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Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Stato-Chiesa in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una introduzione al Diritto Ecclesiastico, una disciplina giuridica che si occupa delle vicende religiose e del loro impatto sulle norme statali. della libertà religiosa come diritto fondamentale e della relazione tra Stato e Chiesa in Italia, con particolare riferimento alla Costituzione italiana. Vengono trattati concetti come la libertà religiosa, il rapporto tra Stato e Chiesa, la libertà di culto e la tutela religiosa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 01/12/2020

sara-radano
sara-radano 🇮🇹

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Diritto Ecclesiastico
02/03/2020
INTRODUZIONE:
Nel diritto ecclesiastico si intersecano differenti materie dal diritto
tributario, al diritto del terzo settore, al diritto costituzionale ecc. Il diritto
ecclesiastico riguarda il diritto dello stato perché la fonte è civile e
riguarda il fatto religioso, è il diritto che disciplina i rapporti di natura
religiosa.
In tale ambito è importante parlare della “Libertà religiosa”: Lo stato
deve disciplinare la religione. La religione oltre a riguardare l’uomo ha
una rilevanza civilistica. Viene rilevato sia l’aspetto interno che esterno. Il
matrimonio ad esempio per lo Stato può avvenire attraverso le norme del
diritto civile, questa libertà sotto il profilo religioso è differente, perché
per la Chiesa Cattolica il matrimonio deve avvenire secondo i criteri della
religione cristiana. Per il cittadino devono valere le norme civilistiche per
il fedele le norme canonistiche.
Ad esempio secondo il diritto canonico non si può divorziare mentre
secondo il diritto civile si.
Quindi molto spesso questi due aspetti sono in conflitto tra loro e allora
interviene il diritto; rispettare le leggi civilistiche ma tutelare le norme
del diritto della Chiesa.
Due ordini di potere “Libertà” ed “autorità” questi caratterizzano il
diritto ecclesiastico.
Oggi il concetto di religione è più ampio, non abbraccia solo la preghiera
ed il culto. Oggi cos’è religione e cosa non lo è (quesito).
ART 19 COST. Libertà di culto religioso è un diritto fondamentale di
TUTTI, quindi il concetto di libertà non è un concetto interiore, lo Stato
non può non intervenire in questo fenomeno.
Il diritto ha un ruolo fondamentale, quello di farsi interprete delle nuove
esigenze sociali. Non esiste un quadro statico in quanto il diritto è
mutevole. La nostra costituzione è sempre giovane si adegua ai
mutamenti in quanto subisce mutamenti sociali, oggi parlare di religione
vuol dire parlare di molte cose. Oggi il rapporto con l’aldilà non è l’unico
elemento che caratterizza la religione, il concetto statico di religione è
venuto un po' meno, religione vuol dire anche fare attività di impresa,
commerciale, abbracciamo attività che vanno al di là della religione, che
vertono anche sull’economia.
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Scarica Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Stato-Chiesa in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Diritto Ecclesiastico

INTRODUZIONE:

Nel diritto ecclesiastico si intersecano differenti materie dal diritto

tributario, al diritto del terzo settore, al diritto costituzionale ecc. Il diritto

ecclesiastico riguarda il diritto dello stato perché la fonte è civile e

riguarda il fatto religioso, è il diritto che disciplina i rapporti di natura

religiosa.

In tale ambito è importante parlare della “ Libertà religiosa ”: Lo stato

deve disciplinare la religione. La religione oltre a riguardare l’uomo ha

una rilevanza civilistica. Viene rilevato sia l’aspetto interno che esterno. Il

matrimonio ad esempio per lo Stato può avvenire attraverso le norme del

diritto civile, questa libertà sotto il profilo religioso è differente, perché

per la Chiesa Cattolica il matrimonio deve avvenire secondo i criteri della

religione cristiana. Per il cittadino devono valere le norme civilistiche per

il fedele le norme canonistiche.

Ad esempio secondo il diritto canonico non si può divorziare mentre

secondo il diritto civile si.

Quindi molto spesso questi due aspetti sono in conflitto tra loro e allora

interviene il diritto; rispettare le leggi civilistiche ma tutelare le norme

del diritto della Chiesa.

Due ordini di potere “Libertà” ed “autorità” questi caratterizzano il

diritto ecclesiastico.

Oggi il concetto di religione è più ampio, non abbraccia solo la preghiera

ed il culto. Oggi cos’è religione e cosa non lo è (quesito).

ART 19 COST. Libertà di culto religioso è un diritto fondamentale di

TUTTI, quindi il concetto di libertà non è un concetto interiore, lo Stato

non può non intervenire in questo fenomeno.

Il diritto ha un ruolo fondamentale, quello di farsi interprete delle nuove

esigenze sociali. Non esiste un quadro statico in quanto il diritto è

mutevole. La nostra costituzione è sempre giovane si adegua ai

mutamenti in quanto subisce mutamenti sociali, oggi parlare di religione

vuol dire parlare di molte cose. Oggi il rapporto con l’aldilà non è l’unico

elemento che caratterizza la religione, il concetto statico di religione è

venuto un po' meno, religione vuol dire anche fare attività di impresa,

commerciale, abbracciamo attività che vanno al di là della religione, che

vertono anche sull’economia.

Il Diritto ecclesiastico è il diritto dell’ordinamento giuridico statale che si

occupa delle vicende religiose, tale diritto ha cambiato significato nel

corso degli anni perché il ruolo della religione nella società e nella

politica è mutato nel corso del tempo. La religione ha una particolarità

che la rende legata ai processi produttivi. E’ un settore dell’ordinamento

giuridico che disciplina il sistema religioso, si occupa dei rapporti tra lo

Stato e la religione, non esiste in tutti i Paesi, ad esempio in Italia e in

Francia si. Si fa riferimento ad un’ ordinamento giuridico, oggi no. Lo

stato oggi ha perso anche la sovranità interna, oggi vi è una pluralità di

ordinamenti e bisogna capire che rapporto c’è fra questi, parliamo anche

di comparazione e vediamo cosa accade quando due ordinamenti

disciplinano la medesima fattispecie per verificare se vi sono similitudini.

Appartenere ad un ordinamento sovranazionale comporta il dover

rispondere a tale ordinamento, sottostare.

-Ordinamento giuridico

-Crisi sovranità interna ed esterna

La religione delle volte diviene anche un soggetto in quanto è

ambivalente vale sia l’aspetto religioso che del statale, per il primo

carattere è qualcosa in cui si ci crede (il credere è un atto che può

rimanere anche interno e può interessare il diritto in maniera relativa, lo

è fino al punto in cui ci possono essere posti nei fatti nelle dinamiche

sociali degli ostacoli ad esempio provenienti da privati nei confronti di chi

ha altri orientamenti di fede, o da parte dei poteri pubblici quali stati e

istituzioni pubbliche che vietano di professare una religione piuttosto che

un’altra. La religione può essere un oggetto di libertà, la c.d. Libertà

religiosa, scelgo una religione e pongo in essere degli atti di fede che mi

mettono in contatto con Dio e divengono rilevanti per il diritto quando

pongono in essere effetti giuridici. La religione si muove di disciplina

giuridica. La religione come ordinamento giuridico perché gran parte dei

riti stabiliti dalla religione non si esauriscono nell’ambito del rapporto tra

l’uomo e Dio ma hanno delle conseguenze sociali e richiamo dunque il

valore del diritto, es. il velo, tale comportamento è anche un elemento di

diritto in quanto riguarda la società, non viene solo in rilievo un fatto di

libertà ma anche di potere, di rapporto fra ordinamenti, il che equivale a

dire che tale libertà religiosa ha due facce. Il problema di fondo è quando

della Chiesa se ne parla come se fosse uno Stato, rivendica nei confronti

della chiesa lo stesso ruolo paritario dello Stato, vedi art 7 Cost. La

religione pretende di essere universale, si pone un rapporto tra

è un accordo internazionale, l’art 2 afferma che la repubblica italiana

riconosce alla chiesa cattolica la piena attività.

“Libertà religiosa” Condizione della religione come oggetto di una scelta

libera, di un diritto e libertà come sostantivo di un potere, questo

determina una sorte di conflitto interno, la religione dunque assume

questa duplice veste. Nel momento in cui c’è un istituzione che

rappresenta i singoli fedeli c’è il rischio che tale istituzione possa creare

danno ai suoi componenti. Proprio questa caratterizzazione ci porta a

collocare il diritto ecclesiastico all’interno di una proiezione del diritto

pubblico, c’è relazione tra una forma di stato e il fenomeno religioso.

Stato liberale.

La libertà è tutelata come atto di scelta, l’interesse dello Stato dunque si

ferma li, non importa se il singolo individuo ha la possibilità di svolgere o

meno tale libertà, libertà c.d. negativa. Lo stato stesso assume nei

confronti delle istituzioni religiose un atteggiamento antagonista, perché

deve affermarsi nel sociale e tende a soffocare gli spazi occupati dalla

religione fino ad allora.

La legge delle Quarintige.

Nel caso del regime fascista questa situazione si ribalta, si assiste ad una

saldatura delle esigenze della chiesa e del trono.

Lo stato italiano legittima il ruolo della Chiesa come istituzione, fuori

della chiesa non v’è la possibilità di esprimere la propria fede (non

parliamo della chiesa cattolica)

Ci sono problemi democratici anche negli ordinamenti religiosi, vengono

soffocati quando la chiesa si presenta dinanzi lo Stato come un monolito

ad una sola voce.

I patti lateranensi entrano attraverso la ratifica, la particolarità sta nel

fatto che non sono volti a dirimere controversie su di un piano

internazionalistico esterno, ma almeno il concordato riguarda la

disciplina giuridica, la condizione della Chiesa nell’ordinamento italiano. I

patti lateranensi sono stati inseriti nella costituzione.

Il fatto che la chiesa avesse un peso effettivo portano questi patti a

trovarsi menzionati nella costituzione all’art 7. Questa norma ha creato

una serie di problemi interpretativi ed effettivamente se ne sono sentiti i

riflessi per molti anni, in parte ancora oggi.

Distanza nuovo regime e precedenti:

La distanza è netta dal regime fascista. Lo stato liberale è uno stato che

da risalto alla libertà degli individui e all’uguaglianza, non pone

differenza tra le varie religioni, c’è una contrarietà tra stato

costituzionale di diritto e stato liberale, in entrambi i casi immaginiamo

che il potere politico sia vincolato dalla legge.

ART 19 COST

E’ importante quando si studiano gli istituti del diritto ecclesiastico le

coordinate del diritto costituzionale, la nostra costituzione dedica molte

attenzioni è esaustiva e tratta tutti i vari effetti sul fenomeno religioso.

Art 7/8/19/20/118/ Sono principi che nella sostanza vanno a integrare i

riferimenti costituzionali in materia di religione.

Altre norme che indirettamente fanno riferimento alla religione, gli

articoli 2,3,4 e rientra la formalizzazione del principio di sussidiarietà sia

verticale ma soprattutto orizzontale. E ’importante fare riferimento a un

microsistema costituzionale per interpretare al meglio

Il fattore religioso non viene considerato in modo esplicito nei primi

principi.

La religione rimanda a valutazioni che non chiamano in causa la

razionalità ma il metafisico, in modo che le esigenze di libertà religiosa

non sempre sono leggibili.

qualcosa di complesso che non può essere semplificato ne considerato come un diritto semplice. Parliamo di un fenomeno che ha un certo impatto. Ci sono studi empirici statunitensi che hanno dimostrato che una negazione della libertà religiosa incide in modo negativo sull’economia e sul piano sociale del Paese. Perché esiste una relazione tra libertà religiosa e sviluppo economico di un paese? Secondo una teoria del Professor Zamagni, questa relazione ha un esito positivo se mira allo sviluppo umano integrale, l’errore che i nostri sistemi attuali hanno fatto è quello di confondere il concetto di crescita con quello di sviluppo. I nostri sistemi hanno e non solo mirato negli ultimi anni alla crescita, la crescita la misuriamo in termini di produzione (Pil), è l’indice utilizzato dal sistema economico per misurare la crescita di un paese. La crescita è diversa dallo sviluppo di un Paese, non sempre sono sinonimi. Lo sviluppo è qualcosa di differente, ciò si capirebbe dall’etimologia della parola stessa, la “s” in latino vorrebbe dire “togliere gli sviluppi, le catene” ciò chiamerebbe in causa il concetto di libertà, dunque per sviluppo si intende: “togliere le catene per garantire la libertà” , il concetto di sviluppo nell’ambito della società odierna non può basarsi solamente sulla crescita, noi siamo in un paese in via di sviluppo quando miriamo allo sviluppo umano integrale, un paese che mira al progresso non può mirare solo alla crescita. (BAILEY BES) Il benessere non misura solo la quantità della crescita ma la qualità, secondo la teoria economica noi quando parliamo di progresso di un paese dobbiamo correlarlo ad uno sviluppo agganciato ad un valore positivo quello del progresso umano integrale. C’entra con la libertà religiosa in quanto lo sviluppo umano integrale si poggia su 3 dimensioni:

  1. La crescita : che è strettamente correlata alla dimensione dell’avere, bisogni che l’uomo deve soddisfare, ma da soli a lungo andare non bastano. Componente importante che da sola non basta.
  2. Socio- relazionale : è un aspetto fondamentale per la persona, che nasce come essere sociale è essere socievole.
  3. Spirituale: è una dimensione che negli ultimi tempi le persone stanno riscoprendo, le relazioni dell’uomo con la propria sfera spirituale, una dimensione con cui l’uomo si è scontrato, che è parte integrante dell’uomo. E’ determinante sullo sviluppo umano integrale, una società si sviluppa se riesce a garantire un equa soddisfazione tra queste tre dimensioni, una comunità che cresce solamente altrimenti, non sempre si sviluppa e che a lungo andare questi due fattori incideranno in modo negativo anche sulla crescita.

Una di queste dimensioni non fa venire meno l’altra. Ognuna di queste

dimensioni non può essere sacrificata per l’altra. La valorizzazione della

dimensione spirituale noi l’abbiamo in qualche modo per ragioni storiche

ad esempio la dignità umana, ma se noi abbiamo nel nostro ordinamento

il riconoscimento della domenica o comunque la possibilità della festività

domenicale che ha anche radici religiose è il riconoscimento

dell’importanza che ha nello sviluppo umano integrale.

Dunque la libertà religiosa ha un incidenza su vari aspetti economici,

personali, finanziari ecc. La valorizzazione della crescita ha portato

conseguenze pesanti di cui si è occupata anche la chiesa cattolica, i

risvolti pratici di tale dimensione sono molteplici ad esempio l’ambiente,

questo tipo di sistema non equilibrato porta ad un aumento delle

disuguaglianze sociali questo perché coincide anche di ideologia che

cerca di affermare anche nel campo economico dei principi di natura

differente. Non è soltanto ideologia. Ad esempio i Francescani hanno

dato avvio al concetto di economia di mercato, l’elemosina aiuta a

sopravvivere ma non a vivere, ciò fa capire che quel principio secondo

cui tutti devono lavorare ci dice anche che non si vive di elemosina, le

ideologie si traducono in risorse economiche. La crescita, il PIL, il reddito

di un paese sono importanti ma a discapito delle altre due dimensioni,

possono aumentare le disuguaglianze sociali. Noi compariamo la nostra

disuguaglianza rispetto a quelle che ci sono state in passato, ma avere

una crescita, un reddito non vuol dire che non ci siano disuguaglianze.

“Lo sviluppo è il nuovo nome della pace” – affermava Paolo VI.

Le tre dimensioni devono camminare di pari passi.

Pensare dunque ai meccanismi idonei a far si che non si creino

disuguaglianze.

Diceva Papa Francesco “Nessuno si salva da solo” non solo in chiave

religiosa, ma anche economica. Negli ultimi anni abbiamo visto lo

sviluppo delle organizzazioni no profit, dell’introduzione del codice del

terzo settore.

L’INDIVIDUALISMO sia simbolico che funzionale non ha prodotto mai

molti frutti.

Tra libertà religiosa e libertà di conoscenza c’è un rapporto di genere-

specie. La libertà di coscienza è anteriore alla libertà religiosa, per

esercitare la mia fede devo esserne consapevole e svolgere un processo

interiore senza influssi esterni, proprio perché questa libertà di coscienza

diviene un diritto inviolabile, strettamente collegato alla dignità umana,

trovando un tutela internazionale, nella Cedue cc.

Ha sotto il profilo sostanziale una variazione da paese a paese poiché in

alcuni paesi arabi ad esempio non si ha una concezione di libertà

religiosa come nei paesi occidentali, che hanno un’esperienza storica-

culturale omogenea. Molti paesi arabi che hanno ratificato questi atti, il

concetto di libertà religiosa lo intendono in modo unilaterale. C’è una

forma di garanzia differente sulla libertà religiosa questo per dire che il

concetto di libertà viene osservato su vari versi e incide nel diritto

interno.

Quando parliamo di tutela di libertà religiosa ci vuole cautela in quando

si deve tener conto della doppia .. può avere una diversa configurazione

a seconda dello stato in cui si va ad applicare, la cui applicazione incide

anche sul diritto interno.

-Art 9 Cedu.

Garantire la libera condizione della coscienza vuol dire non solo

dall’esterno ma da atti subdoli che provengono da ambienti quali ad

esempio famigliare, in un ambiente democratico è difficile pensare che i

condizionamenti possono avvenire dall’esterno, dobbiamo pensare allo

stato democratico come possibile influenze quali la scuola, strutture

ludiche, scuole confessionali, che indirettamente possono svolgere un

condizionamento psicologico che in un certo senso sono anche legittimati

a compiere.

Il primo fattore è la famiglia, è la base di crescita dell’individuo, dunque il

minore è colui che può subire più facilmente i condizionamenti in quanto

viene educato i primi soggetti legittimati a farlo sono i genitori secondo

la propria ideologia.

Status del docente di religione cattolica : L’insegnamento in sé ha avuto sotto il profilo giurisprudenziale un percorso travagliato con l’avvento della Costituzione e dei patti lateranensi. E’ uno stato particolare, lo status è un po' differente non sotto il profilo giuridico in quanto equiparato agli altri insegnanti, ma la peculiarità sta nel fatto che si insegna una materia di tipo confessionale, impartita da docenti ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica e sono nominati dall’autorità ecclesiastica insieme a quella scolastica. Viene specificato al punto 5 lettera a del protocollo addizionale del 79 (?) Per poter accedere al ruolo di docente bisogna fare un concorso pubblico, per la religione cattolica fino al 2003 non è stato possibile, l’assunzione ora non è liberamente stabilita dalla pubblica amministrazione ma richiede una forma di intesa con le autorità ecclesiastica che ne deve decidere effettivamente l’idoneità o meno. Chiama in campo due autorità: quella civile e quella cattolica. L’insegnante della religione cattolica fino al 2003, quando è intervenuta la legge che ha disciplinato l’assunzione nel comparto della scuola, l’insegnante veniva nominato annualmente non a tempo indeterminato, la nomina viene effettuata dal vescovo, una volta ottenuta l’idoneità può essere nominato dall’autorità scolastica, ciò avveniva annualmente fino al 2003, poi la

nella comunicazione di costui. Ci sono una serie di sentenze che hanno portato a decisioni completamente discordanti. 07.04. Aspetto particolare della libertà religiosa che non è esplicitamente delineato dall’articolo 19 della Costituzione. -Sentimento religioso. Qualcuno ha definito il sentimento come l’rogano attraverso cui la coscienza individuale si mette in rapporto con i valori, dunque la lesione del sentimento non è altro che la lesione dei valori. Questo sentimento di natura religiosa è suscettibile di lesione, parliamo di un sentimento religioso di ogni soggetto , esprime un legame tra l’individuo e la fede che egli professa. E’ un legame che coinvolge la fera emotiva del soggetto. Il sentimento religioso in sé non troviamo una tutela effettiva nell’articolo 19 Cost, la corte costituzionale

riconduce la tutela del sentimento religioso alla coscienza dell’individuo che vive nell’intimo della coscienza individuale è da ricomprendere tra i beni costituzionalmente rilevanti, nella sentenza n.198/1975. L’ordinamento deve prevedere e ha previsto delle forme di tutela del sentimento religioso, fonti che debbono prevedere e punire che attraverso determinate manifestazioni offendono, ingiurino e ledono il sentimento religioso di ogni individuo. Oggi sembra tutto lecito, nell’esprimere ad esempio le proprie opinioni, ma vi sono dei limiti, es. che cosa significhi vedersi offendere la divinità in cui si crede o quando si sentono delle affermazioni di oltragio nei confronti del rappresentante della fede. Dunque vi sono una serie di norme poste a tutela del sentimento religioso, si collocano nell’ambito penale della tutela religiosa, norme che tutelano alcuni valori fortemente sentiti: es decoro, dignità ecc. il nostro codice penale ne fa riferimento ai seguenti articoli: 402, 403 Da una parte vi era l’art 402 del codice penale che prevedeva il vilipendio del codice penale, l’art 406 che combinava una pena più lieve come il vilipendio, di alcuni reati più lievi a danno di altri culti al di fuori di quello cattolico. Il perdurare di queste norme penalistiche nonostante l’avvento della costituzione divenne insostenibile. Nei primi anni della repubblica i giudici iniziarono a sollevare alcuni dubbi di legittimità costituzionale per gli ciò che era citato negli art del codice penale, dinanzi la corte. Quando si parlava di religione di stato si faceva riferimento alla religione cattolica, e dunque si faceva avanti il criterio quantitativo. Articolo 402 del c.p. è venuto meno integralmente e prevedeva il vilipendio della religione di stato ed è stato ritenuto non costituzionale ed è stato abrogato. Nel 2006 entra in vigore una legge che modifica le norme del codice penale in questione, l’intervento della legge ha lo scopo di adeguare le nuove disposizioni penali in parte a quanto già detto dalla Corte costituzionale rendendolo più conforme ai principi costituzionali. -Articolo 7/8 Costituzione. Lo scopo della nuova formulazione del c.p. era quello di ridurre gli spazi di punibilità delle vecchie fattispecie e di integrarle con l’articolo 21 della Costituzione. Questo lo capiamo attraverso l’esame della disciplina penale perché la tutela oggi si può ledere attraverso la manifestazione di forme di critica che oltrepassano la soglia della legittimità e che possono integrare un vero e proprio vilipendio

La condotta di vilipendio spesso si sviluppa mediante satira o malinteso di critica, il limite che separa la satira o critica dal vilipendio è sottile e quindi il limite di tutela va circoscritto. La corte costituzionale ha avuto il compito di precisare quando si ci trova in un caso piuttosto che in un altro e ha precisato che il vilipendio va circoscritto in limiti ben delineati e non va confuso con il disprezzo ecc. deve esserci un ingiuria fine a se stessa e arrechi al soggetto un danno legato al proprio sentimento religioso. Vi è una linea sottile tra satira e vilipendio. Ci si è riposti il problema dei limiti posti alla libertà di espressione e in particolar modo alla satira, le problematiche connesse a questa libertà hanno risentito dei flussi migratori degli ultimi anni e anche gli ordinamenti hanno messo a dura prova la tenuta del sistema degli equilibri che si erano trovati a livello ordinamentale. La satira spesso è diventato uno strumento in cui la crisi identitaria ha assunto dei rilievi che vanno oltre alla semplice espressione di pensiero o critica. E’ uno strumento velato o forse non per manifestare un malessere o una crisi identitaria. Il tema religioso diviene come un tema di particolare attenzione e molto spesso si usano delle affermazioni che hanno una connotazione dispregiativa oppure termini legati al sacro in maniera banale che possono offendere anche mediante caricature, vignette il sentimento religioso e ciò crea delle problematiche di un tema che va comunque trattato o comunque conosciuto. Vedi: Cassazione del 2017 n.19/1952 del 2017 che condanna per vilipendio ai sensi dell’articolo 403 alcuni soggetti che avevano offeso la religione cattolica mediante vilipendio del pontefice. Perché ci sia vilipendio non necessariamente per disprezzare debbano usate parole volgari ma basta che siano di scherno, di disprezzo.

Reati culturalmente motivati orientati. Rapporto tra libertà religiosa e il diritto penale. Una delle caratteristiche della libertà religiosa è che il singolo sente la necessità di professare all’esterno la propria fede e si confronta con l’ordinamento giuridico statale. Determinati comportamenti religiosi posti in essere dal singolo siano vietati direttamente o indirettamente dall’ordinamento e siano di fatto un reato. Lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare un bilanciamento nel diritto penale è la scriminante : “la legittima difesa” è uno strumento che consente all’ordinamento giuridico di escludere la punibilità di un fatto che sarebbe considerato reato, l’incriminante che potrebbe tornarci utile è l’art 51 del c.p. , l’aspetto più interessante è l’esercizio del diritto all’esercizio della libertà religiosa. Esempio di un seguace di una particolare religione : Restafanesimo prevede l’uso di marijuana a scopo curativo, ma prevede un comportamento vietato dall’ordinamento statale , la cassazione annullò con rinvio la sentenza perché non si era tenuto in conto che il soggetto in questione era un seguace di tale religione. Non sempre può essere fatta un tale ragionamento dipende dai beni in giochi. Sentenza della cassazione penale 29/613 del 2010 La vicenda riguarda una famiglia di Reggio Emilia, marito e moglie coinvolgono il figlio che all’epoca aveva 5 anni all’incirca, il padre fu rinviato a giudizio per violazione di articoli del codice penale, fu rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata nei confronti del figlio, abusando della sua autorità di padre con violenza costringeva il figlio a rapporti sessuali. Anche la madre per violazioni di norme soprattutto art 40 del c.p. in quanto non è intervenuta pur essendone a conoscenza. Questa vicenda con la religione c’entra in quanto la famiglia in questione è albanese, in alcune zone interne dell’Albania non sarebbero altro che gesti di affetto del figlio nei confronti del padre a differenza della religione cristiana. A fare da padrone in questa vicenda sono i forti flussi migratori, è giusto applicare in maniera differente le norme del c.p a seconda delle religioni? Dipende dalle situazioni, il rischio è che ci sia relativismo del diritto penale e che si consenta una sorte di diritto all’eccessione.

La cassazione penale parte da un concetto che sostiene che la giurisprudenza penale non è indifferente e sostiene di aver sempre promosso un diritto cagiante che si adegua alle esigenze che nel tempo emergono. P.S: vedi sentenza 15.04. Art 19 Cost. La tutela di tale articolo presuppone una tutela di tipo giurisprudenziale. Il diritto garantito da tale articolo è un diritto soggettivo complesso costituito da una serie di facoltà. Tutela non solo azioni interne ma esterne, ovvero tutte quelle pratiche di vita che realizzano delle scelte. La tipologia dei comportamenti che i soggetti tengono nella vita quotidiana sono caratterizzati anche dalla scelta religiosa, come il cibo ecc. A volte c’è la difficoltà di individuare e valutare le diverse tipologie della realtà. L’articolo 19 sancisce la tutela di alcuni diritti, i soggetti dell’articolo 19 sono “tutti” ovvero tutti coloro che si trovano nel territorio italiano stranieri e non, è possibile attraverso tale articolo stabilire quali sono le attività riconducibili alla manifestazione della fede, possiamo individuare le attività tutelate dalla libertà religiosa e sono tre: Professione di fede, propaganda di fede ed esercizio del culto.

  1. La professione di fede cosa implica, che tipo di tutela prevede e che problematiche. Non è altro che espressione della più ampia libertà di espressione e si identifica con il diritto concesso ad ogni individuo per professare la propria religione e ha anche un contenuto negativo ovvero di non professare nessuna fede o anche il diritto di mutare la propria fede o anche ancora di manifestare nei confronti del fenomeno religioso un

atteggiamento di indifferenza senza che tali scelte possano avere delle conseguenze negative o essere alla base di discriminazioni. Tale precisazione è frutto di una sentenza n.238 della corte cost del 1984 che è dovuta intervenire per garantire appunto questa libertà di scelta, sembra per noi scontato ma in realtà la corte si è dovuta esprimere su delle norme che non erano date affatto per scontate. Tale definizione può apparire di tipo pacifico in quanto affermiamo diritti che riteniamo scontati in realtà non è sempre così scontato. Si è posto il problema del se la libertà di non credere potesse trovare fondamento nell’articolo 19 al pari di una libertà religiosa positiva o semplicemente fosse sufficiente in riferimento all’articolo 21 Cost. Si riteneva che fosse garantita dall’articolo 21 della costituzione e oggi rientra anche sotto l’ombrello protettivo dell’articolo 19 della costituzione. Quando parliamo di libertà ne parliamo in senso ampio.

  1. La Propaganda di fede :
  2. Esercizio del culto: può essere pubblico o privato, vi è un diritto soggettivo in capo ai fedeli di aprire luoghi di culto in base alle varie norme edilizie, urbanistiche ecc. La questione dell’esercizio del culto ha assunto dimensioni problematiche negli ultimi anni in virtù dell’immigrazione che ha posto il legislatore italiano dinanzi a nuovi scenari, le nuove comunità hanno richiesto più volte di avere dei luoghi adatti all’esercizio del proprio culto. Le norme non devono divenire uno strumento per non far esercitare il proprio culto come è avvenuto in Lombardia e Veneto che tali norme sono state denominate “norme anti moschee”. Quest’ esercizio ha dei limiti e ha riproposto una serie di problematiche. La stessa norma (articolo 19 Costituzione) prevede un solo limite che è quello del “buon costume” inerente ai riti, il concetto di buon costume è un conetto elastico ed indefinito ma risente molto del contesto storico- sociale in cui opera, tale concetto è inteso come pudore “sessuale” è un limite interno.