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Lezione 22/10: Diritti e Regolamentazione del Sciopero, Appunti di Diritto del Lavoro

Questa lezione esplora il concetto di sciopero come strumento di lotta e autotutela dei lavoratori, analizzando le sue implicazioni sul piano delle relazioni collettive e individuali. Viene discusso il trattamento legale dello sciopero, distinguiamo due concezioni: come diritto e come libertà. La regolamentazione dello sciopero è affidata principalmente alla giurisprudenza, con un focus sulla sfera dei servizi pubblici essenziali. Il rapporto tra prestatore di lavoro e datore di lavoro è esaminato, con una distinzione tra danno subito dal datore e il diritto alla libertà di sciopero. Anche dello sciopero come fenomeno eterogeneo, con diverse forme e scopi.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 05/03/2021

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leonardo-bernardis 🇮🇹

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LEZIONE 22/10: DIRITTO DI SCIOPERO
Lo sciopero è un’astensione collettiva dei prestatori di lavoro. • • - - Sul piano delle
relazioni collettive: lo sciopero è uno strumento di lotta, in quanto consiste in una
rivendicazione dei prestatori di lavoro, ma anche uno strumento di autotutela con il
quale i lavoratori manifestano la propria forza. Attraverso lo sciopero infatti i
prestatori di lavoro esercitano una pressione nei confronti del datore di lavoro, con
il fine di concludere il contratto in condizioni più favorevoli. Sul piano del rapporto
individuale: lo sciopero produce un effetto fondamentale, quello della sospensione
degli obblighi: per il lavoratore, il quale non è tenuto ad adempiere la prestazione.
per il datore, che non deve erogare la retribuzione Lo sciopero è garantito a livello
costituzionale: Art.40 pone una riserva di legge. Oggi lo sciopero è un diritto
riconosciuto dall’ordinamento, chi sciopera non commette un illecito. Prima però
(ord corporativo), nel codice penale lo sciopero era sanzionato come illecito poiché
le dinamiche collettive non dovevano svolgersi in una situazione di conflittualità.
Quindi vigeva la concezione di sciopero come reato. Oggi l’ordinamento parte dal
presupposto che ci sia conflitto d’interesse. Da qui possiamo elencare e differenziare
2 concezioni: 1. CONCEZIONE: sciopero come diritto: in questo caso il lavoratore non
è inadempiente sulla base del fatto che esercita un diritto, quindi lo sciopero è visto
come causa di sospensione degli obblighi che derivano dal rapporto. 2.
CONCEZIONE: sciopero come libertà: secondo la quale l’ordinamento non sanziona
penalmente lo sciopero, ma lo pone sul piano delle libertà del soggetto. Tuttavia il
lavoratore subisce conseguenze del comportamento del rapporto civile, in quanto
può essere inadempiente degli obblighi del rapporto, quindi lo sciopero è visto come
illecito civile. REGOLAMENTAZIONE Sotto il profilo della regolamentazione, l’art.40
pone una riserva di legge. Ma la potestà legislativa è stata esercitata solo per i
servizi pubblici essenziali, finalizzati a tutelare altri interessi costituzionalmente
protetti: xes: salute, trasporti... Gran parte della regolamentazione dello sciopero è
affidata alla giurisprudenza, la quale ha reso illegittimo l’art del codice penale,
definendo l’ambito di liceità. Se esiste o meno una vera e propria regolamentazione
legislativa, oggi la quesitone rimane aperta RAPPORTO PRESTATORE DI LAVORO-
DATORE DI LAVORO Lo sciopero è uno strumento di forza del lavoratore in quanto
comporta un danno al datore di lavoro, il quale necessita della prestazione di lavoro
producendo questa un vantaggio per l’impresa. Quindi qualora manca l’attività del
prestatore di lavoro, l’impresa subirà un danno. Danno che può essere maggiore, se
scioperano solo una parte dei lavoratori, poiché se scioperano tutti l’attività si blocca
e il datore di lavoro non sarà tenuto ad erogare la retribuzione e sussiste una
mitigazione. Qualora le parti si alterano a scioperare, attività dei lavoratori sarà ad
intervalli, non si produce quasi nulla, tuttavia il datore di lavoro sarà tenuto a pagare
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LEZIONE 22/10: DIRITTO DI SCIOPERO

Lo sciopero è un’astensione collettiva dei prestatori di lavoro. • • - - Sul piano delle relazioni collettive: lo sciopero è uno strumento di lotta, in quanto consiste in una rivendicazione dei prestatori di lavoro, ma anche uno strumento di autotutela con il quale i lavoratori manifestano la propria forza. Attraverso lo sciopero infatti i prestatori di lavoro esercitano una pressione nei confronti del datore di lavoro, con il fine di concludere il contratto in condizioni più favorevoli. Sul piano del rapporto individuale: lo sciopero produce un effetto fondamentale, quello della sospensione degli obblighi: per il lavoratore, il quale non è tenuto ad adempiere la prestazione. per il datore, che non deve erogare la retribuzione Lo sciopero è garantito a livello costituzionale: Art.40 pone una riserva di legge. Oggi lo sciopero è un diritto riconosciuto dall’ordinamento, chi sciopera non commette un illecito. Prima però (ord corporativo), nel codice penale lo sciopero era sanzionato come illecito poiché le dinamiche collettive non dovevano svolgersi in una situazione di conflittualità. Quindi vigeva la concezione di sciopero come reato. Oggi l’ordinamento parte dal presupposto che ci sia conflitto d’interesse. Da qui possiamo elencare e differenziare 2 concezioni: 1. CONCEZIONE: sciopero come diritto: in questo caso il lavoratore non è inadempiente sulla base del fatto che esercita un diritto, quindi lo sciopero è visto come causa di sospensione degli obblighi che derivano dal rapporto. 2. CONCEZIONE: sciopero come libertà: secondo la quale l’ordinamento non sanziona penalmente lo sciopero, ma lo pone sul piano delle libertà del soggetto. Tuttavia il lavoratore subisce conseguenze del comportamento del rapporto civile, in quanto può essere inadempiente degli obblighi del rapporto, quindi lo sciopero è visto come illecito civile. REGOLAMENTAZIONE Sotto il profilo della regolamentazione, l’art. pone una riserva di legge. Ma la potestà legislativa è stata esercitata solo per i servizi pubblici essenziali, finalizzati a tutelare altri interessi costituzionalmente protetti: xes: salute, trasporti... Gran parte della regolamentazione dello sciopero è affidata alla giurisprudenza, la quale ha reso illegittimo l’art del codice penale, definendo l’ambito di liceità. Se esiste o meno una vera e propria regolamentazione legislativa, oggi la quesitone rimane aperta RAPPORTO PRESTATORE DI LAVORO- DATORE DI LAVORO Lo sciopero è uno strumento di forza del lavoratore in quanto comporta un danno al datore di lavoro, il quale necessita della prestazione di lavoro producendo questa un vantaggio per l’impresa. Quindi qualora manca l’attività del prestatore di lavoro, l’impresa subirà un danno. Danno che può essere maggiore, se scioperano solo una parte dei lavoratori, poiché se scioperano tutti l’attività si blocca e il datore di lavoro non sarà tenuto ad erogare la retribuzione e sussiste una mitigazione. Qualora le parti si alterano a scioperare, attività dei lavoratori sarà ad intervalli, non si produce quasi nulla, tuttavia il datore di lavoro sarà tenuto a pagare

la prestazione. SCIOPERO COME FENOMENO ETEROGENEO Lo sciopero nella realtà sociale è un fenomeno eterogeneo. Sotto il profilo delle manifestazioni,modalità: • Singhiozzo • Scacchiera • Pignolo Lo sciopero assume diverse forme, che sono modalità diverse del diritto. Eterogenei sono anche gli scopi. Lo sciopero tipico persegue fini contrattuali. Ma questo può mirare ad altri tipi di scopi: - di natura sindacale: qualora lo sciopero sia di solidarietà mirante a sensibilizzare e rafforzare lavoratori di altri settori. - Sciopero politico/economico: volto a rafforzare e indirizzare scelte di politica economica o contro riforme pregiudizievoli. - Sciopero politico: solo con finalità di protesta (secondo alcuni è una libertà non un diritto). La risposta dell’ordinamento di fronte a tale eterogeneità non è univoca. Conseguenze:

  • Le diverse forme di sciopero non ricevono gli stessi trattamenti. • Si discute sulla legittimità di diverse forme di sciopero. • L’esercizio di sciopero in determinati settori può incontrare un limite poiché opera un pregiudizio alla produttività, all’attitudine dell’impresa di svolgere attività economica produttiva. • In base alla modalità dello sciopero, sono attribuite diverse forme di illiceità civilistica. Sotto il profilo dello scopo, possiamo avere una incompatibilità con l’art. 40, xes: sciopero politico. Da qui derivano diversi orientamenti giurisprudenziali: 1. ORIENTAMENTO: ritiene che lo sciopero politico sia solo uno sciopero libertà e in quanto tale, l’astensione liberamente esercitata può costituire un inadempimento contrattuale, in tal caso quindi non è coperto dall’art.40. 2. ORIENTAMENTO: sostiene che è difficile fare una differenziazione tra sciopero politico e sciopero politico/economico, e che inoltre bisogna richiamare alla memoria che l’art.40 è una norma aperta che non ci da nessuna