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Riassunto completo del manuale diritto e bioetica, Carocci 2013, per sostenere al meglio l'esame.
Tipologia: Prove d'esame
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Il termine bioetica indica quel ramo dell'etica che affronta i problemi morali creati dallo sviluppo delle scienze biologiche, cioè di scienze che hanno a che fare con la vita organica e la salute: il progresso scientifico infatti, causa nuovi problemi etici, perché crea nuove opzioni (es. grazie allo sviluppo dei test genetici oggi una donna può decidere se avere un figlio affetto da sindrome di Down). Il termine biodiritto indica lo studio e la critica dei modi in cui i diversi ordinamenti giuridici disciplinano le questioni di bioetica. La stessa esistenza di un biodiritto pone un preliminare problema morale: è giusto che il diritto regoli le questioni bioetiche? Una delle più convincenti, tra le ragioni a favore della disciplina giuridica di questioni bioetiche, è quella che fa leva sull'esigenza di garantire la certezza delle relazioni intersoggettive. Scienza, morale e diritto, anche se si influenzano reciprocamente, perseguono tre obiettivi diversi: la scienza aspira ad aumentare le nostre conoscenze e le nostre capacità di manipolazione della natura; la morale si prefigge di tracciare un ideale di giustizia (e/o di bontà) e di indicare, tramite le categorie del giusto e dell'ingiusto (e/o del bene e del male), i mezzi per realizzarlo; infine il diritto ha lo scopo di tracciare i confini tra lecito e illecito, cosa che consente alle persone di prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. La scienza apre nuove possibilità di azione, le quali pongono nuovi interrogativi morali, ma anche nuovi problemi giuridici (es. eutanasia, suicidio assistito, trapianti cardiaci, fecondazione artificiale, etc.). Gli obiettivi del biodiritto consistono sia nella descrizione e nell'interpretazione del diritto vigente, che nella sua critica e nella proposizione di soluzioni alternative in base ad argomenti morali o di altra natura.
Con la formula procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa (art. 4 l. 40/2004) si intende la fecondazione assistita realizzata con l'intervento, in veste di donatore di gameti (spermatozoi o oociti), di un soggetto estraneo alla coppia che si sottopone al trattamento. Si tratta di una tecnica usata in situazioni estreme, che non potrebbero trovare soluzioni diverse (es. sterilità irreversibile). Il ricorso alla donazione di gameti trova un forte ostacolo nel paradigma biologico della genitorialità, nonostante molti bambini vengano oggi cresciuti da un genitore diverso da quello biologico, tale in seguito a un'assunzione di responsabilità. Gli ostacoli di tipo psicologico che si oppongono al ricorso ad una donazione di gameti sono particolarmente forti nel caso di sterilità maschile: ricorrere ad un donatore di seme significa, per l'uomo, prendere definitivamente atto della propria condizione di sterilità, e ciò può generare un senso di inferiorità, soprattutto nei confronti del donatore; a ciò si aggiunge l'angoscia di non lasciare eredi. Diverso è il caso di sterilità femminili, in quanto la donna che riceve oociti ha comunque un ruolo di grande importanza, che è quello gestazionale, tramite il quale si pongono le basi madre-figlio; in ogni caso anche per la donna ricorrere ad una donazione di gameti significa dover accettare un ridimensionamento di ruolo rispetto ad una madre biologica. Inoltre il ricorso alla donazione di gameti espone la coppia a rilevanti rischi di insuccesso: da un lato infatti, il seme congelato è molto meno attivo; dall'altro, la percentuale di gravidanze è compresa tra il 25% e il 35%, e vi è un'elevata frequenza di complicazioni nella gravidanza. Dunque il ricorso alla donazione di gameti non è mai una scelta indolore, e comporta costi elevati sul piano psicologico.
Prima della l. 40/2004, in Italia la fecondazione assistita era disciplinata solo a livello sub-legislativo, perciò la prassi della fecondazione eterologa è passata tramite varie fasi. Riguardo la donazione di gameti maschili, le prime banche del seme operanti in Italia risalgono agli anni '70. Nel 1984 il ministro della salute Degan, incarica una commissione di studio di approfondire i problemi sulla fecondazione medicalmente assistita. La relazione elaborata dalla commissione, pur esprimendo sfavore per la fecondazione eterologa, si limitava ad auspicarne una disciplina rigorosa circa le condizioni di ammissibilità. Le condizioni per l'accesso alla fecondazione eterologa dovevano essere le stesse per l'accesso all'adozione, ed era necessario che il Tribunale dei minori non fosse stato in grado di dare a quella coppia un figlio in adozione. Nel 1985 Degan emise una circolare che proibiva la donazione di gameti in strutture pubbliche, ma ciò implicava che essa fosse permessa in strutture private. Inizia così la fase in cui anche in Italia vengono praticati trattamenti di PMA con intervento di donatori, tutto ciò nel quadro di un codice di autoregolamentazione che prevedeva un registro dei donatori, un limite numerico alle gravidanze che potevano essere ottenute con il liquido seminale di un solo donatore, l'inserimento nella scheda personale di ciascun donatore di una serie di caratteristiche fisiche, nonché l'esclusione delle donne sole e delle coppie omosessuali.
Nel 1989, sul problema della fecondazione assistita con interventi di un donatore, vi è una importante presa di posizione a livello sovranazionale: il Consiglio d'Europa stabilisce che di regola, la fecondazione in vitro deve essere effettuata con i gameti della coppia. Tuttavia, in casi eccezionali da definirsi da parte degli Stati membri, può essere autorizzato l'uso dei gameti di donatori. A questa soluzione si adeguerà gran parte delle legislazioni europee, e a tal proposito bisogna distinguere tra i Paesi nei quali l'accesso alla PMA è consentito anche a donne sole, e quelli nei quali l'accesso è riservato a coppie eterosessuali coniugate o conviventi. La scelta di ammettere alla PMA anche donne sole implica la legittimazione della donazione dei gameti. In Spagna, dal 2006 ogni donna di età superiore a 18 anni e capace di agire può accedere alle tecniche di riproduzione assistita ammesse dalla legge, a condizione che abbia manifestato per iscritto un consenso libero, cosciente ed espresso; se si tratta di coppia coniugata, un consenso con le stesse caratteristiche deve essere prestato da parte
del marito. Non viene posto nessun ostacolo alla donazione dei gameti (si ammette inoltre la donazione di pre-embrioni e di embrioni). In Belgio la disciplina legislativa della fecondazione medicalmente assistita è stata introdotta nel 2007, e stabilisce che la donazione di gameti è ammessa purché si tratti di vera donazione, che non abbia finalità eugenetiche né sia mirata alla predeterminazione del sesso del nascituro. Nel Regno Unito, l'Human Fertilisation and Embryology Act del 1990, modificato più volte, affida ad una pubblica autorità, l'HFEA, il compito di attuare le previsioni di legge: a tale scopo si prevede l'emanazione da parte dell'Autorithy di un codice deontologico, di direttiva e di autorizzazioni. Dunque, nel quadro di una normativa complessivamente liberale, si fa spazio alla donazione di gameti, maschili e femminili. In Danimarca, la fecondazione assistita è disciplina dalla legge del 1997, anch'essa poi modificata: l'ordinamento danese consente l'accesso alla PMA anche alle donne single e alle coppie omosessuali e ammette la donazione di gameti. In Danimarca ha sede la più grande banca del seme del modo. Per la donazione di oociti inoltre, si prevede la possibilità che questi provengano non solo da donna che si sottopongono a trattamenti di PMA, ma anche da donatrici pure, cioè che affrontano la stimolazione ormonale al solo scopo di donare. In Germania, la legge non esclude la fecondazione di oociti con seme diverso da quello del marito o del convivente. Peraltro, sia la disciplina dell'accesso alla PMA che quella della donazione di gameti vanno considerate, nell'ordinamento tedesco, anche alla luce di una direttiva del 2006 secondo la quale, in linea di principio, per ragioni riguardanti il benessere del bambino, i trattamenti di PMA sono riservati alle coppie sposate o stabilmente conviventi; in entrambi i casi, di regola potrà essere usato solo il seme del marito o del partner. Tale disciplina apre la strada a ipotesi, seppur limitate, in cui si ammettono trattamenti di fecondazione assistita di tipo eterologo. Inoltre la direttiva prevede anche situazioni in cui è ammesso il ricorso alla donazione di seme non solo nell'ambito della fecondazione in vivo, ma anche, a seguito di insuccesso dell'inseminazione eterologa, nell'ambito della fecondazione in vitro. La legge per la tutela degli embrioni vieta invece senza eccezioni il transfert di un oocita non fecondato proveniente da un'altra donna (divieto assoluto di donazione di oociti). In Svizzera, il legislatore prevede e disciplina la donazione di sperma, la quale può essere autorizzata solo a favore di coppie coniugate, e non anche di coppie conviventi. La Svizzera vieta invece la donazione di oociti (e di embrioni). In Austria, la legge del 1992 prevede che di regola si possano usare per la PMA solo gameti del coniuge o del convivente; in via di eccezione, quando il marito o il convivente sono sterili, limitatamente alla fecondazione in vivo è ammesso il ricorso al seme di un terzo. In Francia la coppia, sposata o convivente da almeno due anni, potrà ricorrere alla donazione di gameti nei casi in cui la fecondazione assistita non potrebbe avere successo altrimenti, nonché nei casi in cui vi sia il rischio di trasmettere una malattia di particolare gravità al bambino o all'altro membro della coppia. La legge francese prevede inoltre espressamente la possibilità di una donazione di embrioni. In Portogallo, la legge sulla procreazione assistita prevede che si possa ricorrere alla donazione di oociti, di spermatozoi o di embrioni quando non si possa ottenere una gravidanza tramite tecniche che usino gameti dei beneficiari e assicurino condizioni idonee a garantire la qualità dei gameti. La scelta di porre un divieto assoluto alla donazione di gameti è quindi minoritaria in Europa. Oltre che in Germania, Austria e Svizzera, la donazione di oociti è vietata anche in Norvegia e in Croazia. La donazione di seme è vietata in Austria per la sola fecondazione in vitro. Solo Lituania e Turchia vietano qualsiasi forma di donazione di gameti. Inoltre, la gamma di Paesi europei che vietano di eseguire trattamenti di PMA con gameti forniti da soggetti estranei alla coppia si è ridotta negli anni: sia la Francia che la Svezia hanno ammesso la donazione di gameti.
Con la l. 40/2004, l'Italia si affianca alla Lituania e alla Turchia prevedendo un divieto assoluto di PMA con donazione di gameti. Tale legge stabilisce infatti che è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e condanna la violazione di tale divieto con una sanzione amministrativa. A tale sanzione, che è rivolta a chi pratica il trattamento e non all'uomo ed alla donna ai quali le tecniche sono applicate, si devono aggiungere le sanzioni interdittive.
Relativamente alla disciplina austriaca della fecondazione eterologa, la Corte EDU si è pronunciata in due sentenze, la prima nel 2010 dalla Sez. I della Corte di Strasburgo, la seconda nel 2011 dalla Grande Camera agli stessi ricorsi. Questi ultimi erano stati proposti da alcune coppie sposate di cittadini austriaci i quali, per via della loro infertilità, chiedevano di essere ammessi alla donazione di gameti: i ricorrenti denunciavano una violazione, da parte del legislatore nazionale, del diritto al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto ad ogni persona dalla CEDU, e del divieto di discriminazione sempre della CEDU. Tali sentenze interessano anche gli altri Paesi che vietano il ricorso alla donazione di gameti nella PMA.
Premesso che la decisione di concepire un bambino facendo ricorso alle tecniche di fecondazione assistita è espressione della vita privata e familiare e come tale rientra nella previsione degli artt. 8 e 14 CEDU, in questa sentenza la Corte EDU ha ritenuto che il divieto di donazione di gameti nei termini stabiliti dalla legge austriaca discrimini quelle coppie per le quali il ricorso alla PMA non può aversi senza l'intervento di un donatore o di una donatrice: ciò comporta per tali coppie una disparità di trattamento priva di giustificazioni obiettive e ragionevoli nella sfera privata e familiare, in violazione degli artt. 8 e 14 CEDU. Quanto alla donazione di seme, la Corte EDU si concentra soprattutto sulla diversa disciplina prevista in proposito dalla legge austriaca per la fecondazione in vivo e per quella in vitro: la differenza di trattamento tra una coppia che potrebbe ricorrere solo alla fecondazione in vitro con donazione di sperma e una coppia che legittimamente può ricorrere ad una donazione di sperma per la fecondazione in vivo non ha giustificazione obiettiva e ragionevole e risulta
fondata sul matrimonio; i figli, ai quali l'art. 30 Cost. garantisce una giusta e doverosa tutela; la maternità ex art. 31 Cost., intesa come genitorialità; il diritto alla salute ex art. 32 Cost., leso dal divieto legislativo di usare uno strumento terapeutico indispensabile per superare una situazione patologica. Confrontando poi la condizione delle coppie la cui sterilità poteva trovare rimedio nella fecondazione assistita omologa e la condizione delle coppie per le quali era necessario il ricorso alla donazione dei gameti, il Tribunale esprimeva dubbi sulla compatibilità del divieto assoluto della fecondazione eterologa con il principio di uguaglianza-ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost., sostenendo che all'identico limite dovrebbe corrispondere la comune possibilità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica utile per superare il problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica accertata. La decisione della Corte costituzionale è stata puramente interlocutoria, in quanto essa ha restituito gli atti ai giudici rimettenti affinché riconsiderassero tali questioni alla luce della sentenza della Corte EDU del 2011. La decisione della Consulta quindi non boccia la questione di incostituzionalità, ma non salva nemmeno la legge 40: la questione di legittimità del divieto della fecondazione eterologa rimane aperta e totalmente impregiudicata.
La laicità, intesa innanzitutto come connotato di un ordinamento che si astenga da qualsiasi premessa religiosa o metafisica, è uno dei principi supremi dell'ordinamento giuridico italiano: esso ha valenza superiore rispetto alle altre norme di rango costituzionale, e ciò lo si ricava da un insieme di disposizioni costituzionali (artt. 2, 3, 8, 13, 19 e 21). In uno Stato laico, tra l'altro, la pena ed anche gli altri tipi di sanzioni non dovrebbero essere mai usate come strumento per imporre meri valori etici: di per sé, la violazione di un precetto morale non dovrebbe mai integrare un reato. In diritto penale, la laicità dello Stato annovera tra i suoi corollari il principio di offensività (nessuno può essere punito se non per aver commesso un fatto offensivo di un bene giuridico) dal quale discende un duplice divieto: il divieto di ricorrere alla pena in relazione a comportamenti che non aggrediscano un bene giuridico; quando invece c'è in gioco un bene giuridico, il divieto di intervenire con lo strumento della pena fino a quando il soggetto non abbia leso quel bene o quanto meno abbia messo in pericolo la sua integrità. Si tratta di conquiste fondamentali nel percorso di secolarizzazione del diritto penale: in ogni ordinamento moderno il danno sociale è requisito indispensabile del reato. A questo proposito, di fronte al divieto di fare ricorso ad una donazione di gameti nella fecondazione assistita, come previsto nella l. 40, si pone il problema di un danno sociale insito in quella tecnica di fecondazione assistita: solo a tale condizione il divieto sarà rispettoso del principio di offensività.
A proposito dell'eventualità di rapporti incestuosi inconsapevoli derivanti dalla donazione di seme, e di un connesso rischio genetico, si è osservato scientificamente che, ipotizzando un donatore che abbia avuto 4 figli (2 maschi e 2 femmine) e una popolazione a rischio di incontro della quale essi facciano parte comporta da 20.000 persone, la probabilità di rapporti incestuosi tra figli dello stesso donatore di seme è pari a 8 su un milione, perciò la probabilità che un figlio nato da tale rapporto sia affetto da una malattia genetica è pari a 8 su 10 milioni. Quanto alle malattie e al quoziente intellettivo dei bambini nati da donazione di seme, il risulto empirico complessivo è che lo sviluppo psicomotorio dei bambini è buono o molto buono. Solo nei primi anni di vita emerge a volte una particolare incidenza di problemi psicosomatici, i quali comunque sono comuni ai bambini nati da coppie sterili e sembrano largamente riconducibili all'ansia e all'iperprotezione da parte dei genitori: in ogni caso, tendono a scomparire dopo i tre anni. Inoltre, uno studio condotto negli Usa negli anni '90 dimostra che nelle coppie che hanno fatto ricorso ad un donatore di seme vi è una percentuale di divorzi inferiore all'1%, contro una percentuale globale nella società americana superiore al 50%. Complessivamente, la letteratura medica dà una valutazione positiva dei riflessi della donazione di gameti sulla stabilità della coppia. Riguardo invece gli effetti dell'ovodonazione sul benessere del bambino, la tecnica è stata messa a punto di recente, ma sembra comunque dai primi dati che i rischi psicologici delle due coppie donatrice/ricevente e dei bambini nati siano molto modesti.
Al legislatore di uno Stato laico dovrebbe importare poco che la fecondazione assistita eterologa sia oggetto di dura condanna da parte della Chiesa cattolica: in uno Stato laico nessun divieto dovrebbe essere previsto in assenza di qualsiasi, comprovato danno sociale.
La Costituzione in laboratorio. I limiti giuridici alla ricerca sulle cellule staminali Tra le questioni bioetiche attualmente più dibattute vi sono gli sviluppi e i limiti della ricerca medica sull'uso delle cellule staminali, la quale ha aperto ampie prospettive alla medicina rigenerativa, alimentando le speranze di cura di molte malattie che oggi affliggono l'umanità. In tale materia il dibattito pubblico è accesso, con posizioni di segno radicalmente opposto: motivazioni ideologiche e religiose dividono in modo difficilmente componibile l'opinione pubblica. Tali contrasti si ritrovano anche nella dimensione politico- istituzionale, dando origine a interventi normativi e a orientamenti giurisprudenziali molto diversi da Paese a Paese e talvolta anche irragionevoli. A proposito dell'importanza della ricerca sulle staminali, nell'ottobre 2012 è stato assegnato il Premio Nobel per la medicina agli scienziati Gurdon e Yamanaka, per aver scoperto che le cellule mature possono essere riprogrammate per diventare pluripotenti, riacquistando proprietà delle cellule embrionali. Per staminale si può intendere, innanzitutto, una cellula capace di dar luogo ad una progenie di cellule via via sempre più differenziate e specializzate. Nel
processo di sviluppo dell'embrione dei mammiferi (embriogenesi), la staminale per eccellenza, dalla quale prende avvio il processo di sviluppo dell'organismo, costituito da una serie di divisioni e segmentazioni, è l'uovo fecondato (o zigote). Nel primissimo stadio di sviluppo tutte le cellule hanno la proprietà della totipotenza, cioè la capacità di generare tessuti embrionali (tutte le cellule dell'individuo) ed extraembrionali (placenta e annessi). Tale caratteristica inizia a perdersi con la formazione della morula, l'uovo fecondato composto da varie cellule. In questa fase, che culmina con la formazione della blastocisti, si forma il trofoblasto, cioè il tessuto che non partecipa alla formazione dell'embrione, ma ha il compito di nutrirlo, e che successivamente dà origine alla placenta e agli altri sistemi di sostegno necessari alla nutrizione e alla salvaguardia dell'embrione stesso. A questo stadio di sviluppo, le cellule staminali sono perlopiù pluripotenti, cioè hanno la possibilità di originare tutti i tessuti dell'organismo adulto, ma non sono più in grado di produrre un trofoblasto, necessario per l'avvio di un autonomo processo di embriogenesi. Le cellule pluripotenti si distinguono poi dalle multipotenti, le quali nel processo di embriogenesi umana si rinvengono a partire dall'8° giorno del concepimento, quando l'embrioblasto assume la forma di un disco composto da due strati di cellule differenti, l'endoderma e l'ectoderma, ai quali intorno al 14° giorno si aggiunge un terzo strato, il mesoderma. Tali strati, detti foglietti germinativi, sono composti da cellule che, a differenza delle pluripotenti, non possono originare tutti i tessuti organici, ma solo quelli corrispondenti ai foglietti germinativi ai quali appartengono. Cellule staminali si ritrovano anche negli organismi adulti e in particolare in quei tessuti, come gli epiteli o il sangue, il cui funzionamento necessita di un continuo rinnovamento (turnover cellulare). Anche se non è ancora possibile definire tutte le proprietà delle cellule staminali adulte e di quelle embrionali, si può affermare che queste ultime hanno potenzialità superiori rispetto alle prime, vista la loro maggiore longevità e pluripotenza. La ricerca medica sull'impiego delle staminali embrionali è al centro di accese dispute bioetiche. Le posizioni più intransigenti, come quelle provenienti dal mondo cattolico, partono dalla qualificazione dell'embrione come soggetto umano; in tal senso quindi, ogni forma di sperimentazione su materiale organico di derivazione embrionale è considerata un inammissibile attentato alla dignità umana. Per superare i problemi etici relativi alle sperimentazioni sulle staminali embrionali, gli scienziati hanno così cercato fonti alternative di cellule staminali pluripotenti; nell'ambito di tale ricerca ha suscitato grandi aspettative la tecnica di riprogrammazione di cellule somatiche adulte che generano cellule staminali pluripotenti indotte, tramite l'inserimento di alcuni geni specifici: si tratta di un metodo di ringiovanimento delle staminali. La sperimentazione sulle pluripotenti indotte è però ancora allo stadio iniziale, e alcuni recenti studi hanno evidenziato la maggiore instabilità di tali cellule rispetto alle staminali embrionali e dunque la maggiore facilità con cui esse possono trasformarsi in cellule tumorali.
Lo Stato italiano è uno Stato costituzionale, e dal momento che tale forma di ordinamento è molto diffusa nel mondo occidentale e che l'ordinamento italiano è conformato ai principi del costituzionalismo democratico, si approfondirà di seguito la tematica della ricerca sulle staminali nell'ambito di tale dimensione politico-istituzionale. Il modello al quale si fa riferimento si compone di elementi ideali e reali che quasi in nessuno Stato costituzionale sono soddisfatti contemporaneamente. Tali elementi sono: la dignità dell'uomo; il principio di sovranità popolare; la Costituzione; il principio della divisione del potere; i principi dello Stato di diritto, dello Stato sociale e dello Stato di cultura; le garanzie dei diritti fondamentali e l'indipendenza della giurisdizione. L'avvento di tale forma di Stato è accompagnato dal cambiamento della concezione dei rapporti tra autorità e libertà. Rispetto agli Stati autoritari e totalitari infatti, le democrazie costituzionali del secondo dopoguerra non attribuiscono più la sovranità ad un determinato soggetto materiale o immateriale: le prerogative sovrane sono distribuite tra più attori politico-istituzionali, tutti impegnati nella attuazione dei valori supremi, in primis quelli di libertà e uguaglianza, che rappresentano gli unici sovrani dello Stato costituzionale. L'unica assolutezza possibile in uno Stato costituzionale è quella della necessaria sopravvivenza di una pluralità di valori (assolutezza del pluralismo): il costituzionalismo democratico persegue la composizione equilibrata e ragionevole di tali valori e dei conflitti sociali. Il rapporto dello Stato costituzionale con il problema della verità è dunque laico: tale ordinamento si caratterizza per la consapevolezza di non essere in possesso di precostituite verità eterne, ma di essere invece destinato ad una mera ricerca della verità; esso si fonda su verità provvisorie, rivedibili (Haberle). Il problema della verità è capovolto rispetto all'impostazione tradizionale: la verità non è più punto di partenza, fonte di legittimazione dell'ordinamento e dogma al quale commisurare le scelte pubbliche, ma è il punto di arrivo, un'aspirazione che si può raggiungere tramite il libero dialogo democratico, reso possibile dalle libertà e dai principi racchiusi nella Costituzione. Partendo da tali premesse, la legittimazione delle decisioni dello Stato costituzionale è pluralista, in quanto attinge ad una varietà di fonti diverse. In particolare, secondo Spadaro, lo Stato costituzionale sarebbe legittimato da tre fattori: il consenso popolare; la validità dei propri valori costituzionali di base, che si autoimporrebbero in forza della loro evidenza; la scienza (le micro-verità scientifiche), che nella democrazia pluralista trova il suo più alto sviluppo. Poiché ciascuna di tali fonti di legittimazione, presa singolarmente tende a connotare l'ordinamento in modo esclusivo ed assoluto, rischiando di produrre forme politico-istituzionali degenerate, la compresenza di tutti e tre i fattori è condizione indispensabile per la sopravvivenza dello Stato costituzionale. A tali forme di legittimazione se ne potrebbe aggiungere una quarta, quella religiosa, qualora si condividesse la tesi habermasiana secondo cui le religioni storiche non sono nemiche delle democrazie ma fonti culturali di quella solidarietà civile che consente l'unità politica e, quindi, l'esistenza stessa degli ordinamenti statali.
Bisogna considerare ora i limiti che possono legittimamente porsi alla ricerca sulle staminali. Innanzitutto, la ricerca scientifica non è un bene omogeneo, in quanto in tale ambito rientrano cose diverse, seppur strettamente collegate. D'altro canto però, la separazione tra teoria e sperimentazione non è sempre possibile, in quanto a volte l'una non può prescindere
ricavato la conseguenza che il testo della direttiva deve considerarsi volto a designare una nozione autonoma del diritto dell'Unione. L'individuazione di una definizione uniforme di embrione si è resa necessaria anche al fine di impedire che la differenza, nei vari Stati, tra le interpretazioni della disposizione normativa che prevede il divieto di brevettabilità delle biotecnologie derivate da cellule embrionali comporti una lesione del funzionamento del mercato interno. La Corte ha quindi precisato che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce definizioni deve essere operata considerando il contesto in cui essi sono usati e gli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte: in questo caso, secondo la Corte, il contesto e lo scopo della direttiva rivelerebbero la volontà di escludere ogni possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto della dignità umana può esserne pregiudicato. La nozione di embrione umano deve quindi essere intesa in senso ampio, comprendendo qualunque ovulo umano sin dalla fase della sua fecondazione e anche l'ovulo umano non fecondato nel quale sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e quello sempre non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi tramite partenogenesi. Anche questi ultimi organismi, tramite la tecnica usata per ottenerli, possono avviare il processo di sviluppo di un essere umano. Riguardo alle cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, la Corte ha rimesso al giudice nazionale il compito di stabilire, considerando gli sviluppi della scienza, se esse siano tali da avviare il processo di sviluppo di un essere umano, e quindi se rientrino nella nozione di embrione umano ai sensi della direttiva europea. La decisione è stata in parte criticata, in quanto si sono rilevate alcune contraddizioni nel ragionamento dei giudici europei: da un lato, la Corte afferma la possibilità e la necessità di trovare una definizione unitaria di embrione, dall'altro lascia alla discrezionalità dei legislatori nazionali la scelta in merito all'estensione alle cellule pluripotenti della protezione giuridica assicurata all'embrione; inoltre, la definizione di embrione è stata basata sulla possibilità per gli organismi qualificati come tali di produrre, sviluppandosi, un essere umano completo, ma le cellule oggetto del brevetto di Brustle erano pluripotenti, inidonee a tale scopo. Dunque l'interesse al progresso della scienza ed al miglioramento delle tecniche di tutela della salute non è stato considerato nella ratio decidendi della pronuncia; inoltre l'estensione del divieto di brevettabilità operato dalla Corte attenta alla ricerca scientifica in un campo nel quale l'assenza di brevetti determinerà probabilmente l'esaurimento dei finanziamenti necessari.
Il panorama di opzioni etiche e soluzioni normative adottate dai vari Paesi, e le incertezze e contraddizioni che si notano nella giurisprudenza delle Corti, confermano l'impossibilità di individuare nel modello di Stato costituzionale un principio capace di orientare univocamente le scelte in materia di ricerca sulle staminali e, probabilmente, in tutti gli altri ambiti della bioetica. Spesso evocata è la dignità umana: il concetto di dignità ha una fisionomia tanto indefinita da consentirgli di legittimare interventi normativi anche di segno opposto. Il carattere sproporzionato di certe misure, come quelle introdotte in Italia con la l. 40/2004, viene argomentato proprio sulla base dell'esigenza di tutelare la vita e la dignità umana. Considerando la l. 40, l'art. 13 vieta qualsiasi sperimentazione su embrioni umani e la consente solo a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodi alternativi. La ricerca sugli embrioni è quindi vietata, e l'eccezione prevista è talmente limitata da risultare irrilevante. Tuttavia, alcuni ritengono che la legge non vieti la ricerca sulle staminali embrionali importate in Italia, in quanto non prescrive nulla in tal senso, e le sanzioni penali non possono estendersi ai casi analoghi; inoltre il divieto posto dalla norma riguarderebbe l'embrione umano e non singole cellule tratte da embrioni e importate in Italia. La legge 40 è criticata per incoerenza etica: accogliendo una tale posizione intransigente, lo sfruttamento dell'embrione dovrebbe essere condannato ed escluso a tutti i livelli rinunciando, tra l'altro, ad ogni conoscenza scientifica e ad ogni pratica terapeutica che scaturissero da ricerche e sperimentazioni condotte sugli embrioni. La Corte costituzionale, con la sent. n. 151/2009 ha dichiarato la parziale illegittimità della legge 40. L'art. 14 di tale legge poi, prevede che nell'ambito della PMA, le tecniche di produzione degli embrioni non possano creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre, e che, se il trasferimento degli embrioni nell'utero non risulta possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione, sia consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. La Corte ha ritenuto che la previsione della creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a 3, in assenza di considerazioni sulle condizioni soggettive della donna che si sottoponga alla PMA, fosse in contrasto con l'art. 3 Cost. riguardo sia il profilo della ragionevolezza che quello della uguaglianza, in quanto il legislatore ha riservato lo stesso trattamento a situazioni diverse; inoltre la previsione è in contrasto anche con l'art. 32 Cost. per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso. La pronuncia ha ribadito il principio per cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario in base ad accertamenti che in concreto spettano al medico. Tuttavia, l'eliminazione del limite di 3 embrioni aumenta le possibilità di produzione di embrioni soprannumerari, con la conseguente insorgenza della questione relativa al loro trattamento. Sulla legge 40 si è pronunciata anche la Corte EDU, la quale ha rilevato anche la contraddittorietà di tale divieto rispetto alla disciplina dell'aborto. Considerato che l'aborto ha conseguenze di certo più gravi rispetto alla selezione dell'embrione successivamente a diagnosi genetica pre- impianto, sia per il nascituro, che si trova in uno stadio di sviluppo più avanzato, sia per la salute della madre, le misure adottate dalla legge sono inidonee allo scopo perseguito (la tutela del nascituro), rischiando di incoraggiare il ricorso all'aborto del feto anziché la selezione dell'embrione prima dell'impianto nell'utero. I divieti posti dalla legge 40 sono quindi sproporzionati e non necessari alla protezione dei diritti in gioco, costituendo un'indebita invasione dello Stato nella vita privata e familiare dei ricorrenti. La legge 40 è stata poi recentemente impugnata dal Tribunale di Firenze davanti alla Corte costituzionale: si è messa in discussione la legittimità della regola dell'irrevocabilità del consenso dei genitori dopo la fecondazione dell'ovulo e del divieto di ricerca scientifica sull'embrione soprannumerario finalizzata alla tutela della salute.
Riguardo a quest'ultimo aspetto, nel caso di embrioni soprannumerari, destinati certamente al deperimento ed alla distruzione nel giro di qualche anno poiché abbandonati o malati, il divieto assoluto di uso previsto dall'art. 13 della legge, anche per finalità costituzionalmente rilevanti come la ricerca finalizzata alla tutela della salute degli stessi pazienti o collettiva, risulterebbe, secondo la Corte, del tutto illogico o irragionevole. In conclusione, l'intero impianto della legge 40 appare irragionevole e lesivo della dignità umana, la quale è la premessa antropologico-culturale dello Stato Costituzionale, il principio che riassume e fonda la natura personalista dell'ordinamento e che come tale non può rientrare nei bilanciamenti tra principi costituzionali, anzi essa costituisce il mezzo tramite il quale operare i contemperamenti che devono comunque risultare razionali e ragionevoli. L'imposizione di divieti illogici che ostacolano la ricerca medica e si fondano su scelte etiche, non prescrivibili giuridicamente, non può ispirarsi al valore della dignità, se non travisandone profondamente il senso.
Nel febbraio del 1997, sulla rivista Nature Ian Wilmut e la sua équipe hanno comunicato l'esito positivo della riproduzione, tramite clonazione per trasferimento nucleare, di un mammifero adulto, la pecora Dolly. Subito è sorto un dibattito sui profili etici, filosofici e giuridici della questione, dando per scontato la raggiunta capacità scientifica di applicare tale tecnica anche all'uomo; in realtà il passaggio dalla zooantropologia all'antropologia non è tecnicamente così facile.
La clonazione è un fenomeno presente sia nel mondo vegetale che in quello animale, ma la portata scientifica della tecnica usata per far nascere la pecora Dolly, e dei suoi successivi sviluppi, consiste nell'essere riusciti ad operare il passaggio dalla clonazione cellulare a quella nucleare. Sotto il profilo scientifico in effetti, bisogna distinguere tra due tecniche che rientrano nella nozione di clonazione in senso lato:
La nascita della pecora Dolly ha provocato l'allarmismo dei mass media, da cui sono derivati perlopiù divieti frettolosi, promulgati sotto la spinta della reazioni emotive della collettività. Anche perché a volte si ha la sensazione che perdute le regole della natura, la società si rispecchia nel diritto e ad esso chiede rassicurazione, prima ancora che protezione (Rodotà). L'OMS e l'UNESCO, con varie Dichiarazioni, hanno sancito l'inaccettabilità etica della clonazione umana riproduttiva. Lo stesso atteggiamento si ritrova nel Parlamento europeo. In Italia, il Comitato Nazionale per la Bioetica è intervenuto con vari documenti, con i quali ha affermato l'inammissibilità morale della clonazione di essere umani in quanto manifesta espressione di un attacco all'individualità umana. Anche il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita ha proposto di stabilire un divieto alla clonazione umana, da garantirsi adottando sanzioni penali ed amministrative. Sotto il profilo normativo, la prima disciplina è stata dettata dall'ordinanza del marzo 1997 del ministero della Salute, che ha sancito un divieto assoluto sia per la clonazione umana che per quella animale. Tale ordinanza era tuttavia sprovvista di sanzioni volte a garantirne il rispetto. Inoltre, nelle sue proroghe annuali, dal 2002 è stato escluso il divieto di clonazione animale. Successivamente nell'ordinamento italiano, alla clonazione umana riproduttiva è stato posto divieto dall'art. 12, VII della legge n. 40/2004.
il diritto a non essere clonati. L'argomento inoltre è debole perché impreciso: basti considerare il permanere delle differenze biologiche mitocondriali tra capostipite e clone. Assumendo invece l'unicità personale, l'argomento è infondato poiché essa non si esaurisce nel dato biologico, il quale rappresenta solo uno dei suoi fattori: l'unicità personale tiene necessariamente conto anche delle vicissitudini sentimentali, professionali, esistenziali dell'individuo, poiché due individui geneticamente identici possono avere biografie diverse (es. gemelli monozigoti); è evidente infatti che la biografia del clone non potrebbe che essere diversa dato che ha cominciato a vivere in un tempo e in un luogo diverso. In ogni caso, unicità non equivale a identità (Rodotà), perciò il clone sarà comunque un altro individuo rispetto al capostipite;
clonatoria, e in particolare alla consequenzialità cronologica tra capostipite e clone (o tra clone e sub-clone). Di fatto, il soggetto derivato viene ad esistere dopo il soggetto capostipite: indipendentemente dalla rilevanza etica di tale diversità, ciò che è importa è la concreta sussistenza di una diversità fattuale. Il clone nucleare quindi può incontrare per strada la sua vecchiaia o la sua infanzia: nel caso della gemellarità monozigotica non c'è tale sfasamento, tale discrasia temporale che causa il confronto tra clone nucleare e capostipite o tra clone nucleare e suo sub-clone. Il clone quindi si trova a vivere una vita genotipicamente già vissuta da altri: sotto il profilo etico egli si trova in una posizione di disuguaglianza, in particolare rispetto al suo capostipite, in generale rispetto agli altri esseri umani che non hanno un capostipite. Entra qui in gioco il diritto al libero sviluppo della personalità (art. 2 Cost.), che invita al bilanciamento tra gli interessi di chi vuole ricorrere alla tecnica della clonazione e di chi nascerebbe in seguito all'applicazione di tale tecnica. Da tutto ciò si ricava che non si può assimilare l'ipotesi dei gemelli monozigoti a quella dei cloni, ma ciò non esclude che, se a tali differenze di fatto non si attribuisse rilevanza etica, le due ipotesi potrebbero essere eticamente assimilate.
La rivoluzione delle tecniche riproduttive determina varie conseguenze, tra cui la trasformazione del concetto di genitorialità, che non si esaurisce più nella nozione di riproducente o in quella di paternità/maternità: la genitorialità non è più solo biologica, dato che con le moderne tecniche di riproduzione artificiale, tale dato può diventare complesso e può comportare la scomposizione del concetto genitoriale a causa della compresenza di riproducenti parziali che abbiano partecipato alla formazione del patrimonio genetico del nascituro, o che abbiano instaurato con esso interazioni biologiche biunivoche (madre gestazionale portatrice e partoriente), e ciò al di fuori degli schemi giuridici previsti dal legislatore storico. Quando si verifica una fattispecie bioetica, per valutarne la sostenibilità etico-giuridica bisogna prescindere da una rappresentazione emotiva delle tecniche di riproduzione artificiale e delle loro applicazioni, ma non si può prescindere da un'analisi delle loro concrete caratteristiche e implicazioni. Piuttosto che assumere una logica investigativa soggettivistica, per accertare caso per caso quali siano i motivi di chi invoca il ricorso alle tecniche di riproduzione artificiale, alla ricerca di un buon genitore, pare più opportuno porsi domande di senso sulla generazione di esseri umani.
La ricerca medica ripone molto speranze nelle scoperte che possono derivare dalla conoscenza della nostra struttura biologica molecolare. In questo nuovo contesto biomedico, le biobanche assumono un ruolo sempre più rilevante sia nell'identificazione delle cause delle malattie di uno o più individui, sia nello sviluppo diagnostico e nell'applicazione di nuovi metodi preventivi e terapeutici. Di conseguenza, le biobanche diventano sempre più uno strumento indispensabile per la ricerca delle malattie, e rappresentano inoltre uno strumento imprescindibile per lo sviluppo di una medicina personalizzata, sviluppata sulla base delle nuove conoscenze in ambito farmaceutico. Le biobanche, da tempo usate come deposito-archivio di campioni bioptici, chirurgici, autoptici provenienti da tessuti patologici sottoposti a procedure diagnostiche, sono fonte di preoccupazione politica e sociale per la loro potenzialità di incidere sulla riservatezza dei dati sensibili, sul loro trattamento e sul loro uso futuro. Problematiche risultano quindi, la valutazione della durata di preservazione e archiviazione dei campioni biologici e la scelta di un modello di custodia che riesca a contemperare sia le esigenze clinico-scientifiche sia il rispetto della vita privata degli individui. La raccolta e lo stoccaggio di organi, tessuti, cellule e altro materiale biologico a fini terapeutici, diagnostici e di ricerca non sono una pratica nuova; ma nonostante la prassi consolidata dell'archiviazione tissutale biologica nei laboratori e negli ospedali, il termine biobanca appare per la prima volta nel 1996 su PubMed, in un articolo in cui tale espressione si riferisce a qualsiasi raccolta di materiale biologico umano che contenga tracce di DNA o RNA (sangue o altri liquidi biologici), affinché se ne consenta l'analisi genetica. Tale esplicito riferimento alla composizione chimica e molecolare dei materiali biologici umani è il punto di svolta della ricerca biomedica in riferimento alle biobanche: la prassi di collezionare organi e tessuti umani non è più solo volta ad un uso scientifico-osservazionale o ad una finalità diagnostica e terapeutica diretta, ma è soprattutto finalizzata ad un riutilizzo come fonte di informazioni genetiche per futuri e ripetuti progetti di ricerca su basi genetiche, genomiche e biomolecolari. Lo shift da biobanche tissutali a biobanche genetiche solleva problematiche scientifiche, etiche e giuridiche inedite.
Secondo un comitato di esperti formatosi nel 2010, sostituire il termine biobanca con il termine bioteca sarebbe più corretto, in quanto ciò permetterebbe di rimarcare le funzioni di garanzia, solidarietà e gratuità svolte da queste strutture di raccolta (biorepositories) nei confronti della ricerca medico-scientifica e dei soggetti umani coinvolti, piuttosto che evidenziare il ruolo di commercializzazione dei materiali biologici ceduti dai soggetti partecipanti (commercial biobanking), e la loro riduttiva prospettiva di profitto individuale. I campioni biologici umani permettono di accedere ad un'enorme quantità di
informazioni sulla costituzione molecolare e genetica di tessuti, cellule, fluidi biologici, normali o tumorali, e di valutare un eventuale e conseguente profilo terapeutico. Per la loro importanza scientifica quindi, essi sono una base imprescindibile per una nuova rivoluzione medica, basata sull'ingegneria genetica, genomica e postgenomica, il cui fine è quello di trattare in modo personalizzato la malattia, consentendo accurate previsioni circa la possibilità, da parte di ogni individuo, di sviluppare la malattia, circa il decorso di questa e la risposta farmacologica al suo trattamento. Studiando le modificazioni cellulari e molecolari dei campioni patologici rispetto al campione biologico di controllo proveniente da donatore sano, è possibile collegare le manifestazioni cliniche del paziente con la diagnosi di una certa malattia e costruire su misura farmaci-sindrome e paziente-specifici. I campioni biologici umani inoltre, si possono usare per testare la probabile efficacia di un nuovo farmaco e per identificare alcuni dei possibili effetti indesiderati: essi sono quindi importanti nel processo di scoperta di nuovi farmaci, consentendo migliori previsioni sull'efficacia e la sicurezza di un nuovo composto. Per poter garantire che i campioni biologici umani siano volontariamente donati e gestiti in modo responsabile ed etico, bisogna porre l'accento sui principi del consenso informato e della fiducia pubblica, volti a proteggere i diritti e le aspettative dei donatori e delle famiglie e nel contempo utili per fornire un supporto scientifico alla progressione della ricerca. Per questi motivi il gruppo di ricerca ritiene il termine bioteca più corretto, perché evidenzia le funzioni istituzionali di tipo fiduciario che le strutture di raccolta (trust biobanks) sono chiamate ad adempiere: l'esercizio di una funzione pubblica, l'indipendenza e la terzietà rispetto ai donatori, ai ricercatori e ai loro sponsor, e l'accumulazione, la condivisione, la trasmissione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico. Secondo la Poggi invece, a partire dal sequenziamento del genoma umano, c'è stato uno shift da una concezione statica della prassi biomedica di collezionamento di organi e tessuti umani ad una concezione dinamica di stoccaggio, trattamento, campionamento e rielaborazione dei dati informazionali relativi ai campioni biologici conservati. La concezione statica di collezionare corpi e organi del mondo vivente si riferisce ad un'attività molto antica, l'arte del collezionare: sin dalle origini dell'umanità, il memorizzare e archiviare frammenti simbolici della storia dell'umanità ha costituito un processo di apprendimento culturale che ha permesso all'uomo di autodefinirsi. A partire dalla fine del 1700 inizia l'epoca delle sperimentazioni conservative e la pratica di collezionare corpi umani, pezzi anatomici, organi e tessuti affetti da patologie e altro materiale biologico: ciò ha permesso agli scienziati di migliorare le loro abilità didattiche e di conoscere meglio la biologia umana. Fino all'inizio del 1900, l'archivio tissutale ha esplicato una mera funzione di supporto e di confronto scientifico. In biologia e anatomia la teca è uno spazio chiuso di varia forma e natura che contiene organi e tessuti; inoltre, semanticamente parlando, teca fa parte di una parola complessa che significa raccoglitore, deposito: il termine bioteca risulta quindi più appropriato per denotare questo tipo di attività di archiviazione. A metà del 1900 nascono i presupposti delle biobanche contemporanee, tra cui la banca del sangue (blood bank). La biobanca si discosta drasticamente dall'atto di porre sotto teca il tessuto biologico, perciò non rappresenta più un sistema chiuso e statico, ma appare come un patrimonio circolante. Il concetto di biobanca rinvia a due significati: da un lato quello di raccogliere e custodire, dall'altro quello di finanziare, tramite profitti, la riproduzione e la circolazione di ciò che si custodisce. Così, mentre con la bioteca si mantiene l'identità rigida dell'individuo, dei suoi tessuti e organi donati, con la biobanca si perde l'identità della singola entità biologica conservata, per via dell'uso ripetuto dei componenti biologici e dei dati informazionali in essi contenuti, sempre disponibili per essere riusati e rielaborati. Il termine biobanca inizia ad essere usato all'inizio del XXI sec., quando a seguito del sequenziamento del genoma umano, il campo della pratica clinica viene rivoluzionato dalla ricerca medica biomolecolare e dalla nascita della genomica. La genetica e la patologia molecolare influenzano la pratica clinica, migliorando la classificazione delle malattie umane. Tali discipline si basano sul riconoscimento di mutazioni genetiche che comportano modificazioni nella produzione di proteine. In questo modo si perfeziona l'efficienza diagnostica e prognostica; inoltre si progettano farmaci individualizzati per ogni paziente. Vengono identificati nuovi geni associati a malattie monogeniche e ciò permette di ampliare il campo della diagnosi prenatale e della diagnostica preventiva. Sapere come i geni sono regolati e coinvolti, quali proteine o parti di esse sono codificate da questi stessi geni, permette di distinguere il genotipo e il fenotipo molecolare di una certa malattia: ne deriva un aumento della possibilità di progettare al meglio le strategie per la prevenzione e la terapia. Lo screening per le mutazioni e il calcolo del rischio individuale (medicina personalizzata) diventano elementi chiave per la prevenzione e il trattamento delle malattie genetiche. In questo senso, la crescita esponenziale delle biobanche è funzionale alla ricerca biomedica che, proiettandosi verso una prevenzione e un trattamento adeguati, ha bisogno che i dati e i campioni raccolti siano disponibili non solo per un singolo progetto ma anche per un uso futuro a lungo termine. Alla luce del nuovo quadro scientifico, la bioteca si trasforma diventando una parte della biolibrary della biobanca, dando a quest'ultima la base per la catalogazione e il riuso dei biocampioni riposti e richiedendole un ruolo attivo nel processamento e nella rielaborazione dei dati informazionali a fini terapeutici e di ricerca.
L'aumento esponenziale del numero e della tipologia delle biobanche è dovuto non solo a problematiche mediche, cioè al fatto che la medicina genomica personalizzata (dal genoma umano ai genomi umani personalizzati) richieda per il suo sviluppo una grande quantità di campioni biologici adeguatamente selezionati e caratterizzati, ma anche a motivazioni tecnologiche ed economiche. La più significativa tra queste è legata al progresso inarrestabile delle biotecnologie avanzate che hanno permesso lo sfruttamento delle conoscenze prodotte dalla ricerca biomolecolare e genomica in campo clinico e terapeutico. L'implementazione di questi metodi ha richiesto la costituzione e il coordinamento di biobanche organizzate in database di accesso per informazioni di vario tipo. Questa enorme raccolta di materiale biologico ha contribuito alla produzione di un indotto economico volto alla realizzazione e commercializzazione dei prodotti biotecnologici. In questo settore, la produzione di biofarmaci, terapie, vaccini e kit per l'analisi dei campioni tissutali, ha determinato lo sviluppo di un'industria globale delle biotecnologie che comprende circa 7000 aziende con un fatturato totale di circa 140 miliardi di
prodotto una serie di raccomandazioni redatte da organizzazioni nazionali e sovranazionali che operano nel campo dell'etica medica, riguardanti il corretto funzionamento delle biobanche a garanzia del rispetto dei principi di equità e libertà di autodeterminazione (principio del consenso informato) nei contratti che regolano la donazione dei campioni biologici. L'obiettivo di tali raccomandazioni, protocolli e pareri è sempre quello di chiarire le modalità e le procedure di raccolta e uso dei campioni biologici e dei dati informazionali in essi contenuti, in vista di un'armonizzazione volta sia al riconoscimento del primato del principio della dignità umana sugli interessi della ricerca biomedica sia al bilanciamento del progresso scientifico, degli interessi economici, del rispetto del corpo umano e della protezione dell'integrità biologica e genetica della persona. Il rispetto dell'autonomia e dell'integrità delle persone rinvia quindi all'importante ruolo dell'interpretazione estesa del diritto alla privacy, inteso come quel diritto che riconosce ai principi del consenso informato (informed consent), della riservatezza sui propri dati genetici (confidentiality) e dell'autogoverno del proprio corpo (self-ownership) la funzione di benchmark nell'ambito del biobanking. Il consenso informato dei soggetti che partecipano ad una ricerca medica o ad un trial clinico, per l'uso attuale e futuro dei loro campioni biologici, è considerato un requisito indiscusso e necessario dagli ordinamenti giuridici contemporanei. Il trattamento del materiale biologico è consentito se viene acquisito il consenso libero e informato, espresso in forma scritta, dopo che il medico ha chiarito e indicato l'obiettivo della ricerca, le metodologie impiegate, la durata, i benefici attesi, gli eventuali obblighi, i rischi prevedibili, le scoperte inattese (incidental finding) che potrebbero derivare dall'analisi dei campioni, la localizzazione della biobanca dove i campioni vengono stoccati e le modalità con cui sono garantiti la confidenzialità dei dati e l'anonimato. Il principio del consenso informato, operante nel campo del biobanking, ha un duplice profilo teorico-normativo. Il primo profilo rinvia al concetto tradizionale del consenso informato, cioè l'assenso richiesto ai singoli pazienti prima di sottoporsi ad una sperimentazione o ad una ricerca medica: l'assenso deve essere attuale (here and now), adeguatamente consapevole, libero e volontario in modo tale da assicurare il diritto di autodeterminazione della persona. Il secondo profilo invece, presenta una novità, poiché si discosta dal principio di autonomia e si accosta al regime tipico delle direttive anticipate di trattamento, includendo così nella natura normativa del consenso anche un'approvazione, ora per allora (now for then), per il campionamento e la conservazione del materiale biologico in vista di un numero indeterminato di ricerche future. Sulla base di quest'ultimo profilo, il consenso risulta strettamente collegato alla esigenza di tutelare la privacy dei donatori e della loro parentela genetica, nonché la riservatezza dei dati raccolti nelle biobanche. La protezione di tali dati, tramite anonimia o anonimizzazione, attribuisce ai donatori o ai pazienti il diritto di non voler conoscere i risultati della ricerca e il diritto di revocare il consenso in qualunque momento. Il diritto personalissimo di riservatezza dei dati si collega alle questioni sulla proprietà fisica dei campioni biologici e sulla proprietà intellettuale delle informazioni genetiche ricavate dai tessuti biologici. Questa modalità di costruire la governance delle biobanche produce uno spazio normativo reticolare costituito, in gran parte, da una confusa trama di regole tecniche per l'uso del biobanking e intriso di finzioni giuridiche, poiché si ha la necessità di presumere come verosimili proposizioni che invece sono contrarie alla realtà. Secondo la Poggi, le regole del biobanking sono costituite perlopiù da finzioni giuridiche, e tale circostanza ha profonde implicazioni etiche.
I principi del consenso informato, della riservatezza dei dati e della proprietà dei materiali biologici sono giuridicamente riconosciuti come elementi essenziali per un uso sostenibile delle biobanche; eppure tale legittimazione, nel quadro complessivo delle fonti del biobanking, è l'esito di un ampio ricorso al modello delle finzioni giuridiche. Tale tesi si basa sulla convinzione che ciascun principio in bioetica è fondato su un mito giuridico, costruito come la finzione su una comunicazione fittizia. Quest'ultima, dissimulando un'impossibilità fattuale o un dilemma morale, svolge una funzione organizzativa nel sistema delle fonti a cui si riferisce. Alla luce di tutto ciò, la prima finzione è espressa dalla figura del consenso informato ora per allora. Tale espressione presuppone che il donatore rilasci il suo consenso per un uso anche futuro del proprio materiale biologico e che lo stesso conosca i dettagli dei progetti di ricerca o comunque tutte le azioni esercitabili sul campione, anche in momenti successivi. La caratteristica più rilevante del biobanking contemporaneo consiste nel fatto che i campioni biologici e i dati correlati vengono raccolti e stoccati per un uso ripetuto nel tempo e non per un progetto di ricerca singolo e attuale. Quando si procede a tali raccolte è impossibile prevedere quali tipi di ricerca potrebbero essere necessari. In questi casi la biobanca, trasformandosi in un'unità operativa virtuale, fa perdere di contenuto il principio del consenso informato. Per ovviare a tale situazione, si ricorre giuridicamente alla assunzione di alcune varianti al consenso informato. La prima variante, accettata in ambito europeo, consiste nel prevedere una forma di consenso generale (broad consent) per un uso non specificato dei campioni biologici in progetti futuri, purché tali progetti siano approvati dal comitato etico competente e purché i donatori possano ritirare in qualsiasi momento i propri campioni. La seconda variante consiste nel prevedere una forma di consenso distinta dalla forma del consenso aperto o totale (blanked consent) e conforme al sistema opt-out (consenso implicito), secondo cui il consenso si considera dato se il paziente non si è espresso in senso contrario e si vi è la possibilità di anonimizzare il tessuto, cioè se dopo la raccolta risulta fattibile eliminare il codice identificativo. In realtà, anche questa è una prassi solo funzionale poiché comunque i codici di decodifica non possono e sere distrutti. La terza variante infine, ammessa negli Usa e in Canada, consiste nel prevedere una forma di consenso detta consenso multilivello (multi-layered consent), che richiede ai partecipanti alla ricerca di dare il loro consenso compilando una scheda molto dettagliata, in relazione alla tipologia sia delle malattie da studiare sia delle ricerche da effettuare. Il termine consenso diventa quindi inappropriato nel contesto del biobanking, dove i campioni vengono trasferiti più volte, sia in formato elettronico che in formato materiale. La seconda finzione è espressa dalla figura della riservatezza deidentificata dei dati biologici e genetici. A parte i casi non problematici in cui i campioni tissutali sono assolutamente anonimi fin dall'origine, per non mettere in pericolo il valore scientifico e l'interesse economico del
biobanking, sarebbe opportuno che i donatori o i pazienti non chiedessero la distruzione dei loro campioni, ma solo la loro anonimizzazione. I documenti europei distinguono l'anonimizzazione dei campioni biologici umani in 5 livelli diversi:
L'anonimizzazione svolge la funzione di rompere il link tra i materiali biologici prelevati da un individuo e le informazioni estraibili da quei materiali, consentendo il loro libero impiego. Il problema si complica quando la rimozione delle tracce di soggettività (anonimia) riguarda campioni dai cui tessuti è possibile estrarre sequenze di DNA: in questi casi, se la ricerca si avvale delle risorse delle biobanche, la privacy genetica diventa praticamente impossibile da assicurare in quanto il set, relativo ai dati del fenotipo e del genotipo, è costituito da informazioni che potrebbero emergere e rilevarsi anche nelle fasi di una ricerca futura. L'obiettivo principale della policy adottata dalle biobanche internazionali è quello di estendere la definizione di campione irreversibilmente non identificabile anche a tutti quei casi in cui i campioni non sono identificabili, in quanto non possono essere collegati a specifici individui, direttamente o indirettamente, attraverso sistemi di codifica. In questo modo, è sufficiente che l'individuo a cui appartiene il campione sia deceduto o che non sia comunque contattabile per ottenere dal comitato etico l'autorizzazione a continuare qualsiasi ricerca, anche senza obbligo del consenso, pur non avendo di fatto reso irreversibile l'anonimizzazione (non escludendo comunque una possibile e potenziale re- identificabilità). La terza finzione, infine, è espressa dalla figura del diritto di proprietà sui frammenti di tessuto umano. Nel campo della medicina, le parti corporee necessitano di forme di tutela particolari rispetto al regimo giuridico standard, che si fonda sulla grande divisione tra cose e persone. La Convenzione di Oviedo e la Carta di Nizza hanno infatti sancito una serie di principi fondamentali per la tutela della dignità umana in campo sanitario, tra cui il divieto di commercializzazione e mercificazione del corpo umano e dei tessuti che lo costituiscono. Nel caso dei campioni biologici la situazione si complica dal momento che il valore del campione è dato dalla quantità e dalla qualità delle informazioni estrapolabili. I campioni biologici diventano vere e proprie biofabbriche, in cui il corpo viene frammentato in ulteriori brandelli di tessuto, in colture e linee cellulari, in cellule, in geni e in sequenze di DNA. Per sfruttare economicamente tutti i prodotti derivati da un uso diretto o secondario dei materiali biologici, è stato necessario introdurre un regime di diritti di proprietà, tramite brevettazione biotecnologica, su entità biologiche umane, separate dal loro organismo-fonte tramite un processo di manipolazione tecnologica, consistente nell'isolamento del materiale biologico dal suo contesto naturale (il corpo stesso) e nella purificazione del singolo materiale fissandolo in un dato informazionale. In questo modo, riuscendo ad attribuire il requisito dell'artificialità (e dell'invenzione) ad un'entità naturale, si è permesso di brevettare e commercializzare i prodotti biomedici di origine umana (es. caso John Moore).
In conclusione quindi, il biobanking contemporaneo è efficiente solo se i corpi umani sono pienamente disponibili. Affinché questa condizione possa realizzarsi è necessario ricorrere ad una trasformazione epistemologica che riduca il corpo umano a entità costituita da frammenti tissutali umani. I vari processi biologici e giuridici tramite i quali brandelli di carne diventano tessuti, permettono di trasformare tali frammenti in biovalore e di sviluppare una bioeconomia dei tessuti umani basata su un surplus spendibile sia in termini di profitto che di salute. Da ciò deriva che si può avere un'attività scientifica delle biobanche solo se vengono riconosciute come prodotto indissociabile dal sistema biocapitalistico.
Socrate: “Conosci te stesso”. L'esortazione a conoscere se stessi apriva l'accesso al tempio e alle consultazioni dell'oracolo del dio Apollo, che si manifestava tramite la Pizia. Nel 1988 prese corpo il progetto genoma umano, cioè la mappatura e il sequenziamento dell'intero patrimonio genetico dell'uomo. Le principali applicazioni del grande patrimonio di dati, dischiuso dalla realizzazione dell'archivio di tutte le basi azotate che compongono il genoma umano, possono essere fonte di vari problemi, i quali si concretizzano in fenomeni che possono essere discriminatori: vi è infatti la possibilità che un differente trattamento, riservato a soggetti che sono nelle stesse condizioni, venga percepito come ingiusto o ingiustificato. Dato che lo strumento di conoscenza genetica è il test, le opzioni genetiche su cui il singolo è chiamato ad esprimersi sono già predeterminate, e dunque esse non sono autenticamente libere. La vasta diffusione dei test genetici apre la strada ad una genetica di consumo: il rischio sotteso a questa distribuzione di massa è quello di causare sia individui potenzialmente malati, sia vasti orizzonti di selezione i quali, non essendo percepiti come tali, non vengono sufficientemente resi oggetto di libera e consapevole riflessione. Oggi, la maggior parte delle volte, il momento della riflessione che precede la decisione in ambito genetico non sussiste, o viene sostituito da decisioni prese altrove e di cui il singolo rischia di non venire a conoscenza. Quando l'individuo decide di sottoporsi ad un test, dischiude l'ingresso nella sua sfera personale ad un insieme di informazioni che potrebbe non essere capace di comprendere né di integrare nella propria vita. Fornire test è il modo più diretto per far sparire patologie o migliorare la specie, non tramite la cura del singolo, ma impedendo la nascita di individui malformati geneticamente: la cura interviene sul singolo, ma la genetica interviene direttamente sulla malformazione, evitandone la propagazione tramite la non nascita degli individui portatori di anomalie. Bisogna capire però cosa succede alla libertà del singolo di fronte a tutti questi fenomeni: è importante che il singolo sia informato e consapevole di ciò che va a fare quando si sottopone ai test genetici. A questo proposito si prendono in considerazione le possibilità e i limiti di una nuova forma di informazione-discussione: la consulenza genetica, cioè il colloquio tra un soggetto interessato ad
Nel 1975, l'Ad Hoc Committee on Genetic Counseling, ha accettato la definizione di genetic counseling data da Fraser: si definisce consulenza genetica quel processo di comunicazione relativo ai problemi collegati all'insorgenza di una malattia genetica in una persona o in una famiglia. Tale processo consiste nel tentativo, da parte di uno o più professionisti preparati apposta, di aiutare l'individuo o la sua famiglia. In ambito europeo, solo dal 1997 la consulenza genetica viene prevista come momento inscindibile rispetto alla somministrazione dei test (Convenzione di Oviedo). Negli stessi anni, la consulenza genetica è introdotta in Italia tramite il Codice di deontologia genetica (art. 44): essa consiste nel processo comunicativo che precede il consenso alla sottoposizione ai test, e costituisce il presupposto di tale consenso. Nel 1998, l'Istituto Superiore di Sanità riconosce la grande quantità di problemi non strettamente medici che lo sviluppo e la diffusione dei test genetici ha creato: secondo l'ISS, i test costituirebbero una fonte di complessi problemi psicologici, sociali ed etici sia nella fase che precede la decisione di sottoporsi ad un test, sia al momento dei risultati. Si riconosce inoltre la possibilità che l'esito di un test possa rivelarsi fonte di profondo stress psicologico: in caso di esito sfavorevole del test, il soggetto potrebbe percepire se stesso come dannoso o imperfetto; inoltre a seguito degli esiti del test, si potrebbero verificare episodi di discriminazione, difficoltà di inserimento nel tessuto lavorativo o nella vita di relazione. Nel documento dell'ISS si specifica inoltre che le scelte relative ai test genetici non possono essere delegate a nessuna figura professionale, poiché richiede una elevata autonomia decisionale da parte di colui che intende sottoporsi al test: è infatti necessario che l'esito delle scelte effettuate si integri con l'etica e la morale religiosa dell'individuo o della coppia. Anche il CNB si è pronunciato sulle caratteristiche della consulenza genetica enunciando alcune importanti raccomandazioni sulla natura e l'ampiezza della consulenza genetica: anche qui essa è definita come un processo di comunicazione instaurato con un professionista. Il fatto che a chi somministra il test si richiedano, oltre alle competenza tecnico-scientifiche, anche quelle etiche e psicologiche, è dovuto al fatto che il principio che guida la consulenza, secondo il CNB, deve essere la scelta libera e responsabile dei potenziali fruitori: la consulenza è richiesta dunque una imparzialità tale da rendere la consulenza non direttiva. Il genetic counseling si sviluppa a livello internazionale con la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani del 2003 dell'UNESCO, secondo cui la consulenza genetica deve essere non direttiva, culturalmente adeguata e rappresentare il migliore interesse della persona coinvolta. Nel 2004 la Commissione Europea predispone le 25 raccomandazioni che contengono diverse indicazioni sull'attuazione dei test genetici; la raccomandazione relativa alla consulenza è la n°9: anche qui si precisa che la consulenza non dovrebbe avere caratteristiche direttive o legate al concetto di prescrizione; dunque l'obiettivo del counseling secondo la Commissione Europea è aiutare la persona e la famiglia ad affrontare le patologie genetiche, e non quello di ridurne l'incidenza. L'accordo Stato-Regioni del 2004 riconosce alla consulenza genetica il valore di un complesso processo di comunicazione e prevede la partecipazione di figure professionali diverse dal medico o dal genetista. Secondo tale documento inoltre, il consenso informato al test rappresenta l'esito di un iter comunicativo che conclude un dialogo nel quale la persona deve provare di potersi assumere la responsabilità della decisione, mostrando quindi maturità e consapevolezza decisionale. Il riferimento al dialogo è importante per comprendere i connotati propri della consulenza genetica, in quanto per la prima volta in un documento ufficiale si distingue nettamente tra la consulenza intesa come dialogo e la prescrizione/fornitura del test inteso come atto medico: l'importanza del riferimento deriva innanzitutto dal fatto che chi offre il test sembra non essere il soggetto più indicato a dare una consulenza, e ciò per via di un possibile conflitto di interessi; inoltre, anche il medico non viene considerato come la figura più qualificata per dare una consulenza adeguata; infine, emerge dal documento una problematizzazione della gestione della consulenza da parte dello stesso medico. Nel 2008 è stata pubblicata una ricerca volta ad esaminare le linee guida adottate dalle varie associazioni che si occupano di counseling genetico, i cui due punti più interessanti sono:
In sintesi, la consulenza genetica deve esaminare gli argomenti proposti dal consultante per giustificare un'azione e cercare di porre queste ragioni in relazione con i principi del soggetto, sciogliendo le contraddizioni presenti nel suo ragionamento: per fare ciò bisogna concretizzare tali incoerenze in forma dialogica. Il consultante è quindi colui che, di fronte ad una decisione da prendere e alla mole di dati da cui è investito, si trova in potenziale difficoltà, pur non essendo un malato. Questa situazione e i suoi sviluppi potrebbero confliggere con la sua visione del mondo (principi e valori) e portarlo ad una stasi del pensiero. Di fronte a questo caos, il dialogo si pone come strumento di riflessione e di aumento della consapevolezza, caratterizzato da una marcata componente sia filosofica che psicologica. Per quanto riguarda la
componente psicologica, bisogna ricordare che la consulenza genetica ha preso in prestito il concetto di non direttività dall'opera di Rogers, il fondatore della terapia incentrata sulla persona, detta anche terapia non direttiva. La sua prospettiva si fonda sulla premessa secondo cui le persone possono essere comprese solo partendo dalle loro percezioni e dai loro sentimenti, cioè dal loro mondo fenomenologico. Le persone infatti, sono capaci di comportamenti finalizzati e sanno darsi obiettivi: non rispondono passivamente all'ambiente o alle pulsioni interiori, ma sono capaci di operare scelte autonome. Il compito del consulente sarà quindi quello di creare le condizioni per istituire una relazione di tal genere durante la seduta, tramite un clima di accettazione, empatia e responsabilizzazione, in modo che il cliente possa entrare in contatto con la sua natura più profonda e valutare da solo quali modalità di vita siano per lui gratificanti o portino alla sua autorealizzazione. Per quanto riguarda invece la componente filosofica della consulenza genetica, essa può essere considerata una species del genus consulenza filosofica. L'autore che ha dato inizio agli studi sulla pratica filosofica della consulenza è Achenbach, che nella sua opera mostra come la consulenza filosofica possa rispondere al bisogno di filosofia presente nella società contemporanea. Ciò che caratterizza il counseling filosofico è il rifiuto di un approccio accademico, che si modella secondo uno schema di risposta generale ad un problema particolare: la sensibilità filosofica del consulente deve, al contrario, far emergere dal soggetto le sue intime aspettative e i punti in cui egli sente di essere incapace di progredire di fronte ad una scelta. Il dialogo filosofico come mezzo per la consulenza potrebbe quindi esser la risposta: in quanto colloquio libero e razionale, esso è necessariamente non terapeutico. La consulenza genetica come pratica filosofica potrebbe quindi servire per coloro che si trovano di fronte alla possibilità di fare test genetici, affinché possano prendere una decisione che rispecchi sia la loro sensibilità e la loro psicologia, sia le loro esigenze razionali, etiche e filosofiche. In secondo luogo, nell'interpretazione dei risultati di un test è necessario evitare di rimbalzare la questione su coloro che vi si sono sottoposti. Infatti, il medico o lo scienziato si limitano ad informare del risultato, che non è però un esito direttamente fruibile, in quanto necessita di un ulteriore trattamento ermeneutico in relazione agli sviluppi che prognosi così impegnative e incerte potrebbero comportare. Inoltre, il risultato è spesso prognostico e mai certo. È quindi necessario un filtro, cioè un consulente con esperienza di dialogo filosofico, che sia in grado di comprendere tramite domande e risposte quali siano le aspettative e i timori del cliente. In conclusione il consulente genetico dovrebbe essere una figura capace di interpretare il dato scientifico, ma soprattutto quello filosofico, etico, psicologico, cioè quello umano. Dialogare con il cliente tuttavia, non significa che il consulente debba dare le risposte, ma piuttosto egli deve permettere al consultando di effettuare una serie di scelte autenticamente personali e libere, perché non condizionate dalla sua ignoranza sul tema, sulla questione o sul tipo di conoscenza richiesto dalla genetica.
La caratteristica più interessante di un dialogo di consulenza non direttivo e non terapeutico è che i partecipanti non sostengono ciascuno la propria tesi, poiché in discussione vi è solo quella del consultante, cioè di chi si avvicina al test. La professionalità del consulente dovrebbe consentirgli di fissare il centro della discussione sul punto di vista del consultante; in ogni altro caso infatti, la consulenza rischierebbe di diventare uno scontro tra principi e valori. La consulenza genetica ha invece la funzione di chiarire al consultante la relazione che c'è tra la sua visione del mondo e le sue scelte concrete, cioè il rapporto tra i suoi principi e le sue azioni. In una consulenza genetica ben fatta, il dialogo si svolge tra il consultante e il suo contraddittore: questa strategia rappresenta il modello di riferimento preferibile, che è il modello antagonista. Solo se nel dialogo assume la funzione di contraddittore, il consulente non correrà il rischio di indirizzare, anche involontariamente il consultante, il quale resterà quindi automaticamente libero. Il consulente si travestirà quindi da contraddittore, da Socrate: indosserà la maschera che permette di non proporre, in positivo, alcuna opinione personale, principio o azione. La sua funzione infatti, sarà unicamente quella di contrastare, in modo benevole, il ragionamento del suo antagonista. Così da una parte vi è un soggetto che formula un ragionamento tramite il quale cerca di giustificare una scelta genetica e di collegarla ad un principio, dall'altra vi è il consulente che assumerà il ruolo confutatorio, che non prevede la formulazione di un ragionamento specifico: il consulente interagirà con quanto sostenuto dal suo antagonista, mettendo alla prova la sua argomentazione. Come un moderno Socrate, il consulente avrà il compito di vagliare criticamente le tesi del consultando, non di proporne di proprie. La dinamica della consulenza è simile a quella di un processo (perlopiù penale), in cui l'imputato si limita unicamente a contestare la pretesa della controparte, senza proporre a sua volta una tesi alternativa. L'approccio socratico viene considerato un aspetto condiviso nelle pratiche di counseling, soprattutto in quegli ambiti, come i dibattiti dei comitati etici, dove si ragiona sui problemi dell'uomo più profondi e relativi alla bioetica. Secondo il filosofo Nelson, il metodo socratico è una particolare pratica discorsiva ispirata ai dialoghi platonici, la cui peculiarità è la concretezza, cioè il non ridurre mai una relazione dialogica ad uno schema predeterminato. Tuttavia, bisogna prestare attenzione anche alla forma oppositiva del dialogo. In sintesi, nella consulenza genetica, l'oggetto di discussione deve esser costituito dal ragionamento del postulante, trattato attraverso l'analisi degli argomenti di cui si compone. Questi vanno isolati e in seguito contestati in modo da permettere al consulente di fare emergere, a favore del consultante, le premesse di principio su cui quei discorsi si reggono. In questo modo il consultante, posto di fronte ad una precisa opposizione, potrà vagliare autonomamente le eventuali contraddizioni. La funzione oppositiva però può avere anche una finalità che va oltre al risultato dell'inopponibilità (cioè il superamento delle obiezioni) del ragionamento del consultante. Essa infatti, non si limita al piano linguistico o logico. Secondo Foucault, nella Grecia classica il dialogo oppositivo si sarebbe rivelato funzionale alla valutazione linguistica o logica di un discorso, e inoltre avrebbe consentito l'esercizio della parresia, cioè di una relazione intima dell'uomo con la verità. Il personaggio socratico del consulente, che svolge una funzione di contrasto, avrebbe infatti tutte le caratteristiche adatte a generare nel suo interlocutore una forma di collegamento forte, cioè non disgiungibile, tra il suo logos (visione del mondo) e il suo bios (esperienza concreta). E questa connessione ha la stessa indole della parresia classica. La consulenza genetica potrebbe avere perciò anche questo ruolo: generare uno stato
penali, bisogna considerare anche che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può collidere con altri beni che godano anch'essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi un'adeguata protezione. Proprio questo vizio di legittimità costituzionale invalida tale disciplina penale dell'aborto. In questo modo si aprì un primo varco nella legislazione proibizionista, che però accentuò il dibattito. Con le elezioni politiche del 1976 mutò il quadro politico e si posero le premesse per l'approvazione di una legge che consentisse l'IVG: nel 1978 fu approvata la legge n. 194, che disciplina l'IVG e stabilisce l'abrogazione del titolo X del libro II del c.p..
La legge che regola in Italia l'IVG è la legge n. 194/1978, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. La legge non prevede né la liberalizzazione dell'aborto né una sua depenalizzazione: rimangono sanzionate penalmente condotte che procurino l'aborto contro la volontà della donna (art. 18) o con il di lei consenso, ma al di fuori delle procedure esplicitamente descritte dalla legge (art. 19). La l. 194 ha piuttosto fissato dei limiti di liceità, individuando delle circostanze e delineando una procedura che, messe insieme, configurano una situazione in cui è consentito ottenere e praticare l'IVG. Nello specifico, le circostanze sono fissate dagli artt. 4 e 6, che coprono rispettivamente le IVG entro 90 giorni e dopo il 90° giorno. Nel primo caso, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua saluta fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o ad un medico di sua fiducia. Nel secondo caso invece, è possibile procedere con l'IVG solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Anche le procedure per l'accesso all'IVG variano a seconda che sia stata varcata o meno la soglia dei 90 giorni. Nel primo caso, ex art. 5, il medico rilascia un certificato che consente alla donna di recarsi immediatamente a richiedere l'IVG, se si tratta di una situazione urgente, o un documento che può essere usato a partire dal 7° giorno successivo per richiedere l'IVG, se non ricorrono i requisiti di urgenza. Nel secondo, ex art. 7, è compito di un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento accertare e certificare l'esistenza dei processi patologici che configurano il grave pericolo per la salute della donna, e praticare l'intervento previa comunicazione della certificazione al direttore sanitario dell'ospedale; nel caso in cui vi sia imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere effettuato anche senza lo svolgimento di queste procedure. Il ricorso all'IVG è dunque collegato all'esistenza di un pericolo per la salute fisica o psichica della donna: il testo di legge non attribuisce un diritto all'aborto né riconosce una completa autodeterminazione alla donna. Diversamente, verrebbe meno ogni tutela del concepito, il che sarebbe in contrasto con la sent. 27/1975. Da questo punto di vista non è quindi un caso che l'art. 1 l. 194 stabilisca che lo Stato non solo garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e riconosce il valore sociale della maternità, ma anche tutela la vita umana dal suo inizio. Tale impostazione è confermata dall'art. 7, che stabilisce che qualora vi sia la possibilità di una vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza dopo i 90 giorni è autorizzata solo nel caso in cui la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna, e comunque vincolando il medico che effettua l'intervento all'adozione di ogni misura idonea a salvaguardare il feto. Dunque, secondo la l. 194, l'autodeterminazione della donna non è assoluta ma qualificata, ed è solo nel quadro di tale qualificazione, che richiede l'esistenza di un pericolo per la vita o la salute della donna, che esiste un diritto di abortire. Tale vincolo comunque, soprattutto nei casi in cui il rapporto medico-paziente non è conflittuale e la volontà abortiva è forte, è molto largo, e ciò vale anche per altri vincoli (es. art. 5). La l. 194 ha evidentemente cercato un punto di equilibrio in grado di contemperare esigenze diverse e opposte, tra cui anche l'autodeterminazione della donna: tale equilibrio è stato valutato sufficiente a livello sociale con i due referendum abrogativi del 1981.
Uno degli aspetti in relazione al quale il dibattito sull'IVG è più accesso, riguarda l'art. 9, in base al quale si esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, anche se non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento; e comunque qualora, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Quando la legge fu approvata, la ratio di questa norma era quella di tutelare quanti avessero intrapreso la professione prima che l'interruzione di gravidanza fosse lecita, esonerandoli dall'eseguire un tipo di intervento al quale potevano essere in coscienza fortemente contrari, dati i valori in gioco. In questo senso si spiega perché non sia stato previsto nessun aggravio per questa scelta, considerata una facoltà del singolo e non sindacabile dalle istituzioni. Il punto controverso è se a distanza di decenni abbia senso mantenere tale facoltà. Chi vi si oppone trae spunto dai dati che si ricavano dalla relazione annuale del ministero della Salute, i quali attestano un'elevata percentuale di obiettori: nel 2010 quasi il 70% dei ginecologi, poco più del 50% degli anestetisti e poco meno del 45% del personale non medico hanno esercitato obiezione di coscienza, soprattutto al Sud. Ciò crea problemi a livello di erogazione del servizio, che è garantito, ma che con questi numeri richiede una gestione più complicata e costosa. Nel frattempo, dal documento emerge anche che il passare degli anni ha determinato un ampio rinnovamento della classe medica e paramedica, che in larga parte è entrata in servizio dopo la legge 194, e che quindi già sapeva a cosa sarebbe andata incontro. Per questo l'obiezione di coscienza andrebbe abolita. Affinché l'argomento possa essere plausibile, esso
deve valere anche per il futuro: se la legge ha dato la facoltà di esercitare obiezione di coscienza anche a coloro che sono entrati in servizio dopo la sua approvazione, anche per costoro opera la stessa ratio. Inoltre l'obiezione di coscienza ha rilievo costituzionale e una normativa in tema di IVG che non prevedesse la possibilità dell'obiezione di coscienza si esporrebbe al rischio di essere dichiarata incostituzionale. Ovviamente, per via del riflesso che può avere su posizioni giuridiche soggettive altrui, ciò non significa che l'obiezione di coscienza debba essere illimitata e/o incondizionata: su questo la Corte costituzionale è stata chiara, così come pure la Carta di Nizza (il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio). Inoltre, la stessa legge 194, all'art. 9 stabilisce che l'espletamento degli interventi di IVG va comunque assicurato e che la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche tramite la mobilità del personale. Il problema di contemperare gli interessi in gioco diventa quindi politica pubblica, e il più delle volte è stato risolto con il ricorso a personale esterno o a case di cura convenzionate. Non è escluso inoltre che in futuro l'aborto chirurgico possa essere sostituito con quello farmacologico, reso possibile ad un preparato a base di mifepristone (RU-486), che oggi è legale in tutti i Paesi europei tranne Irlanda, Lituania, Polonia e Malta. In Italia, nel 2010 solo il 3,8% degli aborti è stato di tipo farmacologico, ma la RU-486 è stata introdotta solo nel 2009; inoltre, a differenza degli altri Paesi, vi si può fare ricorso solo entro la settima settimana di gravidanza, e non entro la nona. Sebbene la RU- sia soggetta a tutti i vincoli in materia di IVG e quindi si può esercitare obiezione di coscienza, mancando un nesso diretto tra l'ingestione del farmaco e l'interruzione della gravidanza, pare auspicabile una disciplina dell'obiezione di coscienza che escluda l'aborto farmacologico. I limiti fissati dalla l. 194 all'aborto derivano anche dall'idea che l'IVG sia un male e vada fatto il possibile per evitarlo; tuttavia tale obiettivo non deve essere perseguito inderogabilmente, anzi ci sono casi in cui permettere l'IVG è doveroso.
Spostandosi dal piano giuridico a quello morale, bisogna capire se l'aborto possa essere moralmente giustificato, e a quali condizioni, indipendentemente dal fatto che l'ordinamento lo consenta o meno. Secondo la Chiesa cattolica, l'aborto è un delitto contro la vita umana, che va rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento; quindi, secondo la dottrina cattolica, l'aborto non è mai lecito, nemmeno per salvare la vita della madre, ed è in tutto e per tutto equivalente ad un omicidio. Sul piano teologico, questa posizione deriva dall'idea che l'animazione si ha con la fecondazione dell'ovulo. A livello filosofico invece, essa viene argomentata partendo dal presupposto che lo sviluppo biologico sia un continuum, in cui l'unico vero momento di cesura sarebbe quello della fecondazione, cioè quando si avvia il processo che, tramite i vari passaggi dello sviluppo embrionale, condurrà alla nascita di uno o più individui. Secondo questa prospettiva quindi, concettualmente l'aborto equivale ad un omicidio e dunque l'ordinamento giuridico dovrebbe proibirlo e sanzionarlo, accordando così ai concepiti la stessa tutela che pacificamente viene riconosciuta ai nati. Affinché l'ordinamento possa essere giustificato nel liberalizzare l'IVG, bisogna confutare o comunque indebolire tale tesi, e ciò può avvenire tramite due strade. La prima strada accetta la tesi per cui la fecondazione segna un momento di discontinuità nel percorso prenatale, ma nega che da questo discenda che non vi possano essere circostanze in cui sia moralmente lecito, benché non obbligatorio, che tale vita possa essere interrotta: la tutela di diritti di terzi potrebbe infatti giustificare l'IVG (es. violinista). La seconda strada invece affronta direttamente la questione dello statuto morale della vita prenatale, negando che essa sia meritevole di tutela: la scelta di fissare nella fecondazione il momento di discontinuità sarebbe contestabile evidenziando come la potenzialità attribuita all'ovulo fecondato di diventare un essere umano potrebbe essere applicata anche ai gameti, non ancora uniti ma congiuntamente considerati. Decidere di tali controversie ontologiche traendo da esse criteri di orientamento giuridico e morale, è molto complesso per via del pluralismo metafisico e valoriale che caratterizza le società democratiche contemporanee: mancano metodo e presupposti per decidere la controversia definitivamente. In questo contesto allora, l'esistenza di tale pluralismo potrebbe essere di per sé una buona ragione per una legislazione che liberalizzi completamente la scelta, in cui lo Stato rimanga neutrale sulla natura del feto e lasci alla donna la libertà di decidere del valore del concepito e di disporne di conseguenza. Questa soluzione relativista ha però due difetti. Da un lato, sembra far propria una certa metafisica del feto, quale ente i cui eventuali diritti sono comunque subordinati alla libertà di scelta della madre; il che però confligge con il fatto che chiunque pensi che un feto abbia lo stesso diritto alla vita degli altri esseri umani non potrà mai ridurre il problema dell'aborto ad una questione di libertà di scelta. Dall'altro, essa oscura il fatto che esistono pur sempre circostanze in cui, anche a chi è in linea generale contrario all'aborto, pare plausibile giustificare la scelta dell'IVG, perché sono in gioco diritti di terzi o perché rimane comunque il miglior interesse del feto. Alla fine comunque, sembra che la via migliore per giungere ad una qualche conclusione morale sull'aborto sia quella di rinunciare a cercare di individuare un argomento decisivo di carattere generale, valutando piuttosto caso per caso, in concreto. Questo è anche un modo per riconoscere la natura dilemmatica dell'IVG, la necessità di bilanciare i vari interessi in gioco e la correttezza di un regolamento che lasci sufficienti margini di libertà.
L'IVG è oggi legale in quasi tutta Europa. All'interno dei Paesi dell'UE solo Malta la vieta senza eccezioni, mentre l'Irlanda la consente solo in presenza di un rischio reale per la vita della madre. Il quadro giuridico europeo è stabile e sembra improbabile un ritorno ad una legislazione proibizionista: in Italia ad es. in cui il valore di IVG è tra i bassi di quelli osservati nei Paesi industrializzati, le IVG sono in continuo calo. Ciò a fronte di mortalità femminili in seguito ad aborti ormai azzerate.