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il matrimonio concordatario, diritto ecclesiastico finocchiaro
Tipologia: Sintesi del corso
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IL MATRIMONIO CONCORDATARIO→il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico,che,in base agli accordi fra lo Stato e la Chiesa,può produrre effetti non soltanto religiosi,ma anche civili.Fino al 1965,il solo matrimonio possibile nello Stato Italiano era quello canonico:alla Chiesa era infatti riconosciuta competenza sul matrimonio dei battezzati,mentre coloro che professavano altre religioni si vedevano di fatto privati del ius connubii,ed erano costretti a dar luogo a famiglie di fatto.Il codice civile introdotto nel 1965 ribaltò questa situazione introducendo il matrimonio civile obbligatorio:anche i cattolici si vedevano costrettia celebrarare le proprie nozze due volte,una in Municipio e l’altra in chiesa.Con il Concordato del 29 la Chiesa riacquistò sul matrimonio un potere simile a quello che le riconosceva il concilio di Trento:al matrimonio vennero riconosciuti gli effetti civili,purchè fosse trascritto nei registri dello stato civile,e le cause di nullità di esso vennero fatte ricadere nella competenza dei tribunali ecclesiastici,le cui sentenze furono considerate rilevanti nel diritto dello Stato.Le differenze con le previsioni tridentine erano dunque rappresentate dal fatto che il matrimonio canonoco avrebbe dovuto essere trascritto e dal mantenimento del matrimonio civile per i cattolici,poiché lo Stato non volle introdurre un divieto in tal senso.
Il 18 febbraio del 1984 fu sottoscritto un accordo di revisione del concordato,cui si aggiunse un protocollo addizionale che ne costituisce parte integrante:tale accordo confermò il matrimonio concordatario apportando alcune modifiche alla sua disciplina:si sono riconosciuti effetti civili al matrimonio canonico,in presenza di alcune condizioni.
Sulla natura giuridica del matrimonio concordatario occorre precisare che esso non costituisce una forma dell’atto di matrimonio alternativa a quella prevista davanti all’ufficiale dello stato civile,ma un matrimonio canonico,retto nella forma dell’atto dal diritto canonico,che riceve effetti anche nell’ordinamento giuridico dello Stato.Ed infatti,proprio perché si tratta di matrimonio canonico,le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesisiastici possono prodirre effetti nell’ordinamento statuale attraverso la delibazione da parte della Corte d’Appello.A questo proposito,è discusso se la competenza dei tribunali ecclesiastici sulla validità del matrimonio sia di carattere esclusivo o sia concorrente con quella dei tribunali italiani
Risulta evidente che la presenza,nel nostro ordinamento,del matrimonio concordatario,introduce una discriminazione fra i cittadini sulla base delle loro credenze di religione,poiché l’alternativa fra il matrimonio civile e quello concordatario è offerta solo ai cattolici.La Corte cost ha dichiarato che tale discriminazione non costituisce violazione del principio di uguaglianza di cui all’art 3 cost,poiché è espressamente consentita dall’art 7 cost,il quale,per la disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa,rinvia espressamente ai Patti Lateranensi,di cui il Concordato è parte integrante.
CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEGLI EFFETTI CIVILI DA PARTE DEL MATRIMONIO CANONICO→Perché il matrimonio canonico possa acquistare effetti civili occorre che:
1-il parroco o il suo delegato informino i coniugi su quali siano gli effetti civili del matrimonio e dia loro lettura degli articoli del codice civile che disciplinano i diritti e doveri dei coniugi (gli stessi di cui deve dare letture l’ufficiale dello stato civile,e cioè 143,144 e 147);
2-il celebrante deve redigere due copie originali dell’atto di matrimonio,contenente anche le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile,quali ad esempio quelle relative alla scelta del regime patrimoniale;
3-entro 5 gg dalla celebrazione il parroco deve inviare uno degli originali dell’atto di matrimonio redatti all’ufficiale dello stato civile,per la trascrizione sui registri dello stato civile.
LE PUBBLICAZIONI→Per “pubblicazioni”si intende un atto,affisso sulla porta della casa comunale,e nel caso di matrimonio religioso,sulla porta della casa parrocchiale,recante le
generalità dei coniugi.Vi è un nesso fra le pubblicazioni e la trascrizione del matrimonio canonico:le pubblicazioni richieste in vista della trascrizione del matrimonio canonico devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla legge per le pubblicazioni che precedono il matrimonio civile e cioè quelle previste dagli art 84 ed 86cc.La richiesta di pubblicazioni deve essere inoltrata dai coniugi o da un loro incaricato all’ufficiale dello statao civile del comune in cui uno dei coniugi ha la residenza,e le pubblicazioni sono effettuate nei comuni di residenza dei coniugi.Le parti devono recare all’ufficiale dello stato civile una richiesta scritta del parroco,in modo che questo sappia che le pubblicazioni sono effettuate ai fini della trascrizione di un matrimonio canonico,e non per la celebrazione di un matrimonio civile.Effettuata la trascrizione e trascorsi tre giorni,l’ufficiale rilascia alle parti un certificato attestante che nulla osta alla trascrizione civile,L’ufficiale dello stato civile,se si avvede che il matrimonio non potrebbe essere trascritto,cioè che sussistono degli impedimenti a che il matrimonio acquisti effetti civili,può rifiutare le pubblicazioni.In questo caso si applica l’art 98cc:l’ufficiale dello stato civile rilascia un certificato recante le ragioni del rifiuto e contro tale rifiuto è dato ricorso al Tribunale,che provvede in camera di consiglio,sentito il pubblico ministero. Vi è trascrizione tempestiva quando il parroco trasmette l’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile entro 5 gg dalla celebrazione e questo,riscontrando che l’atto è regolare,essendo state fatte le pubblicazioni civili, lo trascrive entro le 24 ore successive.
Nel caso di trascrizione tardiva è possibile che debbano essere eseguite nuove pubblicazioni,in quanto queste perdono efficacia dopo 180 gg.
LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO→la trascrizione del matrimonio canonico non svolge una mera funzione di pubblicità dichiarativa,ma costitutiva :senza di essa infatti,il matrimonio canonico sarebbe un atto puramente religioso,privo di effetti civili.La trascrizione ha efficacia retroattiva :i suoi effetti decorrono non dal momento in cui essa è effettuata,ma dal momento in cui il matrimonio è stato celebrato.Vi puuò essere trascrizione tempestiva o tardiva:
tempestiva→il parroco,entro 5 giorni dalla celebrazione,trasmette all’ufficiale dello stato civile uno degli originali dell’atto di matrimonio che ha redatto,e l’ufficiale lo trascrive entro 24 ore;
tardiva→può avvenire in qualunque momento,trascorso il tempo previsto per una trascrizione tempestiva,non avvenuta per un qualunque motivo.La richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi,o anche da uno solo di essi,purchè l’altro ne sia al corrente e non faccia opposizione,Questo requisito del consenso di entrambi i coniugi,sia pure nella forma della mancata opposizione,esclude l’ammissibilità della trascrizione del matrimonio post mortem di uno dei coniugi,che potrebbe essere richiesta a fini successori.Anche la trascrizione ha effetto retroattivo alla celebrazione del matrimonio,ma non pregiudica i diritti acquistati legittimamente dai terzi
IMPEDIMENTI ALLA TRASCRIZIONE
Sono previsti dall’art 8 dell’accordo 18 febbraio 1984.Si tratta di impedimenti che impediscono la trascrizione ma questa è comunque ammessa quando,secondo la legge civile,non è puù possibile proporre un’azione di nullità o annullabilità
I nubendi non possiedono i requisiti anagrafici richiesti dalla legge civile per contrarre matrimonio.
Se la competente autorità statale autorizza il minore a contrarre matrimonio,valutata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte,può aver luogo la trascrizione tempestiva.
Se lo Stato non ha rilasciato un’autorizzazione in tal senso,il matrimonio non è trascrivibile
La legge 101/1989,che ha approvato l’intesa con l’unione delle comunità ebraiche,ha attribuito effetti civili al matrimonio celebrato appunto secondo il rito ebraico.Anche tale matrimonio deve essere trascritto per acquistare effetti civili,e deve essere celebrato da un ministro di culto italiano,a pena di nullità.
La particolarità del matrimonio in questione è data dal fatto che durante la celebrazione del rito,il solo a manifestare la sua volontà apertis verbis è lo sposo:la sposa la manifesta invece implicitamente,accettando l’anello nuziale.Ciò si discosta significativamente da quanto previsto dalla legge civile italiana in materia di accertamento della volontà dei nubendi.
Le parti devono richiedere la pubblicazione al competente ufficiale dello stato civile,informandolo del fatto che intendono celebrare il matrimonio di fronte ad un ministro del culto ebraico.Il pubblico ufficiale rilascia loro un doppio nulla osta da consegnare al ministro del culto.Il celebrante deve informare i coniugi dei diritti e degli obblighi civili che derivano dalle nozze,dando loro lettura degli art 143 144 e 147 cc.In ciò sta una significative differenza con quanto previsto in materia dalle intese stipulate con altre confessioni religiose,quali quella valdese o metodista,le quali hanno ritenuto inopportuno che il ministro del culto inficiasse la sacralità del proprio ufficio dando lettura di scritture profane e facendosi così “pubblico ufficiale”.Ma l’illusione di tenere separati gli aspetti temporali da quelli spirituali è,appunto,un’illusione:anche i ministri delle confessioni citate devono infatti redigere l’atto di matrimonio e trasmetterlo all’ufficiale dello stato civile,facendo così i “pubblici ufficiali”.Il ministro di culto,entro 5 gg dalla celebrazione deve trasmettere all’ufficiale dello stato civile un originale dell’atto e del nulla osta:l’uff st civ,se trova corretta tale documentazione,trascrive il matrimonio nelle 24 ore successive.è ammessa la trascrizione tardiva.Le comunità ebraiche conservano la facoltà di costituire e sciogliere vincoli matrimoniali di tipo religioso in osservanza delle antiche leggi e tradizioni ebraiche,ma si tratta di atti privi di rilevanza civile
LA NULLITà DEL MATRIMONIO CANONICO
Ipresupposti che possono condurre ad una pronuncia di nullità matrimoniale da parte del giudice canonico sono:
-mancanza del consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi (rientrano in tale ipotesi i casi di simulazione e di riserva mentale)
-errore sulla persona o sulle qualità del coniuge
-violenza o timore
-l’insussistenza,in capo ad uno dei coniugi,della volontà di attuare una o più delle finalità essenziali del matrimonio cristiano,quale ad esempio quella di procreare
-l’incapacità di uno dei coniugi di avere rapporti coniugali.
La nullità del matrimonio rato e non consumato si può ottenere attraverso un diverso procedimanto,cioè la dispensa papale :un provvedimento di carattere amministrativo e non giuduziario,che peraltro non può essere delibato in quanto grazioso e discrezionale,ne quale sono assenti le garanzie giurisdizionali offerte ad ogni cittadino dalla Costituzione repubblicana.
Il diritto canonico prevede che il giudice,prima di accettare ed istruire la causa di nullità,debba esperire ogni tentativo per conciliare i coniugi ed evitare il giudizio.Se tali tentetivi falliscono,si instaura il giudizio presso il tribunale competente.
GIUDIZIO CANONICO DI PRIMO GRADO→Sono legittimati a propore l’azione i coniugi o il promotore di giustizia ,nel caso in cui la nullità sia di pubblica ragione.Il tribunale comptetente è quello del luogo in cui i coniugi risiedono o hanno il domicilio.Esaurite la fase
istruttoria e quella dibattimentale,il Giudice collegiale si riunisce per emettere il suo giudizio:una volta verbalizzato il convincimento del giudice la sentenza deve essere redatta entro un mese;deve inoltre essere pubblicata e notificata alle parti per publicos tabellarios.
GIUDIZIO CANONICO DI APPELLO→entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,la parte soccombente o il difensore del vincolo possono proporre appello presso lo stesso tribunale:questo può confermare la sentenza impugnata con decreto ,oppure istruire una nuova causa,sulla falsariga di quella precedente.è da notare che è ammessa la mutatio libelli,e dunque può essere trattata in questa sede una questione del tutto nuova rispetto a quella trattata durante il precedente grado di giudizio.Se il tribunale d’appello conferma la sentenza di nullità matrimoniale,questa pronuncia è immediatamente esecutiva in ambito religioso:ma perché possano prodursi effetti civili occorre l’exequatur,cioè il decreto di esecutività emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura apostolica.Il relativo giudizio si svolge presso la Santa Sede,ed è sostanzialmente un giudizio di controllo:con esso si attesta la regolarità del procedimanto ottemperato da parte dei tribunali canonici.Posto in essere tale controllo di legittimità,il Supremo Tribunale emana un decreto con il quale attesta la legittimità della sentenza.
La doppia sentenza di nullità pronunciata dai tribunali canonici non è in grado di produrre effetti civili nell’ordinamento giuidico italiano.A questo fine essa deve essere delibata.
LA DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE
La “delibazione”è la speciale procedura giudiziaria tramite la quale una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale acquista,su richiesta di parte,effetti civili nell’ordinamento giuridico italiano.Essa è prevista dall’ accordo del 18 febbraio 1984,modificativo del Concordato del ’29,all’art 8 n 2.
La procedura si apre con la domanda di delibazione che uno o entrambi i coniugi inoltrano alla Corte d’Appello competente nel territorio,cioè quella nel cui distretto si trova il comune nel quale il matrimonio fu trascritto.La domanda deve essere sottoscritta da un procuratore legale ,e richiede la ricorrenza di alcuni presupposti processuali:
decisioni giudiziali,emanate in ambito ecclesistico,dichiarative della nullità del matrimonio,secondo la procedura prevista per i processi di nullità matrimoniale
apostolica,nella sua funzione di organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica,attestante l’esecutività nell’ordinameto canonico della sentenza delibanda.
ADEMPIMENTI DELLA CORTE D’APPELLO→ai fini della sua indagine,la Corte deve accertare:
1-l’esistenza e l’autenticità delle due decisioni giudiziali ecclesisitiche dichiarative della nullità del matrimonio.e del decreto di esecutività emanato dal supremo tribunale della segnatura apostolica;
2-che il matrimonio dichiarato nullo fosse un matrimonio concordatario;
3-che durante il giudizio svoltosi di fronte al tribunale ecclesiastico alle parti sia stato assicurato il diritto di agire e di difendersi,in modo non difforme dai principi dell’ordinamento italiano;
4-che non vi siano circostanze ostative alla dichiarazione di efficacia nell’ordinamento italiano di una sentenza straniera e cioè:
a-che non vi sia una sentenza italiana passata in giudicato,contrastante con quella ecclesiastica;