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DIRITTO COSTITUZIONALE sintesi per CONCORSI, Dispense di Diritto Costituzionale

SINTESI DI DIRITTO COSTITUZIONALE per concorsi, essenziale per memorizzare e capire gli elementi essenziali della materia e prepararsi al meglio per concorsi RIPAM

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 06/01/2026

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STEFANINA17 🇮🇹

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Diritto costituzionale per concorsi pubbliciDiritto costituzionale per concorsi pubblici

Capitolo I – L’ordinamento giuridico e lo Stato

1. Il diritto della Costituzione Il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dello Stato. In particolare, ha per oggetto la Costituzione , che raccoglie le più importanti norme che un gruppo sociale organizzato stanziato su un determinato territorio si è dato. Le norme della nostra Costituzione Repubblicana disciplinano: a. Le fonti del diritto , cioè tutti gli atti o fatti dai quali traggono vigore le norme giuridiche; b. I diritti e i doveri del cittadino; c. L’ organizzazione costituzionale dello Stato ; d. Le garanzie costituzionali. 2. La norma giuridica La norma giuridica costituisce una regola precostituita che disciplina in astratto la condotta dei consociati. L’insieme di tutte le norme giuridiche concorre a formare l’ ordinamento giuridico (o diritto oggettivo ). Le suddette norme presentano i seguenti caratteri: - Generalità , poiché si rivolgono alla generalità degli individui, o ad un gruppo più o meno ampio di essi; - Astrattezza , in quanto prendono in considerazione casi astratti, a cui si potranno poi ricondurre tutti i casi concreti; - Novità , ovvero disciplinano in modo diverso una determinata situazione o comportamento; - Esteriorità , poiché l’oggetto è l’azione che il soggetto manifesta all’esterno; - Coercibilità (o imperatività ), in quanto la loro osservanza da parte dei destinatari è garantita dalla previsione di una sanzione in caso di sua violazione; - Positività , perché create, in un determinato momento storico o per un determinato gruppo sociale, dagli organi di vertice dell’ordinamento; - Intersubiettività , poiché creano, modificano, cancellano rapporti tra soggetti e ordinamento. 3. Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi Lo Stato costituisce una comunità di individui, stanziata su un territorio e organizzata secondo un ordinamento giuridico. Da ciò si evince che gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo , il territorio e la sovranità.

à Il popolo e la cittadinanza

L’attività dell’ONU ha ad oggetto:

  • Il mantenimento della pace tra le nazioni (art.1);
  • Lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati.

à Struttura La complessa struttura organizzativa dell’ONU è delineata nell’articolo 7 della Carta, che prevede i seguenti organi:

  • L’ Assemblea Generale , l’organo plenario dell’organizzazione nel quale sono rappresentati tutti gli Stati membri. I principali compiti dell’Assemblea consistono nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e nella promozione della cooperazione internazionale nel settore economico, politico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica;
  • Il Consiglio di Sicurezza , con compiti fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. È composto da 15 membri: 10 eletti dall’Assemblea Generale per un periodo di 2 anni, mentre altri 5 (Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Russia e Francia) sono permanenti e dispongono del cosiddetto diritto di veto , ovvero la facoltà di bloccare l’adozione di una risoluzione del Consiglio manifestando la propria opposizione;
  • Il Consiglio Economico e Sociale , preposto al coordinamento e al conseguimento dei fini socioeconomici dell’ONU;
  • Il Consiglio di amministrazione fiduciaria , che aveva il compito di vigilare sull’operato dei Paesi che dovevano guidare verso l’indipendenza le colonie precedentemente appartenute agli Imperi tedesco e ottomano;
  • La Corte internazionale di Giustizia , che ha sede all’Aja, è un organo giurisdizionale con il compito di risolvere le controversie giuridiche sottoposte dagli Stati membri. È formata da 15 giudici di varie nazionalità, eletti dall’Assemblea Generale, che durano in carica 9 anni;
  • Il Segretariato svolge compiti esecutivi, amministrativi, diplomatici e politici e non è legato a nessuno Stato nello svolgimento della sua attività. È presieduto dal Segretario generale. 6. L’Italia e l’Unione europea L’ Unione Europea è una comunità sovranazionale la cui caratteristica principale è data dal fatto che i rapporti fra gli Stati membri sono subordinati alla volontà superiore dell’ente stesso.

à Storia dell’integrazione europea

Con la firma del Trattato di Parigi del 18 gennaio 1951 fu creata la Comunità economica del carbone e dell’acciaio ( CECA ) fra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Pochi anni dopo seguirono l’istituzione della Comunità economica europea ( CEE ) il cui obiettivo era la realizzazione di un’unione doganale e della Comunità europea dell’energia atomica ( EURATOM ). Il processo di integrazione economica fu accompagnato dal progressivo aumento del numero degli Stati membri. Una tappa importante del processo di integrazione è rappresentata dalla firma, il 7 febbraio 1992, del Trattato sull’Unione europea, cosiddetto Trattato di Maastricht. Con tale accordo veniva creata l’ Unione europea , una organizzazione che da un lato inglobava le Comunità europee già esistenti e dall’altro avviava la cooperazione tra gli Stati membri anche in settori non strettamente economici. La seconda grande novità del Trattato di Maastricht è l’adozione di una moneta unica europea , (l’euro), entrata in circolazione a partire dal 1° gennaio 2002. Il 13 dicembre 2007 è stato firmato il Trattato di Lisbona , che ha segnato la fine della distinzione tra Comunità europea e Unione europea.

à Le istituzioni dell’Unione europea Le istituzioni dell’Unione sono:

  • Il Parlamento europeo , che esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio;
  • Il Consiglio europeo , che dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali;
  • Il Consiglio , che esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio;
  • La Commissione europea , cui compete una funzione esecutiva;
  • La Corte di giustizia dell’Unione europea, con funzioni giurisdizionali;
  • La Banca centrale europea , che con le banche centrali nazionali, conduce la politica monetaria dell’Unione;
  • La Corte dei conti , con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria. 7. Forme di Stato L’espressione “ forma di Stato ” indica il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne sono assoggettati e, quindi, il rapporto che si realizza fra autorità e libertà. Procedendo ad una classificazione, è possibile distinguere tra:

8. Forme di governo Per forma di governo si intende il modello organizzativo che uno Stato adotta per esercitare il potere sovrano. In base a tale definizione è possibile evidenziare come: - La forma di Stato , riguarda le relazioni che intercorrono fra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio, sovranità); - La forma di governo , riguarda solo le relazioni che intercorrono all’interno di uno solo degli elementi che compongono lo Stato, cioè il potere sovrano. Il principio cardine intorno a cui ruota lo studio delle diverse forme di governo è quello della separazione dei poteri. In virtù di tale principio le funzioni statali devono essere esercitate da organi diversi, ciascuno dotato di un autonomo potere di decisione secondo tale schema: - Al potere legislativo (il Parlamento) spetta il compito di creare la norma giuridica; - Al potere esecutivo (il Governo) spetta il compito di darvi concreta attuazione; - Al potere giudiziario (la Magistratura) spetta il compito di interpretare tale norma applicandola ai casi concreti. Lo scopo principale del principio è di impedire la pericolosa concentrazione del potere in capo ad un unico organo. Quasi tutti gli Stati contemporanei hanno accolto il principio della separazione dei poteri, anche se in concreto le soluzioni adottate sono diverse per cui è possibile distinguere la forma di governo : a. Parlamentare , caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indiritto politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico; b. Presidenziale , che si caratterizza per un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo e che ricopre il doppio ruolo di Capo dello Stato e Capo del Governo, con l’impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell’esecutivo; c. Direttoriale , caratterizzata dal fatto che il Governo (direttorio) viene nominato dal Presidente ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia quindi di poter operare in completa autonomia fino alle successive elezioni. Lo stesso direttorio elegge, al suo interno, il capo dello Stato.

Capitolo II – Le fonti del diritto

1. Le fonti del diritto Fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Nell’ambito delle fonti del diritto è possibile distinguere: a. Le fonti di produzione , lo strumento predisposto dall’ordinamento per creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche, e si suddividono in: - Fonti fatto , determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte); - Fonti atto , atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (fonti scritte). b. Le fonti sulla produzione , che costituiscono le cosiddette “metanorme” che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto; c. Le fonti di cognizione , che sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. 2. Le fonti dell’ordinamento italiano In base all’attuale criterio di classificazione delle fonti è possibile distinguere tra: - La Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale , che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento; - Le fonti sull’Unione europea , con atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale; - Le fonti internazionali , vale a dire quelle che vengono recepite nell’ordinamento costituzionale italiano in virtù dell’appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale; - Le fonti dell’ordinamento statale , nelle quali rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; - Le fonti regionali , comprendenti gli statuti regionali, le leggi regionali e i regolamenti regionali; - Le fonti locali , vale a dire gli statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti.

c. Il Parlamento voglia approvare col procedimento aggravato previsto dall’art. 138.

4. Le fonti dell’Unione Europea Tra le fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano rientrano gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. In particolare, l’art. 288 TFUE stabilisce che le istituzioni europee emanano: - Regolamenti , i quali hanno una portata generale, essendo indirizzati a tutti gli Stati membri e sono direttamente applicabili; - Direttive , che possono avere una portata individuale o generale e non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto vincolano i destinatari limitatamente al risultato da raggiungere lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi; - Decisioni , che hanno una portata individuale, vale a dire che sono indirizzate a singoli Stati membri e sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea esistono anche atti non vincolanti per i loro destinatari: si tratta delle raccomandazioni e dei pareri. 5. Le fonti internazionali Tradizionalmente le fonti dell’ordinamento giuridico internazionale sono distinte in:

  1. Norme consuetudinarie , ivi compresi i principi generali di diritto ;
  2. Norme convenzionali o norme poste in essere da trattati internazionali. Sono fonti vincolanti solo per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione;
  3. Atti vincolati dalle organizzazioni internazionali. Sono fonti previste da regole formali contenute in accordi istitutivi, che hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all’accordo. I più importanti di tali atti sono quelli emanati dalle istituzioni dell’Unione europea. 6. Le leggi ordinarie Nel nostro ordinamento la legge, atto tipico del Parlamento, è considerata la fonte del diritto per eccellenza. La Legge è espressione della funzione legislativa , che l’art. 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere.

à Il principio di legalità Il sistema delle fonti del diritto contenuto nella Costituzione si fonda sulla centralità della legge. La legge costituisce un limite alla discrezionalità di chi detiene la sovranità. Si tratta del cosiddetto principio di legalità , che va inteso in diverse accezioni:

  • Gli atti dei pubblici poteri non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge ( supremazia della legge );
  • Gli atti dei pubblici poteri devono essere autorizzati dalla legge ( legalità in senso formale );
  • Gli atti dei pubblici poteri devono essere disciplinati compiutamente dalla legge ( legalità in senso sostanziale ).

à La riserva di legge La legge costituisce altresì la garanzia dei diritti e delle libertà, attuata attraverso la cosiddetta riserva di legge, quando cioè la Costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia. In tal caso, è possibile distinguere la riserva:

  • Assoluta , quando si esclude la possibilità di regolare certe materie con fonti di grado secondario;
  • Relativa , quando la legge definisce le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie per regolarla compiutamente;
  • Di legge costituzionale , quando la materia è affidata alle leggi costituzionali;
  • Di legge formale , quando si riferisce solo alla legge, approvata dal Parlamento e non anche agli atti equiparati o alla legge regionale;
  • Rinforzata , quando la Costituzione fissa ulteriori limiti che riguardano il contenuto o quando è richiesto un particolare procedimento;
  • Implicita , quando non espressamente prevista dalla Costituzione. 7. Gli atti aventi forza di legge Sono atti normativi che, pur non essendo leggi del Parlamento, ne hanno la medesima efficacia. Sono atti normativi:
  • I decreti legislativi : sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo sulla base di una legge delega , approvata dal Parlamento, che ne definisce i principi per la loro adozione e i limiti di esercizio. Il potere legislativo delegato è sottoposto ad una serie di limiti, alcuni dei quali previsti chiaramente dalla Costituzione (art. 76), mentre altri derivanti da cause di tipo tecnico-giuridico e procedurale;
  • I decreti-legge : sono atti normativi provvisori aventi forza di legge che possono essere adottati dal Governo sotto la propria responsabilità per far fonte a casi straordinari di “necessità” e “urgenza”. Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Devono contenere la menzione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne hanno determinato l’emanazione. I decreti-legge sono pubblicati

11. Le fonti regionali Le fonti regionali sono: a. Gli statuti delle 5 Regioni speciali : tali leggi hanno un ambito territoriale limitato e sono in grado di derogare alla Costituzione (con l’esclusione dei principi fondamentali), purché ciò sia necessario per garantire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia; b. Gli statuti delle Regioni ordinarie : si tratta di atti che devono essere approvati e modificati dal Consiglio regionale con legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti; c. Le leggi regionali : espressione della potestà legislativa riconosciuta alle Regioni; d. I regolamenti regionali : la potestà regolamentare delle Regioni che la esercitano nelle materie in cui non vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato. 12. Le fonti degli enti locali Fonti di rango secondario sono gli statuti e i regolamenti degli enti locali. Invero l’autonomia statuaria degli enti locali si riviene all’art. 114 Cost. secondo cui i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono “enti autonomi con propri statuti” elaborati secondo i principi fissati dalla Costituzione. 13. La consuetudine Per consuetudine si intende un comportamento costantemente ripetuto dai membri di una comunità nella convinzione di osservare una norma giuridica o comunque nella previsione che anche gli altri assumano un comportamento analogo. Si tratta di fonti-fatto , più precisamente di comportamenti produttivi di norme che non si concretizzano in disposizioni scritte. In esse sono sempre presenti un comportamento esteriormente osservabile e ripetuto nel tempo ( elemento materiale ) e la convinzione della sua doverosità ( elemento psicologico ).

Capitolo III – I diritti e i doveri dei cittadini

1. I principi fondamentali I principi fondamentali costituiscono i criteri guida posti a fondamento del nostro ordinamento repubblicano.

à Il principio democratico La disposizione di apertura della Costituzione italiana (art.1) sancisce che la Repubblica italiana non trova il suo fondamento nel potere dinastico, ma si regge sul consenso dei governati, ciascuno dei quali ha il diritto di prendere parte, in condizioni di parità, alla vita politica del Paese. La sovranità , infatti, appartiene al popolo.

à Il principio personalista La Costituzione italiana pone al centro dell’ordinamento l’uomo e i suoi diritti inviolabili , riconoscendoli e garantendoli all’art.2 sia in quanto singolo che come membro delle formazioni sociali. I diritti sono qualificati come “inviolabili” quando:

  • Non possono essere oggetto di revisione costituzionale ;
  • Sono indisponibili , intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei loro titolari;
  • Sono imprescrittibili : anche se non esercitati, non cadono mai in prescrizione. Il riconoscimento dei diritti inviolabili è strettamente connesso con il concetto di “ personalità ”, previsto dall’art. 2 della Costituzione e ribadito dall’art.3. In particolare, i diritti della personalità costituiscono l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive che assicurano all’individuo la propria identità, il proprio decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri. Si tratta di diritti assoluti connessi a prerogative essenziali della persona e che, per questo motivo, si acquistano al momento della nascita e fanno capo a tutti (cittadini, stranieri, apolidi).

à Il principio di uguaglianza L’art.3 della Costituzione pone il principio dell’uguaglianza giuridica dei cittadini intesa come regola fondamentale dello Stato di diritto per cui “la legge è uguale per tutti” ( uguaglianza formale ). Il principio di uguaglianza formale resterebbe una mera enunciazione teorica se non fosse integrato dall’impegno dello Stato sociale a combattere le esasperate condizioni di diseguaglianza economica. Il nostro ordinamento, nel costruire lo Stato sociale, ha accolto tale principio definendo la cosiddetta

sulla diversità di lingua, garantisce anche una tutela positiva attuata a livello legislativo sia nazionale che regionale. In particolare, la legge distingue tra:

  • Gruppi umani minoritari , ossia le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate;
  • Gruppi di italiani che parlano lingue diverse dall’italiano. Per quanto riguarda la tutela regionale , attraverso gli Statuti delle Regioni speciali è stata prevista una specifica disciplina a protezione delle minoranze linguistiche presenti nei loro territori, utilizzando due modelli:
  • Il bilinguismo , che consiste nella possibilità di insegnare e utilizzare sia l’italiano sia la lingua materna;
  • Il separatismo linguistico , con l’istituzione di scuole differenziate e con l’utilizzo della propria lingua nei rapporti con l’autorità pubblica.

à Il principio pattizio Lo Stato italiano regola i rapporti con ciascuna confessione religiosa a partire da accordi (principio pattizio) disciplinati dalla Costituzione in modo differente a seconda che si tratti di confessione cattolica o acattolica. I rapporti fra Italia e Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi , veri e propri accordi internazionali, in quanto alla Città del Vaticano sono riconosciuti i caratteri dell’ indipendenza e della sovranità , tipici di uno Stato. I rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni diverse dalla cattolica sono, invece, regolati con legge ordinaria sulla base di intese con le relative rappresentanze. Alle confessioni acattoliche, pertanto, è riconosciuta piena autonomia e indipendenza, con il limite del rispetto dell’ordinamento giuridico italiano.

à Il principio culturale e ambientalista L’art. 9 Cost. persegue tre obiettivi fondamentali:

  1. La promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca : la Repubblica in tutte le sue articolazioni si impegna a preservare, valorizzare e incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del paese;
  2. La tutela del paesaggio e dei beni culturali : a tal fine i compiti di tutela da parte dello Stato mirano a preservare il paesaggio quale territorio espressivo di identità;
  1. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi : si intende per “biodiversità” la varietà delle specie viventi presenti sulla Terra e per “ecosistema” l’equilibrio esistente fra organismi viventi e l’ambiente.

à Il principio internazionalista L’art. 10 della Costituzione detta le modalità per recepire nel nostro ordinamento le norme del diritto internazionale generale (cioè le consuetudini) e prevede un adattamento automatico permanente. Lo stesso art.10, inoltre, tutela lo straniero:

  • Da potenziali abusi e discriminazioni del potere amministrativo e giurisdizionale nei suoi confronti, stabilendo che la legislazione regolatrice della sua condizione sia conforme alle norme e ai trattati internazionali;
  • Da persecuzioni da parte dello Stato di appartenenza se ritenuto non democratico da cui sia fuoriuscito il richiedente asilo diplomatico, riconoscendogli il diritto di asilo e fissando il divieto di estradizione. La disciplina principale è attualmente contenuta nel Testo unico sull’immigrazione. Esso, all’art. 4 (commi 1 e 2), consente l’ingresso nel territorio italiano allo straniero in possesso di:
  • Passaporto valido o documento equipollente;
  • Visto d’ingresso rilasciato dalle autorità. La permanenza in Italia è consentita previa concessione di un permesso di soggiorno con l’indicazione di motivi d’ingresso identica a quella del visto. I cittadini dell’UE, invece, godono di una condizione più favorevole per quanto riguarda l’entrata e la presenza in Italia.

à Il principio pacifista Il Costituente, all’art. 11, sancisce il principio pacifista , in base al quale lo Stato italiano si obbliga a rinunciare alla guerra di aggressione e si impegna a ricorrere a qualsiasi attività negoziale per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni.

2. I rapporti civili à La libertà personale La libertà personale costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo dalla Costituzione. Il fondamento costituzionale della libertà personale dell’individuo, sia in senso fisico sia in senso morale, deve ravvisarsi nell’art. 13 della Costituzione, il quale stabilisce, nel comma 1, che “la libertà

à La libertà di circolazione e di soggiorno Il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno è sancito dall’art. 16 Cost., che afferma: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sicurezza o sanità. Il diritto garantito dall’art. 16 si estrinseca in tre facoltà: la libera circolazione sul territorio dello Stato; la libertà di fissare ovunque la propria residenza; la facoltà di uscire temporaneamente o definitivamente dallo Stato e di rientrarvi.

à La libertà di riunione La libertà di riunione, garantita ai cittadini dall’art. 17 Cost., consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni per cui ci si riunisce. Le riunioni possono assumere la forma di assembramenti (riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa e imprevista), di dimostrazioni (riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici) o di cortei (riunioni in movimento). Le riunioni, inoltre, a seconda del luogo in cui si svolgono, si distinguono in private , aperte al pubblico e pubbliche.

à La libertà di associazione La libertà di associazione si specifica nella libertà di costituire un’associazione, nella libertà di aderire o non aderire ad essa, nella libertà di uscire da un’associazione. L’associazione si differenzia dalla riunione in quanto è caratterizzata:

  • Da una stabile e duratura organizzazione;
  • Dall’esistenza di un vincolo permanente tra gli associati;
  • Dell’esistenza di uno scopo comune da perseguire. A norma dell’art. 18, sono vietate le associazioni che la legge penale indica espressamente; le associazioni segrete; le associazioni a carattere militare che perseguono, anche se indirettamente, scopi politici.

à La libertà religiosa L’Italia è uno Stato laico e riconosce la libertà religiosa di tutti, senza alcuna discriminazione. La Costituzione garantisce, all’art. 19, la libertà di fede religiosa , vale a dire il diritto di tutti i cittadini di professare la propria fede, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché si resti nei limiti del buon costume. Ciò significa che la Costituzione non ammette discriminazioni fondate sulla

diversità di fede religiosa ed assicura a tutti la possibilità di coltivare ed esprimere, in forma individuale o associata, le proprie convinzioni.

à La libertà di manifestazione del pensiero La libertà di manifestazione del pensiero è prevista dall’art. 21 Cost. che garantisce ad ogni soggetto la facoltà di esternare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. I rapporti etico-sociali à La tutela della famiglia La Carta costituzionale garantisce ampiamente le formazioni sociali nel cui ambito la personalità individuale può trovare piena esplicazione; esse costituiscono un importante raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino e rappresentano una presenza imprescindibile per un ordinamento autenticamente democratico. La principale formazione sociale intermedia è senza dubbio la famiglia. I diritti della famiglia, come quelli dell’individuo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta negli artt. 29-31, al fine di assicurare il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e quello dei diritti della famiglia come tale, a prescindere dai diritti (e doveri) dei suoi membri. Con la L. 151/1975, è caduta, nell’ambito della famiglia, ogni discriminazione tra marito e moglie, per garantire la completa uguaglianza giuridica e morale dei coniugi.

à La cultura e la scuola La Costituzione prevede per lo Stato l’impegno di intervenire per promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e, attraverso di esse, la crescita dell’individuo, nella consapevolezza che non si può assistere a nessun progresso sociale ed umano senza crescita culturale. Una specifica applicazione della promozione della cultura è rappresentata dagli artt. 33-34 Cost., che disciplinano la materia dell’ istruzione scolastica secondo i seguenti principi:

  • Il principio della libertà di insegnamento;
  • Il principio del libero accesso all’istruzione scolastica;
  • Il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo;
  • Il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi;
  • Il principio dell’ammissione per esami ai vari gradi dell’istruzione scolastica;
  • Il principio della possibilità di parificazione delle scuole private a quelle pubbliche.