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Esame sul Diritto Ecclesiastico e la Libertà Religiosa, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Appunti da un esame universitario sul diritto ecclesiastico e la libertà religiosa. Sulla differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, la storia del rapporto tra diritto e religione in italia, la libertà religiosa come madre di tutte le libertà civili, il diritto alla libertà religiosa come diritto naturale primordiale, la situazione attuale della libertà religiosa in europa e la sua protezione da organismi internazionali. Inoltre, il testo tratta del diritto ecclesiastico verticale e il suo conflitto con la laicità dello stato.

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 30/01/2024

valmun
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Esame Diritto Ecclesiastico La Sapienza Roma Valerio Mungai
1
DIRITTO E RELIGIONE
Pierluigi Consorti
(appunti a cura di Valerio Mungai)
1 DA DIRITTO ECCLESIASTICO A DIRITTO E RELIGIONE
Differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico.
Disciplina nata nell’800 (Ruffini maestro di C.A.Jemolo). Nel 1870 il papa scomunica tutti (re Cavour
e tutti quelli che hanno partecipato a porta Pia). Dal 1865 lo Stato esercitava compiti primi
appannaggio della chiesa: istruzione, assistenze, matrimonio. I beni ecclesiastici furono incamerati
o tassati e l’insieme delle nuove norme formò il diritto ecclesiastico civile. Lo studio mette a
confronto diritto e etica, legge e coscienza (conflitto), cultura e religione.
Oggi il DE non può limitarsi all’esame tra Stato e confessioni religiose ma si deve occupare della
spiritualità dell’individuo. La CS fa riferimento alla pari dignità sociale che però è diversa dalla dignità
umana che viene invece difesa dal diritto internazionale (DUDUomo art 1 e Trattato UE art 2).
Il DE deve occuparsi dell’uomo nella sua dimensione trinitaria: corpo, ragione, spirito.
Le cose sono cambiate dal 48 e persone che non credono si dichiarano religiose (atei devoti) e nuovi
culti materialisti (star, calcio ecc) stanno prendendo il posto delle religioni classiche. Oggi si può
essere religiosi in modi molto diversi e la religione è divenuta un fatto personale.
Diritto ecclesiastico verticale e orizzontale
Da un punto di vista storico il DE (D pubblico delle religioni) ha spesso avuto origini ‘pattizie’. In Italia
vige una situazione unica (concordato equiparato a un trattato int.le) e il DE per anni ha significato
i rapporti tra lo Stato e la CCR. Dimensione prettamente verticale del DE che privilegia solo una
confessione al contrario di quanto avviene in EU. Storia dei concordati: 1122 Worms - fine della
lotto per le investiture.
Dal 1929 il DE si è identificato con il diritto concordatario. Questi patti finiscono per coinvolgere solo
i vertici e non gli individui . La CS ha superato questa impostazione verticale attribuendo la libertà
religiosa a TUTTI e non solo i cittadini ma l’art 7 tutela ancora i Patti Lateranensi.
La legge fascista 1159 del 29 sui culti ammessi è ancora in atto ed è lesiva nei confronti delle
minoranze (1935 Buffarini e 1938 leggi razziali).
Solo con le intese le confessioni possono in parte sottrarsi alla legge del 29 (permanenza del
totalitarismo fascista ndr) mentre la libertà religiosa si fonda sul rispetto della dignità umana e della
libertà di coscienza. Il papa è la supremazia della coscienza personale sopra ogni altro criterio (!!).
La laicità è il fondamento dello stato di diritto ma va saputa usare. Non è un ingrediente ma il metodo
di cottura.
Diritto e religione
Non si può dare una definizione solo giuridica della religione e l’attuale frammentazione religiosa
costituisce un dato di fatto sociologico che complica la definizione stessa di religione.
Per definire la religione in senso giuridico bisogno concentrarsi sulla sua fonte che è la coscienza
personale e poi sulla sue espressione pratica che è la spiritualità.
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DIRITTO E RELIGIONE

Pierluigi Consorti

(appunti a cura di Valerio Mungai)

1 DA DIRITTO ECCLESIASTICO A DIRITTO E RELIGIONE

Differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico. Disciplina nata nell’800 (Ruffini maestro di C.A.Jemolo). Nel 1870 il papa scomunica tutti (re Cavour e tutti quelli che hanno partecipato a porta Pia). Dal 1865 lo Stato esercitava compiti primi appannaggio della chiesa: istruzione, assistenze, matrimonio. I beni ecclesiastici furono incamerati o tassati e l’insieme delle nuove norme formò il diritto ecclesiastico civile. Lo studio mette a confronto diritto e etica, legge e coscienza (conflitto), cultura e religione.

Oggi il DE non può limitarsi all’esame tra Stato e confessioni religiose ma si deve occupare della spiritualità dell’individuo. La CS fa riferimento alla pari dignità sociale che però è diversa dalla dignità umana che viene invece difesa dal diritto internazionale (DUDUomo art 1 e Trattato UE art 2).

Il DE deve occuparsi dell’uomo nella sua dimensione trinitaria: corpo, ragione, spirito. Le cose sono cambiate dal 48 e persone che non credono si dichiarano religiose (atei devoti) e nuovi culti materialisti (star, calcio ecc) stanno prendendo il posto delle religioni classiche. Oggi si può essere religiosi in modi molto diversi e la religione è divenuta un fatto personale.

Diritto ecclesiastico verticale e orizzontale Da un punto di vista storico il DE (D pubblico delle religioni) ha spesso avuto origini ‘pattizie’. In Italia vige una situazione unica (concordato equiparato a un trattato int.le) e il DE per anni ha significato i rapporti tra lo Stato e la CCR. Dimensione prettamente verticale del DE che privilegia solo una confessione al contrario di quanto avviene in EU. Storia dei concordati: 1122 Worms - fine della lotto per le investiture.

Dal 1929 il DE si è identificato con il diritto concordatario. Questi patti finiscono per coinvolgere solo i vertici e non gli individui. La CS ha superato questa impostazione verticale attribuendo la libertà religiosa a TUTTI e non solo i cittadini ma l’art 7 tutela ancora i Patti Lateranensi.

La legge fascista 1159 del 29 sui culti ammessi è ancora in atto ed è lesiva nei confronti delle minoranze (1935 Buffarini e 1938 leggi razziali).

Solo con le intese le confessioni possono in parte sottrarsi alla legge del 29 (permanenza del totalitarismo fascista ndr) mentre la libertà religiosa si fonda sul rispetto della dignità umana e della libertà di coscienza. Il papa è la supremazia della coscienza personale sopra ogni altro criterio (!!).

La laicità è il fondamento dello stato di diritto ma va saputa usare. Non è un ingrediente ma il metodo di cottura.

Diritto e religione Non si può dare una definizione solo giuridica della religione e l’attuale frammentazione religiosa costituisce un dato di fatto sociologico che complica la definizione stessa di religione. Per definire la religione in senso giuridico bisogno concentrarsi sulla sua fonte che è la coscienza personale e poi sulla sue espressione pratica che è la spiritualità.

2 DAL CONFESSIONISMO SEPARATISTA ALLA LAICITA’

FRAMMENTATA

DE in Italia dall’800 alla Costituzione

Il rapporto tra diritto e religione in Italia presenta specificità uniche l mondo. La presenza del CCR da più di un millennio ha la sua importanza. Il papa per secoli è stato anche un re fino al 1970. Il regno d’Italia riconosceva comunque la CCR come la religione di Stato. Dal 1850 lo Stato emanò leggi tese a ridurre la presenza della chiesa e le sue attività nel campo dell’istruzione, attività sociali e allo stesso tempo venivano riconosciuti i diritti ad altre confessioni (Valdesi e Ebrei – legislazione orizzontale). Lo Stato sosteneva i ministri cattolici e nel diritto erano presenti norme come divieto all’aborto, all’adulterio ecc. Il papa si considerava comunque prigioniero dell’Italia.

La prima guerra mondiale produsse una nuova unità popolare e spense le resistenze ecclesiastiche. Questo facilitò la stipula dei Patti Lateranensi e la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. La CCR ricevette inoltre indennizzi. LItalia era confessionista, separatista e concordataria e Mussolini venne definito l’uomo della provvidenza dal papa. L’insegnamento della religione a scuola era riconosciuto come valore pedagogico centrale

La religione nella Costituzione

L’elemento religioso giocò un ruolo primario con la CCR che si schierò apertamente contro i comunisti (la DC). La Costituzione fu pensata come un testo rigido che presenta principi immodificabili art. 138(fondamenti) e valori diversi dal passato (prospettive, direzione programmatica). Ad es. “nessuno vorrebbe più parlare di tolleranza di altri culti” Jemolo

La costituzione è soggetta ad essere interpretata in modo nuovo sebbene il testo rimanga inalterato (esegesi). Le basi sono:

  • dare la precedenza alla persona umana (anche ai suoi valori spirituali) diritti delle persone
  • La necessità della socialità (diritti della comunità)

La libertà religiosa non è più importante di altre ma si materializza ogni volta che si ha a che fare con le libertà personali. La CS esprime una spiritualità laica senza dare la precedenza a una confessione, una spiritualità laica che cura le relazioni tra le persone senza alcuna distenzione.

La religione nei Principi fondamentali della CS

La CS tocca prima il lato orizzontale relazionale tra le persone e poi il livello verticale del loro rapporto con l’autorità La libertà religiosa è la madre di tutte le libertà (stati nazionali derivano dall’affermazione della libertà religiosa) perché strettamente legata alla ‘libertà di coscienza’ (credere o no) Le guerre di religione (rivalità interne al cristianesimo) sono state il frutto del principio odioso cuius regio eius religio (pace di Augusta del 1555). Le minoranze erano osteggiate e al massimo tollerate. I fedeli erano costretti a emigrare. Connessione tra libertà religiosa e diritto di emigrazione (art. 10 CS e diritto di asilo)

I costituenti hanno inserito il fattore religioso tra i principi fondamentali. In precedenza, si consideravano solamente gli art. 7 e 8 (diritto verticale) mentre oggi si tende a considerare anche glia art .2-4 (libertà lavoro e dovere di collaborare al progresso sia materiale che spirituale della società – coinvolge anche il volontariato).

Il dettato costituzionale tendeva ad assicurare alla CCR la posizione guadagnata (art.7) consentendo al tempo stesso di raggiungerla alle altre confessioni per mezzo di intese. Ma al tempo la CCR era ancora nei fatti la religione di Stato. (art. 7 lo conferma).

di laicità perché la scelta religiosa è oggi essenzialmente personale e non sempre si traduce in forme di appartenenza confessionale. Pluralismo e super diversità sono ormai chiavi di lettura indispensabili. I confini dello spazio religioso appaiono sempre più mobili e liquidi. Lo Stato dovrebbe rimanere laico considerandosi non competente in materia di verità religiose ma allo stesso tempo garante della libertà religiosa o irreligiosa che sia e restare lontano dalle questioni interne alle confessioni religiose. La laicità di uno stato riguarda la sua capacità di garantire la libertà delle coscienze

Laicità in senso giuridico Per l’Italia è collegata alla sentenza dell’89 della CC. Ma nel mondo esistono tante forme di laicità (GB re capo della chiesa) e non è facile dare un significato giuridico preciso. La laicità è plurale ma si può fare riferimento a tre modelli storici di laicità:

quello francese di matrice illuminista costruito sulla prevalenza della ragione sulla religione e la non intromissione assoluta della religione nelle istituzioni pubbliche (laicitè de combat)

quello americano. La sfera religiosa e quella pubblica sono distinte ma non avversarie (il presidente giura sulla Bibbia e sul dollaro è scritto in God we trust

quello socialista e comunista. La religione è un fatto dannoso e va eliminata. L’ateismo è stato considerato in alcuni casi religione di stato (Albania)

La sentenza CC /89 e seguenti la laicità è innestata sull’idea della neutralità equidistanza e imparzialità dello Stato in materia religiosa come espressione del pluralismo culturale e religioso. Nei fatti è una laicità spesso dichiarata ma inattuata dal legislatore, non praticata dal governo e elusa dalla giurisprudenza mentre lo stato laico dovrebbe preoccuparsi dei bisogni religiosi dei suoi cittadini. La legge dello Stato deve imporsi a credenti e non credenti senza offendere i sentimenti né degli uni né degli altri e dovrebbe tradursi in pratica producendo diritto laico.

Il diritto laico ammette anche leggi che consentono comportamenti che per qualcuno costituiscono un peccato e rifiuta una equiparazione tra reato e peccato.

Laicità frammentata in tempi di populismo La crescita del populismo^3 e la narrazione negativa delle diversità rendono la laicità una idea frammentata e inefficace come una antica cattedrale meta di turisti ma non più di adoratori. Es la laicità culturale del Consiglio di Stato con la sua presa di posizione sul crocifisso e al leader politico con il rosario in mano. La laicità rischia di passare da frammentata a frantumata come nei casi dei divieti sul kirpan e sul velo islamico.

La laicità è prima di tutto un modo di vivere la propria esperienza religiosa a livello personale e interiore e sentirsi partecipi di una comune umanità.

(^3) Qualsiasi movimento politico diretto all'esaltazione demagogica delle qualità e capacità delle classi popolari.

3 LA LIBERTA’ RELIGIOSA

La libertà religiosa è considerata la madre delle libertà e la radice delle libertà civili per cui se manca questa sono automaticamente lese tutte le altre libertà.

Definizione di libertà non è facile: per convenzione è la capacità di un soggetto di rendersi autonomo da un altro e perciò di autodeterminarsi. Un diritto provoca in modo ineluttabile anche dei doveri a carico di altri soggetti.

L’elaborazione del diritto soggettivo è dipesa da quella della libertà religiosa e tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 ha portato ad elaborare la categoria giuridica dei diritti pubblici soggettivi (che obbligano lo Stato) che nessun legislatore potrà mai né togliere né limitare.

Oggi la libertà religiosa viene considerata nella categoria concettuale dei diritti umani, fondamenti intoccabili dello Stato di diritto (diritti dell’uomo – libertà di religione, pensiero, proprietà ecc sono anteriori alla formazione della società).

Vari modi di intendere la libertà religiosa

Tesi teistiche. Fanno discendere questa libertà dalla volontà di Dio (dovere di credere). Ciò comporta che chi non crede nella maniera prevista dallo Stato può al massimo essere tollerato (fascismo – culti ammessi). Questo dà vita al

  • giurisdizionalismo ingerenza dello Stato nella struttura ecclesiastica
  • confessionismo ingerenza della Chiesa nella struttura statale

fondamentalismi e cattolicesimo. (ancora religione di stato in Malta, Monaco, Costa Rica) – islam

Il Concilio Vat II ha riconosciuto la libertà religiosa come un ‘diritto umano’ (dignità umana)

Tesi filosofiche. Essa può prescindere dalla credenza in un Dio (buddismo, induismo). Un soggetto deve essere anche libero dalla religione (libertà negativa)

Libertà religiosa e libertà di coscienza

Nella Costituzione è prevista la libertà religiosa ma non è menzionata l’altra perché essa si colloca come diritto naturale primordiale ed essenziale e deve essere riconosciuta anche in assenza di norme (interpretazione recente). Oggi le due libertà sono previste separatamente dalla norma. Diritto di essere pienamente sé stessi. La libertà di coscienza resta impalpabile ed eterea difficilmente inseribile in una norma

Ordinamento internazionale ed europeo

Le libertà d coscienza e di religione sono difese dall’ordinamento internazionale mei cosiddetti Core International Human Rights Treaties tra i quali:

1948 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1965 Convenzione int.le eliminazione discriminazione razziale 1966 Convenzione eliminazione discriminazione confronti della donna 1992 Dichiarazione sui diritti delle minoranze religiose, etniche linguistiche 2011 Dichiarazione dell’ONU sull’educazione e la formazione ai diritti umani

Nel 1950 venne stipulata a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che introdusse la Corte europea dei diritti umani Vincolante sul piano del diritto internazionale è anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966

Anche l’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) impegna i paesi partecipanti a garantire le libertà di coscienza e di religione

ART.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Rafforza la disciplina concordataria (diritto verticale Stato-Chiesa)

ART. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L’articolo va considerato come un punto di collegamento e pietra angolare della libertà religiosa. Tra le confessioni religiose c’è la stessa chiesa cattolica che deve essere trattata egualmente alle altre (concordato-intese). L’articolo non viene applicato ancora in questo senso e le intese sono un frutto avvelenato di un sistema pattizio ereditato dal fascismo che segue una logica verticale. Così le confessioni a-cattoliche per essere ugualmente libere devono stipulare una intesa (di difficile ottenimento) con lo Stato che le affranchi dal regime del 1929.

Le confessioni religiose

L’art 8 non chiarisce che significhi ‘confessioni religiose’ (ci si riferiva nel 48 alle confessioni storiche valdesi e Ebrei). Non tutti sono hanno diritto alle intese. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono un ‘coacervo anonimo degli indistinti’ (Gli atei al parlamento con noi). Le confessioni senza intese sono di fatto private dei loro diritti costituzionali e la Corte costituzionale ha ribadito che lo Stato non può discriminare quanto non hanno ottenuto l’intesa… (falso). Sentenza L.195 del 27 aprile 1993. Anche le semplici comunità di fedeli devono essere equiparate. La libertà non deve dipendere dall’intesa. Criterio per stabilire una confessione religiosa è l’auto qualificazione in tal senso del soggetto

Il principio di autonomia confessionale ‘diverse da quella cattolica’ è il frutto di un’epoca storica superata dalla realtà multireligiosa. È una singolarità tutta italiana. Le diverse confessioni invece avrebbero il diritto di organizzarsi secondo il loro statuti (anche quelli diversi dall’ordinamento italiano es cariche elettive per le donne) e non in base a un confronto antistorico. Gli statuti non possono andare contro i diritti civili fondamentali (libertà di opinione)

ART. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata , di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [ cfr. artt. 8 , 20 ]. La libertà religiosa riguarda tutti, non solo i cittadini

Diritto alla professione di fede. Di esprimere atteggiamenti consoni alla propria coscienza religiosa. areligiosa o irreligiosa. Sia in senso positivo che negativo. Anche senza appartenere a una confessione religiosa. È vietato imporre l’adesione a una confessione religiosa e costringere a dichiarare la propria confessione religiosa (sui documenti ad es – diritto alla riservatezza delle proprie convinzioni religiose). La legge protegge anche il dissenso che non provochi disordine alla comunità.

Libertà di propaganda della professione religiosa sia con notiziari che con media nonché il libero proselitismo vietato dalla legge sui culti ammessi se non per discussioni tra accademici. La figura del colportore evangelico ecc.

Libertà di culto. Anche questa specifica conseguenza della libera professione di fede. La tutela del rito prevale rispetto alla tutela della riunione.

Secondo la legge del 29 senza autorizzazione governativa non si potevano aprire luoghi di culto ne tenere riunioni se non con ministri di culto autorizzati dal governo e neppure in un luogo privato^4. Solo nel 59 la Corte Costituzionale ribadisce la libertà dei culti a cattolici di disporre delle loro sedi.

(^4) ADI Durante il regime fascista i pentecostali furono vittime di persecuzioni sistematiche da parte delle autorità

fasciste, squadristi e forze dell'ordine,[2], a partire dal biennio 1926-1927. Negli anni successivi la situazione si inasprì anche di più: come diretta conseguenza nel 1929 della firma dei Patti Lateranensi e della promulgazione della legge sui culti ammessi, tutti i culti cristiani acattolici e le religioni non cristiane presenti in Italia vennero degradati a livello di inferiorità rispetto al cattolicesimo, divenuto l'unica religione di Stato riconosciuta per legge dal regime. Dal 1930 al 1933 venne lasciata maggiore libertà alle chiese pentecostali di organizzarsi e professare la loro confessione, ma solo con ministri di culto riconosciuti dalla legge e in locali autorizzati;[2] non mancarono tuttavia soprusi, episodi di violenza e arresti ai danni dei fedeli nemmeno in questi anni, per iniziativa della polizia politica, dei civili o dei presbiteri cattolici, soprattutto durante il comando di Arturo Bocchini. Nel 1934 la repressione fascista delle chiese pentecostali si fece più violenta, e culminò l'anno successivo con l'entrata in vigore della circolare di regime denominata "Buffarini Guidi", dal nome del Ministro Guido Buffarini Guidi del Governo Mussolini, che dichiarò fuorilegge il "Culto Pentecostale", «essendo risultato che esso si estrinseca e si concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza»; dopo la promulgazione della circolare, i pentecostali vennero arrestati in massa fino al biennio 1943-1944. Oltre ai vari spargimenti di sangue, quattro fedeli furono uccisi: di questi, uno venne assassinato nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, un altro morì nel campo di concentramento di Mauthausen. Terminato il periodo clandestino con la Caduta della Repubblica Sociale Italiana e la fine della Seconda guerra mondiale, ci si rese conto che le comunità non erano state né diminuite né disperse. Le statistiche dicono che dalle 172 del 1930, le chiese erano 201 nel 1940. Fino a quel momento le chiese pentecostali erano assolutamente indipendenti e non esisteva ancora alcuna forma di organizzazione o denominazione, infatti le stesse A.D.I. si sarebbero costituite de facto alcuni anni dopo. Tuttavia, anche dopo la fine del regime fascista, con la Nascita della Repubblica Italiana nel 1946 e la promulgazione della Costituzione Italiana nel 1948, la suddetta circolare restò in vigore fino al 1955, con il benestare del Governo democristiano di allora, in particolare del Ministro dell'Interno dell'epoca Mario Scelba; i pentecostali continuarono quindi ad essere discriminati e perseguitati con violenza ancora per un altro decennio. Lo stesso ministro Mario Scelba, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, affermò che «l'esercizio del cosiddetto Culto Pentecostale non è ammesso in Italia». Tale disposizione fu dichiarata «non più in vigore» il 16 aprile 1955. La nascita delle A.D.I. Nel "Convegno di Roma" del 28 agosto – 1º settembre 1946 si diede vita a quello che sarebbe stato l'embrione della futura organizzazione delle "Assemblee di Dio in Italia", ossia la costituzione del triplice "Comitato missionario, ricostruzione e fondo di pietà"[5]. La presidenza venne affidata a Umberto Gorietti, mentre Roberto Bracco fu il segretario generale e Giovanni Ferri il vicepresidente. Il convegno di Roma gettò le basi per la nascita delle A.D.I. e nonostante ciò, un certo numero di chiese pentecostali rifiutarono l'affiliazione e alcune di queste si costituirono sotto il nome di "Congregazioni Cristiane Pentecostali". A queste prime Assemblee di Dio non aderirono però le Chiese Cristiane dette degli "Zaccardiani", quelle della Valle del Sele e altre. La data di nascita delle A.D.I. viene individuata nell'anno 1947 , quando si stabilì il loro nome grazie all'intesa stipulata da molte congregazioni pentecostali italiane con le Assemblee di Dio Americane ("Assemblies of God", "AoG"). L'atto costitutivo di questa confessione venne sottoscritto il 22 maggio 1948 quando il pastore Roberto Bracco preparò la prima bozza dello Statuto che essa si accingeva ad adottare. Riconoscimento giuridico delle A.D.I. Agli inizi della loro costituzione, le "Assemblee di Dio in Italia " incontrarono ostacoli di carattere politico , comuni a tutte le chiese pentecostali e non associate, determinati in particolare da continua applicazione della suddetta circolare "Buffarini Guidi", entrata in vigore durante il fascismo nel 1935, che vietava il culto pentecostale in tutto l'ex Regno d'Italia e che venne dichiarata non più in vigore solo nel 1955. Le autorità governative, perciò, richiesero un atto dichiarativo che doveva essere emesso da una associazione di Chiese consorelle giuridicamente riconosciute in altre importanti nazioni, che avrebbe garantito la serietà e gli intenti del movimento italiano, onde far cessare ogni intolleranza e spianare la via al riconoscimento giuridico. Pertanto, fu chiesto tale attestato alla "Chiesa Cristiana del Nord America", che essendo all'epoca soltanto un'associazione, di fatto non poté emettere il documento e consigliò di provvedere in una qualsiasi altra maniera. Furono invece interessate le "Assemblee di Dio Americane", organizzazione di Chiese consorelle giuridicamente riconosciute in tutti gli Stati Uniti, che offrirono la loro collaborazione sottoscrivendo il documento necessario, il quale, riconoscendo il movimento italiano, ne garantiva la più assoluta autonomia. In questo modo venne adottato il nome "Assemblee di Dio in Italia", che permise alla neo-organizzazione di ottenere il riconoscimento giuridico come ente morale con D.P.R. 5 dicembre 1959 n. 1349 e quindi di poter esercitare liberamente il culto pubblico e privato, pur conservando la propria indipendenza dalle "Assemblee di Dio Americane", con le quali restò lo stesso in stretta comunione e collaborazione. In Italia, le A.D.I. hanno stretto inoltre un accordo di comunione spirituale con le Chiese Elim. A seguito dell'"Intesa tra lo Stato e le A.D.I.", in attuazione dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione italiana, le A.D.I. hanno regolato i loro rapporti con lo Stato mediante la legge 22 novembre 1988, n. 517.

Le ideologie liberticide, che nel passato appartenevano ai vari totalitarismi, soffiano ancora oggi sulle paure per affermare il loro potere. Il 900 è stato il secolo più violento della storia umana ma ha visto anche il sorgere di un diritto internazionale a difesa della dignità umana. La memoria storica è l’unica forma di argine morale alle ideologie della paura (Giorno della Memoria del 27/1 e del ricordo 10 /2). Il lutto per gli avvenimenti drammatici delle guerre non è stato elaborato ma anestetizzato (caduti per la patria) e l’orgoglio si è impossessato del lutto. Il lutto è rimasto muto e inespresso e non ha prodotto diritto. Occorre recuperare il senso normativo del lutto.

Recuperare la dimensione normativa della memoria della paura degli orrori visti o commessi, valorizzare la dignità umana senza distinzione alcuna, mettersi dalla parte delle vittime, elaborare il lutto per le perdite subite ci aiuterà a far crescere le libertà e i diritti che ne conseguono. Questo ci renderà più sicuri.

4 IL DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE

(bilateralità incompiuta)

Per diritto ecclesiastico verticale si intendono il complesso delle norme tra gli Stati e le confessioni religiose. La CI fissa delle norme atte al superamento delle regole che prevedevano lo Stato e la religione di stato e la mera tolleranza delle altre confessioni.

La storia dei Concordati è alla base del regime pattizio bilaterale che la CI ha esteso in teoria alle altre confessioni religiose. Il concordato del 29 e le Intese (1984) costituiscono uno schema teorico adatto all’epoca passata. Oggi, siamo nella terza stagione della libertà religiosa, per un diritto non più ancorato alla bilateralità ma alla garanzia antidiscriminatoria.

La ‘logica verticale’ è esemplificata dall’Art.7 della CI che si rifà ai Patti Lateranensi nel quale la CCR e lo Stato sono indipendenti e sovrani “ciascuno nel proprio ordine”. L’art.8 dovrebbe coinvolgere la stessa CCR insieme alle altre confessioni in termini di libertà (un diritto orizzontale).

L’ordine dello Stato non è quello delle confessioni religiose non legate al territorio ma alle questioni spirituali e alla coscienza che hanno a che fare con il culto. L’art / non chiarifica i criteri di distinzione e l’autorità cui spetta di decidere in caso di conflitto di competenze (la competenza delle competenze). Non è chiaro qual siano i campi di competenza e l’arbitro del gioco.

La legge del 29 ha un impianto confessionista e contrario allo spirito costituzionale e l’art.7 passò al Parlamento per l’appoggio del partito comunista che ricercava a sua volta una legittimazione nazionale (uno sporco compromesso). L’inserimento dei Patti L. nella CI non fu scelta felice lasciano di fatto la CCR in una posizione di privilegio rispetto alle altre confessioni.

Chiesa Cattolica , Santa Sede e Stato Vaticano La CCR è citata nell’art 7 non va confusa con La Santa Sede che è il governo centrale del papa e i suoi ministri della CCR universale – equiparata a uno stato di diritto internazionale – ambasciatori presso la. Nel 29 con il Trattato del Laterano si risolse il problema della fine dello stato Pontificio con la creazione dello stato di CDV, uno stato strumentale dove la cittadinanza appartiene solamente a quanti vi lavorano e la sovranità non al popolo ma al papa re.

Il sistema delle fonti

1 Le fonti concordatarie I Patti Lateranensi (In nome della Santissima Trinità) del l’11.2.1929 sono formati da un Trattato (che chiude il problema risorgimentale), un Concordato e 4 allegati. Le modifiche non richiedono un procedimento di revisione costituzionale e solamente nel 1984 con la revisione e una formale abrogazione del concordato precedente.

  1. L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Oggi per Patti L. si intende il Trattato del 29 + l’accordo di villa Madama.

2 Le Intese

Il principio di bilateralità vale anche con i rapporti intrattenuti con le altre confessioni religiose (ART) regolati per legge sulla base di Intese. La legge deve essere approvata. La prima fu quella con i Valdesi cui seguirono altre ‘fotocopia’. Lo scopo rimaneva l’emancipazione dalla legge del 29 e i benefici economici dell’8 per mille. Lo Stato invece di abrogare la legge del 29 costringe in tal modo le confessioni a una intesa per liberarsene. La prassi instaurata ha di fatto degradato la bilateralità a una esperienza burocratica. Causa la legge 400 del 1988 che sottopone alla deliberazione del

5 IL DIRITTO ECCLESIASTICO ORIZZONTALE

(il cantiere della laicità)

Contro le discriminazioni il diritto di essere sé stessi

Lo Stato ha il dovere di proporre norme che garantiscano la libertà di religione e di coscienza in un quadro di laicità condivisa ovvero il diritto di ciascuno di essere sé stesso. La non discriminazione è una caratteristica ineludibile per gli Stati della UE.

La legge 121/81 vieta all’autorità giudiziaria la raccolta di info sui cittadini a motivo della razza, opinione politica o religione e la legge 196/2003 consacra il diritto di riservatezza proteggendo i dati personali e il diritto di decidere una immagine di sé più confacente al proprio modo di sentire (sogni e desideri compresi – vedi diversità di genere come sentimento e non come reale cambiamento fisico). Il diritto alla privacy è aumentato in modo esponenziale con l’uso del web e comprende anche il diritto di essere lasciati in pace e di opporsi ad eccessive pretese di socialità.

L’identità personale non riguardo solo i dati anagrafici ma la persona umana nella sua totalità ed è garantito dalla CS nell’art.

1 Il trattamento dei dati religiosi Ognuno ha il diritto di controllare la veridicità delle informazioni che lo riguardano per evitare una falsa rappresentazione di sé (diritto informazione e discriminazione es. Corriere della Sera). È tutelato il diritto a non essere più registrati all’interno di una confessione (sbattezzo), ma per motivi religiosi è permesso anche il cambio del nome.

2 La scuola

Articolo 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Anche le confessioni religiose possono quindi istituire scuole e prendere parte al sistema di istruzione. Le scuole che vogliono essere riconosciute dallo Stato non possono effettuare discriminazioni o impedire l’iscrizione a qualcuno che ne faccia richiesta e rispettare la normativa comune sui programmi e sul profilo degli insegnanti.

L’art 2 del concordato garantisce alla CRC l’insegnamento nelle scuole pubbliche. Gli studenti hanno però il diritto di avvalersi o meno di tale insegnamento … l’ora alternativa è stata chiamata ìl’ora del nulla’. La religione dovrebbe comunque avere un suo spazio data la grande e diffusa ignoranza delle proprie tradizioni. Il fatto che solo la CRC abbia accesso alla scuola pubblica rappresenta una impostazione verticale del diritto e un pericolo sociale che facilita il formarsi di fondamentalismi. Si punta a un insegnamento della religione non più confessionale.

L’intesa con i valdesi vieterebbe in teoria anche l’insegnamento occulto della religione (infilato in compiacenti libri di testo ma rimane una chimera.

Gli insegnanti cattolici devono essere riconosciuti dall’autorità scolastica d’intesa con quella ecclesiastica. Norme specifiche sul contratto di lavoro sono regolate dal DL 297/94. L’ideneità ecclesiastica rimane un requisito essenziale

Simboli laici e religiosi Le festività come le feste patronali si sono trasformate nel tempo in giornate di riposo ma sono afferenti alla religione di stato. Gli ebrei hanno ottenuto alcune deroghe per il sabato

Simboli come il crocifisso nei luoghi pubblici (era previsto nella precedente legislazione ante guerra e che per evitare il problema un giudice lo ha definito simbolo culturale…) , il velo islamico, la kippah ebrea, il burqa, il kirpan

Assistenza religiosa e spirituale Lo stato finanzia solo la presenza religiosa cattolica (carceri, ospedali e caserme cappellani militari) confermando l’ingiustificata diversità di trattamento riservata alle diverse confessioni religiose. I cappellani cattolici si prestano oggi ad assistere tutti i richiedenti e sono assimilati ad ufficiali. Tutto questo mal si concilia con il principio di laicità dello Stato

Avviare una convivenza stabile per ragioni d’amore ha conseguenze giuridiche. La legge 76/ riconosce tre forme :

  • Matrimonio civile (solo per persone di sesso diverso)
  • unione civile. Sono equiparate all’istituto matrimoniale. Non è famiglia ai sensi dell’art 29 ma specifica formazione sociale ai sensi dell’art.2 CS. Non presuppongono la consumazione dell’atto sessuale come ragione d’essere. Non è menzionato l’obbligo di fedeltà. La problematica delle adozioni non possibili.
  • convivenza di fatto (e particolari matrimoni religiosi); sono convivenze libere, legami stabili, che non escludono la presenza di figli. La convivenza è stabilita da un contratto di convivenza che viene registrato come famiglia in anagrafe. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi
  • matrimoni religiosi. La legge del 29 consente il matrimonio celebrato secondo i riti delle diverse confessioni. Solo da un ministro di culto approvato dal Ministero in presenza di un nulla osta di un ufficiale dello stato civile e delle pubblicazioni. Lettura articoli (facoltativa). Trasmissione dell’atto. In mancanza della trasmissione al comune il matrimonio ha lo stesso i suoi effetti giuridici. Anche il semplice matrimonio religioso genera diritti e dovere tra le parti. La peculiarità del matrimonio ebraico dove la donna esplicita il consenso accettando l’anello. Mentre il cp punisce la bigamia la legge non punisce convivenze di fatto poligamiche. La cultura islamica prevede il matrimonio monogamico ma anche la poligamia, il matrimonio temporaneo. È riconosciuto il matrimonio poligami contratto all’estero valutando se gli effetti di tale rapporto vadano in contrasto con l’ordine pubblico. La giurisprudenza prevalente nega la validità di tali unioni.
  • matrimonio concordatario. Nel 29 il concordato riconosce al matrimonio religioso gli effetti civili. I tribunali ecclesiastici restavano competenti in tema di divorzio. Con la CS il matrimonio è valido civilmente quando trascritto nei pubblici registri. Oggi le sentenze di nullità del tribunale ecclesiastico devono essere validate dalla Corte di Appello civile

L’educazione dei figli La DUDU afferma che i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche

Art. E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

L’educazione dei figli è un diritto-dovere ma non è riconosciuto ai genitori un diritto assoluto di educare i loro figli come vogliono (es nelle scelte religiose). Es. vaccinazioni e trasfusioni

7 DIRITTO RELIGIONE ECONOMIA

Ambiguità tra religione economia e denaro (amore per il denaro). Il concordato e i benefici economici per la CCR (risarcimenti , stipendi, insegnamento) Il finanziamento pubblico è presente in tutti i paesi considerando i bisogni religiosi del popolo e la funzione sociale della religione. I ‘benefici’ medievali erano dotazioni patrimoniali. Enorme patrimonio immobiliare incamerato dallo stato italiano dopo il 1870.

Il nuovo concordato ha soppresso il sistema dei benefici. Lo stipendio degli ecclesiastici è a carico delle comunità e in mancanza di questo interviene l’Istituto diocesiano. Lo Stato non partecipa più ma continua a garantire il diritto della congrua.

Il finanziamento pubblico Avviene tramite la deducibilità delle offerte e l’8 per mille. Solo le confessioni con intesa possono partecipare e destinare le somme a scoi di interesse sociale umanitario e religioso. La ripartizione delle scelte non espresse. La destinazione cambia da confessione a confessione. In linea di massima sembrano tutti destinare il ricavato per fini sociali piuttosto che per fini meramente religiosi.

La deducibilità è problematica vista l’offerta anonima dei credenti. In media meno del 50% esporime una scelta. La CCR il 90%. Valdesi 30/40 milioni ….

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (sono i cattolici) Sono soggetti giuridici collettivi di natura personale (associazioni), patrimoniale (fondazioni) o istituzionale (persone giuridiche)

Attività economiche svolte da Enti ecclesiastici Sono enti ecclesiastici riconosciuti soltanto quelli che ottengono la personalità giuridica statale

Gli istituti di culto sono gli enti confessionali riconosciuti ex L.1159/ Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti quelli dell CCR L.222/ Gli enti civilmente riconosciuti quelli con Intese.

Riconoscimento della personalità giuridica: In Italia Confessione religiosa di riferimento Finalità di religione e di culto L’ente può praticare anche altre attività che però rimangono marginali al culto

Il trattamento discriminatori degli enti confessionali senza Intesa, nell’attribuzione della PG !!

Imposizione tributaria sugli enti ecclesiastici (non commerciali) ICI TARI Testamenti, edifici per il culto, il ticket per le cattedrali Il diritto di avere un luogo, discriminazioni a livello regionale e nazionale

Volontariato e terzo settore Le confessioni religiosi sono molto presenti in questa area (codice del TS 2017/117 e RUNTS) Vengono però indicati erroneamente nel decreto solo gli ‘enti religiosi civilmente riconosciuti’

Diritto di satira e odio religioso Mondo islamico La satira è consentita solo quando costituisce un fatto d’arte e quando sia oriva di accenti volti ad incitare all’odio religioso

Plagio ansia e paura

Dispositivo dell'art. 600 Codice Penale Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa , costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni(2). La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona(3).

Dispositivo dell'art. 612 bis Codice Penale Salvo che il fatto costituisca più grave reato(2), è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate , minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita(3)(4).

Lavaggio del cervello, sette, terrorismo religioso, fondamentalismi

I ministri di culto

Qualifica e approvazione governativa

Un ministro di culto appartiene a una categoria di soggetti che godono di determinate prerogative e incompatibilità necessarie a garantire la loro autonomia confessionale senza distinzione di religione.

Come al solito si fa prima riferimento ai ministri della CCR. La legge di riferimento è sempre quella fascista del 29 che prevede tale procedimento. Oggi sono i ministri senza le intese sottoposti a questa normativa … L’utilizzo di tale approvazione sembra deva riguardare solo la celebrazione di matrimoni ma in realtà offre altre garanzie

Consorti: UNA LEGISLAZIONE ANTISTORICA EPPURE ANCORA VIGENTE

Un ministro di culto non può fare il notaio, il dottore commercialista, il ragioniere, il giudice, lo 007, il servizio militare, cariche politiche, sindaco, consigliere comunale (nel territorio…) ma non sussite per elezione alla Camera e al Senato…

Ha il diritto al silenzio in ragione del ministerio ma subisce condanne più gravi in presenza di abusi

9 DIRITTO E RELIGIONE FRA GLOBALIZZAZIONE

MULTICULTURALISMO E INTERCULTURA

Globale e Glocale (impatto della globalizzazione sulle realtà locali)

Alcuni hanno definito la globalizzazione come la fine della geografia in una società sempre più liquida e meno legata al territorio. Siamo sempre più cittadini del mondo.

In campo religioso questo processo ha provocato una multireligiosità.

Mentre il diritto ha l’onere di stabilire regole che consentano relazioni umane pacifiche deve riconoscere da una parte l’identità dell’individui e dall’altra tutelare i consolidati costumi locali.

I pacchetti sicurezza hanno rialzato i muri che la globalizzazione abbatte perché si vede nelle culture altre un problema da controllare e gestire e la logica della sicurezza prevale su quella delle libertà.

Il diritto interculturale Il diritto dovrebbe seguire non una logica multiculturale (realtà concreta) ma interculturale. “Domenica è sempre domenica” evoca abitudini, ricordi ben definiti ma non è più per gli italiani come anni fa. La stessa frase detta a un ebreo un marocchino ecc non ha invece alcun senso. Il multiculturalismo difende il diritto delle minoranze di celebrare il loro giorno festivo perché non si creino disagi alla maggioranza. L’intercultura trova il primo laboratorio nella scuola che deve integrare diverse culture. Il multiculturalismo si preoccupa di definire la domenica delle minoranze (es il sabato). L’interculturalismo si chiede se la domenica è sempre la stessa domenica ma invece trattasi di tante diverse domeniche vissute in modi diversi. Non ce ne è una sola.

Multiculturalismo giuridico Un esempio è la legislazione in materia di migrazioni. I migranti portano con loro abitudini e regole dei loro paesi di origine e il diritto deve regolare questi potenziali conflitti. Si è tornato a porre l’accento su cittadini e stranieri, stranieri intra e extra comunitari, regolari e clandestini. Tendenza culturalista a distinguere noi dagli altri mentre i diritti umani dovrebbero essere riconosciuti a tutti solo per il semplice fatto di essere nati. Cronistoria. Nel periodo fascista si distingueva tra cittadino e straniero La costituzione ha introdotto il diritto di asilo (art.10) La legge 943/86 ha riconosciuto agli stranieri regolari gli stessi diritti dei cittadini La legge 40/98 ha stabilito il permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri Dal 2009 gli emigranti economici sono ‘cattivi’ i profughi ‘buoni’ Decreti sicurezza del 2019 sono la normalizzazione del razzismo

Mutilazione dei genitali Punita dall’art.583 cp. La legge non entra nello specifico e punisce in modo eguale pratiche dissimili legate a riti e culti diversi. Stranamente un cittadino può liberamente decidere se cambiare sesso o essere circonciso (maschio). Nel 2013 medici ebrei e musulmani hanno stretto un accordo per circoncidere uomini in ambito sanitario a un prezzo accessibile

Reati culturali e religiosi Non esiste una definizione legislativa di reato culturale. (violenze domestiche da parte di genitori islamici). Non si possono accettare reati e neppure giustificarli in senso culturale o religioso.

Sicurezza e decoro urbano Nel 2000 un sindaco per salvaguardare i valori cristiani dalla ‘contaminazione’ di altre religioni ha provato a stabilire 15 m di distanza di sicurezza dai luoghi sacri. Altre ordinanze contro lavavetri, accattoni, burkini ecc.