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Tipologia: Sintesi del corso
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DIRITTO COMMERCIALE - VOL. 2 Campobasso - DIRITTO DELLE SOCIETÀ
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono le strutture tipiche (non esclusive) previste dall’ordinamento per l’esercizio in forma associativa dell’attività di impresa (impresa collettiva). Il legislatore prevede otto tipi di società fra le quali le parti posso scegliere il tipo societario più rispondente alle loro specifiche esigenze operative. I tipi previsti sono:
L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica (produttiva di servizi intellettuali) ma non è considerata attività d’impresa. Una società fra professionisti per l’esercizio in comune della loro attività darebbe perciò vita ad un’ulteriore ipotesi di società senza impresa. Anche se la nozione di società, art. 2247, parla di attività economica e non di attività di impresa (e quindi non vi sarebbero preclusioni): a) dalle norme del codice civile emerge con chiarezza il carattere rigorosamente personale dell’attività del professionista intellettuale. L’art. 2232 gli impone di eseguire personalmente l’incarico assunto e, se si avvale di sostituti e ausiliari, quest’ultimi devono operare sotto la direzione e responsabilità del professionista. b) La legge n. 1815 del 1939 , all’art. 1, stabilisce che “ i professionisti che si associano per l’esercizio della professione debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati”. L’art. 2 vietava poi ogni forma di esercizio associato delle professioni intellettuali diversa da quella prevista dall’art 1. L’evoluzione delle professioni intellettuali e le soluzioni permissive attuate nel resto d’Europa, hanno sollecitato anche in Italia un intervento legislativo, volto a delineare una specifica disciplina delle società fra professionisti idonea a garantire il rispetto dei principi cardine fissati dal codice per le professioni intellettuali. Dopo diversi progetti, nel 1997 si ebbe un intervento parziale ma non risolutivo. L’art. 24 della legge n. 266/1997 ha abrogato l’art. 2 ella legge 1815/1939 ed ha conferito al Ministero della giustizia il potere di fissare con proprio decreto i requisiti per l’esercizio in forma societaria delle attività intellettuali dell’art. 1. Ma, nel maggio 1998, a seguito dei forti contrasti, il governo ha rinunciato ad emanare il regolamento sulle società fra professionisti lasciando aperto il dibattito. In seguito vi sono stati altri interventi parziali: così nel 2001 è stata ammessa la società fra avvocato (d. lgs. 96 del 2001); nel 2006 è stata consentita la costituzione di società fra professionisti per la prestazioni di servizi professionali interdisciplinari (l. 248 del 2008) sotto forma di società di persone. In particolare è previsto che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria responsabilità. La società fra professionisti non va confusa col fenomeno dell’ assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti. In tal caso non si ha società in quanto ogni professionista si impegna, nei confronti del cliente, ad eseguire personalmente una propria prestazione intellettuale, sia pure coordinata con quella di un collega. Si hanno quindi, distinte attività professionali coordinate e non un’unica attività esercitata in comune. La società fra professionisti va distinta anche dalla cosiddetta società di mezzi fra professionisti , cioè quella società costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni. ( es. due medici costituiscono una società per la gestione di ogni aspetto strettamente professionale della loro attività: acquisto delle apparecchiature sanitarie, assunzione del personale, tenuta della contabilità. Una tale società non ha per ogg. L’esercizio della professione medica, questa infatti è svolta individualmente o congiuntamente dai singoli medici, avvalendosi dell’ apparato strumentale messo a disposizione dalla società). Le società di mezzi sono perfettamente lecite e sono certamente titolari di un’ impresa commerciale in quanto svolgono attività di impresa (produzione di servizi) e non attività intellettuale. Distinte sono anche le società di servizi imprenditoriali che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi. Prestazioni che hanno carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società. Esempio di tali società è costituito dalle società di ingegneria ( società di progettazione industriale) o società di engineering , la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende anche altre prestazioni, quali le relative ricerche di fattibilità ed il reperimento di fondi ( consulting engineering ), fino alla realizzazione e la vendita degli impianti e delle attrezzature industriali progettate ( commercial engineering ). Queste società hanno spesso alle loro dipendenze decine di professionisti e hanno dimensioni gigantesche. Fra le società di servizi imprenditoriali rientrano anche le società di elaborazione elettronica dei dati contabili e le società di revisione contabile non potendosi identificare la loro attività con quella riservata per legge ai dottori commercialisti e ai ragionieri. quindi anche le società di servizi o di engineering svolgono attività di impresa e non attività intellettuale, purchè si tratti di vere società di progettazione industriale e di veri contratti di engineering. Società fra professionisti possono essere considerate le società fra professionisti intellettuali che hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge, es. società tra medici per l’esercizio della professione medica. Gli incarichi professionali sono assunti dalla società ed è la società che giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali, sia pure attraverso i propri soci a loro volta obbligati verso la comune società a prestare la propria attività intellettuale. Al riguardo si era soliti distinguere fra professioni protette per le quali occorreva iscrizione dei soci agli appositi albi professionali e professioni non protette. In particolare il problema dell’ammissibilità delle società fra professionisti si poneva solo per le professioni protette da un lato perché la disciplina del 1939 era loro riferibile e dall’altro perché si ritiene che i professionisti non protetti non siano tenuti ad operare inderogabilmente secondo le regole fissate per il contratto d’opera intellettuale ovvero non è essenziale il rispetto del principio della personalità della prestazione. Si ammette quindi che per le professioni non protette la forma societaria può essere utilizzata senza limitazioni e che possano essere utilizzate anche le società di capitali. È anche vero però che se da un lato chi svolge una professione non protetta potrà operare con i propri clienti secondo modelli giuridici diversi da quelli inderogabilmente fissati per le professioni protette dall’altro, se così sarà la loro prestazione non è giuridicamente qualificabile come prestazione d’opera intellettuale, quindi non sarà un professionista intellettuale ma un produttore di servizi e, di conseguenza, acquisterà la qualità di imprenditore commerciale. Per le professioni protette (per il loro esercizio serve l’iscrizione in appositi albi professionali) la giurisprudenza ha da sempre negato la liceità di tali società ritenute in contrasto sia con la legge 1815 del 1939 sia con la disciplina codicistica sulle professioni intellettuali a causa del fatto che l’esercizio in comune di tali attività comprometteva il carattere personale della prestazione intellettuale e di conseguenza anche il regime della responsabilità professionale (c.c. 2236). Questo era il quadro prima della legge 183 del 2011 che: a) ha abrogato completamente la legge 1815 del 1939 facendo però salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento; b) ha espressamente consentito in via generale la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del V libro del codice civile.
Da ciò consegue che, fermi restando la libertà di mantenere in vita o costituire nuove associazioni professionali nella vecchia forma degli “studi professionali” i professionisti che intendono esercitare in comune una professione protetta possono oggi optare anche per la società, e di qualsiasi tipo. Quindi in base all’ art 10 della lg. 183/2011 è oggi consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali il cui esercizio è riservato agli iscritti in albi professionali. Ovviamente vi sono dei correttivi:
legge: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica, tutela dell’ambiente e turismo sociale, ricerca e cultura, ecc. Le finalità di interesse generale realizzate dalle imprese sociali vengono favorite dal legislatore col privilegio di potersi organizzare con qualsiasi forma di organizzazione privata. In particolare può essere usato qualsiasi tipo societario , ma se viene usato il tipo societario è fatto divieto di distribuire utili; Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che può revocare la qualifica di impresa sociale se vengono meno le condizioni per il riconoscimento o se vi sono violazioni della relativa disciplina. Ne consegue la cancellazione dell’impresa dal registro e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad enti non lucrativi determinati nello statuto. Comunque, resta vero che non sono poche le società di diritto sociale senza scopo di lucro, ma esse non avvalorano l’idea del tramonto dello scopo lucrativo. Le relative previsioni legislative devono essere considerate come norme eccezionali ed in quanto tali da esse non è consentito desumere che sia legittima la costituzione di società di capitali dichiaratamente senza scopo di lucro, al di fuori dei casi previsti per legge. In conclusione le società, perciò, sono e restano strutture associative fruibili solo per il perseguimento di uno scopo di lucro o quanto meno economico, ma non per il perseguimento di scopi ideali. Resta di fatto però che il sistema legislativo appena delineato è facilmente eludibile dato che il rispetto sello scopo lucrativo va valutato in sede di costituzione della società in base ad indici oggettivi e formali.
10. SOCIETA’ E COMUNIONE Dopo aver enunciato la nozione di società, l’art. 2248 stabilisce che: “ la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III , cioè dalle norme in tema di comunione non da quelle sulle società”. La società è un contratto che ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica, produttiva. La comunione , invece, è una situazione giuridica che sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comunione a più persone, art. 1100. Ed è una situazione giuridica che, anche se ha origine contrattuale, ha per oggetto il semplice godimento della cosa comune, secondo la sua normale e naturale destinazione economica. Nei due istituti sono diversi sia il rapporto beni-attività sia i poteri di cui l’ organizzazione di gruppo è investita. Nella società i beni comuni, cioè il patrimonio sociale, hanno funzione servente rispetto all’attività di impresa, in quanto sono un mezzo per lo svolgimento dell’attività. Nella comunione, invece, il rapporto beni-attività si inverte, in quanto è l’attività che svolge funzione servente rispetto ai beni. L’attività è un mezzo per assicurare la conservazione della cosa comune e consentirne il migliore godimento individuale da parte dei comproprietari. Ed entro tali limiti sono rigorosamente circoscritti i poteri dell’organizzazione dei comproprietari. Il diverso rapporto beni-attività ha come conseguenza un diverso regime patrimoniale dei beni in società rispetto a quello dei beni in comunione. I beni facenti parte di un patrimonio sociale sono affetti da un vincolo di stabile destinazione , per la durata della società, allo svolgimento dell’attività di impresa; vincolo che opera sia nei rapporti fra i soci che nei confronti dei terzi. Tale vincolo nella comunione è assente. Per realizzare tale vincolo di destinazione il legislatore ha usato diverse tecniche nelle società di persone e nelle società di capitali, ma vi sono dei principi comuni: a) il singolo socio non può liberamente servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei allo svolgimento dell’attività di impresa programmata, ex art. 2256; b) il singolo socio non può provocare a sua discrezione lo scioglimento anticipato della società e la conseguente divisione del patrimonio sociale, ex art. 2272 e 2484; c) i creditori personali dei soci non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società, art. 2270; esso è aggredibile solo dai creditori sociali, cioè la società gode di autonomia patrimoniale. Nella comunione , invece: a) ciascun comproprietario può liberamente servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la naturale destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, art. 1102; b) ciascun comproprietario può in ogni momento chiedere lo scioglimento della comunione, art. 1111, ponendo fine alla comunione; c) i creditori personali dei singoli comproprietari possono liberamente aggredire anche la cosa comune per soddisfare il proprio credito, art. 599, 1° comma e art. 600, 1° comma, c.p.c. Quindi, nella comunione manca un vincolo di destinazione sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni. La comunione non gode di autonomia patrimoniale. L’esigenza di assicurare stabilità e solidità patrimoniale all’attività di impresa esercitata in forma societaria legittima la profonda alterazione del regime patrimoniale della comunione che si riscontra nelle società. Stabilendo che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento è regolata dalle norme della comunione e non da quelle delle società, il legislatore ha voluto fissare il principio che il regime patrimoniale delle società è applicabile solo quando i beni sono destinati allo svolgimento di un’attività di impresa. Solo tale destinazione legittima la formazione di un patrimonio comune, indivisibile su iniziativa unilaterale (vincolo di destinazione) ed insensibile alle pretese dei rispettivi creditori personali (autonomia patrimoniale). Quando invece, lo scopo perseguito è solo quello di godere i beni messi in comune, la disciplina applicabile è quella della comunione. In base a questa distinzione, l’art. 2248 deve essere letto nel senso che sono vietate le società di mero godimento (esempio società immobiliari di comodo). Esse sono un abuso dell’istituto societario ed un abuso a danno dei creditori personali dei comproprietari. 11. SOCIETA’ E COMUNIONE DI IMPRESA Perché una comunione si trasformi in società è necessario e sufficiente che i comproprietari si servano dei beni per l’esercizio di una comune attività di impresa. Ma, per dar vita ad una società l’art. 2247 richiede un accordo delle parti anche in merito ai conferimenti e, tale accordo, non c’è qualora i comproprietari si limitino ad utilizzare l’azienda comune in una comune attività di impresa. Tale obiezione porterebbe ad ammettere che è possibile l’esercizio di un’impresa collettiva, fermo restando l’applicazione del regime patrimoniale della comunione per i beni utilizzati, cioè è ammissibile una impresa collettiva priva di autonomia patrimoniale. Tale fenomeno è detto comunione di impresa. E di comunione di impresa e non di società bisogna parlare ogni volta che un’azienda in comunione venga utilizzata dai comproprietari per l’esercizio in comune di attività di impresa, senza precisi accordi in merito al conferimento in società dei relativi beni.
Ma tale obiezione sono prive di fondamento, perché una società può essere conclusa anche con fatti concludenti , detta società di fatto , e per fatti concludenti può avvenire anche il conferimento, quando un atto scritto non sia richiesto dalla natura dei beni conferiti. Non vi è dubbio che l’effettivo esercizio di attività di impresa da parte dei comproprietari di un’azienda è oggettivamente apprezzabile come non equivoco atto di destinazione societaria dei relativi beni. Quindi, i comproprietari hanno voluto, per fatti concludenti, modificare la condizione giuridica dei beni comuni passando dalla comunione (mancanza di autonomia patrimoniale) alla società di fatto (formazione di un patrimonio autonomo).
12. L’IMPRESA CONIUGALE Una figura speciale di comunione di impresa, cioè un’impresa collettiva senza autonomia patrimoniale, è stata per legge introdotta dalla riforma di famiglia del 1975. Infatti formano oggetto della comunione legale fra coniugi anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, detta azienda o impresa coniugale. L’impresa coniugale è un’impresa collettiva e nulla vieta ai coniugi di costituire una società per il relativo esercizio. Nel silenzio è applicabile il regime della comunione familiare, sia per quanto riguarda la gestione dell’impresa comune, sia per quanto riguarda il regime patrimoniale. L’applicazione della disciplina della comunione familiare comporta che i creditori di impresa potranno soddisfarsi su tutti i beni della comunione, ma alla pari con gli altri creditori della comunione e senza avere alcun diritto di preferenza rispetto ai creditori della comunione sui beni aziendali. Inoltre, i creditori d’impresa possono aggredire il patrimonio personale di ciascun coniuge, ma solo nella misura della metà del credito, in via sussidiaria e solo se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti sulla stessa. I creditori particolari del singolo coniuge possono soddisfarsi direttamente anche sui beni della comunione legale e, quindi, anche sui beni aziendali. Tale diritto è però loro riconosciuto solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge loro debitore e purché i beni personali di questo non siano sufficienti a soddisfarli. Infine, è prevista una disciplina speciale per lo scioglimento della comunione aziendale diversa da quella della società. Nel caso di impresa coniugale si è in presenza di un’impresa collettiva il cui esercizio non dà vita alla formazione di un patrimonio autonomo e il cui regime non è quello né della comunione, né quello della società di fatto. **B. TIPI DI SOCIETA’
Una volta scelto il tipo di società, le parti con apposite clausole contrattuali, possono disegnare un assetto organizzativo della loro società parzialmente diverso da quello risultante dalla disciplina legale del tipo prescelto. Infatti, i modelli organizzativi fissati dal legislatore per i singoli tipi di società non sono rigidi e consentono un parziale adattamento alle esigenze del caso concreto. Ma, è necessario che le clausole a tal fine introdotte nell’atto costitutivo, dette clausole atipiche , non siano incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto, cioè non contengano pattuizioni che violino aspetti della disciplina legale inderogabili. I limiti che l’autonomia privata incontra nell’inserimento di clausole atipiche non sono sempre agevoli da definire. In via generale, non sono derogabili i regimi di responsabilità per le obbligazioni sociali, visto che coinvolgono terzi soggetti. Più spazio è riconosciuto nelle società di persone per quanto riguarda l’ordinamento interno della società, mentre è rigido il regime delle spa. Se una clausola è incompatibile col tipo societario prescelto, la sanzione sarà di regola la nullità della clausola stessa, in applicazione dell’art. 1419, e non la nullità dell’intero contratto di società (nullità parziaria). La nullità della clausola atipica comporterà l’automatica applicazione della corrispondente disciplina legale derogata. È inammissibile la creazione di un tipo societario del tutto inconsueto e stravagante, che non corrisponde a uno dei modelli legislativamente previsti, dette società atipiche. Tale principio si desume dall’art. 2249, 1° comma, e trova giustificazione nel fatto che il contratto di società è destinato a produrre effetti non solo fra le parti ma anche nei confronti dei terzi. La sanzione per chi contravviene sarà la nullità della società atipica e la sua eliminazione dal mercato. Dalle clausole atipiche si distinguono i patti parasociali ( esempi sindacati di voto : votare in una certa maniera; i sindacati di blocco : non vendere a terzi le proprie obbligazioni sociali ) , cioè quegli accordi fra i soci, stipulati al di fuori dell’atto costitutivo destinati a regolare il loro comportamento nella società o verso la società. A differenza delle clausole dell’atto costitutivo, che vincolano tutti i soci presenti e futuri (efficacia reale), i patti parasociali hanno di regola efficacia meramente obbligatoria , cioè vincolano solo gli attuali soci contraenti e non anche i soci futuri, a meno che questi vi aderiscano espressamente. Inoltre, la loro eventuale invalidità non incide sulla validità della società e degli atti societari su cui si riflettono. Infine, la loro violazione espone solo all’obbligo del risarcimento del danno nei confronti degli altri soci e non coinvolge anche la posizione nella società degli inadempienti.
17. CONTRATTO DI SOCIETÀ ED ORGANIZZAZIONE La società è un contratto, ma è anche una forma di organizzazione giuridica di una futura attività economica. Da un atto di autonomia privata che dà vita ad una società ( società - contratto ) nasce un’organizzazione di persone e di mezzi ( società – organizzazione ) destinata a dare attuazione al contratto di società, attraverso la produzione di una serie indefinita di nuovi atti giuridici in cui si concretizza l’esercizio della comune attività. Il contratto di società dà luogo a situazioni di carattere strumentale, in quanto finalizzate all’esercizio della comune attività programmata ed alla partecipazione ai risultati economici della stessa. Con la stipula del contratto di società le parti contraenti diventano membri della struttura organizzativa creata, acquistano la qualità di soci e diventano titolari di una serie di situazioni soggettive attive e passive , di diversa natura, distinguibili in due categorie: a) situazioni di natura amministrativa , aventi ad oggetto la partecipazione individuale all’attività comune (diritto di voto, potere di amministrazione); b) situazioni di natura patrimoniale , aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell’attività comune, durante la vita della società ed al momento dello scioglimento della stessa (diritto agli utili e alla quota di liquidazione, partecipazione alle perdite). I diritti di cui ciascun socio gode, detti diritti sociali , vanno inseriti e valutati nell’ambito dell’organizzazione creata con il contratto di società. L’inserimento del singolo in un gruppo organizzato giustifica la subordinazione degli interessi individuali al comune interesse di gruppo , nei punti in cui l’ordinamento rimette alla maggioranza dei soci la definizione delle scelte relative all’attuazione del contratto sociale. Ma, la subordinazione del singolo alle decisioni del gruppo non è senza limiti , in quanto l’organizzazione societaria è pur sempre un’organizzazione strumentale per la migliore attuazione del contratto di società, in cui si fissano le basi della partecipazione di ciascun socio all’attività comune ed ai risultati della stessa. Ne consegue che il sacrificio delle posizioni individuali deve sempre trovare fondamento e giustificazione nell’esigenza di una migliore realizzazione del risultato finale di comune interesse. In ogni caso, il potere della maggioranza non può legittimamente alterare le reciproche posizioni individuali dei soci fissate nel contratto stesso. È legittimo i sacrificio dell’interesse attuale del singolo socio in nome dell’interesse finale di tutti; non è invece legittimo il sacrificio del singolo socio o di gruppi di soci a vantaggio degli altri. L’espressa qualificazione legislativa della società come contratto giustifica ed impone l’applicazione di alcuni principi come argine ai possibili comportamenti abusivi della maggioranza in tutte le società: a) principio dell’ esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede (1375); b) principio parità trattamento (sostanziale) fra i soci.
Sono società di persone:
Secondo l’art. 2251, nella società semplice: “il contratto non é soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”. Inoltre, non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo. In base al codice del 1942 la ss non era assoggettata alla iscrizione nel registro delle imprese, ma con la riforma del 1993 è stata introdotta anche per le ss, (legge 580 del 1993). L’iscrizione avviene nella sezione speciale con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L’art. 2 d.lgs 228/2001 ha attribuito all’iscrizione delle società semplice esercenti attività agricole , funzione di pubblicità legale con efficacia dichiarativa ex art. 2193. La costituzione della ss resta improntata alla massima semplicità formale e sostanziale, anche perché la registrazione non incide né sull’esistenza (come per le società di capitali) né sulla disciplina (come per altre società di persone) della società. Il contratto di ss può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto) in quanto nel silenzio della parti anche su aspetti essenziali del contratto il legislatore ha previsto delle norma suppletive. Soc in nome collettivo Invece, per l’atto costitutivo della snc sono dettate regole di forma, art. 2296 e regole di contenuto, art. 2295. Entrambe sono prescritte solo ai fini dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, iscrizione che è condizione di regolarità della società, ma non è condizione di esistenza della stessa ( come invece nelle soc di capitali). Infatti, l’omessa iscrizione incide solo sulla disciplina della snc. Ciò comporta che i rapporti tra società e terzi sotto alcuni aspetti sono regolati dalla disciplina della ss, art. 2297. Da qui la distinzione fra snc regolare e snc irregolare. È regolare la snc che è iscritta nel registro delle imprese ed è integralmente disciplinata dalle norme della snc. È irregolare la snc non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (società irregolare in senso proprio). In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare. Perciò, solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo della snc deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, deve contenere:
3. SOCIETA’ DI FATTO. SOCIETA’ OCCULTA Per la costituzione di una società di persone non è necessario l’atto scritto, infatti il contratto di società può perfezionarsi anche con fatti concludenti. In tal caso si parla di società di fatto. Essa è regolata dalle norme della ss se l’attività esercitata è non commerciale, o dalle norme della snc irregolare se l’attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento come ogni altro imprenditore commerciale. Il fallimento della società determina anche il fallimento di tutti i soci, palesi ( noti al momento della dichiarazione di fallimento della società) ed occulti, art 147.4 legge fallimentare. La prova dell’esistenza di soci occulti può basarsi anche su presunzioni rivelatrici degli elementi essenziali del contratto di società nei soli rapporti interni (conferimento, gestione comune ecc) purchè gli indizi siano univoci e concordanti, non essendo necessaria l’ esteriorizzazione della qualità di socio ai terzi. Infatti l’aver tenuto celato ai terzi la propria partecipazione ad una società di fatto non esonera da responsabilità per obbligazioni sociali e dal fallimento. Dalla società con soci occulti va distinta la società occulta , cioè la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rilevarne l’esistenza all’esterno. Essa può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto segreto dai soci. Ciò che la caratterizza è il dato che, per comune accordo, l’attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste nei rapporti interni fra i soci, ma non viene esteriorizzata. Nei rapporti esterni l’impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo, che operano spendendo il proprio nome. Lo scopo che le parti si propongono di realizzare con patto di non esteriorizzazione della società (patto valido e vincolante tra le parti ) è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore, evitando che ne rispondano anche la società e gli altri soci. Tramite la società occulta i soci mirano a conseguire tali benefici segretamente e pertanto al di fuori di ogni regola e controllo. Da tempo la giurisprudenza e parte della dottrina hanno reagito contro questo fenomeno sostenendo che la mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società occulta e degli altri soci, ove l’esistenza sia successivamente scoperta. A tal fine è necessario che i terzi provino a posteriori l’esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dall’agente in proprio nome erano riferibili a tale società. Quindi dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale, questo viene esteso alla società e agli altri soci una volta acquisita la prova dell’esistenza della società occulta.
Una società di persone può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventarne socio sia a responsabilità illimitata, sia come socio a responsabilità limitata (nella sas). Al riguardo a nulla valgono le argomentazioni circa il fatto che le società di persone sono caratterizzate dall’intuitus personae (rapporto fiduciario tipico delle persone fisiche) o che molte norme sulle società di persone presuppongono la qualità di persona fisica dei soci, in quanto anche queste possono essere adattate.
7. L’INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’ Il codice non detta alcuna disposizione specifica per quanto riguarda l’invalidità del contratto costitutivo di una società di persone. Perciò, valgono le cause di nullità, e le cause di annullabilità, previste dalla disciplina generale dei contratti. Quindi, si avrà nullità , art. 1418 , quando il contratto è:
determinate solo nel genere con la loro specificazione. L’eventuale perimento della cosa, prima del passaggio di proprietà alla società, può essere causa di esclusione del socio;
esecutiva sul patrimonio sociale (a meno che circostanze oggettive dimostrano con certezza l’inutilità della stessa, tipo azione esecutiva infruttuosa esperita da altro creditore senza che siano mutate le condizioni patrimoniali della società). Ricorrendo le condizioni di poter agire nei confronti dei soci, il creditore sociale potrà chiedere a ciascuno di essi il pagamento integrale del proprio credito, dato che i soci sono obbligati in solido fra loro. Il socio che ha pagato, potrà a sua volta esercitare azione di regresso verso gli altri soci, secondo la misura di partecipazione di ciascuno nelle perdite. Ma, prima dovrà agire nei confronti della società stessa per l’intero debito anche se tale possibilità e solo teorica nella snc regolare. Quindi, il fatto che i soci sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società conferma che sul piano formale debitore principale è la società, mentre i soci sono giuridicamente trattati come garanti delle obbligazioni sociali. Nella pratica, i creditori sociali più forti si fanno rilasciare dai soci specifiche garanzie personali ( fideiussioni avalli), per sottrarsi alle lungaggini della preventiva escussione del patrimonio sociale in caso di inadempimento. Tali garanzie, in passato messe in dubbio, sono oggi considerate valide.
15. I CREDITORI PERSONALI DEL SOCIO Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed intangibile da parte dei creditori di quest’ultimi. Il creditore personale del socio non può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi, né nella ss né nella snc. Inoltre, se esso è nel contempo debitore della società non potrà compensare questo suo debito con il credito che vanta a titolo personale verso il socio, art.
L’ amministrazione congiuntiva , deve essere espressamente convenuta dai soci nell’atto costitutivo o con modificazione dello stesso, dato che nel silenzio delle parti la regola è l’amministrazione disgiunta. Con l’amministrazione congiuntiva è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori, calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili( per quote d’interesse). L’amministrazione congiuntiva può atteggiarsi sia come amministrazione all’unanimità sia come amministrazione a maggioranza, ovvero all’unanimità per determinati atti e a maggioranza per altri. Tuttavia se i soci non specificano nulla, la regola è quella dell’ unanimità. La rigidità dell’amministrazione congiunta è temperata dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società , art. 2258.3. L’amministrazione disgiuntiva e amministrazione congiuntiva possono essere fra loro combinate.
18. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Fra le funzioni degli amministratori( di cui essi sono PER LEGGE investiti) vi è anche quella di rappresentanza della società, detta potere di firma. Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa, art. 2266. Il potere di rappresentanza riguarda l’ attività amministrativa esterna , la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali. Dal potere di rappresentanza, si distingue il potere di gestione, che è il potere di decidere il compimento degli atti sociali. Esso riguarda l ’attività amministrativa interna , la fase decisoria delle operazioni sociali. Secondo il modello legale , vi è coincidenza fra potere gestorio e potere di rappresentanza ( sia per quanto riguarda i sogg. investiti che per le modalità di esercizio). In mancanza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntivamente a seconda che in un modo o nell’altro sia stata conformata l’amministrazione. Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può decidere da solo e può stipulare da solo atti in nome della società, firma disgiunta. Nel caso di amministrazione congiuntiva, invece, fermo restando che le decisioni possono essere adottate all’unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto, firma congiunta. Inoltre, secondo il modello legale, sia il potere di gestione che il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, senza distinzione alcuna fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione. La rappresentanza inoltre non è solo sostanziale, ma anche processuale , art. 2266: la società può agire (rappresentanza processuale attiva) e può essere convenuta in giudizio (rappresentanza processuale passiva) in persona dei soci amministratori che ne hanno la rappresentanza. L’atto costitutivo può prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza, modello statutario. Ad esempio, può riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni soci amministratori, dando luogo ad una dissociazione soggettiva fra potere di gestione e potere di rappresentanza. Può stabilire per la rappresentanza modalità di esercizio diverse da quelle valevoli per il potere di gestione( es. può essere stabilita la firma congiunta per det.atti anche se l’amministrazione è disgiunta). Infine, l’atto costitutivo può prevedere limitazioni al potere di rappresentanza del singolo amministratore. Può prevedere la firma disgiunta per alcuni atti (esempio quelli che non eccedono un dato importo o cmq la normale gestione) e la firma congiunta per altri atti (quelli di ammontare superiore ed eccedenti la normale gestione). Le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori nelle snc regolari non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza, art. 2298. Nella snc irregolare l’omessa registrazione fa sì che i patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza. Infatti l’omessa registrazione si ritorce contro i soci, essendo tutelato l’affidamento dei terzi sulla corrispondenza della situazione di fatto al modello legale di rappresentanza, infatti si presuppone che ogni socio che agisce per la società abbia la rappresentanza della stessa anche in giudizio. Per le ss, la situazione è più complessa. Non essendo previsto un regime di pubblicità legale l’art. 2266.3 , rinvia alla disciplina di diritto comune, art. 1396. Bisogna distinguere fra:
Per la sas non è possibile che amministratore della società sia un terzo non socio, art. 2318, 2° comma. La figura dell’amministratore estraneo si ammette per la snc , con eccezione per la società fra avvocati. Infatti, nella snc tutti i soci (amministratori e non), diversamente che dalla ss * , sono sempre e comunque illimitatamente e personalmente responsabili nei confronti dei creditori sociali, quindi la posizione dei terzi creditori della società non è compromessa dalla clausola statutaria che riservi l’amministrazione ad un terzo estraneo. Il terzo amministratore gestisce pur sempre l’impresa sociale nell’interesse esclusivo dei soci, quindi è revocabile ad nutum anche se designato nell’atto costitutivo ed è tenuto a rispettare le direttive che provengono dai soci. La posizione del terzo amministratore può essere assimilata a quella di un mandatario generale o di un institore, sia pure con poteri estesi al compimento di tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. La nomina di un amministratore terzo non priva i soci del potere di direzione , che deve ritenersi legittimo in quanto non altera il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. *nelle ss la soluzione affermativa è ostacolata dal pericolo che la nomina di un amministratore estraneo sia un espediente per eludere il principio della responsabilità personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Per estendere la soluzione permissiva alle ss bisognerebbe estendere, forzando il dato normativo, che in tal caso i soci non potrebbero introdurre limitazioni pattizie della responsabilità.
22. IL DIVIETO DI CONCORRENZA L’art. 2301 stabilisce a carico dei soci ( amministratori e non ) di una snc, ma non per la ss, l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, ed inoltre di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il divieto non impedisce però al socio di partecipare come socio limitatamente responsabile in altra società concorrente di persone o di capitali. Né gli impedisce lo svolgimento di altra attività di impresa, o della stessa attività della società, quando debba escludersi l’esistenza di un rapporto concorrenziale. La violazione del divieto espone il socio al risarcimento del danno nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne l’esclusione (2301). Il divieto non ha carattere assoluto, può essere rimosso dagli altri soci ed il consenso si presume se la situazione concorrenziale preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza. La norma tende a proteggere la società dal danno che le deriverebbe dall’ attività concorrenziale diretta o indiretta del socio. 23. LE MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO Nella ss e nella snc il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci , se non è convenuto diversamente, art. 2252. Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella composizione dei soci. Per il rapporto fiduciario, intuitu personae , che intercorre fra i soci, il consenso di tutti gli altri soci è necessario per il trasferimento della quota sociale* sia fra vivi che a causa di morte. In mancanza, il trasferimento per atto fra vivi ed la costituzione di diritti reali sulla quota sono improduttivi di effetti per la società e gli altri soci. Il consenso al trasferimento della quota può essere dato anche preventivamente, attraverso una clausola nell’atto costitutivo che stabilisce la libera trasferibilità fra vivi della quota e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Oppure, può risultare anche da comportamenti concludenti. *oggi giurisprudenza ritiene che la quita di soc di persona può essere qualificata come bene immateriale e può essere oggetto di usufrutto e di pegno. Nella snc le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono state iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Ma, la modificazione è perfetta e produttiva di effetti indipendentemente dall’iscrizione. Nella snc irregolare, le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere invece portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili a coloro che le abbiano senza colpa ignorate. Per la ss vale lo stesso regime, anche se con la recente previsione dell’iscrizione nel registro delle imprese con efficacia di pubblicità legale delle società esercenti attività agricola, porta a ritenere che per quest’ultime ss valga il regime della snc. Se la regola per le modifiche dell’atto costitutivo è l’ unanimità , l’art. 2252 consente che possa essere convenuto diversamente. Infatti, è frequente la modificabilità a maggioranza dell’atto costitutivo. In dottrina, si esclude però che la maggioranza possa modificare le basi essenziali della società, es. modificare radicalmente l’oggetto sociale. Inoltre, le modificazioni dell’atto costitutivo rimesse alla maggioranza debbano essere specificamente determinate , perciò sono invalide le clausole dell’atto costitutivo che genericamente rimette alla maggioranza tali modificazioni. Fine di tale previsione è quello di impedire possibili abusi della maggioranza, anche se non sono condivisibili, visto che è pur sempre la volontà di tutti i soci che determina l’assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza. Tale rilievo è rafforzato dalla riforma delle società del 2003, con la quale è disposto che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni riguardanti la trasformazione, la fusione e la scissione (basi essenziali) sono approvate nelle società di persone a maggioranza, calcolata secondo le quote di partecipazione degli utili, salvo il diritto di recesso del socio dissenziente. I poteri modificativi della maggioranza trovano però dei limiti nell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ed il rispetto della parità di trattamento fra i soci. 24. METODO COLLEGIALE E PRINCIPIO MAGGIORITARIO Il consenso di tutti i soci è espressamente richiesto dal legislatore per le modifiche dell’atto costitutivo, art. 2252. Il principio maggioritario è invece enunciato per la soluzione dei conflitti fra soci amministratori in regime di amministrazione disgiunta: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci calcolata per quote di interesse, art. 2257.1. Mentre, l’esclusione di un socio va decisa a maggioranza calcolata per teste , art. 2287. Ma vi sono molte norme che prevedono una decisone dei soci, ma non specificano se la stessa debba essere adottata a maggioranza o all’unanimità. L’art. 2252 esprime il principio che il consenso di tutti i soci è necessario quando la decisione tocca le basi organizzative della società. Perciò l’unanimità sarà necessaria:
Mentre, la maggioranza e la maggioranza per quote d’interesse troverà applicazione , pur nel silenzio dell’ atto costitutivo, quando si tratta di decisioni che attengono alla gestione dell’impresa comune: nomina e revoca degli amministratori per atto separato, approvazione del bilancio, ecc. Tuttavia con la riforma del 20023 in alcuni casi la legge deroga la regola della maggioranza per le decisioni riguardanti la trasformazione in società di capitali, la fusione e la scissione, al fine di agevolarle.. La disciplina della società di persone pone un altro problema: se le deliberazioni sociali ( all’unanimità o alla maggioranza) debbano essere adottate osservando il metodo collegiale o assembleare (convocazione dei soci, riunione, discussione e votazione), ovvero possano essere adottate nella più assoluta libertà di forme ove l’atto costitutivo nulla preveda al riguardo. Il legislatore non dispone nulla in merito. La dottrina e la giurisprudenza sono dell’ opinione che il metodo assembleare sia superfluo nelle società di persone. Per le decisioni all’unanimità basterebbe l’accordo di tutti i soci comunque raggiunto. Per quelle a maggioranza non sarebbe necessario neppure consultare tutti i soci, sicché le decisioni potrebbero essere prese dalla maggioranza anche all’insaputa dei soci di minoranza, visto che le società di persone non hanno personalità giuridica e al fine di agevolare la rapidità delle decisioni. Ma vi è una parte della dottrina che è contraria a tale opinione, contestando che nel nostro ordinamento il metodo collegiale è presente in tutti i gruppi associativi di diritto privato, con o senza personalità giuridica ( associazioni,comunione, consorzi tra imprenditori, spa e cooperative di maggiori dimensioni). Inoltre è un metodo che consente decisioni più ponderate attraverso il confronto delle diverse opinioni. In base all’attuale disciplina del 2003, art. 2479.3, nelle srl ( a responsabilità limitata)l’atto costitutivo può escludere l’impiego del metodo collegiale, tranne che per alcune decisioni di particolare rilievo. Tuttavia la disciplina della srl ribadisce che: