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Questa lezione esplora il concetto di sciopero come strumento di lotta e autotutela dei lavoratori, analizzando le sue implicazioni sul piano delle relazioni collettive e individuali. Viene discusso il trattamento legale dello sciopero, distinguiamo due concezioni: come diritto e come libertà. La regolamentazione dello sciopero è affidata principalmente alla giurisprudenza, con un focus sulla sfera dei servizi pubblici essenziali. Il rapporto tra prestatore di lavoro e datore di lavoro è esaminato, con una distinzione tra danno subito dal datore e il diritto alla libertà di sciopero. Anche dello sciopero come fenomeno eterogeneo, con diverse forme e scopi.
Tipologia: Appunti
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Lo sciopero è un’astensione collettiva dei prestatori di lavoro. • • - - Sul piano delle relazioni collettive: lo sciopero è uno strumento di lotta, in quanto consiste in una rivendicazione dei prestatori di lavoro, ma anche uno strumento di autotutela con il quale i lavoratori manifestano la propria forza. Attraverso lo sciopero infatti i prestatori di lavoro esercitano una pressione nei confronti del datore di lavoro, con il fine di concludere il contratto in condizioni più favorevoli. Sul piano del rapporto individuale: lo sciopero produce un effetto fondamentale, quello della sospensione degli obblighi: per il lavoratore, il quale non è tenuto ad adempiere la prestazione. per il datore, che non deve erogare la retribuzione Lo sciopero è garantito a livello costituzionale: Art.40 pone una riserva di legge. Oggi lo sciopero è un diritto riconosciuto dall’ordinamento, chi sciopera non commette un illecito. Prima però (ord corporativo), nel codice penale lo sciopero era sanzionato come illecito poiché le dinamiche collettive non dovevano svolgersi in una situazione di conflittualità. Quindi vigeva la concezione di sciopero come reato. Oggi l’ordinamento parte dal presupposto che ci sia conflitto d’interesse. Da qui possiamo elencare e differenziare 2 concezioni: 1. CONCEZIONE: sciopero come diritto: in questo caso il lavoratore non è inadempiente sulla base del fatto che esercita un diritto, quindi lo sciopero è visto come causa di sospensione degli obblighi che derivano dal rapporto. 2. CONCEZIONE: sciopero come libertà: secondo la quale l’ordinamento non sanziona penalmente lo sciopero, ma lo pone sul piano delle libertà del soggetto. Tuttavia il lavoratore subisce conseguenze del comportamento del rapporto civile, in quanto può essere inadempiente degli obblighi del rapporto, quindi lo sciopero è visto come illecito civile. REGOLAMENTAZIONE Sotto il profilo della regolamentazione, l’art. pone una riserva di legge. Ma la potestà legislativa è stata esercitata solo per i servizi pubblici essenziali, finalizzati a tutelare altri interessi costituzionalmente protetti: xes: salute, trasporti... Gran parte della regolamentazione dello sciopero è affidata alla giurisprudenza, la quale ha reso illegittimo l’art del codice penale, definendo l’ambito di liceità. Se esiste o meno una vera e propria regolamentazione legislativa, oggi la quesitone rimane aperta RAPPORTO PRESTATORE DI LAVORO- DATORE DI LAVORO Lo sciopero è uno strumento di forza del lavoratore in quanto comporta un danno al datore di lavoro, il quale necessita della prestazione di lavoro producendo questa un vantaggio per l’impresa. Quindi qualora manca l’attività del prestatore di lavoro, l’impresa subirà un danno. Danno che può essere maggiore, se scioperano solo una parte dei lavoratori, poiché se scioperano tutti l’attività si blocca e il datore di lavoro non sarà tenuto ad erogare la retribuzione e sussiste una mitigazione. Qualora le parti si alterano a scioperare, attività dei lavoratori sarà ad intervalli, non si produce quasi nulla, tuttavia il datore di lavoro sarà tenuto a pagare
la prestazione. SCIOPERO COME FENOMENO ETEROGENEO Lo sciopero nella realtà sociale è un fenomeno eterogeneo. Sotto il profilo delle manifestazioni,modalità: • Singhiozzo • Scacchiera • Pignolo Lo sciopero assume diverse forme, che sono modalità diverse del diritto. Eterogenei sono anche gli scopi. Lo sciopero tipico persegue fini contrattuali. Ma questo può mirare ad altri tipi di scopi: - di natura sindacale: qualora lo sciopero sia di solidarietà mirante a sensibilizzare e rafforzare lavoratori di altri settori. - Sciopero politico/economico: volto a rafforzare e indirizzare scelte di politica economica o contro riforme pregiudizievoli. - Sciopero politico: solo con finalità di protesta (secondo alcuni è una libertà non un diritto). La risposta dell’ordinamento di fronte a tale eterogeneità non è univoca. Conseguenze: