Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Appunti di diritto ecclesiastico., Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico di tutte le lezioni del professore e degli assistenti. Esame superato con 30. Bastano questi appunti per sostenere l'esame.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 12/12/2022

giorgia-deuringer
giorgia-deuringer 🇮🇹

3

(1)

6 documenti

1 / 69

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Esame di diritto ecclesiastico
Prof. Guarino, Federico II, voto 30
Introduzione
Il diritto ecclesiastico esiste nel momento in cui si può distinguere un diritto religioso da un diritto civile.
La distinzione tra elemento civile e religioso non esisteva prima dell’avvento del cristianesimo in quanto
l’appartenenza religiosa si identificava con l’appartenenza etnica ad un popolo.
/Questa non distinzione si può ancora riscontrare in quelle realtà religiose sorte prima del Cristianesimo
come per esempio l’ebraismo in cui non c’è distinzione tra appartenenza religiosa e appartenenza al popolo
di Israele (evidente nella figura di Edith Stein), perché l’appartenenza all’ebraismo deriva dalla nascita da
madre ebrea e vi è quindi coincidenza tra le due appartenenze; questo ha consentito all’ebraismo di
sopravvivere, seppur in ghetti, anche in presenza di altre confessioni dominanti, perché non può concepire un
proselitismo e non può quindi creare problemi ad altre fedi, perché non si poteva diventare ebrei dal
momento che non si era nati da madre ebrea./
Nel periodo precristiano quindi non c’è e non è concepibile una distinzione tra ordinamento civile e
religione; non aveva senso neanche il proselitismo o la conversione.
Questa distinzione tra elemento civile e religioso la si fa risalire alla frase detta da cristo “Date a Cesare
quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio”.
In realtà il vangelo e lo stesso Gesù non hanno mai elaborato una teoria sulle relazioni tra stato e chiesa, né li
hanno mai distinti. Questa espressione non era usata per distinguere Dio e Cesare.
Tale frase venne detta da Cristo quando gli si presentarono erodiani e farisei, due gruppi contrapposti, i primi
collaborazionisti degli occupanti romani e i secondi che attendevano invece un messia che li liberasse
dall’occupante romano. Farisei e erodiani, seppur diversi, vennero mandati entrambi da cristo per risolvere la
problematica relativa al pagamento di tributi vessatori a Cesare; si chiedeva a Cristo se il tributo dovesse
essere pagato o meno e se Cristo avesse detto “si” allora non poteva essere il messia perché non avrebbe
guidato un esercito di liberazione come si aspettavano i farisei, mentre se avesse detto “no” gli erodiani lo
avrebbero denunciato come sobillatore per aver fomentato la ribellione a Cesare. Gesù per risolvere la
questione si fece dare una moneta e affermò, dal momento che l’immagine su di essa era di Cesare, la celebre
frase sostenendo in sostanza di dare a Cesare ciò che è immagine di Cesare, e quindi la moneta, e di dare a
Dio loro stessi perché gli uomini sono fatti a immagine di Dio.
La sua intenzione non era quindi quella di distinguere Cesare e Dio, ma era una risposta ai farisei per
contestare la loro non fedeltà a Dio.
pag. 1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti di diritto ecclesiastico. e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Esame di diritto ecclesiastico

Prof. Guarino, Federico II, voto 30

Introduzione

  • Il diritto ecclesiastico esiste nel momento in cui si può distinguere un diritto religioso da un diritto civile. La distinzione tra elemento civile e religioso non esisteva prima dell’avvento del cristianesimo in quanto l’appartenenza religiosa si identificava con l’appartenenza etnica ad un popolo. /Questa non distinzione si può ancora riscontrare in quelle realtà religiose sorte prima del Cristianesimo come per esempio l’ebraismo in cui non c’è distinzione tra appartenenza religiosa e appartenenza al popolo di Israele (evidente nella figura di Edith Stein), perché l’appartenenza all’ebraismo deriva dalla nascita da madre ebrea e vi è quindi coincidenza tra le due appartenenze; questo ha consentito all’ebraismo di sopravvivere, seppur in ghetti, anche in presenza di altre confessioni dominanti, perché non può concepire un proselitismo e non può quindi creare problemi ad altre fedi, perché non si poteva diventare ebrei dal momento che non si era nati da madre ebrea./ Nel periodo precristiano quindi non c’è e non è concepibile una distinzione tra ordinamento civile e religione; non aveva senso neanche il proselitismo o la conversione. - Questa distinzione tra elemento civile e religioso la si fa risalire alla frase detta da cristo “Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio”. In realtà il vangelo e lo stesso Gesù non hanno mai elaborato una teoria sulle relazioni tra stato e chiesa, né li hanno mai distinti. Questa espressione non era usata per distinguere Dio e Cesare. Tale frase venne detta da Cristo quando gli si presentarono erodiani e farisei, due gruppi contrapposti, i primi collaborazionisti degli occupanti romani e i secondi che attendevano invece un messia che li liberasse dall’occupante romano. Farisei e erodiani, seppur diversi, vennero mandati entrambi da cristo per risolvere la problematica relativa al pagamento di tributi vessatori a Cesare; si chiedeva a Cristo se il tributo dovesse essere pagato o meno e se Cristo avesse detto “si” allora non poteva essere il messia perché non avrebbe guidato un esercito di liberazione come si aspettavano i farisei, mentre se avesse detto “no” gli erodiani lo avrebbero denunciato come sobillatore per aver fomentato la ribellione a Cesare. Gesù per risolvere la questione si fece dare una moneta e affermò, dal momento che l’immagine su di essa era di Cesare, la celebre frase sostenendo in sostanza di dare a Cesare ciò che è immagine di Cesare, e quindi la moneta, e di dare a Dio loro stessi perché gli uomini sono fatti a immagine di Dio. La sua intenzione non era quindi quella di distinguere Cesare e Dio, ma era una risposta ai farisei per contestare la loro non fedeltà a Dio.

Storia 1

  • Il dualismo cristiano (distinzione tra civile e religioso) nasce proprio dal nuovo titolo di appartenenza del cristianesimo (in origine corrente non ortodossa ebraica), che non è più la nascita da madre ebrea, che identificava l’appartenenza ad un popolo, ma è una nuova nascita direttamente da Dio, che Cristo propone quando insegna il padre nostro, perché invita a chiamare Dio padre. Nel momento in cui Cristo fonda un nuovo titolo di appartenenza vengono meno tutte le appartenenze nazionali e le istituzioni terrene. Questa nuova nascita è quindi totalmente eversiva, perché fa derivare l’appartenenza ad un popolo non dalla nascita nel popolo, ma da Dio stesso, prescindendo quindi da tutte le istituzioni terrene. La rivoluzione cristiana è che non c’è più un’appartenenza religiosa per nascita dalla carne ma per nascita da uno spirito, da Dio; esiste un’unica grande famiglia universale senza differenze. Questo diventa il titolo di condanna a morte di Cristo, l’essersi fatto figlio di Dio, mettendo in discussione tutte le istituzioni terrene del tempo (non è vero che Gesù non si difende dalle accuse).
  • Le guerre di religione successive sorgono solo dopo il cristianesimo con il concetto di proselitismo e di conversione e con la contrapposizione tra l’appartenenza al cristianesimo per nascita da Dio e da madre. Anche le stesse persecuzioni non avevano senso prima del cristianesimo. Comincia ad esserci una scissione tra l’appartenenza civile (cittadino) e l’appartenenza religiosa (fedele); qui nasce il dualismo cristiano, poiché una cosa è l’ordinamento civile e una cosa è l’ordinamento religioso e una cosa è l’appartenenza ad una fede e una cosa è l’appartenenza ad un popolo.
  • Questa scissione si fa strada nell’impero romano e il centro del cristianesimo finisce per essere Roma, che prima si oppone a questa corrente ebraica (cristianesimo) che creava divisioni nell’ebraismo.
  • La prima repressione di Nerone nel 69 d.C. in realtà non era una repressione specifica contro i cristiani, ma era una repressione contro le risse che si creavano tra correnti ebraiche che erano passate al cristianesimo e correnti ebraiche ortodosse.
  • Questa frattura si farà sempre più ampia e porterà a repressioni sempre più dure contro i cristiani nello specifico come quelle di Diocleziano alla fine del terzo secolo.
  • Una svolta si ha con l’imperatore Costantino e il suo editto di Milano del 313 d.C. che, ritenendo il cristianesimo religione lecita, riconosce per la prima volta nella storia una pluralità di confessioni all’interno di un unico popolo. Si riconosce per la prima volta un’appartenenza religiosa diversa da quella civile e si riconosce una pluralità di professioni religiose all’interno di un ordinamento civile cosa prima impensabile.
  • In breve tempo il cristianesimo, diventato maggioritario nell’impero romano, inizia ad atteggiarsi anche come forza politica e influenza il potere politico, tant’è che nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio emanò l’editto di Tessalonica con cui il cristianesimo divenne religione di stato. Così si arriva ad una commistione tra elemento civile e elemento religioso.
  • Nei secoli successivi ci saranno moltissime commistioni politiche, in maniera più o meno forte ma non verrà mai più meno il dualismo cristiano e quindi la distinzione concettuale tra ordinamento civile e ordinamento religioso, così come tra potere temporale e potere spirituale, anche se uniti talvolta nella stessa persona. Ad esempio nel periodo teocratico, in cui la commissione diventa piena, Gregorio VII con il suo Dictatus papi diventa titolare del potere temporale e del potere spirituale, ma concettualmente l’elemento civile e l’elemento religioso saranno sempre distinti nella storia, per cui la distinzione operata dal cristianesimo rimarrà per sempre nella storia.

spirituale; l’imperatore non poteva investire i vescovi e il pontefice non poteva investire conti, ma doveva esserci un accordo tra loro.

  • Nell’XI sec c’erano stati alcuni pontefici (Nicolò II e Gregorio VII) che avevano cancellato gli elementi peggiori della temporalità nella chiesa e avevano promosso una riorganizzazione della disciplina ecclesiastica.
  • Gregorio VII fu il primo ad elaborare una teoria completa delle relazioni tra stato e chiesa ( Dictatus papae, 1075 ), lo fece unilateralmente perché i rapporti di forza erano cambiati. Egli elaborò la teoria della potestà diretta della chiesa nelle cose temporali ( potestas directa ecclesias in temporalibus ), che prevedeva che due erano i poteri, temporale e spirituale, e che di entrambi era titolare il pontefice in applicazione del principio scritturista omnis potestas a deo, ogni potere viene da Dio ; il potere spirituale lo esercitava lui direttamente e quello temporale, inferiore, lo esercitava attraverso la longa manus dell’imperatore perché non era per lui conveniente esercitarlo.
  • La conseguenza era che il pontefice rivendicava un controllo sull’operato dell’imperatore, e persino il potere di deporlo; potere che peraltro Gregorio VII esercitò nei confronti di Enrico IV, che per riprenderlo compì il gesto di andare scalzo a Canossa con la cenere in testa per fare penitenza fuori al castello di Matilde di Canossa dove era ospite il pontefice.
  • Alcuni assiomi del Dictatus papae: 27 proposizioni
  • la chiesa è un ordinamento originario; la chiesa romana fondata da dio solo > non è un ente legittimato dallo stato > Art 7 Cost. “indipendenti e sovrani”
  • Solo il papa può deporre o ristabilire i vescovi
  • un nesso del pontefice, anche gerarchicamente inferiore ai vescovi, era superiore a tutti i vescovi in concilio e poteva ordinarne anche la deposizione, per evitare che i vescovi potessero ordinare la deposizione del pontefice in virtù delle teorie conciliaristiche;
  • il papa può deporre gli assenti, per evitare che i vescovi non si presentino per non avere sanzioni, che erano valide solo se notificate (sentenza di deposizione)
  • il pontefice può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui (obiezione di coscienza)
  • È illecito deporre l’imperatore
  • Nessuno deve revocare la sua parola e nessuno lo può fare
  • Nessuno lo può giudicare Nel periodo medievale ci furono dei fermenti eccezionali.
  • La riforma di Martin Lutero portò alla spaccatura della cristianità occidentale. Si sviluppò in Germania per consentire ai principi tedeschi di sottrarsi a Roma. Tale riforma non nacque come riforma eretica, ma voleva essere una riforma dall’interno, la condanna di Roma la pose però fuori e si trasferì nell’impero germanico di Carlo V causando una guerra civile di 30 anni tra i principi della parte settentrionale che avevano aderito alla riforma e quelli del meridione che non vi avevano aderito.
  • Carlo V tentò di superare la scissione con il Concilio di Trento (controriforma o riforma cattolica) svoltosi tra il 1545 e il 1563, le cui prime sessioni tuttavia non riuscirono a risolvere il problema, ma anzi condannarono definitivamente la riforma di Lutero, avviando anche un grosso processo di riforma, con conseguenze importantissime per i secoli successivi.
  • Con la rottura definitiva tra chiesa cattolica e movimento protestante, Carlo V non risolse il problema della spaccatura nell’impero e riunì per questo la Dieta di Augusta tra il 1552 e il 1555 in cui riunì i principi tedeschi per risolvere la guerra interna. In essa stabilì il principio del cuius regio, eius religio , per cui la religione del principe deve essere quella professata nel principato; ogni principe stabilisce la religione del suo principato e chi non è d’accordo può emigrare in altri principati.
  • Questo principio pose le basi della libertà religiosa in Europa, perché per la prima volta si riconobbe il diritto di professare liberamente nell’impero tedesco più professioni religiose.

  • Le guerre di religione non si fermarono però fino alla pace di Vestfalia del 1648. Con essa si stabilì il principio di tolleranza religiosa, per cui c’è una religione di stato ma sono ammesse con tolleranza anche professioni minori.
  • Venne elaborata la teoria della potestas indirecta ecclesias in temporalibus , per cui il pontefice non è più tritolare del potere temporale, esercitato con la longa manus dell’imperatore, ma titolare del potere temporale è l’ordinamento civile. Si rivendicarono però al contempo due interventi sul potere temporale: il potere di sciogliere i sudditi dalla dipendenza dall’imperatore quando fosse comandato loro qualcosa che andava contro la salvezza della loro anima e la possibilità per la chiesa di individuare delle materie che appartenevano sia al potere spirituale che al potere temporale, come il matrimonio o gli enti ecclesiastici, e in cui quindi legiferava sia lo stato che la chiesa. Per quest’ultima questione c’era quindi la necessità di un accordo tra stato e chiesa; in questo periodo ha massima fortuna l’utilizzo del concordato ( actio finum recundorum ).
  • Anche da parte dell’ordinamento civile ci fu una riorganizzazione che incise in questa materia perché era finito il tempo dell’impero romano cristiano rivendicato da Carlo V, dopo che nel 1600 aveva avuto luogo la nascita dello stato in senso moderno, che si fondava quindi su un contratto sociale con cui i sudditi rinunciavano a parte delle loro libertà per avere sicurezza, ordine pubblico e il rispetto dei diritti (patto hobbesiano).
  • Nacquero quindi monarchie assolute con il bisogno di garantire l’ordine sul territorio, costruendo una burocrazia ministeriale, un esercito proprio e pretendendo di mettere sotto controllo le attività pericolose per l’ordine pubblico. Le monarchie assolute avevano quindi una grande attenzione per la religione e pretendevano di intervenire nel fatto religioso in maniera intensa con la rivendicazione di una serie di diritti. Queste introdussero il sistema dei rapporti tra stato e chiesa chiamato giurisdizionalismo presente dal 600 in poi. /Si passa da un papa che va piedi da Matilde di Canossa allo schiaffo di Anangni/ 10.10.22 3.
  • Giurisdizionalismo > sistema caratterizzato da una forte ingerenza dello stato nella chiesa. Sorse nel 1600 con le monarchie assolute sulla base del contratto hobbesiano.
  • Dopo le guerre religiose del 1500 si comprese che il pericolo più grande per l’ordine pubblico era la religione, come era accaduto con la riforma protestante. Da qui nasce una grande attenzione delle monarchie assolute per la religione; essa si sostanziava nella rivendicazione da parte del sovrano di una serie di diritti nei confronti della chiesa, chiamati iura maiestatica circa sacra , diritti sovrani circa le cose sacre.
  • Tali diritti si dividono in due grandi categorie:
  1. un primo complesso aveva come obiettivo la difesa della chiesa dall’interno (repressione delle eresie, ecc.) Si sviluppa perché una crisi di carattere religioso finiva per ripercuotersi in problemi per lo stato. Questi diritti si sostanziano in:
  • ius advocatiae > diritto rivendicato dal sovrano di reprimere scismi ed eresie (Santa Inquisizione fu un tribunale istituito dallo stato che spesso opera anche contro le direttive della chiesa, non è la chiesa che lo promuove ma lo stato)
  • ius reformandi > diritto rivendicato dal sovrano di promuovere tutte le riforme della chiesa per salvaguardarne la disciplina
  1. la seconda categoria ha come fine la difesa dello stato da ingerenze ecclesiastiche I diritti appartenenti a tale categoria sono definiti iura maiestatica circa sacra e comprendono:
  • Con l’unificazione dell’America e la dichiarazione di indipendenza del 1776 ci fu la necessità di far convivere le marcatissime differenze locali per garantire la sopravvivenza dello stato; questo comportò l’irrilevanza della religione nel sistema civile. Si arrivò addirittura a non riconoscere la Santa sede e a non avere una rappresentanza diplomatica di essa.
  • Nei paesi europei non si arrivò allo stesso separatismo, nonostante in alcuni stati, come la Francia, fosse un principio dichiarato; un’altra realtà in cui si affermò il separatismo fu l’Italia della seconda metà dell’800. In questi stati il separatismo non riuscì ad impedire nell’ambito civile la rilevanza del fatto religioso; questo è evidente nella legislazione italiana che fece continuamente riferimento al fatto religioso. In Italia questo condusse ad un sistema caratterizzato da un proclamato separatismo e da istituti di carattere giurisidizionalistico.
  • Questa realtà è stata definita da Ruffini, padre del diritto ecclesiastico, con l’espressione del “giurisdizionalismo liberale”, quindi una realtà in cui giurisdizionalismo e separatismo si incontrano e danno vita ad una legislazione schizofrenica.
  • Con l’art. 1 dello statuo Albertino vi è l’impostazione di un sistema confessionistico rendendo cristianesimo religione di stato; con la legge Sineo il principio confessionistico viene meno e c’è libertà per le confessioni religiose, e con una legge dell’agosto del ’48 si afferma invece un principio giurisdizionalistico nei confronti dei gesuiti.
  • Questa diversità di prospettive tra statuo Albertino e la legge Sineo non è in realtà fonte di contraddizioni perché mentre lo statuto Albertino si occupa delle confessioni religiose, è una costituzione flessibile ed è una concessione del re, la legge Sineo si occupa invece dei cittadini ed è opera del parlamento.
  • Anche oggi l’art. 19 cost. tratta della libertà religiosa e la riconosce a tutti. È consentito un trattamento diverso tra le confessioni religiose nella nostra costituzione, per garantire l’identità delle singole confessioni
  • Statuto sabaudo 1848 .marzo statuto Albertino cap.1 >religione di stato> norma confessionistica .giugno legge Sineo > la diversità di fede professata non può essere motivo di discriminazione >norma di libertà .agosto > legge eversiva dell’asse ecclesiastico > stato priva la chiesa dei beni (scioglimento dei gesuiti, eversione del patrimonio, esilio, divieto di riunirsi, obbligo di domicilio coatto) 11.10.22 4. Leggi eversive 1
  • La parte più importante della nazione giurisdizionale e della legislazione liberale è quella delle leggi eversive dell’asse ecclesiastico. Si tratta di un complesso normativo che affronta il problema della mano morta ecclesiastica, intesa come un complesso consistente di patrimoni stagnanti perché immobilizzati e sottratti al mercato. Questo patrimonio era consistente perché gli uffici ecclesiastici non vendevano mai, erano frutto di doti monastiche oppure perché molti per evitare balzelli feudali e imposizioni fiscali li cedevano alla chiesa diventando enfiteuti perpetui.
  • Questo era un grosso problema per lo stato liberale perché esso si basava invece sulla libera circolazione dei beni, e peraltro la nascente borghesia voleva mettere le mani su tali beni; da ciò derivò un interesse notevole dello stato per tali beni.
  • Ci furono quindi interventi su più fronti da parte del legislatore liberale:
  • per evitare l’ulteriore estendersi della mano morta ecclesiastica,
  • per ottenere la conversione di essi in denaro,
  • per eliminare questi patrimoni per utilizzarli per edifici pubblici o per la vendita all’asta con l’utilizzo del ricavato per le necessità dello stato.
  • Le leggi frutto di questi interventi prendono appunto il nome di leggi eversive dell’asse ecclesiastico.
  • Il primo obiettivo, quindi quello di evitare l’ulteriore estendersi della mano morta ecclesiastica, venne realizzato con la seconda legge Siccardi 1037/1850 (non davvero eversiva) che stabilì il principio dell’obbligo della previa autorizzazione governativa per l’acquisto di beni da parte di ecclesiastici, sia se acquistati a titolo oneroso sia se ottenuti con donazioni o legati.
  • L’istituto dell’autorizzazione agli acquisti ha avuto lunga vita tant’è che è rimasto in vigore anche dopo i Patti Lateranensi, è presente nell’art. 17 c.c. (ora abrogato), è rimasto nel concordato del 1984 ed è stato abolito solo dalla legge Bassanini bis del 1997. È durato così tanto perché quando attorno ad un istituto si crea una burocrazia consistente è molto difficile eliminarlo. Restò in vigore nel Concordato del ’29 per l’ideologia di controllo sui corpi intermedi del fascismo e lo stesso accade con l’inserimento dell’istituto nel codice del ’42. Si diffuse poi l’idea, per mantenere in vigore l’istituto, che con esso lo stato aiutava l’ente ecclesiastico a verificare se quel bene era vantaggioso o dannoso per la realizzazione dei suoi fini. (patti lateranensi, art 17 cod. civ. 1942, concordato 1984 >accordo a Villa Madama)
  • Venuta meno questa idea si diffuse quella per cui l’istituto serviva per tutelare gli eredi legittimi, ma in realtà già c’è una forma di tutela per i legittimari che è da loro esercitabile (non può essere il governo a esercitarla per loro), e seppure ci si riferiva solo agli eredi legittimi e non ai legittimari comunque non si spiega perché se un de cuius lasciava il proprio patrimonio ad un associazione non dovevano esserci controlli, mentre se lo lasciava alla chiesa si. Lo stato così facendo ha comunque limitato il diritto del testatore di lasciare i suoi beni a chi preferiva.
  • Il Consiglio di stato stabilì poi che l’obbligo di autorizzazione agli acquisti valeva anche per le permute, giustificando ciò con argomentazioni legate all’economia politica.
  • Nel ’97 l’istituto venne poi eliminato ma qualcuno in dottrina ne avrebbe auspicato la riabilitazione perché questo avrebbe una funzione antiriciclaggio, cosa che comunque lascia perplessi perché il riciclaggio non si realizza con lasciti alla chiesa, e poi perché per i patrimoni consistenti, per evitare il riciclaggio, si poteva ricorrere al passaggio di essi alla funzione sociale.
  • Negli anni successivi ci sono stati poi i veri interventi eversivi dell’asse ecclesiastico.
  • Tecnicamente non ci fu un’espropriazione dei beni degli enti ecclesiastici, perché il regime liberale aveva grande rispetto della proprietà privata, dichiarata sacra e inviolabile dallo statuto Albertino, e poi lo stesso intervento eversivo comunque si coniugava con il rispetto della proprietà privata perché nella mentalità giuridica ottocentesca gli enti ecclesiastici erano enti pubblici e i loro beni erano quindi beni pubblici. In realtà non era proprio proprietà pubblica perché il concetto di ente pubblico dell’800 era diverso da quello attuale, perché era un ente sul quale lo stato esercitava un particolare controllo, non era un ente pubblico in pieno com’è ora.
  • L’intervento della legislazione eversiva non era quindi espropriativo in senso tecnico, ma lo stato non riconosceva più la personalità giuridica di questi enti, con le conseguenze che essi non erano più titolari. dei beni che avevano, che diventavano dello stato in quanto res nullius , e che gli enti ecclesiastici non potevano più porre in essere negozi giuridici. Lo stato ne disponeva in vario modo a seconda del tipo di bene.
  • Principali leggi eversive:
  • soppressione degli ordini contemplativi (suore di clausura) che erano da considerarsi enti inutili in quanto non svolgevano nessuna attività di utilità sociale (adottata nel Regno sardo piemontese nel 1855). Questi si dovevano quindi riunire in pochi monasteri fino alla loro estinzione (monastero di Santa Chiara a Napoli). Questa legge aveva il tentativo di sopprimere proprio gli ordini contemplativi con il divieto di nascita di nuovi adepti.

patrimonio del soggetto, e che quindi vanno amministrate in maniera separata, utilizzando gli utili di quei beni per un altro ente. Il patrimonio ha quindi una sua autonomia, ma pur essendo di proprietà dell’avente causa egli può solo amministrarlo e il beneficiario è un terzo.

  • Le fondazioni pie non autonome comprendono diverse fattispecie che hanno nomi diversi a seconda del luogo in cui si trovano, in Campania prendono il nome di “confidenze”. Sono l’antesignano del trust, dei negozi fiduciari e del patrimonio destinato per uno specifico affare (patrimoni vincolati ad una destinazione per un massimo di 90 anni, separati dal patrimonio e destinati ad una funzionalità diversa da quella dell’avente causa), introdotto nel diritto societario con una riforma del 2003.
  • I beni che lo stato acquisì vennero utilizzati in maniera diversa a seconda del tipo di bene:
  • beni destinati al culto > lasciati in buona parte alla loro destinazione perché rispondevano ad un fine utile per la popolazione
  • conventi o stabilimenti con carattere monumentale > beni utilizzati per finalità pubbliche (università)
  • beni lasciati in uso agli ordini o alle entità che le detenevano a salvaguardia di rilevanti interessi in materia di beni culturali (biblioteca dei girolamini)
  • beni strumentali (utilizzati per perseguire fini commerciali) > beni oggetto di devoluzione, che vennero venduti all’asta e il ricavato venne intascato dallo stato; per metterli in circolazione e coprire gran parte del debito pubblico = La legge del ’67 lascia in vita gli enti secolari che rispondono alle esigenze di culto della popolazione ex. Diocesi, parrocchie ed entità annesse che hanno finalità di cura pastorale. Cosa fa lo stato dei beni che diventano res nullius?
  1. Alcuni beni sono lasciati in uso civico (ex chiese)
  2. Usi pubblici (ex conventi > università, ospedali, scuole)
  3. Alcuni lasciati. In uno ad ordini religiosi quando costituiscono stabilmente che non possono essere smembrati o satinati ad altro uso senza particolari danni (ex a Napoli la biblioteca dei girolamini)
  4. La grande parte fu oggetto di devoluzione, messi all’asta, con scarsi risultati per la presa di possesso a rilento per l’opposizione della chiesa
  • Questa presa di possesso e queste vendite non ebbero però l’effetto sperato dallo stato, perché le prese di possesso andarono molto a rilento e le vendite non erano andate a buon fine perché la chiesa aveva comminato la scomunica a coloro che si fossero resi acquirenti di questi beni, per cui molti di questi beni non si riuscirono a vendere.
    1. Una parte di questi beni venne peraltro comprata da gruppi di fedeli (opere pie non soggette a scomunica) che si erano uniti per mettere tali beni a disposizione di quelle realtà religiose che ne necessitavano e non ne avevano più la disponibilità.
    1. Questa disponibilità tramite il riacquisto dei beni e i lasciati venne a costituire un patrimonio che non poteva essere intestato all’ente, per cui si crearono delle intestazioni fittizie ricorrendo anche a figure singolari, come quella delle società tontinarie create dal fiorentino Lorenzo Tonti alla corte di Luigi XIV. Il re francese aveva infatti grossi problemi finanziari che cercò di risolvere tramite queste società costituite da persone che aderivano ad esse fornendo un capitale che era da loro amministrato senza però ricavarne i frutti; il patrimonio quindi cresceva e una volta diventato consistente i suoi frutti venivano divisi tra i soci sopravvissuti, finché l’ultimo che moriva perdeva tutto e tutto andava nelle mani dello stato. In questo modo lo stato si arricchiva e si risolveva un problema sociale tramite una prima forma di pensione.
  • Gli enti ecclesiastici ricorsero ad essi per poter utilizzare per lungo tempo questi beni. Questo fenomeno segnò la nascita delle associazioni non riconosciute. Lo stato tentò di arginare questo fenomeno, definito delle frodi pie, con una legge del 1873 che estendeva le leggi eversive alla città di Roma, nel frattempo presa con la Breccia di Porta Pia (1870). L’art. 28 di questa legge sanciva la nullità delle frodi pie. Le questioni più spinose al tempo riguardavano gli eredi legittimi che rivendicavano l’art. 28 per incassare l’eredità.
  • Un’altra questione che si pose era che queste realtà di fatto iniziarono ad essere indigeste non solo allo stato ma anche alla stessa chiesa perché era difficile controllare questi patrimoni; per questo i Patti Lateranensi, che eliminarono le leggi eversive e riconobbero la personalità giuridica agli enti, risposero ad un’esigenza non tanto degli enti, quanto dello stato e della chiesa di avere dei referenti per esercitare il controllo su di essi.
  • Un’altra importante questione al tempo fu la c.d. Questione romana, problematica che prima dell’annessione di Roma riguardava il problema dell’annessione di Roma, ma dopo di essa anche il completamento dell’unità d’Italia.
  • Dopo la presa di Roma il pontefice aveva acquisito infatti la posizione di cittadino italiano sottoposto alla giurisdizione italiana, per cui non aveva autonomia per lo svolgimento del suo magistero, cosa che preoccupava le altre potenze straniere, che temevano un controllo dell’Italia sull’operato del pontefice e quindi spingevano per l’autonomia del pontefice. Ne derivò la legge delle guarentigie del 1871, che fu il primo tentativo di soluzione della questione romana, poiché garantì al pontefice e alla Santa Sede tutte le prerogative sovrane senza darle la sovranità.
  • La Santa Sede dopo il 1870 esercitò di fatto la sovranità, svolgendo attività proprie dei soggetti di diritto internazionali, senza essere soggetto di diritto internazionale.
  • Questo provocò l’interesse di Santi Romano, che elaborò la teoria istituzionalistica, per cui ci sono norme che non nascono da uno stato ma da altri soggetti, come invece riteneva Kelsen. Peraltro se la Santa Sede continua ad esercitare la sovranità, non esercita una sovranità temporale, venuta meno con la presa di Roma, ma una sovranità esistente prima del 1870 che non era venuta meno, e la cui definizione risulta problematica. 17.10.22 6. - 1870-
  • Il 1870 con la breccia di Porta Pia rappresenta l’anno della fine del potere temporale, mentre nel 1929, con i Patti lateranensi, si ha la soluzione della questione romana. Nel 1870 si pose in una serie di leggi giurisdizionaliste che avevano colpito il patrimonio ecclesiastico e con i Patti laternanesi si ebbe invece il superamento di questa legislazione giurisdizionalista, segnando una svolta nei rapporti tra stato e chiesa.
  • Anche altre norme, non eversive, andarono nella stessa direzione, come l’abolizione delle facoltà di teologia del 1873, che non si ebbe nemmeno in altri paesi separatisti, o anche l’abolizione delle cattedre di diritto ecclesiastico, realizzato dal regolamento Coppino del 1874. Questo secondo provvedimento aveva previsto che non venissero più istituite nuove cattedre di diritto ecclesiastico e che quelle esistenti

regionale che desse attuazione al decreto.Le regioni adottarono figure varie e questa trasformazione è ancora in corso.

  • Due problemi si ebbero con le IPAB: Data la loro natura pubblica in giurisprudenza si pose il problema della giurisdizione in materia di pubblico impiego, e poi la normativa sul no profit faceva sempre riferimento, per le agevolazioni fiscali, alle associazioni private e non pubbliche, mentre le IPAB per definizione erano pubbliche e quindi escluse dai benefici previste per il no profit, nonostante fossero gli enti no profit più importanti.
  • Quello che agitò di più i rapporti tra stato e chiesa negli anni 80 dell’800 fu però la questione romana. Dalla prima guerra mondiale in poi si cominciarono a porre le condizioni per il superamento di questa questione, non solo per la politica ecclesiastica nuova introdotta dal fascismo (rapporto di alleanza), ma soprattutto per:
  • chiesa si rese conto che i territori che continuava a rivendicare erano oggetto di una rivendicazione antistorica e peraltro dal momento in cui li aveva persi il suo prestigio internazionale era cresciuto e quindi cominciò a considerare quei territori più come una zavorra che come un vantaggio;
  • la teoria dell’ordinamento giuridico di Santi Romano aveva messo in luce che la forma statuale non era necessaria perché ci potesse essere un ordinamento giuridico e quindi l’ordinamento ecclesiale poteva prescindere da qualsiasi forma di stato
  • la Santa sede era stata fedele allo stato italiano durante la seconda guerra mondiale e quindi si superarono i timori di fronte la ricostruzione di un territorio sotto il dominio della chiesa
  • Questi fattori favorirono il superamento della questione romana, che peraltro stava a cuore sia alla chiesa che allo stato. Anche nella materia matrimoniale si sentì la necessità di ricostruire la valenza nell’ordinamento civile del matrimonio canonico. Le trattative si avviarono nel 1925 in gran segreto, al punto che lo stesso Scaduto (esponente della massoneria e fascista) restò meravigliato quando venne annunciata la firma dei Patti. Si arrivò quindi alla stipula e dalle pubblicazioni degli atti delle trattative, che si ebbe molti anni dopo, emerse che era stata una trattativa complessa perché il senso della negoziazione dei Patti lateranensi (costituiti da un trattato e un concordato) era uno scambio tra il trattato e il concordato, perché il trattato era in realtà una conquista per Mussolini poiché la chiesa si accontentava di un territorio minimo rinunciando alle altre rivendicazioni, la contropartita della rinuncia era però la concessione di molte richieste nel concordato (Mussolini all’ultimo tentò di firmare solo il trattato e Pio XI disse la famosa frase simul stabunt simul cadunt ).
  • Il trattato risolse la questione romana con l’istituzione della Città del Vaticano con cui si diede di nuovo un territorio alla chiesa; il concordato regola invece i rapporti tra stato e chiesa.
  • Si votò poi l’approvazione dei Patti lateranensi in parlamento; Scaduto era contrario al concordato, ma lo firmò solo per dovere di partito; in parlamento si ebbero solo 6 voti contrari ai Patti lateranensi, di cui uno di Francesco Ruffini. 18.10.22 7. Conseguenze alla stipula dei Patti Lateranensi:
  • Dibattito sulla natura giuridica dei patti -> ci furono varie posizioni dottrinali divergenti:
  • Teoria di Ruffini (isolata) -> il trattato e il concordato avevano stessa natura giuridica poiché erano entrambi accordi interni dello stato, non erano trattati internazionali perché erano il prosieguo della legge delle guarentigie; trattato in relazione ai primi 14 artt. che riguardavano le prerogative dello stato sulla chiesa, e concordato in relazione agli artt. seguenti relativi al rapporto tra stato e chiesa
  • Dottrina più diffusa -> entrambi, trattato e concordato, erano trattati internazionali perché ormai il pontefice aveva sovranità piena di fatto e di diritto e in questa veste aveva stipulato i patti.
  • Altra teoria -> trattato e concordato avevano natura giuridica diversa poiché il trattato era un trattato internazionale perché riguardava materie internazionalistiche, come la nascita di uno stato e la definizione dei suoi confini (tutelato quindi dal diritto internazionale), peraltro il pontefice aveva firmato il trattato come rappresentante della chiesa universale e il concordato come rappresentante della chiesa italiana; di conseguenza il concordato non era un trattato internazionale, ma un atto di diritto pubblico interno (più manipolabile da parte dello stato)
  • Il dibattito nei decenni successivi si è concentrato in particolare sulla natura giuridica del concordato più che su quella del trattato. Su questa materia ha inciso la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che all’art. 2 chiarisce come identificare un trattato internazionale, affermando che esso lo si riconosce ricorrendo a due criteri, il criterio soggettivo o il criterio oggettivo.
  • Nella prima teoria bisognava guardare i soggetti che stipulano il trattato, indipendentemente dal contenuto di esso perché se era stipulato da soggetti di diritto internazionale era un trattato internazionale; per la teoria oggettivistica invece si guardava il contenuto e se era tipico del diritto internazionale allora era un trattato di diritto internazionale.
  • Per il concordato però la definizione era problematica perché se si guarda alla prima teoria esso era un trattato di diritto internazionale, in quanto situato tra stato italiano e chiesa, che sono due soggetti di diritto internazionale, mentre se si guardava alla seconda no perché, regolando i rapporti tra stato e chiesa in uno stato, l’oggetto riguardava una materia interna e non di diritto internazionale.
  • La convenzione di Vienna scelse quindi una delle due prospettive, optando per il criterio soggettivo, prescindendo dal contenuto del concordato; si risolse quindi la questione definendo il concordato come un trattato internazionale.
  • Altra conseguenza della stipula dei Patti laternanesi si ebbe sulla collocazione scientifica del diritto ecclesiastico. Gli studiosi parlano della fase internazionalistica del diritto ecclesiastico, con cui si intende che l’ispirazione degli studi che hanno orientato il diritto ecclesiastico per gli anni 30 e 40, tendeva a riportare la materia dei rapporti tra stato e chiesa nell’ambito internazionalistico, per cui anche in relazione a materie interne come enti e matrimoni si utilizzavano norme di diritto internazionale privato (Aldo Chicchini fautore di questo orientamento). Questo orientamento teorizzò l’esistenza di un ordinamento concordatario che è sovrastatale ma non in senso stretto, per cui si creò un ordinamento intermedio tra ordinamento statale e internazionale. Questa teoria trova le sue ragioni in una spinta da parte dello stato e della chiesa degli studiosi a collocare la materia sul piano internazionalistico per diverse ragioni:
  • da parte della chiesa -> voleva farlo perché temeva una inadempienza da parte dello stato in relazione ai patti e diversa è la disciplina delle inadempienze del diritto internazionale rispetto a quelle interne; forma di garanzia
  • da parte dello stato fascista -> stato non voleva porsi allo stesso livello di nessun ordinamento interno, cosa che accadeva invece con i patti perché stato e chiesa erano posti sullo stesso livello; gli conveniva quindi una giustificazione internazionalistica per cui lo stato si rapportava alla chiesa come stato senza che ciò ledesse l’unicità dello stato nella gerarchia dei soggetti agenti sul territorio italiano. CONTENUTI DEL TRATTATO E DEL CONCORDATO:
  • Trattato > dà uno stato alla chiesa (città del vaticano), territorio limitatissimo (stato strumentale che aveva la funzione di dare un supporto formale alla sovranità del pontefice e della santa sede). Sorse il problema della titolarità della soggettività internazionale dopo il trattato lateranense: questa poteva spettare alla santa sede, a città del vaticano, alla chiesa cattolica o al pontefice. La questione era facilmente risolvibile dal diritto canonico perché in esso c’è una pluralità di imputazione della soggettività internazionale, che nel diritto internazionale non c’era per il principio monista nell’imputazione della soggettività internazionale.
  • Una triplice realtà che prevedeva i Patti lateranensi, la legge sui culti acattolici ammessi e legge speciale sugli ebrei (diede loro ampi spazi di riconoscimento rispetto a quello dei culti acattolici), si presentò all’assemblea costituente dopo la fine della seconda guerra mondiale. La questione più difficile era quella del concordato perché i costituenti avevano di fronte un atto che aveva sancito una conciliazione con la chiesa ma era in contrasto con altre norme che i costituenti andavano a porre in essere. 19.10.22 8. Articoli e religione
  • Questo comportava che si doveva prendere una posizione di fronte ad alcune norme profondamente problematiche a livello costituzionale, come l’art. 1 del trattato che definiva il cristianesimo come religione di stato, o l’art. 5 del concordato che prevede per i sacerdoti apostati l’impossibilità di ricoprire impieghi pubblici a contatto con il pubblico (contrasto con il principio della libertà delle confessioni).
  • Quei patti rispecchiavano quindi una visione che non poteva essere fatta propria dallo stato democratico nascente.
  • Nell’assemblea costituente c’era una posizione, quella cristiano-democratica, che, sotto l’influenza della Santa sede, spingeva per una conferma dei patti, e che addirittura aveva proposto di iniziare la costituzione con l’invocazione della santissima trinità, cosa che non era possibile.
  • D’altra parte c’era una posizione laicista, dell’area socialista liberale, che era contraria non solo ai Patti lateranensi ma a qualsiasi regolamentazione concordataria con la chiesa cattolica.
  • L’ago della bilancia nella situazione fu il partito comunista di Palmiro Togliatti, che prese posizione a favore del mantenimento del concordato fascista, posizione sorprendente nell’assemblea costituente, che sembra fosse dettata da un dictat che veniva da Mosca. Stalin infatti con il patto di Yalta aveva ottenuto in Europa molto più di quando sperava, tant’è che fece di tutto per mantenere in piedi il muro di Berlino per non destabilizzare i paesi di confine, come l’Italia; naturalmente mettere in discussione i rapporti con la chiesa in Italia invece l'avrebbe destabilizzata, creando disagi anche all’Unione sovietica.
  • Palmiro Togliatti quindi fu favorevole alla conferma del concordato insieme alla democrazia cristiana, che non aveva all’epoca la maggioranza assoluta, e quindi si riuscì a mantenerlo. Togliatti formalmente motivò la sua scelta sostenendo che i Patti dovevano sì essere revisionati ma non in quel momento perché l’Italia affrontava già i problemi della ricostruzione post bellica e voleva quindi rinviare tale revisione ad un momento in cui lo stato fosse stato più forte nel trattare con la chiesa (strategia). I patti lateranensi furono quindi confermati.
  • Il dibattito sulla costituzione si concentrò infatti sopratutto sull’art. 7. La questione era sia di natura politica che di carattere costituzionale, perché c’era il rischio di mettere in discussione tutta la costituzione dal momento che molti principi dei Patti erano in contrasto con i principi della costituzione. La conferma dei Patti lateranensi nell’art. 7 e il suo impianto complessivo sono particolarmente importanti e gravidi di conseguenze, perché, intanto introducevano per tutte le confessioni, cattoliche e non, un principio di negoziazione preventiva dei rapporti tra stato e confessioni (dato straordinario per quei tempi per l’impossibilità dello stato di legiferare solo in quella materia senza una preventiva negoziazione).
  • L’articolo consta di due commi.
  • Nel primo comma, su cui la discussione fu meno accesa, si stabilisce che stato e chiesa cattolica sono ciascuno indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine. Questa norma è stata definita da molti come norma tautologica, e quindi priva di contenuto normativo, perché la sovranità definita è solo un’indipendenza già presente; la norma si limiterebbe a fotografare una situazione senza aggiungere nulla. Un’altra parte della dottrina ha invece cercato in essa un contenuto normativo, sottolineando come questa norma non crei una distinzione o contrapposizione tra ordinamenti perché parla di ordine e non di

ordinamento, per cui sarebbe stata tautologica solo se si fosse riferita all’indipendenza negli ordinamenti; il principio di indipendenza degli ordini è stato definito come un principio di separazione, di laicità. Questa soluzione convince di più, però apre problemi ancora più complessi perché è complesso stabilire quali materie rientrino nell’ordine della chiesa e quali nell’ordine dello stato. La dottrina ha denominato questo problema come la competenza delle competenze (chi ha la competenza di definire le competenze); ci sono peraltro materie che sono di competenza comune ed è per questo che sono confermati i Patti lateranensi nel secondo comma dell’articolo (matrimonio, enti ecclesiastici) per cui il problema non si pone, perché la disciplina delle materie comuni è dettata dal concordato. Il problema si crea quando stato e chiesa intervengono su materie che di regola erano state di competenza esclusiva dell’altro. Spesso accade per altro che questioni relative a materie poste sotto la competenza esclusiva della chiesa, vengano poi poste davanti ad un giudice, che dovrebbe di regola pronunciare una carenza di giurisdizione, vista la sua incompetenza in materia. In questa materia c’è quindi un’ampia casistica, talora contraddittoria, come nel caso del ricorso davanti al giudice civile contro l’espulsione da associazioni religiose o da confraternite. Ci fu in particolare un caso in cui una famiglia chiese la celebrazione di una messa per la morte di un soggetto, il sacerdote però comunicò che non poteva celebrare quel giorno ma un altro e la famiglia rivendicò un inadempimento contrattuale; il sacerdote venne quindi citato in giudizio e la questione finì davanti al giudice. La questione fu poi sottoposta alla corte di cassazione che, ritenendo presente in entrambe le celebrazioni il suffragio per il defunto, cosa fondamentale e non la presenza dei defunti, il sacerdote aveva adempiuto il suo compito (corte era andato molto fuori le sue competenze).

  • Il secondo comma dell’art. 7 stabilisce invece che i rapporti tra stato e chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, aggiungendo che le modifiche di essi, fatte con il consenso delle parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. L’articolo, nel confermare l’operatività dei Patti lateranensi, pone un dubbio sul perché i Patti sono vigenti, se per la costituzione o per la legge del ’29, e su che forma essi abbiano, se di legge ordinaria o costituzionale. Il fatto che i Patti abbiamo ricevuto una copertura costituzionale è incontestabile, non solo perché sono richiamati dall’art. 7, ma anche perché nel prosieguo della disposizione si afferma che possono essere modificati, oltre che tramite un nuovo concordato basato sul semplice procedimento ordinario, anche tramite revisione costituzionale, se le modifiche non sono accettate dalle parti. Di regola sono le leggi costituzionali a richiedere, per la loro modifica, il procedimento di revisione costituzionale, per cui i Patti lateranensi sono considerate norme a valenza costituzionale. La conseguenza di ciò è drammatica perché da una parte porta ad affermare che le eventuali norme unilaterali dello stato, non concordate alle parti, che contrastino con una norma concordataria, sono incostituzionali per violazione dell’art. 7, e dall’altra che se una norma dei Patti lateranensi è in contrasto con la costituzione si applica il criterio di competenza che afferma al prevalenza della norma concordataria sulla norma costituzionale. Ciò ha conseguenze drammatiche perché considerando il tenore di certe norme del concordato del ’29, che avevano una visione giurisdizionalista dei rapporti tra stato e chiesa, i costituenti avrebbero per primi introdotto nella costituzione delle norme che andavano a sconfessare altre norme costituzionali contenute nel concordato. Con la l. 30/1971 si riportò il ragionamento di risoluzione delle antinomie arrivando alla stessa conclusione. Le norme del concordato potevano quindi derogare norme costituzionali, ma non potevano infrangere i principi supremi dell’ordinamento giuridico, come avveniva nell’ordinamento tedesco. La categoria dei principi supremi del nostro ordinamento non è però definita come nell’ordinamento tedesco quindi la questione non viene risolta in via assoluta, ma la corte di volta in volta provvede, con sentenze diverse a risolvere le controversie.
  • Altro problema della corte fu quello di stabilire se una norma concordataria fosse sottoponibile a referendum abrogativo; la corte ritenne il referendum inammissibile per due motivazioni:
  1. il referendum abrogativo ha capacità di innovazione normativa pari a quella delle leggi ordinarie (stessa forza attiva), per cui ciò che è precluso alla legge ordinaria è precluso anche al referendum, e non potendo la legge ordinaria abrogare leggi di livello costituzionale, lo stesso non può fare il referendum;
  • 1978 > legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e nella convenzione di Oviedo che rappresenta la massima espressione per il principio di autodeterminazione del trattamento sanitario Art 5 convenzione di Oviedo: Prevede che un trattamento sanitario possa essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato sulle modalità e finalità dell’intervento. ( Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. ) Recepiti dal codice deontologico della federazione nazionale dell’ordine dei medici approvato nel 1978
  • DAT definizione: Si intendono le dichiarazioni prese da un soggetto che, ipotizzando la propria incapacità di autodeterminarsi in futuro, prende nota, ora per allora, della propria volontà circa i trattamenti sanitari e gli accertamenti diagnostici da eseguirsi della propria persona.
  • Vi è una posizione critica della chiesa cattolica sull’argomento nel momento in cui queste vengono confuse con l’eutanasia o suicidio assistito
  • Art 4 l.219/ Comma 1 /Prima parte = definizione, condizioni di validità delle dat, introduzione ella figura del fiduciario (non obbligatoria, bensì facoltativa), DAT comunque valide senza fiduciario/ Ogni persona maggiorenne (1) e capace di intendere e di volere (2) in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi (3) e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte (4) può attraverso le dat esprimere le proprie volontà in materia sanitaria, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. (2) per quanto riguarda gli inabilitati; possibilità, anche senza l’apporto del curatore, di esprimere un valido consenso informato (3) Non si può dare consenso per il futuro (4*) Informazioni ad hoc, ma il legislatore non ne dispone un obbligo di provare che il disponente si sia informato sulle conseguenze delle proprie scelte

4 condizioni di validità

  • Art 4 l.219/ Comma 1 /Seconda parte e Comma 2, 3, 4 > fiduciario/
  • persona maggiorenne e capace di intendere e di volere
  • Accettazione della nomina o sottoscrivendo le dat o con un atto successivo che verrà allegato alle dat
  • Rinuncia alla nomina con atto scritto, comunicato al disponente
  • Art 4 l.219/ Comma 5 Il medico è tenuto al rispetto delle dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti

alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, art 3 (… la decisione è rimessa al giudice tutelare…).

  • Art 4 l.219/ Comma 6 > _forme :
  • Atto pubblico
  • Scrittura privata autenticata
  • Scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune_ di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in. ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
  • Contenuto delle DAT Si esprimono anche su argomenti attinenti al fine vita nel rispetto della legge, ex donazione di organi, cremazione
  • Eutanasia dal greco buona morte Si indica l’intervento medico che procura la morte di una persona consenziente che sia malata o risulti menomata in maniera permanente. Quando il medico compie direttamente l’atto Omissiva o passiva quando si sospendono le cure in particolare alimentazione e idratazione
  • Suicidio assistito Legge italiana non lo consente (SUI si) Il medico non compie in prima persona l’atto, ma si milita a fornire i mezzi utili affinché il paziente compia l’atto (caso DJ Fabo) 25.10.22 10. Concordato del 1929 e del 1984 , cosa cambia?
  • Patti lateranensi avevano acquisito la copertura costituzionale. Situazione definita fino alla revisione del concordato ’84 (accordo di Villa Madama)
  • Il nuovo concordato (’84) aveva la copertura costituzionale? Ipotesi I. Concordato = norma ordinaria senza bisogno della copertura costituzionale Ipotesi II. Non era un nuovo Concordato, ma un accordo di revisione del conc. del 1929, tesi che si fondava da una parte sull’intestazione formale e dall’altra sul fatto che fosse un’abrogazione

È un nuovo concordato proprio per l’art 13 che sanciva che tutte le norme non ripetute nel concordato del 1984 dovevano ritenersi abrogate. I. Tesi I. Faceva leva sull’art 10.1 Cost ( L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute .) Pacta sunt servanda (tesi debole, perché allora anche i trattati internazionali dovevano avere copertura costituzionale)