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Diritto d'autore: Tipi di opere protette, diritti morali e patrimoniali - Prof. Donati, Appunti di Diritto Dell'Informazione E Della Comunicazione

Il rapporto tra il diritto d'autore e la produzione di opere dell'ingegno umano. Esplora i tipi di opere protette dalla convenzione di berna, il mero atto di creazione e la protezione di opere collettive. Inoltre, analizza i diritti morali e patrimoniali dell'autore, inclusi i diritti esclusivi tipici e l'onnicomprensivo diritto di utilizzazione economica.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 18/06/2019

cheyenne_culiersi
cheyenne_culiersi 🇮🇹

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Cap. 1
1.1 – La funzione del diritto di autore: a cosa serve?
Il diritto d’autore ha fatto comparsa a partire dal XVII secolo, e a
partire da quel periodo viene applicato regolarmente a libri,
musica, opere d’arte, software e banche dati, le cosiddette opere
d’ingegno”, elementi che migliorano la nostra vita o la rendono
semplicemente più comoda.
Le suddette opere di ingegno sono generalmente costose da
realizzare: il costo necessario per produrle è dato dal dispendio di
risorse non solo nanziarie, ma anche intellettuali e tempistiche
(basti pensare alla produzione di un lm).
Al contrario, una volta che l’opera è stata creata, il costo che un
soggetto sostiene per copiarla è ben più basso di quello necessario
per realizzarla. Tale spesa può variare in funzione della tecnologia
di produzione, ma in linea di principio il costo di per copiare, ad
esempio, una tesi di laurea, è molto più basso che redigerla.
Questa caratteristica economica delle opere d’ingegno fa che
qualunque individuo consideri conveniente copiare opere realizzate
da altre. Ma se tutti facessero così, nessuno avrebbe un incentivo
suciente a realizzarle, con la conseguenza che ben presto non ci
sarebbero più opere da copiare.
Un’ampia disponibilità di opere di ingegno contribuisce in vario
modo ad accrescere il benessere individuale e collettivo. Gli
ordinamenti giuridici di tutti i paesi del mondo industrializzato si
sono pertanto dovuti fare carico di tale problema, risolvendolo,
generalmente, con l’attribuzione all’autore un diritto esclusivo sulle
opere da questi realizzate.
Mediante tale attribuzione, l’autore acquisisce una pretesa a che
egli possa compiere, o autorizzare terzi a compiere, una serie di
attività in relazione all’opera realizzata.
In termini economici, essere l’unico soggetto a poter autorizzare la
riproduzione di un’opera, la sua distribuzione o la comunicazione al
pubblico fa che l’autore possa richiedere il pagamento di un
prezzo a tutti i soggetti fruitori. Così, coloro che sono disposti a
pagare saranno autorizzati a fruirne, mentre chi non vuole
corrispondere al prezzo potranno esserne legittimamente esclusi.
Tutti abbiamo esperienza diretta del fenomeno appena descritto. Il
diritto esclusivo conferito dall’ordinamento all’autore si traduce
così, sul piano economico, nella possibilità per l’autore stesso di
ottenere una remunerazione rispetto alla fruizione della propria
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Cap. 1

1.1 – La funzione del diritto di autore: a cosa serve?

Il diritto d’autore ha fatto comparsa a partire dal XVII secolo, e a partire da quel periodo viene applicato regolarmente a libri, musica, opere d’arte, software e banche dati, le cosiddette “opere d’ingegno”, elementi che migliorano la nostra vita o la rendono semplicemente più comoda. Le suddette opere di ingegno sono generalmente costose da realizzare: il costo necessario per produrle è dato dal dispendio di risorse non solo finanziarie, ma anche intellettuali e tempistiche (basti pensare alla produzione di un film). Al contrario, una volta che l’opera è stata creata, il costo che un soggetto sostiene per copiarla è ben più basso di quello necessario per realizzarla. Tale spesa può variare in funzione della tecnologia di produzione, ma in linea di principio il costo di per copiare, ad esempio, una tesi di laurea, è molto più basso che redigerla. Questa caratteristica economica delle opere d’ingegno fa sì che qualunque individuo consideri conveniente copiare opere realizzate da altre. Ma se tutti facessero così, nessuno avrebbe un incentivo sufficiente a realizzarle, con la conseguenza che ben presto non ci sarebbero più opere da copiare. Un’ampia disponibilità di opere di ingegno contribuisce in vario modo ad accrescere il benessere individuale e collettivo. Gli ordinamenti giuridici di tutti i paesi del mondo industrializzato si sono pertanto dovuti fare carico di tale problema, risolvendolo, generalmente, con l’attribuzione all’autore un diritto esclusivo sulle opere da questi realizzate. Mediante tale attribuzione, l’autore acquisisce una pretesa a che egli possa compiere, o autorizzare terzi a compiere, una serie di attività in relazione all’opera realizzata. In termini economici, essere l’unico soggetto a poter autorizzare la riproduzione di un’opera, la sua distribuzione o la comunicazione al pubblico fa sì che l’autore possa richiedere il pagamento di un prezzo a tutti i soggetti fruitori. Così, coloro che sono disposti a pagare saranno autorizzati a fruirne, mentre chi non vuole corrispondere al prezzo potranno esserne legittimamente esclusi. Tutti abbiamo esperienza diretta del fenomeno appena descritto. Il diritto esclusivo conferito dall’ordinamento all’autore si traduce così, sul piano economico, nella possibilità per l’autore stesso di ottenere una remunerazione rispetto alla fruizione della propria

opera da parte di terzi, una chance che crea un incentivo alla produzione che sarebbe assente qualora l’ordinamento non riconoscesse il diritto d’autore. La presenza di un incentivo di carattere economico alla creazione delle opere favorisce la creazione di un ampio e variegato ecosistema culturale a beneficio di tutta la collettività. Esiste dunque un rapporto causale diretto tra l’attribuzione all’autore di un diritto esclusivo sulle proprie opere e la produzione di opere dell’ingegno umano. Il diritto d’autore è perciò considerato uno strumento giuridico efficace rispetto al perseguimento di un obiettivo socialmente desiderabile come l’aumento della produzione culturale. Non è un caso che il diritto d’autore non sia espressamente preso in considerazione dalla Costituzione, sebbene gli studiosi in materia riconoscano implicitamente il fondamento costituzionale di questo diritto esclusivo nell’art. 9 (“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”).

1.2 – L’oggetto della protezione: cosa protegge il

diritto d’autore?

L’oggetto del diritto d’autore è, come abbiamo detto, l’“opera dell’ingegno”. Definire cosa sia in termini generali non è facile: in linea di massima, può essere definita come espressione ordinata del pensiero: possiamo ricondurre un’opera dell’ingegno alla particolare struttura formale che la mente umana conferisce al pensiero o alle emozioni in modo da renderli comunicabili o percepibili all’esterno. Questa definizione ci consente di mettere in luce due distinzioni fondamentali nell’ambito della disciplina del diritto d’autore. La prima è la distinzione tra le idee presenti nell’opera e la forma espressiva con cui sono espresse (dicotomia idea/espressione). La seconda è il distinguo tra l’opera dell’ingegno nella sua dimensione immateriale e l’eventuale supporto materiale in cui questa potrebbe essere incorporata. La prima distinzione ci consente di escludere dalla definizione di opera d’ingegno le idee in forma non strutturata, i concetti, i dati, le informazioni “grezze”, le nozioni (rimangono cioè utilizzabili da chiunque). Il diritto d’autore protegge infatti la forma espressiva delle opere dell’ingegno, ovvero la particolare struttura formale conferita

caratterizza tipicamente i paesi dell’Europa continentale sebbene si sia affermato anche in paesi appartenenti a tradizioni giuridiche molto differenti (USA e Canada).

  1. Il secondo approccio è invece quello secondo cui un’opera può essere considerata originale laddove essa non costituisca una mera copia di una creazione preesistente e nella misura in cui implichi un certo grado di “sforzo” intellettuale dell’autore. Tale orientamento caratterizza da legislazione del Regno Unito

È fondamentale notare come la sussistenza del requisito della creatività di un’opera non sia soggetta ad alcuna verifica di carattere oggettivo.

Anche il livello minimo di originalità richiesto per accedere alla tutela garantita dal diritto d’autore varia in base alle singole legislazioni nazionali. Possiamo tuttavia evidenziare come quest’ultimo appaia piuttosto basso: esiste un generale orientamento giurisprudenziale tendente a considerare originale un’opera dell’ingegno se in essa sia rinvenibile anche solo un grado minimale di creatività.

È infine fondamentale notare che la legge 633 ( art. 6: Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale ) accorda la protezione ad un’opera in virtù del mero atto della sua creazione e dal momento stesso della creazione senza che sia richiesta alcuna formalità costitutiva.

1.4 – I soggetti della protezione: chi difende il diritto

d’autore?

Il diritto d’autore è un diritto che spetta a titolo originario all’autore dell’opera (e in virtù della sua semplice creazione). Tale principio generale subisce tuttavia delle eccezioni in talune ipotesi specifiche. È il caso di alcune opere dell’ingegno create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro. L’ordinamento giuridico riconosce che è il datore di lavoro il soggetto che sostiene lo sforzo economico necessario per la creazione.

La nostra legge sulla materia in oggetto prevede che il diritto d’autore su software e banche dati ( art. 12-bis: Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaborare o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro) creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni spetti al datore di lavoro. Una regola del tutto analoga vale anche per le fotografie ( art. 88, comma 2: se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro ). Resta controverso se il principio dell’appartenenza al datore di lavoro dei diritti d’autore abbia valenza generale, applicandosi a tutte le opere di ingegno, oppure sia solo applicabile alle specifiche ipotesi previste dalla legge. In tal caso, dobbiamo analizzare il contenuto del contratto di lavoro o di prestazione d’opera. Un’ulteriore eccezione al principio generale di appartenenza dei diritti d’autore dell’opera costituita dalla norma ( art. 11: Alle amministrazioni di Stato, alle Province e ai Comuni, spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese; lo stesso diritto spetta agli enti privati non-profit, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali ) che prevede che a taluni specifici soggetti pubblici e privati spettino i diritti d’autore sulle raccolte dei loro atti. Il riferimento ad “atti” e “pubblicazioni” dell’Università deve peraltro intendersi come fatto agli atti e alle pubblicazioni propri dell’Università. In deroga ai principi generali, la durata dei diritti patrimoniali è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione. Non sempre un’opera dell’ingegno è frutto dello sforzo creativo di un singolo soggetto, possono infatti esistere opere realizzate grazie al contributo di soggetti diversi. In alcuni casi, i singoli contributi creativi sono tra loro perfettamente distinguibili (ad ex: le enciclopedie): si parla in questo caso di “opere collettive”, in cui ciascun autore è titolare dei diritti sulla parte o sulle parti di opera che egli ha realizzato. La nostra legge prevede ( art. 7: È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione

La legge riconosce inoltre all’autore il “diritto all’integrità dell’opera”, ossia il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modifica a danno dell’opera che possano risultare di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Non è pertanto atto di deformazione da parte di un terzo a costituire violazione del diritto morale, bensì solo quel particolare atto che produca l’effetto di modificare o alterare la percezione della personalità dell’autore da parte del pubblico. Stabilire quando tali casi ricorrano concretamente vi sia effettiva lesione dell’onore dell’autore è tuttavia analisi non agevole. I diritti di paternità e all’integrità dell’opera rispondono alla cosiddetta “regola delle tre i”: essi sono irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili, creati dal legislatore con il fine di sottrarli a qualsiasi logica mercatoria. L’autore non potrà mai rinunciare ai diritti morali riconosciuti dalla legge, così come il trascorrere del tempo non farà mai perdere all’autore diritto di paternità, con la conseguenza che questi potranno sempre essere esercitati dai suoi eredi. Accanto a questi diritti, la legge attribuisce infine all’autore altri due diritti, la cui natura è ibrida (morale e patrimoniale al tempo stesso): il “diritto di inedito” (il diritto di scegliere se, quando, dove e come divulgare la propria opera o non divulgarla) e il “diritto di ritiro dall’opera dal commercio”, che ha un’applicabilità molto limitata, potendo essere esercitato solo quando concorrano gravi ragioni di ordine morale.

1.6 – Il contenuto del diritto d’autore: i diritti

patrimoniali d’autore

L’autore gode di diritti che hanno natura patrimoniale. La titolarità di questi diritti in capo all’autore produce quell’incentivo economico alla creazione e diffusione di opere d’ingegno necessarie e fondamentali ad accrescere il patrimonio letterario, scientifico e artistico. La nostra legge articola l’attribuzione dei diritti patrimoniali d’autore secondo un “doppio binario”: per un verso, attribuisce al soggetto che crea l’opera una serie di diritti esclusivi tipici; per altro verso riconosce all’autore un onnicomprensivo diritto di utilizzazione economica dell’opera. I diritti esclusivi tipici prevedono:

  • Il diritto di riproduzione dell’opera (l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente)
  • Il diritto di trascrizione dell’opera (ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta)
  • Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione (l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, gratis o a pagamento, dell’opera di pubblico spettacolo ed orale.
  • (^) Il diritto di comunicazione al pubblico dell’opera (ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza e comprende la messa a disposizione del pubblico dell’opera in modo che ciascuno possa avervi accesso)
  • Il diritto di distribuzione dell’opera (ha per oggetto la messa in commercio dell’originale dell’opera o degli esemplari della stessa)
  • Il diritto di traduzione dell’opera (l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare le traduzioni dell’opera)
  • Il diritto di trasformazione dell’opera (ha per oggetto le trasformazioni da una forma letteraria/artistica ad un’altra)
  • Il diritto di modificazione ed elaborazione dell’opera (l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare modificazioni o elaborazioni dell’opera)
  • Il diritto di pubblicazioni delle opere in raccolta
  • Il diritto di noleggio (l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare/ autorizzare la cessione in uso degli originali o copie per un periodo limitato di tempo a fine di lucro)
  • Il diritto di prestito (l’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare la cessione in uso degli originali ai fini diversi dal conseguimento di un beneficio economico/commerciale diretto o indiretto; resta escluso il prestito personale privo di finalità di lucro)

un’opera che possa avere un riflesso economico sulla stessa deve considerarsi tendenzialmente illecito in quanto interferente con il diritto esclusivo di utilizzazione economica da parte dell’autore.

1. 7 – I limiti del diritto d’autore: la non

proteggibilità delle idee

Il diritto di esclusiva conferito all’autore non può essere assoluto: l’obiettivo ultimo del diritto d’autore è infatti promuovere il progresso delle arti e delle scienze, di conseguenza, un controllo troppo rigido sulla circolazione e la riutilizzazione delle opere da parte dei titolari del diritto rischierebbe di paralizzare tale progresso. L’ordinamento giuridico tenta di limitare questo rischio prevedendo limiti ed eccezioni al diritto d’autore, per bilanciare l’interesse all’incentivo economico con quelli di favorire l’accesso e l’utilizzazione da parte del pubblico di tali opere. Il primo fondamentale limite al diritto d’autore è quello che deriva dalla libera appropriabilità delle idee contenute in un’opera, che ci consente di avere una molteplicità di opere incentrate sullo stesso argomento.

Esso è dunque imprescindibile per garantire il “pluralismo culturale” e un certo grado di metabolizzazione e rielaborazione creativa della cultura in cui siamo immersi. Ma se il diritto d’autore protegge solo la forma espressiva di un’opera e non le idee contenute in essa, non è semplice distinguere tra il contenuto e la forma Il procedimento mentale che dall’idea nel loro stato embrionale conduce fino all’opera effettiva è un continuum all’interno del quale l’idea stessa attraversa vari gradi di articolazione e compiutezza. A questo proposito dobbiamo rilevare come si distingua solitamente tra due elementi complementari tutelati dal diritto d’autore, la “forma esterna” e la “forma interna”.

Con la prima si indica la forma immediatamente percepibile dai sensi con cui è espressa un’opera (le sequenze organiche di parole): siamo in questo caso di fronte alla “forma espressiva” vera e propria.

Con “forma interna” si indica la particolare concatenazione ordinata degli elementi espressivi di cui si compone l’opera, la particolare articolazione conferita dall’autore al contenuto ideale dell’opera (ad esempio, la trama di un romanzo, il rapporto tra figure o i colori di un quadro): una sorta di “struttura” dell’opera.

Le ragioni per le quali appare necessario tutelare tanto la forma esterna quanto la forma interna di un’opera risiedono nel fatto che chiunque potrebbe copiare un’opera altrui limitandosi, ad esempio, a parafrasare la forma esterna di tale opera.

Se tuttavia la distinzione tra idea e forma appare spesso di difficile individuazione, la complessità aumenta quando si voglia distinguere tra le idee contenute di un’opera (“contenuto”) e la forma interna conferita a tale contenuto (“struttura”). È necessario quindi analizzare caso per caso per delineare l’applicabilità di tali regole

1. 8 – I limiti del diritto d’autore: la durata limitata

Il secondo fondamentale limite al diritto d’autore è costituito dalla sua durata circoscritta nel tempo. La durata limitata si riferisce alle sole prerogative di carattere patrimoniale riservate all’autore.

Tale caratteristica del diritto consente, trascorsi un certo numero di anni, dopo cui l’opera cade in “pubblico dominio”, di compiere tutti quegli atti relativi all’opera precedentemente riservati all’autore stesso (riproduzione, comunicazione al pubblico ecc.)

La regola generale prevede che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durino tutta la vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte, in seguito a cui i diritti potranno essere esercitati dai suoi eredi.

esclusivamente: (i) il diritto di distribuzione dell’opera (ii) le copie materiali dell’opera. Il motivo di questa “disparità di trattamento” risiede nel fatto che mentre la rivendita di una copia materiale dell’opera non fa aumentare la quantità di esemplari presenti sul mercato la “rivendita” di un file contenente un’opera dell’ingegno si estrinseca tecnicamente nella riproduzione del file stesso, con la conseguenza che vi sarà una moltiplicazione delle copie presenti sul mercato e non un semplice “trasferimento” della copia da un soggetto a un altro.

1.10. - Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore

Accanto ai limiti al diritto d’autore, la nostra legge conosce una serie di norme che contengono eccezioni o limitazioni agli ampi poteri che il titolare di diritti può esercitare in relazione alla propria opera. Tali norme sono finalizzate a contemperare le esigenze di tutela degli autori con diritti costituzionalmente rilevanti e potenzialmente conflittuali quali il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e di (e alla) informazione. D’altra parte, lo stesso interesse allo sviluppo della cultura e della ricerca impone che la tutela delle opere non possa avere carattere assoluto ma debba essere limitata al fine di consentire un certo grado di libertà nella circolazione delle opere. Le opere dell’ingegno, infatti, non sono solo il prodotto finale di attività in senso lato culturali e di ricerca, ma anche le pietre fondamentali su cui verranno edificate la cultura e la ricerca future, con la conseguenza che un diritto d’autore rigido e assoluto finirebbe col contraddire il suo stesso fondamento. Tuttavia, le norme che prevedono eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di autori rispondono a esigenze e interessi diversi, alcuni di natura privata (come la norma che consente di riprodurre liberamente singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori), altri di natura pubblica. Il legislatore cercherà un adeguato bilanciamento tra gli interessi di autori e fruitori attraverso una

tecnica duplice: in alcuni casi le norme prevedono tout court la libertà degli utilizzatori di effettuare determinati atti, con conseguente sacrificio degli interessi economici dei titolari dei diritti (“usi liberi”); in altri casi il legislatore “degraderà” il diritto di esclusiva a semplice diritto di compenso: il titolare dei diritti non potrà autorizzare o vietare la riproduzione della propria opera ma avrà solo il diritto di ottenere un compenso monetario per l’uso che ne sia stato fatto (“limitazioni” vere e proprie).

La nostra legge, a differenza dei paesi anglofoni, non prevede una clausola generale che consenta di individuare ipotesi di libere utilizzazioni delle opere dell’ingegno diverse e ulteriori rispetto a quelle specificatamente previste. Le norme che prevedono eccezioni vanno dunque considerate come tassative e secondo un principio generale dell’ordinamento giuridico, non suscettibili di interpretazione analogica. Il divieto di interpretazione analogica comporta che non potremo applicare tali norme a fattispecie in esse non previste espressamente dal legislatore; non categoricamente esclusa è invece la possibilità di interpretare estensivamente le norme in questione, ogni qual volta sia possibile individuare un significato della norma più ampio. Il confine tra interpretazione estensiva ed analogica può risultare difficile: per questo, anche stavolta, sarà necessario procedere ad un’analisi distinta caso per caso

1. 11 – I diritti connessi al diritto d’autore

La legge prevede un’ulteriore categoria di diritti, qualificati come connessi all’esercizio del diritto d’autore. La categoria in questione è una serie di diritti che hanno una qualche relazione, diretta o indiretta, con l’attività creativa che consente di realizzare opere dell’ingegno. A ben vedere, possiamo individuare tre sottocategorie nell’ambito della macrocategoria dei diritti connessi:

informazioni e le notizie, le testa, gli emblemi, i fregi, le disposizioni di segni o caratteri di stampa.

1.12. – La circolazione del diritto: come si trasferisce il

diritto d’autore (o connesso)?

I diritti patrimoniali, a differenza di quelli morali, dell’autore possono essere trasferiti liberamente da parte dei loro titolari. Tale trasferimento può avvenire in qualsiasi forma, anche oralmente, in base al cd. principio del nostro codice civile di libertà delle forme, in forza del quale un atto può essere validamente compiuto in qualunque forma, salvo che non sia richiesta dalla legge una orma specifica. Tale principio, nel caso del diritto d’autore, opera solo con specifico riferimento al profilo della validità degli atti e non incide anche sulla prova degli stessi. La nostra legge prevede infatti che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera debba essere sempre provata per iscritto. Pertanto, il titolare dei diritti che abbia eseguito un atto di trasferimento in forma orale avrà posto in essere un trasferimento giuridicamente valido e specularmente, il soggetto al quale i diritti sono stati trasferiti li acquisiscono. Qualora sorga, tuttavia, una contestazione circa l’effettiva sussistenza del trasferimento dei diritti, il soggetto al quale questi sono stati trasferiti non sarà in grado di fornire la prova al giudice: l’unica alternativa dell’acquirente sarà ottenere una confessione da parte del titolare. Bisogna distinguere, nell’ambito della nozione di trasferimento, due ipotesi radicalmente diverse: la cessione dei diritti (il trasferimento della loro titolarità) e la licenza dei diritti (il trasferimento del loro esercizio).

È necessario accennare alla dicotomia tra “titolarità” e “esercizio” di un diritto.

Se, essendo autori, decidiamo di cedere ad un terzo i diritti di utilizzazione economica sulla nostra opera, trasferiamo, mediante un contratto di cessione, la definitiva titolarità e quindi l’esercizio dei diritti.

Se invece decidiamo di trasferire a un terzo il mero esercizio di tutti o alcuni dei diritti patrimoniali sull’opera (contratto di licenza) tale soggetto potrà sfruttare economicamente l’opera nei limiti e per tutta la durata del contratto, ma noi manterremo comunque la titolarità dei diritti sull’opera: allo scadere del contratto, riacquisteremo nella loro pienezza le facoltà di godimento economico dell’opera.

Tanto la cessione quanto la licenza dei diritti possono essere totali o parziali, ovvero aver ad oggetto tutti i diritti patrimoniali di cui l’autore gode in relazione all’opera o solo alcuni di essi.

Inoltre, la licenza potrà avere carattere esclusivo o non esclusivo, con la conseguenza che vi saranno più soggetti legittimati.

I diritti patrimoniali sull’opera possono essere acquistati, alienati o trasmessi in qualsiasi modo e forma secondo legge, essendo rimessa alla libertà delle parti la decisione relativa ai contenuti.

1.13 – Le sanzioni in caso di violazione del diritto

d’autore

La legge prevede pesanti sanzioni in caso di violazione del diritto d’autore, che possono essere di natura civile, penale o amministrativa. È importante notare come tali sanzioni non si escludano a vicenda ma possano essere cumulate tra loro (una violazione può quindi avere risvolti in tutti e tre gli ambiti).

Per quanto riguarda le sanzioni civili, la legge prevede che chi viene leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica possa agire in giudizio (i) per ottenere la distruzione delle copie illecite o la rimozione dello stato di fatto da cui proviene la violazione e (ii) per ottenere che l’autore dell’illecito venga condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati. Tale risarcimento è dovuto da parte del reo anche dal momento che abbia omesso di verificare la legittimità del proprio atto e della propria attività.