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Diritto d'Autore sul Software e Licenze di Utilizzo: From Software to Banca Dati, Appunti di Informatica Legale

Una panoramica del diritto d'autore sul software e sulle licenze di utilizzo, inclusi gli aspetti legali, il contratto di licenza d'uso e i diritti esclusivi conferiti agli autori. Viene inoltre discusso il concetto di software open source e la protezione di banche dati come opere creative. Il testo include riferimenti all'art. 64-ter e -quarter, L.d.a.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 21/05/2021

Cassivil98
Cassivil98 🇮🇹

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CAPITOLO 2
LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE
1. IL SOFTWARE QUALE OPERA PROTETTA DALLA LEGGE SUL DIRITTO
D’AUTORE
Con il termine software si intende il programma o l’insieme di programmi che indicano ad un
elaboratore elettronico l sequenza di istruzioni da eseguire per svolgere determinate attività
ed operazioni.
Dal punto di vista giuridico il software costituisce un’opera dell’ingegno ed è tutelato dalla
legge sul diritto d’autore.
Il d.lgs. 29 dicembre 1992, n°518, in attuazione della direttiva 91/250/CEE ha incluso i
programmi per l’elaboratore tra le opere protette dalla legge 633/41.
Il valore di un programma per l’elaboratore risiede nel suo contenuto ideativo e il pericolo
che corre il suo autore è quello che gli sia plagiato il contenuto.
Oggetto di protezione sono:
- il programma
- gli schemi di progettazione
- diagrammi di flusso
- qualsiasi forma che possa individuare il nucleo concettuale sviluppato
successivamente nel programma
Per quanto riguarda l’originalità, questo requisito va inteso come in relazione all’originalità
nella forma espressiva, non come novità funzionale del programma.
La tutela autoriale è generalmente considerata la forma di protezione più adeguata a
disciplinare i diritti sul software essendo in grado di proteggere i singoli programmi nella loro
concreta funzione espressiva e di non arrestare l’evoluzione informatica.
2. LA BREVETTABILITÀ’ DEL SOFTWARE
In ambito comunitario la brevettabilità del software è esclusa dall’art.52 della Convenzione di
Monaco sul Brevetto Europeo (EPC) che limita l’ambito di applicazione di detta esclusione ai
soli programmi per elaboratore “considerati come tali”.
La normativa vigente non preclude in assoluto la possibilità di brevettare un software, ma
esclude la brevettazione ai programmi per elaboratore in senso stretto.
Linee Guida adottate dall’Ufficio Brevetti Europeo:
- concetto di invenzione: comprende creazioni che appartengono ad ogni ambito della
tecnologia, purché siano concrete e presentino carattere tecnico
E’ proprio la nozione di carattere tecnico che funge da discrimine tra un software in senso
stretto ed un software passibile a tutela brevettuale.
Gli effetti tecnici di un programma per l’elaboratore, tali da poterlo candidare alla tutela
brevettuale possono essere prodotti all’interno o all’esterno di un computer. Nel primo caso
rientrano le invenzioni che permettono di comandare il funzionamento di unità di
elaborazione interne al sistema; mentre la seconda ipotesi riguarda le applicazioni
dell’informatica finalizzate a risolvere problemi tecnici esterni al computer.
Per la brevettabilità anche il software deve presentare i requisiti di novità e attività inventiva
che ne giustificano la tutela.
3. IL CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI SOFTWARE
Il software è un bene immateriale tutelato come opera creativa dalla legge sul diritto
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CAPITOLO 2

LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

1. IL SOFTWARE QUALE OPERA PROTETTA DALLA LEGGE SUL DIRITTO

D’AUTORE

Con il termine software si intende il programma o l’insieme di programmi che indicano ad un elaboratore elettronico l sequenza di istruzioni da eseguire per svolgere determinate attività ed operazioni. Dal punto di vista giuridico il software costituisce un’opera dell’ingegno ed è tutelato dalla legge sul diritto d’autore. Il d.lgs. 29 dicembre 1992, n°518, in attuazione della direttiva 91/250/CEE ha incluso i programmi per l’elaboratore tra le opere protette dalla legge 633/41. Il valore di un programma per l’elaboratore risiede nel suo contenuto ideativo e il pericolo che corre il suo autore è quello che gli sia plagiato il contenuto. Oggetto di protezione sono:

  • il programma
  • gli schemi di progettazione
  • diagrammi di flusso
  • qualsiasi forma che possa individuare il nucleo concettuale sviluppato successivamente nel programma Per quanto riguarda l’originalità, questo requisito va inteso come in relazione all’originalità nella forma espressiva, non come novità funzionale del programma. La tutela autoriale è generalmente considerata la forma di protezione più adeguata a disciplinare i diritti sul software essendo in grado di proteggere i singoli programmi nella loro concreta funzione espressiva e di non arrestare l’evoluzione informatica.
  1. LA BREVETTABILITÀ’ DEL SOFTWARE In ambito comunitario la brevettabilità del software è esclusa dall’art.52 della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (EPC) che limita l’ambito di applicazione di detta esclusione ai soli programmi per elaboratore “considerati come tali”. La normativa vigente non preclude in assoluto la possibilità di brevettare un software, ma esclude la brevettazione ai programmi per elaboratore in senso stretto. Linee Guida adottate dall’Ufficio Brevetti Europeo:
  • concetto di invenzione: comprende creazioni che appartengono ad ogni ambito della tecnologia, purché siano concrete e presentino carattere tecnico E’ proprio la nozione di carattere tecnico che funge da discrimine tra un software in senso stretto ed un software passibile a tutela brevettuale. Gli effetti tecnici di un programma per l’elaboratore, tali da poterlo candidare alla tutela brevettuale possono essere prodotti all’interno o all’esterno di un computer. Nel primo caso rientrano le invenzioni che permettono di comandare il funzionamento di unità di elaborazione interne al sistema; mentre la seconda ipotesi riguarda le applicazioni dell’informatica finalizzate a risolvere problemi tecnici esterni al computer. Per la brevettabilità anche il software deve presentare i requisiti di novità e attività inventiva che ne giustificano la tutela.
  1. IL CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI SOFTWARE Il software è un bene immateriale tutelato come opera creativa dalla legge sul diritto

d’autore. Questa sua natura influisce anche sugli schemi negoziali utilizzati per disciplinare i diritti di sfruttamento economico su tale bene. Licenza d’uso del software → il licenziante, colui che cede in godimento il software, ed il licenziatario, colui che ne acquisisce il diritto di utilizzo. Il contratto di licenza d’uso di software si limita a concedere il solo godimento del software, al fine della sua utilizzazione. L’utente finale che acquista un programma per elaboratore difficilmente ha interesse ad acquisire la titolarità dei diritti patrimoniali sull’opera. Il contratto di licenza d’uso consente di soddisfare la necessità degli utenti finali di acquisire il legittimo utilizzo del programma e l’esigenza degli autori di software e dei titolari dei diritti di privativa sui programmi per l’elaboratore di conservare i diritti di sfruttamento economico dell'opera. L’oggetto del contratto di licenza viene abitualmente delimitato dal licenziante sotto diversi profili. Per quanto concerne l’estensione della licenza d’uso all’utente viene generalmente concesso il diritto di installare ed utilizzare il programma acquistato su un unico elaboratore o su un numero limitato di dispositivi. Il contratto di licenza vieta generalmente all’utilizzatore di effettuare copie del programma, a modificarlo o a realizzare nuovi software derivati da esso. Freeware → licenza d’uso gratuita Il contratto di licenza d’uso non richiede particolari requisiti formali ai fini della sua validità. Per tale ragione sono da considerarsi del tutto valide e vincolanti le licenze d’uso che vengono quotidianamente accettate per fatti concludenti o mediante manifestazioni della volontà, differenti rispetto alla sottoscrizione di un documento cartaceo, quali un click del mouse o il c.d. flag di un checkbox.

  1. I DIRITTI SUL SOFTWARE Art.64-bis l.d.a. → individua i diritti esclusivi conferiti sui programmi per l’elaboratore. Essi constano nel diritto di effettuare o autorizzare: ● la RIPRODUZIONE del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, specificando altresì che nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti ● la TRADUZIONE, l’ADATTAMENTO, la TRASFORMAZIONE e OGNI ALTRA MODIFICAZIONE del programma per elaboratore ● qualsiasi forma di DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso Questi diritti patrimoniali d’autore spettano in esclusiva all’autore di software il quale ne può liberamente disporre o trasferirli a terzi. Artt.64-ter e -quarter, l.d.a. → prevedono alcune forme di limitazione del diritto d’autore: ● divieto di impedire per contratto a chi ha diritto di utilizzare una copia del programma di effettuarne una copia di riserva necessarie all’uso ● facoltà attribuita al legittimo utilizzatore di una copia del programma di procedere alla riproduzione e alla traduzione del programma stesso, al fine di modificarne la forma del codice ATT: COPIA DI RISERVA → la copia di riserva viene sottoposta alla condizione che

congiuntamente al suo sorgente e devono essere esplicate le modalità attraverso le quali poter ottenere il codice, privilegiando la forma gratuita del download. Secondo il profilo giuridico il software a codice aperto deve essere distribuito secondo i termini di una licenza d’uso che soddisfi 10 requisiti fondamentali elencati della “open source initiative” nella “open source definition”--> i più importanti sono 1,2,3,4 e 9:

  1. LIBERA REDISTRIBUZIONE: la licenza non può limitare alcuno dal vendere o donare il software che ne è oggetto contenente programmi di varia origine; la licenza non può richiedere diritti o altri pagamenti
  2. CODICE SORGENTE: il programma deve includere il codice sorgente e ne deve essere permessa la distribuzione sia come codice sorgente che in forma compilata → se non si include il codice sorgente si deve indicare il modo in cui lo si può ottenere
  3. PRODOTTI DERIVATI: la licenza deve permettere modifiche e prodotti derivati e deve permettere la distribuzione sotto le stesse condizioni di licenza del software originale
  4. INTEGRITÀ DEL CODICE SORGENTE ORIGINALE: la licenza può impedire la distribuzione del codice sorgente in forma modificata, a patto che il codice sorgente originale sia distribuito accompagnato da “patch”, ossia da file che permettono la modifica.
  5. VINCOLI SU ALTRO SOFTWARE: la licenza non deve portare restrizioni su altro software distribuito insieme al software licenziato Il software open source NON è necessariamente un software gratuito, essendone consentita la commercializzazione a titolo oneroso. Alla base del movimento open source vi è la convinzione che anche nel mondo dei software l’evoluzione è tanto più efficiente quanto maggiore è la circolazione della conoscenza tra gli addetti ai lavori. Un altro elemento di rilievo del software open source è rappresentato dalla sua indipendenza da specifici fornitori o prestatori di servizi. Il licenziatario di un programma open source, stante la possibilità del codice sorgente, è libero di rivolgersi a qualsiasi azienda fornitrice di servizi di assistenza, sviluppo o manutenzione del software, senza dover dipendere dal produttore originale.
  6. IL FREE SOFTWARE Il software libero rappresenta un’altra tipologia di software distribuito secondo i criteri ispirati alla condivisione della conoscenza. I punti di contatto tra software open source e free software sono molti, per primo il medesimo approccio alla distribuzione del software congiuntamente al relativo codice sorgente. La distinzione tra i due è per lo più legata a ragioni di ordine tecnico e etico: il software libero rappresenta la scelta di un vero e proprio modello sociale sostenuto dalla Free Software Foundation in cui non vi sono restrizioni di alcun tipo esercitabili su un programma per elaboratore. La libertà d’uso trova la sua ragion d’essere nella considerazione che i programmi per elaboratore debbano essere una risorsa comune. Il software libero viene usato come risoluzione a un problema di natura sociale, rappresentato dai possibili ostacoli arrecati allo sviluppo culturale dalla diffusione dei diritti di

privativa in ambito informatico. Il software open source, invece, viene prevalentemente considerato un metodo di sviluppo, una procedura da osservare per garantire a tutti l’accesso al codice sorgente, ritenuto il presupposto per lo sviluppo di un software tecnicamente migliore. Il free software, laddove free deve essere inteso come libero e non come gratuito, si basa sul riconoscimento a favore dell’utente di 4 libertà fondamentali:

  1. libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo
  2. libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo di adattarlo alle proprie necessità
  3. libertà di redistribuire copie in modo di aiutarne il prossimo
  4. libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo che tutta la comunità ne tragga beneficio Lo strumento giuridico di cui si serve la Free Software Foundation per la promozione e la distribuzione del software libero è la GNU (General Public License o GPL) → è la licenza d’uso dei software, un contratto tra licenziante e licenziatario che disciplina il regime sui diritti del software licenziato. Clausola “COPYLEFT” → al fine di preservare i diritti di libertà sul software concessi dalla licenza GPL, impone che ogni ridistribuzione del programma avvenga secondo i medesimi termini e condizioni, garantendo sempre ad ogni successivo licenziatario le medesime libertà. La GNU soddisfa tutti i requisiti previsti dall’open source definition → quindi la GNU è anche una licenza open source.
  5. LE LICENZE FREEWARE E SHAREWARE Licenza Freeware → prevede la distribuzione a titolo gratuito del programma. Il software è distribuito solo in forma del codice oggetto e il sorgente non è reso disponibile. L’utente di un software freeware non è autorizzato a operazioni di copia, modifica e redistribuzione del programma. Licenza Shareware → nella forma più diffusa consente l’utilizzo del software a titolo gratuito per un breve periodo di tempo, decorso il quale l’utente, se vuole proseguire nell’impiego del programma, deve pagare un corrispettivo per l’acquisizione. In altri casi permette un tempo illimitato di utilizzo, ma solo di una parte limitata del programma e solamente attraverso l’acquisto di un codice di sblocco è possibile accedere alla versione completa del software. In altre ipotesi l’utilizzo a titolo gratuito del programma è “disturbato” da messaggi e avvisi eliminabili attraverso l’acquisto di un definitivo titolo d’uso del programma. Anche la licenza shareware è una licenza di tipo proprietario e non consente all’utente l’esercizio dei diritti e delle facoltà tipicamente connesse alle licenze open source.
  6. LE BANCHE DATI Il d.lgs 6 maggio 1999, n°169, recependo la Direttiva 96/9/CE ha aggiunto tra le opere dell’ingegno della legge sul diritto d'autore anche le banche dati, definendole come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. La normativa in materia di banche dati si caratterizza per disporre una duplice forma di

mezzo e in qualsiasi forma

  • REIMPIEGO: qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca dati e si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo al completamento stesso. Tale diritto sui generis può essere oggetto di trasferimento o di cessione in licenza ad opera del costitutore.