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Sintesi fonti del diritto, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Sintesi fonti del diritto - Diritto costituzionale - Martines

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 19/07/2022

alessandra50
alessandra50 🇮🇹

4.2

(13)

40 documenti

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Premessa: le fonti si dispongono in una piramide ideale (la piramide di Kelsen) in
base alla loro gerarchia. Ogni fonte ha una sua forza (forza costituzionale, forza
di legge, forza regolamentare) attiva e passiva che decide la posizione nel
sistema delle fonti. Forza attiva significa capacità di abrogare fonti dello stesso
livello gerarchico. Forza passiva significa capacità di resistere alla abrogazione
da parte di fonti di livello gerarchico inferiore.
1) FONTI COSTITUZIONALI. NUCLEO DURO della COSTITUZIONE
Parte della Costituzione del 1948 contenente un nucleo intangibile di valori che
consta di a) diritti fondamentali (artt. 13-25) ; b) principi supremi
dell’ordinamento (es. forma di governo repubblicana art. 139, e artt. 1-12:
principio di tutela delle minoranze, principio autonomista (la Repubblica
riconosce le autonomie locali), principio di unità e indivisibilità della repubblica
(art. 5), principio di laicità dello Stato, principio di uguaglianza, principio della
sovranità popolare, democratico etc.) sanciti in sent. Corte Cost. o in articoli
della Costituzione. La natura di nucleo duro significa essenzialmente limite alla
revisione, nel senso che queste parti non sono modificabili (sono ammesse
soltanto modifiche migliorative che aumentino i diritti, quindi in melius). Se il
Parlamento dovesse revisionare una parte del nucleo duro, la Corte cost.
potrebbe annullare la legge di revisione costituzionale (sent. 1146/1988 in cui la
Corte ha chiarito che può sindacare anche la legittimità di leggi cost. quando
violano il nucleo duro).
2) FONTI COMUNITARIE
Trattati: rappresentano il diritto comunitario originario, sono recepiti dallo
Stato italiano con legge ordinaria, sono obbligatori per tutti i cittadini
(attualmente abbiamo il Trattato dell’Unione Europea e il Trattato sul
funzionamento della UE noti come Trattato di Lisbona che hanno abrogato e
riunito i vecchi Trattati es. di Roma, l’Atto unico europeo, il Trattato di
Mastricht, di Amsterdam, di Nizza). cfr. art. 117 c. 1 Cost.
Regolamenti: sono immediatamente efficaci in ogni Stato membro dell’UE e
obbligatori per tutti i cittadini.
Direttive: sono atti che vincolano gli Stati (non direttamente i cittadini) circa un
obiettivo da perseguire, lasciandolo libero nella scelta dei mezzi con cui
perseguirlo. Per il loro contenuto, non sono immediatamente efficaci, ma ogni
Stato deve dare attuazione alle direttive. Come? L’Italia può farlo o con legge
(statale o regionale a seconda delle competenze) o con regolamento governativo
(esiste un meccanismo annuale: la legge comunitaria, ossia una legge del
parlamento che ogni anno attua le direttive emanate a Bruxelles. Non va confusa
con una fonte comunitaria). Possono esistere anche direttive così dette auto-
applicative o self-executing, scritte in modo tanto dettagliato da non necessitare
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