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Appunti di diritto dell'informatica 1.
Tipologia: Appunti
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L’espressione “informatica giuridica”, derivata dal termine informatique (coniato in Francia nel 1962 da Philippe Dreyfus), ha raccolto ormai larghi consensi, finendo con l’essere comunemente accettata; alcuni autori sostengono, però, che tale espressione presenta qualche inconveniente in quanto “designa” un settore specifico (quello giuridico) della scienza e tecnica dell’informazione, che comprende un campo di indagini e di manipolazioni ormai reso vastissimo dallo sviluppo dell’informatica, non designando un nuovo modello di procedimento operativo giuridico: cioè quello che si è cercato di definire come “diritto artificiale” e che consiste in un trattamento tecnicizzato, oggettuale e automatico, dei dati giuridici; in secondo luogo, l’espressione informatica giuridica si presta malamente all’uso linguistico, non potendo adoperarsi, con la consueta flessibilità, la forma aggettivale. Per ovviare agli inconvenienti fu proposto un nuovo termine: “giuritecnica” quale forma contratta, di “tecnologia giuridica”, intendendo la produzione di metodologie operative nel campo del diritto risultanti dall’applicazione di procedimenti e di strumenti tecnologici, senza che esso sia finalizzato alla sostituzione degli altri termini sino ad allora utilizzati per indicare la nuova disciplina. Quest’ultima denominazione, per la verità, non ha avuto molto seguito presso la dottrina dominante. L’informatica giuridica o giuritecnica , ponendo problemi determinati dalla reciproca compenetrazione e integrazione di due opposte mentalità, quella giuridica e quella tecnologica, obbliga lo studioso e l’operatore del diritto a un necessario mutamento di mentalità, costringendoli a staccarsi dagli schemi del formalismo giuridico (a cui erano abituati quando il diritto veniva considerato come un universo scritto sui codici e la cultura giuridica era ritenuta puramente umanistica).
Il rapporto esistente fra informatica e diritto è duplice: sotto il primo profilo “è il diritto a essere oggetto dell’informatica” (è questo il caso dell’informatica giuridica, dell’informatica giuridica documentaria, dell’informatica amministrativa, dell’informatica giudiziaria); sotto il secondo profilo, invece, “è l’informatica a essere oggetto del diritto”; accanto, quindi, all’informatica del diritto o informatica giuridica in senso stretto è nato il diritto dell’informatica. Alcuni autori hanno sottolineato che è utile comprendere anche il diritto dell’informatica nell’ambito più vasto e onnicomprensivo dell’informatica giuridica, in quanto sia l’una sia l’altra interessano in sommo grado il giurista ed entrambe prendono le mosse dallo studio della vera natura del computer e delle sue prestazioni attuali e potenziali (studio senza il quale ogni intervento del giurista mancherebbe di serietà).
Per altri autori, invece, i due campi, sebbene correlati fra loro, vanno mantenuti distinti negli interessi scientifici e nella competenza specifica: l’informatica giuridica rappresenta, infatti, una “specificazione metodologica”, se riferita ai suoi principi costitutivi, e una “applicazione particolare” della nuova dimensione acquistata dal settore dell’informazione con l’avvento dei mass-media.
Il passaggio dall’informatica giuridica al diritto dell’informatica, avviene nel momento in cui vi è l’emanazione delle prime disposizioni di legge, che disciplinano la gestione degli elaboratori elettronici e del relativo software; un uso corretto e produttivo dell’elaborazione al servizio della conoscenza giuridica richiede, infatti, la combinazione di norme tecniche e di norme giuridiche, per cui diventa necessaria “una programmazione giuridica finalizzata all’uso del computer”, ciò avvenne nel 1969 quando il governo dei Land della Baviera (Repubblica Federale Tedesca) approvò i “Principi provvisori per la redazione con sistemi automatizzati di disposizioni”, di carattere vincolante per gli uffici amministrativi regionali bavaresi. Si trattò di un’innovazione significativa, in quanto essa segnò il punto di incontro e di conversione reciproca fra l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica, ponendo, per la prima volta in Europa, una pietra di confine fra due campi limitrofi. Il “diritto dell’informatica” rappresenta una nuova forma dell’esperienza giuridica, che si propone in un’ottica complementare e corrispettiva rispetto all’informatica giuridica. L’ulteriore evoluzione tecnologica degli ultimissimi anni ha accresciuto l’esigenza di affiancare all’informatica giuridica un insieme di materie con spiccate valenze applicative; questa nuova disciplina potrebbe chiamarsi “diritto delle tecnologie dell’informazione” e comprendere argomenti quali il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, il diritto amministrativo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d’autore sulle opere multimediali, ecc. Secondo una predominante scuola di pensiero l’informatica giuridica si suddivide in tre grandi branche o settori: l'informatica giuridica documentale, l'informatica giuridica di gestione e l'informatica giuridica decisionale. Si cercherà adesso di analizzare più da vicino questa tripartizione. L’informatica giuridica documentale
L’informatica giuridica documentale ha per oggetto l’automazione dei sistemi di informazione relativi alle fonti di conoscenza giuridica, quali la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina. Tale automazione è resa possibile attraverso l’applicazione di determinate tecniche informatiche (le parole-chiave, i riassunti o abstracts , il thesaurus ) ai testi giuridici.
particolarità o varietà dei suoi interessi (“principio della libera combinazione dei dati di ricerca”).
In un archivio tradizionale per eseguire una ricerca indirizzata occorre conoscere non soltanto il dato corrispondente al tipo prescelto per l’ordinamento dell’archivio, ma anche tutti i caratteri che lo costituiscono e in particolare quelli iniziali; invece, in un archivio elettronico, il ricercatore può utilizzare non soltanto qualsiasi tipo di dato, ma anche quelli dei quali, per ignoranza o dimenticanza, non sia in grado di indicare una parte dei caratteri che li costituiscono, ancorché trattasi della parte iniziale o preponderante di essi, essendogli sufficiente sostituire tutti i caratteri del dato non indicati con un segno convenzionale espressivo dell’incognita (“principio del mascheramento dei dati”).
Nell’archivio tradizionale una ricerca indirizzata di semplice orientamento può eseguirsi solo in ordine all’unico dato prescelto dall’archivista per ordinare l’archivio; invece, in un archivio elettronico, tale ricerca può essere consentita per qualsiasi tipo di dato, nel senso che il ricercatore può sempre limitarsi a indicare soltanto il tipo di dato cui esso appartiene e ottenere, così, dal computer un prospetto di sintesi in cui, per ogni dato concreto corrispondente a quel tipo, sono indicati quanti dei documenti in archivio lo contengono (“principio della estraibilità delle informazioni dai documenti mediante le c.d. analisi spettrali”).
Nella ricerca manuale e in quella automatica si può pervenire alla selezione dei documenti mediante approssimazioni successive, frutto di un processo interattivo tra la documentazione via via reperita e le capacità del ricercatore, adattando la strategia di ricerca alla valutazione dei risultati progressivamente ottenuti (“principio del carattere colloquiale della ricerca”). [Torna su]
La prima tecnica informatica è quella delle parole-chiave che permette di ottenere, tramite l’elaboratore, indicazioni sull’esistenza di un documento agevolando la individuazione di dati relativi a uno scritto su una materia determinata. La seconda tecnica del riassunto (o abstract ) richiede un grande lavoro preliminare, in quanto ogni articolo deve essere riassunto da esperti e dotato di parole-chiave; i riassunti
memorizzati possono venire, però, stampati periodicamente riunendo in un’unica pubblicazione periodica tutti gli scritti riguardanti una certa materia. La terza tecnica informatica che viene applicata ai testi giuridici è il thesaurus. Quando si usano le parole-chiave, si genera automaticamente anche un thesaurus , cioè un elenco alfabetico di parole-chiave utilizzate nei vari documenti memorizzati in una determinata banca- dati. Il thesaurus può essere “positivo”, quando contiene tutte le parole-chiave scelte dal documentarista e costituisce una guida per l’utente del sistema informativo, oppure può essere “negativo”, quando non contiene tutte le parole-chiave scelte dal documentarista, ma solo un elenco di “parole vuote” che non servono a individuare l’argomento specifico del documento: in tal modo il programma confronta tutte le parole di ogni documento memorizzato con l’elenco delle parole vuote, mettendo in memoria tutte le parole che non coincidono con quelle vuote; attraverso questo espediente diventano parole-chiave tutte le parole non contenute nel thesaurus negativo. L’informatica e la Pubblica Amministrazione
L'informatica giuridica documentale ma, in effetti, anche quella di gestione, sono collegate al processo d’informatizzazione nel settore pubblico che, parallelamente a quello privato dei servizi, ha registrato negli ultimi anni un notevole sviluppo. L’apparato statale presenta però caratteristiche funzionali (e anche disfunzionali), che lo differenziano profondamente dal settore privato dei servizi. Esso è regolato, infatti, da disposizioni, che quasi sempre hanno carattere di legge formale cui non è possibile derogare, anche se la deroga consentirebbe di migliorare il funzionamento dell’ufficio. Questa rigidità di struttura porta a conflitti fra realtà e amministrazione. Per tenere il passo con lo sviluppo generale della società, infatti, anche la Pubblica amministrazione si avvale degli elaboratori elettronici ma, come l’esperienza del settore privato insegna, la razionalizzazione introdotta dall’automazione esige modifiche profonde della struttura aziendale. Se da un lato la fusione di più uffici, la creazione di nuovi servizi e perfino la ristrutturazione dell’intero flusso di dati non presenta problemi formali in un’impresa privata, dall’altro nella Pubblica Amministrazione le medesime operazioni divengono, invece, complicate, perché ogni mutamento strutturale urta contro inderogabili prescrizioni legislative. A tal punto si potrebbe dire che vi sia uno “sfasamento” tra due forme di organizzazione sociale e che l’evoluzione della Pubblica Amministrazione sia più lenta dell’altra (l’organizzazione della società civile). Bisogna riconoscere, però, che anche nel settore della Pubblica Amministrazione, come si è accennato in precedenza, è in corso un processo profondo di trasformazione.
La materia è stata poi completamente riordinata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (a sua volta rivisto dal Codice per gli articoli di interesse), che riunisce, in un unico testo, sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari inerenti la documentazione amministrativa. Considerato che il documento elettronico fa ormai parte integrante della documentazione amministrativa intesa nel suo complesso, il Testo Unico in argomento ha disciplinato in maniera organica e circostanziata il documento informatico nei suoi vari aspetti, riproducendo le disposizioni di diversi provvedimenti normativi che sono stati ovviamente abrogati (si veda l’art. 77 del Testo Unico). In particolare l’art. 10 del D.P.R. 445/2000, ripreso dall’art. 20 del nuovo Codice, realizza una finzione giuridica: quella di considerare atto scritto il documento informatico. La disposizione ha una precisa ratio di economia giuridica: piuttosto che integrare tutte le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che prevedono il requisito della forma scritta, attraverso il richiamo del corrispondente documento informatico, la norma ha ritenuto soddisfatto (una volta per tutte) il requisito della forma scritta dal documento informatico. Questo a condizione che lo stesso documento sia formato in ossequio di alcune regole previste al fine di avvalorarne autenticità e sicurezza. Una volta stabilito che il documento informatico vale come scrittura, è ovvio che lo stesso assuma una rilevante efficacia probatoria. Si intuisce ampiamente, che la preoccupazione principale è stata quella di adeguare a un diverso strumento, come quello informatico, le regole già previste dal Codice Civile rispetto all’efficacia probatoria: tuttavia, non è escluso che questo nuovo strumento comunicativo possa portare a incidere sulle stesse regole sostanziali e procedurali.
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal Codice non si può fare a meno di segnalare l’intervento decisivo operato in materia di valore giuridico ed efficacia probatoria del documento informatico. Innanzitutto, è necessario premettere che il Codice distingue fra tre tipologie di firma e cioè: “ la firma elettronica semplice ”, che viene intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; “ la firma elettronica qualificata ”, che viene intesa come la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
“ la firma digitale ”, intesa come un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare (tramite la chiave privata) e al destinatario (tramite la chiave pubblica), rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
In particolare, secondo l’impostazione normativa originaria, partendo dal presupposto che il valore giuridico di un documento informatico fosse strettamente collegato al tipo di firma elettronica a esso associato, il c. 2 dell'art. 20 del Codice stabiliva che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfasse il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento”. Tale norma è stata, invece, completamente rivista dal nuovo decreto (n. 159/2006) che ha eliminato completamente la disposizione sopra riportata introducendo innanzitutto il c. 1-bis dell’art. 20 del Codice, con il quale si precisa che “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. In tal modo, quindi, si introduce un principio di carattere generale di libera valutabilità in giudizio del documento informatico come documento scritto in base a non meglio definite caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Dal punto di vista del valore probatorio del documento informatico, l’art. 21 del Codice rinnovellato dal decreto integrativo stabilisce al c. 1 che il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Si ribadisce al c. 2 dell’art. 21 il principio secondo cui il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile e si conferma la presunzione della riconducibilità dell’utilizzo del dispositivo di firma alla figura del titolare; ma la possibilità di fornire la prova contraria, diversamente da prima, viene limitata al solo titolare. L’art. 40 del Codice, in tema di formazione dei documenti informatici, fa poi un implicito riferimento all’attività di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Illuminante in materia è la Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie avente per oggetto “Le linee guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione”, datata 20/12/2002, con la quale il Ministro ha inteso dare un decisivo colpo d’acceleratore a un cambiamento già avviato
Nell’ambito della gestione elettronica documentale, assumono una notevole rilevanza i c.d. workflows documentali. In tale categoria si vogliono ricomprendere quelle attività di razionalizzazione (e conseguente informatizzazione) dei processi documentali di una organizzazione, escludendo, quindi, quelli primari. Ciò non significa che non si avranno benefici su tutta l’organizzazione, ma se ne avranno solo in via indiretta, agendo sui flussi documentali. In altre parole, si decide di non entrare nel merito delle procedure interne. Potrebbe anche essere il caso, per esempio, di quelle strutture che hanno già provveduto a effettuare razionalizzazioni organizzative. Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno, quindi, la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliora inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti e ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni. L’obiettivo finale deve essere quello di una Pubblica Amministrazione digitale, con protocollo informatizzato, posta elettronica certificata e, soprattutto, trasparenza dell’iter burocratico verso l’esterno. In questo modo, infatti, anche cittadini e imprese, collegandosi ai siti web della Pubblica Amministrazione, avranno la possibilità di verificare lo stato delle pratiche. Al fine di realizzare tale obiettivo è però necessario realizzare in toto il c.d. Sistema Pubblico di Connettività (Spc), originariamente disciplinato dal D.lgs. n. 42/2005 e successivamente trasfuso nel Codice dal decreto integrativo.
Naturalmente, una gestione elettronica documentale non è possibile senza il ricorso alla posta elettronica e, infatti, il Codice dell'Amministrazione digitale prevede all’art. 47 l’adozione della posta elettronica per lo scambio di documenti e informazioni, verificandone la provenienza. Agli artt. 6 e 48, inoltre, prevede l’adozione della posta elettronica certificata per la trasmissione telematica di comunicazioni, che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. La posta elettronica certificata, in realtà, era già stata disciplinata dal D.P.R. n. 68/2005 come una normale raccomandata con avviso di ricevimento. Viene introdotta nell’ordinamento anche la figura del gestore del servizio di posta elettronica certificata (un soggetto di natura pubblica o privata, iscritto ad apposito elenco) e previsti strumenti di garanzia relativi all’invio e alla ricezione dei messaggi certificati, anche opponibili a terzi. Vengono posti in rilievo, quindi, i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l'invio e la ricezione. “Certificare” queste fasi significa che il mittente riceve dal
proprio gestore di posta una ricevuta, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione di data e orario, a prescindere dalla apertura del messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del destinatario può anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio. È stato istituito anche un elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata presso il Cnipa, al quale sono assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli iscritti. Presso ogni gestore di posta elettronica viene istituito un log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate con posta elettronica certificata. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, dunque, la traccia informatica delle operazioni svolte, con lo stesso valore giuridico delle ricevute, sarà conservata per trenta mesi. Appare evidente (e il Codice indirettamente ne prende atto nello stesso art. 47) che la posta elettronica, specialmente nel settore pubblico, potrà avere la sua massima diffusione e affidabilità con lo sviluppo di strumenti quali la firma elettronica e il protocollo informatico, integrati con servizi di interoperabilità, che renderà possibile la realizzazione effettiva di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali. Si ricorda che, nell’ambito di una comunicazione tra i sistemi di protocollo di differenti amministrazioni o tra differenti sistemi di protocollo della stessa amministrazione, si ritiene garantita la interoperabilità tra detti sistemi quando è consentito al sistema ricevente di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema mittente. (Iaselli, op. loc. ult. cit. ). [Torna su]
Si fa riferimento, in particolare, al c.d. piano di e-government varato nel giugno 2000 dal Consiglio dei Ministri su iniziativa del Ministro della Funzione Pubblica, Franco Bassanini, e giunto ormai alla seconda fase. Tale progetto ha come suo obiettivo fondamentale quello di garantire ai cittadini l’accesso on line a tutti i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ottica di quella che dovrebbe essere la nuova frontiera di Internet. Protagoniste dell’innovazione dovranno essere le amministrazioni locali, che nel modello decentrato e federale dello Stato rappresenteranno il front-office dell’intero sistema amministrativo a disposizione diretta dei cittadini, mentre le amministrazioni centrali svolgeranno per lo più il ruolo di back-office. L’idea di fondo è quella della realizzazione di un grande processo di innovazione tecnologica che coinvolga tutto il sistema pubblico italiano mettendolo così sullo stesso piano rispetto a quello di altri Paesi più progrediti nelle nuove tecnologie della comunicazione. Per realizzare un
seconda fase. Lo si può definire come un'infrastruttura tecnologica che consentirà la comunicazione telematica fra tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, non meno di 15.000 uffici, sulla base dei più elevati e omogenei standard tecnologici, organizzativi e di sicurezza, realizzando così l'asse portante per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale. In particolare il Spc rappresenta la necessaria infrastruttura abilitante per promuoverel’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le Pa e alla realizzazione di servizi integrati tra Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, tra Pubblica Amministrazione e Imprese, tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Il Spc viene meglio definito all’art. 73, c. 2, del Codice, come “l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione”. L’informatica giuridica di gestione
Per informatica giuridica di gestione si intende la c.d. “automazione d’ufficio” o “burotica”, denominazioni con le quali si è soliti tradurre l’espressione inglese office automation. Notevoli sono i progressi ormai raggiunti nella gestione degli uffici, per cui nell’era attuale, come del resto già abbiamo visto in tema di gestione documentale, è possibile realizzare attraverso supporti informatici e telematici operazioni destinate a ricevere e trasmettere comunicazioni di qualsiasi tipo, di leggere e scrivere testi, di formare, organizzare e aggiornare archivi e registri, di esigere e ricevere pagamenti. Anche in settori come quello della giustizia e, quindi, dell’avvocatura molte attività sono state informatizzate e il Processo Civile telematico alla luce del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (“Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”), e del Decreto del Ministero della Giustizia del 14 ottobre 2004 (“Regole tecnico- operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”) non costituisce più una chimera ma una realtà. In particolare l’informatica giudiziaria può definirsi come “lo studio dell’uso del computer nello svolgimento del lavoro giudiziario a ogni livello per migliorarne l’efficienza e l’efficacia”.
Non vanno confusi i concetti di informatica giuridica e informatica giudiziaria, i quali presentano dei tipici caratteri differenziali, che sono i seguenti: oggetto della prima sono le leggi, la giurisdizione, la dottrina; oggetto della seconda è il lavoro che si svolge negli uffici giudiziari; la prima è assicurata da massima pubblicità nella diffusione; la seconda si caratterizza per parziale riservatezza o addirittura, talvolta segretezza; destinatari della prima sono sempre tutti; destinatari della seconda sono, invece, soltanto i magistrati, i funzionari e gli impiegati delle cancellerie, gli ufficiali giudiziari, talvolta anche i difensori e le parti in giudizio, di rado i terzi. In definitiva si potrebbe dire che l’informatica giuridica è una tecnica, che ebbe alle sue origini una funzione soltanto documentaria, ossia di memorizzazione in archivi magnetici e di reperimento di un dato o di più dati aggregati o confrontati fra loro ( information retrieval) : essa aveva dunque uno scopo eminentemente conoscitivo.
Il procedimento giudiziario, però, non ha soltanto un carattere conoscitivo; esso ne ha anche uno pratico, procedurale, che consiste proprio nello svolgimento del processo in una successione di fasi temporali. A questo complesso “diritto in movimento” si riferisce l’informatica giudiziaria, che ha un suo carattere distintivo in quanto essa è operativa, oltre che conoscitiva; per valerci di una formula famosa, essa riguarda non la law in books , ma la law in action. S’intende che i due aspetti o momenti dell’applicazione dell’informatica all’esperienza giuridica sono appaiati fra loro, come le due facce del mitico Dio Giano, giacché l’informatica giudiziaria comprende l’archiviazione elettronica, il reperimento del dato giuridico globale, gli elenchi anagrafici di vario genere e la composizione dei fascicoli computerizzati. L’elemento innovativo e decisivo per il nuovo sviluppo dell’automazione dei dati giuridici, però, è quello rappresentato dall’avvento della telematica, che consente la trasmissione dell’informazione a distanza, l’informatica distribuita e interattiva, la telecomunicazione fra i giudici, le nuove forme di controllo e di partecipazione all’ iter processuale sia da parte degli operatori interessati sia da parte degli organi preposti all’Amministrazione Giudiziaria. [Torna su]
In senso stretto, con l’espressione informatica giudiziaria “suole intendersi l’automazione del lavoro degli uffici giudiziari”, in senso lato anche l’automazione degli studi legali e notarili, anche se in tal caso si parla più propriamente di “informatica legale” (Cortese, Jacobazzi, Limone (a cura di), Manuale di informatica giuridica , Rimini, 1985, p. 145).
Il processo telematico, per ora previsto unicamente per il processo civile, consente agli avvocati di consultare telematicamente il fascicolo di cancelleria, di depositare memorie e documenti senza doversi recare presso il Tribunale, di avvalersi delle nuove tecnologie per notificare gli atti alle controparti, nonché di accedere alle banche di dati dei singoli uffici giudiziari per la consultazione delle sentenze emesse. L’informatica giuridica decisionale
L’informatica giuridica decisionale si fonda esclusivamente sull’applicazione al diritto dei principi della Intelligenza Artificiale (IA) e dei sistemi esperti , offrendo una soluzione ai problemi e non una semplice analisi. Un settore particolarmente interessante dell’informatica giuridica decisionale è quello dell’informatica giudiziaria che affida al computer la soluzione di questioni giuridiche vere e proprie, che confluiscono nella decisione della causa, per effetto dell’inserimento nella memoria elettronica degli estremi in cui esse si sostanziano, tradotti nel linguaggio formale e logico della macchina. L’applicazione della norma a casi concreti in via automatica evoca la figura del giudice meccanico, la quale suscita diffidenze e perplessità. D’altronde, però, un atteggiamento di rifiuto del ricorso all’elaboratore in funzione sostitutiva del giudice è un errore, perché non tiene conto che l’applicazione del diritto presenta una gradualità di forme che vanno da quelle in cui prevalgono elementi ripetitivi e costanti a quelle che richiedono valutazioni di carattere squisitamente discrezionale. Nelle fattispecie in cui vi è la costante presenza di certe premesse ben definite, dalle quali si possono trarre, in via conseguenziale, conclusioni anch’esse costanti, l’intervento dell’elaboratore è senz’altro da favorire. E ciò per sollevare il giudice da un lavoro ripetitivo e routinario che gli impedisce di dedicarsi con maggiore impegno ai casi più complessi. Non emerge, per esempio, alcun serio problema nell’applicazione automatica di regole per il calcolo dei salari, imposte, pensioni, interessi, ecc. In questi casi, l’elaborazione informatica avviene solo quando tutti i problemi di qualificazione giuridica siano stati risolti o, comunque, quando sia possibile distinguere con chiarezza il problema della verifica di condizioni giuridiche potenzialmente controverse e il problema di determinare le indubbie conseguenze giuridiche di tali condizioni. Inoltre, molti dei dati di cui necessitano i sistemi che applicano norme standardizzate sono spesso disponibili in archivi informatici di facile consultazione. In molti casi può essere ragionevole delegare all’uomo la qualificazione dei fatti del caso: il programma fa uso dei medesimi predicati che compaiono nel testo giuridico originale, senza specificarne il significato mediante regole ulteriori, e chiede all’utente se tali predicati risultino soddisfatti nel caso concreto. Anche un sistema che si basi su una formalizzazione superficiale della normativa giuridica può essere utile qualora si debbano applicare combinazioni complesse di regole univoche.
Si può seriamente ipotizzare, comunque, che non ci si fermerà a questi primi traguardi. Sono già in corso studi ed esperimenti, infatti, volti a individuare quali sono i passaggi del ragionamento del giudice riducibili a proposizioni di logica formale e, quindi, algoritmizzabili.
Un altro settore dell'intelligenza artificiale che sta conoscendo grossi sviluppi negli ultimi tempi è quello della ricerca giuridica su Internet. L’avvento di Internet ha sconvolto le tradizionali metodologie di trattamento documentario. Con la Rete è cambiato il concetto di sistema informativo, passato da una dimensione locale a una globale, e si è anche allargato il significato di informazione, non più intesa come equivalente al documento, ma, grazie agli ipertesti, comprensiva di una soggettiva concatenazione di concetti. Con la Rete la tecnologia dell’informazione si trova a fronteggiare problemi diversi; il punto cruciale non è più la raccolta e organizzazione delle fonti, quanto l’accesso mirato a quelle rilevanti; spesso l’informazione a disposizione è troppa, confusa, non attendibile, disordinata, non strutturata. In tale contesto, il contributo dell’intelligenza artificiale si colloca nella c.d. “ estrazione di conoscenza ”, che è una tecnica capace di filtrare, navigando nella Rete, solo le informazioni pertinenti a un dato settore di interesse (solo le informazioni finanziarie, per esempio). Gli strumenti si basano su due tipici paradigmi di Ia: i nuclei concettuali ( conceptual clusters : con questi strumenti vengono descritti gli elementi della materia di interesse mediante tutte le possibili espressioni e forme linguistiche (per esempio, società, capitali, azioni, stock, interesse, ratei, profitto, ecc.), segnalando anche quali caratteristiche ci si aspetta dai dati che si cercano (per esempio, in notizie di carattere finanziario ricorreranno i nomi di società quotate in borsa, di organismi finanziari, di quote azionarie, ecc.) i parsers del linguaggio naturale : con questi strumenti si filtrano ( parsing ) le stringhe di parole in modo da rintracciare all’interno le “parole civetta”.
Una tecnica più raffinata di Ia da applicare sempre in tale settore è il data mining. Letteralmente minin g è l'attività del minatore, cioè lo scavo, l'estrazione di materiali preziosi da materiali di scarto; nel data mining il materiale prezioso da rintracciare è la conoscenza, cioè informazioni nuove e originali su determinati fenomeni, estratte da grandi quantità di dati. La conoscenza scoperta con il data mining è qualcosa di più del risultato di analisi statistiche, in quanto dovrebbe evidenziare non solo la frequenza di certi fenomeni, ma i modi in cui vengono a concatenarsi circostanze o fattori ( associationrules ). Data una grande quantità di dati, si