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Una panoramica storica e giuridica sul concetto di proprietà intellettuale, con un focus particolare sul diritto d'autore. Esploriamo l'origine della disciplina digitale del diritto d'autore, i requisiti per l'acquisto del titolo, i diritti morali dell'autore e le limitazioni al diritto esclusivo. Il testo include riferimenti a diverse leggi e articoli italiani e internazionali.
Tipologia: Appunti
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→ intesa in senso elastico in quanto ci sono continui mutamenti che ne ridisegnano i confini → particolarmente sensibile alle trasformazioni economiche e sociali determinate dall’innovazione tecnologica. Con l’espressione “proprietà intellettuale” si è soliti identificare quei beni immateriali, frutto dell’attività creativa ed inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli istituti del diritto d’autore e della proprietà industriale. INTERESSI PROTETTI DALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:
contenuti. Problema: DIRITTO DI RIPRODUZIONE → Gli strumenti informatici consentono di realizzare un numero illimitato di copie digitali che non presentano alcuna differenza dall’opera originale; queste possono essere messe in rete e possono essere rielaborate portando alla realizzazione e alla diffusione di OPERE DERIVATE. → INDIVIDUARE NUOVI MODELLI LEGALI DI FRUIZIONE DELLE OPERE D’INGEGNO TALI DA ASSICURARE UN’ADEGUATA TUTELA AI TITOLARI DEI DIRITTI E ALL’INTERA SOCIETÀ
per far parte dell’opera non godono di tutela autoriale, l’unico diritto d’autore sussistente sull’opera collettiva sarà quello riconosciuto al suo creatore, secondo l’art.7 l.d.a (il curatore). Es. enciclopedie, dizionari… negli ultimi anni sono considerabili opere collettive anche le opere multimediali. Un altro elemento di diversificazione del processo creativo riguarda le ipotesi nelle quali l’autore realizza l’opera nel contesto di un più complesso rapporto economico-giuridico intercorrente tra l’autore stesso e un soggetto terzo. art. 11 l.d.a. = alle amministrazioni dello stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro. In materia software e banche dati → art.12-bis l.d.a. dispone che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esercitazione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”. Al datore di lavoro spettano anche i diritti esclusivi di utilizzazione economica sulle opere di disegno industriale create dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni e sulle fotografie realizzate dal fotografo nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto → art.88, comma 2, l.d.a. → art.72,78-ter,79 = riguardano lo sfruttamento economico dell’opera a favore di un soggetto terzo rispetto all’autore. Nella l.d.a. non vi è una norma che attribuisca la titolarità dei diritti sulle opere d’ingegno a favore del datore di lavoro. L’acquisto dei diritti d’autore può avvenire a titolo derivativo, ossia mediante trasmissione degli stessi da parte del titolare a favore di un soggetto terzo.
modificazione, a ogni atto a danno dell’opera, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione → art.20, comma 2, l.d.a.
del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa.
differenti volte a salvaguardare i diversi diritti di esclusiva spettanti sulle opere dell’ingegno: es. sistemi di crittografia del segnale applicati via satellite o via cavo delle pay tv. Ai sensi dell’art.102-quarter, 1° comma, l.d.a. i titolari dei diritti d’autore e di diritti connessi, nonché i costitutori di banche dati possono apporre sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono “tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”. art.102-quarter, 2° comma, l.d.a. → chiarisce che condizioni sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualunque altra forma di trasformazione dell’opera o del materiale protetto. art.102-quinques, l.d.a. → attribuisce ai medesimi soggetti (titolari delle opere) il diritto di inserire nelle opere o nei materiali protetti informazioni elettroniche sul regime dei diritti. Tali informazioni identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, le informazioni possono anche indicare termini e condizioni d’uso dell’opera o dei materiali o qualunque numero o codice che identifichi le informazioni stesse. La disciplina sulle misure tecnologiche di protezione è integrata alla previsione di specifiche fattispecie di reato connesse alla violazione dei sistemi di protezione. art.171-ter, lett. a-bis), l.d.a. → punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2582 a euro 15493 chiunque, per uso non personale e a fini di lucro “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o per il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art.102-quarter, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure”. → può trovare applicazione anche nel contesto di attività di c.d. “moddling” di console per videogiochi o altri dispositivi, sia che queste siano basta su un intervento sulla componente software o sulla hardware. Non esiste, nell’ordinamento italiano, una vera e propria definizione della regolamentazione dei sistemi DRM → DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT → espressione utilizzata per riferirsi a quei sistemi applicati alle opere dell’ingegno in formato digitale, attraverso i quali è possibile gestire i diritti sulle opere stesse.