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Diritto ecclesiastico parte generale tedeschi
Tipologia: Dispense
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1. Soggettività, personalità e capacità Al fine di garantire i diritti fondamentali dell’uomo, c’è bisogno sia di disposizioni internazionali e costituzionali, sia dell’elaborazione di un concetto di persona e, pertanto, anche di un concetto di soggettività, personalità e capacità.
Il riconoscimento dei diritti individuali da parte degli ordinamenti è il risultato della contrapposizione tra individuo ed autorità, in quanto il soggetto esige la tutela di tali diritti, non solo dagli altri soggetti, ma anche all’ordinamento.
Questo aspetto assume caratteri particolari nell’ambito del diritto ecclesiastico. Tranne poche eccezioni riguardanti la cd. cittadinanza vaticana (che spetta, tra gli altri, al Pontefice e ai cardinali residenti in Roma e che non esclude ipotesi di doppia cittadinanza), anche gli ecclesiastici residenti nel nostro Stato sono cittadini italiani e, in quanto tali, sottoposti alle leggi dell’ordinamento anche se con delle peculiarità. Infatti, quello di ecclesiastico è uno status particolare che però non è privilegiato: tale status non è attribuito all’ordinamento statuale, ma è attribuito al soggetto dagli ordinamenti confessionali cui appartiene e solo in secondo momento è recepito dall’ordinamento statuale. L’ecclesiastico ed il fedele sono sottoposti sia all’ ordinamento confessionale (volontario) che a quello statuale (coattivo) : però, l’ecclesiastico è maggiormente vincolato all’ordinamento confessionale in quanto con i voti ha assunto degli impegni particolari nei confronti della confessione.
Dunque, si determina un collegamento tra ordinamento confessionale e statuale, anche se bisogna tenere ben presente che dalla qualifica di ecclesiastico o di fedele (come dalla appartenenza ad una confessione) non può mai conseguire una flessione dei diritti soggettivi dei singoli, né tantomeno dello Stato nei loro confronti poiché essi non possono sottrarsi alle leggi.
2. La condizione giuridica degli ecclesiastici I cittadini, che appartengono ad una confessione religiosa, si trovano in una particolare condizione: sono sottoposti sia coattivamente all’ordinamento statale, sia volontariamente all’ordinamento della propria confessione. Pertanto, l’appartenenza ad una confessione, come la qualifica di ministro di culto (ecclesiastici o religiosi) non sono irrilevanti per lo Stato.
Le norme di diritto ecclesiastico civile rilevanti nell’ordinamento statale e riguardante la condizione giuridica degli ecclesiastici sono diverse.
Si comincino ad esaminare quelle contenute nell’ Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984 :
ecclesiastici sono liberi di comportarsi diversamente. Questa norma va ricondotta all’ art. 200 c.p.p. che riguarda il segreto professionale. L’art. 200 c.p.p. stabilisce che il ministro di un culto, il cui statuto non sia in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, non può essere obbligato a deporre su quanto sia venuto a conoscenza in ragione del suo ministero. Inoltre, concede agli studenti di teologia ed ai novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare riconosciuti agli studenti delle università italiane. E’ inoltre stabilito che, in caso di mobilitazione, gli ecclesiastici non assegnati alla cura di anime sono chiamati ad esercitare il ministero tra le truppe o, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
Le norme penali , che si riferiscono alla condizione giuridica degli ecclesiastici, sono legate ad una concezione superata dei rapporti riguardanti il fattore religioso: si pensi ad esempio che il capo titolo IV, libro II c.p. è intitolato “Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammesse”, quando ormai non esistono più né la religione dello Stato né culti ammessi. I ministri di culto possono essere sia soggetti attivi , sia passivi di un reato :
Le norme del c.p., che riguardano il fattore religioso , sono le seguenti:
di culto dei cattolici”. In sostanza, l’art. 11 ricollega la garanzia dell’assistenza spirituale all’esercizio delle libertà religiose , anzi alla tutela dei bisogni religiosi della popolazione. Nel secondo comma aggiunge che l’ assistenza spirituale è garantita da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione delle autorità ecclesiastica, secondo modalità stabilite d’intesa fra autorità ecclesiastica e quella statuale. Si sottolinea che l’art. 11 si spinge più in là delle disposizioni del Concordato del 1929, che invece prendeva in considerazione solo le forze armate.
Si passi all’esame dei singoli ambiti in cui è assicurata l’assistenza spirituale: