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La Libertà Religiosa e il Diritto Ecclesiastico in Italia: Un Approccio Concordatario, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sulla produzione di norme in materia di religione in italia e il modo in cui il legislatore ha scelto di affrontare questa questione, preferendo un approccio concordatario. Il concetto di libertà religiosa come diritto soggettivo e il ruolo del legislatore in piegare questo diritto agli interessi dello stato. Vengono discusse le differenze tra il sistema italiano e quello francese e la importanza del ministro di culto nella garanzia della libertà religiosa. Una panoramica del diritto ecclesiastico italiano, inclusi i temi degli enti ecclesiastici, le entrate, il clero e il matrimonio.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/05/2021

ludoovvica
ludoovvica 🇮🇹

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Lezione 3 marzo
Introduzione
Il legislatore ha sempre preferito una scelta di tipo concordatario. Un’attività nella quale per la produzione
di norme in materia di religione fosse coinvolta la controparte. Questa via è stata preferita dal legislatore
anche per una questione culturale cosa che non è stata seguita da altri legislatori come per esempio il
legislatore francese, il quale, ha utilizzato questo sistema solo per un certo periodo (fino al 1905,
concordato firmato da Napoleone – il quale non aveva disdegnato di concludere un concordato con Pio VII).
Questo andò avanti solo per un secolo perché subito dopo, con la legge di separazione, la loi de la
séparation- 1905, si è aperta una nuova tradizione culturale che è andata avanti e che è sostanzialmente
unilaterale; quindi, non concordatario.
Esistono degli approcci dei legislatori nazionali molto diversi per quanto riguarda il modo di produrre il
diritto sulla libertà di religione e quindi il modo di garantire, costruire e strutturare i meccanismi e le
modalità con i quali i singoli cittadini e le singole nazionalità possano godere della libertà religiosa.
Nella legislazione e nella cultura italiana, sicuramente, il rapporto pattizio, concordatario o per intesa
(questi sono i due modelli; i primi sono concordati con la chiesa gli altri con le rappresentanze di
minoranza), si basa su un principio concordatario; un principio moderno che è quello della concordanza,
della cooperazione, in modo che si giunca, il più possibile in accordo, ad un punto che sia favorevole e
accettabile da ambe due le parti. Al quale quindi corrisponda un incrocio che sia di interesse comune per
entrambe.
Il punto di riferimento è parlare con le modalità con le quali, in forma dinamica, il legislatore si occupa della
libertà religiosa e li piega agli interessi dello stato (soprattutto la piega a quelli che sono i principi
costituzionali) in modo da creare un’armonizzazione il più possibile perfetta tra una legislazione speciale,
quella delle libertà religiose, e quella dei principi della costituzione.
La cornice entra lo quale questo può avvenire è naturalmente quella della libertà religiosa.
Nell’ordinamento questa assume un ruolo fondamentale, sovrastatale. Tutte le norme, nazionali,
sovranazionale, creano una rete perfetta e armonizzata.
Tratteremo di questo diritto che è essenzialmente pubblico ma anche un diritto soggettivo.
Si tratta di un diritto pubblico soggettivo in quanto è un diritto del soggetto; fa riferimento a soggetti
individuali o collettivi; prende in considerazione l’uomo in quanto tale e in tutte le sue manifestazioni e lo fa
comunque nella sua relazione con il diritto pubblico. I primi giuristi, padri del diritto ecclesiastico, che
parlano di diritto pubblico soggettivi sono Francesco Ruffini e Francesco Scaduto. Quando parliamo di
diritto ecclesiastico non parliamo esclusivamente di soggetti di vertice ma trattiamo dei soggetti. Ruffini
metteva bene in chiaro le cose: la libertà religiosa va intesa non tanto come un rapporto che assicura
relazioni di carattere istituzionale fra lo stato e la chiesa, ma va vista soprattutto dallo sguardo del
singolo credente. In questo si parla di diritto pubblico soggettivo, cioè la libertà religiosa è un insieme di
norme e di istituti che devono guardare in primo luogo il diritto soggettivo. il singolo che è l’usufruente di
questa libertà fondamentale. Il singolo è al centro di tutto d’altronde è ciò che ci dice la nostra
costituzione.
Un momento importante della vita del diritto ecclesiastico è la tematica dello Stato Città del vaticano
santa sede. Qui il diritto ecclesiastico prende una piega un po' diversa. Non è più una proiezione del diritto
costituzionale ma diventa un’espressione del diritto internazionale. La santa sede è stata riconosciuta
mediante trattato come una realtà non semplicemente di natura spirituale; ad essa venne attribuita la
natura di stato pur avendo delle caratteristiche e delle specificità che lo rendono una fictio iuris una
funzione giuridica. Una realtà costruita dal giurista per dare uno spazio particolare alla santa sede e
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Lezione 3 marzo Introduzione Il legislatore ha sempre preferito una scelta di tipo concordatario. Un’attività nella quale per la produzione di norme in materia di religione fosse coinvolta la controparte. Questa via è stata preferita dal legislatore anche per una questione culturale cosa che non è stata seguita da altri legislatori come per esempio il legislatore francese, il quale, ha utilizzato questo sistema solo per un certo periodo (fino al 1905, concordato firmato da Napoleone – il quale non aveva disdegnato di concludere un concordato con Pio VII). Questo andò avanti solo per un secolo perché subito dopo, con la legge di separazione, la loi de la séparation- 1905, si è aperta una nuova tradizione culturale che è andata avanti e che è sostanzialmente unilaterale; quindi, non concordatario. Esistono degli approcci dei legislatori nazionali molto diversi per quanto riguarda il modo di produrre il diritto sulla libertà di religione e quindi il modo di garantire, costruire e strutturare i meccanismi e le modalità con i quali i singoli cittadini e le singole nazionalità possano godere della libertà religiosa. Nella legislazione e nella cultura italiana, sicuramente, il rapporto pattizio, concordatario o per intesa (questi sono i due modelli; i primi sono concordati con la chiesa gli altri con le rappresentanze di minoranza), si basa su un principio concordatario; un principio moderno che è quello della concordanza, della cooperazione, in modo che si giunca, il più possibile in accordo, ad un punto che sia favorevole e accettabile da ambe due le parti. Al quale quindi corrisponda un incrocio che sia di interesse comune per entrambe. Il punto di riferimento è parlare con le modalità con le quali, in forma dinamica, il legislatore si occupa della libertà religiosa e li piega agli interessi dello stato (soprattutto la piega a quelli che sono i principi costituzionali) in modo da creare un’armonizzazione il più possibile perfetta tra una legislazione speciale, quella delle libertà religiose, e quella dei principi della costituzione. La cornice entra lo quale questo può avvenire è naturalmente quella della libertà religiosa. Nell’ordinamento questa assume un ruolo fondamentale, sovrastatale. Tutte le norme, nazionali, sovranazionale, creano una rete perfetta e armonizzata. Tratteremo di questo diritto che è essenzialmente pubblico ma anche un diritto soggettivo. Si tratta di un diritto pubblico soggettivo in quanto è un diritto del soggetto; fa riferimento a soggetti individuali o collettivi; prende in considerazione l’uomo in quanto tale e in tutte le sue manifestazioni e lo fa comunque nella sua relazione con il diritto pubblico. I primi giuristi, padri del diritto ecclesiastico, che parlano di diritto pubblico soggettivi sono Francesco Ruffini e Francesco Scaduto. Quando parliamo di diritto ecclesiastico non parliamo esclusivamente di soggetti di vertice ma trattiamo dei soggetti. Ruffini metteva bene in chiaro le cose: la libertà religiosa va intesa non tanto come un rapporto che assicura relazioni di carattere istituzionale fra lo stato e la chiesa, ma va vista soprattutto dallo sguardo del singolo credente. In questo si parla di diritto pubblico soggettivo, cioè la libertà religiosa è un insieme di norme e di istituti che devono guardare in primo luogo il diritto soggettivo. il singolo che è l’usufruente di questa libertà fondamentale. Il singolo è al centro di tutto – d’altronde è ciò che ci dice la nostra costituzione. Un momento importante della vita del diritto ecclesiastico è la tematica dello Stato Città del vaticano – santa sede. Qui il diritto ecclesiastico prende una piega un po' diversa. Non è più una proiezione del diritto costituzionale ma diventa un’espressione del diritto internazionale. La santa sede è stata riconosciuta mediante trattato come una realtà non semplicemente di natura spirituale; ad essa venne attribuita la natura di stato pur avendo delle caratteristiche e delle specificità che lo rendono una fictio iuris – una funzione giuridica. Una realtà costruita dal giurista per dare uno spazio particolare alla santa sede e

soprattutto al suo scopo-fine istituzionale che è uno scopo metagiuridico; quello della missione , quella che secondo la tradizione è l’eredità data da cristo alla chiesa, quella di coinvolgere l’umanità e di proporre la parola all’umanità ai fini della salvezza delle anime. L’esigenza di costituire uno stato temporale che desse una forma anche alla santa sede corrisponde esattamente all’esigenza di una garanzia per cui la struttura dello stato vaticano rappresenta una garanzia per l’attività e la libertà di missione della santa sede nel mondo. Il fatto che lo stato vaticano abbia iniziato ad avere delle relazioni di natura economica-finanziaria con la comunità europea e con la comunità internazionale ha aperto un territorio completamente vergine e nuovo da costruire. Parleremo degli enti delle confessioni religiose e della chiesa cattolica con la differenza che per le confessioni religiose la questione degli enti e molto più semplificata mentre per la chiesa cattolica, stante per la sua realtà storica presente in Italia, il tema diventa molto più articolato in quanto la chiesa cattolica nel territorio dello stato si è sviluppata con una serie molto complessa di soggetti-enti i quali erano deputati a tante funzioni diverse, l’una dell’altra. Un’altra materia del diritto ecclesiastico molto importante è quella che deriva dallo studio degli enti ecclesiastici e che riguarda il profilo patrimoniale. È fondamentale capire anche come funzionano i flussi economici e come si sostengono e gestiscono patrimonialmente gli enti confessionali; le ragioni di entrate, di uscite, bilanci, responsabilità che ne derivano. Art 20 cost. parla molto chiaro della garanzia che deve essere riconosciuta agli enti ecclesiastici, da parte delle leggi/legislatore, in modo che non esistono disposizioni che in qualche modo siano pregiudicanti la condizione degli enti ecclesiastici. Quando c’è una disposizione di questa materia vi devono essere quindi delle garanzie che permettono agli enti ecclesiastici di essere trattati in modo eguale. Faremo cenno e parleremo del sostentamento del clero. Abbiamo già fatto un piccolo cenno ad un istituto che oggi non esiste più: l’istituto del beneficio; questo è stato considerato, anche a livello concordatario, non solo in Italia ma in tutti i paesi in cui la chiesa ha avuto capacità di radicarsi sul territorio. Parleremo degli istituti che lo hanno sostituito, gli istituti di sostentamento del clero , quello centrale e quello territoriale, che rappresentano gli enti che gestiscono le somme per il sostentamento appunto dei religiosi o del clero che fanno parte della chiesa. Parleremo ancora del tema delle entrate , di diritto privato e di diritto pubblico. Parleremo del problema degli edifici di culto , alle strutture che sono deputate al funzionamento della religione del culto e quindi all’esigenza che questo funzionamento sia tenuto economicamente. Poi ovviamente tratteremo anche delle cose mobili, quelle di interesse artistico ecc… del cittadino contribuente: attività benefica, 8x1000, … Altro concetto molto importante è quello del ministro di culto, concetto complesso, a volte difficile anche da afferrarlo giuridicamente, perché è vero che esistono le religioni di libro – riferite a un libro sacro - (le tre religioni sono la cattolica, giudaica e la islamica) ma esistono anche religioni che non hanno le stesse espressioni culturali, anzi, diversificano in modo tale che diventa quasi impossibile trovare un concetto giuridico che le possa descrivere.  questo è l’esempio classico dei ministri di culto, perché possiamo avere il rabbino o il dottore del corano o il sacerdote, ma ci sono realtà confessionali che non hanno neanche una loro costruzione dogmatica di un ministro di culto. L’ecclesiasticista cerca una cornice entro la quale identificare e descrivere la figura del ministro di culto e lo fa attraverso la descrizione dei soggetti che lo qualificano, attraverso l’identificazione di chi è un ministro di culto e le sue caratteristiche e attraverso le attività, le quali è competente. Studiare la figura del ministro di culto diventa importante per il legislatore e per l’ecclesiasticista in funzione di quegli atti che il ministro di culto è deputato a svolgere e che sono atti

è un principio di libertà, anzi il principio assoluto della prima libertà in quanto parlare di libertà di religione presume che esistano già altre libertà. Francesco Ruffini (piemontese) e Francesco Scaduto (siciliano) sono due grandi intellettuali dell’800 che hanno avuto l’intuizione dogmatica-scientifica di costruire questa nuova disciplina. Perché costruirla? Nasce nel momento in cui il legislatore inizia a legiferare, a produrre norme, che riguardano la libertà di religione, meglio ancora, nel momento in cui c’era la necessità di regolamentare gli enti ecclesiastici in funzione degli interessi dello stato stesso. Durante il risorgimento, c’è stato il bisogno di sostenere anche economicamente le grandi guerre che avevano la funzione di riunire il paese tagliato ancora in tante piccole porzioni territoriali governati da singoli regnanti. Nel centro vi era quella grande cintura formata dallo stato pontificio. Durante e fino al 1860, c’era l’esigenza di riunire lo stato anche territorialmente. Le varie guerre di indipendenza, di risorgimento, avevano bisogno di essere aiutate economicamente, quindi, molte di queste leggi dello stato erano leggi di ammortamento e di incameramento dei beni della chiesa, attraverso una legislazione di tipo regalista, che ci danno le basi per capire di che tipo era la legislazione di un tempo. Al tempo chi governava era la cd destra storica; questa ha sempre avuto un atteggiamento di slegamento nei confronti della chiesa, in un contesto più profondo che era dettato dal governo dei savoia. La monarchia italiana era di carattere accondiscendente nei confronti della chiesa; accondiscendenza che era in sostanza tradotta nel sistema concordatario. Questa politica risorgimentale ha una sua definizione molto precisa: tende a guardare la chiesa con un certo interesse, ma è un interesse nel quale lo stato fa i propri interessi. Tuttavia, questa legislazione diviene l’oggetto di interesse di questi giuristi (Ruffini e Scaduto) i quali si pongono un problema di fondo, ovvero, quello di identificare la possibilità che questa disciplina unilaterale, tutte queste leggi, potessero essere riunite tutte insieme, secondo una logica giuridica e istituzionale, e potessero, una volta riunite, configurare un sistema armonico di normazioni che potessero creare una vera e propria disciplina autonoma e distinta dalle altre. Questo è stato il grande contributo dato da questi due grandi giuristi. Costruito dogmaticamente, sulla carta, questo nuovo diritto, questo stesso diritto è stato preso in considerazione dai giuristi che insegnavano soprattutto la disciplina pubblica e lentamente si cominciò a trattare l’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università.