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Fonti del Diritto: Un'analisi delle fonti costituzionali, comunitarie e primarie, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

riassunto libro martines fino a corte cost

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 13/11/2023

michela-oteri-1
michela-oteri-1 🇮🇹

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DIRITTO COSTITUZIONALE
Delegificazione legge 400/88
Questa legge eroga la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 1. Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti
di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse
esclusivo della nazione".
SISTEMA DELLA FONTI
(Spiegazione mia)
fonti costituzionali ( Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale)
fonti comunitarie ( sono fonti primarie rinforzate: diritto dell'unione europea ovvero regolamenti,
direttive e decisioni)
fonti primarie ( leggi ordinarie , decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali, direttive ue (d.lgs) e
trattati internazionali)
fonti secondarie ( regolamenti amministrativi)
fonti terziarie ( consuetudini o usi)
La Costituzione non contiene una elencazione completa ed organica delle fonti di produzione, per cui il
loro ordinamento gerarchico deve ricostruirsi in via interpretativa.
1)FONTI DI LIVELLO COSTITUZIONALE
- COSTITUZIONE : nell'ordine delle fonti in realtà la Costituzione non è menzionata perché essa è sopra
ordinata tutte le altre fonti.
- LEGGI COSTITUZIONALI : la legge costituzionale è posta in posizione di supremazia rispetto tutte lealtre.
Con essa si può procedere, entro certi limiti, alla revisione o alla deroga della costituzione e dichiarare
costituzionalmente illegittime e far perdere efficacia alle fonti in contrasto con la Costituzione o con una
legge costituzionale. Per questi motivi si richiede una procedura aggravata per l'approvazione di questa
legge, alla quale può partecipare il corpo elettorale con il referendum.
- LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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Scarica Fonti del Diritto: Un'analisi delle fonti costituzionali, comunitarie e primarie e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

DIRITTO COSTITUZIONALE

Delegificazione legge 400/ Questa legge eroga la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

  1. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione". SISTEMA DELLA FONTI (Spiegazione mia) fonti costituzionali ( Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale) fonti comunitarie ( sono fonti primarie rinforzate: diritto dell'unione europea ovvero regolamenti, direttive e decisioni) fonti primarie ( leggi ordinarie , decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali, direttive ue (d.lgs) e trattati internazionali) fonti secondarie ( regolamenti amministrativi) fonti terziarie ( consuetudini o usi) La Costituzione non contiene una elencazione completa ed organica delle fonti di produzione, per cui il loro ordinamento gerarchico deve ricostruirsi in via interpretativa. 1)FONTI DI LIVELLO COSTITUZIONALE
  • COSTITUZIONE : nell'ordine delle fonti in realtà la Costituzione non è menzionata perché essa è sopra ordinata tutte le altre fonti.
  • LEGGI COSTITUZIONALI : la legge costituzionale è posta in posizione di supremazia rispetto tutte lealtre. Con essa si può procedere, entro certi limiti, alla revisione o alla deroga della costituzione e dichiarare costituzionalmente illegittime e far perdere efficacia alle fonti in contrasto con la Costituzione o con una legge costituzionale. Per questi motivi si richiede una procedura aggravata per l'approvazione di questa legge, alla quale può partecipare il corpo elettorale con il referendum.
  • LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

2) FONTI PRIMARIE

  • LEGGE FORMALE: a tale legge viene assegnata la preminenza nella gerarchia delle fonti (principio di preferenza della legge) e le riserva è espressamente la disciplina di alcune materie. Questo perché il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato moderno è stato caratterizzato soprattutto dalla sottrazione al monarca del potere di dettare norme costitutive dell'ordinamento per affidarlo ad assemblee costituite a tal fine. Si è ritenuto che l'identificazione e l'enunciazione degli interessi del gruppo sociale potevano essere meglio effettuate da un organo collegiale, invece che da una sola persona, soprattutto se l'organo collegiale era collegato al gruppo sociale da un rapporto di rappresentanza costituito mediante l'elezione dei suoi componenti.
  • ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGE); la disciplina relativa agli atti aventi forza di legge è limitata sia per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguardale modalità e i presupposti dell'esercizio del potere normativo da parte del governo. Tuttavia, tra le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, la Costituzione preferisce le prime. Infatti, per quanto riguarda i decreti legislativi, l'esercizio della funzione legislativa da parte del governo è subordinata alla previa emanazione da parte del Parlamento di una legge che determini il tempo entro cui il governo può legiferare, le norme fondamentali cui il governo deve attenersi, gli scopi che il governo deve perseguire, la materia che il governo deve trattare e i principi direttivi ai quali il governo dovrà uniformarsi. Inoltre, l'efficacia dei decreti legge è subordinata alla conversione in legge formale entro 60 giorni dalla pubblicazione.
  • LEGGI REGIONALI: tra la legge formale e delle leggi regionali non c'è rapporto di pari ordinazione, ma di separazione: in queste materie la potestà legislativa viene ripartita tra lo Stato e le regioni
  • REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGE: efficacia sostanziale pari a quella della legge del Parlamento si riconosce anche al referendum abrogativo di una legge o di un atto avente forza di legge, perché il referendum ha come fine quello di far venir meno delle norme già esistenti. L'abrogazione di una o più norme provocala modificazione dell'ordinamento giuridico preesistente, in quanto una determinata materia o fattispecie cessano di essere disciplinate in seguito all'abrogazione di una norma che le disciplinava. Pertanto l'ordinamento sarà chiamato a provvedere a colmare il vuoto normativo lasciato dall'esito positivo del referendum.
  • BANDI MILITARI: controversa è l'ammissibilità tra le fonti dei Bandi militari. Sono atti emanati dal comandante supremo delle forze armate nella zona di operazioni oppure in parti del territorio minacciate da un pericolo esterno grave e imminente oppure nel caso di occupazione militare di territori oltre confine, ai quali l'ordinamento attribuisce forza di legge. Poiché presupposto di questi Bandi è lo stato di guerra, alcuni autori hanno ritenuto che la loro legittimità costituzionale fosse da ricercare nell'articolo 78 secondo cui " le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo e poteri necessari ". Per governo s'intende presidente del consiglio, ministri e consiglio dei ministri e non anche organi ed istituzioni che formano il potere esecutivo, dei quali fanno parte le forze armate. Perciò la deliberazione con cui il Parlamento conferisce il potere necessario in caso di guerra deve disciplinare anche le modalità per l'esercizio del potere di bando da parte delle autorità militari.
  • FONTI COMUNITARIE: trattati istitutivi , regolamenti, direttive, decisioni. Sono atti che, una volta

struttura costituzionale dello Stato, sono individuati, ma non disciplinati dalla Costituzione, che rinvia al legislatore ordinario la disciplina della loro struttura, organizzazione e attività. Questi organi possono darsi dei propri regolamenti per disciplinare la propria organizzazione interna, lo stato giuridico ed economico del personale e a volte anche il modo di esercizio delle loro funzioni.

  • Regolamenti delle Camere: questi non sono delle fonti in senso tecnico, ma sono delle fonti subordinate solo alla costituzione (quindi sono da considerare come fonti primarie) che, in buona parte, danno esecuzione a norme in essa contenute. L'articolo 64 della costituzione stabilisce una riserva di regolamento parlamentare: ciò significa che questi regolamenti non possono essere ordinati gerarchicamente, ma secondo il criterio delle competenze. In questo modo, la legge formale non può disciplinare la materia loro propria. Essi sono espressione del potere di ciascuna camera di autoregolamentarsi, sono adottati a maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna camera e contengono norme sull'organizzazione e il funzionamento delle assemblee legislative e sui rapporti tra queste e gli altri organi costituzionali.
  • Regolamenti Corte Costituzionale: i regolamenti della corte troverebbero il loro fondamento nella legge ordinaria alla quale rimanda all'articolo 137 per stabilirele altre norme necessarie perla costituzione ed il funzionamento della corte. Essi disciplinano l'esercizio delle sue funzioni e sono dei veri e propri regolamenti, per cui sono subordinati gerarchicamente alla legge ordinaria.
  • Regolamenti Della Presidenza Della Repubblica: spetta al presidente della repubblica l'approvazione del regolamento interno della presidenza, nonché stabilire con suo decreto lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla presidenza
  • Regolamento CSM: disciplina il funzionamento del consiglio e la gestione di spesa.
  • Regolamento del CNEL: esso può adottare propri regolamenti, limitatamente ad alcune materie, che sono approvati, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del presidente della Repubblica.
  • Regolamento Del Consiglio Dei Ministri: con legge 400/88 può disciplinare i modi di esercizio dei propri lavori e le modalità di informazione sui lavori del consiglio. CONSUETUDINE ART 8 PRELEGGI/ FONTI DI TERZO GRADO Articolo 8 preleggi " nelle materie regolate dalle leggi e dei regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati ". La consuetudine è una regola non scritta che si forma in seguito al costante ripetersi di un datocomportamento e nell'ambito di una determinata collettività. Essa è una fonte fatto, cioè un fatto produttivo di norme. Ci sono vari tipi di consuetudine: - secundum legem o interpretative: la consuetudine è richiamata dalle leggi iscritte - praeter legem co Introduttive: regolano o integrano materie non disciplinate da fonti scritte. - contra legem: sono consuetudini contrarie alle leggi e regolamenti e non sono ammesse. DESUETUDINE: si ha quando i destinatari della norma pongono in essere in modo reiterato e diffuso un

comportamento omissivo (cioè non osservano un precetto legislativo). Elementi costitutivi della consuetudine:

  • fatto esteriore: comportamento uniformemente e costantemente diffuso nel tempo e nello spazio (è un diritto che viene creato spontaneamente dagli stessi destinatari della norma).
  • motivazione psicologica (opinio iuris ac necessitatis): convincimento da parte degli appartenenti al gruppo sociale che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio e conforme al diritto. L’opinio iuris ac necessitatis assume il carattere di elemento essenziale per il sorgere della consuetudine in un momento successivo, cioè quando il fatto stesso del ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento finisce con nell'ingenerare la credenza della sua giuridica obbligatorietà. la norma consuetudinaria si distingue da altre regole (di costume, di correttezza):
  • per la diversa motivazione psicologica: nella norma consuetudinaria, il comportamento è determinato dal convincimento che esso costituisca un modo di perseguire i fini propri del gruppo o di comporre i conflitti di interessi; negli altri casi può essere determinato dall'educazione, dall’abitudine... CONSUETUDINE COSTITUZIONALE Nella nostra costituzione, molti istituti importanti (come per esempio la formazione del governo o l'impedimento del presidente della repubblica) non sono disciplinati. Ovviamente, quando insorgono questioni pratiche, gli organi costituzionali e i soggetti politici finiscono per assumere determinati comportamenti che tendono ad essere ripetuti ogni qual volta la questione si presenti. La consuetudine costituzionale è una fonte extra-ordinem ed è una fonte di rango costituzionale, perché integra le lacune della costituzione. La consuetudine costituzionale deriva dal ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento da parte dei soggetti politici costituzionali e disciplina i rapporti tra organi costituzionali o istituti costituzionali, a differenza della consuetudine di diritto comune e discipline rapporti tra privati. Tuttavia, la consuetudine costituzionale presenta alcune differenze con la consuetudine di diritto comune. Nel primo caso i soggetti che la pongono in essere sono organi dell'apparato autoritario dello stato, mentre nel secondo caso sono privati. I due tipi di consuetudine si distinguono tra di loro anche per le modalità della diffusione e della ripetizione nel tempo: infatti, essa è posta in essere a da un numero molto limitato di soggetti e può essere limitata a pochi casi soltanto. Inoltre, ci possono essere consuetudini costituzionali contra costitutionem, che derogano cioè a norme costituzionali scritte. Casi frequenti di consuetudine costituzionale si hanno quando organi costituzionali pongono in essere atti mediante i quali vengono creati nuovi istituti, ad integrazione di quelli esistenti. GIURISPRUDENZA COME ALTRA FONTE DEL DIRITTO Le decisioni dei giudici assumono rilevanza per varie ragioni. Essi, infatti, sono chiamati a decidere su quale legge scegliere in presenza di più leggi, a volte non coordinate tra di loro, che disciplinano la stessa materia; sono chiamati ad applicare leggi vecchie di decenni in una realtà sociale in parte mutata; devono attrarre la norma da formule legislative generiche o dai cosiddetti concetti valvola, la cui determinazione può variare col variare della coscienza delle convenzioni sociali. Tuttavia, la funzione più

rinforzate; in altri casi ha previsto che una determinata legge abbia una collocazione particolare nel sistema delle fonti, non avendo esattamente la stessa forza attiva o passiva delle altre leggi ordinarie, le leggi atipiche.Le leggi rinforzate sono tali, perché è reso più complesso dell’ordinario il procedimento di formazione del progetto di legge. I procedimenti rinforzati sono procedimenti specializzati, seguite anche per produrre leggi specializzate. Anche per la loro posizione nel sistema delle fonti, essi presentano un aspetto molto particolare, perché si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto), che per forza passiva (possono essere abrogate solo dalle leggi formate con quello specifico provvedimento).Le fonti atipiche sono leggi che pur presentando la stessa forma della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti, perché: a) dotate di una forza passiva potenziata:non sono abrogabili dal referendum; b) leggi meramente formali: cioè non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici nell’ordinamento (leggi di approvazione di bilancio e legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali). PARAGRAFO 8: L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI La distinzione tra fonte del diritto, come formulazione linguistica espressa in un testo, e norma pone il problema dell’interpretazione, perché bisogna trarre dalla fonte la norma, cioè capire la sua portata e il significato della norma stessa nel contesto dell’ordinamento giuridico. L’interpretazione non potrà mai essere arbitraria, in quanto le norme sono ordinate in sistema e quindi sono tra loro strettamente coordinate, perciò bisognerà interpretare la norma in modo che si inserisca armonicamente nel sistema. L’interpretazione dei testi normativi, proprio perché non può essere arbitraria, deve svolgersi secondo regole predeterminate. L’art. 12, comma 1 Preleggi stabilisce che “ nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore “. La norma che si trae da questo testo di legge è che l’interprete di un testo normativo deve tener conto del significato grammaticale delle parole, non isolatamente considerate, ma secondo la loro connessione sintattica (interpretazione letterale), nonché dell’intenzione del legislatore (la c.d. ratio legis). Interpretazione letterale e la ricerca della mens legis vanno integrate con l’interpretazione sistematica: poiché la norma non è isolata, ma inserite in un sistema unitario, essa deve essere calata nel sistema e deve essere colta nelle sue connessioni con le altre norme che disciplinano la stessa materia. Dopo che la norma sarà stata calata nel sistema, essa potrà o arricchirsi di significato (interpretazione estensiva) oppure restringersi di significato (interpretazione restrittiva). Si potranno avere anche altri tipi di interpretazioni. Infatti, poiché dallo stesso testo possono trarsi norme diverse in distinti periodi a causa del cambiamento dei principi fondamentali che regolano l’ordinamento, quando si applica il criterio di interpretazione sistematica, occorrerà adeguare il significato della norma ai nuovi e diversi principi (interpretazione adeguatrice). Può anche accadere che i principi rimangano gli stessi, ma col passare del tempo la norma viene interpretata diversamente e verrà anche applicata in maniera diversa. Questo è un fenomeno fisiologico, giacché proprio il trascorrere del tempo determina un distacco sempre più crescente tra il significato originario del testo e quello che l’interprete gli attribuisce al momento in cui deve applicarla. Si parla in questo caso di interpretazione evolutiva, cioè la disposizione da interpretare viene adattata al contesto storico e

socioculturale in cui deve essere di volta in volta applicata. In alcuni casi si ha anche interpretazione autentica, in particolare quando un testo normativo è malformulato e, di conseguenza, può ricevere varie e, a volte, contrastanti interpretazioni. In questo caso è lo stesso legislatore che interviene con legge, decreto legge o decreto legislativo per chiarire e precisare il significato del testo.Può avvenire anche che l’interprete non trovi una norma che disciplini esplicitamente una determinata fattispecie: in questo caso si applicherà il secondo comma dell’art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che “ se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato “. In questo caso, l’interprete procederà alla c.d. interpretazione analogica o analogia legis: l’interprete, cioè, dovrà ricavare la norma dalle disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe. Nel caso in cui non sia possibile rinvenire con certezza il secondo termine di paragone, dovrà ricorrere ai principi generali dell’ordinamento giuridico (la c.d. analogia iuris). Tra i principi generali dell’ordinamento, che sono desumibili da norme scritte e dalla struttura stessa dello Stato istituzione, i più importanti sono il principio di uguaglianza, la separazione dei poteri, il decentramento politico-amministrativo e la gerarchia delle fonti. L’interpretazione analogica, tuttavia, non è consentita in materia penale e in caso di rapporti o situazioni eccezionali. Se neanche l’interpretazione analogica da risultati, secondo alcuni, l’interprete dovrà prendere atto che nell’ordinamento esiste una lacuna normativa. Secondo altri, invece, non esisterebbero lacune, perché tutto ciò che non è disciplinato è giuridicamente permesso e sia perché, qualora non si riesca a trovare una norma o un principio che regoli una determinata fattispecie, essa va ritenuta giuridicamente irrilevante, perché il diritto disciplina solo quei comportamenti ed interessi che considera rilevanti e meritevoli di tutela. Può succedere, inoltre, che l’ordinamento giuridico può essere completo sotto il profilo normativo, ma può non esserlo sotto il profilo istituzionale. Avremo pertanto le c.d. lacune istituzionali, che si hanno quando un istituto normativamente previsto non è stato in concreto costituito(per esempio CSM, CNEL e corte costituzionale sono stati istituite solo dopo alcuni anni l’entrata in vigore della Costituzione. Lacune istituzionali si hanno anche quando un istituto funzionante viene a mancare (per esempio, l’estinzione di una dinastia in regime monarchico). L’INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI L’interpretazione delle norme costituzionali è molto importante, perché esse esprimono i valori e fini politici ritenuti fondamentali dalla comunità che si è organizzata in Stato. Per quest’interpretazione, data la sua grande importanza, è stato creato un apposito organo, la Corte Costituzionale. Essa è in grado, più degli altri giudici, per la sua composizione e per l’estrazione dei suoi componenti, di cogliere il significato delle disposizioni della Costituzione formale, eventualmente adeguandolo ai mutamenti intervenuti nella costituzione materiale. La caratteristica peculiare di quest’interpretazione sta nella molteplicità e varietà di soggetti che sonochiamati ad osservare le disposizioni costituzionali. Infatti, sono chiamati ad interpretare la Costituzione:

  • i cittadini, sia come singoli che come associati;
  • il legislatore;
  • i giudici;

vigenza di una Costituzione non può avere limiti temporali prefissati, perché ogni Costituzione nasce ed è posta per durare nel tempo. La sua durata è indeterminata, in quanto dipende da fattori esterni; dalla persistenza nel tempo dei valori fondamentali in essa normativizzati; dalla capacità delle forze politico sociali che vanno poste in essere di salvaguardare il nucleo essenziale di fini e interessi. Tuttavia, può accadere che la Costituzione contenga una serie di disposizioni che pongono alcune deroghe a quanto in essa contenuto che fissano i termini di tempo e i modi della sua attuazione: assume cioè valore transitorio (per esempio alcune delle 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE) DIMENSIONE SPAZIALE: l’applicabilità delle norme giuridiche secondo una dimensione spaziale viene ricollegata di solito al c.d. “ principio della territorialità della legge “ secondo cui l’efficacia delle norme vige nell’ambito territoriale entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità. Tuttavia, questo principio non è esclusivo, prima di tutto perché rapporti e le situazioni sorti nel territorio dello Stato possono essere disciplinati da norme proprie di altri ordinamenti (per esempio, l’ordinamento italiano rinvia ad un ordinamento straniero); in secondo luogo, perché i rapporti e le situazioni sorte nel territorio di un altro Stato possono essere disciplinati da norme dell’ordinamento italiano ( l’ordinamento straniero rinvia a quello italiano). Dunque il principio di territorialità della legge va integrato avendo riguardo ai destinatari delle norme, perché sono soggetti alle norme dello Stato non solo tutti coloro (cittadini, stranieri e apolidi) che si trovano nel territorio dello Stato, ma in alcuni casi la legge italiana si applica anche se il suo destinatario si trova al di fuori del territorio dello Stato. Occorre infine tener conto che in un ordinamento, come quello italiano, con una pluralità di fonti legislative, l’ambito di vigenza delle norme è suddiviso in tre livelli territoriali di applicabilità delle leggi: uno statale, uno regionale e uno provinciale, limitatamente alle province di Trento e Bolzano SOGGETTO DI DIRITTO LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA Si definisce soggettività giuridica l' insieme di situazioni giuridiche attive (tutela e realizzazione dei propri interessi) e passive (tutela e realizzazione degli interessi altrui) di cui e in cui un individuo può essere protagonista: il titolare quale protagonista attivo o passivo della vita del diritto, diviene soggetto di diritto. La capacità delle persone fisiche-soggetti di diritto di essere potenzialmente destinatari delle norme che attribuiscono situazioni attive e passive viene definita capacità giuridica e si acquisisce dal momento della nascita, e dalla quale si deve distinguere la capacità di agire, ovvero la capacità del soggetto di porre in essere direttamente (quindi senza la mediazione di altri soggetti di diritto) atti produttivi effetti giuridici e che si acquisisce con il compimento della maggiore età. Oltre che alle persone fisiche l 'ordinamento attribuisce la soggettività giuridica anche ad associazioni, corporazioni, fondazioni o istituzioni: tali entità vengono definite persone giuridiche (pubbliche o private). Destinatari delle norme giuridiche possono essere anche entità alle quali l' ordinamento non ricollega necessariamente la soggettività giuridica pur attribuendogli situazioni giuridiche attive e passive (diritti senza soggetto). LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE Possono essere ricondotte a tre casi:

  1. il potere giuridico ovvero una situazione giuridica astratta (situazione soggettiva potenziale) riconosciuta dall' ordinamento a tutti i soggetti od a determinate categorie di soggetti in ordine al soddisfacimento di un interesse, proprio o altrui, giuridicamente rilevante;
  2. il diritto soggettivo (situazione soggettiva attuale) che presuppone un rapporto giuridico; 3. l' interesse legittimo in quanto condiviso collettivamente. LE SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE Sono due:
  3. il dovere, una situazione giuridica imputabile non a soggetti determinati, bensì a una generalità di soggetti;
  4. l' obbligo, una situazione soggettiva per cui un determinato soggetto risulta tenuto ad osservare un determinato comportamento, attivo o passivo, commissivo o omissivo, nei confronti di un altro soggetto, cui l' ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretenderne l' osservanza UNIONE DI STATI LE UNIONI DI STATI Gli Stati possono unirsi tra di loro, pur conservando la loro sovranità, e dar vita ad una unione di stati. La più importante è l'Onu, l'organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi principali sono:
  • Assemblea;
  • consiglio di sicurezza;
  • segretariato generale;
  • Consiglio economico e sociale;
  • Corte Internazionale di giustizia. SCOPO:
  • mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
  • rispetto dei diritti dell’uomo;
  • rispetto delle libertà fondamentali;
  • rispetto della collaborazione tra gli stati;
  • sviluppo tra le nazioni di relazioni amichevoli e ripudio della guerra per risolvere controversie;
  1. FUNZIONE AMMINISTRATIVA: gli articoli 118 e 124 indicano soltanto le attività dirette alla produzione dell’atto amministrativo, mentre non c'è nessuna indicazione riguardo l‘autorità che la esercita, per cui si deve ritenere che l'attribuzione di tale funzione all'apparato di governo sia presupposta nel titolo III, nella parte relativa al governo, mentre è esplicita nell‘art 118 e 124. Attraverso la funzione amministrativa si dà attuazione concreta alle leggi e si curano in modo immediato gli interessi pubblici. Tale funzione è affidata al governo
  2. FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO: attraverso essa si definiscono i fini fondamentali dell'attività statale, armonizza e coordina tutti i vari compiti svolti dai vari organi autonomi in modo da assicurare il risultato che si attende. In realtà è meglio parlare di ATTIVITA’ DI INDIRIZZO POLITICO, che consiste in una sequela di atti che incidono sulla realtà politica e che sono diretti al conseguimento dei fini. Questa attività consiste:
  • Nel determinare i fini dell’azione statale;
  • Nel funzionalizzare la volontà dei governanti
  • Nel predisporre gli strumenti giuridici e i mezzi materiali per il suo svolgimento
  • Nel conseguire i fini. NASCITA COSTITUZIONE Con la fine della seconda guerra mondiale e dopo la liberazione del nostro paese dall'occupazione nazista, si aprì una nuova fase per lItalia rappresentata dalla fine della monarchia e dalla nascita di un nuovo ordinamento giuridico-politico. Gli Italiani erano delusi del fascismo e della monarchia così decisero con un referendum istituzionale se tenere la monarchia o se invocare un nuovo ordinamento costituzionale. Questo referendum si tenne il 2 giugno del 1946 e per la prima volta votarono anche le donne. Dopo la votazione, vinse la repubblica, e da quel giorno fu cancellata definitivamente la monarchia dall'Italia e, gli appartenenti alla casa reale, furono esiliati per il cattivo comportamento politico durante il fascismo. Sempre in questo periodo la gente votò per l'elezione dell'assemblea costituente e cioè l'elezione dei rappresentanti politici che avrebbero dovuto formare una nuova carta costituzionale. L'assemblea era rappresentata da 556 membri ma solo un gruppo di essi provvide per la nascita della nuova costituzione. Questo gruppo prese il nome di Commissione dei 75 i quali iniziarono i loro lavori nel 1947. Il 23 dicembre 1947, il testo della costituzione venne portata all'assemblea e fu molto votata.Il 27 dicembre del 1947 il testo venne firmato dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. La Costituzione è importante per 4 motivi:
  • E la legge fondamentale dello Stato: stabilisce i principi che sono alla base dell'ordinamento giuridico e la legislazione deve attuarle.
  • Stabilisce i caratteri essenziali dell'organizzazione politica cioè dello Stato e quindi l'azione dello Stato deve essere attivata secondo la disciplina prevista dalla Costituzione.
  • Contiene un catalogo dei valori che sono alla base del patto costituzionale e alla radice della convivenza civile.
  • E la fonte primaria della scala giuridica delle fonti del diritto. IL POTERE LEGISLATIVO/ IL PARLAMENTO Il Parlamento è l’organo costituzionale attraverso cui i cittadini, attraverso i propri rappresentanti eletti a suffragio universale diretto, partecipano all’esercizio della funzione legislativa e del controllo sul Governo. Il parlamento italiano, caratterizzato de un bicameralismo perfetto, è articolato in due camere: la Camera dei deputati il Senato della Repubblica. Inoltre tale importante organo costituzionale gode di piu funzioni: politiche ( determina l'indirizzo politico del paese), legislative ( emana leggi), di controllo politico ( controlla il potere esecutivo infatti il governo per poter operare deve godere della fiducia delle camere), giurisdizionali ( in caso di messa di accusa del presidente della repubblica)
  • Camera dei Deputati → 400 deputati, di cui 8 eletti nelle circoscrizioni estere (tutti membri elettivi) → Elettorato attivo (capacità di eleggere): 18 anni → Elettorato passivo (capacità di essere eletti): 25 anni → Sede: Montecitorio
  • Senato della Repubblica → 200 senatori, di cui 4 eletti nelle circoscrizioni estere + 5 senatori a vita scelti dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico, letterario. → Elettorato attivo: 18 anni → Elettorato passivo: 40 anni → Sede: Palazzo Madama Le due Camere hanno sostanzialmente gli stessi poteri e le stesse competenze (ciascuna partecipa allo stesso modo alla funzione politica e legislativa) ↓ Per questo si parla di bicameralismo perfetto ↓

voto per il Senato richiedeva di aver compiuto 25 anni d'età).La nostra legge elettorale, approvata nel 2017 e nota come Rosatellum (dal nome del deputato Ettore Rosato, che l’ha proposta), prevede un sistema misto: deputati e senatori sono eletti in parte con un sistema "maggioritario uninominale" e in parte con un sistema proporzionale (o plurinominale). A seconda del sistema, il territorio nazionale è stato suddiviso in un preciso numero di aree con un numero simile di abitanti, chiamate collegi. Considerando il sistema maggioritario uninominale, i collegi sono 147 per la Camera e 74 per il Senato. In ogni collegio è eletto in Parlamento un solo rappresentante e ogni partito o coalizione di partiti candida una sola persona a sua scelta. Ribadiamolo: è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. È per questo motivo che il sistema si chiama maggioritario uninominale. Quindi, grazie a questo primo sistema, vengono eletti 147 deputati e 74 senatori. Considerando il sistema proporzionale il territorio italiano è suddiviso in collegi "plurinominali": sono 49 per la Camera e 26 per il Senato. In ognuno di questi collegi si elegge più di un rappresentante (perciò il sistema si dice “plurinominale”): a seconda di quanto è grande la popolazione del collegio considerato, sono eletti da uno a otto parlamentari, con alcune eccezioni.In ogni collegio plurinominale possono presentarsi sia liste singole, composte da un solo partito non alleato con altri, sia coalizioni composte da più partiti, che presentano tante liste di candidati quanti sono i partiti che la compongono. Ogni lista deve contenere da due a quattro candidati al massimo. I seggi sono assegnati ai partiti proporzionalmente ai voti ricevuti. Gli elettori non esprimono preferenze per i candidati, ma, votando per un partito, approvano potenzialmente in blocco la lista dei candidati. Questi ultimi sono eletti in base all’ordine con il quale sono presentati. Se, per esempio, la lista X ha ottenuto due seggi, andranno in Parlamento i primi due candidati dell'elenco. Tirando le somme, i membri del prossimo Parlamento saranno eletti nel modo seguente: il 37% (147 deputati e 74 senatori) con il sistema maggioritario uninominale; il 61% (245 deputati e 122 senatori) con il sistema proporzionale (o plurinominale); il 2% (8 deputati e 4 senatori) tra gli italiani all’estero, che votano con il proporzionale e possono esprime le preferenze sui parlamentari da scegliere, all'interno della lista del partito che votano.Al seggio, ogni cittadino voterà esprimendo un solo voto per ciascuna delle due Camere. I candidati all'uninominale, infatti, sono automaticamente collegati a una lista proporzionale. Se si vota per un candidato all'uninominale, perciò, il voto vale automaticamente anche per la lista proporzionale collegata e viceversa.

Con le elezioni politiche, i cittadini eleggono i membri del Parlamento, ossia di: Camera dei deputati; Senato della Repubblica. Per eleggere i membri del Parlamento, si segue una legge elettorale chiamata rosatellum. In base ai risultati delle votazioni, si assegnano i seggi, ossia i posti in parlamento.Il rosatellum, il cui nome deriva dal suo promotore Ettore Rosato, è una legge elettorale, quindi una legge che regola l’elezione dei membri del Parlamento: dunque l’elezione di senatori e deputati. Il rosatellum prevede l’elezione dei membri del parlamento, attraverso: Sistema maggioritario, ossia i seggi (posti in parlamento, conosciuti anche come “poltrone”) vengono assegnati a chi ottiene più voti. Se io partito X ottengo anche un solo voto in più rispetto a partito Y, allora quei seggi sono miei; Sistema proporzionale, ossia i seggi vengono assegnati non solo a chi ottiene più voti, ma a tutti coloro che hanno ottenuto voti. Chi ottiene più voti ha diritto a più seggi, ma anche chi ottiene meno voti ha diritto a dei seggi in parlamento. Tutto in proporzione ai numeri ottenuti. Il rosatellum è un misto tra i due sistemi: un terzo dei seggi in parlamento si assegna tramite il sistema maggioritario. Quindi un terzo dei membri del parlamento è composto dal partito che ha ottenuto più voti, anche se ha ottenuto solo un voto in più rispetto agli altri partiti. Tutti questi seggi (un terzo) vanno a quel partito. I restanti due terzi invece si assegnano con il metodo proporzionale. Si vede che percentuale di voti hanno ottenuto i partiti e si assegnano le poltrone in parlamento. Se partito X ha ottenuto il 10% dei voti, allora ottiene 10% dei seggi di quei due terzi, se ha ottenuto il 15% dei voti ottiene il 15% di quei due terzi. Il nostro Parlamento si compone di: 400 deputati; 200 senatori. Dunque, facendo due calcoli: 147 deputati e 74 senatori vanno eletti con metodo maggioritario; 253 deputati e 126 senatori vanno eletti con metodo proporzionale. I collegi

particolare si accerta che l’eletto abbia tutti i requisiti per la validità dell’ammissione nell’ufficio (capacità elettorale passiva, mancanza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità) e che le operazioni elettorali si siano svolte in modo regolare. - se la giunta convalida le elezioni: ne dà comunicazione all’Assemblea, che ne prende atto. - Se la giunta non convalida l’elezione: la contesta e si apre la seconda fase. SECONDA FASE: GIUDIZIO DI CONTESTAZIONE (fase eventuale) Questa fase ha funzione materialmente giurisdizionale e si divide in due parti:

  • prima parte: si svolge davanti alla Giunta, che alla fine delibera contro o a favore della convalida
  • seconda parte: si svolge davanti all’intera Assemblea, che discute la deliberazione della Giunta e decide definitivamente, a scrutinio segreto, se convalidare o meno l’elezione. STATUS DI MEMBRO DEL PARLAMENTO Andremo ad esaminare l'articolo 68 con tutti i suoi commi il quale prevede le ''guarentigie'' L’IRRESPONSABILITÀ PER LE OPINIONI E I VOTI DATI (ART 68, COMMA 1) L’art 68, comma 1 dispone che “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.Ciò significa che i parlamentari sono esonerati da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare che potrebbe sorgere da un’opinione espressa o da un voto dato, al fine di consentire loro la più ampia libertà di decisione nell’esercizio del mandato. Tuttavia, tale irresponsabilità è limitata:
  • ai voti e alle opinioni : ciò significa che se viene commesso un fatto materiale che integra gli estremi di un reato, il parlamentare è perseguibile penalmente;
  • alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e non anche in altra sede. Di fatto, però, i parlamentari tendono ad estendere l’irresponsabilità anche per le opinioni espresse al di fuori delle sedi nelle quali esse svolgono istituzionalmente le loro funzioni. Recentemente la Corte Costituzionale ha assunto una posizione più rigorosa in tema di insindacabilità delle opinioni espresse fuori dalle sedi parlamentari: infatti, tra le opinioni espresse al di fuori dei lavori parlamentari e dell’esercizio dei lavori parlamentari, ha ritenuto insindacabili solo quelle che hanno un nesso funzionale con l’esercizio dell’attività parlamentare. La dichiarazione, cioè, deve essere espressione dell’attività parlamentare. La Corte Costituzionale ha, inoltre, ritenuto sindacabili le opinioni espresse da un deputato

anche all’interno delle sedi parlamentari, ove non sia riscontrabile lo stretto nesso funzionale all’esercizio di una funzione parlamentare. LE GUARENTIGIE DELLA LIBERTA PERSONALE E DOMICILIARE A norma dell’at 68, comma 2 e 3 Cost, nessun membro del Parlamento, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene, può essere: a) sottoposto a perquisizione personale o domiciliare; b) arrestato o privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, tranne nel caso in cui sia stato colto in flagranza di reato; c) sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni ed a sequestro di corrispondenza. La riforma del ’93 ha abolito l’autorizzazione dell’assemblea per sottoporre il parlamentare a processo penale, autorizzazione che spesso veniva negata per proteggere il parlamentare anche nel caso di commissione di reati che non avevano nessuna implicazione politica.Inoltre con la L. 140/2003 è stato stabilito che non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle stesse:• Presidente della Repubblica• Presidente della Camera e del senato • Presidente del Consiglio dei Ministri • Presidente della Corte Costituzionale. I processi già iniziati, al momento dell’entrata in vigore della citata legge nei confronti di uno dei titolari delle cariche sopra citati, dovevano essere sospesi fino alla cessazione delle medesime. Tuttavia ci sono state piu modifiche: nel 2004 la corte costituzionale ha dichiarato la norma del 2003 illegittima ( perche l'imputato poteva difendersi solo terminata la carica e la parte civile avrebbe dovuto aspettare un tempo indeterminato), nel 2008 tuttavia e' stata reintrodotta la sospensione dei processi penali prevista nel 2003, nel 2009 e' stata nuovamente dichiarata illeggitima la disciplina precedente in quanto delineava una disparita' di trattamento delle altre cariche rispetto a tutti i cittadini. INDENNITA' PARLAMENTARE Art 69 L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. GRUPPI PARLAMENTARI