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Matrimonio concordatario e diritto ecclesiastico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

schemi veloci di diritto ecclesiastico e sul matrimonio concordatario, a cura del prof Manlio Miele

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2013/2014

Caricato il 07/09/2014

piera.bizzotto1
piera.bizzotto1 🇮🇹

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-costruzione pattizia di un sistema di relazione tra norme canoniche e norme
dello stato; ciò comporta: ecacia civile del matrimonio validamente contratto
nell'ordinam della chiesa;nello stato, questo istituto indica il complesso di regole che
disciplinano l'ecacia civile del matr canonico.
-fonti normative: ART. 34 DEI PATTI LATERANENSI
ART. 8 DELL'ACCORDO (trascrizione + ecacia civile delle sentenze
chiesa di nullità matr)
ART. 4 DEL PROTOCOLLO (precisazioni all'accordo + integrazione)
-funzione e struttura originaria: inizialmente x determinare l'uniformità degli status nei
due ordinam (=> trascriz agli eetti civili matr in chiesa + automatica ricezione nello
stato delle sentenze eccl di nullità matr) -> presupposto rinvio
-art.34 PL: principio uniformità status x chi appartenesse ad entrambi gli ordinam,
concretizzato in regole portanti e corollari irrinunciabili; Stato= si impegnava a dare
attuazione al principio:
norme che disciplinassero l'esecutività agli eetti civili dei provv
eccl relativi alle dich di nullità del matr canonico (dispensa super
rato)
divisione rigida ed estrema della suddivisione delle competenze x i
due ordinamenti
il matrim concord aveva rilevanza pubblicistica e serviva x tutelare gli
interessi comuni dei due ordinamenti nel raggiungere lo status di conformità
garantito dai corollari applicativi che rendevano operante l'automatismo della trascriz
e dell'ecacia sentenze eccl in territorio italiano=> collaborazione tra organi dei due
ordinamenti
a
b trasmissione di una copia all'ucio di stato civile, perché ne determinasse
ecacia civile del vincolo ex tunc
c adeguamento alle patologie del vincolo-> ipotesi di nullità fatte oggetto
di sentenze dichiarative con ecacia ex tunc
d disposti x l'automatica ricezione delle sentenze
regola della riserva
regola dell'iniziativa d'ucio
principio dell'insindacabilità
x nn negare la ripartizione delle competenze
-ricezione del dir matrimoniale canonico nel dir italiano? => no, i precetti della chiesa
nn avevano alcuna possibilità di raccordo con le norme dello stato, né il dir canonico
MATRIMONIO CONCORDATARIO
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  • costruzione pattizia di un sistema di relazione tra norme canoniche e norme dello stato ; ciò comporta: efficacia civile del matrimonio validamente contratto nell'ordinam della chiesa;nello stato, questo istituto indica il complesso di regole che disciplinano l'efficacia civile del matr canonico.
  • fonti normative: ART. 34 DEI PATTI LATERANENSI ART. 8 DELL'ACCORDO (trascrizione + efficacia civile delle sentenze chiesa di nullità matr) ART. 4 DEL PROTOCOLLO (precisazioni all'accordo + integrazione)

-funzione e struttura originaria: inizialmente x determinare l'uniformità degli status nei due ordinam (=> trascriz agli effetti civili matr in chiesa + automatica ricezione nello stato delle sentenze eccl di nullità matr) -> presupposto rinvio

-art.34 PL: principio uniformità status x chi appartenesse ad entrambi gli ordinam, concretizzato in regole portanti e corollari irrinunciabili; Stato= si impegnava a dare attuazione al principio:

  • norme che disciplinassero l'esecutività agli effetti civili dei provv eccl relativi alle dich di nullità del matr canonico (dispensa super rato) divisione rigida ed estrema della suddivisione delle competenze x i due ordinamenti

il matrim concord aveva rilevanza pubblicistica e serviva x tutelare gli interessi comuni dei due ordinamenti nel raggiungere lo status di conformità

garantito dai corollari applicativi che rendevano operante l'automatismo della trascriz e dell'efficacia sentenze eccl in territorio italiano=> collaborazione tra organi dei due ordinamenti a

b trasmissione di una copia all'ufficio di stato civile, perché ne determinasse efficacia civile del vincolo ex tunc c adeguamento alle patologie del vincolo-> ipotesi di nullità fatte oggetto di sentenze dichiarative con efficacia ex tunc d disposti x l'automatica ricezione delle sentenze

  • regola della riserva
  • regola dell'iniziativa d'ufficio
  • principio dell'insindacabilità

x nn negare la ripartizione delle competenze

-ricezione del dir matrimoniale canonico nel dir italiano? => no, i precetti della chiesa nn avevano alcuna possibilità di raccordo con le norme dello stato, né il dir canonico

vigente nel mom in cui veniva sottoscritto il concordato doveva essere recepito; lo stato si impegnava a riconoscere i singoli atti giuridici solo dopo la loro costituzione al di fuori della sua sfera giuridica, e solo con atto formale di riconoscim concesso caso x

-parroco: su richiesta del parroco qualora abbia omesso di procedere tempestivam x negligenza e

altro motivo indipendente da volontà coniugi

  • trascrizione in caso di morte d'uno dei coniugi : sempre possibile secondi art 34; non più, con art 8-> illegittima

EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCL DI NULLITA' MATR

-la corte d'appello territorialm competente dichiara con sentenza efficaci nella rep italiana le pronunce eccl, laddove siano munite del decreto di esecutività dell'organo eccl di controllo, la segnatura + modificazioni:

1 pr. della domanda 2 pr. del controllo 3 pr. dell'incompetenza nel merito della corte d'appello

secondo la cassazione, con l'accordo si era abrogato il princ dell'art 34, e lo stato aveva recuperato quella sovranità voluta da certa orientamenti politici e certe scuole di pensiero-> concorso della competenza statale con quella dei trib eccl. MA pronuncia della CC nel '93, con dich conforme alla tesi della santa sede

-procedura di delibazione: problemi inerenti alle regole proc che la corte d'appello deve applicare x la delibazione delle sentenze canoniche. Non è dedotta da accordo la necessità del rito ordinario e invece individua la perpetuatio di un regime speciale; -utilizzo del rito camerale solo se entrambi i coniugi chiedono l'esecutorietà della sentenza eccl; se uno solo, si presume l'opposizione altro e quindi procedura ordinaria.

-concordato e legge 31.05.95 n.218 (artt.64-67-> riconoscim in italia di sentenza straniera senza che sia necessario il ricorso ad alcun provvedimento)=> CONTRASTO (ma inefficace)

-controlli della corte d'appello sulle sentenze eccl.: 1 competenza giudice eccl 2 dir di agire e resistere x le parti come nei trib italiani 3 condizioni richieste da legislazione italiana x la dich di efficacia delle sentenze straniere cas o pellegrini-italia 4 controlli circa la non contrarietà della senenza ecc all'ordine pubblico italiano (art. 797,7 cpc)-> incompatibilità tra ordin x le ipotesi di riserva mentale (x la chiesa è nullità); consideraz diversa x esternaz della riserva