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RIASSUNTI DIRITTO ECCLESIASTICO
Tipologia: Sintesi del corso
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I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. IV. – Il processo più breve.
Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
confessioni religiose dinnanzi alla legge
20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio. La libertà religiosa include altresì :
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto. Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.
Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato.
Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso Privilegi per Ecclesiastici Intervento finanziario a favore del Clero. Riconoscimento religione Cattolica come religione di Stato Alcuni PUNTI QUALIFICANTI DEL CONCORDATO:
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost. 7.1 Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. dunque l’autorità Chiesa è riconosciuta nei limiti in cui n on venga messa in discussione la sovranità dello Stato e delle sue leggi. 7.2 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi , la cui modifica, se non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale I Patti Lateranensi del 1929 constano di 3 documenti :
In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati. (o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale (o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti) Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria. La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.
Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi:
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione. 8.1 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.
Istituito dal 1° gennaio 1987. Ha il compito di provvedere alla conservazione – restauro e alla tutela degli edifici di culto appartenente al Fondo stesso. L’amministrazione del fondo è affidata al Ministro dell’interno.
Lo Stato della Città del Vaticano , istituito con il Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 , è un ente sovrano di diritto pubblico internazionale. La sua creazione ha avuto lo scopo di assicurare alla Santa Sede, in qualità di suprema istituzione della Chiesa Cattolica, una piena indipendenza e sovranità , necessarie per l'esercizio delle sue funzioni spirituali e amministrative. Con una superficie di soli 44 ettari, delimitata dalle mura vaticane e dalla fascia di travertino in Piazza San Pietro, è il più piccolo Stato indipendente del mondo per estensione territoriale. La personalità giuridica internazionale dello Stato del Vaticano è riconosciuta sia esplicitamente dall'Italia, tramite il Trattato Lateranense, sia implicitamente dagli altri Stati che mantengono rapporti diplomatici con la Santa Sede. Questo riconoscimento sottolinea la sua autonomia e sovranità , nonostante la sua unica configurazione e i fini istituzionali che differiscono da quelli degli altri Stati, i quali tendono a focalizzarsi sul soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Gli elementi costitutivi dello Stato Vaticano includono il territorio , che oltre alla Piazza San Pietro e ai palazzi circostanti, comprende anche zone di Roma e fuori Roma che godono di extraterritorialità. La popolazione è costituita da cardinali , residenti , persone autorizzate dal Sommo Pontefice e i loro familiari. La sovranità è esercitata dal Sommo Pontefice , che ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
La cittadinanza vaticana si discosta dai criteri tradizionali di ius soli, ius sanguinis e ius coniugii , basandosi invece sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata dallo Stato. L'acquisizione della cittadinanza non è automatica, ma richiede la concorde volontà di Santa Sede e Stato. Inoltre, coloro che ottengono tale status possono conservare anche la cittadinanza del proprio paese di origine, rendendo così possibile il possesso di doppia cittadinanza. La forma di governo del Vaticano è una monarchia assoluta, con il Sommo Pontefice che funge da capo dello Stato. Durante il periodo di sede vacante, i poteri del Sommo Pontefice, sono esercitati dal Collegio dei Cardinali. Il potere legislativo è anche esercitato da una Commissione di Cardinali , mentre il potere esecutivo è affidato al Presidente del Governatorato , coadiuvato da vari uffici e direzioni. Il potere giudiziario è esercitato da organi giudiziari costituiti secondo l'ordinamento dello Stato.
La Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, emanata sotto il pontificato di Papa Francesco il 13 maggio 2023 , rappresenta un documento di fondamentale importanza che definisce e regola l'organizzazione e il funzionamento dello Stato del Vaticano. Fra le principali innovazioni rispetto al testo del 2000 si segnalano: l’ampliamento della Pontificia Commissione a membri laici; la facoltà del Presidente del Governatorato di emanare decreti-legge urgenti convertibili entro novanta giorni; l’eliminazione del rinvio automatico al diritto italiano, sostituito da un recepimento selettivo; il richiamo al Motu Proprio 30 aprile 2021, che estende alla giurisdizione penale vaticana i procedimenti contro Cardinali e Vescovi. Questa legge, che sostituisce quella del 2000, è stata redatta per rispondere alle esigenze contemporanee e per riflettere le modifiche normative e istituzionali avvenute nel tempo. Essa si pone come il fondamento e il riferimento di ogni altra normativa e regolazione nello Stato, confermando la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano , che si distingue da quello della Curia Romana e riconosce il diritto canonico come prima fonte normativa e criterio interpretativo insostituibile. Il Sommo Pontefice , in qualità di Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, detiene la pienezza della potestà di governo, che comprende i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Lo Stato assicura l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede, garantendone l’indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale. Le funzioni proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che opera in conformità alle leggi dello Stato del Vaticano.
L'interpretazione autentica delle leggi è riservata alla Pontificia Commissione , che emana anche regolamenti generali per materie non riservate alla legge. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni in attuazione di norme legislative o regolamentari, e in casi di urgente necessità, decreti aventi forza di legge, che devono essere convertiti in legge entro novanta giorni. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato , nominati dal Sommo Pontefice, svolgono funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi e degli altri atti normativi. La Pontificia Commissione delibera annualmente il bilancio preventivo e il consuntivo , nonché il piano finanziario triennale , che sono sottoposti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice. Il bilancio , che assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite, è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio nominato dalla Pontificia Commissione. La funzione esecutiva è esercitata dal Presidente del Governatorato , che si avvale degli organi di governo del Governatorato stesso. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Governatorato provvede alle dotazioni, infrastrutture, servizi e forniture necessarie per lo Stato e la Santa Sede, e si occupa di sicurezza, ordine pubblico, protezione civile, salute, attività economiche, e conservazione del patrimonio artistico, tra le altre funzioni. La funzione giudiziaria è esercitata dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e da altri organi a cui la legge conferisce competenza per specifiche materie. Il giudice , nell’applicare la legge, si ispira al principio di equità e opera per il ristabilimento della giustizia, favorendo la conciliazione tra le parti. In ogni processo è garantita:
L'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, come delineato nella Legge del 16 marzo 2020 e nella successiva Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del 12 aprile 2023,
rappresenta un sistema giuridico unico , strettamente legato ai principi del diritto canonico e alle esigenze specifiche dello Stato della Città del Vaticano. La Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 2020, promulgata da Papa Francesco, ha introdotto significative modifiche all'ordinamento giudiziario vaticano, a distanza di più di trent'anni dalla precedente legge del 1987. Questa riforma è stata motivata dalla necessità di adeguare il sistema giudiziario a un contesto storico e istituzionale cambiato, nonché di rispondere alle esigenze di un'amministrazione della giustizia più efficace e tempestiva. Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dai seguenti organi: il tribunale , la corte d'appello e la corte di cassazione. I magistrati , che dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice, esercitano le loro funzioni in base alla legge e con imparzialità. La loro nomina, le modalità di esercizio delle funzioni e le cause di cessazione sono regolate in modo dettagliato dalla legge. Il tribunale è composto dal presidente e da altri quattro magistrati ordinari, con specifiche disposizioni sulla composizione e sul funzionamento. Il presidente del tribunale ha il compito di attribuire le funzioni tra i magistrati ordinari e di gestire gli uffici giudiziari. La corte d'appello , costituita dal presidente e da almeno tre giudici ordinari , giudica in collegio di tre magistrati. La corte di cassazione , presieduta dal Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica , è l'organo supremo di giudizio. Gli organi giudiziari di primo grado comprendono il Tribunale ecclesiastico (diocesano o interdiocesano), responsabili per la trattazione delle cause in prima istanza. I tribunali Diocesani sono il primo livello di giurisdizione nell'ordinamento giudiziario ecclesiastico. Ogni diocesi, guidata da un vescovo, ha il potere di istituire un tribunale diocesano. Questi tribunali si occupano di questioni che vanno dal diritto matrimoniale alla violazione delle leggi ecclesiastiche. Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici. Sempre su nomina vescovile, appartengono: a) Il Promotore di giustizia b) e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici), entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico , al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento giudiziario statale.
Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso. Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale. La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani, può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore. Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani. Infine, il tribunale della Segnatura Apostolica costituisce l'organo di terzo grado , avendo la funzione di corte suprema per le cause ecclesiastiche. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica. Il Tribunale della la Segnatura Apostolica raggruppa le competenze che nell’organizzazione giurisdizionale italiana sono proprie della Suprema Corte di Cassazione , del Consiglio di Stato , del Ministero della Giustizia , del Consiglio Superiore della Magistratura e, per alcuni aspetti, della Corte Costituzionale. Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa. Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero. Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate. Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività : Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria.
Ha competenza a giudicare : sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana ,. sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione, sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa, sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello. Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa. Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare : sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche, su altre controversie di natura amministrativa ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi. Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura. Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso : ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi, procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione, esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre, sempre nell'ambito di tali competenze, è importante sottolineare il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura Apostolica esercita sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile, noto come delibazione , in ambito statale.
viene introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie molto salate
L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori: o "Norme complementari in materia penale "; o "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; o "Norme generali in tema di sanzioni amministrative". Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine: a) ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ; b) ai reati indicati:
ponendo l'accento sulla necessità di garantire un processo giusto e ragionevole in termini di durata, nel rispetto del principio di immutabilità del giudice. Infine, la "Lettera Apostolica" introduce nuove norme per incrementare la flessibilità nella gestione dei casi e nel processo decisionale.
La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio , voluta da Papa Francesco e formalizzata nell'emanazione della lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, ha introdotto significative innovazioni per semplificare e velocizzare il processo. Le principali modifiche sono: I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. In aggiunta a queste modifiche, la riforma ha anche enfatizzato la necessità di rendere il processo più accessibile e meno oneroso per i fedeli , riducendo così gli ostacoli burocratici e finanziari che in precedenza potevano impedire l'accesso alla giustizia ecclesiastica. Questo approccio riflette un desiderio di maggiore misericordia e comprensione all'interno della Chiesa, in linea con l'atteggiamento pastorale di Papa Francesco.
In materia penale a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.