























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto dell'ambiente: domande frequenti con risposte esaurienti, basate sul manuale
Tipologia: Appunti
1 / 31
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!
























armonizzare le politiche degli Stati membri. Nel tempo sono stati adottati diversi PAA (1973-77, 1977-83, 1983-87, 1987-93, 1993-97, 1997- 2002, 2014-2020 e 2022-2030), e attualmente siamo all’ottavo Programma di Azione per l’Ambiente. Di seguito altri trattati e convenzioni che rappresentano i passaggi fondamentali attraverso cui la tutela ambientale è stata gradualmente inserita nel diritto primario e secondario dell’UE:
Lo sviluppo sostenibile significa vivere in modo equilibrato ed equo, utilizzando le risorse naturali senza esaurirle e senza superare la capacità dell’ambiente di assorbire i rifiuti generati dalle attività umane, senza compromettere le opportunità delle generazioni future. Il principio si propone di bilanciare due esigenze apparentemente opposte: da un lato la crescita economica e sociale, dall’altro la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. Il concetto nasce dal diritto internazionale : nel 1983 le Nazioni Unite istituirono la Commissione per l’ambiente e lo sviluppo, che nel 1987 ha definito il concetto di sustainability. Successivamente sono stati avviati diversi programmi internazionali, tra cui i Sustainable Development Goals del 2015, che mirano a integrare crescita economica e sostenibilità. Va notato che alcuni Paesi, come India e Cina, in passato hanno privilegiato solo lo sviluppo economico, trascurando la sostenibilità. Anche l’ Unione europea ha progressivamente inserito questo principio nella propria legislazione: il Trattato di Amsterdam (1997) prevede uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle attività economiche, mentre il Trattato di Lisbona (2009) rafforza il concetto, collegandolo a una crescita economica equilibrata e alla solidarietà tra i cittadini europei. In Italia , lo sviluppo sostenibile è riconosciuto nel Codice dell’Ambiente. L’art. 3-quater stabilisce che ogni attività umana deve rispettare il principio dello sviluppo sostenibile, garantendo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future. 4) PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE Il principio di integrazione stabilisce che un elevato livello di tutela dell’ambiente e il suo miglioramento devono essere integrati in tutte le politiche dell’Unione europea e garantiti secondo il principio dello sviluppo sostenibile. In pratica, questo principio richiede che le esigenze ambientali siano considerate fin dalla fase di definizione delle politiche e poi rispettate anche nella loro attuazione, in modo da promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Questo è sancito dall’art. 11 del TFUE, che collega direttamente protezione ambientale e decisioni politiche dell’UE. 5) PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Il principio di sussidiarietà serve a stabilire chi deve intervenire nelle materie condivise, come l’ambiente, in base a criteri di efficacia e ragionevolezza dell’azione. Secondo l’ art. 5 del TUE , l’UE interviene solo se gli obiettivi non possono essere raggiunti sufficientemente dai singoli Stati membri o se possono essere raggiunti meglio a livello europeo. In Italia, la sussidiarietà ha radici storiche: tra ‘800 e ‘900 era applicata con cautela dai liberali, quasi come ultima risorsa, mentre durante il Fascismo scomparve del tutto perché tutto era centralizzato nello Stato. Dopo la Costituzione repubblicana, il principio ha ripreso rilevanza, ma è stato disciplinato compiutamente solo dopo la revisione costituzionale del 2001, valorizzando Regioni e Comuni.
L’attuazione del principio si basa su una strategia strutturata di analisi dei rischi, che comprende:
Hanno anche finalità diverse : la prevenzione tutela da rischi noti e accertati, mentre la precauzione protegge da rischi ipotetici o non ancora scientificamente dimostrati. 11) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Principio secondo il quale l’azione dell’UE non può andare oltre a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Trattato. Più esattamente, allorché si impongano degli obblighi agli operatori economici ed essi dispongano di una pluralità di misure appropriate per raggiungere gli obiettivi prefissati, si dovrà ricorrere alla meno impegnativa ed assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi. 12) ART.9 COSTITUZIONE La normativa e le idee relative alla tutela giuridica dell’ambiente inteso come paesaggio, trovano il loro fondamento nell'articolo 9: " la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione ". L’inclusione del termine "paesaggio" nella Carta, aveva suscitato non pochi dubbi in sede costituente. Si riteneva che la sua tutela, al pari di quella del patrimonio storico e artistico, fosse garantita da leggi prerepubblicane. Tali leggi riguardavano le cose di interesse artistico e storico e le bellezze naturali. Altri invece hanno sostenuto che l’articolo 9 attribuisse alla parola "paesaggio" un significato più ampio, comprensivo della "forma del paese creata dall’azione cosciente della comunità umana che vi si è insediata e che produce segni della sua cultura". In quest’ottica, il paesaggio non viene solo considerato in termini estetici, ma come "forma sensibile all’ambiente". 13) ART.32 COSTITUZIONE L’art. 32 comma 1 Cost recita: “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti .” La Corte di Cassazione, applicando quest’articolo si è espressa nel senso che, dovendo preservare le condizioni indispensabili alla salute dell’uomo, il diritto alla salute deve configurarsi come diritto all’ambiente salubre. Il concetto di diritto all’ambiente salubre assume una connotazione più larga comprensiva di lesioni non direttamente e immediatamente imputabili all’atto inquinante e ai danni di natura morale che possono avere conseguenze negative anche sulla psiche dell’individuo. Sussiste in questo contesto anche il problema del risarcimento del danno subito e si avverte che il diritto alla salute va progressivamente assumendo caratteristiche proprie, delle quali si è tratto spunto per sviluppare una più ampia concezione dell’ambiente. 14) RIPARTO DI COMPETENZE
Allo stesso modo il legislatore statale può fissare standard minimi e uniformi di tutela anche in materie ascrivibili alla potestà legislativa regionale, che non possono essere derogati in peius (corte costituzionale, sent. 81/2007). 15) POTESTA’ REGOLAMENTARE Ai sensi dell’art.117 comma 7 lo Stato ha competenza regolamentare soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, anche se potrà delegarne l’esercizio alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Per quanto riguarda la potestà regolamentare degli enti territoriali minori (Province, Città metropolitane e comuni), al fine di delimitarne l’ambito è necessario individuare l’area delle funzioni loro attribuite ed i concetti di “organizzazione” e "svolgimento" delle funzioni. 16) FUNZIONI AMMINISTRATIVE (art.118) Secondo l’art.118 l’attribuzione delle funzioni amministrative avviene ora in base al principio di sussidiarietà verticale, cioè, attribuendole prima ai comuni perché sono gli enti più vicini ai cittadini e via via ai livelli di governo più lontano. Prima della riforma del titolo V, esse venivano conferite sulla base del principio del parallelismo: chi deteneva la funzione legislativa di una materia, deteneva anche quella amministrativa. L’art.118, comma 1 e 2 Cost. dispone che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà (verticale), differenziazione ed adeguatezza”. Quindi i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. L’art.120 Cost. stabilisce inoltre che “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di
una precedente situazione di vantaggio, è caratterizzato dalla prevalenza dell’interesse pubblico a fronte di un interesse privato. Di solito il richiedente deve fornire un progetto e in seguito il soggetto pubblico verifica la compatibilità dello stesso in relazione all’interesse pubblico. In materia ambientale, onde consentire un controllo periodico sulle attività potenzialmente dannose per l’ambiente, l’ordinamento prevede che l’autorizzazione sia di regola rilasciata a tempo determinato, ma che possa essere rinnovata. Ciò dipende anche dal fatto che scienza e tecnica sono continuamente in evoluzione e occorre periodicamente rivedere le condizioni e i requisiti per consentire al privato di agire. Una peculiarità delle autorizzazioni e del relativo procedimento emerge dalla lettura della legge 241/1990 che ammette la loro sostituzione attraverso i meccanismi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di silenzio assenso.
2. In seguito l’ordinamento si preoccupa che l’attività autorizzata venga sottoposta a controllo. In questo caso la fissazione di standard è molto frequente, soprattutto in materia di inquinamento e comporta l’individuazione di una soglia non superabile il quadro però si complica prevdendo la determinazione di valori limite, valori obiettivo e valori di attenzione. Numerosi sono i problemi connessi a questo potere perché implica: - l’individuazione del soggetto competente a fissare gli standard - la determinazione delle conseguenze in caso di loro violazione - l’impossibilità di valorizzare i comportamenti più virtuosi degli operatori e dunque l’eccessiva rigidità del meccanismo. I controlli vengono svolti dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) e sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione della proporzionalità. In caso di violazione dell’autorizzazione o non rispetto degli standard e norme di legge stabiliti, in seguito a controlli gli operatori sono passibili di sanzione. Perciò il potere sanzionatorio consiste nell'irrogazione di determinate conseguenze sfavorevoli ai soggetti che abbiano posto in essere illeciti amministrativi. Va precisato però che accanto alle sanzioni amministrative ci possono essere anche sanzioni penali. 3. Talora al fine di conservare alcuni immobili che presentano peculiari caratteristiche, l’ordinamento consente all’amministrazione di sottoporre gli stessi a vincolo amministrativo. Il vincolo restringe le facoltà spettanti ai proprietari, in quanto consiste nell’imposizione di una serie di limiti, quali ad esempio non modificare, trasferire, alterare dalla sua destinazione il bene oppure compiere alcune opere. La legge prevede molte tipologie di vincoli, ad esempio
procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ● art.3-sexies d.lgs. 152/2006 → livello di protezione maggiore; precisa che chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio del territorio nazionale, richiamando la legge 241/1990, la Convenzione di Aarhus e il d.lgs. 195/2005. Va ricordato che la Convenzione di Aarhus, sottoscritta nel 1998 da 45 paesi tra cui l’Italia, contiene disposizioni sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale. Oltre a un quadro più garantista della legga 241/90 , la Convenzione adotta una definizione più ampia di autorità pubblica, comprendendo accanto alle amministrazioni tradizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici attinenti con l’ambiente. Dunque la partecipazione è disciplinata con riferimento a ipotesi più estese. 22) INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI e disciplina del danno ambientale Gli operatori, soprattutto quelli particolarmente qualificati, sapendo di essere obbligati a risarcire i danni ambientali, sono indotti ad adottare le misure più opportune volte a ridurre al minimo i rischi di un danno connesso alla loro attività. La disciplina del danno dovrebbe incidere sulle scelte degli imprenditori nella logica della internalizzazione dei costi ambientali, a prescindere dalla successiva commissione dell’illecito. In particolare, l’operatore è indotto a contenere l'impatto ambientale delle proprie iniziative, a condizione che il prevedibile costo dell’illecito ambientale superi il beneficio che egli ricava dal fatto di risparmiare sugli investimenti ambientali necessari per evitare il danno. Il d.lgs. 152/2006 definisce in modo ampio il “danno ambientale” come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata a quest’ultima”. Lo stesso decreto prevede una responsabilità oggettiva per le attività professionali intrinsecamente pericolose e riconosce una responsabilità per dolo o colpa negli altri casi. A livello europeo, la direttiva 2004/35/CE attuata in Italia con il d.lgs 152/2006 che a sua volta disciplina il danno ambientale, esclude dal proprio campo di applicazione importanti fattispecie, quali il danno da inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e ai beni paesaggistici. La direttiva dispone che in attuazione del principio chi inquina paga, l’operatore che ha cagionato il danno, è considerato responsabile. Protagonista assoluto della disciplina interna è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, chiamato a prevenire, accertare e sanzionare gli illeciti, nonché l’unico legittimato ad agire in giudizio. Il ministro può scegliere se agire per risarcimento del danno ambientale in forma specifica, e se necessario per equivalente patrimoniale oppure procedere in via amministrativa con l’ordinanza a contenuto risarcitorio. La preferenza dell’ordinamento è nettamente a favore del rimedio amministrativo.
Al livello nazionale la legge 36/1994 disciplina per la prima volta l’uso delle risorse acquifere a servizio della collettività. Più di recente il d.lgs. 152/2006 all’art.114 dispone che “le acque costituiscono una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”. Vi è un rilevante episodio che vede come protagonista l’Italia in ambito europeo, con una sentenza del 2006, con cui venne condannata dalla corte di giustizia per essere venuta meno agli obblighi sanciti dalla direttiva nel trattamento delle acque reflue urbane nella provincia di Varese. Al giorno d’oggi per affrontare problemi dell’acqua nell’UE, ci si richiama alla direttiva quadro 200/60/CE, che pone alcuni principi fondamentali, tra i quali:
fenomeni, mentre per quanto attiene alle emissioni causate dai veicoli fa riferimento alla disciplina posta dal codice della strada che prevede controlli di conformità e controlli relativi alla fase di circolazione. Sempre il codice della strada prevede poi la possibilità per il sindaco di emanare ordinanze volte a limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli, per esigenze di “tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Venendo alla disciplina dell’inquinamento atmosferico, occorre innanzitutto precisare che la stessa non si applica agli impianti di incenerimento, agli impianti di trattamento termico dei rifiuti, per i quali opera la speciale autorizzazione unica in materia di rifiuti. E’ importante anche la nozione di “emissione di sostanze inquinanti”, che sono sostanze che causano in modo diretto o indiretto un’alterazione dell’aria atmosferica e costituiscono un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente. I valori limite di emissione sono fissati con decreti ministeriali sulla base delle migliori tecniche disponibili. Eventuali ulteriori limiti sono individuati da piani e programmi di qualità dell’aria. La tutela cui è assoggettata l’ambiente per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico prevede un regime autorizzatorio. L’autorizzazione innanzitutto deve rispettare i valori limite di emissione fissati. Essa, a seguito di un’istanza da parte del gestore, dà avvio a un procedimento caratterizzato dalla indizione da parte delle autorità procedenti di una conferenza dei servizi, nel corso della quale si esprime con un contestuale esame di altri interessi coinvolti. Il codice disciplina espressamente l’ipotesi di inerzia, prevedendo che, se l’autorità competente non si pronuncia entro 120 giorni, il gestore può entro i successivi 60 giorni richiede al Ministro dell’ambiente di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorità competente. L’autorizzazione ha una durata di 15 anni e il rinnovo va richiesto almeno 1 anno prima della scadenza. Il rinnovo può essere altresì richiesto dall’autorità competente quando ciò sia necessario al fine di rispettare i valori limite di qualità dell’aria. Circa i controlli, l’autorità competente ha il potere di effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle autorizzazioni. Il d.lgs.152/ individua le misure adottabili in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Si tratta di:
L’inquinamento elettromagnetico è legato all’incremento dell’impiego dell’energia elettrica e delle reti di telecomunicazione e soprattutto recentemente della diffusione della telefonia cellulare. Esso è caratterizzato dall’esposizione non desiderata a radiazioni non ionizzanti. Le sorgenti cui si applicano le disposizione della legge sono gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare l’esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 0 Hz e 3000 Hz. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non risulta accertata con sicurezza assoluta la pericolosità dell’esposizione a campi elettromagnetici, di qui la rilevanza del principio di precauzione. Il limite di esposizione costituisce il valore che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori. Il valore di attenzione rappresenta il limite che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Il superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, salvo che sia stato presentato un piano di risanamento. Importanti sono i piani di risanamento previsti per gli impianti radioelettrici e per gli elettrodotti con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità. Le sanzioni sono amministrative, pecuniarie di ammontare assai elevato, per chi genera campi elettromagnetici superiori ai limiti massimi di esposizione e dai valori di attenzione. In caso di violazione delle prescrizioni sussistono pure sanzioni amministrative. 28) GESTIONE DEI RIFIUTI Gli Stati che perseguono gli sviluppi della propria economia sono chiamati ad affrontare il problema dei rifiuti e della loro crescita. Con la parola “rifiuto”, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CE si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. Va precisato che non rientrano in questa categoria:
La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti o del detentore di regola permane per l’intera catena di trattamento. Il d.lgs. 152/2006 affida alle Regioni compiti di promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i poteri amministrativi conferiti dal d.lgs. 152/2006 e i relativi procedimenti amministrativi, di rilievo sono i piani di gestione dei rifiuti, predisposti dalle Regioni sulla base dei criteri generali stabiliti dallo Stato, sentite le province e le autorità d’ambito. Tali piani definiscono, per esempio, i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e per l’organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti.