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Una introduzione al Diritto Ecclesiastico, una disciplina giuridica che si occupa delle vicende religiose e del loro impatto sulle norme statali. della libertà religiosa come diritto fondamentale e della relazione tra Stato e Chiesa in Italia, con particolare riferimento alla Costituzione italiana. Vengono trattati concetti come la libertà religiosa, il rapporto tra Stato e Chiesa, la libertà di culto e la tutela religiosa.
Tipologia: Appunti
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qualcosa di complesso che non può essere semplificato ne considerato come un diritto semplice. Parliamo di un fenomeno che ha un certo impatto. Ci sono studi empirici statunitensi che hanno dimostrato che una negazione della libertà religiosa incide in modo negativo sull’economia e sul piano sociale del Paese. Perché esiste una relazione tra libertà religiosa e sviluppo economico di un paese? Secondo una teoria del Professor Zamagni, questa relazione ha un esito positivo se mira allo sviluppo umano integrale, l’errore che i nostri sistemi attuali hanno fatto è quello di confondere il concetto di crescita con quello di sviluppo. I nostri sistemi hanno e non solo mirato negli ultimi anni alla crescita, la crescita la misuriamo in termini di produzione (Pil), è l’indice utilizzato dal sistema economico per misurare la crescita di un paese. La crescita è diversa dallo sviluppo di un Paese, non sempre sono sinonimi. Lo sviluppo è qualcosa di differente, ciò si capirebbe dall’etimologia della parola stessa, la “s” in latino vorrebbe dire “togliere gli sviluppi, le catene” ciò chiamerebbe in causa il concetto di libertà, dunque per sviluppo si intende: “togliere le catene per garantire la libertà” , il concetto di sviluppo nell’ambito della società odierna non può basarsi solamente sulla crescita, noi siamo in un paese in via di sviluppo quando miriamo allo sviluppo umano integrale, un paese che mira al progresso non può mirare solo alla crescita. (BAILEY BES) Il benessere non misura solo la quantità della crescita ma la qualità, secondo la teoria economica noi quando parliamo di progresso di un paese dobbiamo correlarlo ad uno sviluppo agganciato ad un valore positivo quello del progresso umano integrale. C’entra con la libertà religiosa in quanto lo sviluppo umano integrale si poggia su 3 dimensioni:
Status del docente di religione cattolica : L’insegnamento in sé ha avuto sotto il profilo giurisprudenziale un percorso travagliato con l’avvento della Costituzione e dei patti lateranensi. E’ uno stato particolare, lo status è un po' differente non sotto il profilo giuridico in quanto equiparato agli altri insegnanti, ma la peculiarità sta nel fatto che si insegna una materia di tipo confessionale, impartita da docenti ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica e sono nominati dall’autorità ecclesiastica insieme a quella scolastica. Viene specificato al punto 5 lettera a del protocollo addizionale del 79 (?) Per poter accedere al ruolo di docente bisogna fare un concorso pubblico, per la religione cattolica fino al 2003 non è stato possibile, l’assunzione ora non è liberamente stabilita dalla pubblica amministrazione ma richiede una forma di intesa con le autorità ecclesiastica che ne deve decidere effettivamente l’idoneità o meno. Chiama in campo due autorità: quella civile e quella cattolica. L’insegnante della religione cattolica fino al 2003, quando è intervenuta la legge che ha disciplinato l’assunzione nel comparto della scuola, l’insegnante veniva nominato annualmente non a tempo indeterminato, la nomina viene effettuata dal vescovo, una volta ottenuta l’idoneità può essere nominato dall’autorità scolastica, ciò avveniva annualmente fino al 2003, poi la
nella comunicazione di costui. Ci sono una serie di sentenze che hanno portato a decisioni completamente discordanti. 07.04. Aspetto particolare della libertà religiosa che non è esplicitamente delineato dall’articolo 19 della Costituzione. -Sentimento religioso. Qualcuno ha definito il sentimento come l’rogano attraverso cui la coscienza individuale si mette in rapporto con i valori, dunque la lesione del sentimento non è altro che la lesione dei valori. Questo sentimento di natura religiosa è suscettibile di lesione, parliamo di un sentimento religioso di ogni soggetto , esprime un legame tra l’individuo e la fede che egli professa. E’ un legame che coinvolge la fera emotiva del soggetto. Il sentimento religioso in sé non troviamo una tutela effettiva nell’articolo 19 Cost, la corte costituzionale
riconduce la tutela del sentimento religioso alla coscienza dell’individuo che vive nell’intimo della coscienza individuale è da ricomprendere tra i beni costituzionalmente rilevanti, nella sentenza n.198/1975. L’ordinamento deve prevedere e ha previsto delle forme di tutela del sentimento religioso, fonti che debbono prevedere e punire che attraverso determinate manifestazioni offendono, ingiurino e ledono il sentimento religioso di ogni individuo. Oggi sembra tutto lecito, nell’esprimere ad esempio le proprie opinioni, ma vi sono dei limiti, es. che cosa significhi vedersi offendere la divinità in cui si crede o quando si sentono delle affermazioni di oltragio nei confronti del rappresentante della fede. Dunque vi sono una serie di norme poste a tutela del sentimento religioso, si collocano nell’ambito penale della tutela religiosa, norme che tutelano alcuni valori fortemente sentiti: es decoro, dignità ecc. il nostro codice penale ne fa riferimento ai seguenti articoli: 402, 403 Da una parte vi era l’art 402 del codice penale che prevedeva il vilipendio del codice penale, l’art 406 che combinava una pena più lieve come il vilipendio, di alcuni reati più lievi a danno di altri culti al di fuori di quello cattolico. Il perdurare di queste norme penalistiche nonostante l’avvento della costituzione divenne insostenibile. Nei primi anni della repubblica i giudici iniziarono a sollevare alcuni dubbi di legittimità costituzionale per gli ciò che era citato negli art del codice penale, dinanzi la corte. Quando si parlava di religione di stato si faceva riferimento alla religione cattolica, e dunque si faceva avanti il criterio quantitativo. Articolo 402 del c.p. è venuto meno integralmente e prevedeva il vilipendio della religione di stato ed è stato ritenuto non costituzionale ed è stato abrogato. Nel 2006 entra in vigore una legge che modifica le norme del codice penale in questione, l’intervento della legge ha lo scopo di adeguare le nuove disposizioni penali in parte a quanto già detto dalla Corte costituzionale rendendolo più conforme ai principi costituzionali. -Articolo 7/8 Costituzione. Lo scopo della nuova formulazione del c.p. era quello di ridurre gli spazi di punibilità delle vecchie fattispecie e di integrarle con l’articolo 21 della Costituzione. Questo lo capiamo attraverso l’esame della disciplina penale perché la tutela oggi si può ledere attraverso la manifestazione di forme di critica che oltrepassano la soglia della legittimità e che possono integrare un vero e proprio vilipendio
La condotta di vilipendio spesso si sviluppa mediante satira o malinteso di critica, il limite che separa la satira o critica dal vilipendio è sottile e quindi il limite di tutela va circoscritto. La corte costituzionale ha avuto il compito di precisare quando si ci trova in un caso piuttosto che in un altro e ha precisato che il vilipendio va circoscritto in limiti ben delineati e non va confuso con il disprezzo ecc. deve esserci un ingiuria fine a se stessa e arrechi al soggetto un danno legato al proprio sentimento religioso. Vi è una linea sottile tra satira e vilipendio. Ci si è riposti il problema dei limiti posti alla libertà di espressione e in particolar modo alla satira, le problematiche connesse a questa libertà hanno risentito dei flussi migratori degli ultimi anni e anche gli ordinamenti hanno messo a dura prova la tenuta del sistema degli equilibri che si erano trovati a livello ordinamentale. La satira spesso è diventato uno strumento in cui la crisi identitaria ha assunto dei rilievi che vanno oltre alla semplice espressione di pensiero o critica. E’ uno strumento velato o forse non per manifestare un malessere o una crisi identitaria. Il tema religioso diviene come un tema di particolare attenzione e molto spesso si usano delle affermazioni che hanno una connotazione dispregiativa oppure termini legati al sacro in maniera banale che possono offendere anche mediante caricature, vignette il sentimento religioso e ciò crea delle problematiche di un tema che va comunque trattato o comunque conosciuto. Vedi: Cassazione del 2017 n.19/1952 del 2017 che condanna per vilipendio ai sensi dell’articolo 403 alcuni soggetti che avevano offeso la religione cattolica mediante vilipendio del pontefice. Perché ci sia vilipendio non necessariamente per disprezzare debbano usate parole volgari ma basta che siano di scherno, di disprezzo.
Reati culturalmente motivati orientati. Rapporto tra libertà religiosa e il diritto penale. Una delle caratteristiche della libertà religiosa è che il singolo sente la necessità di professare all’esterno la propria fede e si confronta con l’ordinamento giuridico statale. Determinati comportamenti religiosi posti in essere dal singolo siano vietati direttamente o indirettamente dall’ordinamento e siano di fatto un reato. Lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare un bilanciamento nel diritto penale è la scriminante : “la legittima difesa” è uno strumento che consente all’ordinamento giuridico di escludere la punibilità di un fatto che sarebbe considerato reato, l’incriminante che potrebbe tornarci utile è l’art 51 del c.p. , l’aspetto più interessante è l’esercizio del diritto all’esercizio della libertà religiosa. Esempio di un seguace di una particolare religione : Restafanesimo prevede l’uso di marijuana a scopo curativo, ma prevede un comportamento vietato dall’ordinamento statale , la cassazione annullò con rinvio la sentenza perché non si era tenuto in conto che il soggetto in questione era un seguace di tale religione. Non sempre può essere fatta un tale ragionamento dipende dai beni in giochi. Sentenza della cassazione penale 29/613 del 2010 La vicenda riguarda una famiglia di Reggio Emilia, marito e moglie coinvolgono il figlio che all’epoca aveva 5 anni all’incirca, il padre fu rinviato a giudizio per violazione di articoli del codice penale, fu rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata nei confronti del figlio, abusando della sua autorità di padre con violenza costringeva il figlio a rapporti sessuali. Anche la madre per violazioni di norme soprattutto art 40 del c.p. in quanto non è intervenuta pur essendone a conoscenza. Questa vicenda con la religione c’entra in quanto la famiglia in questione è albanese, in alcune zone interne dell’Albania non sarebbero altro che gesti di affetto del figlio nei confronti del padre a differenza della religione cristiana. A fare da padrone in questa vicenda sono i forti flussi migratori, è giusto applicare in maniera differente le norme del c.p a seconda delle religioni? Dipende dalle situazioni, il rischio è che ci sia relativismo del diritto penale e che si consenta una sorte di diritto all’eccessione.
La cassazione penale parte da un concetto che sostiene che la giurisprudenza penale non è indifferente e sostiene di aver sempre promosso un diritto cagiante che si adegua alle esigenze che nel tempo emergono. P.S: vedi sentenza 15.04. Art 19 Cost. La tutela di tale articolo presuppone una tutela di tipo giurisprudenziale. Il diritto garantito da tale articolo è un diritto soggettivo complesso costituito da una serie di facoltà. Tutela non solo azioni interne ma esterne, ovvero tutte quelle pratiche di vita che realizzano delle scelte. La tipologia dei comportamenti che i soggetti tengono nella vita quotidiana sono caratterizzati anche dalla scelta religiosa, come il cibo ecc. A volte c’è la difficoltà di individuare e valutare le diverse tipologie della realtà. L’articolo 19 sancisce la tutela di alcuni diritti, i soggetti dell’articolo 19 sono “tutti” ovvero tutti coloro che si trovano nel territorio italiano stranieri e non, è possibile attraverso tale articolo stabilire quali sono le attività riconducibili alla manifestazione della fede, possiamo individuare le attività tutelate dalla libertà religiosa e sono tre: Professione di fede, propaganda di fede ed esercizio del culto.
atteggiamento di indifferenza senza che tali scelte possano avere delle conseguenze negative o essere alla base di discriminazioni. Tale precisazione è frutto di una sentenza n.238 della corte cost del 1984 che è dovuta intervenire per garantire appunto questa libertà di scelta, sembra per noi scontato ma in realtà la corte si è dovuta esprimere su delle norme che non erano date affatto per scontate. Tale definizione può apparire di tipo pacifico in quanto affermiamo diritti che riteniamo scontati in realtà non è sempre così scontato. Si è posto il problema del se la libertà di non credere potesse trovare fondamento nell’articolo 19 al pari di una libertà religiosa positiva o semplicemente fosse sufficiente in riferimento all’articolo 21 Cost. Si riteneva che fosse garantita dall’articolo 21 della costituzione e oggi rientra anche sotto l’ombrello protettivo dell’articolo 19 della costituzione. Quando parliamo di libertà ne parliamo in senso ampio.