Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Riassunti di diritto costituzionale per concorsi, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Riassunti di diritto costituzionale per concorsi ripam

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021
In offerta
50 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 25/02/2022

ale_147gta
ale_147gta 🇮🇹

4.4

(20)

16 documenti

1 / 99

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO COSTITUZIONALE
Capitolo 1 – ORDINAMENTO E NORMA GIURIDICA
Il termine “costituzione” può essere inteso in 3 modi:
Organizzazione di un determinato sistema politic o: indica la distribuzione del potere a) tra i
vari organi dello stato, b) i rapporti tra Governo e cittadini; c) l'iter di formazione degli atti
vincolati
Manifesto politico : testo che delinea gli obiettivi che una società si pone
Fonte del diritto più importante :
Diritto costituzionale : Branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali
della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Le norme della
costituzione disciplinano:
Fonti
del
diritto
Diritti e
doveri
dei
cittadini
Organizzazione costituzionale dello stato cioè
1) le relazioni fra gli elementi che compongono lo stato (popolo
territorio governo)
2) quelle all'interno di un solo elemento che compone lo stato
(Parlamento; governo...)
Garanzie
costituzionali
per
conservare le
norme
La norma giuridica – (regola di condotta precostituita che disciplina la condotta dei consociati) –
diversa da disposizione perché una disposizione può produrre più norme, o una norma può nascere
dal combinato disposto di più disposizioni
Caratteri Elementi
essenziali
Classificazioni
- generalità: si rivolge alla generalità
degli individui o ad un gruppo di esse
- astrattezza: disciplina casi astratti
- intersoggettività:
disciplina comportamenti di un
individuo nei confronti di un terzo
(persona, organo, stato etc)
- novità: pone prescrizioni prima
inesistenti
- esteriorità: ha ad oggetto l'azione
manifesta all'esterno non le intenzioni
- coercibilità: osservanza assicurata da
sanzione
- positività: vigente in determinato
momento storico in determinato contesto
- precetto:
comando
con cui
impone
comporta
mento
positivo o
negativo
- sanzione:
reazione
ordinament
ale alla
violazione
Per contenuto
- proibitive: divieto
- precettive: comando
- permissive: facoltà
Per derogabilità
- dispositive: regolano un rapporto ma
possono essere modificate dalle parti
- suppletive: regolano un rapporto in
mancanza di espressa volontà delle parti
- cogenti: non disapplicatili neppure in
presenza di accordo
Per sanzione
- perfette: prevista sanzione
- imperfette: non prevedono una sanzione
L'ordinamento giuridico, ovverso il complesso di regole di condotta applicate all'interno di un
gruppo sociale in un determinato ambito territoriale (interpretato secondo le teorie:)
Normativismo Istituzionalismo Decisionismo
Norma come elemento
fondamentale dell'ordinamento
che è un insieme di norme
legittimata dalla norma
superiore (Grundnorm)
Istituzione (corpo sociale
costituito) come fonte produttrice
del diritto da cui scaturisce il
complesso di norme che regola
l'organizzazione sociale
La decisione fonda la
sovranità del potere politico.
Diritto e potere riguardano la
persona che ha l'autorità di
decidere
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunti di diritto costituzionale per concorsi e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto solo su Docsity!

DIRITTO COSTITUZIONALE

Capitolo 1 – ORDINAMENTO E NORMA GIURIDICA

Il termine “ costituzione ” può essere inteso in 3 modi:

  • Organizzazione di un determinato sistema politico: indica la distribuzione del potere a) tra i

vari organi dello stato, b) i rapporti tra Governo e cittadini; c) l'iter di formazione degli atti

vincolati

  • Manifesto politico: testo che delinea gli obiettivi che una società si pone
  • Fonte del diritto più importante:

Diritto costituzionale : Branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali

della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Le norme della

costituzione disciplinano:

Fonti

del

diritto

Diritti e

doveri

dei

cittadini

Organizzazione costituzionale dello stato cioè

  1. le relazioni fra gli elementi che compongono lo stato (popolo

territorio governo)

  1. quelle all'interno di un solo elemento che compone lo stato

(Parlamento; governo...)

Garanzie

costituzionali

per

conservare le

norme

La norma giuridica – ( regola di condotta precostituita che disciplina la condotta dei consociati ) –

diversa da disposizione perché una disposizione può produrre più norme, o una norma può nascere

dal combinato disposto di più disposizioni

Caratteri Elementi

essenziali

Classificazioni

  • generalità: si rivolge alla generalità

degli individui o ad un gruppo di esse

  • astrattezza: disciplina casi astratti
  • intersoggettività:

disciplina comportamenti di un

individuo nei confronti di un terzo

(persona, organo, stato etc)

  • novità: pone prescrizioni prima

inesistenti

  • esteriorità: ha ad oggetto l'azione

manifesta all'esterno non le intenzioni

  • coercibilità: osservanza assicurata da

sanzione

  • positività: vigente in determinato

momento storico in determinato contesto

  • precetto:

comando

con cui

impone

comporta

mento

positivo o

negativo

  • sanzione:

reazione

ordinament

ale alla

violazione

Per contenuto

  • proibitive: divieto
  • precettive: comando
  • permissive: facoltà

Per derogabilità

  • dispositive: regolano un rapporto ma

possono essere modificate dalle parti

  • suppletive: regolano un rapporto in

mancanza di espressa volontà delle parti

  • cogenti: non disapplicatili neppure in

presenza di accordo

Per sanzione

  • perfette: prevista sanzione
  • imperfette: non prevedono una sanzione

L'ordinamento giuridico, ovverso il complesso di regole di condotta applicate all'interno di un

gruppo sociale in un determinato ambito territoriale (interpretato secondo le teorie:)

Normativismo Istituzionalismo Decisionismo

Norma come elemento

fondamentale dell'ordinamento

che è un insieme di norme

legittimata dalla norma

superiore (Grundnorm)

Istituzione (corpo sociale

costituito) come fonte produttrice

del diritto da cui scaturisce il

complesso di norme che regola

l'organizzazione sociale

La decisione fonda la

sovranità del potere politico.

Diritto e potere riguardano la

persona che ha l'autorità di

decidere

Caratteri Classificazione a seconda di

  • Plurisoggettività:destinatari una pluralità di

soggetti

  • Normazione: complesso di regole giuridiche

che devono essere osservate dagli associati,

dotate di effettività

  • Organizzazione: apparato organizzativo e

organi istituzionali per produzione e

applicazione norme

  • Coerenza: assenza di situazioni di

incompatibilità

  • Completezza: no lacune nell'ordinamento
    • grado e intensità del vincolo che lega gli

associati dell'ordinamento

  • natura del suddetto vincolo (es. statale o

volontario)

  • esistenza o meno di un collegamento con un

determinato territorio

  • fine perseguito dall'ordinamento (es. morale,

religioso etc)

  • fonte dell'ordinamento: originario (non sorto da

ordinamenti precedenti es. Stato) o derivato

Capitolo 2 - LO STATO

A) Concetto di stato

a) Definizione: particolare forma storica di organizzazione del potere politico, cui spetta

l'uso legittimo della forza, esercitato su una comunità di persone all'interno di un

determinato territorio dotato di un proprio apparato amministrativo.

Stato soggetto o persona Stato ordinamento o istituzione Stato apparato o governo

Stato = centro di imputazione di

rapporti giuridici quindi ha

personalità giuridica e

rilevanza giuridica esterna nei

rapporti internazionali e

interna verso ogni altro sogg.

Stato persona giuridica che per

agire si serve di organi o

istituzioni monocratici

(es:presidente), collegiali

(es:CdM), territoriali

(es:Regioni)

Riferimento solo alle strutture

al vertice – insieme di organi

che esercitano la potestà

d'imperio sulla collettività nel

territorio Stato-Comunità

b) Elementi costitutivi che devono necessariamente coesistere

Popolo : elemento personale Territorio : elemento spaziale Sovranità : elemento organizzativo

B) Popolo e cittadinanza

a) Popolo : comunità di individui cui l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di

cittadino.

Diversi da popolo e da cittadino

Popolazione

Tutti gli individui

sul territorio dello

stato inclusi

stranieri o apolidi

Nazione

Collettività etnico-

sociale con comunanza

di razza, lingua,

costumi, religione

Razza

Comunanza

di caratteri

biologici

Etnia

Comunanza di

matrici storiche,

culturali,

linguistiche

Patria

Terra di un popolo cui

ci si sente legati per

nascita vincoli politici

morali etnici etc

b) Cittadinanza : c ondizione di soggetti cui lo stato attribuisce la titolarità di diritti e

doveri determinando un rapporto stabile costituendo uno status personale che segue

e) apolide residente da almeno 5 anni

f) straniero che risiede da almeno 10 anni

interesse dello stato

Il Trattato di Parigi 10 febbraio 1947 e quello di Osimo 10 novembre 1975

riconoscono cittadinanza a residenti Italiano nei territori ceduti alla Jugoslavia

Preclusione, Perdita, Riacquisto e Revoca

  • Preclusione (art. 6 L.)

➢ condanne per determinati delitti gravi o offensivi beni giuridici dello Stato

➢ Condanna per delitto non colposo con pena edittale non < nel massimo a a 3

anni reclusione

➢ condanna per delitto non politico con pena detentiva > 1 anno emessa da stato

estero se riconosciuta in Ita

➢ comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica

  • Perdita (art. 12 L.)

➢ assunzione di impiego pubblico o carica pubblica presso stato estero o ente

internazionale di cui Italia non fa parte (se non si ottempera all'eventuale

intimazione del governo di abbandonare l'impiego o la carica)

➢ prestazione servizio militare per stato estero (sempreché non si ottemperi

all'intimazione del governo di abbandonare il servizio)

➢ accettazione o non abbandono di impiego o carica pubblica, servizio militare o

acquisito di cittadinanza in stato in guerra con l'Italia

➢ per rinuncia qualora residenza all'estero

➢ per rinuncia se figli di cittadino che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza,

ed al raggiungimento della maggiore età si è in possesso di altra cittadinanza

  • Riacquisto

servizio militare, impiego pubblico o carica pubblica per l'Italia previa

dichiarazione di volerla riacquistare

➢ rinuncia a carica, impiego pubblici o servizio militare presso stato estero dopo

trasferimento della residenza per almeno 2 anni in Italia

dichiarazione di riacquisto entro un anno da ristabilimento della residenza in Ita

dopo un anno dal ristabilimento della residenza in Ita dell'ex cittadino

  • Revoca (della cittadinanza ottenuta)

Dallo straniero coniuge

del cittadini italiano

Per dichiarazione entro un anno

dalla maggiore età

Per naturalizzazione

È revocata in caso di condanna definitiva per

Delitti con finalità di

terrorismo

Protezione a membri di associazioni

terroristiche

Sottrazione di beni o denaro per

finanziare attività terroristiche

c) Cittadinanza europea

Art 9 TUE e 20 TFUE : “ é cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno

stato membro ” ma anche cittadinanza di uno stato membro e uno stato terzo

Affermata prima con Trattato di Maastricht 1993 meglio ribadita con Lisbona 2009

impone ai cittadini di rispettare i doveri dei trattati e garantisce loro i diritti:

  • circolare e e soggiornare nel territorio degli stati membri
  • voto ed eleggibilità alle elezioni Parlamento EU e nei comuni dello stato di residenza

alle stesse condizioni dei cittadini di quello stato (art. 22 TFUE)

  • alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro nel

territorio di un paese terzo nel quale lo stato Membro di cui un soggetto ha la

cittadinanza non è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto stato

(art. 23 TFUE)

  • di presentare petizioni alle elezioni del Parlamento EU; ricorrere al Mediatore

europeo; rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi (art. 24 TFUE)

C) Territorio

Sede su cui si estende la comunità statale e sulla quale lo stato ha sovranità e comprende

Terraferma Mare

territori

ale

Piattaforma

continentale

Spazio

aereo

Territorio fluttuante Sottosuol

o

Zona Economica

Esclusiva

Delimitata

da confini

naturali o

artificiali

miglia

dalla

costa

Fondali

marini oltre

il mate

territoriale

(200 miglia)

Sopra

terraferma

e mare

territoriale

Navi ed aerei

mercantili in

viaggio in alto mare

o nel territorio

sovrastante e navi

ed aerei ovunque

Nei limiti

dell'utiliz

zabilità

Parte di mare

adiacente al mare

territoriale nella

quale lo Stato

gode di particolari

diritti economici

Eccezioni al principio di Territorialità

Extraterritorialità : finzione giuridica in base

alla quale navi e aeromobili militari ( territorio

fluttuante ) sono assoggettati alle leggi del

territorio dello stato di cui battono bandiera

Immunità territoriale : porzione di territorio

statale che risulta parzialmente immune o esente

dalle leggi dello stato (es. consolati, ambasciate

etc.)

D) Sovranità: in Italia è popolare ovvero il popolo fa le scelte determinanti per l'azione statale

Interna: potere supremo in un territorio rispetto agli altri poteri all'interno dell'ordinamento e

riguarda quid il rapporto fra stato e individui (posizione di supremazia dello stato)

Esterna: indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro potere statale

Originaria: nasce con lo Stato e viene meno con esso

Esclusiva: spetta solo allo Stato

Incondizionata: non limitabile da enti esterni allo Stato senza il consenso di quest'ultimo

Limiti: derivanti dall'appartenenza a ordinamenti internazionali o sovrannazionali

Capitolo 3 – FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

No divisione dei poteri;tutto il potere nelle mani del sovrano per diritto divino; vasto

apparato burocratico di funzionari fedeli alla corona che esercitano pubbliche funzioni

per conto del sovrano; creazione di eserciti nazionali permanenti; sviluppo di un sistema

fiscale accentrato per reperire, attraverso tributi i mezzi per sostenere la burocrazia e

l'esercito; sostituzione della nobiltà con la borghesia

b) Stato di polizia: assolutismo illuminato (fine 700), attento ai bisogni collettivi della città

moderate libertà civili (stampa); istruzione e condizioni sanitarie dei sudditi; sistemi

fiscali più equi; razionale amm della giustizia (no pena di morte)

c) Stato liberale e di diritto: sviluppo economico e ascesa borghesia imprenditoriale che

vuole partecipare al potere

consociati eleggono i componenti assemblee rappresentative; tripartizione delle funzioni;

compiti stato solo sicurezza; soggezione pubblici poteri alla legge (Stato di Diritto)

d) Stato totalitario: crisi dello stato liberale per motivi economici (crisi capitalismo) e

sociali (sviluppo movimento operaio e partiti di massa)

partito unico (incarna i valori dello stato); forte apparato repressivo (elimina avversari

politici e i dissensi); supremazia del capo di governo; sovrapposizione delle strutture del

partito a quelle dello stato; uso della propaganda

e) Stato socialista: abolizione proprietà privata; pianificazione economica centralizzata;

ruolo centrale partito comunista; subordinazione dei diritti dell'individuo al fine supremo

della costituzione del socialismo;

f) Stato democratico, sociale e costituzionale:

Democratico Sociale Costituzionale

Nasce dalla crisi dello stato liberale, sua

normale evoluzione di cui conserva separazione

dei poteri e tutela dei diritti e delle libertà

fondamentali.

L'azione politica mira all'uguaglianza

sostanziale fra tutti i cittadini:

  • tutela della libera e dignitosa esistenza di tutti i

cittadini

impegno dello stato per la piena occupazione

-intervento statale nel sistema economico

  • garanzia istruzione, assistenza e previdenza

Lo stato democratico quindi è

uno Stato sociale perché

nonostante la libera iniziativa

economica e la proprietà

privata garantisce lo sviluppo

di una rete di servizi e

prestazione che garantiscano

il soddisfacimento dei minimi

bisogni vitali di tutti i

cittadini.

Altra differenza

dallo stato

liberale è la

presenza di

costituzioni

rigide e di

tribunali supremi

o corti

costituzionali che

le tutelino.

g) Stato unitario, federale e regionale: tipo di classificazione degli stati

  • unitario tutte le istituzioni politiche ed amministrative ad un solo libello, quello

centrale

  • federale i governi federali hanno competenza generale salvo materie

espressamente attribuite al governo centrale, pur mantenendo l'unità statale

  • regionale competenza per alcune materie alle regioni

B) Forme di Governo

Modello organizzativo che uno Stato assume in un dato momento storico per esercitare il

potere sovrano e riguarda 1) le concrete modalità di gestione del potere statale, 2) la

struttura degli organi, 3) il loro numero e 4) i rapporti di forza fra gli stessi

Sebbene ad oggi non sia possibile una netta separazione, comunque questa é mantenuta da

un sistema di checks and balances che garantisce controlli reciproci

Distinzione in base al Rapporto tra Governo e Parlamento

a) Monarchie Costituzionali (Inghilterra)

Governo non legato da rapporto fiduciario con Parlamento perché risponde unicamente

al Sovrano che é a capo dell'Esecutivo

  • Il Re eredita il potere esecutivo e lo gestisce mediante ministri da lui nominati
  • Il Parlamento (eletto) esercita il potere legislativo

b) Forma Parlamentare (Ita) :

Il Governo forma un indirizzo politico di cui è responsabile solo di fronte al Parlamento

il quale può in ogni momento revocarlo togliendogli la fiducia. Il Capo dello Stato è un

presidente eletto che gode di limitati poteri.

  • Principale caratteristica: commistione fra funzione legislativa ed esecutiva (Governo

sottoposto a controllo del parlamento)

Distinzione in base al ruolo assunto dal Capo dello Stato

c) Forma Presidenziale (USA) :

Rigida separazione dei poteri: Capo dello Stato è anche Capo del Governo ed è eletto dal

popolo e non vi è possibilità per il Parlamento di approvare mozione di sfiducia.

Presidente sia Capo dello Stato che del Governo

d) Forma Semi-Presidenziale (Francia) :

Doppio rapporto di fiducia perché il Governo è nominato dal Presidente della

Repubblica (eletto direttamente dal popolo e gode di ampi poteri), ma a sua volta deve

ottenere la fiducia del Parlamento. 2 figure: Presidente e Primo Ministro da cui

  • Se il Presidente ha un maggioranza in assemblea nazionale dirige di fatto il Governo

e il Primo ministro é un “comandante in seconda”

  • in caso contrario si avrà la “ coabitazione ” ovvero presidente contrapposto a a

Governo e Primo Ministro quindi questo dirige l apolitica nazionale ma il presidente

mantiene la sua rilevanza in capo di Politica estera e della difesa, firma di ordinanze

e decreti deliberati dal CdM e il deferimento a Consiglio costituzionale di leggi

approvate dalla magg. Prima della promulgazione

e) Forma Direttoriale(Svizzera) :

Il Governo (detto direttorio ) è nominato dal Parlamento ad inizio legislatura ma non

può essere successivamente revocato attraverso la sfiducia. No figura del Capo dello

Stato ma due organi:

  • Parlamento (Assemblea federale)
  • Direttorio (Consiglio federale) con funzioni di Governo e Capo dello Stato. Governo

non revocabile dopo elezione, no scioglimento anticipato.

f) Forma di governo in Italia : Parlamentare con queste caratteristiche

Parlamento

Art. 70

Cost.

Governo

Art 95 Cost.

Magistratura Presidente Repubblica

sovrani) della comunità internazionale.

Fonti internazionali: norme consuetudinarie e principi generali

norme convenzionali (Trattati internazionali)

atti vincolanti delle organizzazioni internazionali

Per soggettività giuridica internazionale s'intende l'astratta attitudine di un ente a diventare

titolare di diritti ed obblighi previsti dal diritto internazionale. Tali soggetti sono:

a) Stati intesi come Stato-Governo

b) Organizzazioni internazionali

Associazioni di stati che perseguono interessi comuni a tutti i loro membri,

dall'istituzione di forme di cooperazione a vera e propria integrazione far gli stati.

Enti territoriali con sede in uno Stato funzionali a quanto loro delegato dagli stati

membri e costituiti mediante trattati.

La più importante ONU istituita nel 1945 con la Carta Dell'Organizzazione delle NU

Competenze Struttura

1.Mantenimento

della pace fra le

nazioni: no

minaccia e

risoluzione

controversie in

modo pacifico

  1. Sviluppo

relazioni

amichevoli fra

stati

  1. Assemblea Generale: organo plenario in cui sono rappresentati tutti gli stati

membri il cui compito è mantenere la pace e la sicurezza internazionale

promuovendo la cooperazione fra stati

  1. Consiglio di Sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti con diritto di veto e 10

eletti dall'assemblea per due anni a rotazione fra i membri

  1. Consiglio Economico e Sociale: coordinamento e conseguimento dei fini

economico-sociali e cooperazione umanitaria

  1. Consiglio di Amministrazione fiduciaria: non esiste più ma vigilava

sull'operato dei paesi che dovevano guidare le colonie dell'impero tedesco e

ottomano verso l'indipendenza

  1. Corte Internazionale di Giustizia: con sede all'Aja, composta da 15 giudici

eletti dall'assemblea, giudica controversie giuridiche sottoposte dagli stati

  1. Segretariato: compiti esecutivi, amministrativi, diplomatici e politici ma non

legato a nessuno stato. Presieduto dal segretario generale

ADATTAMENTO ITALIANO

Art 11 Cost. - fondamento costituzionale per la partecipazione alle organizzazioni

internazionali “ L'Italia [...]consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra

le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

Diritto internazionale generale – art 10 1° Comma Cost.

Meccanismo di rinvio mobile (formale ) alla fonte internazionale che produce direttamente

effetti nello stato.

L'art. 10 aperta per consuetudini, principi generali che assumono il rango di norme

costituzionali nel nostro ordinamento.

Diritto internazionale pattizio – rinvio materiale o fisso No art. 10 ma atto specifico

  • che replichi il contenute delle norme pattizie internazionali
  • che contenga un ordine di esecuzione delle stesse

Formazione dei trattati: 2 modalità

Semplificata (solo firma o scambio di note o lettere) o Solenne (Si compone di 4 fasi)

Negoziazione Firma Ratifica Scambio ratifiche

Governo Governo PdR ex art 87 c. 7 previa (se occorre) Legge che autorizza la ratifica ed

autorizzazione Camere art. 80 ordina esecuzione ha particolare

resistenza passiva

B) Unione Europea

Comunità sovrannazionale caratterizzata dal fatto che i rapporti fra gli Stati membri non

sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa al fine di raggiunger certi fini ma

subordinati alla volontà superiore dell'ente stesso.

a) Storia

  • CECA - mettere in comune produzione carbone e acciaio 1951(Belgio, Francia,

Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)

• EURATOM - 1968

  • CEE – tariffa doganale esterna unica volta alla realizzazione di un'unione doganale.

Poi dal 1993 é stato eliminata la barriera che ostacolava la libera circolazione di

merci, persone etc, e si é creato il mercato interno. Non più cooperazione fra stati

indipendenti ma vero e proprio metodo comunitario, istituzioni vere e proprie, atti

vincolanti per gli stati, sistema di controllo giudiziario

  • UE – estensione della cooperazione ad altri settori quindi

Atto unico europeo 1986

Trattato di Maastricht sull'Union Europea (TUE) 1992

Trattato di Amsterdam 2001

Trattao di Nizza 2001 – Carta di Nizza

Trattato dei Diritti fondamentali dell'UE incorporata nel diritto comunitario con

forza vincolante d aLisbona

Trattato di Lisbona 2007 (TFUE) - Tentativo Costituzione UE non riuscito ma

riforma il TUE e il TCE (ora TFUE )

  • incrementa i poteri del parlamento e parlamenti nazionali più coinvolti,
  • disciplinata la iniziativa dei cittadini (1 milione) di sollecitare proposte

normative alla commissione

  • introdotta più chiara specificazione delle competenze
  • riconosce espressamente al libertà di recedere in qualsiasi momento da UE
  • introdotta figura Alto Rappresentato EU per gli affari esteri e la politica di

sicurezza comune

  • introduzione del presidente del consiglio europeo
  • Carta Nizza vincolante
  • Istituzione Alto Rappresentante UE
  • riconosciuta personalità giuridica in capo all'Unione
  • Consacrato il primato UE sopra quello degli Stati Membri

ISTITUZIONI UE

Politiche: Parlamento, Consiglio, Commissione Di controllo: Corte Giustizia e Corte Conti

b) Parlamento Europeo

750 membri (incluso il presidente) eletti a suffragio universale diretto in ogni stato,

eletti per 5 anni e rappresentano la comunità secondo il sistema proporzionale (più è

popoloso lo stato più membri in Parlamento). Funzioni:

Legislativa Consultiva Di bilancio Di controllo politico

Procedura di

codecisione con il

Tutti gli altri casi

in cui si attiva la

  • approvazione da parte del

Parlamento del quadro

Mozione di censura: se

approvata dal

g) Corte di Giustizia

  • Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione dei trattati.
  • Composta da un giudice per ogni stato membro che restano in carica per 6 anni ma

ogni tre vi è un rinnovo parziale. Mandato rinnovabile.

  • Assistita da avocati generali che presentano conclusioni motivate e imparziali sulle

cause dibattute in corte.

Decisione sul rinvio

pregiudiziale

Decisone su ricorso per

inadempimento

Decisione su ricorso di

annullamento

Ricorso per carenza

Il giudice nazionale

sospende il processo

per il parere della

corte che è pronuncia

pregiudiziale e

vincola il giudice a

quo anche se

interpretazione

contrasta con norma

nazionale

Se uno stato membro

non rispetta gli

obblighi dai trattati la

commissione o un altro

stato portano avanti al

procedura. La Corte, a

seguito di accertamenti

si pronuncia e se stato

colpevole infligge

sanzione

Se uno Stato, il

Parlamento, il Consiglio,

la Omissione ritengono

una norma EU illegittima

possono chiederne

l'annullamento. Anche i

Privati per atti che li

riguardano direttamente ed

individualmente e

arrechino loro pregiudizio

Se la corte, su ricorsi

di stati membri o

istituzione diversa da

quella carente, rileva

omissione di atti

dovuti da parte delle

istituzioni le condanna

ad adottare i

provvedimenti

necessari.

h) Banca Centrale Europea : controllo della liquidità mediante i seguenti strumenti

  • acquisto e vendita di titoli
  • fissazione della riserva minima obbligatoria che gli enti creditizi devono detenere

presso le banche nazionali o la BCE

  • operazioni di credito con gli istituti e gli altri operatori di mercato ed il tasso a cui

tali operazioni avvengono

i) Corte Dei Conti

  • un cittadino per ogni stato membro nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata

in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno stato membro, previa

consultazione del Parlamento, in carica 6 anni

  • esamina i conti di tutte le entrate e le spese del'UE e di ogni organismo creato dalla

stessa a meno che l'atto costitutivo non escluda tale riesame

ADATTAMENTO ITALIANO AL DIRITTO UE

Recepimento

legge ord.

Art 10 Cost.

Prima

Art. 11

Cost.

Oggi Art 117 Rapporti

Trattati

istitutivi resi

esecutivi con

2 leggi. Si é

cercata norma

di copertura

cost.

Poiché tra norme di

diritto internazionale

riconosciuti “capta sunt

servanda”, ma così si

dava copertura

costituzionale a tutti i

trattati internazionali

Poi

copertur

a

ritenuta

nell'art.

Potestà legislativa

esercitata da Stato e

Regioni nel rispetto della

Cost. nonché vincoli

derivanti dall'ordinamento

comunitario obblighi

internazionali

Tesi monista:

diritto europeo

parte integrante

del diritto degli

stati

Tesi dualista: due

sistemi autonomi

Capitolo 5 – LE FONTI DEL DIRITTO

Fonti del diritto tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Si distinguono

Fonti di produzione

strumento tecnico predisposto o

Fonti sulla

produzione

Fonti di cognizione

strumenti per conoscere le fonti di

riconosciute dall'ordinamento che serve a

creare norme giuri determinano

gli organi e

le procedure

per la

produzione

del diritto

produzione

  1. fonti fatto: non scritte determinate da

fatti sociali idonei a produrre diritto

  1. fonti atto: atti normativi posti in essere

da organi o enti nell'esercizio di poteri

loro attribuiti

  1. necessarie (legali o privilegiate):

precedono e condizionano l'entrata in

vigore di un fonte di diritto

  1. non necessarie: funzione pubblicitaria

di conoscenza (raccolte ufficiali etc)

A) Criteri per distinguere le fonti del diritto dagli atti giuridici:

- Criterio formale: nomen dell'atto o procedimento per la sua formazione - Criterio sostanziale: generalità astrattezza ed innovatività quali tratti atto normativo

B) Criteri per risolvere le antinomie ( contrasto fra norme che disciplinano la medesima

fattispecie in modo differente)

a) Criterio cronologico: lex posteriori derogat lei priori

Se fonti dello stesso tipo (es. due leggi) quella successiva abroga (di solito ex nunc) la

precedente

  • abrogazione tacita: incompatibile con la precedente
  • abrogazione espressa: espressamente detto da legge succ., o referendum abrogativo
  • implicita: nuova disciplina intera materia

poi ci sono anche

  • leggi a termine: allo scadere del termine non hanno più efficacia (es. decreto legge)
  • leggi speciali: es. quelle emanate in tempo di guerra

b) Criterio di specialità: lex posteriori generali non derogat legi priori speciali (deroga)

c) Criterio gerarchico:

Se le norme provengono da fonti diverse il criterio è gerarchico perciò la norma

successiva di grado inferiore in contrasto con quella precedente di ranco superiore è

invalida e deve essere annullata ( con effetti erga omnes ed ex tunc ) o disapplicata.

d) Criterio di competenza:

la Costituzione riserva a fonti inferiori la regolazione di determinate materie o efficaci in

determinati ambiti territoriali.

  • Criterio di competenza: esempio i regolamenti parlamentari disciplinano

l'organizzazione delle Camere, per cui legge ordinaria successiva contrastante

invalida

  • Criterio di preferenza: la Costituzione “ preferisce ” per la disciplina di una materia

una fonte senza impedire ad un'altra di regolarla finché non intervenga la regolazione

della fonte preferita

e) Conflitti fra criteri o antinomie di secondo grado :

Criterio gerarchico prevale su cronologico – se la norma posteriore contrastante é di

grado inferiore, prevale quella precedente. Se la norma posteriore é dello stesso grado

prevale quest'ultima

Criterio di specialità e altri criteri – Se la norma generale posteriore é di grado inferiore,

  • Caratteristiche della costituzione

Scritta o non scritta

✗ scritta: documento redatto in forma solenne da organismo per ciò convocato

✗ non scritta: funzionamento istituzioni basato su consuetudini e tesi parziali

Concessa (ottriata) o votata

✗ concessa: unilateralmente concessa dal sovrano

✗ votata: adottata da un organo democraticamente eletto o approvata da elettori

Flessibile o rigida

✗ flessibile: modificabile medianti strumenti di legge ordinaria

✗ rigida: modificabile mediante procedimento aggravato

  • rigida in senso debole: no controllo su conformità delle leggi ord. ad essa
  • rigida in senso stretto: prevedono tale controllo autorizzando il giudice a

disapplicare leggi incostituzionali o istituendo un organo che le annulli

Breve o lunga

✗ breve: contiene solo norme su organizzazione fondamentale dello Stato e

alcuni diritti di libertà

✗ lunga: riconosciuti e tutelati, oltre alle libertà civili, anche i diritti economici

e sono enunciati i valori e principi cui deve ispirarsi l'azione dei

pubblici poteri

  • Caratteri e struttura della costituzione italiana (promulgata da Enrico De Nicola

il 27 dicembre 1947 ed entrava in vigore il 1° gennaio del 1948).

Caratteri Struttura

  1. Rigida : procedura di modifica

aggravata e Corte

Costituzionale organo di

controllo della conformità delle

leggi

  1. Lunga : disciplina

funzionamento organi ed elenca

diritti e doveri dei cittadini

  1. Garantista : attraverso riserve

di legge garantisce una tutela di

legge più ampia di certi diritti

(certe materie solo legge)

  1. Programmatica : stabilisce non

solo regole per organizzare i

pubblici poteri ma anche

programmi cui l'attività della

repubblica deve tendere

  1. Progressiva : prevede il

graduale raggiungimento dei

principi della sovranità

popolare, libertà, uguaglianza,

solidarietà, pluralismo istituz.,

ideologico etc

  1. Primi 12 articoli: principi fondamentali della

Repubblica

  1. Prima parte: diritti e doveri del cittadino

nell'ambito dei:

  • rapporti civili ( artt. 13-28 );
  • sociali ( artt. 29-34 );
  • economici ( artt.35-37 ) e
  • politici ( artt. 48-54 )
  1. Seconda parte: ordinamento della repubblica in

cui bisogna distinguere:

  • Organi Costituzionali : organi che godono di

una posizione di autonomia qualificata e

partecipano alla funzione politica (Parlamento,

Governo, PdR, Corte Cost.)

  • Organi di rilievo costituzionale : non

essenziali alla struttura dello stato ma lo stesso

menzioni dalla costituzione (CNEL, Corte Dei

Conti, Consiglio di Stato, CSM, Consiglio

Supremo di Difesa)

6. Votata :approvata da

rappresentanti popolo

  • Leggi costituzionali e di revisione:

➢ Leggi di revisione: modificano, abrogano, sostituiscono le disposizioni Cost.

➢ Altre leggi costituzionali: - quelle definite come tali dalla cost (artt. 132 e 137)

  • quelle che si limitano a derogare ad una norma Cost.
  • quelle approvate da Parlamento con procedura ex 138

➢ Limiti alla revisione:

Impliciti- art. 1 e 2 Cost.

Espliciti- art. 139 forma repubblicana

b) Fonti UE: ex art 288 TFUE UE emana

  • Regolamenti: portata generale, obbligatori e direttamente applicabili
  • Direttive: obbligatoria nel risultato entro 2 anni tranne ma quelle self-executing

sono direttamente applicabili se 1) sufficientemente dettagliate, 2) riferite a rapporti

verticali stato- cittadino, 3) scaduto il termine di recepimento, 4) sono

immediatamente applicabili e 4) non danno allo stato spazio di manovra

  • Decisioni : portata individuale - obbligatoria in tutti gli elementi solo per i destinatari
  • Pareri e Raccomandazioni: no efficacia precettiva né vincolante

Legge 4 dicembre 2012, n. 234 (che abroga la legge comunitaria) introduce due

procedimenti legislativi:

Legge di dichiarazione europea Legge europea

Da presentare al Parlamento entro 28

febbraio di ogni anno SOLO su deleghe

legislative e autorizzazioni a attuazione

in via regolamentare

Strumento eventuale per disposizioni modificative o

abrogative di norme interne oggetto di procedure di

infrazione o di sentenze della ECJ, necessarie a dare

attuazione agli atti UE e ai trattati da questa conclusi

c) Fonti internazionali

  • norme consuetudinarie: principi diretti a tutti i membri della comunità

internazionale - art. 10 costituzione

  • norme convenzionali: o poste in essere da trattati internazionali quindi vincolanti

solo per i soggetti che hanno concorso alla formazione

  • atti vincolanti delle organizzazioni internazionali: previsti da regole formali

contenuti in accordi istitutivi efficaci solo per gli stati che hanno aderito all'accordo

d) Fonti dell'ordinamento statale

Le fonti si distinguono anche in base alla “forza” attiva (capacità di innovare) e passiva

(capacità di resistere alle fonti successive)

Nel nostro sistema le fonti seguono una gerarchia piramidale: (costituzione e leggi cost.

Diritto ue e internazionale; leggi ordinarie, leggi regionali, regolamenti, ue,consuetudini)

Ad oggi si preferisce distinguere fra:

  • fonti di livello costituzionale ; livello primario; livello secondario
  • Fonti di livello costituzionale

Costituzione Leggi di revisione Cost. Altre leggi Cost. Legge costituzionale

provvedimento

con approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o

province

interessate o comuni espressa mediante referendum e con legge della

Repubblica sentiti i consigli regionali che ne facciano richiesta

  • Leggi che attribuiscono forme rafforzate di autonomia a certe Regioni

approvate, ex art. 116 c. 2 a maggioranza assoluta su iniziativa della regione

interessata sentiti gli enti locali

Leggi atipiche: meramente formali o a competenza limitata

  • di approvazione di un atto di cui riproducono il contenuto (es. bilancio) art. 81
  • autorizzazione ratifica trattati interna. Art 81 Cost.
  • di trasferimento da Stato a Enti Pubblici o singole comunità di lavoratori

determinate categorie d'impresa art. 43

  • condizionata e a disporre solo in generale
  • sottratte a referendum es. tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto perché

forza passiva rafforzata

  • legge comunitaria annuale (sostituita oggi da quella di delegazione europea e

legge europea)

  • Atti aventi forza di legge: per materie che richiedono una specializzazione tecnica o

un intervento tempestivo

Decreti legislativi art 76 Cost. : atti aventi forza di legge emessi dal Governo

sulla base di una legge-delega (non del potere legislativo ma del suo esercizio)

del Parlamento con certi limiti perché la delega

conferita sol con legge

rivolgersi solo al Governo non a suoi singoli organi

definire oggetto su cui il governo è autorizzato a legiferare

esercitata entro un termine prefissato

fissare principi e criteri cui il Governo deve attenersi

non riguardare atti che approvano, convertono etc di atti del Governo

deve essere discussa ed approvata in Assemblea

non può riguardare materie che devono essere disciplinate da legge Cost.

Il D.lgs. Sono

deliberati dal

Consiglio dei

Ministri ed

emanati con

decreto del

Presidente della

Repubblica

Per rispettare i

termini legge

delega il testo deve

essere adottato e

trasmesso al PdR

almeno 20 gg

prima della

scadenza

I D.lgs non

sottoposti al

controllo preventivo

della Corte dei Conti

bensì a controllo di

legittimità

costituzionale

Il Presidente della Corte dei Conti,

se ne fa richiesta il presidente di una

delle Camere, deve trasmettere al

Parlamento la valutazione sulle

conseguenze finanziare

dell'emanazione di un d.lgs o della

conversione in legge di un d.l.

Decreti legge: provvedimenti provvisori con forza di legge che possono essere

adottati dal Governo ex art. 77 Cost. in casi straordinari di necessità e urgenza

che devono essere menzionati nel d.l., in vigore il giorno stesso della

pubblicazione ed in quello stesso giorno devono essere presentati alle camere

per la conversione (entro 60 gg) in legge che (se avviene) da efficacia ex tunc.

Controllo presupposti Conversione (entro 60 gg) Limiti

Può essere svolto da Sent. Corte Cost. 22/2012 – Il decreto legge non può:

  • PdR in sede di emanazione
  • Parlamento :
    • art 78 regolamento Senato:il

disegno di legge di

conversione può essere

deferito alla 1a Commissione

parlamentare per valutare

sussistenza presupposti e se

parere negativo si pronuncia

l'Assemblea

  • art 96 bis reg. Camera prevede

il controllo delle Commissioni

competenti per materia

  • Corte Costituzionale: se viene

sollevata la questione di

costituzionalità dalla legge

interrelazione funzionale fra

decreto legge e legge di

conversione per cui non p

possibile inserire nella legge di

conversione emendamenti

estranei all'oggetto e alle

finalità del testo originario.

Prima le camere non

riuscivano entro 60 giorni e

allo il Governo reiterava lo

stesso decreto legge.

Sentenza 360/1996:

reiterazione=incostituzionale

  • conferire deleghe

legislative

  • provvedere materie art

72 c. 4 Cost.

  • rinnovare disposizione dl

non convertiti

  • regolare rapporti

giuridici

sorti sulla base di decreti

non convertiti

  • ripristinare l'efficacia di

disposizioni dichiarate

illegittime dalla Corte

Cost. Per vizi non del

procedimento

  • Decreti di attuazione di Statuti di regioni a Statuto speciale

Procedimento rinforzato con parere di commissione paritetiche statali

  • Atti adottati dal Governo un caso di guerra ex art 78 Cost.
  • Referendum abrogativo (o popolare): istituto di democrazia diretta perché è una

richiesta fatta dal corpo elettorale di pronunziarsi su una norma giuridica (legge

ordinaria o legge regionale) già emanata o da emanarsi e si distingue da quelli

costituzionale: per leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali

territoriale: per modificazioni territoriali di regioni province e comuni

consultivo: questioni di particolare interesse solo a livello regionale o locale

Procedimento

✗ iniziativa: 500.000 elettori (almeno 10 promotori iscritti nelle liste elettorali)

o 5 consigli reg. da presentare alla cancelleria della Cassa. indicando legge

✗ raccolta firme: autenticate da notaio o funzionario abilitato ad attribuire fede

pubblica entro 3 mesi da presentazione iniziativa su fogli tipo carta bollata

ma non bollati però vidimati dalle segreterie comunali o uffici giudiziari, con

indicato su ogni foglio la legge ed il quesito da sottopor

✗ deposito sottoscrizioni: entro il 30 settembre presso ufficio referendum Cass.

✗ controllo legittimità: entro 31 ottobre l'ufficio rileva con ordinanza le

eventuali irregolarità assegnando termine entro 20 nov per sanarle o

presentare memorie ed entro 15 dic. con ordinanza definitiva decide

✗ controllo legittimità costituzionale: decisione su ammissione con sentenza da

pubblicar entro il 10 febbraio

✗ indizione: se ammesse il PdR su deliberazione Consiglio dei Ministri indice il

referendum entro il 15 aprile ed il 15 giugno (unica data se più referendum)

✗ votazione e scrutinio: proposta approvata se maggioranza assoluta dei voti

validamente espressi

✗ proclamazione dei risultati: 1)se non vi è volontà di abrogazione solo notizia

su Gazzetta Ufficiale, 2) se favorevole abrogazione il PdR con decreto

dichiara l'avvenuta abrogazione efficace dal giorno dopo la pubblicazione