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riassunto libro istituzioni di diritto pubblico
Tipologia: Dispense
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1. Le istituzioni del diritto pubblico: cos’è, cosa significa e cosa si intende Il diritto è un fenomeno sociale, e un’organizzazione sociale, per esistere e conservarsi necessita di regole giuridiche. Affinché un gruppo di individui resti uniti e possa prosperare, così da dar vita a una comunità politico-sociale, deve utilizzare norme di comportamento. Il diritto è tale se le norme che lo compongono sono: vincolanti, coercibili, ed esclusive. Vincolatività ed esteriorità: le norme possono qualificarsi giuridiche se sono vincolanti, ovvero prescrittive e accompagnate da una sanzione in caso di loro violazione. Il diritto si caratterizza per l’intervento sul versante delle condotte dell’individuo e non su quello della coscienza della persona, quando il pensiero non si è ancora trasformato in atto. Quindi diritto= esteriorità; morale (norme religiose, morali) =interiorità (orientano pensiero umano) Coercibilità: le norme sono coercibili poiché sono corredate di appositi meccanismi che consentono di imporne il rispetto tramite l’uso, e della forza fisica quando occorre. Il diritto può agire sia sul versante della prevenzione di comportamenti che si ritiene non debbano essere realizzati, al fine di impedirne la concretizzazione; sia sul versante della reazione ad un comportamento illecito tramite l’irrogazione di apposite sanzioni. Esclusività: le norme giuridiche prevalgono su altre norme, sociali, di costume, religiose o morali. Del diritto pubblico fanno parte quegli ambiti normativi che tutelano un interesse della collettività, come la salute pubblica; mentre del diritto privato fanno parte gli ambiti normativi che tutelano interessi individuali (disciplina del contratto di compravendita). Le norme di diritto pubblico sono inderogabili, mentre le norme del diritto privato sono disponibili, entro certi limiti, dalle parti. Le istituzioni sono i fondamenti e, dunque, i principi del diritto pubblico in una prospettiva unitaria. 2. Lo stato e i suoi elementi costitutivi Gli elementi costitutivi dello stato sono: la sovranità, il territorio e il popolo. Sovranità: il concetto di sovranità si traduce nell’esistenza di un soggetto (lo stato), in grado di esercitare il monopolio legittimo della forza in un determinato territorio. Allo stato è riconosciuta l’originarietà, perché non discende da altri ordinamenti e trova in sé stesso la giustificazione giuridica della propria
esistenza. Per poter esercitare la sovranità è necessario che lo stato sia indipendente dagli altri soggetti statuali Territorio: per esercitare la sovranità, lo stato ha bisogno di un territorio che è composto dal suolo, sottosuolo, acque interne, acque fino a 12 miglia dalla costa, spazio aereo, territorio flottante e fluttuante e in fine le sedi diplomatiche. Popolo: aggregazione di soggetti legati da interessi e bisogni comuni e dall’appartenenza al medesimo territorio, entro il quale sono sottoposti all’esercizio della sovranità statuale. Nazione: valorizza il profilo storico, etnico e culturale di una comunità Popolazione: la somma degli individui che in un dato momento storico vivono stato. Stato ordinamento Stato soggetto Lo stato quale insieme di cittadini stanziati su un territorio e retti da un apparato organizzativo “sovrano” Ente pubblico territoriale dotato di personalità giuridica, che può essere identificato con il vertice del potere esecutivo Pluralità degli ordinamenti giuridici Lo stato-ordinamento italiano coesiste, a livello internazionale, con gli altri stati e con la presenza di organizzazioni internazionali di varia natura e, a livello interno, con la presenza di altri ordinamenti giuridici, per esempio secondo l’art 7 cost. lo stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. A fianco dello stato-soggetto, inteso come ente pubblico territoriale, coesistono altri enti pubblici territoriali (es. regioni) che sono direttamente riconosciuti dalla costituzione come centri di produzione normativa, al di là del fatto che solo al primo si riconosca l’attributo della sovranità e ai secondi quello dell’autonomia.
3. La cittadinanza Sono i singoli stati a determinare i soggetti che fanno parte del loro popolo, attribuendo loro la cittadinanza. Il riconoscimento di status di cittadino comporta l’attribuzione generale ed astratta di una serie di diritti e doveri che possono essere fatti valere nei confronti dello stato-soggetto. la cittadinanza è riconosciuta da tutti gli ordinamenti statali in base a delle regole che si fondano su due principi fondamentali: Ius sanguinis: cittadinanza riconosciuta automaticamente per il fatto di essere discendente di un cittadino Ius soli: cittadinanza riconosciuta grazie alla nascita nel territorio dello stato.
Tale disegno di legge non ha concluso il suo iter di approvazione. La cittadinanza può essere perduta, revocata e riacquisita. I casi di perdita possono essere determinati da una rinuncia o da un “automatismo”. Può rinunciare alla cittadinanza il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera. Perde, invece, automaticamente la cittadinanza italiana colui che, ad esempio, presti servizio militare per uno stato estero. La revoca della cittadinanza è una misura sanzionatoria prevista nei confronti di coloro che abbiamo ottenuto la cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione e di coloro che la scelgono al raggiungimento della maggiore età e che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati particolarmente gravi. Chi perde la cittadinanza può riacquistarla: Se presta effettivo servizio militare per lo stato italiano e dichiara di volerla riacquistare Se assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare Se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine A partire dal 1992, i Trattati comunitari riconoscono la cittadinanza europea che si aggiunge, a quella posseduta dai cittadini degli stati membri dell’unione europea. Questa cittadinanza comporta l’attribuzione di uno Status; il cittadino europeo ha il diritto di circolare liberamente e di stabilirsi nel territorio di uno degli stati membri; ha il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali; il diritto di petizione al Parlamento europeo; la tutela diplomatica e consolare nei paesi extra-europei nei quali il suo stato non è rappresentato da parte delle autorità degli altri stati membri.
4. L’idea di Costituzione dalle “Grandi rivoluzioni” agli albori del XX secolo Le elaborazioni filosofiche di Hobbes segnano una rottura con l’idea medievale di costituzione mista, intesa come un insieme di regole e accordi, finalizzati a garantire una sorta di equilibrio tra i vari e plurali corpi sociali che caratterizzavano la società medievale. Hobbes teorizza come il potere sovrano, sia posto in un uomo nel caso della monarchia, sia posto in un’assemblea di uomini, come negli stati popolari e aristocratici, è tanto grande quanto gli uomini possono immaginare di farlo. Il concetto moderno di costituzione affonda le sue radici nel costituzionalismo, ovvero nelle dottrine filosofiche e politiche che, propugnavano l’esigenza del limite e dell’equilibrio dei poteri contro l’assolutismo monarchico. John Locke era contrario all’idea di concentrare la sovranità nelle mani di un solo soggetto e riteneva che una
società moderna dovesse reggersi su forme di potere moderato e bilanciato. Si affacciava l’idea che occorresse limitare l’esercizio del potere, distribuendolo tra più organi. Locke elaborava tali teorie negli anni della “gloriosa rivoluzione” e del “bill of rights”, con il quale si depotenziò il ruolo del re, in favore di una maggiore centralità parlamentare. Locke pensava che parlamento e re si sarebbero dovuti bilanciare a vicenda, distribuendo i poteri: il primo, esercitando il potere legislativo e potendo decidere sulle risorse finanziare, il secondo disponendo il potere di veto e dell’amministrazione dello stato. Su questa scia si colloca la teoria della separazione di poteri di Montesquieu, considerata la tendenza naturale del potere ad assumere su di sé altro potere, risultava, necessario costruire una forma di governo nella quale nessuno degli organi potesse prevaricare sugli altri ed anzi, dove ciascun potere fosse in grado di limitare le tendenze espansive altrui. È in questo contesto che si inseriscono le altre due grandi rivoluzioni dopo quella inglese: la rivoluzione americana e francese. È con la rivoluzione americana che prendono avvio una serie di eventi che porteranno all’affermazione dell’idea di costituzione come higher law, legge fondamentale posta al di sopra di tutte le altre leggi. Una costituzione, che procede dal basso, dalla sovranità popolare. La costituzione americana del 1787 recepisce le grandi teorizzazioni europee sulla necessità di dar vita a una forma di governo equilibrata, espressione del principio della separazione dei poteri: potere legislativo affidato al congresso degli stati uniti, il potere esecutivo affidato al presidente e infine il potere giudiziario affidato alla corte suprema e alle corti inferiori. Della Francia rivoluzionaria si ricorda la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e rappresenta una vera rottura col passato feudale e gli antichi privilegi nobiliari; nella dichiarazione sono condensati i principi ripresi nella costituzione degli anni successivi, ovvero che “il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione” (art3), e che “la legge è l’espressione della volontà generale” (art6). La costituzione “moderata” del 1791 assegna alla legge un ruolo centrale nell’ordinamento costituzionale. L’atto costituzionale del 1793, che proclama la repubblica francese, attribuisce la sovranità al popolo e introduce il suffragio universale. La costituzione del 1795 cerca di costruire una forma di governo più vicina all’idea di equilibrio e distribuzione del potere trasformando, l’assemblea nazionale in un organo bicamerale.
5. I tipi di costituzione Costituzioni rigide Costituzioni flessibili Modificate con un procedimento di revisione costituzionale più complesso rispetto a quello per una legge ordinaria Modificate o derogate da una legge ordinaria del parlamento Sistema di giustizia costituzionale che consente di invalidare gli atti normativi subordinati alla costituzione e incompatibili. No sistema di giustizia costituzionale in grado di far prevalere la costituzione su altre fonti Costituzioni brevi Costituzioni lunghe Costituzioni 800’, riconoscevano le libertà negative (diritto di proprietà e libertà personale). Disciplinano le regole generali dell’esercizio del potere pubblico e della produzione degli atti normativi Costituzioni del XX secolo, riconoscono anche i diritti sociali (salute, istruzione, lavoro etc). più articolate, prevedono alcune specifiche declinazioni dei principi che contengono. Infine, si ha una distinzione tra “costituzioni scritte” e “costituzioni non scritte”, le costituzioni contemporanee sono quasi sempre scritte, tranne nel Regno Unito, la cui “costituzione” è l’esito di una lenta stratificazione di norme consuetudinarie, convenzioni costituzionali e testi scritti, come la magna charta del 1215. 6. Cenni di storia costituzionale italiana Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, fu la costituzione del Regno di Sardegna e, successivamente, del Regno d’Italia a partire dal 1861. Si inserisce in un periodo storico in cui molte monarchie europee, spaventate dai moti rivoluzionari del 1848, decisero di concedere carte costituzionali per riconoscere dignità costituzionale ai Parlamenti elettivi. Lo statuto era una Costituzione flessibile e rappresentava un compromesso: da una parte i reazionari, sostenitori della monarchia assoluta, dall’altra le forze liberali che chiedevano maggiore peso per il Parlamento. La forma di governo prevista era una monarchia costituzionale, dove il Re aveva un ruolo centrale: Sul piano legislativo: condivideva il potere con il parlamento (art2), poteva proporre leggi (art10) e le promulgava dopo averle approvate (art7) Costituzione Democratica Costituzione Concessa Prodotto di una deliberazione assunta dal “basso”, es. costituzione italiana (ass costit. Suffr univer dir) Decisione presa “dall’alto”, adottate nel XIX secolo, es. statuto albertino
Sul piano esecutivo: era il capo del governo, affiancato da ministri di sua nomina. Sul piano giudiziario: nominava direttamente i giudici (art 68). Il parlamento, invece, era composto da due camere: la Camera dei deputati, eletta con un sistema censitario, e il Senato, i cui membri erano scelti dal re. Con il tempo, l’assetto istituzionale si trasformò gradualmente. Anche se formalmente il Re manteneva molti poteri, si affermò la prassi per cui il Governo, nominato dal sovrano, doveva rispondere al Parlamento, instaurando un rapporto fiduciario tra esecutivo e legislativo. Questo portò lo statuto ad evolversi verso una monarchia parlamentare. Tuttavia, difficoltà politiche, economiche e istituzionali prepararono il terreno per l’avvento del fascismo all’inizio del XX secolo. Con la marcia su Roma del 1922, Mussolini fu nominato Presidente del Consiglio. L’anno successivo, la legge Acerbo garantì al partito fascista una maggioranza schiacciante in Parlamento, aprendo la strada alla trasformazione autoritaria dello stato. A partire dal 1925, furono introdotte leggi fondamentali per consolidare il regime:
del 1789 e la decapitazione di luigi XVI nel 1793 a segnare il superamento storico dell’assolutismo regio. Alla fine del ‘700 il potere politico è assunto dalla borghesia che, ha acquistato una forza politica che il Re non riuscirà più a contrastare del tutto e comporterà una limitazione dei suoi poteri. In questo contesto nasce lo stato liberale di diritto; che dapprima si afferma in Inghilterra, a seguito delle rivoluzioni del 1649 e 1689. In seguito, si afferma negli stati uniti con la rivoluzione di indipendenza e la nascita della costituzione di Filadelfia. In Francia con l’affermazione dei principi di uguaglianza, libertà e solidarietà, contro i privilegi della nobiltà, del clero e dell’Ancien Regime. Lo stato liberale si caratterizza, nelle sue teorizzazioni iniziali per il tentativo di tenere assieme: Il principio della separazione dei poteri Il principio della sovranità popolare Il principio della rappresentanza politica tramite libere elezioni e il divieto di mandato imperativo, come stabilito dalla costituzione Lo stato liberale fu oggetto di una profonda e progressiva evoluzione culminata con l’affermazione del suffragio universale diretto e il definitivo superamento della sua caratterizzazione monoclasse a favore di una struttura pluriclasse. Si aprono le porte all’avvento dello stato democratico non prima, però, della profonda crisi di alcuni paesi europei che degenerò in ordinamenti autoritari, come l’Italia fascista 1922- 1943, e la Germania nazista 1933-1945. Con il secondo dopo guerra può considerarsi stabilizzato il passaggio dallo stato liberale allo stato democratico, con il seguente avvento dello stato sociale; oltre a caratterizzarsi per alcune peculiarità proprie dello stato democratico (appartenenza della sovranità al popolo, suffragio universale) assume dei connotati suoi propri. Si assiste alla creazione di corpi intermedi tra cittadini e stato e taluno di questi, divengono determinanti per il funzionamento del sistema democratico, come i sindacati e i partiti politici. Inoltre, l’azione dei pubblici poteri risulta essere diretta a promuovere il benessere dei cittadini (welfare state). L’obbiettivo è il raggiungimento di un’eguaglianza sostanziale per tutti i cittadini attraverso la piena attuazione dei diritti sociali all’istruzione, alla salute, alla previdenza sociale, al lavoro etc.
8. Le forme di stato: Stati unitari e Stati federali In una seconda accezione, le forme di stato si distinguono in base alle modalità di distribuzione verticale del potere politico tra i diversi enti territoriali. Negli stati unitari il potere sovrano è attribuito ad un unico ente, negli stati confederali, più stati,
che mantengono la propria sovranità e indipendenza, attribuiscono alcune, limitate competenze, come la politica estera e la difesa, ad un governo centrale. Tra gli stati unitari, è possibile differenziare ulteriormente gli stati a seconda del grado di autonomia riconosciuta agli enti territoriali. Sono rinvenibili sia stati unitari caratterizzati da una organizzazione fortemente accentrata sia stati unitari dotati di un grado più o meno elevato di decentramento. Il livello di decentramento assume una dimensione particolarmente elevata con gli stati federali, che possono essere considerati un ulteriore sottotipo degli stati unitari. I rapporti tra l’organizzazione centrale dello stato federale e gli enti che lo compongono variano a seconda delle previsioni sancite nelle singole costituzioni, ma sono rinvenibili, alcune costanti: La presenza di costituzioni federali scritte e rigide che prevedono, oltre allo stato centrale, enti territoriali dotati di proprie costituzioni La previsione costituzionale federali di una ripartizione della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale tra stato centrale e stati membri La presenza di un parlamento bicamerale, con una seconda camera rappresentativa degli stati membri La partecipazione degli stati membri al procedimento di revisione della costituzione
9. Le forme di governo e gli organi costituzionali Per forma di governo si intende, il modo con cui le funzioni dello stato sono distribuite ed organizzate fra gli organi costituzionali. Gli organi costituzionali, posti al vertice dell’organizzazione statale, oltre a porsi tra loro in una posizione di indipendenza reciproca, sono indefettibili ed essenziali. In base alla costituzione italiana sono organi costituzionali il parlamento, il Presidente della Repubblica, il governo e, secondo alcuni, anche la Corte costituzionale e il corpo elettorale. Le forme di governo si distinguono tra loro a seconda delle diverse modalità di distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali. Lo studio delle forme di governo prende in considerazione: I poteri attribuiti a ciascun organo I rapporti tra gli organi in base a quanto previsto da una determinata costituzione Il modo di elezione e formazione degli organi costituzionali
L’attribuzione al capo dello stato di una funzione di garanzia e la sua conseguente esclusione dal circuito politico di maggioranza che lega il governo al parlamento Il funzionamento effettivo della forma di governo parlamentare può variare a seconda delle specificità che caratterizzano i singoli ordinamenti e che possono dipendere: Dalle peculiari norme costituzionali che disciplinano la forma di governo Dalla legge elettorale Dal sistema dei partiti Dalla cultura politica
11. la razionalizzazione della forma di governo parlamentare e il cancellierato tedesco Nei sistemi politici caratterizzati da una eccessiva frammentazione partitica e da una scarsa omogeneità, crisi di governo e instabilità rischiano di minare la stabilità della forma di governo. Le costituzioni del primo e del secondo dopoguerra hanno introdotto degli istituti volti a “razionalizzare” tale forma di governo al fine di garantire una maggiore stabilità dell’Esecutivo. Tali istituti hanno cercato, in particolare, di incidere sulla disciplina del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Significativi i tentativi di razionalizzazione della Legge Fondamentale tedesca del
c) Fungere, nel caso dell’ordinamento tedesco, da deterrente. Nel corso della storia della repubblica federale tedesca si è fatto ricorso all’istituto della mozione di sfiducia solamente due volte e in quanto al momento della sua proposizione è necessario avere già a disposizione il nome di un nuovo cancelliere in grado di ottenere la maggioranza assoluta dei voti parlamentari.
12. La forma di governo presidenziale L’archetipo della forma di governo presidenziale è delineato dalla costituzione degli stati uniti del 1787. I padri fondatori americano applicarono la teoria della separazione dei poteri prevedendo un presidente e un congresso legittimati da autonomi meccanismi elettivi. Il presidente degli stati uniti, ai sensi dell’art. II, sez. 1, fonda la propria legittimazione sul principio democratico, dal momento che la sua elezione avviene direttamente da parte del corpo elettorale. La legittimazione diretta giustifica l’assenza del rapporto di fiducia del congresso. L’esecutivo, non essendo espressione della maggioranza parlamentare, non è necessariamente collegato all’Assemblea legislativa. Nella forma di governo parlamentare, il governo può essere chiamato dal parlamento a rispondere del proprio operato, e se del caso, può essere sfiduciato. Gli elementi essenziali della forma di governo presidenziale sono: L’assenza di un rapporto fiduciario tra esecutivo e assemblea legislativa L’elezione popolare diretta dal capo del governo, al quale si riconosce anche la qualità di Capo di Stato. L’assenza di un rapporto di fiducia tra Congresso e Presidente è colmata da istituti previsti volti a strutturare un sistema di checks and balances, il presidente non può sciogliere il congresso, in modo che il presidente non possa utilizzare questa minaccia per controllare il congresso. Inoltre, il potere di veto del presidente è limitato; infatti, il presidente può bloccare temporaneamente una legge approvata dal congresso usando il veto sospensivo. Ma il congresso può annullare questo veto se entrambe le camere riapprovano la legge con una maggioranza dei due terzi. Il presidente non è politicamente responsabile davanti al congresso, ma può essere ritenuto giuridicamente responsabile attraverso la procedura di impeachment. (tradimento, corruzione, altri crimini importanti)
14. La forma di governo semipresidenziale Il modello della forma di governo presidenziale è elaborato da Duverger, e si caratterizza per la presenza di elementi tipici sia della forma di governo presidenziale sia della forma di governo parlamentare: a) Presidenziale, replicherebbe, l’elezione diretta del Capo dello Stato, al quale sarebbero riservate alcune prerogative nell’ambito della sfera governativa b) Parlamentare, conserverebbe la previsione di un rapporto di fiducia tra governo e parlamento. La teoria di Duverger, appare infondata dal punto di vista giuridico, e pertanto, deve essere respinta; quegli elementi che, renderebbero peculiare tale forma di governo, possono essere spiegati ricorrendo alla modellistica tradizionale. La costituzione della V repubblica tratteggia la figura di un Presidente della Repubblica quale organo super partes. Il presidente francese è titolare di una serie di prerogative: Può sciogliere anticipatamente l’assemblea nazionale Nomina il primo ministro e, su proposta di questi i ministri È il capo delle forze armate Presiede, in funzione di garanzie, il consiglio di ministri In secondo luogo, il governo determina e dirige la politica nazionale oltre che disporre dell’amministrazione e delle forze armate, inoltre il primo ministro dirige l’azione del governo. Il governo è responsabile davanti al parlamento, e in caso di sfiducia approvata dall’assemblea nazionale, ha l’obbligo giuridico di dimettersi. La costituzione del 1958 prevedeva inizialmente che il presidente fosse eletto da un collegio di grandi elettori, dal 1962, con una revisione costituzionale, il presidente è eletto a suffragio universale diretto, per creare un legame diretto con i cittadini, indipendente dai partiti; tuttavia, i partiti politici hanno sempre presentato i propri candidati con programmi politici, trasformando il presidente in una figura sempre più politica e meno “super partes”. Formalmente, secondo la costituzione, il presidente ha i poteri tipici di un Capo dello Stato in un sistema parlamentare, come garante del regolare funzionamento delle istituzioni. Il vero potere di governo dovrebbe spettare al primo ministro, che dipende dal rapporto fiduciario con il parlamento. Nella pratica molti presidenti hanno “forzato” la costituzione, assumendo, un ruolo centrale nel governo e influenzando le decisioni politiche, trasformandosi di fatto in capi dell’esecutivo. Questo è stato possibile soprattutto quando il presidente aveva
una maggioranza politica allineata nell’Assemblea Nazionale: in questi casi, il primo ministro veniva scelto tra figure politiche secondarie e sottomesso al presidente. Un esempio di abuso è la prassi di far firmare ai primi ministri, al momento della nomina, lettere di dimissioni in bianco, rendendoli subordinati al presidente. Il presidente può minacciare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea Nazionale per rafforzare il suo controllo sul parlamento, nonostante ciò sia pensato per emergenze costituzionali e non per ragioni politiche.
15. I sistemi elettorali in generale I sistemi elettorali delineano le diverse modalità volte alla trasformazione dei voti espressi dagli elettori in seggi. I sistemi elettorali stabiliscono le regole per eleggere le assemblee rappresentative, dal consiglio comunale al parlamento europeo, ma anche organi monocratici come il presidente di una regione. Sistemi elettorali proporzionali: sono rappresentativi, in quanto tendono a tramutare i seggi, nell’assemblea elettiva, la proporzione dei voti ottenuti dalle diverse liste dei candidati, non sono selettivi, cercano di rispecchiare i rapporti di forza reali tra le forze politiche. Clausola di sbarramento: si tratta di una misura volta ad evitare un eccessivo frazionamento dell’assemblea legislativa, così da ridurre l’instabilità dei Governi derivante da maggioranze parlamentari poco coese. Al sistema si ricollega la previsione, di liste elettorali. Poiché si tratta di eleggere i rappresentanti di un’assemblea elettiva, ciascuna formazione politica è tenuta a presentare una lista di candidati dal cui elenco sono individuati gli eletti chiamati a ricoprire la carica. Tale lista può essere aperta oppure bloccata. Lista elettorale aperta quando gli elettori possono esprimere uno o più voti di preferenza nei confronti dei candidati. Il numero delle preferenze esprimibili muta di legislazione in legislazione Lista elettorale bloccata quando l’elettore si limita ad esprimere un voto nei confronti della lista, mentre l’ordine dei candidati da eleggere è individuato, in base all’ordine di presentazione dei candidati nella lista medesima. Uno dei problemi più delicati è l’individuazione della formula matematica da ripartizione dei seggi, che deve tenere conto anche dei resti delle liste (voti non sufficienti per attribuire un seggio) e che devono essere redistribuiti. I metodi possono accentuare o ridurre il tasso di proporzionalità complessivo del sistema elettorale adottato.
I principi sono norme di carattere generale che esprimono valori o interessi fondamentali cui tutte le altre norme dell’ordinamento devono conformarsi. Ad esempio: il principio democratico, il principio di uguaglianza, il principio di legalità. Richiamare un principio significa riferirsi a una “dimensione macro”, un quadro condiviso e generale che può guidare la soluzione di un caso concreto quando le norme dettagliate non sono sufficienti. Esiste una distinzione tra: Norme di principio: generali, fondamentali, spesso “anteriori” (in senso logico) alle norme di dettaglio. Norme di dettaglio: specifiche, applicabili a casi concreti. Tuttavia, questa “anteriorità” dei principi rispetto alle norme di dettaglio non è sempre evidente: il diritto positivo (leggi scritte) non sempre dichiara chiaramente che una norma è un principio; anche quando un principio appare evidente (es. posizione nella costituzione), il suo contenuto può essere ambiguo e interpretabile in più modi. L’art. 12 delle preleggi stabilisce che i principi generali dell’ordinamento hanno valore sussidiario. Questo significa che il giurista può ricorrere ai principi: quando manca una norma puntuale, quando è necessario colmare una lacuna del diritto scritto. I principi, quindi, non possono essere “invenzioni” dell’interprete, ma devono trovare un appiglio positivo nell’ordinamento (cioè, una base nelle leggi o nella costituzione). Molti principi hanno radici costituzionali, come il principio democratico (art 1 cost) o il principio di uguaglianza (art 3 cost.). tuttavia, il sistema è più complesso: esistono norme provenienti da altri contesti, come l’unione europea (art 11 e 117, co.1 cost.), che introducono ulteriori principi con cui quelli costituzionali devono convivere e armonizzarsi. Questa convivenza dimostra che i principi giuridici non sono chiusi o assoluti, ma si devono relazionare ad altri principi e al contesto in cui operano. Individuare un principio spesso richiede un processo interpretativo, perché i principi sono generali e possono avere significati diversi. Il giurista deve valutare: l’interesse o il valore che il principio esprime il grado di riconoscimento che l’ordinamento attribuisce in un caso specifico. In questo modo, i principi non sono solo delle “sintesi” di norme positive, ma derivano dalla dinamica stessa del diritto e dall’ambiente in cui esso si sviluppa. I principi giuridici hanno un ruolo fondamentale nell’ordinamento perché orientano l’interpretazione e colmano lacune normative. Tuttavia, non sono sempre facilmente identificabili o univoci e la loro applicazione richiede un bilanciamento con altri
principi e norme, spesso provenienti da livelli normativi superiori come la costituzione o l’UE. Perciò ragionare per principi è indispensabile ma complesso: il giurista deve considerare non solo la loro esistenza, ma anche il contesto in cui operano e il valore che rappresentano.
2. I grandi principi dell’identità costituzionale repubblicana I principi fondamentali della Costituzione italiana rappresentano i valori e gli orientamenti principali alla base della Repubblica, oltre a definire la sua identità costituzionale. Questi principi sono descritti come guida per l’azione politica e per l’interpretazione del diritto, e operano su un piano superiore, influenzando la legislazione, la giurisprudenza e l’orientamento delle istituzioni pubbliche. Sono enunciati nei primi 12 articoli della costituzione, che trattano i “principi fondamentali”, e comprendono 6 principi chiave: Il principio democratico (art1): fondato sulla sovranità popolare, il principio democratico afferma che il potere appartiene al popolo, ma che esso deve essere esercitato nel rispetto della costituzione. La legittimazione delle istituzioni pubbliche dipende dal rispetto di certi limiti, sancendo una chiara separazione dei poteri. Il principio personalista (art2): riconosce i diritti inviolabili della persona, ponendo il limite al potere pubblico e affermando che lo stato deve rispettare e tutelare i diritti individuali. Non è il soggetto che esiste per lo stato, ma è lo stato che esiste per il bene della persona. Il principio personalista implica anche il riconoscimento delle “formazioni sociali” in cui si sviluppa la personalità dell’individuo (famiglia, sindacati) Il principio pluralista (art3): presuppone che la persona, pur nelle sue differenze (etniche, linguistiche, religiose etc), sia trattata con pari dignità sociale, senza discriminazioni. A livello normativo, si collega al principio di eguaglianza, che stabilisce che tutti siano uguali davanti alla legge Il principio di uguaglianza (art4): ha due dimensioni: Una formale che garantisce l’uguaglianza di fronte alla legge Una sostanziale, che richiede l’azione attiva dello stato per rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione sociale, economica, e politica dei cittadini. È legato ai diritti sociali come l’istruzione, la salute, il lavoro e la promozione della dignità della persona. Il principio lavorista (art5): il lavoro è considerato un diritto fondamentale per il benessere della persona e il progresso dello stato. L’articolo stabilisce il diritto