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Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Delegificazione legge 400/ Questa legge eroga la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
struttura costituzionale dello Stato, sono individuati, ma non disciplinati dalla Costituzione, che rinvia al legislatore ordinario la disciplina della loro struttura, organizzazione e attività. Questi organi possono darsi dei propri regolamenti per disciplinare la propria organizzazione interna, lo stato giuridico ed economico del personale e a volte anche il modo di esercizio delle loro funzioni.
comportamento omissivo (cioè non osservano un precetto legislativo). Elementi costitutivi della consuetudine:
rinforzate; in altri casi ha previsto che una determinata legge abbia una collocazione particolare nel sistema delle fonti, non avendo esattamente la stessa forza attiva o passiva delle altre leggi ordinarie, le leggi atipiche.Le leggi rinforzate sono tali, perché è reso più complesso dell’ordinario il procedimento di formazione del progetto di legge. I procedimenti rinforzati sono procedimenti specializzati, seguite anche per produrre leggi specializzate. Anche per la loro posizione nel sistema delle fonti, essi presentano un aspetto molto particolare, perché si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto), che per forza passiva (possono essere abrogate solo dalle leggi formate con quello specifico provvedimento).Le fonti atipiche sono leggi che pur presentando la stessa forma della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti, perché: a) dotate di una forza passiva potenziata:non sono abrogabili dal referendum; b) leggi meramente formali: cioè non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici nell’ordinamento (leggi di approvazione di bilancio e legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali). PARAGRAFO 8: L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI La distinzione tra fonte del diritto, come formulazione linguistica espressa in un testo, e norma pone il problema dell’interpretazione, perché bisogna trarre dalla fonte la norma, cioè capire la sua portata e il significato della norma stessa nel contesto dell’ordinamento giuridico. L’interpretazione non potrà mai essere arbitraria, in quanto le norme sono ordinate in sistema e quindi sono tra loro strettamente coordinate, perciò bisognerà interpretare la norma in modo che si inserisca armonicamente nel sistema. L’interpretazione dei testi normativi, proprio perché non può essere arbitraria, deve svolgersi secondo regole predeterminate. L’art. 12, comma 1 Preleggi stabilisce che “ nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore “. La norma che si trae da questo testo di legge è che l’interprete di un testo normativo deve tener conto del significato grammaticale delle parole, non isolatamente considerate, ma secondo la loro connessione sintattica (interpretazione letterale), nonché dell’intenzione del legislatore (la c.d. ratio legis). Interpretazione letterale e la ricerca della mens legis vanno integrate con l’interpretazione sistematica: poiché la norma non è isolata, ma inserite in un sistema unitario, essa deve essere calata nel sistema e deve essere colta nelle sue connessioni con le altre norme che disciplinano la stessa materia. Dopo che la norma sarà stata calata nel sistema, essa potrà o arricchirsi di significato (interpretazione estensiva) oppure restringersi di significato (interpretazione restrittiva). Si potranno avere anche altri tipi di interpretazioni. Infatti, poiché dallo stesso testo possono trarsi norme diverse in distinti periodi a causa del cambiamento dei principi fondamentali che regolano l’ordinamento, quando si applica il criterio di interpretazione sistematica, occorrerà adeguare il significato della norma ai nuovi e diversi principi (interpretazione adeguatrice). Può anche accadere che i principi rimangano gli stessi, ma col passare del tempo la norma viene interpretata diversamente e verrà anche applicata in maniera diversa. Questo è un fenomeno fisiologico, giacché proprio il trascorrere del tempo determina un distacco sempre più crescente tra il significato originario del testo e quello che l’interprete gli attribuisce al momento in cui deve applicarla. Si parla in questo caso di interpretazione evolutiva, cioè la disposizione da interpretare viene adattata al contesto storico e
socioculturale in cui deve essere di volta in volta applicata. In alcuni casi si ha anche interpretazione autentica, in particolare quando un testo normativo è malformulato e, di conseguenza, può ricevere varie e, a volte, contrastanti interpretazioni. In questo caso è lo stesso legislatore che interviene con legge, decreto legge o decreto legislativo per chiarire e precisare il significato del testo.Può avvenire anche che l’interprete non trovi una norma che disciplini esplicitamente una determinata fattispecie: in questo caso si applicherà il secondo comma dell’art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che “ se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato “. In questo caso, l’interprete procederà alla c.d. interpretazione analogica o analogia legis: l’interprete, cioè, dovrà ricavare la norma dalle disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe. Nel caso in cui non sia possibile rinvenire con certezza il secondo termine di paragone, dovrà ricorrere ai principi generali dell’ordinamento giuridico (la c.d. analogia iuris). Tra i principi generali dell’ordinamento, che sono desumibili da norme scritte e dalla struttura stessa dello Stato istituzione, i più importanti sono il principio di uguaglianza, la separazione dei poteri, il decentramento politico-amministrativo e la gerarchia delle fonti. L’interpretazione analogica, tuttavia, non è consentita in materia penale e in caso di rapporti o situazioni eccezionali. Se neanche l’interpretazione analogica da risultati, secondo alcuni, l’interprete dovrà prendere atto che nell’ordinamento esiste una lacuna normativa. Secondo altri, invece, non esisterebbero lacune, perché tutto ciò che non è disciplinato è giuridicamente permesso e sia perché, qualora non si riesca a trovare una norma o un principio che regoli una determinata fattispecie, essa va ritenuta giuridicamente irrilevante, perché il diritto disciplina solo quei comportamenti ed interessi che considera rilevanti e meritevoli di tutela. Può succedere, inoltre, che l’ordinamento giuridico può essere completo sotto il profilo normativo, ma può non esserlo sotto il profilo istituzionale. Avremo pertanto le c.d. lacune istituzionali, che si hanno quando un istituto normativamente previsto non è stato in concreto costituito(per esempio CSM, CNEL e corte costituzionale sono stati istituite solo dopo alcuni anni l’entrata in vigore della Costituzione. Lacune istituzionali si hanno anche quando un istituto funzionante viene a mancare (per esempio, l’estinzione di una dinastia in regime monarchico). L’INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI L’interpretazione delle norme costituzionali è molto importante, perché esse esprimono i valori e fini politici ritenuti fondamentali dalla comunità che si è organizzata in Stato. Per quest’interpretazione, data la sua grande importanza, è stato creato un apposito organo, la Corte Costituzionale. Essa è in grado, più degli altri giudici, per la sua composizione e per l’estrazione dei suoi componenti, di cogliere il significato delle disposizioni della Costituzione formale, eventualmente adeguandolo ai mutamenti intervenuti nella costituzione materiale. La caratteristica peculiare di quest’interpretazione sta nella molteplicità e varietà di soggetti che sonochiamati ad osservare le disposizioni costituzionali. Infatti, sono chiamati ad interpretare la Costituzione:
vigenza di una Costituzione non può avere limiti temporali prefissati, perché ogni Costituzione nasce ed è posta per durare nel tempo. La sua durata è indeterminata, in quanto dipende da fattori esterni; dalla persistenza nel tempo dei valori fondamentali in essa normativizzati; dalla capacità delle forze politico sociali che vanno poste in essere di salvaguardare il nucleo essenziale di fini e interessi. Tuttavia, può accadere che la Costituzione contenga una serie di disposizioni che pongono alcune deroghe a quanto in essa contenuto che fissano i termini di tempo e i modi della sua attuazione: assume cioè valore transitorio (per esempio alcune delle 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE) DIMENSIONE SPAZIALE: l’applicabilità delle norme giuridiche secondo una dimensione spaziale viene ricollegata di solito al c.d. “ principio della territorialità della legge “ secondo cui l’efficacia delle norme vige nell’ambito territoriale entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità. Tuttavia, questo principio non è esclusivo, prima di tutto perché rapporti e le situazioni sorti nel territorio dello Stato possono essere disciplinati da norme proprie di altri ordinamenti (per esempio, l’ordinamento italiano rinvia ad un ordinamento straniero); in secondo luogo, perché i rapporti e le situazioni sorte nel territorio di un altro Stato possono essere disciplinati da norme dell’ordinamento italiano ( l’ordinamento straniero rinvia a quello italiano). Dunque il principio di territorialità della legge va integrato avendo riguardo ai destinatari delle norme, perché sono soggetti alle norme dello Stato non solo tutti coloro (cittadini, stranieri e apolidi) che si trovano nel territorio dello Stato, ma in alcuni casi la legge italiana si applica anche se il suo destinatario si trova al di fuori del territorio dello Stato. Occorre infine tener conto che in un ordinamento, come quello italiano, con una pluralità di fonti legislative, l’ambito di vigenza delle norme è suddiviso in tre livelli territoriali di applicabilità delle leggi: uno statale, uno regionale e uno provinciale, limitatamente alle province di Trento e Bolzano SOGGETTO DI DIRITTO LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA Si definisce soggettività giuridica l' insieme di situazioni giuridiche attive (tutela e realizzazione dei propri interessi) e passive (tutela e realizzazione degli interessi altrui) di cui e in cui un individuo può essere protagonista: il titolare quale protagonista attivo o passivo della vita del diritto, diviene soggetto di diritto. La capacità delle persone fisiche-soggetti di diritto di essere potenzialmente destinatari delle norme che attribuiscono situazioni attive e passive viene definita capacità giuridica e si acquisisce dal momento della nascita, e dalla quale si deve distinguere la capacità di agire, ovvero la capacità del soggetto di porre in essere direttamente (quindi senza la mediazione di altri soggetti di diritto) atti produttivi effetti giuridici e che si acquisisce con il compimento della maggiore età. Oltre che alle persone fisiche l 'ordinamento attribuisce la soggettività giuridica anche ad associazioni, corporazioni, fondazioni o istituzioni: tali entità vengono definite persone giuridiche (pubbliche o private). Destinatari delle norme giuridiche possono essere anche entità alle quali l' ordinamento non ricollega necessariamente la soggettività giuridica pur attribuendogli situazioni giuridiche attive e passive (diritti senza soggetto). LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE Possono essere ricondotte a tre casi:
voto per il Senato richiedeva di aver compiuto 25 anni d'età).La nostra legge elettorale, approvata nel 2017 e nota come Rosatellum (dal nome del deputato Ettore Rosato, che l’ha proposta), prevede un sistema misto: deputati e senatori sono eletti in parte con un sistema "maggioritario uninominale" e in parte con un sistema proporzionale (o plurinominale). A seconda del sistema, il territorio nazionale è stato suddiviso in un preciso numero di aree con un numero simile di abitanti, chiamate collegi. Considerando il sistema maggioritario uninominale, i collegi sono 147 per la Camera e 74 per il Senato. In ogni collegio è eletto in Parlamento un solo rappresentante e ogni partito o coalizione di partiti candida una sola persona a sua scelta. Ribadiamolo: è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. È per questo motivo che il sistema si chiama maggioritario uninominale. Quindi, grazie a questo primo sistema, vengono eletti 147 deputati e 74 senatori. Considerando il sistema proporzionale il territorio italiano è suddiviso in collegi "plurinominali": sono 49 per la Camera e 26 per il Senato. In ognuno di questi collegi si elegge più di un rappresentante (perciò il sistema si dice “plurinominale”): a seconda di quanto è grande la popolazione del collegio considerato, sono eletti da uno a otto parlamentari, con alcune eccezioni.In ogni collegio plurinominale possono presentarsi sia liste singole, composte da un solo partito non alleato con altri, sia coalizioni composte da più partiti, che presentano tante liste di candidati quanti sono i partiti che la compongono. Ogni lista deve contenere da due a quattro candidati al massimo. I seggi sono assegnati ai partiti proporzionalmente ai voti ricevuti. Gli elettori non esprimono preferenze per i candidati, ma, votando per un partito, approvano potenzialmente in blocco la lista dei candidati. Questi ultimi sono eletti in base all’ordine con il quale sono presentati. Se, per esempio, la lista X ha ottenuto due seggi, andranno in Parlamento i primi due candidati dell'elenco. Tirando le somme, i membri del prossimo Parlamento saranno eletti nel modo seguente: il 37% (147 deputati e 74 senatori) con il sistema maggioritario uninominale; il 61% (245 deputati e 122 senatori) con il sistema proporzionale (o plurinominale); il 2% (8 deputati e 4 senatori) tra gli italiani all’estero, che votano con il proporzionale e possono esprime le preferenze sui parlamentari da scegliere, all'interno della lista del partito che votano.Al seggio, ogni cittadino voterà esprimendo un solo voto per ciascuna delle due Camere. I candidati all'uninominale, infatti, sono automaticamente collegati a una lista proporzionale. Se si vota per un candidato all'uninominale, perciò, il voto vale automaticamente anche per la lista proporzionale collegata e viceversa.
Con le elezioni politiche, i cittadini eleggono i membri del Parlamento, ossia di: Camera dei deputati; Senato della Repubblica. Per eleggere i membri del Parlamento, si segue una legge elettorale chiamata rosatellum. In base ai risultati delle votazioni, si assegnano i seggi, ossia i posti in parlamento.Il rosatellum, il cui nome deriva dal suo promotore Ettore Rosato, è una legge elettorale, quindi una legge che regola l’elezione dei membri del Parlamento: dunque l’elezione di senatori e deputati. Il rosatellum prevede l’elezione dei membri del parlamento, attraverso: Sistema maggioritario, ossia i seggi (posti in parlamento, conosciuti anche come “poltrone”) vengono assegnati a chi ottiene più voti. Se io partito X ottengo anche un solo voto in più rispetto a partito Y, allora quei seggi sono miei; Sistema proporzionale, ossia i seggi vengono assegnati non solo a chi ottiene più voti, ma a tutti coloro che hanno ottenuto voti. Chi ottiene più voti ha diritto a più seggi, ma anche chi ottiene meno voti ha diritto a dei seggi in parlamento. Tutto in proporzione ai numeri ottenuti. Il rosatellum è un misto tra i due sistemi: un terzo dei seggi in parlamento si assegna tramite il sistema maggioritario. Quindi un terzo dei membri del parlamento è composto dal partito che ha ottenuto più voti, anche se ha ottenuto solo un voto in più rispetto agli altri partiti. Tutti questi seggi (un terzo) vanno a quel partito. I restanti due terzi invece si assegnano con il metodo proporzionale. Si vede che percentuale di voti hanno ottenuto i partiti e si assegnano le poltrone in parlamento. Se partito X ha ottenuto il 10% dei voti, allora ottiene 10% dei seggi di quei due terzi, se ha ottenuto il 15% dei voti ottiene il 15% di quei due terzi. Il nostro Parlamento si compone di: 400 deputati; 200 senatori. Dunque, facendo due calcoli: 147 deputati e 74 senatori vanno eletti con metodo maggioritario; 253 deputati e 126 senatori vanno eletti con metodo proporzionale. I collegi
particolare si accerta che l’eletto abbia tutti i requisiti per la validità dell’ammissione nell’ufficio (capacità elettorale passiva, mancanza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità) e che le operazioni elettorali si siano svolte in modo regolare. - se la giunta convalida le elezioni: ne dà comunicazione all’Assemblea, che ne prende atto. - Se la giunta non convalida l’elezione: la contesta e si apre la seconda fase. SECONDA FASE: GIUDIZIO DI CONTESTAZIONE (fase eventuale) Questa fase ha funzione materialmente giurisdizionale e si divide in due parti:
anche all’interno delle sedi parlamentari, ove non sia riscontrabile lo stretto nesso funzionale all’esercizio di una funzione parlamentare. LE GUARENTIGIE DELLA LIBERTA PERSONALE E DOMICILIARE A norma dell’at 68, comma 2 e 3 Cost, nessun membro del Parlamento, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene, può essere: a) sottoposto a perquisizione personale o domiciliare; b) arrestato o privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, tranne nel caso in cui sia stato colto in flagranza di reato; c) sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni ed a sequestro di corrispondenza. La riforma del ’93 ha abolito l’autorizzazione dell’assemblea per sottoporre il parlamentare a processo penale, autorizzazione che spesso veniva negata per proteggere il parlamentare anche nel caso di commissione di reati che non avevano nessuna implicazione politica.Inoltre con la L. 140/2003 è stato stabilito che non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle stesse:• Presidente della Repubblica• Presidente della Camera e del senato • Presidente del Consiglio dei Ministri • Presidente della Corte Costituzionale. I processi già iniziati, al momento dell’entrata in vigore della citata legge nei confronti di uno dei titolari delle cariche sopra citati, dovevano essere sospesi fino alla cessazione delle medesime. Tuttavia ci sono state piu modifiche: nel 2004 la corte costituzionale ha dichiarato la norma del 2003 illegittima ( perche l'imputato poteva difendersi solo terminata la carica e la parte civile avrebbe dovuto aspettare un tempo indeterminato), nel 2008 tuttavia e' stata reintrodotta la sospensione dei processi penali prevista nel 2003, nel 2009 e' stata nuovamente dichiarata illeggitima la disciplina precedente in quanto delineava una disparita' di trattamento delle altre cariche rispetto a tutti i cittadini. INDENNITA' PARLAMENTARE Art 69 L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. GRUPPI PARLAMENTARI