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Appunti di DIritto e Bioetica
Tipologia: Appunti
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Il corso si occupa dell’analisi giuridica e morale delle questioni bioetiche. L’impiego della parola bioetica (= bio + ethos = vita + carattere, comportamento, costume) si ritrova in:
La scienza crea nuovi problemi, poiché interviene all’interno della vita ponendo nuove prospettive, nuovi interrogativi, nuove possibilità d’azione (= nuovi problemi morali, derivanti dalla possibilità di scelta) [esempio possibilità di scegliere grazie alla miocentesi se tenere comunque un figlio malato].
Definizione da più parti criticata:
Perché si Perché no
Biodiritto: disciplina la bioetica; ma è giusto che il diritto disciplini materie come la bioetica?
Molti autori ritengono che il biodiritto sia espressione del biopotere, ovvero il potere pubblico intende disciplinare anche l’esistenza, una pretesa di controllo che non deve esserci, quindi il diritto secondo le scuole francesi e americane non deve interferire con la bioetica (omettendo di disciplinarne le questioni). Tuttavia altre opinioni affermano che l’intervento serve a garantire il rapporto nelle diverse discipline e garantire la tutela della scelta del singolo, e del diritto del singolo [garantire certezza rapporti intersoggettivi].
Altri ritengono che il problema fondamentale sia la difficoltà di comprensione avendo diversi livelli di conoscenza, e che ponendo tutti sulla stessa base di conoscenza si arriva alla risoluzione. Tuttavia così non è, poiché “non si possono trarre giudizi di valore dai fatti, tuttavia si possono trovare due valori ultimi diversi, che impediranno l’accordo, anche chiarendo i concetti base (= opera di chiarificazione linguistica deve tuttavia essere fatta per evitare incomprensioni su termini comuni)”.
Ogni specie è caratterizzata dalla quantità, composizione e struttura del suo DNA (acido desossiribonucleico) [conformazione ad elica]. La sequenza, la composizione e la struttura del DNA definiscono ciascun GENOTIPO (= il gene è l’unità fondamentale, fisica e funzionale del DNA – pezzettino del DNA che trascrive un RNA messaggero e attraverso questo codifica una sequenza specifica di amminoacidi). Ogni gene occupa all’interno del DNA una posizione specifica (“locus”) all’interno del cromosoma (= filamenti di unica molecola di DNA che si evidenziano durante la divisione cellulare).
I cromosomi umani sono 46, accoppiati in 23 coppie di cromosomi (22 coppie = cromosomi somatici; 23° cromosoma sessuale “XY = uomo”, “XX = donna”). Ogni cromosoma è anche chiamato allele.
Riproduzione cellule somatiche (mitosi):
Lo stile di vita di oggi influisce molto sulla possibilità di essere sterili o infertili; più aumenta lo sviluppo, più aumentano queste malattie:
Una coppia si considera non fertile, quando, dopo un anno di rapporti sessuali non protetti, non si ha il concepimento
PMA
Omologa Eterologa Intracorporea (in vivo) Extracorporea (in vitro) Quando i gameti sono della stessa coppia
Quando si ha uno dei gameti di un donatore esterno
Quando la fecondazione avviene nel corpo della donna
Quando la fecondazione avviene esternamente alla donna
L’utilizzo di questa tecnica ha più probabilità di successo, tuttavia altrettanto frequentemente può comportare gravi
danni sia per la donna, che a causa della crescita follicolare multipla , rischia l’asportazione delle ovaie; sia per l’embrione, in quando la combinazione dell’ovulo e dello sperma porta a rischi elevati di problemi [85% morfologicamente anormali; 25% anomalie genetiche (DNA) = queste percentuali non sempre coincidono ].
I passaggi della PMA sono i seguenti:
così attivati vengono immessi nel corpo della donna
alla crescita follicolare multipla, al fine di poter prelevare il maggior numero di ovuli [si formano più follicoli dominanti si avranno quindici ovuli maturi]
Tuttavia non sempre la PMA risolve i problemi, si è quindi trovata un’alternativa [sempre per ottenere un figlio, almeno in parte biologico]:
Per quanto riguarda il legislatore, ci si pongono delle domande in merito:
PMA
-IN ITALIA-
Analizziamo due casi di PMA:
eterologa con donazione di gamete maschile da donatore anonimo presso una banca del seme, il marito è
indisponibili e hanno dei termini fissi, così è. Alla fine si arriva comunque a respingere la domanda di disconoscimento.
Le sentenze sopra analizzate fanno trasparire un vuoto legislativo, che non colpisce tanto la coppia che si avvale di PMA eterologa, quanto più il nascituro, che si trova a rischiare di non avere diritti una volta nato.
Analizziamo due casi di GCT:
rivolgono ad una terza persona, che porti avanti la gravidanza per conto della donna (GCT). Costei arrivata alla fine della gravidanza non vuole dare il bambino alla coppia [gamete maschile del marito, ovulo della gestante]. Pare anche ci sia stato un compenso per la prestazione. Si finisce in tribunale.
Secondo la sentenza del Tribunale di Monza:
Coppia sostiene che il contratto sia valido per la gestazione per conto terzi. Il tribunale invece dichiara il contratto nullo per illeceità dell’oggetto (“ è nullo per illeceità dell’oggetto il contratto con il quale una donna si obbliga, di regola verso una coppia sterile, dietro corrispettivo a farsi fecondare artificialmente dal componente maschio della coppia committente, ovvero a ricevere l’impianto di un embrione non suo e quindi a condurre a termine la gravidanza consegnando il neonato subito dopo il parto alla coppia committente. […] Nella suddetta ipotesi, quindi la coppia non ha alcuna azione giudiziale per ottenere dalla madre surrogata la retribuzione dell’obbligazione ne può ripetere quanto eventualmente corrisposto ”).
Atipico e nullo: oggetto illecito (il bambino) e causa illecita (denaro) [perché vendita obbligatoria di neonato ]
elusione delle norme sull’adozione + da parte di alcuni immoralità per vendita del bambino
gravidanza per conto loro, e terminata la quale gli consegna il neonato. La coppia va a registrarlo come figlio dei due, ed il PM esercita d’ufficio l’azione di nullità davanti al giudice civile (inizia in parallelo un procedimento penale per falsa dichiarazione all’ufficiale dello stato civile) [nessuno dei tre vuole venir meno all’accordo, tutte le parti dichiarano che non vi siano stati rispettivi].
Secondo la sentenza del Tribunale di Roma:
“ L’accordo di maternità surrogata è lecito a condizione che non sussistano rischi per la salute della donna, che vi sia il suo consenso libero ed informato, che la surrogazione non avvenga dietro compenso ”
Dal punto di vista giuridico rimane comunque l’oggetto dell’accordo il bambino, tuttavia varia il contesto; dal punto di vista giuridico c’è una disposizione dei diritti di status (dono del diritto di madre - non essendo la donna della coppia la madre madre = colei che partorisce); ma d’altra parte le parti in buona fede credeva nella liceità del contratto [gli stessi medici avevano consigliato alla donna della coppia la GCT, avendo subito un numero gravoso di aborti spontanei ovulo della donna, non dell’amica]
RIASSUNTO
Termine utilizzato per la prima volta nel 1915 dal biologo H.S. Jennings per indicare una popolazione di parameci derivata da un unico ramo di paramecio
Riproduttiva/Non riproduttiva Animale/Non animale Umana/Non umana
Riproduttiva quando mira alla riproduzione di un individuo, non riproduttiva qualora miri alla riproduzione di cellule e tessuti
Molto frequente è la clonazione in ambito agricolo.
Clonazione riproduttiva animale
Poliembria (o separazione precoce dell’embrione )
Trasferimento del nucleo
Errore nella fase di divisione cellulare, la cellula si raddoppia per mitosi (gemelli omozigoti)
Si preleva dall’individuo adulto un nucleo che viene poi fatto sviluppare nella cellula uovo di una madre surrogata
(40) Considerando che nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume; che è pertanto necessario escludere inequivocabilmente dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e i procedimenti di clonazione dell'essere umano;
(42) Considerando inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali devono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano;
(45) Considerando che devono essere esclusi dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali tali da provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale nel campo della ricerca, prevenzione, diagnosi o terapia per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
ne convengono i seguenti articoli
Articolo 4:
produzione di vegetali o di animali.
Articolo 5:
Articolo 6:
atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.
Articolo 3:
Diritto all’integrità della persona
riproduttiva degli esseri umani.
Article 1
Any intervention seeking to create a human being genetically identical to another human being, whether living or dead, is prohibited.
For the purpose of this article, the term human being “genetically identical” to another human being means a human being sharing with another the same nuclear gene set.
Il problema creato da questo protocollo è nella sua specificità; spiega difatti cosa si intende per geneticaly identical , ma non si sofferma sul sostantivo human , non specificando dunque quando un essere umano inizia ad essere considerato come tale {tale protocollo risulta ambiguo in quanto non si capisce se atto a vietare la clonazione di embrioni - che non saranno sviluppati - oppure solo a vietare la clonazione di esseri umani o embrioni proiettati ad essere tali volutamente ambigua}.
ARGOMENTI CONTRO LA CLONAZIONE