Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Digitale: Libertà di Espressione, Diritto d'Autore e Contenuti Digitali, Appunti di Diritto di internet e dei social media

Una panoramica del diritto digitale, inclusi temi come la libertà di espressione online, il giornalismo digitale, il diritto d'autore e il file sharing. Vengono discusse le principali norme italiane relative al file sharing e il diritto d'autore, con un focus sulla protezione di opere intellettuali in un'era di comunicazione digitale. Il documento anche tratta di DRM, il diritto alla memoria e il contrasto con il diritto all'oblio.

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 14/12/2015

chrisnociva
chrisnociva 🇮🇹

3 documenti

1 / 19

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO DIGITALE
Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale
– Jori
Esame orale, pre-test scritto durante ultime lezione
(scelta multipla + 1/2 domande)
Rapporto tra comunicazione e libertà di
espressione (online).
Giornalismo digitale, diritto di cronaca e
diffamazione online.
Diritto all'oblio.
Blogging e social network.
Rapporto tra comunicazione e segni distintivi.
Diritti su contenuti digitali.
File sharing.
Copyright e licenze.
Software – termini di utilizzo e servizio
User Generated Content
Il file sharing
Un furto prevede l'impossessamento in maniera
illecita di un materiale.
Il file sharing non prevede l'appropriazione illecita
di un bene materiale, si ha la violazione di diritti di
autore e di proprietà.
Principali riferimenti normativi italiani relativi al file
sharing:
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Digitale: Libertà di Espressione, Diritto d'Autore e Contenuti Digitali e più Appunti in PDF di Diritto di internet e dei social media solo su Docsity!

DIRITTO DIGITALE

Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale

  • Jori Esame orale, pre-test scritto durante ultime lezione (scelta multipla + 1/2 domande)

Rapporto tra comunicazione e libertà di espressione (online). Giornalismo digitale, diritto di cronaca e diffamazione online. Diritto all'oblio. Blogging e social network. Rapporto tra comunicazione e segni distintivi. Diritti su contenuti digitali. File sharing. Copyright e licenze. Software – termini di utilizzo e servizio User Generated Content

Il file sharing Un furto prevede l'impossessamento in maniera illecita di un materiale. Il file sharing non prevede l'appropriazione illecita di un bene materiale, si ha la violazione di diritti di autore e di proprietà. Principali riferimenti normativi italiani relativi al file sharing:

decreto legislativo 31 gennaio 2005 n° 7 legge del 31 marzo 2005 n° 43 legge sul diritto d'autore, n° 633 22 aprile 1941 La legge sul diritto d'autore ha molti buchi e difetti, ma ha il pregio di essere un testo unico. Sono presenti 3 tipi di sanzioni (per ordine di gravità): per chi scarica solo file per utilizzo personale, per chi condivide o scarica file o per chi scarica o condivide per fini di lucro.

Streaming: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite rete telematica. Questi dati vengono riprodotti mano a mano che arrivano a destinazione. Questo tipo di modalità negli ultimi anni ha acquisito notorietà e diffusione. Recentemente i dati parlano di un 50% dati download vs streaming. Questo perché lo streaming richiede estrema semplicità nell'accesso dei contenuti e non richiede installazione di software.

Il diritto d'autore nell'ordinamento giuridico italiano, tutte le creazioni intellettuali sono riconducibili a due categorie: invenzioni industriali e opere dell'ingegno. Le prime sono le opere intellettuali che solitamente si proteggono tramite tutela

disciplinati in maniera differente. Gli autori delle singole opere conservano i loro diritti, inoltre viene riscontrato un diritto complessivo all'autore/ creatore del prodotto finale. Quindi si ha un diritto d'autore delle singole opere e uno complessivo. All'interno di questa categoria rientrano le opere multimediali e le banche dati. In cosa consiste il diritto d'autore? I diritti d'autore sono divisi in due categorie fondamentali: diritti morali e diritti patrimoniale. I diritti morali sono pochi, e sono definiti diritti della personalità, indisponibili e inalienabili e imprescrittibili. Questi sono diritti che attingono a qualcosa di non economico o commerciale. Sono indisponibili perché li ho, ma non ne posso disporre, ad esempio il diritto alla paternità dell'opera, non è negoziabile e non trasferibile. Un'altro diritto morale molto importante è il fatti dio potersi opporre alle modifiche dell'opera nel momento in cui queste modifiche l'autore ritiene possano essere lesive della sua personalità. Il diritto di modificare un'opera è negoziabile, ma l'autore conserva sempre il diritto inalienabile di potersi opporre a determinati cambiamenti nel caso in cui siano dannosi all'immagine dello stesso. La categoria dei diritti patrimoniali d'autore, all'opposto sono diritti disponibili, indipendenti e

possono essere acquistati e alienati in ogni momento. Soprattutto sono molti diritti. Il termine patrimoniali fa pensare a qualcosa di economico, in parte è vero ma non necessario. Se escludiamo i diritti morali, tutti i restanti sono patrimoniali. Sono diritti indipendenti l'uno dall'altro, questa circostanza ha creato negli ultimi anni dei problemi. La durata di questi diritti è di 70 anni dopo la morte dell'autore. I diritti morali invece seguono l'autore, salvo alcuni che si possono trasmettere agli eredi. Questo metodo di gestione del diritto d'autore (acquisizione automatica del diritto alla creazione), è stato ed è ancora discusso. Per molti anni il diritto d'autore si acquisiva depositando l'opera. Questa scelta è stata fatta per tutelare gli autori, tutta via questo metodo porta delle conseguenze: di fatto non esistono opere libere. Esistono delle situazioni nelle quali le opere autoriali possono essere utilizzate anche senza il consenso dell'autore: sono eccezioni tassative previste dalla legge. Un'eccezione è quella che deriva dall'esigenza di pubblica informazione, sicurezza, diffusione della cultura per ragioni scientifiche e di studio.

La prima industria ad aver subito il colpo è stata quella musicale. Successivamente è toccato a cinema, editoria e software. La musica oggi è quella che meglio si è ripresa riuscendo subito a sfruttare il digitale. Il digitale ha portato un inasprimento a livello normativo sulle leggi sul copyright (Copyright law enforcement). Questa reazione non ha funzionato e non funziona tutt’oggi. Pur continuando ad inasprire le pene, il numero di download continua ad aumentare in tutto il mondo.

I DRM sono dei software di protezione, inseriti all’interno delle opere autoriali distribuite in formato digitale. Cercano di impedire un certo tipo di attività che si può fare su quel contenuto. Ci sono state tre generazioni di DRM, la prima accompagnava la copia autoriale fornendo delle informazioni su quell’opera (una specie di timbro - es: watermark - metadati). La seconda tipologia di DRM, più moderna ed incisiva, sono quelli che proteggono effettivamente l’opera. Impediscono di eseguire determinate operazioni (sistemi anticopia sui DVD). Giuridicamente, si parla tutt’oggi del fatto che sia lecito o meno utilizzare questi sistemi. L’ultima versione di DRM sono i sistemi di gestione dei diritti digitali. Sono sistemi sofisticati che scandiscono gli utilizzi che si possono fare di un

opera (es: i brani acquistabili su itunes possono essere riprodotti su un numero limitato di dispositivi). Altri sistemi vincolano la fruizione di un contenuto ad un determinato dispositivo (es: ebook - file proprietari).

Il problema dei DRM è che la legge sul diritto d’autore viene spesso fraintesa come la legge che protegge gli autori a danno degli utilizzatori. Invece ci sono norme per entrambi. Si è aperto un dibattito a livello internazionale (copyright enforcement vs fair use dotrine). È legittimo che qualcuno (che non è lo Stato, ma un’azienda privata) metta sulle opere una misura di protezione? A livello di legge si (art. 102-quater, L.633/41). In linea generale, viene punito chi aggira le misure di protezione. D’altro canto, è consentita la riproduzione privata effettuata da una persona per uso personale, senza fini di lucro, nel rispetto delle misure di protezione. Questa riproduzione privata NON può essere effettuata da terzi. Io non posso creare un servizio dove registro dei canali in chiaro per poi darli agli utenti. Inoltre, NON è possibile riprodurre contenuti on- demand, perché questi contenuti posso vederli

Programmi che, dopo essere installati, installano in modo tacito un miniprogramma che invia alla casa produttrice info sul pc e sulle ultime ricerche internet per vedere se avete cercato seriali o keygen.

Un altro tema riguarda la possibilità che ha l’utilizzatore di agire sul proprio dispositivo (modifica PS, jailbreak..). Il jailbreak non si può fare a livello di legge, anche se viene fatto senza l’obiettivo di scaricare app illegalmente. Negli USA è stata aggiunta un’eccezione in merito in base alla quale l’attività di jailbreaking relativa ai telefoni è consentita.

GARANZIA Esistono due tipi di garanzia: legale e convenzionale(o commerciale). La garanzia legale è di 2 anni. Ma questa garanzia si applica solo in determinati casi: tutela i consumatori nel momenti in cui il prodotto gli è venduto da un commerciante professionista. Non si applica quando compro da un privato, oppure se io libera professionista con P.IVA faccio fattura e scarico. Questa garanzia è legata al VENDITORE e non al PRODUTTORE. Se il negozio dice che la

“casa madre non sostituisce” vuole fare il furbo, tocca a lui ripagarmi/sostituirlo. L’altro tipo di garanzia è quella COMMERCIALE, che non è dovuta per legge. Chi vuole la presta, chi non vuole no, ed è fornita dal produttore. Ci son prodotti molto costosi che sono garantiti a vita dal produttore. Questa garanzia si somma a quella legale. Terzo elemento è il DIRITTO DI RIPENSAMENTO. Questo diritto spetta ai consumatori in situazioni limitate. Cioè nel momento in cui acquisto fuori dai locali commerciali (su internet, per strada, televendita, porta a porta…). Quando compro a distanza, di fatto non vedo quello che sto comprando. Questo diritto si esercita in dieci/sette giorni dalla data di consegna del prodotto. Non è soggetta a nessun tipo di valutazione da parte del venditore. Il prodotto deve essere reso nell’imballo originale e in condizioni normali per l’uso che ne ho fatto, deve essere un prodotto riutilizzabile. Il venditore deve RESTITUIRE L’IMPORTO, non fare un buono.

CREATIVE COMMONS CC ricerca e sviluppa strumenti (essenzialmente giuridici) per cercare di favorire la circolazione/ distribuzione/riutilizzo di autori autoriali in un

Parametro Share Alike: Consiste in una clausola giuridica che ti permette di utilizzare l’opera nella misura in cui ANCHE la tua opera CHE INCLUDE LA MIA venga distribuita con la stessa licenza creative commons.

La combinazione di questi parametri da origine a 6 diverse licenze. Una volta scelti i parametri che vogliamo attribuire alla nostra opera sul sito CC, possiamo scaricare un banner da applicare vicino all’opera, in genere in codice html. Esiste anche un formato di una pagina in PDF più comprensibile dagli utenti. Esiste anche un formato più dedicato a chi si occupa di legge, utilizzando termini legislativi.

SEGNI DISTINTIVI Nomi a dominio e trademarks online. Dal 2005 si hanno una serie di norme che disciplinano la categoria dei segni distintivi. Il codice della proprietà industriale si occupa di marchi e domini. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevetti e registrazioni, a differenza dei classici diritti autoriali ottenuti con la semplice creazione. Il brevetto viene utilizzato per le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, topografie di prodotti.

MARCHIO

Può essere un marchio ogni segno rappresentabile graficamente: parole, disegni, suoni, forma di prodotto e confezione, colori atti a distinguere prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Esistono due categorie di marchi: denominativi e figurativi. Denominativi sono quelli costituiti solo da una o più parole (es. il nome CocaCola/Apple/Microsoft). I marchi figurativi comprendono due categorie, loghi e logotipi. La protezione impedisce anche di utilizzare denominazioni simili e confondibili. I requisiti per poter registrare un segno distintivo sono essenzialmente due: -liceità: perché un marchio sia lecito non deve essere in contraffazione rispetto ad un marchio già esistente o avere un contenuto illecito (es. non posso registrare una parolaccia). -capacità distintiva. Esistono marchi identici sotto la componente denominativa (es. Mediaset), ma non possono esistere marchi figurativi o denominativi che si riferiscono alla stessa categoria di servizi. Anche la Apple, che significa semplicemente mela, può chiamarsi così perchè non c’entra niente con la

C’è un terzo tipo di impostazione: è necessario che la comunicazione sia veicolata online. Più che di giornalismo digitale, si parla di giornalismo online. La forma più completa di giornalismo digitale è quella che assorbe tutte e tre le caratteristiche descritte. I pregi della comunicazione online sono: Diffusione ad un numero indeterminato, potenzalmente molto ampio di soggetti. Semplicità nella divulgazione delle informazioni. Difficoltà nel controllo delle informazioni. riduzioni dei controlli ex ante. Differente elemento psicologico.

Elemento cardine: LIBERTÀ di ESPRESSIONE. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (Costituz, art.21). Io non posso insultare una persona dicendo il falso, in privato (Ingiuria). È altresì vietato insultare le altre persone, offendendone gratuitamente la reputazione in pubblico. (Diffamazione). Ancora più grave è la diffamazione a mezzo stampa, o un altro mezzo di ampia diffusione come tv e internet (Diffamazione aggravata). La mia libertà finisce nel momento in cui danneggio la libertà di qualcun altro.

Apriamo una parentesi sul DIRITTO DI CRONACA. Quale è il confine tra libertà d’espressione e diffamazione? Se faccio una recensione negativa di un film, non diffamo il regista? Ci sono dei requisiti che permettono la comunicazione di una diffamazione potenzialmente diffamatoria. Questi requisiti sono: -utilità sociale dell’informazione. -l’esposizione della notizia non deve eccedere rispetto alla sua utilità di informazione. -la notizia deve essere vera. Se la verità non può essere oggettiva, almeno putativa (quantomeno, chi pubblica la notizia deve aver fatto delle verifiche approfondite che lo hanno convinto della veridicità di ciò che sta sostenendo).

DIRITTO ALL’OBLIO: Non c’è nessuna legge che parla di ciò. È uscito dai tribunali negli ultimi anni. Ho il diritto di rimuovere una notizia che mi riguarda ma è obsoleta. La notizia rispetta i canoni e non è diffamatoria, ma non è più di interesse. Se da giovane ho rubato qualcosa, oggi che sono passati molto anni ho diritto a richiedere la rimozione di questa notizia da internet.

La fonte si cita in ordine con nome testata, autore, data, link.