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Diritto&bioetica, Appunti di Diritto

Appunti di DIritto e Bioetica

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 14/06/2016

Carlotta1298
Carlotta1298 🇮🇹

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DIRITTO e BIOETICA
Il corso si occupa dell’analisi giuridica e morale delle questioni bioetiche. L’impiego della parola bioetica (= bio +
ethos = vita + carattere, comportamento, costume) si ritrova in:
Fritz Jahr: nel 1927 nel suo saggio parlò di “imperativo bioetico”, per riferirsi allo sfruttamento di flora/fauna
da parte dell’uomo [significato primo]
Van Rensselaer Potter: medico oncologo che nel 1970 nel suo saggio “Perspectives in Biology and Medicine”
pubblicato presso una rivista del Wisconsin, parlò di bioetica per indicare i problemi etici posti dallo sviluppo
delle scienze umane [su cui ritornerà con “Bioethics: Bridge to the future” del 1971]. Questo termine perché
insieme di etica; quindi insieme di valori umani e morale con il prefisso “bio” in riferimento ai sistemi liberi.
Bioetica come studio di problemi etici e morali delle scienze e della biologia.
“Encyclopedia of Bioethics” (1995) riporta questa definizione di bioetica: “Studio sistematico del
comportamento umano; ramo dell’etica che affronta problemi creati dallo sviluppo delle scienze biologiche (in
senso lato), cioè le scienze che hanno a che fare con la vita umana.
La scienza crea nuovi problemi, poiché interviene all’interno della vita ponendo nuove prospettive, nuovi interrogativi,
nuove possibilità d’azione (= nuovi problemi morali, derivanti dalla possibilità di scelta) [esempio possibilità di
scegliere grazie alla miocentesi se tenere comunque un figlio malato].
Definizione da più parti criticata:
Perché si Perché no
Molto più specifica di altre definizioni Presuppone che senza sviluppo della scienza non
vi sia bioetica (es. negli stoici = Aristotele)
Lega la bioetica alla scienza Concezione cattolica, presuppone che la scienza
alteri la realtà
Biodiritto: disciplina la bioetica; ma è giusto che il diritto disciplini materie come la bioetica?
Molti autori ritengono che il biodiritto sia espressione del biopotere, ovvero il potere pubblico intende disciplinare
anche l’esistenza, una pretesa di controllo che non deve esserci, quindi il diritto secondo le scuole francesi e americane
non deve interferire con la bioetica (omettendo di disciplinarne le questioni). Tuttavia altre opinioni affermano che
l’intervento serve a garantire il rapporto nelle diverse discipline e garantire la tutela della scelta del singolo, e del diritto
del singolo [garantire certezza rapporti intersoggettivi].
Altri ritengono che il problema fondamentale sia la difficoltà di comprensione avendo diversi livelli di conoscenza, e
che ponendo tutti sulla stessa base di conoscenza si arriva alla risoluzione. Tuttavia così non è, poiché “non si possono
trarre giudizi di valore dai fatti, tuttavia si possono trovare due valori ultimi diversi, che impediranno l’accordo, anche
chiarendo i concetti base (= opera di chiarificazione linguistica deve tuttavia essere fatta per evitare incomprensioni su
termini comuni)”.
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DIRITTO e BIOETICA

Il corso si occupa dell’analisi giuridica e morale delle questioni bioetiche. L’impiego della parola bioetica (= bio + ethos = vita + carattere, comportamento, costume) si ritrova in:

  • Fritz Jahr: nel 1927 nel suo saggio parlò di “imperativo bioetico”, per riferirsi allo sfruttamento di flora/fauna da parte dell’uomo [significato primo]
  • Van Rensselaer Potter: medico oncologo che nel 1970 nel suo saggio “Perspectives in Biology and Medicine” pubblicato presso una rivista del Wisconsin, parlò di bioetica per indicare i problemi etici posti dallo sviluppo delle scienze umane [su cui ritornerà con “Bioethics: Bridge to the future” del 1971]. Questo termine perché insieme di etica; quindi insieme di valori umani e morale con il prefisso “bio” in riferimento ai sistemi liberi. Bioetica come studio di problemi etici e morali delle scienze e della biologia.
  • “Encyclopedia of Bioethics” (1995) riporta questa definizione di bioetica : “Studio sistematico del comportamento umano; ramo dell’etica che affronta problemi creati dallo sviluppo delle scienze biologiche (in senso lato), cioè le scienze che hanno a che fare con la vita umana.

La scienza crea nuovi problemi, poiché interviene all’interno della vita ponendo nuove prospettive, nuovi interrogativi, nuove possibilità d’azione (= nuovi problemi morali, derivanti dalla possibilità di scelta) [esempio possibilità di scegliere grazie alla miocentesi se tenere comunque un figlio malato].

Definizione da più parti criticata:

Perché si Perché no

  • Molto più specifica di altre definizioni • Presuppone che senza sviluppo della scienza non vi sia bioetica (es. negli stoici = Aristotele)
  • Lega la bioetica alla scienza • Concezione cattolica, presuppone che la scienza alteri la realtà

Biodiritto: disciplina la bioetica; ma è giusto che il diritto disciplini materie come la bioetica?

Molti autori ritengono che il biodiritto sia espressione del biopotere, ovvero il potere pubblico intende disciplinare anche l’esistenza, una pretesa di controllo che non deve esserci, quindi il diritto secondo le scuole francesi e americane non deve interferire con la bioetica (omettendo di disciplinarne le questioni). Tuttavia altre opinioni affermano che l’intervento serve a garantire il rapporto nelle diverse discipline e garantire la tutela della scelta del singolo, e del diritto del singolo [garantire certezza rapporti intersoggettivi].

Altri ritengono che il problema fondamentale sia la difficoltà di comprensione avendo diversi livelli di conoscenza, e che ponendo tutti sulla stessa base di conoscenza si arriva alla risoluzione. Tuttavia così non è, poiché “non si possono trarre giudizi di valore dai fatti, tuttavia si possono trovare due valori ultimi diversi, che impediranno l’accordo, anche chiarendo i concetti base (= opera di chiarificazione linguistica deve tuttavia essere fatta per evitare incomprensioni su termini comuni)”.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

“PMA”

-INTRODUZIONE-

Ogni specie è caratterizzata dalla quantità, composizione e struttura del suo DNA (acido desossiribonucleico) [conformazione ad elica]. La sequenza, la composizione e la struttura del DNA definiscono ciascun GENOTIPO (= il gene è l’unità fondamentale, fisica e funzionale del DNA – pezzettino del DNA che trascrive un RNA messaggero e attraverso questo codifica una sequenza specifica di amminoacidi). Ogni gene occupa all’interno del DNA una posizione specifica (“locus”) all’interno del cromosoma (= filamenti di unica molecola di DNA che si evidenziano durante la divisione cellulare).

I cromosomi umani sono 46, accoppiati in 23 coppie di cromosomi (22 coppie = cromosomi somatici; 23° cromosoma sessuale “XY = uomo”, “XX = donna”). Ogni cromosoma è anche chiamato allele.

Riproduzione cellule somatiche (mitosi):

  • Infertilità : incapacità di portare a termine una gravidanza

Lo stile di vita di oggi influisce molto sulla possibilità di essere sterili o infertili; più aumenta lo sviluppo, più aumentano queste malattie:

  • 15% infertilità sono idiopatiche (non se ne conoscono i motivi) [diversi studi affermano che coppie affette da infertilità, cambiando partner, hanno avuto prole]
  • 10%-15% delle coppie soffrono di infertilità (che sia primaria - sterilità - o secondaria - infertilità -)
  • (^) Colpiscono entrambi i sessi

Una coppia si considera non fertile, quando, dopo un anno di rapporti sessuali non protetti, non si ha il concepimento

PMA

PER GAMETI UTILIZZATI PER PROCEDURA

Omologa Eterologa Intracorporea (in vivo) Extracorporea (in vitro) Quando i gameti sono della stessa coppia

Quando si ha uno dei gameti di un donatore esterno

Quando la fecondazione avviene nel corpo della donna

Quando la fecondazione avviene esternamente alla donna

L’utilizzo di questa tecnica ha più probabilità di successo, tuttavia altrettanto frequentemente può comportare gravi

danni sia per la donna, che a causa della crescita follicolare multipla , rischia l’asportazione delle ovaie; sia per l’embrione, in quando la combinazione dell’ovulo e dello sperma porta a rischi elevati di problemi [85% morfologicamente anormali; 25% anomalie genetiche (DNA) = queste percentuali non sempre coincidono ].

I passaggi della PMA sono i seguenti:

1. Prelevazione ed attivazione artificiale degli spermatozoi

2. Nel caso della intracorporea gli spermatozoi

così attivati vengono immessi nel corpo della donna

2. Nel caso della extracorporea si ha un’induzione

alla crescita follicolare multipla, al fine di poter prelevare il maggior numero di ovuli [si formano più follicoli dominanti si avranno quindici ovuli maturi]

3. Unione in vitro e immissione nel corpo della dona

Tuttavia non sempre la PMA risolve i problemi, si è quindi trovata un’alternativa [sempre per ottenere un figlio, almeno in parte biologico]:

  • Maternità per conto terzi : Gravidanza per conto terzi (GCT)

Per quanto riguarda il legislatore, ci si pongono delle domande in merito:

  • PMA viene regolata o no?
  • Se la PMA è regolata; è vietata oppure ammessa?
  • Se la PMA è ammessa; quali sono le condizioni (solo omologa o anche eterologa; da donatore defunto)?
  • Se la PMA è vietata; la GCT è ammessa oppure no?
  • Se la GCT è ammessa; quali sono le condizioni?
  • Esiste ed è regolamentata una diagnosi pre-impianto (nei casi di PMA in vitro)?
  • Se esiste; quali sono le soluzioni per il mancato impianto perché insani o in sovrannumero?
  • E gli ovuli fecondati, ma in sovrannumero, che fine fanno?

PMA

-IN ITALIA-

  • (^) 1970: In Italia le prime banche del seme risalgono agli anni ’70. Nelle prime banche del seme era consentita la PMA eterologa, solo con donazione di gameti maschili, da qui si hanno le banche del seme come banche di raccolta esclusivamente di sperma (la prima legge in merito si ha tuttavia solo nel 2004).
  • 1984: [Anno importante, perché si ha in Australia il primo successo di PMA eterologa con donazione di gameti femminili - Primo successo, fino ad allora si era effettuata la PMA con donazione di sperma, perché più facile da conservare]. L’allora Ministro della Salute Degan ha istituito una commissione di studio (presieduta da Fernando Santosuosso), che caldeggia [la commissione ndr] l’elaborazione di una disciplina rigorosa circa le condizioni di ammissibilità per la PMA, esprime un atteggiamento di sfavore verso tutta la PMA eterologa (quindi con donazione di gameti) e sostiene che le coppie dovrebbero essere ammesse alla PMA eterologa, solo se:
  • Hanno i requisiti per l’adozione, ma il tribunale non è riuscito a fargli adottare un bambino (primo passaggio adozione, poi PMA) [già stata prima riforma sull’adozione, similare a quella di oggi] {Spesso ritornerà nella legislazione e nella dottrina il parallelo tra PMA eterologa e adozione}
  • 1985: Non giungendo all’accordo parlamentare l’anno prima, il Ministro Degan decide di emanare una circolare (atto sub-legislativo a fonte di decreto ministeriale), dove esclude la PMA eterologa dalle strutture pubbliche; dunque il servizio sanitario nazionale non passa più la PMA eterologa. Tuttavia si ritiene che le strutture private possano tranquillamente andare avanti (= quindi si inizia a praticare sia PMA con gameti maschili che con gameti femminili; arrivando ad autoregolamentarsi, no: single, coppie gay, donazione da coniuge defunto e richiedono il consenso da entrambi i coniugi).
  • Si ha quindi un’assenza di disciplina legislativa in merito alla PMA eterologa, se non per le strutture private che hanno sopperito autoregolamentandosi.

Analizziamo due casi di PMA:

I. NAPOLI “Cassazione del 1998” - Marito affetto da impotenza generale. La moglie ricorre alla PMA

eterologa con donazione di gamete maschile da donatore anonimo presso una banca del seme, il marito è

indisponibili e hanno dei termini fissi, così è. Alla fine si arriva comunque a respingere la domanda di disconoscimento.

Le sentenze sopra analizzate fanno trasparire un vuoto legislativo, che non colpisce tanto la coppia che si avvale di PMA eterologa, quanto più il nascituro, che si trova a rischiare di non avere diritti una volta nato.

Analizziamo due casi di GCT:

I. TRIBUNALE di MONZA 27/10/1989 - Coppia in cui la moglie non riesce a portare avanti la gravidanza, si

rivolgono ad una terza persona, che porti avanti la gravidanza per conto della donna (GCT). Costei arrivata alla fine della gravidanza non vuole dare il bambino alla coppia [gamete maschile del marito, ovulo della gestante]. Pare anche ci sia stato un compenso per la prestazione. Si finisce in tribunale.

Secondo la sentenza del Tribunale di Monza:

Coppia sostiene che il contratto sia valido per la gestazione per conto terzi. Il tribunale invece dichiara il contratto nullo per illeceità dell’oggetto (“ è nullo per illeceità dell’oggetto il contratto con il quale una donna si obbliga, di regola verso una coppia sterile, dietro corrispettivo a farsi fecondare artificialmente dal componente maschio della coppia committente, ovvero a ricevere l’impianto di un embrione non suo e quindi a condurre a termine la gravidanza consegnando il neonato subito dopo il parto alla coppia committente. […] Nella suddetta ipotesi, quindi la coppia non ha alcuna azione giudiziale per ottenere dalla madre surrogata la retribuzione dell’obbligazione ne può ripetere quanto eventualmente corrisposto ”).

Atipico e nullo: oggetto illecito (il bambino) e causa illecita (denaro) [perché vendita obbligatoria di neonato ]

elusione delle norme sull’adozione + da parte di alcuni immoralità per vendita del bambino

II. TRIBUNALE di ROMA 17/02/2000 - Una coppia si rivolge ad una loro amica, per portare avanti una

gravidanza per conto loro, e terminata la quale gli consegna il neonato. La coppia va a registrarlo come figlio dei due, ed il PM esercita d’ufficio l’azione di nullità davanti al giudice civile (inizia in parallelo un procedimento penale per falsa dichiarazione all’ufficiale dello stato civile) [nessuno dei tre vuole venir meno all’accordo, tutte le parti dichiarano che non vi siano stati rispettivi].

Secondo la sentenza del Tribunale di Roma:

L’accordo di maternità surrogata è lecito a condizione che non sussistano rischi per la salute della donna, che vi sia il suo consenso libero ed informato, che la surrogazione non avvenga dietro compenso

Dal punto di vista giuridico rimane comunque l’oggetto dell’accordo il bambino, tuttavia varia il contesto; dal punto di vista giuridico c’è una disposizione dei diritti di status (dono del diritto di madre - non essendo la donna della coppia la madre madre = colei che partorisce); ma d’altra parte le parti in buona fede credeva nella liceità del contratto [gli stessi medici avevano consigliato alla donna della coppia la GCT, avendo subito un numero gravoso di aborti spontanei ovulo della donna, non dell’amica]

RIASSUNTO

  • A chi è permessa? Coppie eterosessuali in età fertile, sia conviventi che sposati
  • Cosa è permessa? La sola PMA omologa ed eterologa
  • Ammessa la diagnosi pre-impianto con l’eventuale mancato impianto degli embrioni (anche per quanto riguarda il fenomeno degli embrioni in sovrannumero)
  • Vietato utilizzo degli embrioni non impiantati

CLONAZIONE

Termine utilizzato per la prima volta nel 1915 dal biologo H.S. Jennings per indicare una popolazione di parameci derivata da un unico ramo di paramecio

Riproduttiva/Non riproduttiva Animale/Non animale Umana/Non umana

Riproduttiva quando mira alla riproduzione di un individuo, non riproduttiva qualora miri alla riproduzione di cellule e tessuti

Molto frequente è la clonazione in ambito agricolo.

Clonazione riproduttiva animale

Poliembria (o separazione precoce dell’embrione )

Trasferimento del nucleo

Errore nella fase di divisione cellulare, la cellula si raddoppia per mitosi (gemelli omozigoti)

Si preleva dall’individuo adulto un nucleo che viene poi fatto sviluppare nella cellula uovo di una madre surrogata

  • La direttiva europea n° 44 del 1998: vieta il rilascio di brevetti di “ clonazione dell’essere umano ” {direttiva importante, perché regola la materia dei brevetti i diritti di utilizzazione e sfruttamento esclusivo}

(40) Considerando che nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume; che è pertanto necessario escludere inequivocabilmente dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e i procedimenti di clonazione dell'essere umano;

(42) Considerando inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali devono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano;

(45) Considerando che devono essere esclusi dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali tali da provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale nel campo della ricerca, prevenzione, diagnosi o terapia per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

ne convengono i seguenti articoli

Articolo 4:

  1. Non sono brevettabili: a) le varietà vegetali e le razze animali, b) i procedimenti essenzialmente biologici di

produzione di vegetali o di animali.

  1. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale.
  2. Il paragrafo 1, lettera b), non riguarda la brevettabilità di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.

Articolo 5:

  1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.
  2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.
  3. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

Articolo 6:

  1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non può di per sé essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.
  2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare: a) i procedimenti di clonazione di esseri umani; b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali

atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

  • Carta dei diritti di Nizza: vieta la clonazione umana (in particolare all’art. 3)

Articolo 3:

Diritto all’integrità della persona

  1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 0 3 0 0
  2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,0 3 0 0

b. il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

c. il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione

riproduttiva degli esseri umani.

  • Protocollo addizionale alla convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità umana rispetto alla biologia e alla medicina 1998 (ratificato in l. 145 il 28 marzo 2001 in maniera specifica nell’art. 1): diretto in particolare al divieto della clonazione (“ genetically identical to another human being indica un essere umano che divide lo stesso insieme genetico nucleare) l’Italia ha firmato

Article 1

  1. Any intervention seeking to create a human being genetically identical to another human being, whether living or dead, is prohibited.

  2. For the purpose of this article, the term human being “genetically identical” to another human being means a human being sharing with another the same nuclear gene set.

Il problema creato da questo protocollo è nella sua specificità; spiega difatti cosa si intende per geneticaly identical , ma non si sofferma sul sostantivo human , non specificando dunque quando un essere umano inizia ad essere considerato come tale {tale protocollo risulta ambiguo in quanto non si capisce se atto a vietare la clonazione di embrioni - che non saranno sviluppati - oppure solo a vietare la clonazione di esseri umani o embrioni proiettati ad essere tali volutamente ambigua}.

ARGOMENTI CONTRO LA CLONAZIONE

1. Diritto all’unicità;

2. Ordine pubblico e buon costume

3. Minaccia alla sopravvivenza della specie

4. Dignità umana

5. Diritto all’integrità della persona

BIO 6 15.