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Proprietà Intellettuale: Origine e Contenuti del Diritto d'Autore, Appunti di Informatica gestionale

Una panoramica storica e giuridica sul concetto di proprietà intellettuale, con un focus particolare sul diritto d'autore. Esploriamo l'origine della disciplina digitale del diritto d'autore, i requisiti per l'acquisto del titolo, i diritti morali dell'autore e le limitazioni al diritto esclusivo. Il testo include riferimenti a diverse leggi e articoli italiani e internazionali.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 21/05/2021

Cassivil98
Cassivil98 🇮🇹

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CAPITOLO 1
LA PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE NELL’ERA DIGITALE
1. IL CONCETTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
→ intesa in senso elastico in quanto ci sono continui mutamenti che ne
ridisegnano i confini → particolarmente sensibile alle trasformazioni economiche
e sociali determinate dall’innovazione tecnologica.
Con l’espressione “proprietà intellettuale” si è soliti identificare quei beni immateriali, frutto
dell’attività creativa ed inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli istituti
del diritto d’autore e della proprietà industriale.
INTERESSI PROTETTI DALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:
1. INTERESSI DEI TITOLARI di specifici diritti di esclusiva sui beni oggetto di
protezione
2. INTERESSI DEI SOGGETTI ANTAGONISTI ai primi, gli utilizzatori dei beni e gli
eventuali concorrenti dei detentori dei diritti
3. INTERESSI DELLA COLLETTIVITÀ
L’obiettivo è quello di trovare un punto di equilibrio.
ARTICOLI SU CUI SI BASA:
art. 2: diritti inviolabili dell’uomo
art.9: promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica
art. 21: libertà di manifestazione di pensiero
art.33: libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento
art.35: tutela del lavoro
art.41: libertà di iniziativa economica
art.42: riconoscimento della proprietà
IMPO: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, art.27, 2° comma
La nascita della disciplina digitale della proprietà intellettuale può essere collocata tra la fine
del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo.
2. LA RIVOLUZIONE DIGITALE
Con l’avvento della tecnologia digitale si assiste al compimento del processo di
separazione tra CONTENUTO e SUPPORTO MATERIALE → possibilità di una
completa DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTENUTI.
Questa scissione non comporta anche la scissione dell’opera dei diritti di
proprietà intellettuale che la tutelano→ ma nascono nuovi interrogativi.
PUSH TECHNOLOGY ≠ PULL TECHNOLOGY
PUSH TECHNOLOGY: tradizionale sistema di fruizione passiva dei contenuti proposto dai
media tradizionali
PULL TECHNOLOGY: modalità attiva di acquisizione delle risorse nel momento e dal luogo
prescelto individualmente da ciascun utente
Alla pull technology si aggiunge una modifica nel modo di rapportarsi con le opere
dell’ingegno assumendo ruoli partecipativi nei processi di distribuzione e rielaborazione dei
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CAPITOLO 1

LA PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE NELL’ERA DIGITALE

1. IL CONCETTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

→ intesa in senso elastico in quanto ci sono continui mutamenti che ne ridisegnano i confini → particolarmente sensibile alle trasformazioni economiche e sociali determinate dall’innovazione tecnologica. Con l’espressione “proprietà intellettuale” si è soliti identificare quei beni immateriali, frutto dell’attività creativa ed inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli istituti del diritto d’autore e della proprietà industriale. INTERESSI PROTETTI DALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

  1. INTERESSI DEI TITOLARI di specifici diritti di esclusiva sui beni oggetto di protezione
  2. INTERESSI DEI SOGGETTI ANTAGONISTI ai primi, gli utilizzatori dei beni e gli eventuali concorrenti dei detentori dei diritti
  3. INTERESSI DELLA COLLETTIVITÀ L’obiettivo è quello di trovare un punto di equilibrio. ARTICOLI SU CUI SI BASA: ● art. 2: diritti inviolabili dell’uomo ● art.9: promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ● art. 21: libertà di manifestazione di pensiero ● art.33: libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento ● art.35: tutela del lavoro ● art.41: libertà di iniziativa economica ● art.42: riconoscimento della proprietà IMPO: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, art.27, 2° comma La nascita della disciplina digitale della proprietà intellettuale può essere collocata tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo.
  4. LA RIVOLUZIONE DIGITALE Con l’avvento della tecnologia digitale si assiste al compimento del processo di separazione tra CONTENUTO e SUPPORTO MATERIALE → possibilità di una completa DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTENUTI. Questa scissione non comporta anche la scissione dell’opera dei diritti di proprietà intellettuale che la tutelano→ ma nascono nuovi interrogativi. PUSH TECHNOLOGY ≠ PULL TECHNOLOGY PUSH TECHNOLOGY: tradizionale sistema di fruizione passiva dei contenuti proposto dai media tradizionali PULL TECHNOLOGY: modalità attiva di acquisizione delle risorse nel momento e dal luogo prescelto individualmente da ciascun utente Alla pull technology si aggiunge una modifica nel modo di rapportarsi con le opere dell’ingegno assumendo ruoli partecipativi nei processi di distribuzione e rielaborazione dei

contenuti. Problema: DIRITTO DI RIPRODUZIONE → Gli strumenti informatici consentono di realizzare un numero illimitato di copie digitali che non presentano alcuna differenza dall’opera originale; queste possono essere messe in rete e possono essere rielaborate portando alla realizzazione e alla diffusione di OPERE DERIVATE. → INDIVIDUARE NUOVI MODELLI LEGALI DI FRUIZIONE DELLE OPERE D’INGEGNO TALI DA ASSICURARE UN’ADEGUATA TUTELA AI TITOLARI DEI DIRITTI E ALL’INTERA SOCIETÀ

  1. DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETA’ INDUSTRIALE DIRITTO D’AUTORE: nasce con l’introduzione della stampa a caratteri mobili. E’ la 1° legge moderna sul diritto d’autore, emanata dalla regina Anna d’Inghilterra nel 1709→ “statuto di Anna”. Tutte le opere pubblicate dopo l’entrata in vigore, nel 1710, sarebbero state protette dal copyright della durata di 14 anni.
  • legge federale degli Stati Uniti 1790
  • leggi francesi in materia di proprietà letteraria ed artistica 1791 e 1793 Strumento attraverso il quale favorire ed incentivare gli sforzi e gli investimenti profusi nella realizzazione delle opere dell’ingegno → senso stretto di utilizzare economicamente l’opera. Naturale riconoscimento, dovuto a ciascuna persona, dei risultati del proprio lavora. ARTICOLI SU CUI SI FONDA: ● 2575-2783 c.c. ● legge del 22 aprile 1941, n°633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l.d.a.) ART.1 L.D.A. → sono oggetto di protezione le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione; sono altresì protetti i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. Una condizione necessaria per l’intervento del diritto d’autore è la CREATIVITÀ’, intesa come (seppur minima) originalità. Oggetto di tutela del diritto d’autore è la forma espressiva attraverso la quale si manifesta, non anche le idee da cui trarre ispirazione. → E’ diverso dalla proprietà industriale → la tutela brevettuale assolve propriamente la finalità di proteggere l’attuazione delle idee. La storia delle privative industriali ha origine intorno alla seconda metà del XIX secolo. E’ innegabile che i cambiamenti intervenuti nelle istituzioni economiche-sociali tra la fine del XVIII e il XIX secolo hanno rappresentato dei fattori essenziali per l’affermazione della disciplina industriale. Infatti, le prime aree dove venne applicato il diritto industriale furono le più industrializzate, quali Francia e Belgio.

per far parte dell’opera non godono di tutela autoriale, l’unico diritto d’autore sussistente sull’opera collettiva sarà quello riconosciuto al suo creatore, secondo l’art.7 l.d.a (il curatore). Es. enciclopedie, dizionari… negli ultimi anni sono considerabili opere collettive anche le opere multimediali. Un altro elemento di diversificazione del processo creativo riguarda le ipotesi nelle quali l’autore realizza l’opera nel contesto di un più complesso rapporto economico-giuridico intercorrente tra l’autore stesso e un soggetto terzo. art. 11 l.d.a. = alle amministrazioni dello stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro. In materia software e banche dati → art.12-bis l.d.a. dispone che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esercitazione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”. Al datore di lavoro spettano anche i diritti esclusivi di utilizzazione economica sulle opere di disegno industriale create dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni e sulle fotografie realizzate dal fotografo nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto → art.88, comma 2, l.d.a. → art.72,78-ter,79 = riguardano lo sfruttamento economico dell’opera a favore di un soggetto terzo rispetto all’autore. Nella l.d.a. non vi è una norma che attribuisca la titolarità dei diritti sulle opere d’ingegno a favore del datore di lavoro. L’acquisto dei diritti d’autore può avvenire a titolo derivativo, ossia mediante trasmissione degli stessi da parte del titolare a favore di un soggetto terzo.

  1. IL CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE Il nostro sistema autoriale definisce il contenuto del diritto d’autore attraverso un complesso di diritti e facoltà, taluni di ordine patrimoniale e tali altri finalizzati alla protezione degli interessi morali dell’autore. Il diritto morale d’autore può essere classificato tra:
    • c.d. = diritti della personalità → con la caratteristica di non riguardare la persona, quanto piuttosto il legame di paternità intellettuale che si crea tra autore ed opera e che si conserva per tutte la durata della vita. Il diritto morale d’autore consta una serie di diritti e di facoltà che l’autore acquista con la creazione dell’opera. I diritti morali d’autore sono inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili, con la conseguenza che qualsiasi accordo che sia anche espressione della volontà dell’autore di trasferire uno o più diritti morale deve considerarsi nullo ed improduttivo di effetti giuridici → NON è possibile la cessione La disciplina dei diritti morali d’autore è essenzialmente definita dagli artt. 20-24 e 142- l.d.a. in base ai quali vengono attribuiti a favore dell’autore di un’opera dell’ingegno 4 specifici diritti morali:
    1. diritto di rivendicare la paternità dell’opera → art.20, comma 1, l.d.a.
    2. diritto di rivelare la propria identità nelle ipotesi di opere inizialmente diffuse come anonime o sotto pseudonimo → art.21, comma 1, l.d.a.
    3. diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra

modificazione, a ogni atto a danno dell’opera, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione → art.20, comma 2, l.d.a.

  1. diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di sfruttamento economico dell’opera stessa → art.142, comma 1, l.d.a. I diritti morali non si trasmettono per successione mortis causa. L’unica facoltà concessa ai parenti è prevista dall’art.23, comma 1, l.d.a., secondo quale figli e coniuge possono far valere, senza limiti di tempo, i diritti morali di cui all’art.20 l.d.a., ossia il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, a ogni atto che possa danneggiare l’opera, che possano essere di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore defunto. Il diritto patrimoniale d’autore ha ad oggetto l’opera come bene economico e tutela, sotto questo profilo, il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera, in particolare attraverso l’esercizio dei diritti conferitigli dagli artt. 12-18 l.d.a. che comprendono:
  2. diritto esclusivo di pubblicazione → art.12, comma 1, l.d.a.
  3. diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera → art.12, comma 2, l.d.a.
  4. diritto esclusivo di riprodurre, avente come oggetto la moltiplicazione in copia diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma → art. 13 l.d.a.
  5. diritto esclusivo di trascrivere → art. 14 l.d.a.
  6. diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera → art. 15 l.d.a.
  7. diritto esclusivo di comunicare con il pubblico su filo o senza filo dell’opera, che ha come oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso e la messa a disposizione del pubblico dell’opera in modalità tale da consentire a ciascuno di potervi avere accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente → art.16 l.d.a.
  8. diritto esclusivo di distribuzione, che comprende la messa in commercio o in circolazione, o comunque la messa a disposizione, del pubblico dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa, nonché l’introduzione nel territorio degli stati dell’UE, ai fini di distribuzione, di riproduzione fatte negli stati extracomunitari → art.17 l.d.a.
  9. diritto esclusivo di tradurre, elaborare in qualsiasi modo, modificare o trasformare l’opera → art. 18 l.d.a.
  10. diritto esclusivo di noleggio e di dare in prestito l’opera → art.18-bis l.d.a. I diritti patrimoniali d'autore sono per definizione diritti disponibili e come tali possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme permessi dalla legge.
  • art. 110 l.d.a → la trasmissione dei diritti patrimoniali deve essere provata per iscritto
  • art.19 l.d.a. → introduce il principio in relazione alle modalità e all’efficacia degli atti dispositivi dei diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno, precisando che i diritti patrimoniali d’autore sono tra loro

del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa.

  1. art.171-ter, 2 comma, lett a-bis), l.d.a., dispone sia punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2582 ad euro 15493, chiunque, in violazione dell’art.16 e a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa.
  2. art.174-ter, l.d.a., chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, opere o materiali protetti, purché il fatto non concorda con i reati di cui gli artt.171, 171-bis, 171-ter, 171-quarter, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, l.d.a.è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Non tutte le attività riconducibili al file sharing assumono rilevanza giuridica. E’ possibile individuare tre differenti fattispecie soggette, ciascuna, a specifica disciplina:
  3. download → semplice ricezione senza averne diritto di contenuti protetti dalla legge del diritto d’autore comporta la violazione dell’art.174-ter l.d.a. con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
  4. upload → immissione senza diritto di contenuti autoriali in un sistema di reti telematiche, determina l’illecito di cui all’art.171, lett. a-bis), l.d.a., soggetto alla sanzione penale di multa
  5. upload → immissione senza diritto e a fini di lucro, di contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore in un sistema di reti telematiche comporta la violazione dell’art.171-ter, comma 2, lett.a-bis), l.d.a. e l’applicazione delle sanzioni penali della reclusione e della multa STREAMING → il soggetto che tende ad usufruire di una determinata opere autoriale accede, in questo caso, tramite browser e senza la necessità di installare alcun software, ad una pagina web attraverso la quale gli è consentito visualizzare l’opera richiesta. La funzione dello streaming non sottrae l’applicazione delle norme sopra considerate, con la conseguenza che l’utente protagonista dell’illecita ricezione dell’opera sarà passibile della sanzione amministrativa in cui all’art.174-ter l.d.a., mentre il soggetto responsabile dell’erogazione del contenuto risponderà in base agli artt.171-ter, comma 2, lett. a-bis), l.d.a.
  6. MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE E SISTEMI DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT Le misure tecnologiche di protezione offrono tutela ex ante , che si basa sul controllo e il blocco tecnologico dei contenuti in formato digitale, in virtù della quale l’utente si trova di fatto impossibilitato a compiere operazioni che possano essere lesive dei diritti d’autore. Le tecniche di protezione si sono evolute negli anni adattandosi ai diversi supporti impiegati per la distribuzione dei contenuti autoriali e ai differenti generi di opere da proteggersi. La protezione anticopia non rappresenta l’unica tecnologia di protezione, ne esistono

differenti volte a salvaguardare i diversi diritti di esclusiva spettanti sulle opere dell’ingegno: es. sistemi di crittografia del segnale applicati via satellite o via cavo delle pay tv. Ai sensi dell’art.102-quarter, 1° comma, l.d.a. i titolari dei diritti d’autore e di diritti connessi, nonché i costitutori di banche dati possono apporre sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono “tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”. art.102-quarter, 2° comma, l.d.a. → chiarisce che condizioni sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualunque altra forma di trasformazione dell’opera o del materiale protetto. art.102-quinques, l.d.a. → attribuisce ai medesimi soggetti (titolari delle opere) il diritto di inserire nelle opere o nei materiali protetti informazioni elettroniche sul regime dei diritti. Tali informazioni identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, le informazioni possono anche indicare termini e condizioni d’uso dell’opera o dei materiali o qualunque numero o codice che identifichi le informazioni stesse. La disciplina sulle misure tecnologiche di protezione è integrata alla previsione di specifiche fattispecie di reato connesse alla violazione dei sistemi di protezione. art.171-ter, lett. a-bis), l.d.a. → punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2582 a euro 15493 chiunque, per uso non personale e a fini di lucro “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o per il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art.102-quarter, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure”. → può trovare applicazione anche nel contesto di attività di c.d. “moddling” di console per videogiochi o altri dispositivi, sia che queste siano basta su un intervento sulla componente software o sulla hardware. Non esiste, nell’ordinamento italiano, una vera e propria definizione della regolamentazione dei sistemi DRM → DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT → espressione utilizzata per riferirsi a quei sistemi applicati alle opere dell’ingegno in formato digitale, attraverso i quali è possibile gestire i diritti sulle opere stesse.

  • tecniche di crittografia
  • tecniche di codifica
  • tecniche di marcatura
  • software di reportistica che monitorano le operazioni degli utenti compiute sui file e ne forniscono notizia ai titolari dei diritti art. 71-quinquies, 1° comma, l.d.a. → dispone che i titolari dei diritti che abbiano apposto misure tecnologiche di protezione, dietro richiesta dell’autorità competente, siano tenuti alla rimozione delle stesse, qualora l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti sia necessario per fini di sicurezza pubblica o per