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Diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Diritto ecclesiastico parte generale tedeschi

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 12/07/2018

elsapodda
elsapodda 🇮🇹

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CAPITOLO 4 – LE PERSONE FISICHE
1. Soggettività, personalità e capacità
Al fine di garantire i diritti fondamentali dell’uomo, c’è bisogno sia di disposizioni
internazionali e costituzionali, sia dell’elaborazione di un concetto di persona e, pertanto,
anche di un concetto di soggettività, personalità e capacità.
Il riconoscimento dei diritti individuali da parte degli ordinamenti è il risultato della
contrapposizione tra individuo ed autorità, in quanto il soggetto esige la tutela di tali diritti,
non solo dagli altri soggetti, ma anche all’ordinamento.
Questo aspetto assume caratteri particolari nell’ambito del diritto ecclesiastico. Tranne
poche eccezioni riguardanti la cd. cittadinanza vaticana (che spetta, tra gli altri, al Pontefice
e ai cardinali residenti in Roma e che non esclude ipotesi di doppia cittadinanza), anche gli
ecclesiastici residenti nel nostro Stato sono cittadini italiani e, in quanto tali, sottoposti
alle leggi dell’ordinamento anche se con delle peculiarità. Infatti, quello di ecclesiastico è
uno status particolare che però non è privilegiato: tale status non è attribuito
all’ordinamento statuale, ma è attribuito al soggetto dagli ordinamenti confessionali cui
appartiene e solo in secondo momento è recepito dall’ordinamento statuale.
L’ecclesiastico ed il fedele sono sottoposti sia all’ordinamento confessionale (volontario)
che a quello statuale (coattivo): però, l’ecclesiastico è maggiormente vincolato
all’ordinamento confessionale in quanto con i voti ha assunto degli impegni particolari nei
confronti della confessione.
Dunque, si determina un collegamento tra ordinamento confessionale e statuale, anche se
bisogna tenere ben presente che dalla qualifica di ecclesiastico o di fedele (come dalla
appartenenza ad una confessione) non può mai conseguire una flessione dei diritti soggettivi
dei singoli, né tantomeno dello Stato nei loro confronti poiché essi non possono sottrarsi alle
leggi.
2. La condizione giuridica degli ecclesiastici
I cittadini, che appartengono ad una confessione religiosa, si trovano in una particolare
condizione: sono sottoposti sia coattivamente all’ordinamento statale, sia volontariamente
all’ordinamento della propria confessione. Pertanto, l’appartenenza ad una confessione,
come la qualifica di ministro di culto (ecclesiastici o religiosi) non sono irrilevanti per lo
Stato.
Le norme di diritto ecclesiastico civile rilevanti nell’ordinamento statale e riguardante la
condizione giuridica degli ecclesiastici sono diverse.
Si comincino ad esaminare quelle contenute nell’Accordo di modificazione del
Concordato lateranense del 1984:
- l’art. 4, che riguarda specificamente la condizione giuridica degli ecclesiastici, dispone per
questi ultimi la facoltà di chiedere l’esonero per il servizio militare (il Concordato del
1929 prevedeva invece l’esenzione dal servizio militare) o l’eventuale assegnazione al
servizio civile sostitutivo.
Dispone inoltre la facoltà per gli ecclesiastici di non dare ai magistrati informazioni su
persone o questioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ministero:
non si tratta di un divieto assoluto (come previsto dal Concordato del 1929), in quanto gli
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CAPITOLO 4 – LE PERSONE FISICHE

1. Soggettività, personalità e capacità Al fine di garantire i diritti fondamentali dell’uomo, c’è bisogno sia di disposizioni internazionali e costituzionali, sia dell’elaborazione di un concetto di persona e, pertanto, anche di un concetto di soggettività, personalità e capacità.

Il riconoscimento dei diritti individuali da parte degli ordinamenti è il risultato della contrapposizione tra individuo ed autorità, in quanto il soggetto esige la tutela di tali diritti, non solo dagli altri soggetti, ma anche all’ordinamento.

Questo aspetto assume caratteri particolari nell’ambito del diritto ecclesiastico. Tranne poche eccezioni riguardanti la cd. cittadinanza vaticana (che spetta, tra gli altri, al Pontefice e ai cardinali residenti in Roma e che non esclude ipotesi di doppia cittadinanza), anche gli ecclesiastici residenti nel nostro Stato sono cittadini italiani e, in quanto tali, sottoposti alle leggi dell’ordinamento anche se con delle peculiarità. Infatti, quello di ecclesiastico è uno status particolare che però non è privilegiato: tale status non è attribuito all’ordinamento statuale, ma è attribuito al soggetto dagli ordinamenti confessionali cui appartiene e solo in secondo momento è recepito dall’ordinamento statuale. L’ecclesiastico ed il fedele sono sottoposti sia all’ ordinamento confessionale (volontario) che a quello statuale (coattivo) : però, l’ecclesiastico è maggiormente vincolato all’ordinamento confessionale in quanto con i voti ha assunto degli impegni particolari nei confronti della confessione.

Dunque, si determina un collegamento tra ordinamento confessionale e statuale, anche se bisogna tenere ben presente che dalla qualifica di ecclesiastico o di fedele (come dalla appartenenza ad una confessione) non può mai conseguire una flessione dei diritti soggettivi dei singoli, né tantomeno dello Stato nei loro confronti poiché essi non possono sottrarsi alle leggi.

2. La condizione giuridica degli ecclesiastici I cittadini, che appartengono ad una confessione religiosa, si trovano in una particolare condizione: sono sottoposti sia coattivamente all’ordinamento statale, sia volontariamente all’ordinamento della propria confessione. Pertanto, l’appartenenza ad una confessione, come la qualifica di ministro di culto (ecclesiastici o religiosi) non sono irrilevanti per lo Stato.

Le norme di diritto ecclesiastico civile rilevanti nell’ordinamento statale e riguardante la condizione giuridica degli ecclesiastici sono diverse.

Si comincino ad esaminare quelle contenute nell’ Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984 :

  • l’ art. 4 , che riguarda specificamente la condizione giuridica degli ecclesiastici, dispone per questi ultimi la facoltà di chiedere l’ esonero per il servizio militare (il Concordato del 1929 prevedeva invece l’esenzione dal servizio militare) o l’eventuale assegnazione al servizio civile sostitutivo. Dispone inoltre la facoltà per gli ecclesiastici di non dare ai magistrati informazioni su persone o questioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ministero : non si tratta di un divieto assoluto (come previsto dal Concordato del 1929), in quanto gli

ecclesiastici sono liberi di comportarsi diversamente. Questa norma va ricondotta all’ art. 200 c.p.p. che riguarda il segreto professionale. L’art. 200 c.p.p. stabilisce che il ministro di un culto, il cui statuto non sia in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, non può essere obbligato a deporre su quanto sia venuto a conoscenza in ragione del suo ministero. Inoltre, concede agli studenti di teologia ed ai novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare riconosciuti agli studenti delle università italiane. E’ inoltre stabilito che, in caso di mobilitazione, gli ecclesiastici non assegnati alla cura di anime sono chiamati ad esercitare il ministero tra le truppe o, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

  • negli accordi non è prevista l’esenzione degli ecclesiastici dall’ ufficio di giudice popolare , di cui alla L. n. 287/1951, che deve comunque ritenersi in vigore. Mancano anche le disposizioni che sottoponevano la nomina dei Vescovi all’ approvazione da parte dello Stato (anche queste ultime contenute nel Concordato del 1929). E ancora, non è disposto per i Vescovi l’obbligo (anch’esso previsto dal Concordato del
    1. di prestare giuramento di fedeltà : sarebbe invece opportuno perché questi ultimi sono riconosciuti anche come autorità civili, e svolgono una funzione in senso lato politica.
  • è stabilito che gli ecclesiastici possono effettuare collette all’ingresso o all’interno degli edifici di culto o ecclesiastici.
  • è stabilito che gli ecclesiastici devono essere considerati ufficiali di Stato civile per quanto riguarda il matrimonio religioso ad effetti civili.
  • in caso di epidemie o calamità, anche i ministri di culto possono validamente ricevere un testamento in presenza di due testimoni di età superiore ai sedici anni.
  • l’illecito commesso da un religioso (nell’esecuzione di un’ attività svolta col consenso dei superiori ) impegna questi ultimi e l’ente committente della prestazione, ex art. 2049 c.c. è l’obbedienza che il religioso deve ai suoi superiori è considerata dal diritto statale come ogni altra obbedienza legalmente dovuta.

Le norme penali , che si riferiscono alla condizione giuridica degli ecclesiastici, sono legate ad una concezione superata dei rapporti riguardanti il fattore religioso: si pensi ad esempio che il capo titolo IV, libro II c.p. è intitolato “Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammesse”, quando ormai non esistono più né la religione dello Stato né culti ammessi. I ministri di culto possono essere sia soggetti attivi , sia passivi di un reato :

  • nel primo caso (se soggetto attivo), l’aver commesso il fatto con abuso di potere o con violazione di doveri costituisce un aggravante per cui la pena è aumentata fino ad un terzo;
  • nel secondo caso (se soggetto passivo), l’aver commesso un reato sia nei confronti dei ministri di culto cattolico che di un culto ammesso dallo Stato costituisce un’aggravante (art. 61 c.p.). Però, l’art. 406 (con una disposizione evidentemente incostituzionale) diminuisce la pena quando il reato di cui agli artt. 403, 404, 405 (vedi oltre) è commesso contro un culto ammesso dallo Stato.

Le norme del c.p., che riguardano il fattore religioso , sono le seguenti:

  • venuto meno il vilipendio della religione di Stato (art. 402), il c.p. prevede il reato di offese ad una confessione religiosa sia mediante vilipendio di chi la professa e di un ministro di culto (art. 403), sia mediante vilipendio di cose che formano oggetto di culto (art. 404). Inoltre, il c.p. prevede il reato di turbamento delle funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (art. 405). Di recente, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per disparità di trattamento tra le confessioni religiose) dell’art. 406 c.p. nella parte in cui esso stabiliva

di culto dei cattolici”. In sostanza, l’art. 11 ricollega la garanzia dell’assistenza spirituale all’esercizio delle libertà religiose , anzi alla tutela dei bisogni religiosi della popolazione. Nel secondo comma aggiunge che l’ assistenza spirituale è garantita da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione delle autorità ecclesiastica, secondo modalità stabilite d’intesa fra autorità ecclesiastica e quella statuale. Si sottolinea che l’art. 11 si spinge più in là delle disposizioni del Concordato del 1929, che invece prendeva in considerazione solo le forze armate.

Si passi all’esame dei singoli ambiti in cui è assicurata l’assistenza spirituale:

  • riguardo le istituzioni militari , il primo intervento legislativo risale al decreto-legge luogotenenziale (d.l.t.) n. 1022/1915 che istituì i cappellani militari di terra e di mare dipendenti da un vescovo di campo. I successivi interventi legislativi sono caratterizzati da un’impronta confessionista. Una parziale inversione di tendenza si è avuta con la L. n. 873/1973 , che poneva i cappellani militari alle dipendenze sia dell’autorità civile che ecclesiastica. Il carattere confessionista è stato definitivamente superato con la L. n. 382/1978 che prevede che nomina a cappellani militari presuppone la sussistenza di alcuni requisiti: il godimento dei diritti civili e politici ed il possesso dei relativi requisiti fisici. Dopo di che essi entrano con lo Stato in un rapporto di pubblico impiego e sono assimilati ai grandi militari.
  • riguardo gli istituti di prevenzione e pena , cappellani cattolici erano previsti già nel regio decreto (r.d.) n. 260/1891. La religione era considerata uno strumento essenziale per la riabilitazione dei carcerati cattolici tanto che era obbligatoria la partecipazione alle funzioni di culto. È evidente la lesione della libertà religiosa. Ai detenuti acattolici invece era concesso di restare nelle celle e ricevere l’assistenza spirituale solo su richiesta. La L. n. 354/1975 invece tutela pienamente la libertà religiosa : All’art. 26 si riconosce ai detenuti ed agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa e praticarne il culto. Si assicura la celebrazione dei riti di culto cattolico, ed a ciascun istituto è assegnato almeno un cappellano. A coloro che appartengono a religioni acattoliche è riconosciuta la facoltà di ricevere, su richiesta, l’assistenza spirituale dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. Anche se, come detto, la libertà religiosa del detenuto ha una piena tutela, va sottolineato il fatto che solo per i cattolici è istituito un servizio stabile, mentre per gli acattolici è prevista solo una possibilità. Lo status giuridico dei cappellani (ai sensi di una legge dell’82) è quello di un incarico a tempo indeterminato, e perciò sottoposto al nulla osta della competente autorità ecclesiastica. Manca un’analoga disposizione per le confessioni acattoliche.
  • l’ assistenza religiosa al personale di Polizia di Stato è prevista da un’intesa del 1991 tra il Ministero dell’Interno ed il presidente della CEI (Conferenza episcopale italiana). In esso è stabilito che l’assistenza spirituale è svolta da cappellani incaricati con decreto del ministro dell’interno, su designazione del vescovo del luogo, senza che si costituisca un rapporto di pubblico impiego. Poi, con una intesa del 1999, viene istituita la figura del cappellano coordinatore nazione , che ha compiti di coordinamento con la CEI e che deve essere sentito prima di ogni nomina.