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Diritto della sicurezza pubblica, Sbobinature di Diritto Pubblico

Analisi delle misure di prevenzione patrimoniali, diritto alle riunioni e alle manifestazioni sportive

Tipologia: Sbobinature

2025/2026

Caricato il 23/06/2026

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Le Manifestazioni Sportive – Diritto della Pubblica Sicurezza
(Dr. Arturo Iannuzzi – UniTelma Sapienza)
1. Nozione ed evoluzione normativa
Le manifestazioni sportive sono definite dal legislatore come le “competizioni che si svolgono
nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni
riconosciuti dal CONI” (art. 2-bis, d.l. n. 336/2001). Rientrano nel genus dei pubblici spettacoli e
trattenimenti, soggette anche alla disciplina del TULPS (artt. 68-85-bis).
Per lo svolgimento in luogo pubblico o con scopo di lucro è necessaria la licenza del Sindaco (ex
art. 68 TULPS), come reinterpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 56/1970), che ha dichiarato
parzialmente illegittima la norma nella parte in cui richiedeva la licenza anche per trattenimenti in
luoghi aperti al pubblico senza finalità imprenditoriali. L’obbligo non sussiste per manifestazioni a
finalità educativa. Originariamente la competenza spettava al Questore, poi trasferita al Sindaco con
il d.P.R. n. 616/1977.
2. Quadro normativo
La materia si caratterizza per una produzione normativa frammentata e di natura emergenziale,
stratificatasi nel tempo in risposta a episodi di cronaca. Le principali fonti sono:
Legge n. 401/1989: legge madre, introduce misure preventive accanto a quelle repressive
per contrastare la violenza antisportiva.
D.l. n. 122/1993: misure contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa.
D.l. n. 717/1994: misure urgenti contro la violenza nelle competizioni agonistiche.
D.M. 18 aprile 1996: norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi.
D.l. n. 336/2001: definizione di manifestazione sportiva e inasprimento delle misure di
contrasto.
D.l. n. 28/2003: ulteriori disposizioni urgenti contro la violenza sportiva.
D.M. 6 giugno 2005 (tre decreti): ticketing policy, videosorveglianza, modifiche alle norme
sugli impianti.
D.M. 1 dicembre 2005: istituzione e organizzazione dell’ONMS.
D.l. n. 8/2007: misure urgenti contro la violenza calcistica, conversione in delitto di varie
contravvenzioni, introduzione dello stewarding.
D.M. 15 agosto 2008: istituzione del CASMS.
D.l. n. 187/2010: ulteriori misure in materia di sicurezza.
D.l. n. 119/2014: contrasto a illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive.
D.l. n. 53/2019: ordine e sicurezza pubblica, estensione del D.A.Spo. “fuori contesto”.
D.M. 13 agosto 2019: riforma organica del sistema degli steward.
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Le Manifestazioni Sportive – Diritto della Pubblica Sicurezza

(Dr. Arturo Iannuzzi – UniTelma Sapienza)

1. Nozione ed evoluzione normativa

Le manifestazioni sportive sono definite dal legislatore come le “competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI” (art. 2-bis, d.l. n. 336/2001). Rientrano nel genus dei pubblici spettacoli e trattenimenti , soggette anche alla disciplina del TULPS (artt. 68-85-bis). Per lo svolgimento in luogo pubblico o con scopo di lucro è necessaria la licenza del Sindaco (ex art. 68 TULPS), come reinterpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 56/1970), che ha dichiarato parzialmente illegittima la norma nella parte in cui richiedeva la licenza anche per trattenimenti in luoghi aperti al pubblico senza finalità imprenditoriali. L’obbligo non sussiste per manifestazioni a finalità educativa. Originariamente la competenza spettava al Questore, poi trasferita al Sindaco con il d.P.R. n. 616/1977.

2. Quadro normativo

La materia si caratterizza per una produzione normativa frammentata e di natura emergenziale , stratificatasi nel tempo in risposta a episodi di cronaca. Le principali fonti sono:  Legge n. 401/1989 : legge madre, introduce misure preventive accanto a quelle repressive per contrastare la violenza antisportiva.  D.l. n. 122/1993 : misure contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa.  D.l. n. 717/1994 : misure urgenti contro la violenza nelle competizioni agonistiche.  D.M. 18 aprile 1996 : norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.  D.l. n. 336/2001 : definizione di manifestazione sportiva e inasprimento delle misure di contrasto.  D.l. n. 28/2003 : ulteriori disposizioni urgenti contro la violenza sportiva.  D.M. 6 giugno 2005 (tre decreti): ticketing policy, videosorveglianza, modifiche alle norme sugli impianti.  D.M. 1 dicembre 2005 : istituzione e organizzazione dell’ONMS.  D.l. n. 8/2007 : misure urgenti contro la violenza calcistica, conversione in delitto di varie contravvenzioni, introduzione dello stewarding.  D.M. 15 agosto 2008 : istituzione del CASMS.  D.l. n. 187/2010 : ulteriori misure in materia di sicurezza.  D.l. n. 119/2014 : contrasto a illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive.  D.l. n. 53/2019 : ordine e sicurezza pubblica, estensione del D.A.Spo. “fuori contesto”.  D.M. 13 agosto 2019 : riforma organica del sistema degli steward.

3. La struttura amministrativa centrale

3.1 L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS)

Istituito con d.l. n. 162/2015 e incardinato nella Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, l’ONMS è un organo collegiale di consulenza tecnico- amministrativa del Ministro dell’Interno. Ha composizione misto pubblico-privata , includendo rappresentanti delle Leghe calcistiche (Serie A, B, C, Dilettanti), del CONI, della FIGC, funzionari della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Compiti principali (art. 1-octies, d.l. n. 28/2003):  Monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza.  Esame delle problematiche degli eventi in programma e attribuzione dei livelli di rischio.  Approvazione delle linee guida del regolamento d’uso degli impianti sportivi.  Promozione di iniziative di prevenzione, anche con associazioni di tifosi ed enti locali.  Definizione delle misure che le società sportive devono adottare per garantire il regolare svolgimento degli eventi.  Pubblicazione di un rapporto annuale sul fenomeno della violenza sportiva.  Su richiesta del Ministro o del Capo della Polizia, può esprimersi su qualsiasi questione attinente alla prevenzione della violenza sportiva. I livelli di rischio sono attribuiti settimanalmente per tutte le gare professionistiche dei successivi 15 giorni, sulla base di: caratteristiche strutturali dell’impianto, rapporti tra le tifoserie, precedenti episodi di disordine, gestione delle società sportive, orario e valore sportivo della gara. I livelli sono quattro: Livello Caratteristiche Rischio 1 Comune a tutti gli eventi; misure organizzative ordinarie Rischio 2 Richiede verbalizzazione e sensibilizzazione delle autorità provinciali Rischio 3 Comporta rafforzamento delle misure: più steward, prefiltraggio, steward in trasferta Rischio 4 Eccezionale; può comportare chiusura anticipata degli accessi o rinvio al CASMS Le decisioni dell’ONMS si esprimono in determinazioni , provvedimenti amministrativi privi di forza vincolante in senso stretto ma dotati di importante valore esortativo, in quanto espressione di discrezionalità tecnica e di best practices consolidate.

3.2 Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS)

Istituito con D.M. 15 agosto 2008, è un organismo interforze presieduto dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ne fanno parte il Presidente dell’ONMS, il Direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico, rappresentanti della Polizia di Prevenzione, della Polizia Stradale e Ferroviaria, dell’AISI, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Svolge funzioni di raccordo informativo e tecnico-operativo nei confronti delle autorità territoriali, analizzando gli incontri ad altissimo rischio. Nei casi più gravi può raccomandare:

 Gare dilettantistiche in impianti con capienza superiore a 7.500 posti. Gli steward sono definiti come “assistenti di stadio” cui è affidata la verifica dei titoli d’accesso, l’accoglienza e l’instradamento degli spettatori, il rispetto del regolamento d’uso e i servizi ausiliari dell’attività di polizia. Operano in un modello gerarchico-piramidale : Delegato per la Gestione dell’Evento (DGE) → Responsabile di Funzione (RF) → Coordinatore di Settore (CS) → Capo Unità (CU) → Operatori Steward (OS). Requisiti degli aspiranti steward: personali (cittadinanza UE o permesso di soggiorno), fisici, culturali (diploma e conoscenza di una lingua straniera), soggettivi (assenza di cause ostative, D.A.Spo. o condanne rilevanti), psicoattitudinali, professionali (corso di formazione obbligatorio in aree giuridica, ordine pubblico, sicurezza antiincendio, sanitaria, psico-sociale, tecnico-operativa e ticketing). La formazione è erogata da strutture qualificate verificate dall’ONMS; la revoca dell’attestazione scatta in caso di mancanza dei requisiti o di inattività superiore a due anni.

6. La Ticketing Policy

Introdotta dal D.M. 6 giugno 2005 per impianti superiori a 10.000 posti (poi abbassato a 7.500), prevede:  Biglietti nominativi e numerati con indicazione del posto, settore, varco d’accesso e dati dell’acquirente.  Colori distinti per settore e per i tifosi ospiti.  Divieto di vendita ai tifosi ospiti dalle ore 19:00 del giorno precedente la gara.  Verifica in tempo reale attraverso il sistema VRO (Verifica Requisiti Ostativi) , gestito dal Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, che consente o nega l’acquisto a seconda che il soggetto abbia o meno un D.A.Spo. attivo. Dal 2017, il Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno, CONI, FIGC e Leghe ha sostituito la “tessera del tifoso” con la “fidelity card” , che diventa obbligatoria per i tifosi ospiti solo quando l’ONMS classifica la gara come ad alto rischio.

7. Il D.A.Spo. (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive)

Previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989, è una misura amministrativa di prevenzione personale adottata dal Questore, senza necessità di una sentenza di condanna, anche nell’immediatezza dei fatti. Destinatari : chi ha partecipato ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive; chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza; chi è denunciato o condannato (anche non definitivamente) negli ultimi 5 anni per reati specifici (porto d’armi, lancio di materiale, reati contro l’ordine pubblico, rapina, stupefacenti, ecc.) anche al di fuori del contesto sportivo (D.A.Spo. “fuori contesto”, introdotto dal d.l. n. 53/2019); soggetti pericolosi ex Codice antimafia. È applicabile anche ai minori tra i 14 e i 18 anni, con notifica ai genitori. Durata : da 1 a 5 anni (da 3 a 5 in caso di condotta di gruppo con ruolo direttivo); da 5 a 10 anni per i recidivi. In caso di violazione accertata, può aumentare fino a 8 anni.

D.A.Spo. semplice vs. aggravato : il divieto semplice incide sulla libertà di circolazione (art. 16 Cost.); quello aggravato, con obbligo di comparizione in questura durante le gare, limita la libertà personale (art. 13 Cost.) ed è soggetto a convalida del GIP entro 48 ore dalla richiesta del Procuratore della Repubblica. Impugnazioni : ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, o ricorso al TAR entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. L’ordinanza di convalida dell’obbligo di comparizione è ricorribile per Cassazione senza effetto sospensivo.

8. I Reati da Stadio

8.1 Violazione del D.A.Spo. (art. 6, comma 6)

Delitto (dal 2007) punito con reclusione da 1 a 3 anni e multa da €10.000 a €40.000. È un reato proprio (solo il destinatario del D.A.Spo.), omissivo, di pericolo, a dolo generico. L’arresto in flagranza è obbligatorio. Il reato si consuma dal momento della notifica del provvedimento.

8.2 Lancio di materiale pericoloso (art. 6-bis, comma 1)

Delitto di pericolo concreto , punito con reclusione da 1 a 4 anni. Comprende razzi, bengala, petardi, bastoni, materiale imbrattante, oggetti contundenti. Si applica nei luoghi della manifestazione e nelle adiacenze, nelle 24 ore precedenti o successive. Aggravato se causa danno a persone o interruzione della gara. Reato comune (chiunque), a dolo generico; è previsto l’arresto in flagranza anche differito.

8.3 Scavalcamento e invasione di campo (art. 6-bis, comma 2)

Contravvenzioni punite con arresto fino a 1 anno e ammenda da €1.000 a €5.000. Diventano delitto (reclusione da 6 mesi a 4 anni) se causano ritardo rilevante, interruzione o sospensione definitiva della gara. Secondo la Cassazione, la “manifestazione” comprende anche il periodo successivo al fischio finale, fino all’uscita di giocatori e arbitri dall’impianto.

8.4 Possesso di artifizi pirotecnici (art. 6-ter)

Delitto dal 2007, punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da €1.000 a €5.000. Include il possesso di razzi, bengala, petardi, bastoni, mazze, oggetti contundenti. Il “possesso” è inteso come mera disponibilità, anche condivisa con altri (es. oggetti nel furgone di un gruppo). Reato di pericolo indiretto (pericolo del pericolo), comune e a dolo generico.

8.5 Lesioni a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico (art. 583-quater c.p.)

Introdotto nel 2007, più volte modificato (da ultimo con d.l. n. 48/2025). Tutela ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché il personale sanitario. Pene: reclusione da 2 a 5 anni per lesioni semplici; da 4 a 10 anni per lesioni gravi; da 8 a 16 anni per lesioni gravissime. È un reato comune (chiunque), a forma libera, doloso. Consente l’arresto in flagranza.

8.6 Lesioni agli steward (art. 6-quinquies)