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diritto sindacale giugni
Tipologia: Appunti
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L’art.28 dello statuto costituisce uno strumento efficace per rendere effettivi il principio di libertà sindacale e tutte le posizioni giuridiche attive dei prestatori di lavoro.
L’art.28 dispone che difronte a un comportamento del datore di lavoro diretto a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse possono proporre ricorso al giudice del lavoro del Tribunale del luogo dove è stato posto in essere il comportamento, per chiedere che quest’ultimo cessi e che i suoi effetti vengano rimossi. Il procedimento si svolge in 2 fasi:
La condotta antisindacale può essere posta in essere direttamente dal datore di lavoro o da soggetti che svolgono attività a lui imputabile. In ogni caso ciò che conta p il soggetto che pone in
essere il comportamento eserciti i poteri del datore di lavoro, anche se formalmente non è parte del contratto di lavoro subordinato.
La facoltà dei singoli lavoratori si agire in giudizio per la va ordinaria a tutela del proprio interesse non esclude che, contro lo stesso comportamento agisca il sindacato attraverso lo strumento privilegiato previsto dall’art.28; per esempio nel caso di licenziamento per ragioni discriminatorie di un’attività sindacale: in una simile ipotesi ad essere danneggiata non è solo la libertà sindacale del lavoratore licenziato, ma anche quella degli altri lavoratori verso i quali il provvedimento riveste un valore esemplare, nonché quella dell’organizzazione sindacale che si avvale dell’opera dell’attivista licenziato. Si è parlato così di plurioffensività del comportamento, nel senso che questo è idoneo a incidere nello stesso momento sull’interesse individuale e sull’interesse collettivo, ambedue protetti anche se da norme differenti; alla diversità degli interessi tutelati dal diritto positivo, corrisponde una diversità delle azioni attraverso le quali attivare le diverse tutele.
Per quanto riguarda la qualificazione di antisindacalità, occorre individuare quale sia la linea discriminante al di là della quale i comportamenti dell’imprenditore, antagonisti rispetto all’interesse dei lavoratori e dei loro sindacati, siano rilevanti ai fini della norma di legge. La qualificazione deve essere riferita all’attività di autotutela organizzata dei lavoratori; è essa a essere tutelata e non ogni qualsiasi interesse di questo polo del conflitto; ciò comporta che è illecito il comportamento dell’imprenditore mirante ad opporsi al conflitto reprimendo lo stesso, ma non ogni opposizione ai lavoratori che si muova nel conflitto accentuandone il metodo e le conseguenze. Ad essere tutelato infatti non è l’interesse dei lavoratori a maggiori salari e migliori condizioni di lavoro, ma l’interesse ad organizzarsi e ad agire collettivamente per perseguirlo.
Una delle questioni che più ha fatto discutere la giurisprudenza è se elemento costitutivo della fattispecie della condotta antisindacale sia uno specifico intento lesivo dei beni protetti da parte del datore di lavoro; la giurisprudenza si è divisa tra la soluzione negativa e
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proporre l’azione all’interno della più complessa organizzazione sindacale deve avvenire individuando a quale organismo lo statuto dell’organizzazione attribuisca la cura degli interessi locali.
Il limite alla legittimazione attiva ha posto problemi di legittimità costituzionale dei quali occorre dare conto:
L’art.28 prevede che possano proporre il ricorso le associazioni che vi abbiano interesse; a prima vista questa affermazione sembra limitativa della possibilità di azione del sindacato, perché sembra fare riferimento a un interesse qualificato, come quello connesso alla presenza dello stesso sindacato nella azienda e perciò alla lesione dell’interesse collettivo dei propri membri. Ma questa tesi è stata respinta perché non è da escludere che un sindacato abbia interesse a far rimuovere un comportamento antisindacale che riguardi lavoratori non aderenti o anche aderenti a un altro sindacato. L’interesse tutelato dall’art.28 non è solo quello alla
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propria libertà sindacale, ma quello alla libertà di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati.
Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, il processo si conclude se il giudice ritiene fondata l’azione promossa dal sindacato con una condanna del datore di lavoro a ripristinare la situazione di pieno godimento delle libertà sindacali e del diritto di sciopero. Qui il legislatore mira solo a ripristinare lo status quo ante, senza ulteriori conseguenze afflittive o sanzionatorie per il datore di lavoro; ma per superare le difficoltà di un processo esecutivo il legislatore ha introdotto un sistema di coazione indiretta, cioè un meccanismo idoneo a costringere il condannato ad adeguarsi all’ordine del giudice. Il datore di lavoro che non ottemperi alla decisione, commette infatti un reato, punito ai sensi dell’art.650 del c.p., con l’arresto fino a 3 mesi o con un’ammenda; la sentenza penale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.36c.p.; il reato consiste dunque nella mancata ottemperanza all’ordine del giudice di cessazione del comportamento antisindacale e di rimozione dei suoi effetti, non il comportamento antisindacale in sé. La legge 388 del 2000 dispone la revoca delle agevolazioni fiscali di incentivazione di una nuova occupazione a danno del datore di lavoro condannato con provvedimento definitivo per condotta antisindacale.