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Il Diritto d'Autore e la Protezione dei Contenuti Digitali - Prof. Kalchschmidt, Appunti di Diritto di internet e dei social media

Una panoramica del diritto d'autore, delle opere protette, delle sanzioni amministrative e dei diritti morali e patrimoniali. Viene inoltre discusso il rapporto tra diritto d'autore e evoluzione tecnologica, con un focus sui problemi di copia e la risposta con DRM. Le eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore sono anche esaminate.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 03/01/2020

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DIRITTO DIGITALE
13/11/19
FILE SHARING
Spot pirateria digitale.
Messaggio sbagliato paragonare lo scaricare un film da internet ad un furto.
Il furto è un reato che prevede l’appropriazione indebita di un qualche tipo di oggetto, se io scarico
un file da internet non lo rendo impossibile da avere ad un’altra persona. È una condotta illecita
ma stiamo ragionando nell’ambito della violazione del diritto d’autore, non di quello di un furto.
Chi commette questo tipo di illeciti è una platea vastissima, quindi veicolare qualsiasi tipo di
messaggio che da indicazioni al pubblico alle conseguenze o no di un certo tipo di condotta è
peggio rispetto a chi lo commette.
Convenzioni che riguardano la protezione del diritto d’autore e classifica che misura il numero di
download illegali per paese (slide).
Con il termine file sharing (letteralmente “condivisione di file”) si è soliti indicare la condotta di chi,
sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per
trasmettere, ricevere e condividere contenuti in formato digitale.
Scambiare file attraverso reti telematiche, non costituisce, evidentemente, in sè e per sé, una
condotta illecita.
La connotazione negativa che viene generalmente attribuita al termine file sharing, nonché la
rilevanza giuridica che tale condotta può assumere, derivano dal fatto che, sovente, tali operazioni
di trasmissione di file, hanno ad oggetto contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore.
Il file sharing diventa rilevante quando c’è una violazione di del diritto d’autore.
3 fattori tecnologici che hanno permesso l’espansione del file sharing:
Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati, qualità vicinissima all’originale con
dimensioni significativamente rimpicciolite. Riuscire a rendere un file quasi uguale
all’originale ma molto più piccolo lo rende molto più semplice da scambiare
La diffusione delle connessioni internet Broadband (banda larga), tariffa fissa e possibilità
di download molto ampia, non c’è il costo a scatto quindi non c’è problema di costi per
lunghi download.
Sviluppo dei software P2P (Peer To Peer), che permetto di scaricare dati facilmente anche
senza grandi conoscenze informatiche. Software Peer To Peer es. Napster (1999) software
che ha dato il via al fenomeno del file sharing su larga scala a livello mondiale.
Napster è stato al centro di uno dei casi giudiziari più importante di questo genere negli
USA. RIAA (SIAE americana) vs Napster nel 1999 causa chiuso raggiungendo un accordo,
Napster abbandonata e venduta a una società che l’ha comprata e l’ha resa un servizio a
pagamento.
RIAA vs Diamond Multimedia System nel 1999 società che ha inventato il primo lettore
mp3 portatile, in quegli anni con l’uscita di Napster si inizia a scaricare la musica da
internet ma non c’era la possibilità di poterli ascoltare, con la nascita dei primi lettori gli
utenti che scaricano musica online aumentano e la RIAA fa causa all’azienda produttrice
per incitamento alla pirateria musicale. Si è colpito lo strumento e non l’uso che si fa di
esso.
RIAA vs Mp3.com nel 2000 sito che consentiva di scaricare tutti i file che volevi senza
link da utilizzare in software esterni.
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DIRITTO DIGITALE

FILE SHARING

Spot pirateria digitale. Messaggio sbagliato paragonare lo scaricare un film da internet ad un furto. Il furto è un reato che prevede l’appropriazione indebita di un qualche tipo di oggetto, se io scarico un file da internet non lo rendo impossibile da avere ad un’altra persona. È una condotta illecita ma stiamo ragionando nell’ambito della violazione del diritto d’autore, non di quello di un furto. Chi commette questo tipo di illeciti è una platea vastissima, quindi veicolare qualsiasi tipo di messaggio che da indicazioni al pubblico alle conseguenze o no di un certo tipo di condotta è peggio rispetto a chi lo commette. Convenzioni che riguardano la protezione del diritto d’autore e classifica che misura il numero di download illegali per paese (slide). Con il termine file sharing (letteralmente “condivisione di file”) si è soliti indicare la condotta di chi, sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per trasmettere, ricevere e condividere contenuti in formato digitale. Scambiare file attraverso reti telematiche, non costituisce, evidentemente, in sè e per sé, una condotta illecita. La connotazione negativa che viene generalmente attribuita al termine file sharing, nonché la rilevanza giuridica che tale condotta può assumere, derivano dal fatto che, sovente, tali operazioni di trasmissione di file, hanno ad oggetto contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Il file sharing diventa rilevante quando c’è una violazione di del diritto d’autore. 3 fattori tecnologici che hanno permesso l’espansione del file sharing:  Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati, qualità vicinissima all’originale con dimensioni significativamente rimpicciolite. Riuscire a rendere un file quasi uguale all’originale ma molto più piccolo lo rende molto più semplice da scambiare  La diffusione delle connessioni internet Broadband (banda larga), tariffa fissa e possibilità di download molto ampia, non c’è il costo a scatto quindi non c’è problema di costi per lunghi download.  Sviluppo dei software P2P (Peer To Peer), che permetto di scaricare dati facilmente anche senza grandi conoscenze informatiche. Software Peer To Peer es. Napster (1999) software che ha dato il via al fenomeno del file sharing su larga scala a livello mondiale. Napster è stato al centro di uno dei casi giudiziari più importante di questo genere negli USA. RIAA (SIAE americana) vs Napster nel 1999  causa chiuso raggiungendo un accordo, Napster abbandonata e venduta a una società che l’ha comprata e l’ha resa un servizio a pagamento. RIAA vs Diamond Multimedia System nel 1999  società che ha inventato il primo lettore mp3 portatile, in quegli anni con l’uscita di Napster si inizia a scaricare la musica da internet ma non c’era la possibilità di poterli ascoltare, con la nascita dei primi lettori gli utenti che scaricano musica online aumentano e la RIAA fa causa all’azienda produttrice per incitamento alla pirateria musicale. Si è colpito lo strumento e non l’uso che si fa di esso. RIAA vs Mp3.com nel 2000  sito che consentiva di scaricare tutti i file che volevi senza link da utilizzare in software esterni.

Napster precisamente non era Peer To Peer, ma un servizio client server dove tutti i film/file sono allocati in uno o più server, quindi bastava sequestrare il server di Napster e così chi vuole a accedere a quei materiali non può più. Software Peer To Peer non c’è un server ma tutte le persone che si connettono alla rete sono client e server, su emule non scarico un film da un server centrale ma da tutti quelli che si sono collegati, un pezzettino ciascuno. Chiudere Torrent significherebbe sequestrare i computer di tutte le persone che avevano accesso. Napster lo hanno potuto chiudere perché non Peer to Peer, ma tutte le altre evoluzioni sono impossibili da chiudere. Il software (es. Emule(2002)) di per sé è legale, ma è l’utilizzo che ne viene fatto che può essere illecito. Accedere a un contenuto in formato digitale non suppone che tutti i file sul mio computer non siano legali, insieme all’industria illegale si è diffusa anche l’industria digitale legale (Apple Music ecc..). Principali riferimenti normativi (IT):  D.lgs 31 gennaio 2005, n.  Legge 31 marzo 2005, n.  LEGGE 22 aprile 1941, n.633 (LEGGE DIRITTO D’AUTORE), viene sempre aggiornata, ogni decreto che esce cancella o sostituisce quello precedente a cui si riferisce, e contiene tutto al suo interno. Principi generali che si applicano anche a situazioni tecnologiche che anni fa non c’erano, ma che si possono applicare anche al giorno d’oggi.  Lucro (guadagno dei soldi) diverso da profitto (ho un vantaggio).  Tipi di sanzione. Sanzione amministrativa: chi scarica contenuti protetti da diritto d’autore, pagamento di una multa. Multa: Immissione, ovvero condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritto d’autore in un sistema di reti telematici. Sanzione amministrativa diversa da multa  multa ha riscontri penali. Sanzione penale: scarico e condivido file avendo un guadagno economico, quindi a scopo di lucro. Software (es. Emule) che prevedono che nel momento in cui io scarico qualcosa intanto condivido ciò che ho già ricevuto anche io essendo in una rete Peer To Peer. Ciò che sto scaricando lo sto nello stesso momento ricondividendo agli altri. Più condividi e più ai un “punteggio” più alto e più scarichi velocemente. Diversa percezione da ciò che faccio e l’illecito che compio  in questo caso ricevo una multa non una sanzione amministrativa. Streaming Lo streaming è un flusso di dati grazie al quale noi non replichiamo una copia sul nostro dispositivo se non temporanea nelle parti che stiamo vedendo. Questi dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione. Alcuni contenuti visibili solo in streaming (partite in diretta ecc..). Modalità più semplice rispetto che l’utilizzo di software esterni. Necessità di una connessione a banda larga, estrema semplicità nell’accesso dei contenuti e non richiede installazione di software.

hanno un’efficacia sostanziale quando c’è una contestazione sul diritto d’autore (qualcuno dice che qualcun altro l’ha copiato). Come si fa a capire di chi è l’opera? Chi è in grado di provare che in una data certa ha realizzato quel prodotto, o l’avversario riesce a provare di avere prodotto l’opera un giorno prima se no l’opera appartiene a me. Il discorso di acquisire i diritti quando lo acquisisco è fondamentale anche per il discorso che tutto quello che trovo online è difficile che non sia protetto dal diritto d’autore. Un’opera può essere creata anche da più persone insieme, il cinema, i videogiochi ecc.. quando ci sono più creatori bisogna capire a chi spetta il diritto d’autore. Opere in collaborazione sono opere realizzate da più persone nelle quali terminata la fase realizzativa è impossibile determinare chi ha fatto cosa, tutto conferisce in un solo prodotto, e se non ci sono degli accordi tra gli autori si divide tutto in parti uguali (proventi economici, vendere l’opera ecc..). le opere collettive sono l’insieme di tante opere che sono facilmente individuabili, es. inserto di un giornale che contiene un dvd su un concerto, questo dvd è un opera che contiene molte opere, i brani, le fotografie, i testi scritti e letti da qualcuno, tutte queste opere sono individuabili, inoltre c’è un soggetto che è il curatore dell’opera che ha selezionato e messo insieme le opere, e a questo soggetto viene riconosciuto anche a lui un diritto sull’opera collettiva, la creatività in questo caso è il gusto dello scegliere. Le banche dati sono protette dal diritto d’autore. Diritto d’autore non è uno ma tanti:  diritti morali d’autore  le caratteristiche dei diritti morali sono i diritti della personalità, diritti indisponibili, inalienabili e imprescrittibili. Indisponibile cioè hai un diritto ma non puoi disporne, sono diritti che una persona ha ma di cui non può disporne al punto tale che non può neanche rinunciare ad averli (es. diritto alla salute). I diritti indisponibili dell’autore sono il diritto di dichiarare che quell’opera che è sua in qualsiasi momento, questo perché non è obbligatorio firmare le opere, pubblicarle in anonimo, ma in qualunque momento tu potrai rivendicarne la paternità, è indisponibile perché se scrivo un romanzo e un editore vuole pubblicarlo con il nome di un’altra persona tu puoi accettare ma in qualsiasi momento tu potrai dire che il romanzo è tuo. Diritto di opporsi dell’autore di opporsi all’uso della sua opera in contesti che ledono l’onore o la reputazione dell’autore.  Diritti patrimoniali, sono quelli che permettono agli autori di ricavare dall’uso della loro opera, non solo per ricavarne del denaro, ma sono tutti i diritti di uso parziale dell’opera anche gratuitamente. Quando io realizzo una fotografia nessuno la può utilizzare, modificare, scontornare ecc.. tutti questi diritti sono diritti patrimoniali, chi vuole esercitare questi diritti sul mio contenuto devono essere approvati dall’autore. Tutti questi diritti sono indipendenti gli uni degli altri, quando io voglio utilizzare un contenuto realizzato da qualcun’altro devo ottenere l’ok a utilizzare questo diritto patrimoniale, quando io identifico bene l’uso che voglio fare e l’autore mi da il consenso nessuno può contestarne l’utilizzo. Negli ultimi anni il numero di diritti patrimoniali sta aumentando proporzionalmente, più sono i modi di sfruttare l’opera e più sono i diritti che entrano in gioco. Quanto dura il diritto d’autore? 70 anni dopo la morte dell’autore sono la durata dei diritti patrimoniali. Una volta che cessa il diritto d’autore si può fare tutto tranne violare i diritti morali dell’autore, es. che ho scritto io un romanzo che non ha più il diritto d’autore, quelli durano per sempre. Eccezioni e limitazioni nei quali io trovo quella foto su internet e la posso utilizzare senza chiederne l’autorizzazione all’autore  casi molto particolari, es. esigenze di pubblica sicurezza, la fotografia di un terrorista, perché nel pesare gli interessi interessa di più facilitare la cattura del

terrorista che il diritto d’autore, oppure ridistribuire per finalità scientifiche o di studio, o finalità di cura, di ricerca, in alcuni casi anche diffusione della cultura, i discorsi di interesse pubblico svolti in luoghi pubblici, io posso registrare il discorso e ridistribuirlo. Il caso più delicato è quello che consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico se effettuati per uso di critica o di discussione e non usati per fini commerciali. 20/11/ CONTENUTI DIGITALI E DRM Rapporto dell’evoluzione tecnologica con l’evoluzione del diritto, la tecnologia cambia il nostro modo di vivere e il diritto si occupa di definire le regole del modo di vivere. Rapporto tra diritto d’autore e l’evoluzione tecnologica è un rapporto estremamente conflittuale, complicato, per il fatto che le tecnologie vanno ad una velocità estremamente più rapida rispetto all’evoluzione del diritto. Nell’ambito del diritto d’autore un problema che è stato sempre riscontrato è quello con gli strumenti di copi, Copy machines. Copyright (right to copy, diritto di copiare) questo diritto nasco quando si ritiene di dover attribuire all’autore il numero di copie dell’opera da poter produrre, esclusiva dell’autore sul prodotto. Oggi tutte le facoltà di uso di un contenuto fanno parte dei diritti d’autore, ma rimane una parte centrale il diritto di copia, questo tipo di diritto per molti anni ha avuto una protezione naturale perché le tecnologie non permettevano di violare agli altri questo diritto. L’introduzione del primo strumento di copia (stampa a caratteri mobili) è il primo step tecnologico che rappresenta un problema da gestire per il diritto d’autore, e ciò accade ogni qualvolta che viene inventato uno strumento che permette di cerare delle copie, es. fotocopiatrice, videoregistratori. Sistemi che riducono l’incisività degli strumenti di copia nell’analogico, le cassette registrate hanno una qualità minore, cosa che non succede invece con il digitale, la copia analogica di un contenuto ha dei limiti importanti mentre invece la copia digitale è una copia che tendenzialmente è quasi indistinguibile dall’originale. Sistema che difficilmente si riesce a controllare per il diritto d’autore. Un tempo molte violazioni non c’erano ma perché non c’era la possibilità dal punto di vista innovazioni tecnologiche per commetterle. In tutti i paesi in cui il diritto d’autore ha un ruolo importante nel processo economico è stata data un’impostazione di promulgare molte norme nuove che sono state quasi tutte indirizzate nel senso di inasprire le sanzioni per la violazione del diritto d’autore (copyright law enforcement), cercare di educare le persone minacciando una sanzione molto grave, ma nel diritto d’autore questo non ha funzionato, i riscontri migliori si sono visti che si scarica di meno musica da quando esistono programmi tipo spotify, lo stesso vale per i film ecc.. Si è pensato allora di adottare un approccio diverso, che risale a metà degli anni 90  se la tecnologia rende molto semplice fare qualcosa (es. duplicare un cd), usiamo la tecnologia stessa per impedire la violazione del diritto d’autore, costruire delle barriere tecnologiche  DRM (digital rights managment), sono software che applicato a contenuti di formato digitale impedisce di fare su quei file alcuni tipi di attività, principalmente quello che comportano la violazione del diritto d’autore. 3 generazioni di DRM:

  1. Sistemi che si limitano ad aggiungere a un contenuto che esplicitano la presenza di diritto d’autore, metatag.
  2. Sistemi di protezione, qualcosa che concretamente mi impedisce di fare qualcos’altro. Sono i sistemi che impediscono di duplicare, nato inizialmente sui videogiochi. Sistemi per non permettere a chi compra “FIFA20” di duplicarlo.

Se io compro un telefono e lo sblocco perché così su uno store parallelo scarico applicazioni a pagamento in modo gratuito non si può fare, ma se io lo sblocco per installare altre applicazioni distribuite gratuitamente ma che non trovo sull’app store perché non potrei? Dvd jon elabora un sistema che si chiama DeCSS (CSS è un sistema di protezione applicato sui dvd), quando i dvd vengono distribuiti hanno delle tempistiche diverse in ogni paese, quindi tutti i dvd hanno una protezione con un codice suddiviso in aree e questo dvd si apre solo con un lettore comprato nella stessa area. Dvd Jon crea un sistema che sprotegge tutto (DeCSS), dicendo che sul suo pc linux non comprendeva il codice delle aree e quindi non poteva vedere i dvd nemmeno della sua regione. Il tema rimane che è possibile che il produttore di un dispositivo che io compro mi impedisce di fare qualcosa che non è illegale? Alcune misure di protezione sono facilmente bypassabili, e una delle società che più vive male questo rapporto con la tecnologia è Apple, hanno creato un ecosistema molto proprietario in cui tra vantaggi e svantaggi è sicuramente un sistema dittatoriale, difficilmente esistono altre situazioni in cui tu compri un prodotto tu puoi utilizzare soltanto altri prodotti che chi ha sviluppato l’hardware ti consente di utilizzare. Apple crea dei sistemi di protezione ad iniziare dal primo Iphone (commercializzato solo in USA) ed è passato alla storia come uno dei dispositivi che ha subito più sprotezioni di sempre, adesso ha incrementato questi sistemi di protezione ma non del tutto quindi hanno iniziato a utilizzare un modo commerciale dicendo che se sblocchi l’Iphone non risponde più la garanzia. Ma è lecito? Garanzia Esistono 2 tipi di garanzie, tutti i prodotti compravenduti possono essere soggetti alla garanzia legale ( o di conformità del prodotto) e a quella convenzionale (commerciale). La garanzia legale è una garanzia prevista a livello di comunità europea, e si applica ai prodotti non europei ma acquistati in Europa, e che in Italia è recepita come norma dal codice del consumo e si applica ai consumatori (chi compra un prodotto per un uso personale e non per un esercizio commerciale). L’altro requisito è che chi vende sia un venditore, non si applica nella compravendita tra consumatorie, se chi vende è un privato. Questa garanzia legale, o di conformità, perché si occupa di tutelare la possibilità che un prodotto non sia conforme a quello che deve essere, la norma dice che si presume che i beni di consumo siano conformi se: sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, o sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello, o presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichetta, o sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore accettato anche per fatti concludenti. 26/11/ In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto: al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Garanzia legale, cioè prevista per legge, dura 2 anni. Ha un carattere imperativo, anche se ho firmato un contratto che riduce la garanzia di 24 mesi, questo contratto non vale. Il venditore è il soggetto che vi da questa garanzia, non il produttore. Garanzia convenzionale La garantisce il produttore, non il venditore, e vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima. Diritto di recesso Diritto previsto dal codice del consumo, tutela i consumatori in un’ipotesi in cui i contratti e le proposte contrattuali negoziate a distanza (es. televendite, acquisti online) fuori dai locali commerciali (quando si viene fermati per la strada, o in una fiera ecc..)  scelta non pienamente consapevole, acquisti a distanza io non vedo il prodotto di persona e può darsi che disattende le aspettative dell’acquirente. Ogni volta che stipulo un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali, entro il termine di 10 giorni posso recedere il contratto, anche senza un motivo preciso, non deve essere per forza difettoso. Il diritto di recesso avviene rivolgendosi al venditore, nel termine di 10 giorni, se il produttore mette a disposizione una procedura per il recesso allora mi attengo ad esso, se invece è un venditore più piccolo o più disorganizzato la cosa più sicura è quella di mandare una raccomandata. Nel caso della vendita al di fuori dei locali commerciali dalla data di acquisto se mi viene consegnato subito, o dalla data in cui ricevo il prodotto, solo da quel momento decorrono i 10 giorni. Per quanto riguarda i contratti a distanza, dal giorno in cui viene ricevuto il prodotto. Come va restituito il bene? Il prodotto si può aprire e usare prima di restituirlo, ma in una condizione d’uso che ne garantisca la sostanziale integrità, riconsegnandolo nell’imballo originale. Alcuni prodotti non possono essere soggetti a diritto di recesso tutti i generi che si consumano e quindi non possono essere restituiti integri (es. generi alimentari ecc…). L’unico costo può essere quello delle spese di spedizione, che quelle possono essere a caso dell’acquirente. LICENZE “CREATIVE COMMONS” Creative Commons è un progetto che ha come autore e artefice principale Lawrence Lessing, il quale si è reso conto di come il sistema mondiale del diritto d’autore sia un sistema eccessivamente penalizzante rispetto a fare il riuso dei contenuti. Vuole creare un archivio di opere che possono essere condivise e rielaborate  creazione di licenze (contratti) Creative Commons che rendono legale questo riutilizzo di contenuti. Si tratta di creare beni comuni, queste licenze si applicano essenzialmente a tutte le opere dell’ingegno che sono protette dal diritto d’autore. Ogni autore ha diverse esigenze, e una di queste è quella di proteggere la propria opera, ma un’altra esigenza fondamentale è quella che l’opera venga distribuita, e avere accesso a strumenti creativi per rielaborare le opere. Secondo Lessing il diritto d’autore era perfetto per proteggere le opere ma non per ovviare le altre necessità degli autori.

lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto, o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. MARCHIO Due tipi di marchi: denominativi e figurativi. Marchio denominativo  parole, combinazione di lettere o numeri, molte volte non sono parole di senso compiuto. Marchio figurativo  disegno puro e semplice, logo, mela apple ecc.. , ma include anche le parole scritte con una grafica particolare es. coca-cola.. Se io registro McDonald come marchio figurativo, se qualcuno lo scrive in modo diverso può farlo perché la rappresentazione è diversa La registrazione del marchio figurativo protegge dall’eventuale uso di un marchio che per quanto riguarda la parte denominativa è diversa, ma con una raffigurazione simile. Ognuna copre qualcosa che l’altra non copre e sono quindi due domande separate, una per la registrazione del marchio denominativo e una per quello figurativo. Oggi per registrare un marchio si può fare quasi esclusivamente online, oppure attraverso l’ufficio marchi e brevetti. Quando voglio depositare un marchio esso deve disporre di 3 caratteristiche per essere accettato:

  1. Liceità del segno distintivo  segni ordini contrari all’ordine pubblico, offensivi verso il pudore ecc.. sono marchi illeciti quindi verranno rigettati.
  2. Capacità distintiva quel simbolo/parola/suono/colore non deve essere originale in senso assoluto ma distintiva nella misura in cui quel determinato tipo di prodotto o servizio si distingue da quelli simili. Non hanno capacità distintiva le cose/parole molto generiche (casa, albero, un semplice cerchio rosso…). Es. se voglio registrare il marchio LATTE per un venditore di latte non posso, mentre per un negozio di pneumatici sì. Non hanno capacità distintiva tutte le denominazioni che descrivono una qualità del prodotto, perché non si può dare l’esclusiva di un’informazione di un prodotto solo ad uno. Causa Apple vs Amazon riguardo il marchio App Store che è molto diverso riguardo la componente figurativa, ma parte denominativa identica, la difesa di amazon è proprio sulla capacità distintiva perché App e Store sono due parole molto generiche, alla fine sì è ritenuto che la combinazione dei due termini fosse già stato acquisito da Apple e quindi Amazon ha dovuto abbandonare quel marchio.
  3. Novità  un marchio con anche forte capacità distintiva ma non è nuovo perché qualcuno ne ha già utilizzato qualcosa di simile, novità significa che un marchio non deve essere uguale o simile ad un marchio che è precedentemente già stato utilizzato. Quando è troppo simile da non essere più lecito? Un marchio non deve essere troppo simile ad un altro al punto da poter mettere in confusione la persona media che ha conoscenze medie in quel settore. Es. se registro un marchio molto simile ad un altro in un ambiente molto specifico S a msung/S e msung può confondere la persona media, cioè un esperto del settore. Altro criterio è che tutti i prodotti e i servizi sono divisi all’interno di una tabella (classificazione di Nizza) che divide in una trentina tra prodotti e servizi qualsiasi cosa. Quando si registra un marchio devo dire in quale classe di prodotti o servizi voglio tenere la privativa, indico una classe di prodotti o servizi, qualcun altro non può usare un marchio uguale o molto simile al mio nella stessa classe di prodotti o servizi. Se uno utilizza un marchio uguale/molto simile al mio ma per una categoria di prodotti/servizi diversa allora non crea confusione e sono leciti. L’unica eccezione è per i marchi che vengono definiti ultra-notori, cioè famosissimi, e in questo caso il criterio della divisione

per classi non vale più; io non posso utilizzare coca-cola per un altro prodotto anche se completamente diverso. Altri segni distintivi oltre ai marchi sono le insegne, i nomi commerciali, e i nomi a dominio. PROTEZIONE DEI NOMI A DOMINIO / DNS domain name system Qualunque tipo di dispositivo che si collega ad una rete nel momento in cui si collega a quella rete gli viene assegnato un codice che lo identifica su quella rete che serve a questi apparecchi per poter parlare tra di loro. Il sistema dei nomi a dominio è come un grosso registro di tutti i siti internet del mondo e di tutti gli indirizzi, quando cerco un sito, il pc si collega a un DNS che rimanda all’indirizzo ip del computer che contiene le informazioni del sito che sto cercando. Quello che ha capacità distintiva è il nome a dominio, non il vero indirizzo del sito, ed è molto simile a quella di un marchio, e rende distinguibile un sito da un altro. Dominio di primo livello (top level domain)  .com / .org / .it / .. Dominio di secondo livello  wikipedia. org Dominio di terzo livello  it. wikipedia. org Dominio di quarto livello ecc... Si contano da destra verso sinistra. Quando qualcuno registra un nome a dominio registra solo il primo e il secondo livello, tutto quello che viene prima è suo. Cybersquatting / Domain grabbing Registrare nomi a dominio con scopo speculativo. Cybersquatting registrare tanti nomi a dominio senza un’utilità al momento ma con lo scopo di rivenderle  applecar.com se Apple vorrà utilizzarlo dovrà acquistarlo Domain grabbing registrare nomi a dominio per creare danno ad una persona/azienda. Entrambe le condotte sono vietate. Top level domain: geografici (.it , .uk , ecc…) o di genere ( .edu , .com , ecc…) Non esiste una norma di legge che imponga una scelta del top level domain che corrisponda al tipo di attività presentata. Second level domain: è libero, lo scelgo io nella massima libertà. Questo sistema si basa sul criterio che il primo che arriva si aggiudica il nome di dominio. Nel codice della proprietà industriale c’è una parte che indica il principio di unitarietà dei segni distintivi  è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Quando scelgo un nome a dominio devo assicurarmi che non solo sia simile ad un altro ma che non sia confondibile con altri marchi della stessa classe di prodotti/servizi anche se questi non hanno un sito web. I nomi a dominio sono anche protetti in maniera più generica dal codice penale nelle norme in materia di concorrenza sleale. 3/12/ DIGITAL JOURNALISM Rapporto tra libertà di espressione e diffamazione online.

Diffamazione a mezzo internet è sempre una diffamazione aggravata a prescindere dal numero dei visitatori. Il diritto di cronaca è ciò che consente in certe situazioni specifiche di veicolare un contenuto potenzialmente diffamatorio senza commettere reato di diffamazione. 3 requisiti per invocare il diritto di cronaca:  Utilità sociale dell’informazione, cioè quando l’interesse della collettività di conoscere un determinato fatto è più importante del fatto che il soggetto venga diffamato.  Verità oggettiva/putative, cioè un livello sotto la soglia della verità in senso assoluto. Molto spesso uno ha la certezza di quello che scrive, quindi è normale che vengano pubblicate notizie vere al 95%, perché tu l’hai pubblicato sulla base di una convinzione molto forte e comprovata da un’indagine approfondita anche se poi col tempo non risulta completamente vera.  Esposizione non eccedente. Una notizia vera è diffamatoria se non ha utilità sociale. La diffamazione è un reato quindi ha conseguenze penali, è possibile la reclusione e una multa (sanzione penale), ma anche delle conseguenze di tipo civilistico cioè a responsabilità extra- contrattuale, cioè ciò che non deriva da un contratto ma da altro  se la condotta di qualcuno mi crea un danno e io sono in grado di dimostrarlo allora io posso chiederti i danni. Diritto all’oblio  giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Ha a che fare con una notizia vera ma che oggi non ha più un interesse sociale, in questo caso posso chiedere il diritto all’oblio. Diritto “alla memoria”  diritto a conservare tutte le informazioni, rappresenta un interesse confliggente tra gli archivi storici. Quindi si lavora sul fatto non di cancellare l’articolo ma facendo si che google non indicizzi più quella sotto pagina contenente l’articolo in questione, in questo modo posso trovarlo solo se vado a cercarlo direttamente nell’archivio dove è stato pubblicato, ma non comparirà più tra le indicizzazioni di google. Digital reputation 4/12/ Copyright issues Il riuso di contenuti realizzati da terzi è sempre possibile solo nella misura in cui il creatore consente questo utilizzo, oppure il contenuto è protetto da una licenza tipo creative commons (es. articoli copia-incolla). Se io do l’esclusiva dei miei contenuti a qualcun’altro (editore) nemmeno io posso utilizzarlo in un altro contesto. I diritti che si possono usare sono quelli concessi dall’autore o dalla licenza, o dai termini di servizio della piattaforma su cui viene pubblicata (es. twitter  retweet). Differenza tra notizia e articolo  sulla notizia non c’è diritto di privativa, cosa diversa è l’articolo dove c’è la forma espressiva di chi ha scritto l’articolo e che è protetta. Il diritto d’autore non protegge la notizia in sé ma la forma espressiva. Eccezioni  (art.65 Ida)  articoli di attualità, cioè recente  consentita riproduzione integrale con finalità informative, mettendo la citazione della fonte perché si predilige il diritto all’informazione. Laddove è indicato la dicitura riproduzione riservata allora non si può riutilizzare l’articolo. Blog e social network Il social network è un servizio vuoto, privo di contenuti, che vengono aggiunti dagli utenti.

Accettando i termini di servizio quando scarichiamo un App stiamo stipulando un contratto, dove ci sono tutta una serie di clausole che incidono sui nostri diritti. Se invece voglio aprire un blog su un sito esterno da wordpress, ecc... dovrò anche scegliere un nome a dominio, che sarà sotto tutela del diritto d’autore. E quindi dovrò appurare che non ne esiste un altro simile. Su queste piattaforme c’è un tema di rischio rispetto a quello che si dice e che si pubblica e che è connesso al reato di diffamazione. Se tu gestisci una piattaforma dove qualcun’altro può interagire col tuo profilo/piattaforma, tu non sei obbligato a moderare ogni cosa che succede su quella piattaforma, salvo che non avvenga una segnalazione, e. vale solo se nel gestire la mia piattaforma io non dichiari di adottare nella mia piattaforma strumenti di moderazione, o di editing cioè scelgo i contenuti da pubblicare e come pubblicarli. Privacy Diritto alla riservatezza  io non voglio che si sappia che sono ricco, povero, omosessuale ecc... Diritto alla protezione dei dati Tutela dell’immagine nel senso di proprio la fotografia che rappresenta il mio volto. La tutela dell’immagine è tutelata dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore. Per ritratto la legge intende qualunque tipo di fotografia/video che consente di riconoscere una persona, il volto coincide sempre con un ritratto, ma possono esistere anche altre rappresentazioni che consentono di riconoscere una persona, per esempio il dettaglio di una parte del corpo che ha dei segni talmente riconoscibili che permettono di abbinarlo ad una persona. Nel momento in cui io riesco a identificare un contenuto come un ritratto, non posso esporlo, riprodurlo o metterlo in commercio a terzi senza il consenso del soggetto. Esistono dei casi specifici che derogano la regola precedente  “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustifica dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” Dato personale  << qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale >>. Dati particolari (conosciuti come dati sensibili)  sono un sottoinsieme di dati personali, e per questi dati la legge ritiene ci debbano essere delle protezioni maggiori rispetto ai dati personali. I dati particolari sono i dati che riguardano l’origine razziale, l’appartenenza politica o sindacale, la confessione filosofica o religiosa, l’orientamento sessuale, le condizioni di salute. Per la legge sulla privacy il pin della carta di credito, le password ecc... non sono dati sensibili. Il regolamento europeo parla delle situazioni in cui avvengono trattamenti di dati cioè qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione.