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Diritto Ecclesiastico: Stato e Chiesa in Italia e in Francia - Prof. Condorelli, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 15/11/2023

giorgiall00
giorgiall00 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO: Il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato e si occupa di disciplinare
come la religione incide sulle relazioni giuridiche. Il termine ‘’ecclesiastico’’ in realtà si rifà alla chiesa, all’ecclesia, ma questo
non deve confonderci perché abbiamo detto che è il diritto dello stato. Esso si occupa infatti delle relazioni tra lo stato e i vari
grippi religiosi\confessioni .. toccando tematiche come libertà religiosa. Per cui si occupa di quella vasta area che possiamo
definire della MULTIRELIGIOSITA’.
Il diritto canonico è il diritto per eccellenza della chiesa cattolica. E’ quindi un diritto confessionale prodotto dalla chiesa per
sé stessa. Il termine canonico deriva dal latino canon e dal greco kanon e significa canna\regolo\unità di misura. E’ dunque
qualcosa che ci serve per misurare qualcos’altro. In particolar modo permette di misurare il nostro comportamento rispetto al
diritto. Inoltre nella storia del diritto il canone indica una particolare norma giuridica emanato dai concilii, cioè dalle assemblee
dei vescovi.
PADRI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO: Tra i padri del diritto ecclesiastico abbiamo:
-FRANCESCO SCADUTO: Importante giurista siciliano, nato a Bagheria e morto a Favara. Egli fu un professore presso
l’università di Palermo, Napoli, Sapienza di Roma dove fu anche rettore. Ricordiamo Scaduto per una sua importante
prolusione accademica cioè una lezione particolarmente solenne che si teneva ogni volta che prof veniva chiamato ad
insegnare in una nuova facoltà.
Siamo nel 1885, 15 anni dopo la presa di Roma, in un contesto in cui il regno d’Italia era particolarmente giovane e si stava
costruendo un proprio edificio legislativo in vista di un’Italia più unita.
E’ proprio in questo contesto che Scaduto decide di insegnare il diritto ecclesiastico secondo una concezione diversa e in
chiave moderna. Partendo dal presupposto che la Chiesa ha un proprio ordinamento giuridico, e che questo si interseca
problematicamente con il diritto dello Stato, propone l'indirizzo di studiarlo come il diritto dello Stato, visto che lo Stato era
entrato in contatto con numerose confessioni religiose. Il pensiero di Scaduto non deve essere inteso come arbitrario, proprio
perché in questo contesto Il Regno d'Italia si era dato una copiosa legislazione anche in merito alle questioni inerenti alla
chiesa, alla religione cattolica e così via. Egli darà alla luce due importanti opere: il concetto moderno di diritto ecclesiastico
(1885); Il diritto ecclesiastico vigente in italia.
-FRANCESCO RUFFINI, giurista piemontese che ricordiamo per due opere: la libertà religiosa storia dell'idea; libertà
religiosa come diritto pubblico subiettivo.
Siamo in un contesto in cui il diritto ecclesiastico si afferma come ramo del diritto pubblico e dove la parola chiave del suo
pensiero è proprio libertà religiosa.
-ARTURO CARLO JEMOLO, altro importante ecclesiasticista italiano, partorì due importanti opere che meritano menzione:
chiesa e stato in Italia negli ultimi 100 anni; lezioni di diritto ecclesiastico.
-FRANCESCO FINOCCHIARO, un’altra importante menzione in qualità di padre del diritto ecclesiastico è il prof. Francesco
Finocchiaro, nato a CT e morto a Roma. Insegnò presso la facoltà di CT, Milano ed infine a Roma. Finocchiaro è stato il 1
giurista italiano a studiare, dopo l'entrata in vigore della Cost., la questione della disuguaglianza giuridica in ambito religioso.
Egli partiva dal concetto di libertà e la libertà altro non è che una rivendicazione nell'essere diseguali. In ambito religioso
questa tematica possiamo ritrovarla sulla questione circa l'indossare il velo.
RAPPORTO STATO CHIESA: Perché il diritto si occupa della religione? Perché la religione appartiene all’azione
pubblica, è una sorta di collante delle polis.
In un passo contenuto nel Digesto (parte del Corpus Iuris civilis) Ulpiano distingue tra quello che è il diritto privato e il
diritto pubblico.
-il diritto privato è quello che riguarda l’utilità dei singoli;
-il diritto pubblico riguarda la res publica di roma, cioè riguardano il popolo inteso come entità distinta dal singolo.
Inoltre egli afferma che il diritto pubblico si occupa delle cose sacre, dei sacerdoti e dei magistrati, in quanto tale la
religione appartiene alla sfera del diritto pubblico.
Dunque, la lesione della religione è una lesione della sfera pubblica della polis.
CONTESTO IN CUI NASCE LA RELIGIONE CRISTIANA (EDITTI): il mondo pagano è un mondo politeista. I politeisti si
identificano come coloro che non sono cristiani. Questa contrapposizione la notiamo già a partire dall'etimologia del termine
pagano da pagus che significa villaggio. Infatti, mentre il cristianesimo si diffonderà dalle città, tutti gli altri culti tradizionali si
diffonderanno al di fuori delle città.
In questo contesto la religione cristiana emerge come novità. Essa infatti è una religione monoteista, si crede in un solo Dio
che si è incarnato e si è fatto uomo, che parla agli uomini, che ha dato i suoi i comandamenti agli apostoli e che diffonde
nello spazio il Vangelo. In quanto tale monoteismo e paganesimo sono dunque incompatibili tra loro.
La presenza del cristianesimo all'interno della compagine politica dell'Impero romano cambia, nel corso degli anni,
condizione giuridica.. Inizialmente fu una religione perseguitata. Le persecuzioni iniziarono sotto il Principato di Nerone e
Proseguirono fino a Diocleziano. Il Principato di quest'ultimo fu l'ultimo di una serie di persecuzione attuate. Molti furono
martiri, martire significa testimone ed indica coloro che davano testimonianza della propria fede attraverso la morte. Le
persecuzioni non ebbero poi come fine l’uccisione dei cristiani. Vennero infatti distrutti interi luoghi di culto o gli stessi oggetti
tramite cui si svolgevano i culti, gli stessi libri sacri vennero bruciati. I cristiani vivevano dunque nelle segretezza e si
riconoscevano tramite segni contraddistinti come il pesce.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO: Il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato e si occupa di disciplinare come la religione incide sulle relazioni giuridiche. Il termine ‘’ecclesiastico’’ in realtà si rifà alla chiesa, all’ecclesia, ma questo non deve confonderci perché abbiamo detto che è il diritto dello stato. Esso si occupa infatti delle relazioni tra lo stato e i vari grippi religiosi\confessioni .. toccando tematiche come libertà religiosa. Per cui si occupa di quella vasta area che possiamo definire della MULTIRELIGIOSITA’. Il diritto canonico è il diritto per eccellenza della chiesa cattolica. E’ quindi un diritto confessionale prodotto dalla chiesa per sé stessa. Il termine canonico deriva dal latino canon e dal greco kanon e significa canna\regolo\unità di misura. E’ dunque qualcosa che ci serve per misurare qualcos’altro. In particolar modo permette di misurare il nostro comportamento rispetto al diritto. Inoltre nella storia del diritto il canone indica una particolare norma giuridica emanato dai concilii, cioè dalle assemblee dei vescovi. PADRI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO: Tra i padri del diritto ecclesiastico abbiamo: -FRANCESCO SCADUTO: Importante giurista siciliano, nato a Bagheria e morto a Favara. Egli fu un professore presso l’università di Palermo, Napoli, Sapienza di Roma dove fu anche rettore. Ricordiamo Scaduto per una sua importante prolusione accademica cioè una lezione particolarmente solenne che si teneva ogni volta che prof veniva chiamato ad insegnare in una nuova facoltà. Siamo nel 1885, 15 anni dopo la presa di Roma, in un contesto in cui il regno d’Italia era particolarmente giovane e si stava costruendo un proprio edificio legislativo in vista di un’Italia più unita. E’ proprio in questo contesto che Scaduto decide di insegnare il diritto ecclesiastico secondo una concezione diversa e in chiave moderna. Partendo dal presupposto che la Chiesa ha un proprio ordinamento giuridico, e che questo si interseca problematicamente con il diritto dello Stato, propone l'indirizzo di studiarlo come il diritto dello Stato, visto che lo Stato era entrato in contatto con numerose confessioni religiose. Il pensiero di Scaduto non deve essere inteso come arbitrario, proprio perché in questo contesto Il Regno d'Italia si era dato una copiosa legislazione anche in merito alle questioni inerenti alla chiesa, alla religione cattolica e così via. Egli darà alla luce due importanti opere: il concetto moderno di diritto ecclesiastico (1885); Il diritto ecclesiastico vigente in italia. -FRANCESCO RUFFINI, giurista piemontese che ricordiamo per due opere: la libertà religiosa storia dell'idea; libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo. Siamo in un contesto in cui il diritto ecclesiastico si afferma come ramo del diritto pubblico e dove la parola chiave del suo pensiero è proprio libertà religiosa. -ARTURO CARLO JEMOLO, altro importante ecclesiasticista italiano, partorì due importanti opere che meritano menzione: chiesa e stato in Italia negli ultimi 100 anni; lezioni di diritto ecclesiastico. -FRANCESCO FINOCCHIARO, un’altra importante menzione in qualità di padre del diritto ecclesiastico è il prof. Francesco Finocchiaro, nato a CT e morto a Roma. Insegnò presso la facoltà di CT, Milano ed infine a Roma. Finocchiaro è stato il 1 giurista italiano a studiare, dopo l'entrata in vigore della Cost., la questione della disuguaglianza giuridica in ambito religioso. Egli partiva dal concetto di libertà e la libertà altro non è che una rivendicazione nell'essere diseguali. In ambito religioso questa tematica possiamo ritrovarla sulla questione circa l'indossare il velo. RAPPORTO STATO CHIESA: Perché il diritto si occupa della religione? Perché la religione appartiene all’azione pubblica, è una sorta di collante delle polis. In un passo contenuto nel Digesto (parte del Corpus Iuris civilis) Ulpiano distingue tra quello che è il diritto privato e il diritto pubblico. -il diritto privato è quello che riguarda l’utilità dei singoli; -il diritto pubblico riguarda la res publica di roma, cioè riguardano il popolo inteso come entità distinta dal singolo. Inoltre egli afferma che il diritto pubblico si occupa delle cose sacre, dei sacerdoti e dei magistrati, in quanto tale la religione appartiene alla sfera del diritto pubblico. Dunque, la lesione della religione è una lesione della sfera pubblica della polis. CONTESTO IN CUI NASCE LA RELIGIONE CRISTIANA (EDITTI): il mondo pagano è un mondo politeista. I politeisti si identificano come coloro che non sono cristiani. Questa contrapposizione la notiamo già a partire dall'etimologia del termine pagano da pagus che significa villaggio. Infatti, mentre il cristianesimo si diffonderà dalle città, tutti gli altri culti tradizionali si diffonderanno al di fuori delle città. In questo contesto la religione cristiana emerge come novità. Essa infatti è una religione monoteista, si crede in un solo Dio che si è incarnato e si è fatto uomo, che parla agli uomini, che ha dato i suoi i comandamenti agli apostoli e che diffonde nello spazio il Vangelo. In quanto tale monoteismo e paganesimo sono dunque incompatibili tra loro. La presenza del cristianesimo all'interno della compagine politica dell'Impero romano cambia, nel corso degli anni, condizione giuridica.. Inizialmente fu una religione perseguitata. Le persecuzioni iniziarono sotto il Principato di Nerone e Proseguirono fino a Diocleziano. Il Principato di quest'ultimo fu l'ultimo di una serie di persecuzione attuate. Molti furono martiri, martire significa testimone ed indica coloro che davano testimonianza della propria fede attraverso la morte. Le persecuzioni non ebbero poi come fine l’uccisione dei cristiani. Vennero infatti distrutti interi luoghi di culto o gli stessi oggetti tramite cui si svolgevano i culti, gli stessi libri sacri vennero bruciati. I cristiani vivevano dunque nelle segretezza e si riconoscevano tramite segni contraddistinti come il pesce.

I cristiani erano una minoranza perseguitata in quanto accusati di empietà, cioè tramite il loro culto avrebbero attirato l'ira degli dèi. Erano una spina nel fianco dell'impero, o meglio, erano considerati l'elemento sovversivo della Civitas. La situazione cambia sotto il principato di Costantino quando il mondo politeista iniziò il suo declino e fu destinato a dissolversi nello spazio nell'arco di qualche secolo dopo la venuta di cristo. Quali furono gli eventi che segnarono la definitiva vittoria del cristianesimo?? 1.EDITTO DI MILANO: emanato da Costantino nel 313 (probabilmente preceduto da un altro editto di tolleranza nei confronti dei cristiani da parte dell’imperatore Gelasio nel 311, ma è dubbio visto che lo stesso editto di Milano ci è pervenuto in forma indiretta). L’editto stabiliva per il cristianesimo la stessa libertà di culto di tutte le altre religioni e in ogni luogo dell’impero. Per questo venne chiamato di ‘’tolleranza’’, con la conseguenza che sarebbero stati loro tornati tutti i beni confiscati durante le persecuzioni. In realtà Costantino si dimostrò, sotto molti punti di vista, favorevole alla religione cattolica. Così ad es. nel codex si legge che Costantino diede la possibilità ai vescovi di istituire un tribunale sulle cause civili, e probabilmente anche per le cause penali (questo è incerto), ovvero l’episcopalis audentia. Ancora si diede la possibilità alle chiese di essere destinatarie di disposizioni di ultima volontà come legati e donazioni. Chiaramente, a quei tempi, non si aveva il concetto di persona giuridica, così come lo intendiamo oggi, motivo per cui le donazioni venivano fatte sì alla Chiesa ma venivano intestata alla persona fisica del vescovo. Le chiese iniziano così ad accumulare un ingente patrimonio, definito patrimonio pauperum , cioè il patrimonio dei poveri. Perché si facevano queste donazioni? per salvare la propria anima, quella dei defunti o semplicemente per partecipare alle attività assistenziali. In questo contesto collochiamo il Concilio di nicea. Tenutosi nel 325, è stato il primo Concilio ecumenico cristiano convocato da Costantino. L'intento era ristabilire la pace religiosa, presentandosi come protettore della stessa. Un vescovo, Eusebio di cesarea, scrive una storia ecclesiastica in cui riporta le parole di Costantino, il quale si definiva ‘’episcopus externus’’, ovvero un Sorvegliante della Chiesa per ciò che attiene la sfera temporale, anche se in realtà si mostrò interessato anche per quella spirituale. Proprio il concilio di nicea condannò l’eresia di Ario, sacerdote alessandrino, il quale nagava la natura divina di Gesù Cristo entrando in conflitto con il suo vescovo nel 319 e subendo pertanto la condanna all'esilio nel 325. Intorno al 360 c’è stato un breve ritorno al paganesimo con l’imperatore Giuliano l’apostata, passato alla storia con questo nome perché colpevole di apostasia (ribellione), per aver pubblicamente rinnegato la fede cristiana. 2.EDITTO DI TESSALONICA: emanato da Teodosio I nel 380. Con questo editto si proclamava il cristianesimo cattolico la religione dello Stato romano, con la conseguenza che tutti i sudditi avrebbero dovuto professare il cattolicesimo, in violazione sarebbero stati repressi. E’ quindi chiara la differenza tra gli editti: l’editto di Milano tollerava la religione cattolica, l’editto di Tessalonica la professava come religione dell’Impero. L'obiettivo fu quello di rafforzare l'unità dello Stato anche da un punto di vista religioso. Per cui lo Stato cercava appoggio dalla Chiesa, la Chiesa tutela e protezione dallo Stato. Fondamentale in questo contesto fu il Concilio di Efeso , terzo Concilio ecumenico, convocato da Teodosio II e si tenne nel 431 ad Efeso. In tale Concilio fu condannato il vescovo di Costantinopoli perché riteneva che la Madonna potesse essere chiamata solo madre di Cristo e non di Dio (SCISMATICI). Nel 451 venne convocato il Concilio di Calcedonia dove furono condannati i monofisiti, cioè coloro che credono che Gesù abbia solo natura divina. A questi si contrappongono gli ariani, che invece non credevano alla natura divina di Gesù. Chi erano gli altri rispetto ai cristiani? Gli INFEDELI. Ma all’interno del cristianesimo vi sono diversi gruppi. 1.CATTOLICI: coloro che credono che la verità della fede sia nella parola di Cristo, nei testi sacri e soprattutto nel nuovo testamento, soprattutto tramite la menzione del padre figlio Spirito Santo. Siamo di fronte ad un nuovo politeismo? No, perché si tratta di un'unica entità- mistero della fede. 2.ERETICI: tutte le affermazioni contrarie a ciò che credeva alla Chiesa erano eretiche, accesi, professava una fede erronea. (es. concilio di Nicea e di Calcedonia). 3.APOSTATI: Chi volontariamente si allontana da un ordine religioso o abbandona il proprio stato ecclesiastico. 4.SCISMATICI TOLLERANZA: La confusione religiosa e politica e le persecuzioni religiose portano alla ricerca di nuove definizioni circa i concetti di fede e di eresia. Nel linguaggio comune la tolleranza presenta un’accezione positiva, permette infatti che esista una pluralità di posizioni e quindi di opinioni in tutti i campi dove essa sia esercitata. Anche se colui che tollera è chi non condivide l’idea altrui. In ogni caso la tolleranza è un concetto chiave per la gestione delle diversità religiose. Tolleranza – con il suo etimo latino tolerantia (da tolerare) – è termine che appartiene al linguaggio giuridico della civiltà occidentale. Fra i diversi contesti emerge quello giusprivatistico. In termini generali, il tema è quello della tolleranza di un comportamento altrui nel campo del diritto privato (acquisizione del possesso, costituzione delle servitù, esercizio di poteri di rappresentanza, ecc.), e delle conseguenze che tale atteggiamento, consistente nella omissione di una reazione, può avere sulla sfera giuridica di chi è stato «paziente» o «tollerante». Si tratta di problematiche, che giungono fino ai nostri attuali codici civili, alle quali in questa sede si può solo accennare. Sicuramente possiamo fare un excursus sul tema della tolleranza, tale da poterlo definire dalla DALLA TOLLERANZA (O INTOLLERANZA) ECCLESIASTICA ALLA TOLLERANZA (O INTOLLERANZA) CIVILE, TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA. Ma partiamo dalle origini. Attorno al Decretum di Graziano, intorno al 1140, la scienza canonistica medievale comincia ad

superiorità rispetto all’allievo. Vi era anche l’obbligo per gli ebrei di portare un segno di riconoscimento, una rondella rossa; si vietava, infine, alle donne ebree di fare la nutrice dei bambini. RIFORMA PROTESTANTE (Scisma luterano): Il 1500 è per l'Europa un secolo di grandi cambiamenti, non soltanto per il mondo del diritto ecclesiastico. Siamo nel periodo in cui viene scoperto il nuovo mondo, 'America. Si apprende così l'esistenza di persone che sono da sempre vissute e lontane dalla chiesa cattolica. Come portare loro la fede? Si pone il problema se bisogna convertire costoro con la forza. Ma il 1500 lo ricordiamo soprattutto per un particolare evento, la riforma protestante. Essa ha marcato la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. La riforma dette inizio alla separazione o scisma della Chiesa cattolica occidentale in chiesa protestante e Chiesa cattolica romana. Martin Lutero, Capostipite della riforma nel 1517, contesta diversi punti e aspetti della religione cattolica e affigge nella porta della cattedrale di Wittenberg tutte le disposizioni che a suo avviso dovevano essere modificate. Si apre così una grande stagione di conflitti e si concluderà con la scomunica di quest'ultimo. Sebbene le sue tesi vennero considerate eretiche, Lutero ebbe molto seguito, uno dei quali e tra i più importanti,fu Giovanni Calvino, giurista e teologo francese. Cosa accade con il protestantesimo? Molte chiese vennero riformati dai re principi e consigli cittadini. Sebbene facessero parte di un movimento comune, nei vari luoghi, come vedremo la riforma si attuò con modalità differenti. Ecco perché è necessario parlare di protestantesimi al plurale. Nonostante ciò, tra tutte queste formazioni esistono profonde analogie che costituiscono poi altrettante differenze con i cattolici e gli ortodossi. Gli elementi comuni sono riassumibili in una formula del sedicesimo secolo, elaborata da Lutero e che si basa sui 5 sola (abl.-complemento di mezzo) e che sono: -sola scriptura: con la sola scrittura-bibbia. Gli insegnamenti della fede secondo lutero li conosciamo solo tramite l'antico e il nuovo Testamento e non anche, come afferma la Chiesa cattolica tramite la tradizione. Ogni dottrina ed insegnamento estraneo alla Scrittura deve essere rifiutato. La Bibbia è la voce di Dio in linguaggio umano. -sola fide: La persona battezzata riceve la salvezza mediante la sola fede e non anche per il compimento delle opere. -sola gratia: la salvezza dell'uomo deriva solo dalla gratuità del Cristo Salvatore e non anche da uno cooperazione umana. -solus Christus: Solo tramite Cristo si raggiunge la salvezza. Non esiste alcuna intermediazione operata dalla Chiesa. -soli deo gloria: Dio desidera essere glorificato in, per e attraverso noi. Tutta la gloria deve essere data solamente a Dio, nostro creatore. A questi principi è poi da aggiungersi riconoscimento di 2 sui 7 sacramenti e cioè il battesimo e l 'eucarestia che sono istituiti direttamente da Cristo. Il battesimo , inteso quale atto di ingresso tramite la quale si diventa fedeli e l'eucarestia quale atto per avere memoria di ciò che fece Gesù nell'ultima cena ma che viene concepito diversamente. Mentre i cattolici credono nel fenomeno detto della transustanziazione, cioè il pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo. I luterani credono consustanzazione, cioè durante la consacrazione, il pane e il vino mantengono la loro natura fisica e al tempo stesso diventano corpo e sangue. Lutero ritiene che gli altri sacramenti siano un’invenzione della tradizione della chiesa e che dunque non siano stati istituiti da cristo. Nonostante tutto questo appartenga al Medioevo, Lutero diede impulsi decisivi nella direzione della modernità, preparando al tempo stesso l'avvento dello Stato laico. Bisogna adesso capire come si sviluppa il fenomeno nelle diverse aree, in quanto ci sono nazioni che rimangono cattoliche come l'Italia, la Spagna e il Portogallo e la Francia (fatta eccezione per la parte in cui si sviluppa il calvinismo); e altre zone come la Germania, la Danimarca, in cui si diffuse di più il protestantesimo. Discorso a parte per l'Inghilterra. Brevemente in questo contesto inseriamo il Concilio di Trento. Fu il 19esimo concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato proprio per reagire alla diffusione della riforma protestante e quindi alla dottrina di Lutero. Fu diviso in diverse sessioni e si tenne tra il 1500-1600 al fine di riproporre i dogmi della fede cristiana. 1.FRANCIA: è un Regno cattolico, anche se in un’ampia area il protestantesimo ebbe una cospicua diffusione nella versione del Calvinismo e venivano chiamati ugonotti. La Francia però, a differenza della Germania, era uno Stato unitario. Che posizione avrebbe mai dovuto prendere la monarchia davanti ad una simile situazione? Un famoso caso fu la notte di San Bartolomeo, nel 1572, in cui cattolici massacrano i protestanti perché la storia ci insegna che chi ha il potere perseguita sempre. In questo contesto, il personaggio di spicco è il re Enrico IX di Francia Egli fu educato al calvinismo dalla Madre Giovanna. Ma per essere re di Francia si doveva essere cattolici, motivo per cui fu battezzato come tale. Si utilizzò l’espressione Parigi Val bene una messa, cioè va bene sacrificarsi in vista di ottenere un ruolo e uno scopo più alto, motivo per cui, nonostante fosse battezzato cattolico, fu sempre sensibile al Calvinismo e promulgò nel 1598 l'editto di Nantes (Di tolleranza) consentendo ai calvinisti di professare in luoghi specifici (Parigi no).

2. AUSTRIA : Altro Stato in cui la politica della tolleranza fu inaugurata fu il Regno d'Austria, governata da Giuseppe II. Nel 1781 emana l’editto di tolleranza con cui concede libertà di culto ai sudditi protestanti. Tale politica viene adottata dopo la morte della madre, l’Imperatrice Maria Teresa, che proprio in questo ambito era assolutamente preoccupata per l'anima del figlio e per tutte quelle che sarebbero andate perdute a causa della tolleranza del figlio. Bisogna intendersi sul significato delle parole: per lui tolleranza non significa indifferentismo religioso; in cuor suo, Giuseppe II darebbe tutto quello che possiede affinché tutti i protestanti d’Austria potessero convertirsi al cattolicesimo. Ma il suo programma ha radici ben piantate nella dimensione temporale: il suo intento è quello di avere sudditi industriosi e utili per lo Stato.

3.INGHILTERRA Nel 1534 Enrico VII si sottrae dall'autorità del vescovo di Roma perché il Papa non gli aveva riconosciuto la nullità del suo primo matrimonio. In questo modo il re Enrico VII colse l'occasione per separare la chiesa locale da Roma dando vita alla Chiesa anglicana. In risposta a questo la Chiesa di Roma iniziò ad intraprendere una serie di azioni conosciute come controriforma e che scaturisce soprattutto durante il Concilio di Trento. Principio cardine in questo periodo è quello del ‘’cuius regius eius religio’’ di chi è il Regno di lui sia la religione, e cioè i sudditi devono conformarsi alle confessioni del re. Il re si fa così difensore della fede ed è l'unico capo della Chiesa. 4.ITALIA E SPAGNA: Il cattolicesimo rimane in piedi e il fenomeno del protestantesimo è residuale. Nasce l’inquisizione. L'Inquisizione (dal latino inquisitio, "indagine" "ricerca") era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica (le cosiddette eresie). Con lo scopo poi di combattere più efficacemente la Riforma protestante, il 21 luglio 1542 si costituiva l'Inquisizione romana. l'Inquisizione aveva per prefetto lo stesso papa che nominava gli inquisitori generali, un gruppo di cardinali appartenenti alla Congregazione della sacra Inquisizione, e gli inquisitori particolari, consultori della Congregazione. Nella Spagna e nel Portogallo venivano nominati dal re gli inquisitori generali, confermati dal papa. L'autorità dell'Inquisizione, in materia di fede, si estendeva <<sopra qualunque persona di qualunque grado, condizione e dignità, ossia vescovi, magistrati, comunità..>>. In particolar modo gli inquisitori procedevano contro gli ERETICI, PAGANI, DIVINATORI, CRISTIANI APOSTATI ETC.. Ciò nonostante, anche in Italia si diffuse il protestantesimo, in particolare sotto la veste di valdismo. Il Valdismo è una confessione protestante nata nel XII secolo. Essa nasce come un movimento Pauperistico, movimento spirituale medievale caratteristico degli ordini mendicanti e che ne esalta il messaggio religioso e sociale. Venne subito proibito dalla Chiesa cattolica e dopo il Concilio di Verona del 1184 fu infine scomunicato. Il movimento prende il nome da un ricco mendicante di Lione di nome Valdo, il quale, al termine di una profonda crisi spirituale, decise di vivere l'esperienza degli apostoli di Cristo, spogliandosi di ogni suo avere. Inizialmente questa Comunità si confondeva con quella dei fedeli e non soffrirono di particolari pene. La situazione però cambiò nel 500, quando gran parte di essi aderirono alla riforma protestante nella corrente calvinista e iniziarono a subire persecuzioni varie e una parte di essi si rifugiarono in Calabria. Ed è proprio qui che nel 1561 avvenne la grande strage dei valdesi in Calabria. Oggi la Chiesa ha preso nette distanze da questi atti di intolleranza e violenza. Questo venne intrapreso in via ufficiale da Papa Giovanni Paolo II nel 2000, in cui chiede perdono per tutti gli errori che la Chiesa ha commesso nella storia. 6.GERMANIA: Nella Germania divisa tra cattolici e luterani, dopo la Pace di Augusta (1555) il sistema del diritto ecclesiastico è retto dal principio cuius regio eius religio. Il complesso regime di equilibri religiosi ed ecclesiastici stabilito dal Trattato della Pace di Westfalia (1648) viene esteso, oltre che ai Cattolici e ai Luterani, ai Riformati (Calvinisti). È la prima volta che il termine giuridico «tolleranza» viene utilizzato nel diritto pubblico dell’Impero. Tra il secolo XVII e il seguente, in diverse aree geografiche d’Europa, per il beneplacito di alcuni sovrani la tolleranza religiosa è talvolta riconosciuta alle confessioni dissidenti. Possiamo ricordare l’Editto di Tolleranza del Brandeburgo (1615); il Toleration Act emanato in Inghilterra; la Patente di tolleranza emanata dall’imperatore Giuseppe II d’Austria (1781). Nella Francia di Enrico IV la pacificazione religiosa fu conseguita con l’Editto di Nantes (1598); In Polonia, la Confederazione di Varsavia (1573) inaugurò un clima di tolleranza tale che agli occhi dei contemporanei il Regno polacco appariva come «l’asilo degli eretici». Nella Penisola italiana ricordiamo le leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II di Savoia, pubblicate tra il 1694 e il 1730. GIURISDIZIONALISMO (cosa implica?): Il giurisdizionalismo è una particolare politica dello Stato volta ad estendere la giurisdizione e il controllo sulla vita e sull'organizzazione delle Chiese. Il giurisdizionalismo dunque, tende a riaffermare la superiorità del potere statale su quello ecclesiastico, attraverso una penetrante ingerenza del primo nelle materie di spettanza del secondo. In base alle diverse aree geografiche questo sistema può assumere diversi nomi: -regalismo in Francia (potere del re sulla chiesa);

  • ius “ecclesiasticum siculum” in Sicilia -“Gallicanesimo” in Francia -“Giuseppinismo” in Austria
  • Febronianesimo” (prende il nome da un vescovo che teorizzò tali poteri dello Stato sulla chiesa) in Germania. Strumenti fondamentali del giurisdizionalismo erano i placet e l'exequatur. Placet: è la nostra volontà che si faccia così; exequatur : si faccia così. Si tratta di un potere tipico dei sovrani cattolici secondo cui le norme giuridiche della chiesa e i provvedimenti di carattere amministrativo della chiesa devono avere il placet regium, cioè entrano in vigore solo quando approvati dal sovrano affinché si accerti che non leda i diritti politici della corona. La mancanza o la negazione del placet significava che la norma non sarebbe potuta entrare in vigore. Ius advocationis et protectionis-> Il diritto del sovrano di essere ritenuto avvocato e protettore della chiesa Ius nominandi -> diritto di nominare i vescovi che sono i successori degli apostoli e capi delle diocesi. Ius exclusivae -> diritto di veto, cioè il diritto di escludere che la chiesa possa eleggere dei vescovi o dei papi sfavorevoli allo Stato. Ad esempio l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria volle esercitare questo potere per il papa Pio X. Chiaramente, trattandosi di un potere assai penetrante, la chiesa si opponeva. Oltre a questi strumenti di controllo, il giurisdizionalismo contemplò anche interventi diretti dello Stato nella vita della Chiesa, su materie quali l'età ed i motivi delle monacazioni, l'utilità dei conventi e ordini religiosi contemplativi (che vennero in gran

LEGGE DELLE GUARENTIGIE + QUESTIONE ROMANA: Lo statuto albertino, concesso nel 1848, proclamava il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato e che gli altri culti sono semplicemente tollerati conformemente alla legge. Con la legge Sineo 735\1848 si stabilì che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità delle cariche civili e militari. Vanno poi ricordate le leggi siccardi del 1850. Si tratta di importanti leggi che rappresentano il fulcro della separazione fra Stato e Chiesa del Regno di Sardegna: esse abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico, allineando la legislazione piemontese a quella di altri stati europei. In particolar modo fu abolito il privilegio del foro ecclesiastico. Privilegio per cui gli ecclesiastici erano sottratti, qualora si fossero resi penalmente colpevoli, alla giurisdizione dello Stato e affidata al tribunale del vescovo; così come il diritto d'asilo e la mano morta. Infine le leggi eversivi dell'asse ecclesiastico che provvidero alla soppressione di corporazioni e associazioni religiose che non attendessero alla cura delle anime, all'educazione o assistenza religiosa, togliando loro la capacità di acquisire e possedere, nonché la personalità giuridica. Come vediamo, dunque, la separazione fra Stato e Chiesa era iniziata con le leggi del 1848 che avevano assicurato anzitutto la libertà di culto ai valdesi e successivamente con la legge Sineo la non discriminazione in base al culto e così via.. Pochi giorni dopo la proclamazione del Regno d'Italia, Camillo Cavour tenne il suo primo famoso discorso presso la Camera dei deputati, affermando che Roma è la necessaria capitale d'Italia senza la quale l'Italia non potrebbe avere un assetto definitivo. Il 20 settembre 1870, alcune settimane dopo la caduta di Napoleone III, l'esercito italiano entrò a Roma dalla breccia di Porta Pia, non più difesa dalle truppe francesi annettendo lo Stato Pontificio al Regno d'Italia. Dalla debellatio dello Stato pontificio prese avvio quello che il lessico storiografico indica come questione romana che segnò la fine del potere temporale della Chiesa e l'inizio dei conflitti tra Stato e chiesa cattolica. All'indomani della presa di Roma, nel 1871 venne redatta una legge per disciplinare i rapporti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede che venne definita legge delle guarentigie , cioè delle garanzie. La legge constava di 20 articoli e si divideva in due parti. 1.Il titolo Primo -prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede- : si riconobbero tutte una serie di garanzie di carattere personale, affinché il Papa considerato alla stregua di un sovrano, possa svolgere la sua funzione come capo della Chiesa universale, ammettendo così al suo servizio guardie armate a difesa dei palazzi vaticani, del Laterano, della cancelleria e così via. Inoltre, si prevedevano anche garanzie economiche per il mantenimento del Pontefice. 2.Il titolo secondo -relazioni dello Stato con la chiesa- ispirata al principio del separatismo, in cui si garantisce ad entrambi massima e pacifica indipendenza. Tuttavia, la risposta della Chiesa a tutto questo fu assolutamente netta e negativa, considerandolo inaccettabile in quanto atto unilaterale da parte dello Stato. L’allora Papa Pio IX si barricò all'interno del Vaticano considerandosi prigioniero politico, e non ne uscì più per protesta contro il Regno, rifiutando addirittura la quota offerta dal governo per il proprio sostentamento. Il governo, infastidito dalla caparbietà del Pontefice e in un'ottica sempre più anticlericale, avviò alcune riforme contro la Chiesa: -fu introdotta alla leva obbligatoria anche ao seminaristi; -Fu abolito l'insegnamento della teologia da tutte le università pubbliche;

  • la gestione e il controllo dei seminari divenne anche statale. I rapporti tra il Regno e Chiesa da qui in poi saranno sempre più difficili, fino a quando non si giunge al culmine, nel 1874, con la promulgazione da parte della Curia della Formula non expedit : non conviene, con la quale si imponeva a tutti coloro che si identificavano cattolici, credenti e praticanti, di non partecipare attivamente alla vita politica, in quanto questi ostili alla chiesa e, in caso di violazione, si era sottoposti alla penitenziaria apostolica, cioè il Tribunale ecclesiastico. La formula del non expedit ebbe effetti duraturi fin quando rimane aperta la questione romana. Si attenuò poi nel nuovo secolo, quando la Chiesa capì che in determinate situazioni era utile che i cattolici partecipasse alla vita politica, anche se sempre sotto autorizzazione del vescovo e lo Stato comprese, che l'appoggio della Chiesa è una strategia politica. Così dopo la Prima guerra mondiale, la formula fu revocata e Mussolini Capi bene che per rafforzare il partito fascista sarebbe stato utile guadagnare il consenso dei cattolici e della stessa chiesa. Questo condusse alla stipulazione dei patti lateranensi e alla definitiva risoluzione della questione romana. PATTI LATERNANESI: L’11 febbraio 1929 vennero stipulati i patti lateranensi. Si tratta di un complesso di accordi stipulati dall'allora capo del governo Mussolini e il Segretario dello Stato della Santa Sede il Cardinale Gasparri, nel palazzo del Laterano, per definire rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Tali accordi furono poi revisionati nel febbraio 1984 con l'accordo di Villa Madama tra Bettino Craxi e il Sottosegretario della Santa Sede Cesaroli, e ratificato con la legge 1985. Con tali patti si raggiunse quella che fu definito alla pax letizia e si conclude in modo definitivo e irrevocabile la questione romana. Tali patti si compongono di tre documenti: 1.il Trattato : l'Atto con il quale lo Stato italiano rinuncia alla propria sovranità sul territorio dello Stato della Città del Vaticano; 2.Il concordato : regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, prevedendo: -l’obbligo di insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado della scuola; -riconoscimento degli effetti civili al matrimonio concordatari; -agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici. Quest'atto non è più vigente nella formula stipulata nel 1929 essendo stato modificato nel 1948 84 con l'accordo di Villa Madama. Ed infatti si ammette, nella nuova formulazione che: -La religione cattolica è materia scolastica facoltativa;
  • la possibilità di devolvere l'otto per mille del reddito delle persone fisiche alla Chiesa cattolica. 3. le convenzioni finanziarie : con cui si riconosce un indennizzo a fronte della perdita di tutti i beni mobili e immobili dello Stato pontificio in seguito alla conquista di Roma. In realtà non fu mai corrisposto. Si tratta chiaramente di un'astuta mossa politica perché il regime, grazie a questo, ebbe numerosi consensi LA COSTITUZIONE DEL 1948: La Cost. italiana è un testo in cui dobbiamo vedere le più importanti nozioni del diritto ecclesiastico vigente. Partendo già dagli artt. 2 e 3 Cost., vediamo come la nostra Repubblica si basa sui principi della libertà e dell'uguaglianza. In realtà l'esperienza storica ci mostra che le relazioni tra Stato e Chiesa sono state risolte sempre secondo metodi del tutto differenti. Non la libertà, ma la repressione e la proibizione, non l'uguaglianza ma la discriminazione in peius circa l'appartenenza o meno ad una determinata religione. Fatta questa premessa, vediamo quali sono gli articoli più importanti nel merito. ART 7 COST: L’art. 7 Cost. deve essere visto come un articolo il cui obiettivo è dare una copertura costituzionale agli accordi del 1929. Al comma 1 l'articolo esordisce con ‘’lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Indipendenza e sovranità sono tra loro strettamente collegate, dato che è sovrano quel soggetto o quell'ente che non ha nessuno sopra di sé; e se un soggetto non ha nessuno sopra di sé significa che anche indipendente. Che lo Stato sia indipendente e sovrano lo comprendiamo già anche dall'articolo 11 della Cost (ripudio della guerra.. l'Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità , ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli). Dobbiamo adesso capire il significato di indipendenza e di sovranità riguardo la Chiesa. L’idea che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani rispetta il modo di vedere della società cristiana del medioevo, che distingue due ordini: la dimensione spirituale e la dimensione terrena -> chiesa e società civile, quindi: -carattere temporale: la vita su questa terra e i bisogni di carattere materiale a cui le istituzioni civili provvedono; -carattere spirituale: i bisogni di carattere spirituale, protetti da una dimensione sovrannaturale. Vi è dunque una reciproca non dipendenza l'uno dall'altro. Con il comma uno dell'articolo 7 non vediamo altro che una società che si è fatta di cittadini nell'ordine pubblico, ma anche di appartenenti ad una comunità religiosa. In questo contesto inseriamo la ‘’ lettera di Diogneto ’’ risalente alla seconda metà del II secolo. L'autore della lettera è un cittadino e un cristiano che vuole spiegare a Diogneto cosa significa essere cristiani all'epoca dell’Impero Romano. Con un testo e un linguaggio che ricorda molto l'ambiente stoico e platonico, egli paragona la condizione dei cristiani nel mondo a quella dell'anima nel corpo. Innanzitutto, i cristiani sono persone comuni come tutti, vivono secondo gli usi e i costumi nelle città greche e barbare come ciascuno è capitato. Essi vivono nella patria, ma è come se fossero stranieri, essi cioè vivono nel mondo ma non appartengono ad esso, perché guardano al di sopra dell'esistenza terrena. Obbediscono alle leggi ma con la loro vita superano le leggi; amano tutti, ma da tutti vengono perseguitati e disprezzati, ma nel disprezzo ne hanno gloria. A dirlo bene, così come l'anima è nel corpo, così i cristiani sono nel mondo. Ma ancora l'art. 7 non fa altro che riproporre questa concezione dualistica del potere temporale e spirituale che viene rappresentata significativamente da una famosa lettera da parte del Papa Gelasio I all'imperatore di Costantinopoli Anastasio nel 494 d.C. La lettera nasce dal fatto che molto spesso gli imperatori di Costantinopoli tendevano ad occuparsi anche di questioni che riguardano la fede. Il sunto era quindi quello di non immischiarsi nelle questioni spirituali. Ne deriva così la concezione dualistica detta Gelasiana in cui il Papa dice che il mondo è retto da due potestà, la sacra Autorità dei pontefici e la potestà regale. Tuttavia, prosegue che l'importanza dei sacerdoti è molto più grande, visto che saranno questi ultimi a dover rendere ragione al tribunale divino anche per gli stessi imperatori. Inoltre, il sacerdozio obbedisce alle leggi dell'imperatore per quanto riguarda l'ordine temporale, sapendo che il potere gli era stato dato da Dio stesso, ma si tratta di un pensiero del tutto nuovo? No. Tale pensiero risale al Vangelo stesso in cui si legge ‘’date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio’’. Gli uomini hanno quindi un duplice obbligo, nei confronti di Cesare e nei confronti di Dio. Lo stesso San Paolo afferma ‘’Ciascuno sia sottomessa alle autorità costituite da Dio. Non c'è autorità se non Dio, o quelle che esistono sono create da Dio’’. Ma prima ancora di San Paolo abbiamo letto un famoso passo: i farisei interrogano Gesù. Egli chiedono: è lecito pagare il tributo a Cesare? Gesù, conoscendo la loro malizia rispose: <<ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo!. Una volta mostratagli, Gesù chiese: Di chi è l'immagine e l’iscrizione? I farisei risposero: di Cesare. Gesù disse loro: Date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio.>>. Il problema si pone nel caso di un possibile conflitto tra il comando di Cesare e quello di Dio. Negli atti degli apostoli si legge però che in caso di un possibile conflitto emerge il comando di Dio. Per descrivere la situazione Papa Innocenzo III utilizzò l’immagine del sole e della luna. La teoria del Sole e della Luna fu una concezione politica medievale la quale vedeva il papa come la principale autorità terrena e come la fonte del potere di tutti i regnanti. Secondo questa concezione, il pontefice e l'imperatore del Sacro Romano Impero, i due poteri universali sulla Terra, sarebbero stati come il Sole e la Luna nel cielo. Come, infatti, il Sole emette luce propria, mentre la Luna riflette la sua luce, così il papa, essendo vicario di Cristo, brillerebbe di luce propria illuminando l'imperatore. Questo dualismo percorre la storia ed è stato riproposta forma più moderna e consono ai tempi con il Concilio Vaticano II del
  1. In particolar modo Papa Paolo VI nell'ultima delle 4 costituzioni del Concilio, ovvero nella ‘’gaudium Et spes-gioia e speranza’’ esamina la condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo e la missione che la Chiesa è tenuta perseguire. In questo modo comunità politica e chiesa sono fra loro indipendenti, ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio degli stessi uomini e tale servizio sarà più efficiente quanto più sana sarà la collaborazione secondo le modalità adottate al tempo e al luogo. Ora in realtà, questa concezione dualistica circa l'appartenenza ad una comunità politica ovvero

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; (requisito introdotto a seguito della sentenza della corte Costituzionale 18/1982 in cui la corte ha detto che il concordato è sottoponibile a giudizio di legittimità cost. ma in relazione ai principi supremi. Il vecchio concordato all’art. 34 non prevedeva che il controllo della Corte di appello fosse fatto anche su questo aspetto, da tale sentenza è illegittimo l’art.34 nella misura in cui non prescriveva un controllo della Corte di appello volta verificare che alle parti fosse riconosciuto il diritto di agire in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.) c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Con riferimento alla rilevanza della convivenza come coniugi. “La convivenza "come coniugi" deve intendersi ~ secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte Europee dei diritti ed il Codice civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli. In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, è ostativa - ai sensi dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale". ART 8 COST (confessioni religiose): È importante soffermarci sul comma uno e due dell'articolo 8 della Costituzione. Il comma 1 riguarda tutte le confessioni religiose disponendo che: ‘’tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge’’. Ispirandosi così ad un atteggiamento di neutralità, il nostro ordinamento permette il pluralismo delle confessioni religiose offrendole pari opportunità. Stessa tutela la ritroviamo anche all’art. 10 della Corte dei diritti fondamentali dell'UE in cui si riconosce la libertà di cambiare la propria religione. Il comma 2 riguarda le confessioni religiose diverse dal cattolicesimo e si stabilisce che: ‘’le cofessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico’’. Il comma tre, infine, afferma che ‘’i rapporti con lo Stato sono regolate da apposite intese le quali, una volta raggiunta, non possono essere unilateralmente modificate dallo Stato, occorrendo piuttosto una nuova intesa’’. Il problema che ai giorni d'oggi è sempre più complesso è l'individuazione di quale gruppo religioso può essere concepito come confessione. Finché facciamo riferimento alle religioni classiche non fatichiamo a riconoscere un gruppo. Il problema si pone in merito alle nuove, quali ad esempio i testimoni di Geova. Il nostro legislatore, infatti, non ci ha mai dato una definizione precisa di religione e mai l'avrebbe potuto dare al fine di non pregiudicare la libertà assicurata in materia di culto. Egli piuttosto adopera come termine ‘’confessione religiosa’’ e ‘’professione di fede’’. L'unico criterio attualmente disponibile in grado di individuare quelle strutture sociali giuridicamente qualificabili come confessioni religiose c'è stato fornito dal giudice costituzionale con la sent. n.195\1993, secondo cui: la natura di confessione religiosa può essere desunta dai seguenti indici:

  • la sussistenza di un'intesa con lo Stato ex articolo 8 della Cost.;
  • Precedenti riconoscimenti pubblici;
  • autoqualificazione espressa nello statuto; -Comune considerazione; Dal punto di vista sociologico il concetto di religione può essere qualificato invece come relazione esistente tra l'uomo e il sacro. Ma anche la nostra giurisprudenza di Cassazione e costituzionale si è espressa dando qualche criterio, sebbene non esaustivo. Ad es. la Corte cost. con la sent. 195\1993 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) dichiara incostituzionale l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo nella parte in cui si attribuiscono finanziamenti ai fini dell'edificazione di edifici di culto solo per quelle confessioni che avevano stipulato un'intesa con lo Stato. Il che induce a pensare che qualora una confessione dovesse professare valori incompatibili con i valori costituzionali è dubbio se possa essere riconoscibile nel contesto dell'articolo 8. Oppure un altro esempio ci è dato dalla Corte di Cass. Con sentenza 1997 che riguarda Scientology, in cui afferma che se il giudice riconosce che quel gruppo è un gruppo religioso, non gli si può applicare il riconoscimento di associazione a delinquere, ma può ammettersi solo per alcuni adepti. Ulteriore problema è: esiste una sorta di limite all’accettabilità di queste religioni? Tale problema si pone soprattutto per le c.d. SETTE. LE SETTE (caso SCIENTOLOGY): Il termine setta religiosa ha una doppia interpretazione a seconda l'origine etimologica che gli si attribuisce. Così alcuni lo mettono in relazione al verbo latino ‘’seco’’, inteso come tagliare o dividere e in tal senso indica le congregazioni distaccatesi da una chiesa madre; oppure dal latino ‘’sector’’ (rafforzativo di sequor: seguire) per indicare la propensione a seguire l'insegnamento di un maestro o di un leader che si ritiene illuminato. Con il passare del tempo il termine assunse però una considerazione dispregiativa. Ecco perché alcuni sociologi hanno preferito utilizzare l'espressione ‘’nuovo movimento religioso’’ indicando così tutte quelle fedi religiose o movimenti etici, spirituali o filosofici di origine recente, solitamente apparsi a partire dagli anni 50 e che non appartengono ad una chiesa o ad un'istituzione religiosa antica. Il passaggio da setta a chiesa si verifica tutte le volte che un culto da minoritario e marginale

acquisisce maggiore credibilità. Sulla base di ciò tutte le chiese attuali erano delle sette nella loro fase iniziale. Esempi recenti di passaggio da setta a Chiesa si ebbe con i mormoni o quelle chiese dell'avventismo. In realtà dobbiamo soffermarci su uno specifico aspetto. Molti di questi nuovi movimenti sono stati al centro di eventi delittuosi, si pensi alle bestie di Satana, gruppo di Satanisti della provincia di Varese, che si resero responsabili di suicidi e omicidi, oppure un altro caso fu la più grande uccisione di massa nella storia moderna degli appartenenti al ‘’tempio dei popoli’’ altro movimento statunitense. A fronte del crescente allarme sociale, si ebbe la necessità di esaminare il fenomeno. Se in base al dettato costituzionale tutte le confessioni religiose sono libere di fronte alla legge, è necessario che i rispettivi statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico ed inoltre, se tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, è pur sempre imprescindibile che non si tratta di riti contrari al buon costume. Questo ha portato così ad un ampio monitoraggio sul variegato panorama delle sette. L'impresa si è però presentata assai ardua in quanto sono estremamente variegate tra loro. Solitamente si distingue tra:

  1. i movimenti d’innovazione occidentali: è formato dai "movimenti per lo sviluppo del potenziale" (self-improvement), detti anche "psicosette" o "autoreligioni", spesso basati su pretesi fondamenti scientifici, che promettono ai partecipanti purificazioni, illuminazioni, incrementi di capacità. Sono queste, peraltro, le "sette" che appaiono degne di maggiore attenzione, in quante principalmente su di esse si accentrano le accuse di "destrutturazione mentale". A tal proposito, tra i movimenti religiosi che riguardano il potenziale umano, citiamo scientology. Precisamente la Chiesa di Scientology , è un'organizzazione che ha sede principale negli Stati Uniti. La Scientologia non si fonda su una "rivelezione", ma su una ricerca, tanto che è stata anche definita una sorta di "buddismo tecnologico’’. Il suo obiettivo non è dunque la salvezza intesa come "perdono dei peccati ed ascesi spirituale, ma la sopravvivenza improntata sul programma biologico di purificazione, che consente all'individuo di liberarsi dalle distorsioni mentali, causa di condotte aberranti (tra cui la tossicodipendenza e la criminalità, curate nei centri "NARCONON" e "CRIMIONON" strettamente collegati alla "Chiesa" vera e propria) e di sviluppare al massimo il proprio potenziale. Il problema e che completare questo programma di purificazione costa cifre elevatissime; perché, al di là delle finalità ufficialmente dichiarate, il vero fine della setta appare l'esercizio di un attività speculativa in danno di persone sprovvedute. Coloro che decidono di proseguire la terapia, sono indotti a frequentare corsi di dianetica sempre più onerosi, durante i quali sono sottoposti a stress fisici (lavori logoranti, diete ipervitaminiche e ipoproteiche) e psicologici (letture forzate, pressioni ed intimidazioni) per ridurli in uno stato di totale soggezione, attuando il sistema di "condizionamento mentale" già precedentemente descritto. L’accusa iniziale fu quella secondo cui la chiesa sarebbe stata un’associazione a deliquinere per commettere reati come truffa e circonvenzione di incapace. Il problema è il seguente: scientology è un’associazione a delinquere oppure alcuni adepti hanno costituito un’associazione a delinquere. Fenomeni assai diversi tra loro. Alla fine il processo si è concluso con la condanna di sole alcune persone appartenenti a scientology in seguito ad alcuni fenomeni abbastanza strani come quello della morte della giovane Lisa MecPherson. In Francia invece c’è stato un lunghissimo processo per questi reati che però ha causato la condanna dell’associazione.
  2. movimenti di derivazione cristiana: che intendono andare oltre le stesse posizioni dei padri del Protestantesimo (Lutero e Calvino) proprie delle chiese evangeliche riformate, ritenute ancora troppo vicine all'ortodossia cattolica. In tali contesti, si badi bene, la "parentela" con il Cristianesimo è spesso assai lontana e si limita alla condivisione di alcune tematiche veterotestamentarie
  3. movimenti d'ispirazione orientale: A questa categoria, piuttosto affollata, appartengono: -movimenti "apocalittico-millenansti"…convinti del’imminenza della fine del mondo; -gruppi Antipapisti e Scismatici; -gruppi profetico-messianici -sincretismi cristiani -"false chiese". Per quanto attiene, infine, i culti d'ispirazione orientale, che pure rappresentano una parte assai consistente del fenomeno settario nel suo insieme, la questione appare piu complessa, potendosi individuare tre tipologie:
  1. movimenti creati da occidentali suggestionati dalla cultura orientale
  2. movimenti considerati già nuovi nel paese in cui sono sorti ed importati in Occidente da maestri orientali intenzionati a proporre messaggi tipici della propria tradizione (in proposito si parla anche di "missioni" indiane o giapponesi). 3.gruppi orientalisti fondati da "guru" italiani. -THE FAMILY-BAMBINI DI DIO -OPERA DELL’AMORE -COMUNITA’ MAMMA GINA -CHIESA DELL’UNIFICAZIONE (SEGUACI DI MOON) -ANANDA EUROPA (CENTRO DELLA GIOIA) -ERGONIANI -CENTRO STUDI ANTROPOLOGIA GNOSTICA -FRATELLANZA DI MIRIAM ETC. LEGGE SUI CULTI AMMESSI : Quanto alla libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, l’art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e

PROCEDURA PER LA STIPULA DI UN’INTESA CON LO STATO : Un' intesa è un accordo fra lo Stato italiano e una confessione religiosa differente dalla religione cattolica ed è prevista dall'art.8 della Costituzione. Sebbene le intese siano uno strumento finalizzato ad equiparare sul piano formale le altre confessioni religiose a quella cattolica all'interno dello Stato italiano, sono tuttavia uno strumento nettamente diverso dal trattato che fa parte dei Patti Lateranensi, essendo quest'ultimo un atto internazionale stipulato da due soggetti entrambi sovrani; le intese invece sono atti interni dell'ordinamento stipulati tra lo Stato, sovrano, e le confessioni che invece non lo sono. L'intesa pertanto è un contratto interno di diritto pubblico, per il quale lo Stato non ha nessuna responsabilità internazionale. L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo e si richiede che la confessione religiosa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in base alla legge sui culti ammessi. Le Confessioni interessate si devono rivolgere tramite istanza al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la religiosa. Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Il parlamento però non ha un obbligo giuridico di approvare l’intesa; tuttavia, non può decidere di mutare il testo dell’intesa, per cui o l’accetterà in toto o la rifiuterà in toto (più che altro mandarla indietro). Infatti, qualora si ravvisi la necessità di modificare il testo dell’intesa si deve per forza fare una nuova legge che l’approvi. PROBLEMA: una confessione religiosa ha il diritto di stipulare intesa e il governo abbia l’obbligo di stipulare questa?. Citiamo la sent. 52\2016. La materia qui da contendere è piuttosto strana in quanto qui la richiesta di stipulare un’intesa è avvenuta non da una confessione religiosa ma da un’unione di atei, agnostici e razionalisti (UAAR). Alla richiesta il Governo ha opposto un diniego motivato sul difetto dei caratteri della confessione religiosa2. In virtù dell’art. dell’art. 8, co. 3, Cost., secondo cui i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati «per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze», oltre al fatto che la libertà religiosa è anche la libertà di professare l’ateismo, si è avviato un ricorso. Il conseguente ricorso dell’UAAR è stato dichiarato dal TAR Lazio inammissibile per il fatto che la delibera del consiglio dei ministri è atto politico non giustiziabile. L’associazione UAAR ricorre al consiglio di stato che riforma la decisione del TAR: l’atto con quale si rifiuta di avviare le trattatative non è atto politico, ma è un atto che presenta i tratti tipici della discrezionalità valutativa come ponderazione di interessi. A sua volta il PCM propose ricorso davanti la corte di cassazione ex art 111 cost. Con la sentenza 10.3.2016, n. 52 la Corte costituzionale ha risolto un profilo della disciplina sinora mai venuto alla luce in sede giudiziale, stabilendo che la decisione del Governo sull’apertura delle trattative è decisione politica, come tale non soggetta a controllo giudiziale. Ricevuta l’istanza da parte del soggetto interessato, il Governo, dal punto di vista giuridico, è libero di aprire o meno le trattative, così come è libero, a maggior ragione, di non concluderle positivamente con la stipulazione dell’accordo. Tuttavia, il diritto di libertà religiosa preesiste alle intese ed è comunque riconosciuto da tutti. L’Intesa non è una condizione per godere del diritto di libertà religiosa, ma è soltanto un qualcosa in più. RELIGIONE MUSULMANA: Ricollegandoci al discorso sopra è che la religione musulmana detiene una particolarità. Cioè, nonostante detiene oggi il più alto numero di adepti, essendo infatti una delle minoranze religiose più cospicue, essa non ha un'intesa. Qual è dunque la sua situazione giuridica? Innanzitutto si tratta di una dimensione non unitaria e istituzionale. all'interno dell'islamismo stesso ci sono infatti numerose ramificazioni le cui più grandi sono i sunniti e gli sciiti, che sono in conflitto tra loro. In Italia, ad esempio, tra i gruppi più importanti abbiamo ‘’l'Unione delle comunità islamiche in Italia’’ (UCOII), e anche la ‘’comunità religiosa islamica italiana’’ (COREIS). Quest’ultima in particolar modo si è resa protagonista in seguito alla morte di David Sassoli presidente del parlamento europeo, esprimendo le loro più sentite condoglianze e rendendosi riconoscenti del gran senso ecumenico di quest’ultimo dove durante le giornate del G20 Sassoli aveva affermato: ’’Considero un privilegio che in Europa convivano ebrei europei, cristiani europei, musulmani europei e laici europei”. L'unica istituzione che ha ottenuto la personalità giuridica sulla base della legge dei culti ammessi è il centro islamico culturale d'Italia. Ma non è un ente rappresentativo dell'islam, ma un ente che gestisce la grande moschea di Roma. Nonostante la mancanza delle intese, la negoziazione tra Italia e Islam è comunque presente, È questo anche sulla base di atti governativi che sarà opportuno ricordare: -Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione: La decisione di elaborare una “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” è stata adottata dal Ministro dell’Interno nel corso del 2006, con lo scopo di riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la vita collettiva con riguardo sia ai cittadini che agli immigrati, e

che sono illuminanti per i principali problemi legati al tema dell’integrazione. La Carta dei valori enuclea e declina i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani, ma si sofferma in modo particolare su quei problemi che la multiculturalit à̀ pone alle societ à̀occidentali. Si tratta di trasformazioni conseguenti ai flussi migratori sempre pi ù̀ampi che riguardano i Paesi europei e che comportano una variet à̀di presenze etniche e religiose prima sconosciuta. Gli ordinamenti europei, e quello italiano in particolare, sono per sé aperti e disponibili all’accoglienza sia dei flussi migratori che del pluralismo religioso. I principi di democrazia e di laicit à̀sui quali tali ordinamenti si fondano costituiscono le garanzie pi ù̀solide per venire incontro alle esigenze socioculturali delle varie comunit à̀di immigrati e per rispettare la libertà religiosa di chiunque si stabilisca nei nostri territori. In tale scenario, la Carta dei valori tende a dare un concetto unitario di cittadinanza e di convivenza tra le diverse comunit à̀nazionali, etniche, e religiose, che si sono radicate negli ultimi anni sul territorio italiano, e pu ò̀essere considerata come un patto tra cittadini e immigrati in vista di una integrazione che vuole conciliare il rispetto delle differenze di cultura e di comportamento legittime e positive con il rispetto dei valori comuni. L’Italia, quindi, dopo la Francia, è il primo Paese europeo che ha elaborato una Carta dei valori organica che può costituire un importante parametro per favorire il processo di integrazione degli immigrati, e per meglio definire il rapporto tra cittadini e stranieri. -Patto per l'islam italiano: Il 1 Febbraio 2017 è stato compiuto un passo decisivo nel percorso avviato con il mondo islamico per costruire una società integrata e sicura: è stato sottoscritto il patto nazionale per un Islam italiano dal ministro degli interni marco minniti con una serie di gruppi islamici. Il patto si ispira al totale rifiuto di qualsiasi forma di violenza e terrorismo e intende ricercare un giusto equilibrio di diritti e doveri per sviluppare un progetto che mira a costruire un solido percorso di integrazione. Tra le misure concordate spicca la promozione di un percorso di formazione per gli imam (Lettore dei sacri testi islamici), per scongiurare sì un pericoloso dilagare del fenomeno degli imam fai da te o di predicatori improvvisati: sarà compito del ministero dell'Interno accompagnare questa formazione. Da parte loro le comunità islamiche si impegnano a garantire l'accesso anche ai non musulmani ai luoghi di preghiera, a rendere pubblici i nomi degli imam e a pronunziare o a tradurre i sermoni in lingua italiana. La trasparenza è richiesta anche nei finanziamenti destinati alla costruzione e alla gestione delle moschee e dei luoghi di preghiera. Questi punti rappresentano tre pilastri straordinari di trasformazione in quanto testimoniano l'adesione della comunità musulmana ai valori fondanti del nostro ordinamento e della nostra società. La Grande Moschea di Roma è il principale luogo di culto della comunità musulmana a Roma, il maggiore in Italia e il più grande in Europa. Nell'elaborazione del documento si è tenuto conto del principio che la libertà di culto rappresenta un valore inalienabile, un punto fermo che fa di una democrazia una democrazia e di una civiltà una civiltà. ARABIA SAUDITA : Il Regno dell’Arabia Saudita è uno stato sovrano arabo islamico con l'islam come sua religione. il libro di Allah e la sunna (le tradizioni) del suo profeta (maometto), le preghiere di Allah e la pace sia con lui sono la sua costituzione. Quindi non si può parlare né di laicità, né di libertà religiosa. Un grave problema è quello dell’apostasia, cioè l’abbandono della religione islamica. Questo è penalmente punito e che secondo interpretazioni storiche dovrebbe essere addirittura punito con la morte. Non vi è distinzione tra la sfera della politica e quella della religione che nel nostro occidente, invece, si sono mantenute. Anche sui fondamenti del cristianesimo “date a cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio”. Dio e cesare sono due entità distinte. Al giorno d’oggi i problemi più gravi della libertà religiosa riguardano gli stati in cui l’islam è religione dominante, e i problemi più gravi li patiscono i Cristiani. Questo non tocca il fatto che noi essendo immersi in una cultura democratica, riconosciamo i diritti e dobbiamo riconoscerli come diritti fondamentali di cui non si gode a condizione di reciprocità. Rapporto 2019: Relazioni condotte da una fondazione legata alla chiesa, un’istituzione che aiuta i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Sono presentati i casi più critici, di vera e propria persecuzione. Vediamo la situazione di alcuni stati.

  • Arabia Saudita. Nonostante le dichiarate aperture e le concessioni di nuovi diritti, quali ad esempio l’abolizione del divieto di guida per le donne, non cambia la situazione dei cristiani in Arabia Saudita. Si stima che nel Regno vivano almeno un milione e mezzo di cristiani, la quasi totalità composta da lavoratori stranieri, ai quali non è permesso in alcun modo di mostrare la propria appartenenza religiosa in pubblico o professare la propria fede. In Arabia Saudita è infatti vietato portare la croce o qualsiasi altro oggetto religioso, così come compiere in pubblico un qualunque gesto riconducibile ad un credo diverso da quello islamico sunnita. La mancata osservanza può comportare discriminazione, molestie e detenzione, mentre i non cittadini possono essere espulsi. È inoltre proibito importare libri o oggetti sacri di religioni diverse dall’Islam e le autorità non consentono la presenza di sacerdoti.
  • Corea del Nord. La Corea del Nord è diffusamente considerata il luogo più pericoloso in cui essere cristiani, con il peggior grado di rispetto della libertà religiosa del mondo. I cittadini devono mostrare devozione alla famiglia regnante Kim e al regime. La presunta slealtà – che include la professione del Cristianesimo, ritenuto una religione «occidentale» - è severamente punita. Alcuni disertori hanno descritto come i cristiani, qualora catturati, subiscano torture.
  • Iran. Molti dei cristiani sono stati arrestati durante cerimonie religiose e accusati di crimini contro la sicurezza nazionale. Il governo impone limitazioni legali alla costruzione e al restauro delle chiese e sono interdette ai cristiani posizioni come quella di dirigente scolastico. Particolarmente difficile è la vita dei convertiti al Cristianesimo, che possono essere accusati di apostasia, un reato che prevede la pena capitale. Significativa in tal senso la vicenda de pastore Youcef Nadarkhani condannato a morte nel 2009 per aver abbandonato la fede Islamica Altro caso importante fu quello del gruppo che vive in Myanmar. I Rohingya sono un gruppo di fede musulmana che risiede principalmente in Myanmar nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh e fanno parte degli strati più poveri della popolazione. In Myanmar la situazione dei Rohingya è sempre stata difficile. Da molti non vengono

ISTITUZIONE DEI GIORNI FESTIVI E RIPOSI SETTIMANALI- QUESTIONE DI UGUAGLIANZA: Legge 121/ Concordato 1929. Art. 11. Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla chiesa, che sono i seguenti:

  • tutte le domeniche;
  • il primo giorno dell’anno;
  • il giorno dell’Epifania (6 gennaio);
  • il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
  • il giorno dell’Ascensione;
  • il giorno del Corpus Domini;
  • il giorno della festa di ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
  • il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
  • il giorno di Ognissanti (1 novembre);
  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
  • il giorno di Natale (25 dicembre). ESAME ART 19 COST- LA LIBERTA’ RELIGIOSA: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” L’art. 19 riconosce il diritto di libertà religiosa, la quale è riconosciuta a tutti. Tale tutela riguarda sia la libertà di credere che di non credere che si estrinseca in una serie di facoltà e ne individua i limiti, ed è riconosciuto a tutti indistintamente. La norma in esame, insieme al successivo art. 20 Cost., afferma, implicitamente, il principio di laicità: lo Stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Ciò non accadeva, invece, sotto il regime fascista, quando lo Stato era dichiaratamente cattolico (e, quindi, confessionale) e tollerante verso le diverse fedi. Nel concetto di professione di fede rientrano vari profili: dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all'opposto, di fare proselitismo. Inoltre, aspetti importanti di questa libertà sono l'obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost.; e la questione del crocifisso nei luoghi pubblici. Il buon costume rappresenta l'unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene, inoltre, che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona. Un limite implicito è ancora quello della legge penale. L’ar.1 della legge dei culti ammessi risulta incompatibile con la nostra costituzione, in quanto secondo la prima si devono prendere in considerazione limiti riguardanti il buon costume e l’ordine pubblico. La nostra costituzione, invece, non cita il limite all’ordine pubblico. Si tratta di una libertà che dobbiamo riconoscere in diversi ambiti: La libertà religiosa nei rapporti privatistici: nell’ambito della famiglia
  • Art. 147. Doveri verso i figli (1) : l matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis. Questo obbligo è anche oggetto di diritto. Tutto questo rispecchia la nostra costituzione, in particolare l’art. 30 cost.
  • Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio: Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. La legge riconosce diritti e doveri quindi sia ai genitori che ai figli. -Art. 316. Responsabilità genitoriale: Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Si tratta di provvedimenti difficilissimi in quanto il giudice si ritrova ad entrare nelle dinamiche familiari. I conflitti possono poi moltiplicarsi se i genitori appartengono a religioni diverse.

Inoltre il matrimonio, nel diritto canonico, non può celebrarsi nel caso di differenze di culto. Secondo il diritto canonico, infatti, la parte cattolica deve rendere noto che ha il diritto di educare la prole al cattolicesimo. Per i musulmani è possibile celebrare il matrimonio solo tra uomo musulmano e donna di altra religione. Questo perché l’uomo viene considerato capo famiglia e spetta solo a lui l’educazione dei figli. Ancora, in caso di divorzio, l’affidamento dei figli deve essere misurato in base all’orientamento religioso. Negli anni ’60 si decideva l’affidamento in base all’appartenenza al cattolicesimo. Oggi non è più così. -La libertà religiosa nei rapporti di lavoro : L’appartenenza religiosa può comportare dei problemi anche nell’ambito dei rapporti di lavoro. L’art.1 della legge 300/1970 (lo statuto dei lavoratori) proclama : “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.” Ancora, l’art.8 di tale legge fa divieto al datore di lavoro di fare indagini, o di compierle per conto di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, al fine di evitare atti di discriminazione. Art.15 atti discriminatori. “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.” "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" Art. 2. Nozione di discriminazione

  1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività. La legge 121/1985, è una legge di notifica che apporta modificazioni al concordato lateranense del ’29 tra Stato e Santa Sede. Tale legge afferma all’art.10 n.3 “Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.” Il gradimento viene data dall’autorità ecclesiastica ed è la congregazione dell’educazione cattolica che prevede delle indagini sul fatto che la persona sia cattolica, di buoni costumi, con una vita regolare. Questa legge ripete quello che diceva il concordato del 38, oltre al fatto che ex post questo è lo stesso indirizzo che viene riconosciuto dalla direttiva europea dal 2000. A tal proposito citiamo la sent. CEDU 195\1972 che riguarda il professore dell’università cattolica, franco cordero, a cui viene ad un certo punto revocato il gradimento perché cominciava a professare delle idee che non furono più compatibili con l’impostazione dell’università cattolica. Viene a quel punto licenziato proprio perché gli venne revocato il gradimento. Il gradimento, o il nulla osta, fa venire meno il posto di lavoro. Egli portò così la sua vicenda davanti al giudice amministrativo e poi davanti la corte cost circa l’illegittimità o meno dell’art. 38. Il Consiglio di Stato, su proposta del ricorrente prof. Cordero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, il quale dispone che la nomina dei professori della menzionata Università deve essere preceduta dal nulla osta della Santa Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso. Ora, ha osservato il Consiglio di Stato, che il fatto che un docente in un istituto universitario italiano debba subire un giudizio sul possesso dei requisiti morali e religiosi da parte dell'autorità ecclesiastica, si presenterebbe come una inammissibile soggezione dello Stato alla sovranità della Chiesa cattolica nella materia dell'insegnamento, e si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 7 della Costituzione, il quale enuncia il principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica. L'enunciata soggezione, inoltre, contrasterebbe specialmente con la libertà d'insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione, La difesa dell'Università Cattolica è che l'art. 33, terzo comma, Cost. garantirebbe inoltre la libertà, sia di istituire scuole ed istituzioni con particolari indirizzi ideologici o religiosi, sia di attuare, nei confronti dei partecipanti, le conseguenti limitazioni, le quali non investirebbero il diritto del singolo di manifestare la propria opinione, ma gli impedirebbero solo di farlo in un determinato ambiente. Inoltre, la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a disciplina pattizia. È da rilevare, anzitutto, che, in base all'art. 33, lo Stato ha, bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari (apertura di scuole di ogni ordine e grado, ecc.) ma non ha l'esclusività dell'insegnamento. Per cui, accertato che non contrasta con l'art. 33 la creazione di università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, ne deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte dei singoli docenti - libertà pienamente garantita nelle università statali - incontra nel particolare ordinamento di siffatte università, limiti necessari a realizzarne le finalità. Il fatto dunque che il docente debba possedere un determinato indirizzo ideologico costituisce sicuramente una indiretta limitazione della libertà del docente ma non ne costituiscono violazione, perché il docente che accetta di insegnare in una

TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO-REATI A PROTEZIONE DELLA RELIGIONE : La Corte Costituzionale, con riferimento alla tutela del sentimento religioso, ha evidenziato che in relazione ai princìpi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l’atteggiamento dello Stato deve essere di totale e assoluta imparzialità nei confronti di queste ultime. Ora, il c.p. del 1930 puniva con gli artt. 402-406 i delitti contro la religione dello stato ed i culti ammessi e, attraverso l’art. 724, il reato di bestemmia in quanto offese arrecate al sentimento religioso. I l capo I del codice penale “dei delitti contro le confessioni religiose”, In origine era intitolato “dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi”. Per cui l’impianto originale distingueva tra delitti contro la religione dello Stato e delitto contro i culti ammessi. Quando si tratta dei primi vi è una pena superiore rispetto a quella stabilita per i secondi. A seguito di ciò, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 c.p. -Art 402. Reato di vilipendio: Il testo originario del codice prevedeva che chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno. La Corte costituzionale con sentenza 508/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art.402. Infatti, uguale libertà comporta una pari tutela dell'ordinamento penale.

  • Art. 403 c.p.: Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. La Corte Costituzionale, con sentenza 2005, n. 168 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 403, o comunque ‘’parzialmente’’ visto che si prevede una pena diversa. La l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha provveduto ad unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre, già sollevata dalla Corte Costituzionale con sen. 18 aprile 2005, n. 168. La norma punisce chi offenda qualsiasi confessione religiosa, mediante una condotta di vilipendio nei confronti di chi la professa. Ed inoltre pena pecuniaria è aumentata qualora oggetto di scherno o vilipendio sia un ministro di culto. Il fatto che sia stata coinvolta la Corte costituzionale presuppone che vi siano stati dei processi, la legittimità di tali articoli, infatti, era stata messa in discussione varie volte. Si pensava che dato che la religione cattolica era la più diffusa dovresti avere una pena più severa rispetto agli altri culti. Francesco Ruffini diceva che la libertà religiosa non implica una parità delle religioni, si discrimina, si ledel a libertà degli altri culti quando si sottopongono a pene diverse. Attraverso la riforma del 2006, non vi è più una formale distinzione tra delitti contro la religione dello Stato e delitti contro gli altri culti, ma si parla di delitti contro le confessioni religiose. Art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.” La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: “o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”. APERTURA DI TEMPLI E ORATORI: L’ESERCIZIO PUBBLICO DEL CULTO E L’APERTURA DI TEMPLI E ORATORI: Tra i temi che reclamano oggi maggiore attenzione, nella prospettiva di una effettiva tutela della libertà religiosa nel nostro paese, vi è quello degli spazi per il culto, che costituiscono una condizione essenziale per il pieno esercizio di tale libertà a livello sia individuale che collettivo. L’importanza di questo tema è costantemente cresciuta negli ultimi decenni a causa del fenomeno immigratorio, che tende a fare dei luoghi di culto, sia per le popolazioni immigrate che per quelle ospitanti, fondamentali centri di aggregazione ove custodire e valorizzare tradizioni e legami comunitari. L’apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religioso. L’apertura è autorizzata con decreto reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l’interno. (Corte Cost. sent. 59/1958). Legge 25 marzo 1985, n. 121: “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”.
    1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
  1. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.
  2. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. L'islam in Italia è la seconda religione più diffusa dopo il cristianesimo. Le moschee ufficiali in Italia sono 12 nel senso di costruzioni fatte ad hoc. La più grande d’occidente e la più grande d’Europa è la moschea di Roma, inaugurata nel 1995; la prima in Italia risale invece al 1980, a Catania, ora chiusa; la più grande del sud d’Italia è la moschea della Misericordia a Catania. MATRIMONIO GIURISDIZIONE MATRIMONIALE: Nel XV secolo il matrimonio diviene un sacramento e la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio era esclusiva. Inizialmente l'accesso all'istituto era libero, libera ne doveva risultare la forma, affidata alla spontaneità degli sposi. Però la forma libera di celebrazione rappresentava un vulnus mortale, perché attraverso di essa

sarebbe stato possibile la contaminazione tra cattolici e protestanti. Ecco perché nel 1563 venne introdotto il DECRETO TAMETSI. Con esso si stabilì un requisito di forma, senza il quale il matrimonio non era da considerarsi solo illecito, ma anche invalido. Venne introdotto l'istituto delle pubblicazioni e fu prescritto che dovevano precedere il matrimonio, che questo doveva essere celebrato dinnanzi al parroco personale dei nubendi e venne stabilita la presenza di almeno due testimoni. Furono anche istituiti i registri parrocchiali, dove il matrimonio doveva essere trascritto. Da ciò capiamo come il matrimonio civile rappresenta una rottura rispetto alla tradizione storica, una manifestazione di illegittima separazione dello stato dalla chiesa. A partire dal 1865 (codice preunitario) il matrimonio civile divenne l’unica forma di matrimonio riconosciuta dalla legge. Fino al 1929, i matrimoni religiosi non avevano rilevanza giuridica ed era pertanto necessaria la doppia celebrazione al fine di ottenerne il riconoscimento anche per le leggi italiane. Per cui si ha: il matrimonio canonico cioè quello celebrato solo in chiesa (cattolica), e valido solo per l’ordinamento canonico, non per lo Stato. Il matrimonio civile ha valore solo per lo Stato. La situazione cambiò a partire dal 1929 quando venne introdotto il matrimonio concordatario con i patti lateranensi che riuscì a fungere da canale di comunicazione tra matrimonio civile e canonico. Questo, infatti, riconosce effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa, tramite la trascrizione. (L'atto di matrimonio , formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano.). Ex art. 34 del concordato: ‘’Lo Stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.’’ DALLA POTESTÀ ESCLUSIVA DELLA CHIESA EX ART 34 VECCHIO CONCORDATO ALLA GIURISDIZIONE CONCORRENTE ODIERNA: + LE SENT. SULLA NULLITA’ Infine, quello acattolico è un matrimonio celebrato nell’ambito di una chiesa diversa da quella cristiana o in una confessione diversa dalla cattolica ed ha, a determinate condizioni, analoghe al matrimonio concordatario, valore anche per lo Stato. Le norme sul matrimonio hanno pertanto subito profonde trasformazioni derivanti dai cambiamenti sociali e di costume del Paese, sulla base dei principi costituzionali di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dall’acquisizione dei medesimi diritti e doveri (art. 29 Cost.). Le condizioni richieste dalla legge

  • Il raggiungimento della maggiore età o l’autorizzazione per chi ha compiuto i sedici anni in presenza di gravi motivi (art. 84 c.c.)
  • La mancanza di uno stato di interdizione (art. 85 c.c.)
  • Lo stato libero (art. 86 c.c.) Impedimenti e divieti ( Gli impedimenti inderogabili??) -La parentela (consanguinei, affini, adottanti-adottati) -Il delitto (omicidio o tentato omicidio di una persona per sposarne il coniuge) -Il divieto temporaneo di nuove nozze, operante per la donna prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento per morte o divorzio del matrimonio per evitare incertezze di paternità Il matrimonio celebrato di fronte ad un ministro del culto cattolico è regolato dalle leggi del diritto canonico. Il matrimonio religioso può acquistare gli effetti civili se ne viene chiesta la trascrizione nell’atto di celebrazione. In questo caso si parla di matrimonio concordatario. L’art. 8 del Concordato dispone alcuni adempimenti ai fini dell’acquisizione degli effetti giuridici nell’ordinamento italiano. 1 .Le pubblicazioni civili presso il loro Comune di residenza degli sposi su richiesta di questi ultimi e del parroco designato a celebrare il matrimonio canonico. Trascorsi tre giorni dal compimento delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver verificato l’assenza di impedimenti e divieti inderogabili richiesti dalla legge, rilascia certificato di nulla osta alla celebrazione.
  1. La lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. da eseguirsi dal celebrante agli sposi al termine del rito nuziale, che informa i coniugi sui diritti e i doveri, derivanti dal matrimonio sulla base della legge.
  2. La redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale che sarà trasmesso, entro cinque giorni dalla celebrazione, da parte del parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, all’ufficiale dello stato civile del Comune di quello stesso luogo, per essere trascritto nei registri degli atti di matrimonio. Nell’atto i coniugi possono inserire la dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni in alternativa a quello della comunione legale dei beni e il riconoscimento di eventuali figli nati fuori del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, in presenza delle condizioni per la trascrizione, provvede nelle successive ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto dandone comunicazione al parroco. La richiesta di trascrizione può essere respinta se manca il requisito dell’età minima in presenza di un impedimento inderogabile secondo le norme applicabili al matrimonio civile. La trascrizione può essere effettuata anche “tardivamente” su richiesta dei due sposi, o anche di uno di essi, purchè l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (Rota Romana), possono essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con