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Appunti di diritto digitale per scienze della comunicazione
Tipologia: Appunti
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Lezione 1
COMUNICAZIONE E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ONLINE F 0E 0 Possibilità di espressione in tutte le forme (non solo scrittura ma anche fotografia, cinema).
GIORNALISMO DIGITALE: uno dei temi su cui si discute negli ultimi anni è quello che riguarda la libertà di espressione online con riferimento al diritto di cronaca e i rischi connessi alla diffamazione.
DIRITTO DI CRONACA: diritto che un giornalista ha di poter dire quello che vuole, anche cose scomode. La libertà di espressione non è un diritto assoluto, ha dei limiti che ci sono dove l’esercizio di quel diritto va a calpestare il diritto di qualcun altro.
Non esiste nessuna attività in internet che non sia disciplinata da una norma.
In internet non c’è nulla di virtuale: quando io scrivo su Twitter una cosa falsa, vado in prigione, non è una cosa virtuale; i danni a una persona possono essere addirittura maggiori se diffamo una persona tramite internet. Quando io compro un paio di scarpe su internet, pago con soldi reali, riceverò scarpe reali, non virtuali.
Le cose che io pubblico online rimangono fissate in maniera molto più incisive di ciò che dico alla radio, alla tv o scrivo sul giornale perché in questi casi posso presentarmi in tv, in radio, e chiedere scusa. Su internet, posso cancellare il mio stato, la mia foto, ma se qualcuno l’ha ripostata o l’ha diffusa, non la posso più cancellare, non posso più controllare quell’informazione -> ciò che pubblico online è molto pervasivo.
DEMOCRATIZZAZIONE DELLA TECNOLOGIA -> posso scrivere senza costi, potenzialmente il mio blog può avere più lettori del Corriere, quindi in un certo senso è molto molto semplice, ma devo stare attento ai diritti che regolano i siti internet; è tutto a carico mio, dell’utente.
DIRITTO ALL’OBLIO: diritto che ogni persona ha a far si che il suo nome, e le notizie che lo riguardano, vengano rimosse da internet quando queste notizie non hanno più importanza sociale (es. a 13 anni ho rubato una merendina in un autogrill). Diverso è se una persona, anche moltissimi anni prima, ha avuto per esempio problemi con la giustizia, ho diritto a saperlo.
COMUNICAZIONE E SEGNI DISTINTIVI ONLINE: chi fa comunicazione online, spesso ne fa grosso uso; i segni distintivi sono i loghi, i marchi. L’utilizzo dei segni distintivi online, è soggetto alle stesse regole dei segni distintivi fuori dal web.
DOMAIN NAMES: nomi a dominio (nome, indirizzo che compare nella barra in alto della navigazione). Si va sul sito apposito, si ha uno spazio dove scrivere il nome che si vuole registrare e si controlla che il nome sia libero o meno, se è già registrato non si può.
DIRITTI SUI CONTENUTI DIGITALI: problematiche che crea il processo di smaterializzazione dei contenuti.
FILE SHARING: profili giuridici connessi al file sharing.
DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI ONLINE: copyright (diritto d’autore) e licenze d’uso; protezione dei contenuti, misure di sicurezza. DISPONIBILITA’ E (RI)USO DEI CONTENUTI ONLINE: ho il diritto di rielaborare un file non mio? Es. prendo una foto e la rendo in bianco e nero. Il riuso e la rielaborazione di contenuti implica dei diritti. LE LIBERE UTILIZZAZIONI: esistono dei casi in cui si possono usare contenuti protetti da diritto d’autore, senza chiedere il permesso. LE LICENZE CREATIVE COMMONS (CC): enormi archivi di contenuti che si possono utilizzare senza incorrere nel rischio dei diritti d’autore. SOFTWARE – TERMS OF SERVICE: termini di utilizzo dei servizi che vengono maggiormente impiegati. Diritti “user generated content”
Lezione 2
Il furto presuppone l’impossessamento illecito di un bene materiale, che io porto via da un posto, e che quindi sottraggo illecitamente. Scaricare film, musica, da internet non è in realtà un furto; si ha la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di quell’opera che scarico. Quindi è una cosa molto diversa dal furto perché non c’è né una riduzione del numero di esemplari, né l’appropriazione fisica illecita. Negli ultimi anni sono state adottate cinque normative per la protezione del copyright. I paesi che violano maggiormente i diritti d’autore sono: gli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Canada, Brasile, Australia, Spagna, India. Con il termine “ file sharing ” (letteralmente condivisione di file) si è soliti indicare la condotta di chi, sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per trasmettere, ricevere e condividere contenuti in formato digitale. Di per sé il file sharing non è una condotta illecita, perché nel semplice scambio di file non c’è nulla di illecito.
La connotazione negativa è dovuta al fatto che spesso l’attività di file sharing ha come oggetto file protetti diritto d’autore che vengono scambiati e condivisi da soggetti non autorizzati.
Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati : tecniche informatiche, algoritmi, attraverso i quali i computer comprimono, riducono file in formato originale non compresso. (un film di 9 giga diventa un film di 2 giga). Più la tecnica di riduzione è sofisticata, più la tecnica di riduzione non comporta una grave perdita della qualità. Un file viene compresso perché un file molto più piccolo di dimensioni è più facilmente trasmissibile e scaricabile dalla rete telematica. Diffusione delle connessioni internet Broadband : connessioni a banda larga, connessioni internet ad alta velocità, che sono commercializzate attraverso pacchetti mensili (uso internet quanto voglio e pago un fisso).
2065 chiunque, senza averne diritto, a qualunque scopo ed in qualsiasi forma. […] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche , mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. Questa legge sul diritto d’autore ci dice quale è la sanzione, e chi verrà punito.
Vi è poi un’altra versione della norma ( ipotesi due ): È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2582 ad euro 15.493 , chiunque, […] in violazione dell’art 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), e a fini di lucro , comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa. Il fine di LUCRO è un’aggravante. Il fine di lucro è l’accrescimento economico (chi condivide file illeciti su internet e si fa pagare). Questa è l’ipotesi più grave: questa condotta, oltre a prevedere una multa, prevede in certi casi anche la reclusione.
Terza versione della norma – ipotesi tre :
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce in tutto o in parte -> si riferisce soltanto a chi GODE del file scaricato, limitandosi a guardarlo. Questa ipotesi prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Questa è l’ipotesi meno grave, anche se il fine personale è comunque illecito.
Ipotesi quattro (meno importante): Senza aver fini di lucro, quindi per fini personali, non si limita a scaricare contenuti autorali, ma contribuisce a questo sistema e quindi un po’ scarica e un po’ condivide con altri. In questo caso c’è una sanzione pecuniaria ma è anche prevista una multa.
Tra una sanzione amministrativa e una multa c’è una grande differenza: la sanzione amministrativa pago e finisce lì; la multa invece è una sanzione penale che costituisce un piccolo precedente penale. La multa è quindi più grave della sanzione amministrativa. Queste norme si applicano a tutte le ipotesi di condivisione di file (da Emule, a Youtube).
Lezione 3 Alcuni (pochi) programmi consentono di gestire separatamente download e upload; nella maggioranza dei casi l’upload è automatico. Per questo motivo la
condotta tipica di chi fa il file sharing è la seconda ipotesi (scarico e condivisione).
Fruizione di un contenuto multimediale in streaming; lo streaming di un contenuto è essenzialmente la fruizione di un contenuto contestuale al momento nel quale quel contenuto viene scaricato su quel dispositivo. Il termine streaming identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione. Ovviamente lo streaming si utilizza principalmente per contenuti audio-visivi , primi tra tutti i film. Questo tipo di modalità, ha acquisito negli ultimi anni una grandissima diffusione. È vero che scaricare un contenuto consente di scaricare un contenuto di qualità migliore, però è altrettanto vedere un film in streaming è molto molto più semplice. La modalità in streaming è obbligatoria nel momento in cui voglio vedere un evento in diretta (es. partite di calcio). Quando abbiamo parlato di contenuti scaricati illegittimamente, abbiamo detto che la fruizione di un contenuto digitale non è necessariamente un illecito, perché esistono piattaforme di distribuzione di contenuti digitali che sono sistemi di distribuzioni di opere autoriali digitali assolutamente legittimi, allo stesso modo, non tutto lo streaming è illecito: le web radio, per esempio; sky con servizi on demand. · Lo streaming :
La norma applicabile alla fruizione di un contenuto in streaming è quella di chi si limita a fruire di un contenuto senza condivisione (la norma con la sanzione minore, la terza ipotesi). Un’altra questione è quella relativa alla possibilità o meno di fruire di un contenuto intercettando un flusso dati, di per sé lecito, ma in una area geografica all’interno della quale quel flusso dati non è consentito:
quando io vedo una partita di calcio in streaming posso intercettare in internet il flusso dati di Sky italiano; la seconda possibilità è che io intercetti un flusso dati di un canale a pagamento su un’emittente straniera, anche qui lo sto vedendo senza pagare nulla e c’è un profilo di illecito.
Una terza possibilità è che io intercetto un canale in chiaro, per esempio su un
quell’idea. Es. se io decido di fare un film che rivisita in maniera satirica la 2’ guerra mondiale; quest’opera è tutelata dal diritto d’autore, non protegge l’idea: anche qualcun altro potrebbe fare un film satirico sulla seconda guerra mondiale. Non ho mai l’esclusiva sull’idea, ma sulla forma.
Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono: alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro (…) ed anche le banche dati e i programmi per elaboratore.
Per ogni categoria abbiamo due leggi che proteggono le creazioni intellettuali.
Il software opera dell’ingegno o invenzione industriale? Tendenzialmente il software è protetto dalla legge del diritto d’autore (es. word ha l’idea di creare un problema per scrittura, ma non è l’unico; che è unica è la sua forma intergrafica).
LEGGE 633 / 41 : Tutto ciò che disciplina il diritto d’autore è all’interno di questa legge del 1941.
Quando un autore crea un’opera, noi siamo soliti dire che lui è l’autore e quindi a lui spetta il diritto d’autore su quel contenuto; ma la considerazione che sfugge sono le modalità attraverso cui questo soggetto diventa per legge ufficialmente l’autore. Deve fare qualcosa per godere dei diritti d’autore? Non è richiesto l’adempimento di alcuna formalità costitutiva. Il titolo originario per l’acquisto dei diritti d’autore deriva dalla creazione stessa dell’opera; non bisogna fare nulla, dopo la creazione e l’esteriorizzazione (per esteriorizzazione dell’opera si intende l’avvenuta percezione della stessa da almeno un soggetto diverso dal suo autore – in realtà è una considerazione, questa, che non ha molto valore) la legge mi riconosce i diritti d’autore.
Lezione 4
Nell’ambito della comunicazione digitale, esistono due modalità di opere autorali che hanno la peculiarità di non avere un singolo autore, ma più autori. In questo caso bisogna capire come vengono distribuiti i diritti d’autore essendoci più persone coinvolte. Sotto questo profilo si distinguono due tipi di opere sensibilmente diverse con più autori:
autori è indistinguibile, si fonde nella realizzazione dell’opera. (es. un gruppo musicale si riunisce in sala prove e ne nasce un brano… la canzone viene scritta indistintamente da tutti). L’elemento chiave di questa categoria è che se non ci sono accordi diversi tra le parti, la legge presuppone che tutti abbiamo apportato la stessa quantità di lavoro nell’opera, quindi i diritti d’autore si dividono in parti uguali tra gli autori. Questo crea spesso molti problemi.
BANCHE DATI: Le banche dati hanno il carattere dell’opera collettiva, perché la banca dati può contenere delle opere (es. banca dati delle foto, che sono dei loro autori; ma esiste anche l’autore della banca dati). La legge protegge chi ha creato la banca dati.
I diritti d’autore sono divisi in due categorie fondamentali. Il diritto d’autore non è uno, ma è un fascio grosso di diritti, ma tutti questi diritti sono riconducibili a queste due categorie:
Lezione 5
DRM = Digital rights management e può essere anche DRMS (system): sono sistemi di gestione dei media digitali. Nel 1514 Allegri compone Miserere, che rappresenta per molti uno dei migliori successi. Come veniva gestita la rappresentazione in pubblico?
In tempi più recenti, l’elemento che ha rappresentato la spaccatura in un sistema di “antiplagio” dalle macchine che producono copie di opere. La prima grande scoperta che ha messo in crisi l’industria dei contenuti fu la stampa a caratteri mobili. Fino a qualche anno fa, le macchine copia erano sistemi che producevano copie analogiche (con caratteristiche ben precise, che conservano limiti nella loro efficacia e qualità che le rendono meno pericolose).
La copia digitale : è velocissima, costa meno. Non è vero che non ha costo, ma ha un costo molto molto accessibile; democratizzazione delle tecnologie: ogni anno il costo delle tecnologie diminuisce. Le persone medie hanno nella propria quotidianità strumenti per creare copie di alta qualità a costi accessibili a tutti. Nel mondo del digitale, non si ha sostanzialmente differenza tra originale e copia, si ha una duplicazione. L’ulteriore elemento che ha determinato il cambiamento sono quel mix di tecnologie che permettono la diffusione, lo scambio delle opere in via telematica.
Distribuzione/diffusione online vs Canali tradizionali. Ai giorni d'oggi, c'è la possibilità di accedere a file multimediali quando si vuole; nell'ordine è stata colpita l'industria della Musica: è quella che oggi con più efficacia ha valutato soluzioni alternative per far fronte a questo problema; successivamente l'industria del cinema, poi dell'editoria, dei libri. La prima reazione a livello mondiale è stata un ENFORCEMENT, un ASPRIMENTO A LIVELLO NORMATIVO; COPYRIGHT LAW ENFORCEMENT : se il problema da fronteggiare deriva da un sistema di macchine tecnologiche, bisogna provare a reagire con un’altra tecnologia; in questo tipo di discorso si parla di DRM - a livello tecnico sono dei software, dei programmi che inseriti all’interno delle opere autoriali distribuite in formato digitale, impediscono o inibiscono un certo tipo di attività che si possono fare sul quel contenuto.
La storia dei sistemi dei diritti digitali è recente, si parte dal 2000.
Si individuano diverse generazioni di DRM:
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche -> in realtà tale norma è stata interpretata nell'unico modo possibile, applicandola solo ai videogrammi e fonogrammi (musica e cinema); se non c'è la misura tecnologica di protezione è possibile fare la copia; Se invece è presente la misura tecnologica di protezione non si possono effettuare copie, al di fuori delle copie analogiche (pazzi con la telecamera davanti alla tv che riprende).
Lezione 6
C’è un problema di coniugare il diritto del consumatore con quello del produttore di utilizzare misure tecnologiche che non consentano la duplicazione.
È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale , purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater.
Questa norma (71 sexies) ha creato negli anni molteplici interpretazioni.
La riproduzione di cui al comma I non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli art. 13, 72, 78-bis, 79,80.
La riproduzione di audio e musica non può essere effettuata da terzi; se ci si compra una scheda di acquisizione di video personale per registrare è lecito, ma non può essere un’altra persona a fornirti questo servizio. È solo la persona direttamente interessata che può registrarsi i fonogrammi o i videogrammi.
Un’eccezione alla norma che consente la copia privata, oltre al fatto che non deve esserci la misura di protezione e che la copia privata debba essere svolta da sé, è quella che
Il diritto non si applica a opere messe a disposizione del pubblico in modo che questo possa accedervi quando vuole. (youtube, servizio on- demand).
Il diritto iniziale di fare la copia privata è stato introdotto con i videoregistratori, il servizio on-demand, essendo su richiesta, non viola il diritto di vedere il contenuto quando si può, quindi a questo è limitata la possibilità di farne una copia (non avrebbe senso fare una copia di un contenuto di cui posso usufruire quando voglio).
La risposta a quanto abbiamo detto prima, all’inizio di questa lezione, è la formulazione più completa della norma iniziale: fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio di titolari dei diritti.
L’applicazione di queste misure di protezione ha sollevato questioni circa la legittimità di queste misure.
Esistono 4 temi fondamentali sui quali certe volte occorre interrogarsi per valutare se la misura tecnologica è consentita e non eccede le finalità per cui è stata applicata:
Sony, sui cd audio, per impedire la copia dei cd, impediva al cd audio di essere letto dal lettore di cd rom dei computer (strumento utilizzato anche per la masterizzazione). Questa era una misura di protezione efficace, ma il problema è che quando io mi compro un cd originale voglio poter godere del diritto di ascoltarlo dove meglio credo, e inoltre era una misura di protezione che funzionava male (molto spesso non riconosceva lettori cd che non erano però dei computer, ma magari della macchina).
Possibilità degli utilizzatori di intervenire sui propri dispositivi al fine di ottenere un certo tipo di prestazioni che il dispositivo normalmente non offrirebbe (modificare il cip della PS, jailbreacking del telefono…). Esempio della PS, che viene modificata al fine di leggere dischi masterizzati; questo è ovviamente illecito per la finalità. Ma alcune di queste modifiche non sono finalizzate a violare i diritti d’autore, ma a rendere la mia macchina migliore rispetto al vincolo che mi viene dato dal produttore (servono solo per permettere l’utilizzo di diverse applicazioni magari bloccate dalla casa produttrice. Nonostante la NON VIOLAZIONE dei diritti, questa attività non può essere svolta, l’eccezione è solo quella che i device non ledano i diritti che la legge riconosce al consumatore).
La situazione è diversa negli Usa , dove da qualche anno è stata introdotta un’eccezione nella loro diritto d’autore, per la quale la rimozione delle misure di protezione sui telefoni (jailbreacking) è consentita.
I prodotti comprati (qualunque prodotto) hanno una garanzia. Esistono due tipi di garanzie , quella legale e quella commerciale o convenzionale:
protetto; attraverso un sistema di decriptazione di protezione i dvd potevano essere visti su qualsiasi dispositivo.
Lawrence Lessig : avvocato costituzionalista e professore negli Stati Uniti, protagonista di una serie di cause contro Microsoft; negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione al diritto d’autore connesso alle nuove tecnologie. È il fondatore di un’organizzazione chiamata “Creative Commons (CC) ” che ha sede a San Francisco e che ha come finalità la ricerca e lo sviluppo di strumenti giuridici, per cercare di favorire la circolazione, la distribuzione e soprattutto il riuso, di contenuti autoriali in un contesto giuridicamente lecito. La considerazione fatta è questa: il sistema autoriale europeo , è un sistema autoriale che protegge le opere dal momento in cui vengono realizzate; questo sistema è perfetto nella tutela degli autori, ma ha come conseguenza che ogni opera con la quale ci interfacciamo, è protetta dal diritto d’autore. Questa conseguenza determina anche il fatto che in base ale norme applicabili, non si può fare di quell’opera nessun uso (tranne poche eccezioni) se non previo consenso dell’autore (l’opera è creata, e un secondo dopo “all rights reserved” ). Lessig si è reso conto che storicamente molte opere, molti contenuti, molte creazioni, in realtà non sono state opere originali, ma sono spesso state rivisitazioni e rielaborazioni di opere esistenti in precedenza. (es. cartoni animati di Walt Disney, che riprende fiabe anche molto antiche; es. della canzone remixata). Questo tipo di processo creativo, che non parte da zero, ovviamente è fortemente ostacolato da una normativa di consensi, autorizzazioni e contratti. Lessig voleva sviluppare un sistema di licenza in base al quale molte opere siano distribuite secondo termini di utilizzo che consentono rielaborazioni senza passare dalla normativa burocratica di licenze, consensi, ecc: creare delle licenze (contratti che dicono cosa si può fare con quell’opera) che accompagnano la norma del diritto d’autore. Il termine Creative Commons sottolinea i contenuti che possono essere distribuiti con questa licenza, ossia tutte le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, tutte le opere di carattere creativo. Si può distribuire con una licenza Creative Commons un film, una fotografia, una musica, ma non posso distribuire con una licenza CC un tavolo, un antifurto, ossia le opere dell’ingegno brevettate e non autoriali.
Detto in questi termini sembra che le licenze CC siano uno strumento sviluppato essenzialmente per venire incontro alle esigenze non degli autori, ma di chi deve usare le opere degli altri. Sembra un sistema che faciliti particolarmente gli utilizzatori, i riutilizzatori e rielaboratori dell’opera in questione, ed in effetti è vero. Il progetto è però finalizzato a venire incontro anche alle esigenze degli autori: una delle esigenze principali degli autori è proteggere la propria opera, ma è anche vero che i creatori dei contenuti possono avere esigenze diverse l’uno dall’altro (quello che esigo io è diverso
dall’esigenza di un creatore B).
Infatti la protezione dell’opera non è l’unica esigenza che hanno gli autori, anche se le norme degli ultimi anni si sono concentrate principalmente su questa esigenza; alcuni autori possono avere come interesse prevalente qualcos’altro, per esempio che la loro opera abbia una fortissima distribuzione più che la protezione di essa. Questo vale sia per autori famosi, sia per autori meno famosi.
Gli autori hanno quindi tre esigenze che bisogna cercare di contemperare insieme: la protezione dell’opera, la distribuzione dell’opera in grande quantità e infine la possibilità di rielaborare le opere degli altri e proprio su questo concetto si fonda la teoria di Lessig.
Il sistema autoriale tradizionale (“tutti i diritti riservati”) funziona molto bene con riferimento solo alla prima esigenza (protezione dell’opera), non per gli altri due, in quanto qualsiasi contenuto in automatico non è ripubblicabile o riutilizzabile, se non su permesso dell’autore.
La soluzione della CC è una soluzione alternativa, in risposta al problema di dover chiedere il permesso all’autore di poter riutilizzare una sua opera. Lessig per portare avanti il progetto CC, chiama una decina di personaggi di spicco in diversi settori dell’industria dei contenuti (imprenditori, produttori musicali…), li mette insieme intorno ad un tavolo e da lì nasce questo progetto di una struttura immensa.
L’idea di partenza è quella di trovare un sistema alternativo al “tutti i diritti riservasti” che però non sia neanche il “nessun diritto riservato” (ossia opere pubbliche, pubblico dominio), contenuti privi di nessuna tutela; Lessig voleva quindi trovare una forma di equilibrio tra le due, ossia “alcuni diritti riservati” (some rights reserved).
Non esiste una licenza creative commons, ma ce ne sono sei: sono licenze diverse ma che hanno come comune denominatore una forma più flessibile del diritto d’autore (alcuni diritti riservati). Inoltre queste sei licenze Creative Commons hanno caratteristiche comuni, che sono:
Il sistema CC facilita la diffusione dell’opera ed il suo riuso creativo.
Tutte le licenze Creative Commons attribuiscono ai fruitori dell’opera i diritti di copiare, cambiare il formato, comunicare al pubblico (distribuire, esporre, recitare, rappresentare ed eseguire in pubblico) l’opera licenziata.
I parametri della licenza vengono scelti dall’autore, e vengono scelti in un modo molto semplice; chiunque, infatti, può realizzare la propria licenza in maniera elementare: ci si collega al sito di Creative Commons, e quando si sceglie l’opzione “crea una licenza” ci si trova in una pagina con 2 domande; la prima dice: “permetti che la tua opera sia utilizzata per scopi commerciali? Si/ no”, la seconda domanda include più parametri: “permetti che la tua opera venga modificata? Si/no/si intanto che l’opera venga condivisa allo stesso modo”. Oltre a queste due domande ce n’è una terza, più complessa, ossia “a quale giurisdizione applicare l’opera?”. Le opere distribuite online perdono il senso di specificare a quale giurisdizione applicare l’opera (non ha senso scrivere se la mia opera appartiene alla giurisdizione Germania, perché tanto da internet, tutti in tutto il mondo possono accedervi. Per questo motivo si usa la giurisdizione internazionale).
C’è poi una parte del sito riservata a informazioni aggiuntive dell’opera che sono facoltative.
La licenza viene generata, costituita dalla base comune, più i parametri scelti. Questa licenza è elaborata di tre formati diversi:
I vantaggi offerti dal sistema:
NB. RICERCHE AVANZATE DI GOOGLE: posso scaricare e trovare materiale secondo i parametri delle licenze CC. Es. mi serve una musica jazz per un cortometraggio, ma ne voglio una di licenza libera, basta cercare con google search advanced un musica jazz che abbia come parametro la libera licenza.
Critiche alle licenze CC: la proliferazione di un sistema di contenuti di questo tipo, mette a disponibilità degli utenti una serie di cloni e opere derivate, ma la
loro quantità è enorme. La durata del marchio è di dieci anni, dopodiché bisogna rinnovarlo.
Lezione 9
I segni distintivi sono qualcosa di fortemente connesso a un’immagine o ad un nome (es. lacoste mi aggancia al coccodrillo), e sono un elemento portante della comunicazione attuale. C’è una categoria giuridica dei segni distintivi: seppure con delle norme specifiche che riguardano solo certe categorie di segni distintivi, esiste una serie di norme che dal 2005 disciplina i segni distintivi. Il segno distintivo più noto è il MARCHIO; altri sono: le insegne (negozi), nomi commerciali.
In sintesi sono tutti elementi che servono alla società per distinguersi dalle altre o per distinguere i suoi prodotti. Il segno distintivo può riguardare la società, oppure può riguardare un prodotto della società. (I segni distintivi facilitano la riconduzione di un segno ad una società).
A partire dal 2005 anche il NOME A DOMINIO è stato incluso nei segni distintivi: identifica una pagina internet. Oggi, l’utilizzo di un segno distintivo sta acquisendo a livello di comunicazione sempre più importante; anche il nome di un prodotto è infatti fondamentale per decretare il successo e la riconoscibilità di quel prodotto. Ogni anno viene stipulata una classifica dei segni distintivi che hanno maggior valore commerciale :
I due grossi testi che si occupano di diritto d’autore sono la legge sul diritto d’autore (di cui abbiamo già parlato), e in Italia il Codice della proprietà industriale.
Si occupa di brevetti, ma anche dei segni distintivi che distinguono prodotti e aziende. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli (protezione del design), invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.