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I - DIRITTO COSTITUZIONALE
1. L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO.
❖ D I R I T T O C O S T I T U Z I O N A L E :
➢ branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dello Stato. In
particolare, ha per oggetto la Costituzione , che raccoglie le più importanti norme che un gruppo
sociale si è dato. ➢ Le norme della nostra Costituzione repubblicana disciplinano: a) fonti del diritto : tutti gli atti o fatti dai quali traggono vigore le norme giuridiche b) diritti e doveri del cittadino : diritti e doveri che fanno capo all'essere umano e che riguardano tutte le principali manifestazioni della sua personalità c) organizzazione costituzionale dello Stato: gli organi sovrani e indipendenti che sono ai vertici dell'ordinamento (Parlamento, Governo, Corte costituzionale…) d) garanzie costituzionali: strumenti rivolti alla conservazione dei principi fondamentali che sono alla base dello Stato.
❖ N O R M A E O R D I N A M E N T O G I U R I D I C O
➢ La norma giuridica costituisce una regola precostituita che disciplina in astratto la condotta dei consociati. ➢ L'insieme di tutte le norme giur concorre a formare L' ORDINAMENTO GIURIDICO ( DIRITTO OGGETTIVO ) = l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano una collettività organizzata di persone , sia dal punto di vista dei rapporti che instaura sia dal punto di vista dell'organizzazione che mantiene e disciplina → l'ordinamento si definisce giuridico perché si compone di norme vincolanti , dotate cioè di sanzioni che si applicano ai consociati in caso di loro violazione. → L'unico ordinamento giuridico avente finalità generali è lo Stato (cd ordinamento giuridico statale). ➢ Caratteri delle norme giuridiche:
- generalità : si rivolgono alla generalità degli individui, o ad un gruppo più o meno ampio di
essi (es particolari categorie sociali come le leggi riguardanti i pensionati)
- astrattezza: prendono in considerazione fattispecie astratte , a cui si potranno poi ricondurre tutti i casi concreti, che presentino analoghi caratteri già previsti e contemplati a livello teorico
- novità: pongono "prescrizioni o determinazioni prima inesistenti o, se già vigenti, le ripropongono mutandone la fonte", ovvero disciplinano in modo diverso una determinata situazione o comportamento
4. esteriorità: l'oggetto è l' azione che il soggetto manifesta all'esterno a nulla rilevando le
intenzioni e le motivazioni che spingono il singolo ad agire
- coercibilità (o imperatività) : la loro osservanza da parte dei destinatari e garantita dalla previsione di una sanzione in caso di sua violazione
6. positività : intesa come effettiva vigenza della norma → sono create in un determinato
momento storico e per un determinato gruppo sociale (Stato-comunità), dagli organi di vertice dell'ordinamento (Stato-persona) a ciò legittimati.
- intersubiettività : creano, modificano, cancellano rapporti tra soggetti e ordinamento.
❖ L O S T A T O
➢ LO STATO COSTITUISCE UNA COMUNITÀ DI INDIVIDUI, STANZIATA SU UN
TERRITORIO E ORGANIZZATA SECONDO UN ORDINAMENTO GIURIDICO.
➢ In particolare lo Stato rappresenta un 'istituzione :
1. politica : diretta a fini generali che non hanno carattere predeterminato e rigido, ma sono
determinabili secondo scelte politiche proprie di ogni momento storico
2. giuridica: trova suo fondamento nel diritto , grazie al quale si impone a tutti i soggetti
appartenenti alla collettività
- originaria : i suoi poteri non derivano da altri soggetti, ma dalla sua stessa volontà
4. sovrana : non riconosce, nell'ambito del proprio territorio, alcuna autorità superiore
- indipendente : essendo un'organizzazione sovrana, non è soggetta ad altri poteri
6. effettiva : idonea ad imporre in concreto , a tutti i soggetti stanziati nel suo territorio, il
proprio ordinamento. ➢ elementi costitutivi (o presupposti)
- elemento personale costituito dal POPOLO : comunità di persone legate allo Stato dal
vincolo della cittadinanza
- elemento spaziale: TERRITORIO: luogo dove tale comunità di persone è stanziata e su cui si esercita la sovranità dello Stato
- elemento giuridico organizzativo: cd SOVRANITÀ o potestà d'imperio: l'ordinamento giuridico che regola la vita e l'organizzazione della comunità.
❖ I L P O P O L O E L A C I T T A D I N A N Z A
➢ il termine POPOLO indica la comunità di individui cui l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino.
➢ La CITTADINANZA , quindi, è la condizione cui la costituzione riconnette una serie di diritti e
doveri.
➢ La L 91/1992 (nuove norme sulla cittadinanza ) stabilisce che è cittadino:
- per nascita (art1):
- il figlio di padre o di madre cittadini ( ius sanguinis )
- chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ( ius
soli ), ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato
al quale questi appartengono
- il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza
- per estensione :
- il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età.
- Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne » conserva il proprio stato di cittadinanza, » ma può dichiarare, entro 1 anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
- Le disposizioni del presente art si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art2)
- il minore straniero adottato da cittadino italiano (art3)
- il coniuge , straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio ,
- risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica,
- oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero,
- qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
- I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art 5 così come sostituito dalla L 94/2009 )
➢ La cittadinanza italiana acquisita dal coniuge del cittadino italiano per dichiarazione di volontà entro 1 anno dalla maggiore età o per naturalizzazione è REVOCATA in caso di condanna definitiva per:
- delitti con finalità di terrorismo
- protezione a membri di associazioni terroristiche
- sottrazione di beni o denaro per finanziare attività terroristica.
❖ Con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea del 1992, alla cittadinanza nazionale si è
aggiunta una C I T T A D I N A N Z A E U R O P E A , attribuita a tutti coloro che sono cittadini di
uno Stato dell'Unione europea (art 9TUE e art 20TFUE nella nuova formulazione del Trattato di Lisbona). ➢ I diritti attribuiti al cittadino europeo sono:
- la libertà di circolare e soggiornare sul territorio dell'Unione (art 21 TFUE)
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e per il Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede (art 22 TFUE)
- La possibilità di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro dell'unione, qualora si trovi in uno Stato terzo in cui non esiste una rappresentanza del proprio paese (art 23 TFUE)
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere risposta nella stessa lingua (art 24 TFUE)
❖ T E R R I T O R I O
➢ è l'ambito spaziale sul quale è stanziata stabilmente la comunità statale soggetta alla sovranità dello Stato e comprende: a) la terraferma , delimitata dai confini naturali o artificiali (questi ultimi sono determinati attraverso trattati internazionali o consuetudini internazionali)
b) il mare territoriale , la cui estensione raggiunge, normalm, le 12 miglia marine dal litorale
c) il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale, fino all'altezza raggiungibile dagli aerei escludendo lo spazio extra-atmosferico d) il territorio fluttuante costituito da
- navi e aerei mercantili che viaggiano rispettivamente in alto mare e nel cielo
sovrastante ; non così se si trovano nelle acque territoriali o nei cieli di un altro Stato
- navi e aerei militari, ovunque si trovino ➢ Le norme internazionali disciplinano, inoltre, due situazioni part riguardo al territorio statale:
- la EXTRATERRITORIALITÀ , quando sono sottratti al potere di imperio statale
determinati edifici, come ad es le sedi diplomatiche straniere , che sono da considerare
territorio dello Stato della missione
- La ULTRATERRITORIALITÀ : lo Stato esercita la sua sovranità su edifici siti fuori del
proprio territorio: es sedi diplomatiche all'estero.
❖ L A S O V R A N I T À
➢ consiste nel POTERE SUPREMO dello Stato all'interno del proprio territorio ( sovranità interna ) e nella INDIPENDENZA dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato ( sovranità esterna ) ➢ l'art 1Cost accoglie il p. della SOVRANITÀ POPOLARE : è il popolo che opera le scelte fondamentali e determinanti per l'azione statale, attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti e la pox di ricorrere agli istituti di democrazia diretta (es referendum ) per far valere la propria volontà. ➢ L'esistenza della sovranità dello Stato è, tuttavia, messa in discussione dai limiti dovuti all'appartenenza dello Stato all' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E SOVRANAZIONALE , le cui norme sempre più spesso travalicano i confini nazionali e mirano a coinvolgere direttamente gruppi e individui. → Tale fenomeno si è avuto nel secondo dopoguerra, quando, con l'istituzione dell' Onu , si sono affermati principi che, a tutela della pace e della sicurezza internazionale, hanno fortemente limitato l'attività dello Stato anche sul proprio territorio (es progressivo affermarsi del diritto d'intervento umanitario ). → Con la creazione dell' Unione europea , poi, gli Stati membri hanno rinunciato definitivamente alla loro sovranità in determinati settori (si pensi alla politica monetaria, controllo delle frontiere, gestione dell'economia).
❖ F O R M E D I S T A T O
➢ l'espressione indica il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne sono
assoggettati e, quindi, il R A P P O R T O che si realizza fra A U T O R I T À e L I B E R T À.
➢ Procedendo ad una classificazione, è possibile distinguere tra:
a ) S T A T O A S S O L U T O
- il regime politico in cui il POTERE è esercitato dal sovrano SENZA RESTRIZIONI E LIMITAZIONI
- si caratter per il fatto che il sovrano ha poteri illimitati (si attribuisce a Luigi XIV l'espressione "l’Etat c’est moi", ovvero "lo Stato sono io") ed è libero da qualunque vincolo legislativo
( legibus solutus ), ponendosi al di sopra del diritto in qualità di fiduciario di Dio in terra
b ) S T A T O D I P O L I Z I A
- caratterizzato dal tentativo di alcuni sovrani (Austria e Russia) nella seconda metà del Settecento di conciliare i principi dello Stato assoluto con le idee liberali, egualitarie e solidali della filosofia illuministica, dando vita regimi di ASSOLUTISMO ILLUMINATO
- l'espressione "Stato di polizia", dunque, non indica un atteggiamento repressivo da parte dello Stato ma, al contrario, va ricondotta all'originaria matrice greca del termine "polizia" (polis,
città), intesa come soddisfazione dei bisogni della città.
- sono concesse con le libertà civili (es la stampa)
- la giustizia è amministrata in modo ragionevole
- il carico fiscale è redistribuito anche tra gli ordini tradizionalmente privilegiati
c ) S T A T O L I B E R A L E ( o D I D I R I T T O )
- Affermazione - al termine dei grandi processi rivoluzionari- della necessità di una LIMITAZIONE DEL POTERE della corona attraverso il riconoscimento dei DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INDIVIDUI e l'istituzione di ORGANI COLLEGIALI PREPOSTI A TUTELARLI (i Parlamenti).
- L'azione politica del sovrano è dunque controllata dal Parlamento , organo rappresentativo della Nazione che, dopo la Rivoluzione francese del 1789, diventa titolare della sovranità , ponendo fine al potere monarchico.
- Da segnalare, inoltre, la presenza di un TESTO COSTITUZIONALE (definito Statuto o Costituzione a seconda se emanato direttamente dalla corona o votato in assemblea dai rappresentanti delle classi sociali), che definisce il nuovo assetto istituzionale e proclama i diritti e i doveri dei cittadini.
- Si afferma il PRIMATO DELLA LEGGE e il principio della SEPARAZIONE DEI POTERI , formulato per la prima molta da Montesquieu ne Lo spirito delle leggi (1848), in virtù del quale i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere esercitati da organi diversi e indipendenti tra loro:
- Parlamento → potere di fare leggi,
- re/suoi ministri →farle eseguire
- giudici →verificare la loro applicazione
d ) S T A T O T O T A L I T A R I O
- affermatosi negli anni successivi alla prima guerra mondiale (1914-1918) con la crisi - sia economica che sociale- dello Stato liberale
- i regimi " totalitari " di Germania e Russia si caratterizzano per l'esistenza di un partito unico che incarna i valori supremi dello Stato e un forte apparato repressivo , volto all'eliminazione degli avversari politici e al controllo di tutte le forme di dissenso. Il ruolo di indiscussa
supremazia è attribuito al Capo del Governo , che assurge a leader carismatico del partito
e della nazione (es il Fuhrer in Germania) e al quale fanno capo l'intera direzione politica del
paese e il comando delle forze armate
- vi è, infine, l'identificazione dello Stato e della società civile nelle strutture del partito,
che si fa carico non solo dell' inquadramento dei lavoratori (attraverso il giuramento di fedeltà
al regime imposto ai dipendenti pubblici e l'imposizione della tessera di appartenenza per
svolgere le libere professioni) ma anche di disciplinare in toto (da cui deriva la definizione
totalitarismo ) la vita quotidiana e persino il tempo libero dei sudditi, dando grande importanza
all' educazione dei giovani attraverso attività collettive e organismi associativi paramilitari (la gioventù hitleriana in Germania)
❖ F O R M E D I G O V E R N O
➢ MODELLO ORGANIZZATIVO CHE UNO STATO ADOTTA PER ESERCITARE IL
POTERE SOVRANO.
→ Forma di Stato →riguarda le relazioni che intercorrono fra tutti gli elementi che compongono lo stato (popolo, territorio, sovranità) → Forma di governo → riguarda solo le relazioni che intercorrono all'interno di uno solo degli elementi che compongono lo Stato, cioè il potere sovrano ➢ l'analisi delle forme di governo pone l'attenzione sui RAPPORTI TRA PARLAMENTO, GOVERNO E CAPO DELLO STATO , con particolare riferimento alle modalità con cui sono ripartiti e condivisi i rispettivi poteri e funzioni. ➢ Il principio cardine intorno a cui ruota lo studio delle diverse forme di governo è quello della SEPARAZIONE DEI POTERI. In virtù di tale principio le funzioni statali devono essere esercitate da organi diversi, ciascuno dotato di un autonomo potere di decisione → potere legislativo (Parlamento): compito di creare la norma giuridica → potere esecutivo (Governo): compito di darvi concreta attuazione → potere giudiziario (Magistratura): compito di interpretare tale norma applicandola ai casi concreti scopo principale del principio: impedire la pericolosa concentrazione del potere in capo a un unico organo ed evitare la sua degenerazione nell' assolutismo o in atteggiamenti tirannici. → Costituisce la migliore garanzia affinché sia assicurata la libertà politica dei cittadini che, attraverso l'esercizio del voto, manifestano la loro volontà sovrana. ➢ Quasi tutti gli Stati contemporanei hanno accolto il principio della separazione dei poteri, anche se in concreto le soluzioni adottate sono diverse per cui è possibile distinguere la forma di governo:
a ) P A R L A M E N T A R E
- caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, tagliandogli la fiducia.
- La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un monarca o da un presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico.
- Tra potere esecutivo e potere legislativo si instaurano complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e contrappesi (il cd balance of powers ) per cui il Governo è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.
b) P R E S I D E N Z I A L E
- si caratterizza per un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo che ricopre il doppio ruolo di capo dello Stato e di capo del governo , con l'impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell'esecutivo. Es Stati Uniti.
c) S E M I P R E S I D E N Z I A L E
- il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica ma deve comunque godere della fiducia del Parlamento.
- La carica di capo dello Stato è assunta da un presidente eletto direttamente dal popolo al quale sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell'indirizzo politico.
- Tale forma di governo, adottata in Francia con la costituzione del 1958, è così denominata perché assume contemporaneamente delle caratteristiche proprie del parlamentarismo e del presidenzialismo.
d) D I R E T T O R I A L E
- il Governo (che in questo caso assume la denominazione di direttorio ) viene nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma no n può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia → che garanzia di poter operare in completa autonomia fino alle successive elezioni.
- Lo stesso direttorio elegge, al suo interno, il Capo dello Stato.
- Forma di governo attualmente prevista solo in Svizzera.
- LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE E L'UNIONE EUROPEA.
❖ I L D I R I T T O D E L L A C O M U N I T À I N T E R N A Z I O N A L E
➢ una delle caratteristiche che contraddistingue lo Stato è la sovranità, intesa come indipendenza rispetto ad influenza di altri soggetti, sia di diritto interno che di diritto internazionale. Tale caratteristica è, ovviamente, comune a tutti gli Stati, per cui si pone il problema di stabilire quali sono le regole che disciplinano i rapporti tra enti tutti egualmente sovrani →
D I R I T T O I N T E R N A Z I O N A L E = complesso delle norme e dei principi che
regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità internazionale. ➢ Elementi che differenziano tale ordinamento rispetto a quelli nazionali:
- l'ordinamento statale è strutturato in modo gerarchico , essendovi un ente sovraordinato (lo Stato) che fissa le regole applicabili alla comunità sottostante; nell'ambito della Comunità internazionale, la struttura è paritaria , in quanto composta da enti sovrani (qui superiorem non habent)
- l'inesistenza di un ente superiore comporta che sono gli stessi enti sovrani ad imporsi determinate regole , a differenza degli ordinamenti nazionali in cui ha un organo superiore (il Parlamento ) deputato a fissare le regole valide per tutti
- in caso di violazione di tali regole no n esiste nell'ordinamento internazionale un organo capace di imporne il rispetto ; negli ordinamenti nazionali invece esiste un potere (la Magistratura ) cui spetta il compito di applicare le norme e al quale i cittadini devono obbligatoriamente rivolgersi per risolvere eventuali controversie
- il rispetto delle norme dell'ordinamento internazionale è ancora oggi affidato all'istituto dell' autotutela , attraverso il quale è il singolo soggetto dell'ordinamento internazionale ad agire attraverso atti di forza per la tutela dei propri diritti. Nell'ordinamento interno, salvo rare eccezioni, il singolo non può farsi giustizia da sé.
❖ I S O G G E T T I D E L L ' O R D I N A M E N T O I N T E R N A Z I O N A L E
➢ g l i S t a t i
- nel diritto internazionale per SOGGETTIVITÀ GIURIDICA si intende l'astratta attitudine di un ente a diventare titolare di diritti ed obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale.
- Per lungo tempo tale capacità è stata attribuita esclusivamente allo Stato , ovvero all' organizzazione politica realizzatasi compiutamente nel 1648, anno del trattato di Westphalia che segnò il definitivo tramonto di Impero e Papato.
- La soggettività internazionale va propriamente attribuita allo Stato-Governo : è propria degli organi di vertice di un Paese la capacità di agire nella vita delle relazioni internazionali, ovvero la capacità di produrre effetti giuridici, vedersi imputare illeciti internazionali, accedere agli organismi deputati al regolamento pacifico delle controversie. Per determinare il concetto di Stato del diritto internazionale essere utile ricordare la distinzione tra:
- Stato-ordinamento : indica l'ordinamento giuridico statale nel suo complesso, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi
- Stato-apparato o Stato-governo : si riferisce al solo apparato burocratico e alle strutture di vertice dello Stato, ossia all'insieme degli organi statali che, in un dato momento storico, esercitano la propria potestà d'imperio sulla collettività presente nel territorio nazionale
- Stato-comunità : si riferisce all'insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale e stanziati su un determinato territorio, cui è riconosciuta una propria autonomia sia come individui che come formazioni sociali.
➢ L e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i ( O I )
- possono essere definite come ASSOCIAZIONI DI STATI CHE PERSEGUONO INTERESSI COMUNI A TUTTI I LORO MEMBRI , dall'istituzione di forme di cooperazione stabili ad una vera propria integrazione tra gli Stati stessi.
- Trattasi di enti territoriali (hanno sede nel territorio di uno Stato) e funzionali (ossia istituiti per svolgere le funzioni loro delegate dagli stati membri). Sono dotati di uno statuto e di organi propri, ed essendo costituite mediante trattati non possono definirsi come soggetti originari di diritto internazionale, bensì soggetti derivati.
- In base all' area geografica in cui operano , esse si distinguono in:
- planetarie , alle quali sono associati paesi di tutti i continenti (es ONU)
- regionali : cui paesi membri appartengono ad una ben identificata area geografica (es UE, Unione africana…)
❖ L ' O R D I N A M E N T O D E L L ' U N I O N E E U R O P E A
➢ Con la ratifica dei trattati comunitari di Parigi nel 1951 e Roma nel 1957 veniva istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico che imponeva agli Stati membri determinate azioni al fine di costituire una nuova figura sovranazionale. ➢ La caratteristica di tale comunità sovranazionale è rappresentata dal fatto che i rapporti fra gli
Stati membri no n sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per il raggiun-
gimento di determinati fini, ma subordinati (anche se solo in determinati campi) alla volontà
superiore dell’ente stesso. ➢ L’ordinamento comunitario è, dunque, in grado di imporsi ai singoli Stati membri essendo
costituito da organi legittimati ad emanare provvedimenti di carattere generale , nonché provve-
dimenti di carattere individuale che si applicano direttamente all’ordinamento giuridico nazionale
e quindi non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti. ➢ Tale ordinamento comporta una limitazione da parte degli Stati membri di una parte della propria sovranità. Ne deriva, così, una serie di vincoli nell’esercizio di determinate attività in quei settori nei quali i singoli Stati membri si impegnano a rispettare la volontà delle istituzioni comunitarie.
❖ S T O R I A D E L L ' I N T E G R A Z I O N E E U R O P E A
1. d a l p i a n o S c h u m a n a l l a n a s c i t a d e l l a C E E
➢ Il primo passo verso l’integrazione europea fu la dichiarazione del 9 maggio 1950 dell’allora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman , il quale propose di « mettere l’intera produzione francese e tedesca del carbone e dell’acciaio sotto una comune Alta autorità, nel quadro di un’organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei». ➢ Il perseguimento di tale obiettivo passava attraverso il graduale trasferimento di compiti e
funzioni in determinati settori a istituzioni sovranazionali indipendenti dagli Stati. La dichiara-
zione Schuman portò alla firma del Trattato di Parigi del 18 gennaio 1951 con il quale fu creata la Comunità economica del carbone e dell’acciaio ( CECA ) fra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. ➢ Pochi anni dopo seguirono l’istituzione della Comunità economica europea ( CEE ) è della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM). I due testi furono ufficialmente firmati a Roma il 25 marzo 1957 e le due organizzazioni poterono cominciare a lavorare a partire dal 1° gennaio 1958. ➢ L’obiettivo principale del Trattato istitutivo della CEE era la realizzazione dell’ unione doganale. Tale obiettivo è stato raggiunto il 1° gennaio 1968 , data a partire dalla quale veniva istituita una tariffa doganale esterna unica per tutti i paesi membri. ➢ Il processo di integrazione economica fu accompagnato dal progressivo aumento del numero degli Stati membri, con le adesioni del Regno Unito, dell’lrlanda e della Danimarca (1973), della Grecia (19S1), della Spagna e del Portogallo (1986), dell’Austria, della Finlandia e della Svezia (1995).
2. d a l T r a t t a t o d i N i z z a a M a a s t r i c h t
➢ Nel 2004, grazie alle modifiche apportate dal Trattato di Nizza del 2001, altri 10 Paesi hanno avuto la possibilità di entrare a far parte dell’UE: Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta e Cipro. Ad essi si sono aggiunti, a tardata dal 1° gennaio 2007, anche la Bulgaria e la Romania e dal 1°luglio 2013 la Croazia per un totale di 28 Stati aderenti. ➢ Una tappa importante del processo di integrazione è rappresentata dalla firma, il 7 febbraio 1992. del Trattato sull’Unione europea, cd. Trattato di Maastricht.
- Con tale accordo veniva creata l’Unione europea , una organizzazione che da un lato inglobava le Comunità europee già esistenti e dall’altro avviava la cooperazione tra gli Stati
membri anche in settori non strettamente economici, come la politica estera comune , la
politica di difesa europea , la cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità
giudiziarie (cd. tre pilastri dell’UE ).
- La seconda grande novità del Trattato di Maastricht è l’adozione di una moneta unica euro-
pea (l'euro), entrata in circolazione il 1°gennaio 2002 e, con l’adozione da parte della
Lituania a partire dal 1°gennaio 2015, presente in 19 Stati membri dell’Unione europea.
3. d a l T r a t t a t o d i L i s b o n a d a B r e x i t
➢ Nel 2002 si decise di riorganizzare l’Unione europea a partire dalla redazione di una vera e propria
Costituzione , il cui compito venne affidato ad un organismo formato dai rappresentanti delle
istituzioni europee, dei Governi nazionali e della società civile, la Convenzione sul futuro
dell’Europa. Sulla base dei lavori della Convenzione, il 29 ottobre2004, a Roma, i rappresentanti
degli Stati membri dell’Unione europea sottoscrissero il Trattato che adotta una Costituzione
per l’Europa , che tuttavia non entrò mai in vigore a causa dei referendum contrari tenuti in
Francia e Paesi Bassi nel 2005. Tale fallimento determinò l’abbandono dell’idea di sostituire ai Trattati un testo di livello costituzionale, per procedere a una semplice riformulazione degli stessi. ➢ Pertanto, il 13 dicembre 2007 è stato firmato il Trattato di Lisbona , entrato in vigore il 1° dicembre 2009 con cui cade la distinzione tra Comunità europea e Unione europea e si fa riferi- mento ad un unico ente: l’Unione europea. I Trattati continuano a essere due, sebbene integrati e modificati: il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sostitutivo del Trattato CE. ➢ Nonostante tale riforma, l’Unione europea ha dimostrato di non essere in grado di mantenere e
soddisfare i criteri di legittimazione democratica applicati all’interno degli Stati membri. Ciò
perché l’Europa, pensata come « nazione » con comunità di ideali, si è «impantanata» nella
spirale dello «burocrazia finanziaria». L’Unione è percepita distante dai reali problemi della
società al punto che è considerata da una parte del popolo europeo una entità non necessaria. ➢ La riprova è stata il referendum tenuto in Gran Bretagna il 23 giugno 2016 con il 51.9% dei votanti favorevoli all’uscita del Paese dall’UE. Il processo di uscita è iniziato il 29 marzo 2017 ed è terminato il 31 gennaio 2020, dopo l’ap- provazione, da parte del Parlamento europeo e del Regno Unito, dell’accordo di recesso.
❖ L E I S T I T U Z I O N I E U R O P E E
1. P a r l a m e n t o e u r o p e o
2. C o n s i g l i o e u r o p e o
3. C o n s i g l i o
4. C o m m i s s i o n e e u r o p e a
5. C o r t e d i g i u s t i z i a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a
6. B a n c a c e n t r a l e e u r o p e a
7. C o r t e d e i c o n t i
❖ I I P A R L A M E N T O E U R O P E O
➢ Il Parlamento europeo è l’istituzione dell’Unione europea che esercita, congiuntamente al
Consiglio , la funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e consultiva.
➢ I membri del PE sono eletti a suffragio universale diretto in ogni Sm e durano in carica 5 anni.
➢ Per quanto riguarda la composizione , il numero di eurodeputati per ogni Paese è proporzionale
alla popolazione di ciascuno di essi in base al principio di proporzionalità degressiva: ogni Stato non può aver meno di 6 o più di 96 parlamentari e il numero totale non può superare i 705 (704 + il Presidente).
➢ Per quanto riguarda le sue attribuzioni , il Parlamento esercita la funzione:
- LEGISLATIVA , condivisa con il Consiglio nel procedimento di formazione degli atti dell’Unione. Si tratta della procedura di codecisione (nell’ambito della quale il Parlamento è colegislatore con il Consiglio) che viene applicata nella maggior parte dei settori di intervento dell’Unione, ed è ridenominata dal Trattato di Lisbona procedura legislativa ordinaria.
- CONSULTIVA , si esplica in tutti gli altri casi in cui si attiva la procedura legislativa speciale (289TFUE);
- DI BILANCIO, esercitata sia attraverso l’approvazione da parte del Parlamento del quadro finanziario pluriennale che attraverso la decisione dello stesso insieme al Consiglio sulle spese da iscriversi nel bilancio dell’Unione;
- DI CONTROLLO sulla Commissione.
- In realtà, deve parlarsi più propriamente di controllo giuridico trattandosi della cd. mozione di censura. Tale meccanismo ricorda la mozione di sfiducia al Governo adottata negli ordinamenti nazionali, in quanto, una volta approvata dai parlamentari, obbliga i membri della Commissione a dismettere collettivamente le loro funzioni.
- L’art. 14 TUE prevede, inoltre, il potere del Parlamento di eleggere il presidente della Commissione.
- Un ulteriore strumento di controllo, anche se indiretto, è dato dalle interrogazioni che ciascun parlamentare può porre alla Commissione.
❖ L A C O M M I S S I O N E E U R O P E A
➢ La Commissione è l’ organo esecutivo dell’Unione europea. ➢ Costituisce una istituzione indipendente , i cui membri non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. ➢ I compiti attribuiti alla Commissione hanno subito alcune rilevanti aggiunte con il Trattato di Lisbona, assegnandole un ruolo indispensabile nell’attività dell’Unione. In particolare, la Commissione:
- promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine;
- vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati;
- vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi;
- esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati;
- assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati;
- avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali. ➢ La Commissione, il cui mandato dura 5 anni, è formata da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza , che è uno dei vicepresidenti. ➢ La sua formazione segue le seguenti fasi (art. 17 TUE):
- il candidato alla carica di Presidente viene proposto al Parlamento europeo dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata tenendo conto del risultato delle elezioni al Parlamento europeo;
- il Presidente viene quindi eletto dal Parlamento europeo a maggioranza (vale a dire con almeno 376 voti su 751);
- dopo l’elezione, il Presidente sceglie gli altri commissari, in base alle proposte degli Stati membri;
- l’elenco definitivo dei commissari designati deve essere concordato dal Presidente con il Consiglio;
- la Commissione viene approvata dal Parlamento. ➢ Bisogna, infine, ricordare che con il Trattato di Lisbona rende più forte il ruolo del Presidente della Commissione. Da una parte, infatti, avrà una legittimazione maggiore dal momento che il Consiglio europeo dovrà tener conto dei risultati delle elezioni nel proporre il candidato alla carica di Presidente al Parlamento europeo che poi lo eleggerà a maggioranza dei membri che lo compongono. D’altra parte, è stato previsto un ampliamento dei suoi poteri.
❖ L A C O R T E D I G I U S T I Z I A D E L L ’ U N I O N E E U R O P E A
➢ La Corte di giustizia dell’Unione europea, comprensiva al suo interno della Corte di giustizia, del Tribunale e dei tribunali specializzati, ha sede a Lussemburgo e assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. ➢ La Corte di giustizia dell’Unione europea è divisa in 2 sezioni :
- la Corte di giustizia , che si occupa delle richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai Tribunali nazionali e ricorsi per annullamento e impugnazioni; → è composta da un giudice per Stato membro e 11 avvocati generali che restano in carica per un mandato di 6 anni rinnovabile;
- il Tribunale , che giudica sui ricorsi per annullamento di cittadini, imprese, governo di Stati europei. → è composto da 2giudici per Stato membro sempre per un mandato di 6 anni rinnovabile. L’art. 253 TFUE precisa che giudici e avvocati debbano essere scelti fra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. ➢ I compiti più importanti attribuiti alla Corte di giustizia sono:
- la decisione sul rinvio pregiudiziale. Uno dei principi fondamentali dell’ordinamento euro- peo è l’applicazione uniforme su tutto il territorio degli Stati membri del diritto dell’Unione. In caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma, il giudice nazionale può, e talvolta deve, rivolgersi alla Corte per un parere. L’interpretazione della Corte assume la forma di «pronuncia pregiudiziale» e vincola il giudice nazionale che deve decidere la controversia sottoposta al suo giudizio. Se l’interpretaz della Corte contrasta con una norma nazionale, il giudice è tenuto a decidere sulla base dell’interpretazione fornita dalla Corte;
- la decisione sul ricorso per inadempimento. Con la firma dei trattati istitutivi dell’Unione europea, gli Stati membri si sono impegnati a rispettare tutte le disposizioni europee. Nel caso in cui uno Stato non rispetti gli obblighi sanciti dal diritto dell’Unione è possibile instaurare un procedimento con cui si chiede alla Corte di condannare lo Stato inadempiente. Tale procedimento può essere portato avanti dalla Commissione oppure da un altro Stato membro. In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Lo Stato membro giudicato colpevole di inadempimento deve porre immediatamente fine alla sua violazione; se persiste, la Corte può applicare sanzioni pecuniarie;
- la decisione sul ricorso di annullamento. Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o il Parlamento ritiene che una norma europea sia illegittima può chiederne l’annullamento alla Corte. Anche i privati possono proporre questo tipo di ricorso, ma soltanto per chiedere l’annullamento di un atto che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio. Se l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo ed esso scompare dall’ordinamento europeo;
- il ricorso per carenza. Se la Corte di giustizia rileva che sono stati omessi determinati atti dovuti da parte delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, può condannare quest’ultimi ad adottare i provvedimenti necessari. Sono soggetti legittimati a ricorrere: gli Stati membri, le istituzioni diverse da quella imputata di carenza nonché le persone fisiche e giuridiche se l’atto le riguarda direttamente e se non si tratti di raccomandazioni o pareri.
❖ L A B A N C A C E N T R A L E E U R O P E A ( B C E )
➢ è un’istituzione dell’Unione europea il cui compito, così come per qualsiasi altra Banca centrale, consiste nel controllo della liquidità. ➢ Secondo l’alt. 282 TFUE la Banca centrale europea assieme alle banche centrali nazionali degli
Stati membri la cui moneta è l’euro, costituiscono l’Eurosistema , conducono la politica mo-
netaria dell’Unione con il fine specifico di mantenere la stabilità dei prezzi nel mercato europeo e sostenere le politiche generali dell’Unione. ➢ La Banca centrale europea ha personalità giuridica, gode di un elevato grado di indipendenza rispetto alle istituzioni e i governi dei singoli paesi. ➢ In materia di politica monetaria ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro ed è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. ➢ Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE e comprende:
- i 6 membri del Comitato esecutivo (nel quale siedono il Presidente e il Vicepresidente della BCE), nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata;
- i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Stati dell’area euro.
- LE FONTI DEL DIRITTO.
❖ Fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.
❖ Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti ove si
consideri la molteplicità dei centri di produzione.
❖ Nell’ambito delle fonti del diritto è possibile distinguere:
a) le FONTI DI PRODUZIONE , che rappresentano lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall’ordinamento che serve a creare le norme giuridiche. Le fonti di produzione si suddividono in:
- fonti fatto , determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte);
- fonti atto , atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall'ordinamento (fonti scritte); b) le FONTI SULLA PRODUZIONE , che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto; c) le FONTI DI COGNIZIONE , che sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. Fra le fonti di cognizione è opportuno distinguere forme di pubblicazione :
- necessarie (legali o privilegiate) , che precedono e condizionano l’entrata in vigore di una fonte di un diritto (ad es. la Gazzetta Ufficiale);
- non necessarie (notiziali) , che non incidono sull’entrata in vigore e svolgono una mera funzione pubblicitaria o di conoscenza (ad es. le raccolte ufficiali di usi curate dalle Camere di commercio). In questa categoria rientra la ripubblicazione , che costituisce una forma di pubblicazione di un provvedimento già oggetto di pubblicazione necessaria (ad es. testi unici meramente compilativi).
❖ R A P P O R T I T R A L E F O N T I
➢ Al fine di evitare che una medesima fattispecie sia regolata in modo differente da norme diverse (cd. ANTINOMIA ) si ricorre a criteri specifici.
➢ Quando due norme confliggenti sono poste dalla stessa fonte (ad es. due leggi), il CRITERIO
applicato per eliminare le antinomie è quello CRONOLOGICO : non si applica (perché si ritiene abrogata) la norma precedente, ma quella successiva (lex posterior derogat legi priori).
➢ Quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse (ad es dalla Costituzione e da una
legge ordinaria), la risoluzione delle antinomie segue il CRITERIO GERARCHICO. Nel nostro ordinamento, infatti, le fonti si collocano a livelli diversi, per cui le norme successive, poste da fonti di rango inferiore, che siano in contrasto con norme provenienti da fonti di rango superiore, sono per ciò stesso invalide e soggette ad annullamento (come prevede l’art. 136 Cost. per le leggi o gli atti ad esse equiparati che siano incostituzionali) o a disapplicazione (alla quale è tenuto il giudice ordinario nel caso di regolamenti illegittimi). ➢ Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale , quest’ultima prevale sulla prima anche nell’ipotesi in cui la norma generale sia successiva nel tempo ( CRITERIO DELLA SPECIALITÀ ). → Per il principio lex specialis derogat generali la norma dettata specificatamente per un caso particolare prevale, logicamente, sulla norma di carattere generico, e la norma generale non ha capacità abrogante sulla speciale. ➢ Con il CRITERIO DELLA COMPETENZA , invece, alcune materie sono riservate in tutto o in parte a determinate fonti con esclusione di altre (ROSSANO).
- Ciò perché tra due fonti può esserci una separazione di competenze, fondata sulla diversità della materia e/o dell’ambito territoriale di applicazione. Un es di tale separazione si rinviene nei rapporti fra leggi ordinarie e regolamenti parlamentari : la Costituzione riserva a questi ultimi la disciplina dell’organizzazione interna delle Camere e del procedimento di formazione delle stesse leggi.
- In altri casi la Costituzione mostra di preferire, per la disciplina di una particolare materia, una fonte piuttosto che un’altra, senza impedire a quest’ultima, però, di regolarla fino a quando la fonte preferita non abbia provveduto ad introdurre la sua disciplina ( criterio della preferenza ). ➢ Per stabilire l’ordine di applicazione dei criteri suddetti occorrono alcune precisazioni finali:
- prioritario è il criterio della competenza che stabilisce l’eventuale priorità in caso di conflitto;
- poi vale il criterio cronologico in base al quale prevale la legge posteriore tra norme appar-
tenenti allo stesso livello gerarchico ;
- prevale, comunque, il criterio della specialità qualora il contrasto si presenti tra una norma generale e una speciale di pari livello.
❖ L E F O N T I D E L L ' O R D I N A M E N T O I T A L I A N O.
➢ L’ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di fonti del diritto (fonti multilivello ) dovute
anche al moltiplicarsi in questi anni dei centri di produzione di tali atti. ➢ In base all’attuale criterio di classificazione delle fonti è possibile distinguere tra:
- la COSTITUZIONE e le LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE , che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
- le FONTI DELL’UNIONE EUROPEA , vale a dire i trattati istitutivi , i regolamenti , le
direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento,
occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
- le FONTI INTERNAZIONALI , vale a dire quelle che vengono recepite nell’ordinamento costituzionale italiano in virtù dell’appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale;
- le FONTI DELL’ORDINAMENTO STATALE , nelle quali rientrano le leggi ordinarie
e gli atti aventi forza di legge ( decreti legge e decreti legislativi ), il referendum
abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell’esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
- le FONTI REGIONALI , comprendenti gli Statuti regionali (con riferimento ai quali, dopo la riforma operata dalla L. cost. 1/1999, si è parlato addirittura di «fonti paracostituzionali»), le leggi regionali e i regolamenti regionali ;
- le FONTI LOCALI , vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti.
❖ C O N C E T T O E C A R A T T E R I D E L L A C O S T I T U Z I O N E
➢ La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. ➢ Essa contiene le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della collettività , nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
➢ Si parla di Costituzione formale con riferimento al documento solenne contenente i principi e
le norme di organizzazione dello Stato, a prescindere dall'effettiva applicazione degli stessi; il concetto di Costituzione materiale rimanda, invece, al complesso dei rapporti ed equilibri che si instaurano tra attori politici, forze sociali ed articolazioni dell’apparato statale in un determinato momento storico, anche alla luce delle vigenti consuetudini e convenzioni costituzionali. ➢ La Costituzione può essere:
- OTTRIATA : quando viene concessa unilateralmente per grazia del Sovrano, prendendo in tal caso il nome di Statuto : storicamente Costituzioni di questo tipo sono state concesse nel periodo che ha segnato il passaggio dall ' assolutismo monarchico alle prime forme di parlamentarismo;
- VOTATA se adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo ( Assemblea Costituente ); in tal caso essa presenta carattere più spiccatamente democratico e partecipativo in quanto costituisce la risultante di un movimento che ha coinvolto tutto lo Stato- comunità ,
- RIGIDA se modificabile soltanto a mezzo di un procedimento aggravato rispetto a quello previsto perle leggi ordinarie, se non altro in quanto richiede una maggioranza più ampia. In tal caso la Costituzione garantisce ai cittadini la intangibilità dei principi in essa contenuti da parte di eventuali maggioranze ottenute anche solo col 50% +1 dei voti dei rappresentanti;
- FLESSIBILE : se è modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi ed è, quindi, trasformabile da parte delle forze politiche in grado di emanare le leggi ( maggioranze di governo )
- BREVE se si limita a stabilire in pochi articoli i principi politici e amministrativi dello Stato (esempio: Statuto Albertino );
- LUNGA se. oltre alle norme sull’organizzazione statale, contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini (es.: la nostra Costituzione repubblicana );
- SCRITTA se è consacrata in un documento formale;
- NON SCRITTA : se e fondata solo su principi tramandati consuetudinariamente (es.: la Costituzione inglese).
❖ L E F O N T I D E L L ’ U N I O N E E U R O P E A
➢ G l i a t t i g i u r i d i c i d e l l ’ U n i o n e
- Con l’adesione dell’Italia all’Unione europea la categoria delle fonti primarie include ora anche gli atti adottati dalle istituzioni di tale organizzazione sovranazionale. Infatti, l’art. 288 TFUE stabilisce che le istituzioni europee sono abilitate ad emanare regola- menti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri, chiarendo altresi come solo le prime tre tipologie di atti abbiano carattere vincolante. In particolare:
- REGOLAMENTO ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
- DIRETTIVA vincola lo Sm cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi naz in merito alla forma e ai mezzi;
- la DECISIONE e obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le decisioni sono atti aventi portata concreta, che possono indirizzarsi ad uno Sm o ad altro soggetto (persona fisica o giuridica), vincolanti per il destinatario; acquistano efficacia con la semplice notifica ai destinatari;
- le RACCOMANDAZIONI e i PARERI , sforniti di efficacia precettiva e vincolante.
➢ L ’ e s e c u z i o n e d e g l i o b b l i g h i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a
- Per lungo tempo l'ordinamento italiano ha proceduto ad adeguarsi alle direttive europee con singoli provvedimenti emanati ad hoc.
- Il primo tentativo per la razionalizzazione delle procedure di adeguamento è stato compiuto con la L. 183/1987 (cd. logge Fabbri) che tentava di snellire le procedure fino ad allora adottate, favorendo il più possibile il recepimento di direttive in via regolamentare o amministrativa.
- Proseguendo su questa linea, il legislatore ha poi approvato la L. 86/1989 (cd. legge la Pergola) conte- nente norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e, in particolare, lo strumento per rendere più snello ed efficace il recepimento delle direttive comunitarie: la cd legge comunitaria
- La legge La Pergola era stata poi abrogata dalla L. 11/2005 (cd. legge Bottiglione), la quale aveva con- servato lo strumento della legge comunitaria.
- Attualmente la L. 24 dicembre 2012, n. 234 (che ha abrogato la L. 11/2005) all’alt. 29 prevede due distinte tipologie di provvedimento legislativo per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all’UE:
- la legge di delegazione europea , da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, riguardante solo deleghe legislative e autorizzazioni all’attuazione in via regola- mentare;
- la legge europea , strumento solo eventuale, non essendo indicata un termine specifico per la sua presentazione al Parlamento, che riguarda le disposizioni modificative o
abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della
Corte di giustizia , quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell’Unione europea e ai
Trattati internazionali conclusi dall’Unione e quelle emanate nell’ambito del potere sostitutivo.
- In tal modo si consente al Governo italiano di predisporre in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea.
❖ L E F O N T I I N T E R N A Z I O N A L I
➢ Le fonti di produzione del nostro ordinamento non derivano solo dalla volontà di soggetti statali, ma anche da organi internazionali; in questo secondo caso, tuttavia, non sono operanti nel nostro ordinamento fino a quando non intervengano procedure interne specifiche destinate ad adattare il diritto italiano al diritto internazionale (CONFORTI). ➢ Tradizionalmente le fonti dell’ordinamento giuridico internazionale sono distinte in:
1. NORME CONSUETUDINARIE , ivi compresi i principi generali di diritto (riconosciuti
dalle nazioni civili), che ne costituiscono una particolare categoria e che si indirizzano, generalmente, a tutti i membri della Comunità internazionale. → Ad esse l’ordinamento nazionale si conforma attraverso il rinvio operato dall’art. 10 Cost .;
- NORME CONVENZIONALI O NORME POSTE IN ESSERE DA TRATTATI INTERNAZIONALI. Sono fonti vincolanti solo per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione. → Le norme convenzionali possono essere distinte in formali (istituiscono ulteriori fonti di produzione di norme) e materiali (regolano direttamente i rapporti giuridici fra gli Stati contraenti). → Ad esse l’ordinamento italiano si conforma attraverso un procedimento ordinario o un procedimento speciale;
- ATTI VINCOLANTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. → Sono fonti previste da regole formali contenute in accordi istitutivi, che hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all’accordo. → I più importanti di tali atti sono quelli emanati dalle istituzioni dell’Unione europea.
➢ A d a t t a m e n t o d e l d i r i t t o i n t e r n o a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e
- L'ordinamento italiano prevede diverse procedure attraverso le quali le fonti dell’ordinamento internazionale sono introdotte in quello nazionale (cd. adattamento del diritto interno al diritto internazionale ).
- Esse sono:
- procedimento speciale (o mediante rinvio), che opera un adattamento automatico alle norme interna- zionali generalmente riconosciute, ossia le consuetudini. Ai sensi dell’alt. 10 Cost., tali norme esplicano piena efficacia e pieno vigore all’interno dell’ordinamento giuridico statale sulla base del semplice rinvio al diritto internazionale consuetudinario, senza necessità di alcun recepimento formale da parte del legislatore.
- Riguardo al grado delle norme interne riproducenti le consuetudini internazionali, esse, trovando il loro fondamento nell’alt. 10, prevalgono sulle leggi ordinarie e sugli atti ad esse equiparati. Dunque, queste ultime, se in difformità con le prime, sono considerate incostituzionali;
- procedimento speciale , che attua l’adattamento ai trattati internazionali mediante l’ordine di esecuzione. Con tale atto è automaticamente recepito il testo del trattato, che viene immediatamente applicato. L’ordine di esecuzione («Piena ed intera esecuzione è data al trattato...», segue il testo dello stesso) è di solito dato con legge ordinaria, ma può essere dato anche con legge costituzionale o con atto amministrativo. Le norme pattizie in tal modo recepite acquistano il rango dell’atto in cui l’ordine di esecuzione è contenuto;
- procedimento ordinario , mediante il quale le norme internazionali (consuetudinarie o pattizie) sono riformulate in norme interne, che ne riproducono o specificano il contenuto. Di solito si ricorre a questo procedimento per dare attuazione alle norme non self-executing , vale a dire non suscettibili di produrre direttamente obblighi e diritti, e che necessitano di un’ulteriore attività normativa integrativa per essere applicate negli ordinamenti interni.