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Diritto ebraico e bioetica, Appunti di Diritto Canonico

Riassunti di bioetica ebraica del corso di Diritto canonico Unimi

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/06/2020

giulio-garavaglia
giulio-garavaglia 🇮🇹

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CAPITOLO I
Secondo la Genesi, l’uomo occupa nella Creazione una posizione privilegiata in quanto creato a immagine e
somiglianza di Dio ed è destinatario di una serie di precetti cd noachidi (dati ad Abramo e poi a Noè, da cui
discende l’umanità intera), di cui il primo, esplicitato nella Genesi, è “Prolificate e moltiplicatevi”.
L’Ebraismo è sostanzialmente focalizzato più sui doveri che sui diritti dell’uomo, e anche riguardo al
nascituro dunque si trovano nei principali testi, Torà (legge scritta) e Mishnà e Talmud (trascrizioni della
legge orale), riferimenti a ciò che è permesso o proibito rispetto all’embrione; tuttavia la Torà orale ha
stabilito che si ha il dovere di trasgredire ogni precetto per salvare la vita umana, fatta eccezione per i tre
ritenuti fondamentali, ossia i divieti di idolatria, omicidio e adulterio. Quindi, ad esempio, bisogna
trasgredire lo Shabbat l’ubàr (feto), il quale a sua volta in vita osserverà molti sabati; idem per il Kippùr (il
giorno del digiuno). NB sarà l’opinione del medico a decidere se una determinata situazione è pericolosa
per la vita e le autorità rabbiniche possono richiedere il parere di un medico di fiducia.
Si capisce quindi l’immenso valore attribuito alla vita umana, tanto che si parla di santità della stessa.
I Maestri si sono interrogati sulla liceità dell’intervento umano nell’operato di Dio risolvendo l’apparente
contrasto tra malattia e tentativi di cura con riferimento a un versetto dell’Esodo in cui si stabilisce che chi
colpisce un’altra persona sia obbligata a pagarne le spese mediche, versetto che dà implicitamente il
permesso di curare (e anzi, ne fonda il dovere per chi ne ha la capacità, diventando una mitzvà); non si
dimentica comunque che tutto viene da Dio, come testimoniano le preghiere di chi riceve un trattamento
medico “Possa essere Tuo desiderio, Signore, che quello che sto per fare sia proficuo per la mia cura, perché
tu sei il medico che non chiede ricompensa”. Nel Levitico inoltre si rinviene un’esortazione a carattere
generale di non assistere inerte al pericolo del prossimo.
La vita umana richiede dunque protezione in ogni sua fase (persino nel momento dell’agonia) e la Torà
stessa esprime il principio fondamentale secondo cui si devono osservare le leggi e gli statuti seguendo i
quali l’uomo ha la vita.
Consenso L’ebreo ha la consapevolezza di trovarsi sempre al cospetto del Signore, il che influenza
profondamente la sua condotta. La superiorità dell’uomo, espressa dal versetto della Genesi “l’uomo è
diventato come uno di noi in quanto conosce il bene e il male”, deriva da una caratteristica che lo distingue
dalle altre specie animali, ossia il libero arbitrio: il paziente ha di conseguenza una propria autonomia e
libertà di scelta all’interno di limiti stabiliti dalla Halachà (tradizione normativa religiosa dell’Ebraismo).
L’etica medica moderna richiede che il medico, prima di una cura, debba ottenere il consenso informato del
malato (persona adulta capace di intendere e volere), espresso in modo libero e consapevole; nella Halachà
si parla di dovere del medico di curare e del paziente di curarsiil malato deve tener presente di non
essere il vero padrone del proprio corpo, ma solo colui a cui esso è stato affidato perché ne faccia uso
secondo il dovere divino; quindi non ha il diritto di mettersi in pericolo rifiutando una cura e, in caso
contrario, il medico sarebbe autorizzato a non tener conto del suo rifiuto. Il consenso del malato è richiesto
solo nei casi di cure pericolose o in stadio sperimentale.
Procreazione essa rappresenta il primo precetto espresso dalla Bibbia, riguardo al quale la legge orale
precisa che nessun uomo (la donna non è contemplata) deve astenersi dal connubio a meno che non abbia
già figli (a seconda delle scuole due maschi oppure un maschio e una femmina): nell’ottica ebraica è
dunque un delitto astenersi dal matrimonio o dai rapporti coniugali, come anche ricordato dal profeta Isaia
ad Ezechia (morto senza figli). NB alla creazione dell’uomo compartecipano l’uomo, la donna e Dio che
fornisce spirito e anima al momento del concepimento (non della formazione dell’embrione).
Il dovere della procreazione rappresenta a fortiori un fondamento logico rispetto alla proibizione
dell’aborto: se si ha il dovere di procreare, si ha a maggior ragione il dovere di astenersi dal far cessare la
via dell’embrione.
Terminologia ebraica Il termine ubàr si riferisce sia all’embrione sia al feto e indica chi si trova all’interno
del ventre materno, ossia un adàm baadàm (uomo nell’uomo). Per quanto riguarda il termine nefesh
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CAPITOLO I

Secondo la Genesi, l’uomo occupa nella Creazione una posizione privilegiata in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio ed è destinatario di una serie di precetti cd noachidi (dati ad Abramo e poi a Noè, da cui discende l’umanità intera), di cui il primo, esplicitato nella Genesi, è “ Prolificate e moltiplicatevi”. L’Ebraismo è sostanzialmente focalizzato più sui doveri che sui diritti dell’uomo, e anche riguardo al nascituro dunque si trovano nei principali testi, Torà (legge scritta) e Mishnà e Talmud (trascrizioni della legge orale), riferimenti a ciò che è permesso o proibito rispetto all’embrione; tuttavia la Torà orale ha stabilito che si ha il dovere di trasgredire ogni precetto per salvare la vita umana, fatta eccezione per i tre ritenuti fondamentali, ossia i divieti di idolatria, omicidio e adulterio. Quindi, ad esempio, bisogna trasgredire lo Shabbat l’ubàr ( feto ), il quale a sua volta in vita osserverà molti sabati; idem per il Kippùr (il giorno del digiuno). NB sarà l’opinione del medico a decidere se una determinata situazione è pericolosa per la vita e le autorità rabbiniche possono richiedere il parere di un medico di fiducia. Si capisce quindi l’immenso valore attribuito alla vita umana, tanto che si parla di santità della stessa. I Maestri si sono interrogati sulla liceità dell’intervento umano nell’operato di Dio risolvendo l’apparente contrasto tra malattia e tentativi di cura con riferimento a un versetto dell’Esodo in cui si stabilisce che chi colpisce un’altra persona sia obbligata a pagarne le spese mediche, versetto che dà implicitamente il permesso di curare (e anzi, ne fonda il dovere per chi ne ha la capacità, diventando una mitzvà ); non si dimentica comunque che tutto viene da Dio, come testimoniano le preghiere di chi riceve un trattamento medico “Possa essere Tuo desiderio, Signore, che quello che sto per fare sia proficuo per la mia cura, perché tu sei il medico che non chiede ricompensa”. Nel Levitico inoltre si rinviene un’esortazione a carattere generale di non assistere inerte al pericolo del prossimo. La vita umana richiede dunque protezione in ogni sua fase (persino nel momento dell’agonia) e la Torà stessa esprime il principio fondamentale secondo cui si devono osservare le leggi e gli statuti seguendo i quali l’uomo ha la vita. Consenso L’ebreo ha la consapevolezza di trovarsi sempre al cospetto del Signore, il che influenza profondamente la sua condotta. La superiorità dell’uomo, espressa dal versetto della Genesi “l’uomo è diventato come uno di noi in quanto conosce il bene e il male”, deriva da una caratteristica che lo distingue dalle altre specie animali, ossia il libero arbitrio: il paziente ha di conseguenza una propria autonomia e libertà di scelta all’interno di limiti stabiliti dalla Halachà (tradizione normativa religiosa dell’Ebraismo). L’etica medica moderna richiede che il medico, prima di una cura, debba ottenere il consenso informato del malato (persona adulta capace di intendere e volere), espresso in modo libero e consapevole; nella Halachà si parla di dovere del medico di curare e del paziente di curarsiil malato deve tener presente di non essere il vero padrone del proprio corpo, ma solo colui a cui esso è stato affidato perché ne faccia uso secondo il dovere divino; quindi non ha il diritto di mettersi in pericolo rifiutando una cura e, in caso contrario, il medico sarebbe autorizzato a non tener conto del suo rifiuto. Il consenso del malato è richiesto solo nei casi di cure pericolose o in stadio sperimentale. Procreazione essa rappresenta il primo precetto espresso dalla Bibbia, riguardo al quale la legge orale precisa che nessun uomo (la donna non è contemplata) deve astenersi dal connubio a meno che non abbia già figli (a seconda delle scuole due maschi oppure un maschio e una femmina): nell’ottica ebraica è dunque un delitto astenersi dal matrimonio o dai rapporti coniugali, come anche ricordato dal profeta Isaia ad Ezechia (morto senza figli). NB alla creazione dell’uomo compartecipano l’uomo, la donna e Dio che fornisce spirito e anima al momento del concepimento (non della formazione dell’embrione). Il dovere della procreazione rappresenta a fortiori un fondamento logico rispetto alla proibizione dell’aborto: se si ha il dovere di procreare, si ha a maggior ragione il dovere di astenersi dal far cessare la via dell’embrione. Terminologia ebraica Il termine ubàr si riferisce sia all’embrione sia al feto e indica chi si trova all’interno del ventre materno, ossia un adàm baadàm (uomo nell’uomo). Per quanto riguarda il termine nefesh

(persona) l’opinione di Rashì_ prevalentemente accolta_ ritiene che l’ ubàr non sia considerabile nefesh ; teorie intermedie lo considerano tale solo in relazione al divieto di aborto, mentre la scuola di Maimonide lo considera nefesh a tutti gli effetti. Queste differenze di opinione giustificano le divergenti teorie sul procurato aborto. Paternità Nel diritto ebraico esiste la presunzione secondo cui il marito della madre è considerato padre del bambino; sorgono problemi in caso di scioglimento del matrimonio (per morte del marito o divorzio): secondo la Halachà la donna deve aspettare tre mesi prima di potersi risposare, per essere certi della paternità dell’embrione. Inoltre il Talmud vieta a un uomo di spossare una donna incinta di un altro, per timore che possa durante un rapporto sessuale danneggiare il feto. Qualora non si sappia chi sia il padre, il bambino adotta lo status di shtuki, il che comporta varie limitazioni matrimoniali. Contratti e proprietà Non è ammesso il trasferimento di diritti a un embrione, mentre è possibile un contratto a favore del nascituro e può essere nominato un curatore per proteggerne i diritti. VI sono opinioni diverse sulla personalità giuridica dell’ ubàr in materia di proprietà. Donazioni ed eredità E’ discusso se il feto abbia la capacità di ricevere donazioni : la Mishnà stabilisce un’eccezione alla generale incapacità di acquistare del feto, ossia il padre in punto di morte. Tuttavia interpretazioni più recenti oggi comunemente accolte ritengono che il passo si riferisca al padre in generale, in base alla presunzione secondo cui il padre ami il figlio anche prima della nascita (ma non prima della concezione) e abbia quindi voluto fare una donazione valida al nascituro. L’opinione legale accolta dalla Halachà è quella dell’invalidità della donazione a un postumus alienus e della validità se effettuata dal padre. L’embrione quindi non ha diritti (vengono acquisiti con la nascita), quindi se muore nel ventre materno i diritti di eredità saranno trasmessi agli eredi del defunto, come se l’embrione non fosse mai esistito; se invece nasce dopo la morte del padre erediterà dal padre, come se fosse nato prima di essa. Diagnosi prenatali e pre-impianto Ci si chiede se sia possibile effettuare esami durante la gravidanza, per sapere se esistono complicazioni col feto (es. malattie genetiche o anomalie cromosomiche) ed esaminare col rabbino se ci si trovi in uno dei casi in cui è permesso l’aborto. Diverse sono le posizioni: quelle più avanzate si esprimono a favore di tali esami, considerando che risultati negativi procurano più serenità alla madre, mentre quelle più tradizionaliste sono disposte a concedere gli esami solo se la coppia ha già avuto un figlio affetto es. dalla sindrome di Down e l’interruzione di gravidanza se il risultato positivo provoca alla madre seri problemi psichico-mentali. NB quando viene ammessa la diagnosi pre-impianto si ammette generalmente anche la possibilità di selezionare gli embrioni, scartando quelli affetti da malattie. CAPITOLO II L’inseminazione artificiale è un’azione medica attraverso cui si inietta lo sperma di un donatore nella vagina/utero della donna nei casi di infertilità totale o parziale dell’uomo. A seconda della fonte dello sperma distinguiamo inseminazione omologa (marito), eterologa (estraneo, v. banca dello sperma) e mista (entrambi); esse pongono problematiche diverse. Inseminazione omologa: nonostante alcuni ritengano che l’atto sessuale sia parte integrante dell’adempimento del precetto “crescete e moltiplicatevi” oggi la maggioranza delle autorità rabbiniche ritiene che conti il risultato finale, ossia la nascita del bambino. Un ulteriore problema si trova nel divieto di dispersione dello sperma, cioè di ogni sua emissione al di fuori di un comune rapporto sessuale; tuttavia è opinione comune che il marito, lungi dal desiderare un’inutile perdita del seme, aspira al contrario a generare un figlio. NB l’inseminazione eterologa è concessa anche per conservare l’interezza del nucleo famigliare, la quale si fonda anche sulla presenza di figli. Sul fatto di dover pagare gli alimenti al figlio nato da inseminazione omologa non sussistono dubbi, mentre se la donna rimane incinta per inseminazione dopo la morte del marito questo non esclude l’obbligo del levirato (usanza secondo cui una donna il cui marito muore senza figli deve sposare il fratello di questi e il loro primogenito sarà considerato figlio del defunto).

essere considerata madre; il ragionamento è fondato anche su un passo del Talmud che sottolinea la compartecipazione di uomo e donna nella formazione genetica del figlio, i quali forniscono rispettivamente la sostanza bianca (cervello, nervi, unghie, ossa) e quella rossa (pelle, carne, capelli). Ne deriva che se la madre genetica è ebrea, il figlio sarà considerato ebrea (NB l’identità ebraica è trasmessa per via matrilineare), indipendentemente dalla surrogata. Caso Nachmani In Israele gli embrioni possono rimanere congelati per 5 anni (e altri 5 con consenso speciale delle autorità); la madre può ottenere l’embrione fecondato dopo la morte del marito, ma non vale il contrario, mentre in caso di divorzio serve il consenso dell’ex-marito. Caso: Ruti, sposata con Daniel, non poteva avere figli in modo naturale in seguito a un’operazione; decidono di effettuare la fecondazione artificialeovuli della donna fecondati con seme del marito conservati in attesa di essere impiantati nell’utero di madre surrogata. Nel frattempo Daniel abbandona il tetto coniugale (rimane sposato perché Ruti si rifiuta di concedere il divorzio) e va a convivere con un’altra donna. Ruti chiede all’ospedale di avere gli ovuli per portare avanti la procedura; il Tribunale rabbinico di Haifa invita i coniugi a tornare a vivere insieme, ma Daniel si rifiuta e manifesta a propria opposizione a proseguimento della fecondazione assistita. Le due posizioni si fondano sul diritto di non essere padre di figlio non voluto (consenso iniziale di Daniel è venuto meno al mutare delle circostanze) vs ultima possibilità di avere un figlio (la procedura medica aveva tolto a Ruti la possibilità di dare anche solo ovuli). Il Tribunale distrettuale accoglie la domanda di Ruti, mentre la Corte Suprema il ricorso di Daniel, ma riesamina il caso alla presenza di 11 giudici e accoglie la posizione di Ruti (7 vs 4). I giudici di minoranza hanno ritenuto che il diritto di Ruti di essere madre non significava per forza avere un figlio dal signor Nachmani e che l’accordo tra i coniugi s era formato in previsione di una vita comune (possibile recesso). La maggioranza si è basata invece sul promissory estoppel=principio di common law secondo cui una promessa può essere vincolante se vengono effettuate spese o assunte obbligazioni come conseguenza dell’affidamento ingenerato dalla promessa: Ruti si era sottoposta a un’operazione dolorosa e pericolosa (che le aveva tolto la possibilità di futuri esperimenti) facendo affidamento sull’accordo col marito; inoltre il consenso del marito era venuto meno in uno stadio molto avanzato della procedura, quando il materiale genetico dei due era già stato unito. Interessante notare che la Corte ha fatto ampio uso del diritto ebraico, v. richiamo alla prima mitvà, il precetto della procreazione, il cui rifiuto ad adempiere da parte dell’uomo è causa di divorzio, non di costrizione ad avere figli (argomento vs Ruti); e ancora v. richiamo all’importanza dei figli come continuatori della vita dell’individuo secondo la tradizione ebraica (argomento pro Ruti). Fecondazione in vitro: consiste nell’asportare alcuni ovuli dalla madre per farli fecondare in provetta da cellule di sperma del marito; quindi si tengono in osservazione per poi selezionare quali impiantare nell’utero materno. Nel 1989 il prof. Grazi, direttore del dipartimento di fecondazione femminile in un ospedale di New York, propose a due rabbini israeliani tre questioni: 1) qual è lo status degli ovuli in provetta? 2) hanno status di ubàr per salvare i quali si può profanare lo Shabbat? 3) si possono eliminare gli ovuli non scelti? Entrambi sostennero che gli ovuli fecondati, finché si trovano in provetta, non hanno lo status protetto di embrione, quindi quelli non scelti possono essere eliminati (non è considerato aborto perché non si trovano all’interno dell’utero) e per essi non si può profanare lo Shabbat. Questa posizione è basata principalmente sul versetto della Genesi che racchiude il principio “non uccidere” e sull’insegnamento rinvenuto nel Talmud secondo cui chi uccide un embrione nel ventre materno commette colpa capitale, in quanto l’embrione è uomo nell’uomo ( adàm baadàm ). Dunque, finché l’ovulo non è impiantato nell’utero non ha lo status di ubàr. Secondo le prevalenti opinioni si possono distinguere tre fasi: 1. Pre-embrionale (in vitrono protezione) 2. Ubàr (nel ventrediritto a protezione inferiore rispetto alla madre, perché non è ancora nefesh) 3. Nascita=la testa del bambino è uscita (protezione piena). Diradamento di embrioni Se la donna ha nell’utero più embrioni (v. cure per la fertilità) e sussistono complicazioni per cui non potrà portare a termine la gravidanza (alcuni nascerebbero prematuri con probabili difetti fisici o cerebrali che in molti casi li porterebbero a morire poche settimane dopo il parto), è

permesso abortirne alcuni per salvare gli altri (cd. diradamento dei feti entro 3 mesi mediante puntura uterina)? Basandosi sui testi che trattano della legittima difesa, si ritiene che, come è permesso uccidere un individuo che minaccia di assassinare un’altra persona (cd. rodèf, persecutore), allo stesso modo è consentito il diradamento di feti che mettono in pericolo la sopravvivenza degli altri. La decisione in merito al numero di feti da eliminare è lasciata al medico, che esamina la situazione sia dei feti sia della madre; i criteri di scelta sono basati su considerazioni mediche (es. non rilevante il sesso). Controverse le opinioni sul periodo in cui effettuare il diradamento: si propende per i 40gg, ma alcuni sono elastici in situazioni particolari. Comunque se il diradamento è proposto in caso di pericolo per la vita della madreconcesso senza alcun dubbio; se pericolo per gli altri feti non esiste l’obbligo di procedere (la coppia può affidarsi alla misericordia divina). Cellule staminali In materia, si ritiene che sia permesso l’uso di feti abortiti spontaneamente per ricerche scientifiche eseguite allo scopo di salvare vite umane o alleviare intensi dolori. Di Segni, medico e rabbino capo di Roma, esplicita le tre condizioni che le rendono legittime: embrione in vitro (extracorporeo rispetto alla donna); meno di 40gg; la ricerca ha il fine ultimo di salvare vite umane. Ingegneria genetica è l’insieme delle tecnologie che permettono la manipolazione in vitro del dna, in modo da provocare cambiamenti predeterminati nel genotipo dell’organismo; gli scienziati sono riusciti a isolare un piccolo numero di geni del genere umano, identificandone il compito funzionalesi ha la possibilità di influire sulla forma del nascituro. Certamente essa rappresenta un cambiamento nei princìpi basilari della creazione ( Dio fece le bestie secondo la loro specie…non accoppiate due quadrupedi di specie diverse ) e crea un problema per la conservazione dei legami famigliari e per stabilire la relazione tra il nato con tale procedura, suo padre e sua madre, tenendo conto che non vengono usati tutti i loro geniv. teoria della compartecipazione (sostanza bianca e rossa): basta aver fornito la maggior parte delle qualità, si segue un criterio qualitativo o bisogna fornirle tutte? Se si arriva all’idea che il trapianto di geni estranei nella cellula di fecondazione comporta un cambiamento nelle relazioni famigliari, allora la pratica dovrebbe essere vietata, in quanto trasgredisce il divieto di unioni illecite (rischio di incesto e adulterio). Clonazione Il prof. Steinberg ha esaminato la problematica dal punto di vista ebraico: si tratta di un’offesa alla fede nel Creatore? No, perché si tratta di scoperte esistenti nella natura della Creazione e non di una nuova creazione (solo il Creatore crea dal nulla). L’intervento nell’opera della creazione è possibile se non esiste un divieto, non vi sia un risultato proibito senza rimedio e vi sia un vantaggio per gli uomini superiore al danno: la clonazione non lede il divieto di stregoneria (è una pratica scientifica), non crea un essere che non esiste nel creato (v. proibizione del miscuglio di specie diverse), tuttavia non si possono ancora valutare danni e vantaggi. Comunque anche con la clonazione gli esseri umani verrebbero formati dal materiale genetico di uomo e donna e dallo spirito del Signore (punto a vantaggio è il fatto che non sia necessaria l’uscita del seme da parte del donatore). La clonazione è per il momento ammessa allo scopo di produrre tessuti e organi e non esseri completi, nonostante non ci siano motivi ideologici per vietarla. CAPITOLO IV Quello dei metodi anticoncezionali è un tema delicato: da un lato vi è la colpa di impedire la nascita di bambini futuri, dall’altro bisogna trovare un rimedio a situazioni pericolose, fisiche o psichiche, o che potrebbero danneggiare le relazioni tra coniugi. I mezzi sono i più diversi: possono avere effetti temporanei o duraturi e agire sull’uomo o sulla donna; se la donna dovesse, restando incinta, trovarsi in una situazione di pericolo fisico o psichiconecessario intervento medico per scegliere il mezzo più adatto, previa consultazione con l’autorità rabbinica. In generale è più facile che tali mezzi siano concessi alla donna, soprattutto se ha già dei figli (è già eseguito il comandamento crescete e moltiplicatevi ), rispetto che all’uomo (proibizione dell’uso del preservativo). Inoltre in linea di massima è proibita la pratica del coitus interruptus. Il Talmud permette l’uso di un tampone contraccettivo a donne minorenni e in stato di gravidanza o allattamento, per evitare ogni rischio alla vita loro e della progenie; esempio di concessione: donna che dopo parto cesareo sarebbe in pericolo se restasse nuovamente incinta entro un anno (NB non

autorità causa ulteriori divisioni tra le autorità rabbiniche moderne. Tra coloro che ritengono che l’aborto sia ammesso in caso di pericolo di vita della madre c’è chi ritiene che il feto debba essere diretta causa del pericolo e chi lo ammette anche se non vi è effettiva connessione; altri lo ritengono lecito anche per ragioni meno gravi del pericolo di vita. Caso: 1942, ghetto di Kowno, durante l’occupazione tedesca: poiché le autorità avevano messo a morte ogni donna ebrea incinta, il rabbino aveva permesso l’aborto per salvare la vita della madre. Altro problema: se il figlio è adulterino o concepito in ambito extra-matrimoniale, l’aborto è in generale rispettivamente permesso (v. donna violentata) e vietato. Molte autorità rabbiniche hanno adottato posizioni molto rigide come reazione alle idee della società moderna, mentre altre hanno ricordato che il divieto di aborto è di origine rabbinica (e avrebbe effetti solo negativi renderlo più rigido di quanto la Halachà stabilisca) e concesso importanti eccezioni, v. feto gravemente malato, come nel caso della tay-sachs, malattia genetica che, oltre a creare molto dolore in famiglia, accorcia notevolmente e aspettative di vita del bambino (a differenza della sindrome di Down).; in alcuni casi si è consentito l’aborto anche in caso di gravi disturbi mentali e psicologici della donna. Normalmente si concorda sul fatto che il marito debba acconsentire all’aborto e che tale operazione compiuta in mancanza di consenso sia da considerare motivo sufficiente di divorzio. Si è recentemente formata in Israele l’associazione Efrat col compito di spiegare alle donne le conseguenze dell’aborto, rendere le madri consapevoli della situazione del feto e offrire assistenza medica e giuridica. NB il divieto di aborto finisce per influenzare anche i medici che compiono tale operazioni e far sorgere questioni come la loro possibilità di benedire il popolo, dovere dei sacerdoti. Feto di donna morta: prima di tutto bisogna essere certi che la donna non sia ancora in vita (anche nelle sue ultime ore la sua vita ha la precedenza); se appurato, si ha il dovere di salvare il feto, in quanto considerato vivente (a meno che sussistano motivi che permetterebbero l’aborto). NB il padre non può opporsi alla nascita del figlio; inoltre non opera il divieto di deturpazione del cadavere, perché si presume che sarebbe stato volere della madre portare alla luce il figlio. Prematuri (nati prima della 22esima settimana): se ha possibilità di vivere va curato, mantenuto in vitro e si può per lui trasgredire il Sabato; altrimenti no; inoltre se le possibilità sono minime non si ha l’obbligo di rianimarlo, ma è opportuno tentare. Per un neonato rianimato non è lecito interrompere il trattamento (nemmeno se sia richiesto dai genitori, che_ pur essendo responsabili rispetto ai figli_ non hanno diritti speciali su questioni riguardanti la vita). L’autopsia del feto è generalmente proibita, a meno che essa possa aiutare la madre altri aborti. Conclusioni L’aborto non è permesso per risolvere problemi economici o di comodo; dal punto di vista giuridico il feto , anche se non arriva al grado di persona, merita comunque protezione: l’aborto, al contrario della distruzione dello sperma che impedisce il nascere di una vita, ne distrugge una. L’opinione prevalente limita l’autorizzazione ai casi di pericolo per la vita della madre, sia fisico sia psicologico; mentre alcuni rabbini continuano a condannare la distruzione del feto come una sottospecie dell’omicidio, altri hanno esteso il permesso a casi di pericolo per la salute della madre, gravi menomazioni del feto e violenza carnale/incesto. Comunque la gravidanza deve essere interrotta nei primi 40gg, o tutt’al più entro 3 mesi.