gli strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”. La normativa penale, inoltre, vieta l’uso di caschi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona.
l’inizio dell’articolo 16 della Costituzione dispone l’inviolabilità della libertà di circolazione, dopo aver sancito l’inviolabilità, il testo costituzionale dispone una riserva di legge al fine di definirne i limiti. Non vi è una riserva di giurisdizione, pertanto non è richiesto che l’applicazione dei limiti (posti dalla legge) passi attraverso l’azione di un giudice. La riserva di legge è comunque rafforzata per contenuto nel senso che la legge può disporre limiti solo al fine di tutelare la sicurezza o per motivi di sanità. Pertanto una legge che imponga limiti per finalità diverse dalla sanità e sicurezza, risulterebbe incostituzionale. Il termine “sicurezza” non va inteso nel senso di incolumità fisica (il c.d. ordine pubblico in senso materiale) ma nel senso più ampio dell’ordinato vivere civile (il c.d. ordine pubblico in senso ideale). La disposizione impone un ulteriore limite: mai per motivi politici. “…Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.” Questa libertà, che costituisce un evidente corollario della libertà di circolazione, non incontra alcun limite specifico se non quelli derivanti dall’avere adempiuto agli obblighi di legge. La libertà di emigrazione è una conseguenza della libertà di espatrio.
Obiettivo della disposizione nell’articolo 19 della Costituzione non è tanto l’aspetto interiore della religione ma la sua manifestazione esterna. L’articolo non pare presentare le usuali riserve di legge e di giurisdizione ma questo non vuol dire che non vi siano. Difatti il “nucleo” della libertà religiosa resta l’articolo 3 che, sotto tali profili, offre ampia tutela. Mentre l’articolo 8 tutela l’aspetto “istituzionale”, l’art. 19 ne tutela quello individuale. Per lungo tempo il concetto di uguaglianza è stato inteso come uguale libertà (e non necessariamente “anche” uguale trattamento) sulla base di un pensiero “quantitativo” (la religione cattolica risultava prevalente). Di recente si è evidenziato uno “spostamento” teso a riconoscere “anche” un uguale trattamento. In tal senso le “intese” con le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno esteso molti privilegi di carattere fiscale e finanziario in passato riservati alla Chiesa Cattolica. Anche in questa libertà si possono scorgere due profili: libertà Positiva di professare una fede liberamente senza incorrere in discriminazioni di sorta; libertà negativa di non essere costretto a professarla ed a non essere discriminato.
Ai sensi della legge 17/1982 (la c.d. legge P2) sono tali le associazioni: “anche interne ad associazioni
pertanto strumenti “preventivi”: non occorre chiedere alcuna autorizzazione né, una volta prodotto lo stampato occorre sottoporlo ad una censura. Vi sono invece possibilità di procedere a sequestrare lo stampato qualora ricorrano determinate condizioni ed a seguito di un intervento giurisdizionale.
In origine il sistema era basato su un regime di monopolio pubblico come impostato dal codice postale del 1936.Nel 1960 la Corte difese il monopolio in quanto, considerando gli alti costi ed il limitato numero delle frequenze disponibili, il pluralismo dell’informazione veniva meglio garantito dal monopolio pubblico piuttosto che da un regime privatistico. Nel 1974 escluse dal monopolio pubblico sia i ripetitori di trasmittenti estere (in quanto non incidenti sulla “quota” riservata all’Italia) sia le televisioni via cavo a raggio limitato. Nel 1976 ammise anche le trasmissioni via etere ad ambito locale. Di fatto si creò una situazione di duopolio. Nel 1990 la c.d. legge Mammì legittimò il sistema misto (pubblico-privato): il sistema pubblico resta affidato in concessione ad una società a totale partecipazione pubblica, accanto vi sono i privati. L’intento era limitare la concentrazione determinando il numero massimo di concessioni radiotelevisive assegnabili ad un unico titolare, limiti quantitativi per la concentrazione tra imprese televisive ed editoriali, limiti quantitativi per la concentrazione tra imprese televisive e imprese concessionarie di pubblicità. Di fatto però la situazione di duopolio non venne scalfita. Attualmente la disciplina è dettata dalla c.d. legge Gasparri. Tale legge venne “rinviata alle Camere” dal Presidente della Repubblica. Nella riproposizione del testo di legge si cercò di aggirare l’ostacolo. Se il “vulnus” (cioè “l’elemento che viene danneggiato”) è il pluralismo delle fonti di informazioni, aumentando le fonti di informazione, lo “status quo” potrebbe diventare accettabile. A regime (quindi dopo l’attuale fase transitoria) il sistema televisivo disegnato dalla legge Gasparri assumerebbe il seguente assetto: L’attività televisiva viene svolta da soggetti privati (anche la RAI dovrebbe essere progressivamente privatizzata); Sono previste due “categorie” di operatori, chi gestisce le reti di trasmissione e chi fornisce i servizi; Il servizio pubblico viene affidato alla RAI (privatizzata) da un apposito contratto di servizio.
Salvo situazioni meramente episodiche (aperte a tutti), per esercitare “professionalmente” l’attività di giornalista, occorre essere iscritti all’Ordine dei giornalisti. L’Ordine dei giornalisti tiene due albi: uno per i pubblicisti (coloro che svolgono l’attività di giornalista non occasionale ma che non costituisce l’occupazione esclusiva) e uno per i giornalisti professionisti (servono 18 mesi di praticantato cui segue il sostenimento di un esame). La normativa attuale ha eliminato i requisiti di natura politica. La Corte, dal canto suo, ha sempre ritenuto non lesivo dell’articolo 21 l’obbligo di iscrizione all’albo, in quanto (al contrario di indebolirla) rafforza la libertà nei confronti dei possibili condizionamenti interni all’impresa editoriale.
il particolare regime della retroattività in materia penale. Nessun reato e nessuna pena, nessuna pena senza una preventiva legge penale. E’ un principio cardine della materia penale che impone al legislatore: In via diretta di non fare leggi che introducano fattispecie penali retroattive; In via indiretta: di essere il più preciso possibile nella definizione della fattispecie penale (il c.d principio di tassatività e di determinatezza). Se una attività non è vietata (o non è chiaramente detto che sia vietata) il cittadino deve poterla effettuare senza alcun timore che un giorno possa essere considerata reato. Il principio dell’irretroattività della legge penale, per certi aspetti, va “a braccetto” con il principio della precostituzione del giudice naturale. In ambedue i casi la deve esistere nell’ordinamento prima dell’evento previsto dalla fattispecie di reato. Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, se da un lato vieta la retroattività di una legge penale di sfavore (per intenderci, che crea un nuovo reato o inasprisce le pene esistenti), dall’altro impone la retroattività di una legge penale di favore. Se un fatto non viene più considerato come reato, gli effetti sono da considerarsi retroattivi.
Il principio previsto dall’art. 25.2 della Costituzione, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante,
se da un lato vieta la retroattività di una legge penale di sfavore (per intenderci, che crea un nuovo reato o inasprisce le pene esistenti), dall’altro impone la retroattività di una legge penale di favore. Se un fatto non viene più considerato come reato, gli effetti sono da considerarsi retroattivi. Questa retroattività, nel concreto, pone degli aspetti interpretativi di non semplice soluzione.
L’articolo 24 della Costituzione è suddiviso in quattro commi. Il primo comma dispone il diritto ad agire, il secondo il diritto a difendersi. La Corte ha escluso che il diritto alla difesa implichi (oltre al diritto di farsi assistere da un difensore) il diritto di difendersi da solo in giudizio: la presenza di un avvocato da un lato assicura l’effettivo esercizio del diritto e dall’altro assicura il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Nel terzo comma è presente uno degli effetti pratici della “tendenza” impressa dal secondo comma dell’art. 3 a tutto l’Ordinamento. Occorre ricordare che l’art. 3.2 impone al legislatore di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico”. E’ evidente che l’impossibilità di tutelare giudizialmente i propri diritti, così come l’impossibilità di difendersi adeguatamente, impedisce “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione”. Nel quarto comma si prevede che in caso di errore giudiziario la legge deve determinare le condizioni e i modi per la riparazione dell’errore. Dottrina e giurisprudenza concordano nel considerare il diritto al risarcimento come un diritto soggettivo, esercitabile indipendentemente dalle condizioni patrimoniali dell’interessato. Il nuovo codice di procedura penale estende la risarcibilità anche agli errori (ed ai conseguenti danni) precedenti al procedimento e non la limita all’errore giudiziario conseguente ad una sentenza di condanna.
Sono diritti che comportano delle “prestazioni” e sono caratteristici dello Stato sociale. È stato osservato come non sia vero che la tutela di questi diritti “costa” mentre gli altri sono a “costo zero”; anche gli altri diritti (ad esempio le libertà negative) prevedono che lo Stato si “attrezzi” al fine di assicurarne il rispetto. Ciò premesso, è comunque da osservare come, se da un lato anche i diritti non di prestazione non sono a “costo zero”, i diritti sociali (quindi quelli “a prestazione”) comportano oneri notevoli (e sicuramente maggiori) per lo Stato. Data la caratteristica di questi diritti (si “realizzano” esclusivamente attraverso prestazioni )occorre che gli stessi si “bilancino” con le esigenze organizzative e finanziarie dello Stato.
L’articolo 32 della Costituzione In “lettura combinata” con l’art.2, costituisce il fondamento al diritto alla vita. Il diritto all’assistenza sanitaria è un tipico diritto di prestazione riconosciuto a tutti e non solo ai cittadini. Il riferimento agli “indigenti” contenuto nell’articolo, non significa povertà o quantificazioni “a priori” del livello di reddito. Di fatti le cure mediche possono anche assumere un costo insostenibile a prescindere dal livello di reddito. L’apparato organizzativo pubblico deve assicurare un’assistenza sanitaria agli individui; a tal fine nel 1978 è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo “ chiama a raccolta ” tutti i soggetti pubblici che sono tenuti a rendere effettivo questo diritto intervenendo sia direttamente (attraverso apposite strutture assistenziali), sia indirettamente. Previa verifica dei requisiti è consentito anche a soggetti privati lo svolgimento della stessa funzione. La lesione del diritto alla salute può dar luogo a risarcimento anche nei casi in cui non si produca un danno patrimoniale (si risarcisce il c.d. danno biologico ). Non esiste un dovere a tenersi in forma. L’articolo 32 dispone una libertà negativa (a non ricevere il trattamento sanitario), si deve misurare con l’interesse collettivo. Difatti, con legge, si possono imporre trattamenti sanitari obbligatori.
La Costituzione prevede un intero “sistema” per la famiglia. Le disposizioni, proprio per la sua natura di diritti sociali, sono quasi tutte “libertà positive” tese al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale. Infatti questo “corpo di disposizioni” imprimono (o dovrebbero imprimere) una direzione all’azione dello Stato. Pur predisponendo tutele ad “ampio raggio” è difficile negare che si scorga un certo “favor” per la famiglia legittima (fondata sul matrimonio). Il comma due dell’articolo 29 sancisce l’uguaglianza dei coniugi, Nel successivo articolo 30 si stabilisce che è diritto e dovere dei genitori mantenere ed educare i figli, anche
ordinaria (per definire le modalità operative concrete). Con la legge costituzionale di cui sopra si sono fissati 12 seggi per la circoscrizione estero per la Camera dei Deputati e 6 seggi per il Senato. Con la legge N° 459/2001 sono state definite le modalità operative concrete: La circoscrizione estera è ripartita in 4 insiemi (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).Gli aventi diritto al voto, iscritti in apposite liste, votano per corrispondenza o in Italia (ad ogni votazione dovranno dichiarare con quale delle due modalità intendono votare). Tale normativa è aspramente criticata.
Alcune situazioni, se presenti, sono ostative al pieno manifestarsi dell’elettorato passivo e/o attivo. INCAPACITA’ CIVILE: Se presente comporta l’insussistenza completa della capacità elettorale. In realtà ad oggi NON esistono incapacità civili. Con l’abrogazione di una normativa preesistente, sono stati ammessi all’esercizio del diritto di voto sia gli interdetti, che gli inabilitati per infermità di mente; si può affermare come attualmente la disposizione in esame non abbia un’attuazione pratica. SENTENZA PENALE IRREVOCABILE: Comportano la perdita del diritto di voto (sia attivo che passivo) le condanne a pene che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; se la pena comporta l’interdizione temporanea, si avrà solo la sospensione. CASI DI INDEGNITA’ MORALE: Anche queste comportano la perdita del diritto di voto. Fino alla legge costituzionale 1/2002, rientravano in questa categoria i membri della casa Savoia. Fino all’approvazione della nuova legge fallimentare, vi erano varie limitazioni all’esercizio del diritto di voto a carico dei soggetti dichiarati falliti. INELEGGIBILITÀ: Impedimento giuridico, precedente all’elezione, che non consente di essere validamente eletto. Si mira a garantire la libertà di voto. Ha natura invalidante e determina la nullità della stessa elezione. Impedisce l’acquisto del diritto all’elettorato passivo. INCOMPATIBILITÀ: Il soggetto, validamente eletto non può cumulare la funzione di parlamentare con altra carica. Non sono “invalidanti” ma “caducanti” nel senso che se il soggetto non rimuove la causa di incompatibilità incorre nella decadenza dalla carica elettiva. Non impediscono il diritto all’elettorato passivo (anzi lo presuppongono) e tantomeno quello attivo; comporta solo l’impossibilità di svolgere contemporaneamente più ruoli incompatibili tra loro. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante una scelta da parte dell’interessato tra le due cariche incompatibili tra loro. Sono incompatibili tra loro: La carica di Deputato con quella di Senatore; La carica di parlamentare con quella di Presidente della Repubblica, di membro del Consiglio Superiore della Magistratura, di membro della Corte Costituzionale, di membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, di membro del Parlamento Europeo. NON CANDIDABILITÀ: Nel “panorama” dei requisiti negativi che vanno ad incidere sul solo elettorato passivo è stata introdotta nel 1992. E’ una inidoneità funzionale assoluta che non può essere rimossa dall’interessato.
La Petizione (art. 50 Cost.) è un istituto dalla disciplina generica ed indeterminata. Sono titolari del diritto sono tutti i cittadini e non solo i cittadini elettori. Secondo alcuni è un istituto di democrazia diretta (cioè uno strumento attraverso il quale il popolo sovrano esercita direttamente la sua sovranità senza avvalersi dell’intermediazione dei suoi rappresentanti). Secondo altri non è un esercizio diretto della sovranità ma una funzione di stimolo nei confronti delle Camere. Nei regolamenti delle Camere si dettagliano i procedimenti, ma non c’è un obbligo di prenderla in considerazione e di deliberare su di essa; è comunque previsto che al presentatore della petizione venga comunicato l’esito della stessa.
La “regola di maggioranza” è lo strumento con il quale ampie collettività e organi collegiali possono adottare una decisione: è adottata la decisione che ottiene il numero più elevato di consensi. Le costituzioni tendono a tutelare le minoranze al fine di (tentare di) evitare la c.d. “tirannia della
maggioranza”. Vi sono diversi “tipi di maggioranza”: Maggioranza relativa o semplice, chi prende anche un voto più degli altri; Maggioranza assoluta: la metà più uno (o dei voti espressi o degli aventi diritto a votare); Maggioranza qualificata: percentuali diverse ad esempio i 2/3 (anche in questo caso o dei voti espressi o degli aventi diritto a votare). La stragrande maggioranza delle democrazie è ascrivibile alla categoria delle democrazie maggioritarie. Si contrappongono due o più partiti (o leader). Dopo l’elezione la contrapposizione non cessa; la maggioranza governa, la minoranza svolge la funzione di opposizione (cioè di controllo politico del Governo). In tali sistemi si attua l’alternanza ciclica dei ruoli di maggioranza ed opposizione. Le democrazie consociative, al contrario, (ad es. Olanda e Belgio) si caratterizzano per la tendenza (dopo le elezioni) ad utilizzare la rispettiva forza politica per negoziare tra di loro (manca una vera e propria opposizione).
I sistemi elettorali sono, secondo la definizione “tradizionale” meccanismi attraverso i quali i voti espressi dagli elettori si traducono in seggi in parlamento, questa definizione però non esprime un aspetto fondamentale: il sistema elettorale prescelto influisce direttamente sull’esito delle elezioni, quindi manovrando le leggi elettorali si può determinare chi vince e chi perde. Il territorio viene diviso in “circoscrizioni” (i collegi elettorali); I seggi in palio (cioè i posti da assegnare) vengono “suddivisi” per le circoscrizioni (e quindi per i collegi); Viene definito sistema a collegio unico quando esiste un solo collegio tra cui ripartire tutti i seggi in palio (come avviene in Israele per l’elezione del Parlamento). Ciò premesso, esistono due grandi “filoni” nei sistemi elettorali: MAGGIORITARI E PROPORZIONALI. Nei sistemi maggioritari Tutti i seggi “in palio” in una determinata circoscrizione vengono assegnati al partito (o alla coalizione) che prende più voti. Sono funzionali ad un sistema politico aggregato attorno a pochi partiti. La sotto rappresentazione o la mancata rappresentazione delle minoranze è bilanciata da una maggiore stabilità delle maggioranze che sostengono il governo. Il corpo elettorale viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare; il collegio pertanto, è “uninominale”. La modalità di assegnazione di seggi: con la Maggioranza relativa il seggio in palio nel collegio viene assegnato al partito (o alla coalizione di partiti) che ottiene, all’interno del collegio, la maggioranza semplice dei voti espressi; con la Maggioranza assoluta il seggio in palio viene assegnato al partito (o alla coalizione di partiti) che ottiene, all’interno del collegio la maggioranza assoluta dei voti espressi (50% + un voto). Nel caso nessun candidato consegua il numero di voti necessari, si svolge un secondo turno elettorale al quale sono ammessi solo i candidati (due o più) che, hanno ottenuto più voti o hanno superato una certa soglia. Nei sistemi proporzionali I seggi “in palio” in una determinata circoscrizione vengono assegnati in proporzione ai voti presi. Sono funzionali ad un sistema articolato e tendono a mantenere la frammentazione. Ad una minore stabilità governativa corrisponde un maggior tasso di rappresentatività. I voti vengono ripartiti tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale. Questo sistema consente (sempre o quasi) una rappresentanza anche dei partiti che possono vantare un modesto seguito elettorale. In questo caso in ogni singola circoscrizione (collegio) si assegnano più seggi con criteri proporzionali. La dimensione della circoscrizione (grandi o piccole circoscrizioni) influisce sull’effetto proporzionale. Più la circoscrizione è piccola (cioè con pochi “seggi in palio”) più l’effetto “tipico” del proporzionale si riduce… fino ad annullarsi. I criteri di “distribuzione proporzionale” sono vari; i principali sono: Il metodo d’Hont e Il metodo del quoziente. I seggi in palio verranno ripartiti tra le varie liste in relazione alla rispettiva consistenza numerica. In alcuni casi, l’elettore oltre al voto alla lista, può dare una o più preferenze per i candidati; in altri l’elettore non esprime preferenze (la c.d. lista bloccata), i seggi sono attribuiti seguendo l’ordine dei candidati nella lista. Infine, nei sistemi misti in alcuni casi si è cercato di correggere l’effetto “disgregativo” proprio dei sistemi proporzionali impostando: soglie di sbarramento ovvero i partiti che non raggiungono una certa percentuale non “partecipano” alla distribuzione dei seggi; premi di maggioranza dove il partito che prende anche un voto più degli altri prende un numero di seggi superiori allo “stretto rapporto proporzionale”.
Nei sistemi elettorali proporzionali I seggi “in palio” in una determinata circoscrizione vengono assegnati in proporzione ai voti presi. Sono funzionali ad un sistema articolato e tendono a mantenere la frammentazione. Ad una minore stabilità governativa corrisponde un maggior tasso di rappresentatività.
della Repubblica nei casi di impedimento; Ambedue devono essere sentiti dal Presidente della Repubblica prima di procedere allo scioglimento anticipato delle Camere.
Le giunte Parlamentari sono strutture permanenti composte in proporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari. Troviamo 3 diverse giunte: Giunta per il regolamento: è presieduta dal Presidente (della Camera o del Senato) essa propone all’assemblea le modifiche regolamentari; Giunta per le elezioni che procede alla “verifica dei poteri” cioè accerta la regolarità delle operazioni elettorali e l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità a carico dei parlamentari neoeletti; Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 68 della Costituzione: (giunta che esiste solo alla camera) esamina le richieste di sottoposizione a misure limitative della libertà personale i membri della Camera.
Le commissioni parlamentari sono strutture permanenti o temporanee composte in proporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari. Possono essere distinte in base alla durata: Permanenti e Temporanee. Possono anche essere distinte in base alla seguente alternativa: Monocamerali e Bicamerali. Con particolare riferimento a queste ultime la Costituzione ne prevede esplicitamente una: la commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126.1). Spesso si è fatto ricorso alle commissioni bicamerali per cercare di superare o comunque attenuare le disfunzioni derivanti dal bicameralismo perfetto. In genere svolgono funzioni di vigilanza ed indirizzo. A volte nella composizione è prevista la presenza di membri esterni alle Camere (in questo caso non operano presso le Camere ma presso il Governo). In via di prassi si è affermato il principio in base al quale si applica il regolamento del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della commissione.
configurare il regolamento parlamentare come un parametro interposto). L’espressione significa “atti interni” cioè gli atti posti in essere dalle Camere. Sia i regolamenti che qualsiasi atto interno delle Camere sono sottratti ad ogni forma di controllo esterno. Qualora un regolamento o un atto interno non risulti conforme alla Costituzione la Corte non sindacherebbe il regolamento ma ne colpirebbe gli effetti. Quando parliamo di “ parametro di costituzionalità ” intendiamo descrivere il confronto che la Corte esegue tra la legge posta al suo vaglio e una (o più) norme costituzionali. Ma può capitare che il parametro non sia la Costituzione ma una norma richiamata dalla Costituzione. La Costituzione prescrive che l’attività interna delle Camere venga disciplinata dal regolamento della Camera stessa. Se un atto della Camera viola una disposizione del proprio regolamento non può essere definito “incostituzionale” per aver violato il “ parametro interposto ” costituito dal regolamento. I regolamenti parlamentari non solo sono insindacabili, ma non possono fungere neanche da parametro per valutare la legittimità degli altri atti parlamentari. In sostanza la volontà della Costituzione è quella di escludere ogni altra forma di controllo diverso da quella delle Camere , la conseguenza è che questa fonte normativa risulta sottratta ai meccanismi di verifica di conformità al dettato costituzionale. Altro profilo è la valenza “esterna” di parametro interposto : se un atto esterno (ad esempio una legge) non fosse stato approvato rispettando il regolamento parlamentare, quest’ultimo assumerebbe il ruolo di parametro interposto tra l’atto esterno (la legge approvata in spregio del regolamento) e la costituzione (che impone il rispetto dei regolamenti parlamentari come ad esempio nell’art. 72 primo comma). In definitiva se ne ricorrono gli estremi in due soli casi: un atto delle Camere ad effetto esterno rispettoso del regolamento incostituzionale si può perseguire poiché la procedura di formazione non è conforme con quanto previsto dalla Costituzione; un atto delle Camere ad effetto esterno non rispettoso del regolamento (non incostituzionale) si può perseguire per violazione del parametro interposto. Non si può fare nulla se: l’atto delle Camere ad effetto interno è rispettoso del regolamento costituzionale o incostituzionale che sia. Insomma, si può intervenire quando l’atto parlamentare mostra una dimensione esterna e risulta qualificato o da una violazione del regolamento o dall’essere conforme ad un regolamento incostituzionale.
Per quanto concerne le opinioni espresse e l’insindacabilità del pensiero espresso di cui gode un parlamentare si richiama quanto previsto dall’articolo 68 della Costituzione. Il Parlamentare gode di una libertà di manifestazione del pensiero più ampia di quella descritta all’art. 21 e che incontra i soli limiti rappresentati dalle eventuali misure disciplinari disposte dal Presidente dell’assemblea. L’insindacabilità opera su tutti i piani: civile, penale ed amministrativo e non cessa con la perdita dello status del parlamentare (tutte le opinioni espresse durante il mandato sono insindacabili anche dopo). Tale garanzia (tecnicamente chiamate guarentigia) è prevista anche per i consiglieri regionali. Quando un parlamentare invoca l’immunità ex art. 68.1 il giudice ha l’obbligo di sospendere il processo e rimettere gli atti alla Camera di competenza che ha l’ultima parola per stabilire se l’”esternazione” del parlamentare (che è stata causa del processo) rientri o meno nell’esercizio delle funzioni. Nel caso in cui la decisione della Camera fosse favorevole all’interessato, il giudice deve interrompere ed archiviare il procedimento, a meno che ritenga che tale decisione ostacoli illegittimamente le proprie attribuzioni, nel qual caso può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. Dal canto suo, la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere che nell’insindacabilità non si possa ricondurre l’intera attività politica svolta. (cfr. sent 509/2002 dove ha riconosciuto la sindacabilità delle opinioni espresse anche all’interno delle sedi parlamentari qualora non si rilevi uno stretto nesso con l’esercizio della funzione parlamentare).
Le sedute delle camere per essere valide, occorre la presenza del c.d. quorum strutturale cioè la metà più uno dei componenti l’assemblea (il c.d. numero legale ). Il raggiungimento del numero legale viene presunto salvo non venga richiesto (da almeno 20 deputati o 12 senatori) che si proceda alla verifica. Sussiste un altro tipo di Quorum ovvero il Quorum per le deliberazioni (o “ di maggioranza” o ancora “ funzionale” ) cioè la maggioranza dei presenti.
Il testo dell’iniziativa legislativa di solito posta in essere dal Governo si chiama “disegno di legge” ; si chiama invece “ proposta di legge ” quando l’iniziativa è posta in essere dagli altri soggetti abilitati. Il disegno di legge , si compone di due parti: Il testo dell’articolato che il proponente sottopone all’esame della Camera; una r elazione che accompagna l’articolato e che ne illustra gli scopi e le caratteristiche. L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per il Parlamento di deliberare. La fine della legislatura provoca la decadenza di tutti i disegni di legge all’esame del Parlamento ( salvo quelli di iniziativa popolare ) anche se già approvati da una Camera a meno che non “ripresentati” entro 6 mesi. L’iniziativa legislativa consiste nella possibilità di sottoporre progetti di legge al Parlamento. Difatti il Parlamento non si muove “ motu proprio ” (cioè spontaneamente); il procedimento legislativo deve essere “ innescato ” da una iniziativa legislativa. L’articolo 71 della Costituzione ci indica quali sono i soggetti abilitati ad agire come “innesco” ( Governo, Parlamentare, Popolo ), cui poi si aggiungono le Regioni , il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ed i Comuni.
L’iniziativa legislativa popolare si dice così perché viene proposta dal Corpo elettorale (o meglio, una sua parte) che presenta alle Camere una proposta di legge sottoscritta da almeno 50.000 elettori (con la riforma costituzionale proposta nel 2016 si proponeva di innalzare il numero a 150.000 elettori). Questa disposizione è rimasta disapplicata sino all’entrata in vigore della legge 352/70 che disciplina il meccanismo della richiesta e della raccolta delle firme (che devono essere raccolte entro 6 mesi ). Al Senato è prevista la possibilità di effettuare un’audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi 10 firmatari. Sono da ritenere escluse dalla possibilità di iniziativa popolare le materie a cui è riservata l’iniziativa da parte del Governo. In caso di scioglimento delle Camere, le proposte di iniziativa popolare non decadono ma sopravvivono anche per la legislatura successiva.
L’esame del disegno di legge è contenuto nella seconda sezione del Titolo I della parte II della Costituzione; più precisamente nell’ articolo 72. La disposizione vieta che un progetto di legge venga discusso