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Il diritto ius publicum ecclesiastico, che regola i rapporti tra stato e chiesa. Esso è un ente esponenziale di questi due soggetti, con la chiesa cattolica come confessione religiosa e lo stato città del vaticano. Strumenti delle relazioni stato vs chiese, come concordati, intese concordataria e intese ex art. Il testo illustra la storia del diritto canonico, dalla legge siccardi alla delibazione e alla trascrizione del matrimonio concordatario. Vengono inoltre esposti i vincoli e gli impedimenti al matrimonio, come il vincolo da precedente matrimonio, la disparità di culto e la simulazione del consenso matrimoniale.
Tipologia: Appunti
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Diritto Ecclesiastico 24.09.
Ad oggi si parla piuttosto di law and religion; il diritto ecclesiastico è una materia interdisciplinare perché racchiude tutte le matrici del diritto, che è una soft science. È “leggera” nel senso che si differenzia da scienze esatte come la matematica. Non esiste 1+1=2 ma ha una componente ermeneutica. È una scienza umanistica. Ma che vuol dire diritto? Diritto e giustizia in realtà non sono neanche lontani parenti. Il directus (diritto) è quello che ti indica la retta via ma si contrappone a giustizia in quanto la legge non è giusta. La forza del diritto si ravvisa nel Code Napoleone del 1804 (disp. 729, l’eredità si divid in parti uguali) in quanto il patrimonio aristocratico veniva passato di padre in figlio. La parola legge è infatti “ambigua”, essa può avere tre significati: legare da ligare, scegliere da eligere e legge da legere. Mentre la parola giurisprudenza si rifà alla matrice latina iuris-prudentia (la prudenza del diritto). La stessa legge va infatti usata con prudenza. Ma come si accerta la verità? Attraverso delle prove. Esistono infatti due realtà: quella reale che sta al piano terra e quella processuale che sta al decimo piano; l’ascensore che porta la realtà reale a quella processuale è proprio la prova (si ci rifà al paradosso del solita). Il termine ecclesiastico richiama una visione aulica della materia legata all’ecclesia (Chiesa, comunità dei fedeli) in quanto la società ha bisogno dello ius. Il diritto ecclesiastico è diritto di fonte statale che si occupa del fenomeno religioso a 360° sia a livello individuale sia a livello di gruppo (Chiesa, confessione religiosa). Si occupa dell’analisi storica dei rapporti tra Stato e Chiesa e gli art. 7-8-19-20 della Carta Costituzionale trattano in particolar modo il fenomeno ecclesiastico, gli enti ed il matrimonio. Le fonti del diritto ecclesiastico sono:
01.10.
Si deve distinguere una giurisdizione diversa tra gli ambiti del diritto ecclesiastico e del diritto canonico. Il primo è una materia trasversale. Lo Stato traduce il suo diritto in forma bilaterale; ma c’è anche la Chiesa (in prevalenza quella Cattolica). L’ art. 7 cost. ha dettato espressamente la disciplina per la Chiesa Cattolica, l’ art. 8 è invece dettato per tutte le altre tipologie di Chiese “particolari”. L’art. 7 comma 1 dice che Stato e Chiesa Cattolica sono ciascuna nel proprio ordine indipendenti e sovrane. La parola “diritto canonico” deriva dalla parola greca “canon” e vuol dire “regola”. Si vuole distinguere dal “naos” che era la legge fatta dallo Stato. C’è un codex iuris canonici che è il codice canonico scritto in latino ed infatti anche gli atti ufficiali della chiesa vengono scritti in latino. Quando si parla di diritto canonico è importante fare una differenza tra il diritto divino che è creato da Dio e un diritto umano che è invece creato dall’uomo. Il diritto divino si divide in diritto relativo o positivo che è costituito dalle Sacre Scritture ( antica alleanza, nuova alleanza e tradizione umana ) e diritto naturale che S. Tommaso definisce come il complesso dei principi espressi da Dio nella coscienza dell’uomo.
Il diritto rivelato positivo non può essere modificato nemmeno dal Papa nonostante egli abbia il potere assoluto essendo il monarca assoluto. Se qualcuno va contro il diritto divino sono tre i delitti che può commettere: eresia, apostasia e scisma. Alcuni dicono che Pietro avesse un ruolo di primus inter pares ma che non fosse voluto come Papa da Cristo. Cristo e San Pietro erano ebrei, ma a differenza di Cristo, egli nasce in Palestina e muore a Roma. Per tradizione tutti i discendenti come padre della Chiesa, come vescovo, sono Papi della Chiesa Romana. Fintanto che oltre Pietro e i suoi discendenti vi fosse l’imperatore, si accettava l’idea del capo della Chiesa sulla base del principio “Roma caput mundi”. Ma con la caduta dell’impero romano d’Occidente, l’arcivescovo di Costantinopoli conia l’idea che il capo della Chiesa si dovesse sposare. Nel 1054 infatti la questione esplode prendendo una scusa e il Papa di Roma viene scomunicato; egli a sua volta scomunica l’arcivescovo di Costantinopoli e la cosa si protrae fino al II concilio dove la scomunica viene annullata per ambedue le parti. Nel 1054 nasce quindi la Chiesa ortodossa per l’effetto della scissione (“ortodossi” deriva dal greco e vuol dire “retta dottrina” e “cristiani” deriva dal greco e vuol dire “universale”). In quest’epoca si ha la credenza che il Vescovo cosiddetto universale sia colui che risiede dove risiede l’imperatore stesso, ecco da dove nasce l’idea che la sede della Chiesa e quindi anche il Papa dovesse spostarsi ove vi era il “vero” capo dell’impero. Con l’invasione dei turchi e la caduta di Bisanzio, il capo della Chiesa Cattolica si potrebbe vedere nelle III Roma (Mosca) che vede il patriarca di Mosca che si vede come il capo universale. Bergoglio e il Patriarca di Mosca si sono infatti incontrati all’aeroporto dell’Avana. Neanche Papa Giovanni Paolo II era riuscito ad incontrare il patriarca ed evitare il problema. Tutte le Chiese protestanti sono scismatiche perché non riconoscono il Papa come capo della Chiesa Cattolica. La conseguenza è la scomunica. Eresia invece è andar contro ad un dogma della fede. Un esempio (vale soprattutto con gli ortodossi) si ravvede nel dogma dell’infallibilità del Papa che se agisce della poltrona del Papa si ritiene infallibile. Anche qua la conseguenza è la scomunica. Esiste la differenza tra i vangeli canonici (riconosciuti nel 430 nel concilio di Micea) e quelli apocrifi (nascosti). Noi “crediamo” che Dio fosse duofisista (avesse due natura: umana e divina). Un Vescovo (Ario) disse che però Cristo fosse solo umano: per noi è eresia perché se così è, il suo sacrificio era il sacrificio di un uomo, non di un Dio. Un’altra eresia è quella dei docetisti: Cristo per loro era un’immagine, se così fosse Dio non sarebbe nato, morto etc. Il dogma è una verità. È eretico chi accetta la fede nella sua interezza ma sceglie di non credere ad un dogma. È tutto o niente.
Caratteristiche del diritto canonico :
I soggetti passivi della legge sono i fedeli che si articolano in laici e chierici ma anche religiosi che possono essere sia laici che chierici. Fedele è colui che lo diventa attraverso il battesimo. I religiosi hanno professato i tria consilia evangelici in modo solenne, pubblico o perpetuo (povertà, castità, obbedienza). I Chierici sono coloro che hanno ricevuto il Sacramento dell’Ordine (uno dei 7 sacramenti) nei 3 gradi:
02.10.
La nullità del matrimonio non produce effetti sui figli. Uno dei motivi per chiedere la nullità era l’esclusione dei figli (figli non voluti, si intende). Riguarda il rapporto inter coniuges. Mai può esserci un effetto nei confronti dei figli. Nella Chiesa non esiste il divorzio ma c’è l’ipotesi di scioglimento di matrimonio. È possibile la separazione su base della salus animorum che è soluzione eccezionale, l’unico obbligo che viene meno è la coabitazione. È concessa solo per gravi motivi. Altri obblighi rimangono per esempio l’obbligo di fedeltà. S. Giovanni Paolo II diceva che nel caso in cui fosse impossibile per una coppia “neo-sposata” ma con precedente divorzio/separazione avrebbero dovuto mantenere la castità. Il termine laico è un termine polisenso: per il diritto canonico non chierico si riferisce allo status del fedele. Nel diritto civile laico è colui il quale assume un atteggiamento neutro nei confronti del fenomeno religioso. Il laicista è colui il quale è aggressivo nei confronti dello stesso fenomeno religioso. Tipo in Francia vi è il divieto dell’ostentazione dei simboli religiosi. Chi può decidere se il Papa va contro il divino? Nel diritto canonico non troviamo un organo tipo la Corte Costituzionale perché il Papa ed i suoi atti non sono giudicabili (poteri non separati). Se si ci appella ad una sua sentenza può essere scomunicato. Se l’eresia è oggettivamente troppo grande (esempio: omosessuali si sposano in Chiesa) il giudizio non vi è: il Papa decade direttamente, avviene ex se. I Cardinali di Santa Romana Chiesa sono chiamati così perché rappresentano il cardine della Chiesa. Si vestono di rosso per due motivi:
Concilio Lateranense IV (1215) bandita IV crociata. Papa Lucerenzio III stabilisce che gli ebrei devono vivere nei ghetti e portare un simbolo di riconoscimento (idea ripresa poi da Hitler). Gli ebrei vennero anche accusati di Decidio (aver ucciso Dio). La Teocrazia finisce quando nasce lo Stato moderno perché paradossalmente il Re è meno potente dell’imperatore. Lo scontro avviene con la Francia intorno al 1300, l’ultimo Papa Teocratico è Bonifacio VIII subentrato a Celestino V e dall’altro lato abbiamo Filippo il Bello che era senza soldi soldi e gli cade l’occhio sull’ordine dei Templari (monaci soldati fondato durante le crociate, 1107) la cui sede era il tempio di Gerusalemme del quale è rimasto in piedi solo il muro del pianto. La leggenda vuole che abbiano trovato un tesoro vastissimo tra cui il Sacro Graal. I templari divengono banchieri che hanno un’idea grandiosa inventando una sorta di cambiale. Filippo li accusa di eresia e fa ammazzare Bonifacio VIII da Filippo di Nagarè. Viene eletto Clemente V che sposta la sede ad Avignone e comincia la cattività avignonese. La notte del venerdì 13 del 1307 in tutte le sedi dei templari egli fa irrompere l’esercito. I templari pensano di essere difesi dal Papa ma egli li lasciò al Re Filippo e non trova il tesoro dei templari e allora li fa torturare ed uccidere. Anche Hitler cerca il Sacro Graal ma non riesce di trovarlo. La leggenda dice che si siano sacrificati salvandoli prima. L’ultimo dell’ordine Jaques De Molet viene bruciato vivo e lancia una maledizione dicendo che entro un anno sarebbero dovuti morire ed è quello che accade. Finisce così la Teocrazia.
08.10.
L’altra volta abbiamo parlato di uno dei sistemi dei rapporti tra Stato (Impero & Stato Moderno) e la Chiesa Cattolica per lo più. È interessante notare che inizialmente l’impero prevale sulla Chiesa e abbiamo anche parlato dei quattro Concili Ecumenici. Sebbene siano importantissimi è interessante notare come non abbiano nemmeno visto la presenza fisica del Papa. È un periodo in cui si afferma la forza dell’impero. Si afferma un principio importante: quello per cui vi è un legame importantissimo tra religione e politica; questo nasce non per una questione di fede in senso stretto ma quanto perché già all’epoca l’imperatore rappresentava l’elemento unificante dell’impero. Questo discorso poi cambia con Costantino e poi con Teodosio quando si ci rende conto della forza della religione cristiana, che diventa poi religione cristiana (380 d.C.) e diventa anche il collante dell’impero, prendendo il posto dell’imperatore. Nell’XI secolo inizia la teocrazia, tutto il potere diviene da Dio ed il Papa è l’anello di congiunzione tra Dio e l’uomo, tra Dio e l’imperatore. Il Papa come dava il potere ovviamente poteva toglierlo. La Teocrazia avrà un momento di debolezza nei confronti dello Stato Moderno, che è più forte e coeso rispetto all’impero. La Teocrazia per questa forza veniva chiamata Potestas Directa in Temporalibus. Perché Directa in Temporalibus? Vuol dire che il Papa aveva un potere diretto dentro l’Impero. Es. Il Papa con la scomunica poteva sciogliere i sudditi dal dovere di obbedienza: tu devi obbedienza soltanto ad un imperatore/re che ha un rapporto con il Papa, che se viene meno fa sì che tu sia sciolto da quell’obbligo. Se il Papa non gradiva una legge/tassa imposta dall’imperatore/re sui fedeli, egli poteva interferire nella sovranità del re abrogando quell’imposta/legge ritenuta ingiusta. Questa potestà diretta ha un periodo storico preciso: inizia nel 1059, avrà un momento importante nel 1077 con la bolla papale che rappresenta il manifesto della teocrazia e terminerà con il famoso schiaffo da Nanni e la morte di Bonifacio VIII nel 1308. San Roberto Bellarmino era un inquisitore che fu anche inquisitore di Galileo Galilei. San Bellarmino fu anche a sua volta inquisito in quanto teorizzò qualcosa che non piacque a nessuno; sebbene allora la Teocrazia fosse finita, nessuno credeva ovviamente alla Potestas Directa in Temporalibus, egli scrive un libro che si chiama De Summo Ponteficie che verrà condannato dalla Chiesa e venne inserito nella lista dei libri proibiti; per questa ragione venne inquisito. Cosa scrive per essere inquisito? Parla della Potestas Indirecta in Temporalibus (circa due secoli dopo la fine
ufficiale della Teocrazia); perché dà così fastidio? Dice che la Potestas Directa non esiste più ma che la Chiesa non ha perso il proprio potere avendo la Potestas Indirecta in Temporalibus. Cosa vuol dire? La Chiesa si rivolge ai propri fedeli che sono anche i cittadini, i capi di stato, etc… Questa non può più “entrare in casa” e abrogare quello che non va bene, non può più comandare direttamente nei confronti del potere temporale ma può rivolgersi a tutti coloro i quali sono Cristiani Cattolici che occupano posizioni importanti nello Stato ed esercitare una pressione argomentativa/ ontologica basandosi sul fatto che in quanto Papa i suoi sudditi gli devono appunto obbedienza. Il cittadino ha due comandanti: il Papa e l’Impero. Ancora oggi si parla di Potestas Mediata in Temporalibus: mediata attraverso questa opera di persuasione. Scontri mitici sono ad esempio quelli del ’70 per il referendum sulla legge sul divorzio, dove la Chiesa ha perso…Ci sono anche casi però in cui la Chiesa ha vinto. Ad oggi non c’è più la potestà diretta, esiste però la potestà indiretta ed attualmente è una concezione che esiste.
Parliamo del Giurisdizionalismo. Si afferma con La riforma Protestante Luterana del 1517 e l’abbattimento delle tre muraglie: clero, ortodossia, Papa. È lo scisma d’Occidente, Martin Lutero protesta contro la dissolutezza del Clero. I Cardini della riforma sono la Fede e le non opere: predestinazione: segni salvezza. Lutero dice che non c’è bisogno di un clero, la divisione tra clerici e laici per Lutero non è fondamentale. Egli parla di un ministero sacerdotale comune, secondo lui siamo tutti sacerdoti. Poi contesta anche la gerarchia, l’autorità del Papa. È in qualche modo scismatico (contesta l’autorità del Papa) ed eretico (contesta dogmi) tra cui quello della transustanziazione e dice che c’è la consustanziazione. Dice che la Chiesa non ha bisogno di diritto e di leggi. Lui brucerà una copia del Corpus Iuris Canonici. In realtà è interessante anche il fatto che contesti il fatto che per salvarsi non servano le opere ma la fede (pecca fortemente, credi fermamente). Calvino ad esempio diceva che Dio ha già scelto per noi e che si capisce a cosa si è destinati (per la salvezza) in base al successo che si ha nella vita: se hai successo sei amato e quindi scelto per essere salvato, viceversa no. La riforma Luteriana era una forma di eresia o scisma, Lutero però è fortunato perché venne scomunicato quasi subito e gli arrivò con una famosissima bolla e anche se fosse dovuto essere messo al Rogo, gli fa questa cosa nel momento e nel posto giusto. In questo momento si è affermato lo Stato Moderno e in Germania si afferma ovviamente un’idea per la quale non è assolutamente condiviso questo “mettersi in mezzo” del Papa su ogni questione. Questi Sovrani pensano che Lutero stia dando loro un’opportunità in quanto gli sta dando l’opportunità di staccarsi dalla religione Cristiana universale, affrancandosi e togliendosi di sopra il Papa che ancora pretendeva di mettere bocca su tutto. Nasce la Chiesa territoriale di Stato: i movimenti riformatori si strutturano in Chiese, così come la Chiesa Anglicana con Enrico VIII nel 1534. È una specie di Cesaropapismo in quanto il Sovrano è capo dell’Impero ed anche della Chiesa Anglicana.
Le caratteristiche del giurisdizionalismo sono:
Martin Lutero traduce la bibbia in Tedesco, cosa che nessuno aveva fatto prima d’ora. Infatti la Bibbia tradotta finisce nell’indice dei Libri Proibiti in quanto tradurre la Bibbia voleva dire permettere a tutti di conoscerla.
Ci sono diversi tipi di Inquisizione; dire inquisizione è sbagliato, esistono le inquisizioni. Con questa si fa riferimento all’attività svolta dai tribunali ecclesiastici nati per iniziativa della Chiesa Cattolica con l’incarico di garantire l’unità della fede e reprimere l’eresia. Si tratta di un fenomeno iniziato verso la fine del XII secolo durato circa cinque secoli: il termine abbraccia una realtà che si è sviluppata in modo articolato e disomogeneo, non essendo mai stata l’Inquisizione un’istituzione unitaria: infatti gli storici moderni ne distinguono diversi fasi. L’avvocato difensore doveva farlo confessare, era difficile difendersi, venivano torturati con le corde perché non dovevano esserci spargimenti di sangue. Le accuse e i testimoni erano segreti.
Si parla poi di Separatismo. Si diffonde la filosofia che in qualche modo è compresa nella religione. Si arriva all’illuminismo e la riforma Luteriana è un po’ alla base dell’illuminismo perché la stessa riforma va a sdoganare determinati principi ed esalta la cultura. Arriviamo quindi all’illuminismo e al trionfo della ragione. Il motto dell’illuminismo (Kant) è il Sàpere Aude! (Osa Sapere, risposta a cosa è l’illuminismo). Qual è il primo esempio di processo penale moderno? Si parla sempre dell’illuminismo. Cesare Beccaria nel libro “Dei delitti e delle pene” parla del processo penale moderno eppure non è il primo. Il primo a trattarlo è Eschilo nell’Orestea. C’è anche una pulsione epistomofilica.
Aspetti qualificanti dell’illuminismo:
C’è un’opposizione tra ragione e diritto naturale. Occorre chiedersi se il fondamento del diritto canonico, tanto criticato da Lutero e dall’Illuminismo, sia effettivamente oscurantista oppure abbia degli aspetti meritevoli di considerazione. A tal fine occorre considerare come vengano risolti alcuni dilemmi morali da due distinte correnti di pensiero tipiche del periodo illuminista. Le teorie deontologiche (Kant e l’imperativo categorico Kantiano) e quelle teleologiche (Jeremy Bentham) fanno parte dell’etica. Le teorie teleologiche guardano la moralità di un’azione che si trova nelle sue conseguenze. Secondo i deontologici la moralità dell’azione sta nella stessa azione a prescindere dalle conseguenze.
Qual è la cosa giusta da fare? Il ragionamento morale può avere due distinti poli: un polo conseguenzialista che colloca la moralità nelle conseguenze di un atto; e un polo categorico che colloca la moralità in certi diritti, principi e doveri senza tenere conto delle conseguenze. Il criterio utilitaristico di Bentham ha avuto molto successo soprattutto per l’analisi costi/benefici. Nel 1971 la Ford Pinto che aveva un difetto, la parte posteriore aveva il serbatoio del carburante e dopo averla venduta si rendono conto di un difetto di fabbrica: era troppo esposto il serbatoio e una collisione da una certa angolazione avrebbe causato un’esplosione. A quel punto gli analisti si chiedono se è meglio ritirare le macchine ed aggiustarle o se è meglio lasciare le cose come sono. Calcolando i costi e i benefici preferiscono non ritirare le auto e quindi hanno ragionato alla Bentham, utilizzando un criterio utilitaristico mettendo un prezzo alla vita. Questa cosa è uscita poi fuori con un processo per il risarcimento danni.
Tra i principali sistemi di Rapporti tra Stato/Impero e Chiesa vediamo poi la coordinazione che è il sistema attuale del nostro Stato.
La religione nel tempo si evolve: all’inizio vediamo che la religione è l’affare pubblico: la religione è difesa dallo stato perché quando la difende si occupa di difendere sé stesso e la propria unitarietà; poi diventa un affare privato ed entra nella sfera privatistica e infine abbiamo una promozione del fattore religioso. Vediamo che la religione non è più un fatto pubblico ma viene vista come un valore di rango costituzionale, come un qualcosa che caratterizza culturalmente ed eticamente la società. La nostra costituzione parte dal presupposto che la religione è un fattore caratterizzante della nostra cultura, non è più un fatto pubblico ma interessa allo stato perché riguarda i cittadini in quanto contribuisce alla formazione morale, spirituale dei cittadini. Lo Stato favorisce e promuove il fenomeno religioso, non fa il separatista ma ravvisa nel fenomeno religioso qualcosa di importante per il benessere del cittadino e favorisce il professare liberamente una religione. Come si ci arriva alla svolta concordataria? La svolta concordataria in Italia si attua nel 1929 con la stipula dei Patti Lateranensi. È un momento storico particolare il ’29; vediamo il fascismo in Italia e Mussolini che è un ex-socialista che difende la borghesia e la nobiltà. Si ha la paura del comunismo e che favorisce la salita di mussolini in Italia e dopo la prima guerra mondiale la gente disadattata si avvicina molto al comunismo. Finisce la cultura di una destra moderata e anti-clericale, c’è un avvento di una destra estrema e filo clericale. C’è l’affermazione del positivismo giuridico e del dogma dell’esclusiva statualità del diritto. La Chiesa ha paura del comunismo e c’è un tentativo di rafforzare le dittature facendosi amica la chiesa. Mussolini era ateo e Pio X lo chiama “uomo della provvidenza” e firmerà persino i Patti Lateranensi. Si dice che Mussolini venne chiamato a partecipare ad un dibattito sull’esistenza di Dio, ove partecipa anche un Vescovo. Anche Hitler firmerà un concordato. Anche Francisco Franco in Franco, Pino Scé in Cile. Tutte le dittature si legano alla Chiesa per Lo Spettro del comunismo, ovvero il cosiddetto “pericolo rosso”. Si ha paura di quel comunismo che si presenta ateo e anti- clericale; la Chiesa si schiera a destra, piuttosto che avvicinarsi allo spettro del comunismo. Il Reichskonkordat del 1933 vede Papa Pio X che era il nunzio apostolico lì prima di divenire Papa. Il presupposto personale della cooperazione tra fedele e cittadino è il subditus canorum e il subditus legum. Sono quindi soggetti al diritto canonico e a quello statale, purché non vengano toccate alcune norme dotate di positività assoluta (es. diritto alla vita). Con il codice civile del 1965 viene introdotto il matrimonio concordatario (matrimonio religioso con effetti civili) e a fare questo accordo sarà la Santa Sede. La Santa Sede in senso stretto è il Romano Pontefice mentre in senso ampio è il Romano Pontefice più la Curia Romana.
’29 rappresenta anche lo Stato Città del Vaticano. Essa è ente esponenziale di questi due soggetti (chiesa cattolica come confessione religiosa e Stato Città del Vaticano). La reazione di Pio IX è il Non Expedit del 1874. Le Leggi Guarentigie si dividono del 1871 che non vengono prese in considerazione dal Papa in quanto legge unilaterale quindi la sua reazione è appunto il non expedit e ciò vuol dire che i cattolici si dovevano astenere dalla politica (esempio di potestas indirectas in temporalibus) e verrà risolto nel 1911 dal Patto Gentiloni.
La Conciliazione si inserisce nel sistema di coordinazione fra stato e chiesa. In Italia ebbe un momento importante e sanò una ferita aperta che per quei 60 anni prima del ’70 è stato comunque rilevante. La Statua di Giordano Bruno venne impiantata dagli italiani nel 1899 nel punto in cui egli venne bruciato (piazza campo dei fiori) e le cronache raccontano che tutte le chiese furono chiuse e le campane suonarono tutto il giorno, nessun prete uscì. La via della Conciliazione fu costruita da Mussolini. I Patti Lateranensi avevano anche un grande valore politico. Sono composti da tre protocolli: trattato , concordato e convenzione finanziaria. Sono un atto disciplinato dal diritto internazionale, stipulato da due soggetti che hanno personalità giuridica di diritto internazionale (Lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica) e riguarda esclusivamente questi soggetti. La convenzione finanziaria ha una minore rilevanza, è in qualche modo una forma di risarcimento danni etc... I documenti più rilevanti sono il concordato che si occupa delle cosiddette materie miste, quindi tutti quegli aspetti che riguardano il fedele cittadino (matrimonio, enti, insegnamento della religione) e con questo si vogliono sciogliere i nodi che si sono creati. Ma il documento fondamentale è il trattato che ha una duplice funzione: da un lato sana la questione romana nata con la debellatio dello stato pontificio il XX settembre 1870 che viene definitivamente risolta. La Santa Sede all’art. 26 del Trattato dichiara “definitivamente e irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione romana” e riconosce lo Stato italiano con Roma capitale. L’Italia, a sua volta, riconosce un nuovo Stato che dopo diversi tentativi è denominato S.C.V. Viene, inoltre, abrogata la legge delle Guarentigie pontificie.
I Principali caratteri dello Stato Città Vaticano:
L’attuale assetto Stato/Chiesa :
Passiamo allo studio delle norme della Carta Costituzionale che si occupano direttamente del fattore religioso (artt. 7-8-19-20). Gli artt. 7-8-20 tutelano la libertà confessionale mentre il 19 tutela la libertà individuale.
L’art. 7 è diviso in due commi: il primo comma ci dice che Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. C’è un muro che fa sì che non ci sia comunicazione tra questi due ordinamenti se non nei casi previsti dal Concordato se non quando è espressamente previsto. Un esempio è la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (è possibile attribuire effetti civili – a certe condizioni – della nullità del matrimonio disposta dal tribunale ecclesiastico). Il concetto di ordinamento giuridico è più limitato rispetto a quello più ampio di ordine: si fa la netta distinzione dell’ambito spirituale e secolare. L’art. 7 Cost. e principio di Laicità “Giurisprudenziale” (Corte Cost. Sent. n. 203 del 12 aprile del 1989). Dobbiamo fare una distinzione tra Costituzione in senso formale e in senso materiale o sostanziale. In senso formale è la Carta Costituzionale nei suoi 139 art. Quella in senso materiale o sostanziale è quell’insieme di principi fondanti che pur non essendo espressamente menzionati sono alla base dell’ordinamento costituzionale italiano. Sono i pilastri sui quali si regge l’ordinamento costituzionale (qualcosa di più ampio della carta costituzionale) ad esempio i principi di uguaglianza. Chi individua un principio supremo? Lo fa la Corte Costituzionale. I principi supremi rappresentano un grave rischio perché possono essere “inventati” sul momento non essendo scritti da nessuna parte. La laicità francese, prima di venir inserita tra i caratteri della forma di stato con la costituzione della IV e poi della V repubblica (1946 e 1958), essa trova le sue radici normative nella Legge sulla Separazione delle Chiese dello Stato del 9 dicembre 1905 (seguita alla denunzia del Concordato napoleonico del 1801). Ai sensi di quest’ultima riforma, venivano soppresse le preghiere pubbliche; secolarizzati i cimiteri e gli ospedali; soppressi i simboli religiosi nei tribunali e nelle scuole; abolite le facoltà di teologia statali; introdotti il divorzio, la libertà di celebrazione dei funerali e l’obbligo del servizio militare per i seminaristi; vietato l’insegnamento da parte delle congregazioni religiose. La laicità “alla francese” – statuita nell’art. 1 della Costituzione transalpina – si caratterizza per essere strutturata sulla base dell’esclusione assoluta del fattore religioso dello spazio pubblico, nel convincimento che annullare le differenze, elidere gli elementi caratterizzanti, contribuisce al meglio realizzare l’uguaglianza tra i cittadini. Si passa dalla laicità alla francese a quella inclusiva che è quella che consente a tutti di ostentare i propri simboli religiosi. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: abbiamo una citazione espressa dei patti lateranensi nella nostra costituzione che è stata molto criticata in quanto firmati da Mussolini; con la Chiesa si ci deve però relazionare. Per non perdere il Papa visto il periodo storico vengono citati in tout court. Qualcuno pensa pure che si siano create norme costituzionali speciali ma in realtà si passa all’altra interpretazione che porta la Corte Costituzionale a quella famosa sentenza sopracitata. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Si usa l’art. 138 della Costituzione, in quanto l’unico principio che non si può modificare è il 139. Si potrebbero modificare unilateralmente ma in pratica non si fa. L’art. 7, 2 comma è una norma sulla produzione giuridica: ti dice cosa devi fare, quale strada seguire per modificare i Patti Lateranensi; detta le regole per produrre diritto. Devi trovare una modifica che sia accettabile, senza accordo previo devi fare la revisione costituzionale, contrariamente (se c’è accordo) non è necessaria la revisione. Questa modifica è stata fatta: Finocchiaro però non la considera una modifica
non prende posizione, dice che le confessioni religiose sono, appunto, tutte libere in modo uguale. Ciascuna si può esprimere secondo il proprio credo e lo Stato darà a ciascuno il suo, non li tratterà quindi tutti in modo uguale. Il secondo comma crea già qualche problema: inizia facendo la differenziazione da quella Cattolica e precisa il fatto che abbiano il diritto di darsi degli statuti a patto che non vadano in contrasto con l’ordinamento giuridico (possibile domanda agli esami: ius statuendi delle confessioni di minoranza , il diritto di darsi degli statuti). Art. 7 primo comma “ciascuna è indipendente e sovrane nel proprio ordine” quindi ammette e riconosce a livello costituzionale che la chiesa cattolica ha un ordinamento indipendente e sovrano rispetto a quello dello stato italiano e quindi del suo ordinamento giuridico. Il diritto canonico può avere la sua assoluta specificità, è pari al diritto italiano. Lo Statuto della confessione di minoranza non è obbligatorio: hanno il diritto di farlo, non l’obbligo; è quindi secondario. La confessione di minoranza si deve uniformare a chi sta sopra: lo vediamo quando il comma cita “purché non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico”. Il terzo comma ci dice che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Anche qui loro possono, non devono, avere delle intese con lo Stato. Che personalità giuridica hanno le intese? È pure un accordo di diritto internazionale? L’intesa è un atto politico; non c’è obbligo ma discrezionalità politica nel dire sì e nel dire no. Ci sono stati casi in cui l’intesa è stata fatta ma in cui il Parlamento non l’ha ratificata. Non basta l’intesa: l’intesa è una base sulla cui deve seguire una legge che recepisce l’intesa e deve tradurla in norma. Anche qui il Parlamento non è obbligato. L’art. 7 secondo comma è una norma sulla produzione giuridica nel senso che ci spiega come si devono fare le leggi su quella specifica materia. Anche nel terzo comma dell’art. 8 abbiamo una norma sulla produzione giuridica perché ci dice che il Governo Italiano non può legiferare su questa materia, non può fare una legge di propria iniziativa e non può modificare una legge già esistente se non fa prima un’intesa. Non può avere un’intesa chi non ha esercitato lo ius statuendi : chi non esercita questo ius non può fare l’intesa perché non si possono individuare le rappresentanze, i rappresentanti. Il concordato è un trattato internazionale, visto che abbiamo due soggetti di diritto internazionale. Le intese invece che natura giuridica hanno? Diritto internazionale? No, ma perché? Si pone il problema della stipula di queste intese, che comunque non sono obbligatorie, né da parte delle confessioni minoritarie, né da parte dello Stato. L’intesa è un atto politico che investe il potere esecutivo. C’è discrezionalità politica nel dire si e nel dire no. L’intesa è la base. Su questa base deve nascere una legge che recepisce l’intesa e la trasforma. Qui si passa al potere legislativo, che è libero di rifiutare quello che è approvato dall’esecutivo. Il parlamento può accettare o rifiutare, ma non può apportare modifiche e emendamenti al testo presentato dal Governo. Abbiamo detto che l’art. 7 secondo comma è una norma sulla produzione giuridica, nel senso che ci spiega come fare leggi su una specifica materia. Si tratta di una procedura rinforzata rispetto alle normali procedura. Il Terzo comma dell’art.8 è anch’esso una norma sulla produzione giuridica: lo stato non può fare una legge di propria iniziativa e non può modificarne nessuna se non usa prima la base dell’intesa con le relative rappresentanze. Non può avere un’intesa chi non esercita lo ius statuendi , perché senza di esso non si possono stabilire i rappresentanti. La grande confessione religiosa che non ha un’intesa in Italia è l’Islam, proprio a causa del fatto che non si riesce a trovare un rappresentante che parli per tutti. La prima intesa risale al 1984, quaranta anni dopo la nascita della costituzione.
CONFESSIONI RELIGIOSE CON INTESA EX ART. 8
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, firmata in data 4 aprile 2007. Vi è stato un disegno di legge presentato dal Governo, ma decaduto alla fine della XV legislatura. Il Consiglio dei Ministri ne ha presentato un altro il 13 maggio 2010 (S.n.2237) anche esso decauto alla fine della XVI legislatura. Secondo una ricerca del Centro studi sulle nuove religioni, i Testimoni di Geova sono la seconda religione in Italia, se si considerano solo i cittadini italiani, o la terza (dopo i Musulmani contando tutti gli abitanti).
Vi è stato un dibattito, un sindacato ideologico molto intenso in Parlamento. Non si è giunti ad un punto d’accordo. Il caso dei testimoni di Geova mostra un limite dell’art.8.
È la presidenza del consiglio dei ministri che prende contatti con le confessioni richiedenti. Si prepara un testo che viene sottoposto alla Camere e poi emanato. Si tratta di leggi formalmente ordinarie, ma nella gerarchia delle fonti vengono definite da Spagnamusso come fonti atipiche o rinforzate, perché non possono essere modificate o abrogate da leggi ordinarie successive, perché serve l’intesa. Che succede a chi un’Intesa non ce l’ha?
L’art.1 dello statuto albertino diceva che: La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Nel 1929 si parla di culti ammessi, non più tollerati (L.24 giugno 192, n. 1159). È una legge fascista, ed è quella che rimane fino ad oggi. Sono stati fatti dei disegni di legge di modifica, ma nessun governo è riuscito a fare una legge sulla libertà religiosa.
Finocchiaro si chiede: cosa succede quanto la volontà negoziale della confessione Acattolica si lega alla volontà negoziale dello Stato? Si sviluppa un ordinamento giuridico terzo di natura esterna che si giustifica solo con la tesi di Finocchiaro secondo cui le confessioni religiose nel momento in cui esercitano lo ius statuendi danno vita a un ordinamento primario, quindi esterno all’ordinamento italiano. Se invece consideriamo gli statuti come secondari (tesi di Catalano) allora parliamo di un atto di natura interna, in cui gli ordinamenti confessionali ex. Art 8 sono un sottoinsieme dell’ordinamento italiano, che è a sua volta sottoinsieme dell’ordinamento internazionale.
LA SITUAZIONE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE IN ITALIA (C.D. PIRAMIDE DEI CULTI)
Con la sentenza del 27 aprile 1993, n.195, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma di una legge della regione Abruzzo che dava diritto all’attribuzione di contributi pubblici per la costruzione di luoghi di culto solo alla Chiesa Cattolica e alle confessioni con Intesa. L’esclusione da tali benefici - afferma la Corte - in base allo status di una confessione religiosa, viola il principio di uguale libertà delle confessioni religiose sancito dal primo comma dell’art.8 Cost. Ferma restando la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici di culto è quindi condizionata solo alla consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente e all’accettazione da parte di questa delle condizioni e vincoli di destinazione.
Articolo 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica o ogni forma di attività.
Questo articolo venne considerato inutile, ma la sua utilità venne invece fornita da Siccardi, ministro sabaudo liberale. Nel 1850 furono promulgate le leggi Siccardi (n. 1013 del 9 aprile 1850, n. 1037 del 5 giugno 1850), che abolirono tre grandi privilegi del clero, tipici degli stati di antico regime: il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva alla giustizia dello Stato gli uomini di Chiesa oltre che per le cause civili anche per i reati comuni (compresi quelli di sangue), il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di chi si fosse macchiato di qualsiasi delitto e fosse poi andato a chiedere rifugio nelle chiese, nei conventi e nei monasteri, e la manomorta, ovvero la non assoggettabilità a tassazione delle proprietà immobiliari degli enti ecclesiastici (stante la loro inalienabilità, e quindi l'esenzione da qualsiasi imposta sui trasferimenti di proprietà). Inoltre, tali provvedimenti normativi disposero il divieto per gli enti morali (e quindi anche per la chiesa e gli enti ecclesiastici) di acquisire la proprietà di beni immobili senza l'autorizzazione governativa. Nonostante l'opposizione
di principio della Santa Sede, fu accettata da una parte del mondo cattolico (i cosiddetti cattolici liberali).
LEGGI EVERSIVE ASSE (dal latino as,assis = moneta, patrimonio)
Nel 1779 Adam Smith formula la teoria della mano invisibile dell’economia. La ricchezza cresce con il suo circolare. Nel 1850 Siccardi si rende conto che la ricchezza immobiliare, la ricchezza maggiore dell’epoca, è bloccata nelle mani della chiesa, si tratta della manomorta ecclesiastica. I liberali che seguono Adam Smith fanno dunque la legge eversiva dell’Asse, per sradicare il potere economico della Chiesa e rendere più sviluppato della Chiesa. I liberali pensano che anche le persone giuridiche muoiono. Fanno una legge che fa perdere ope legis la personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Non avendo eredi, lo stato ottiene le ricchezze degli enti ecclesiastici. Non lo fanno in maniera indiscriminata, anzi, i liberali, laici alla francese, fanno una distinzione:
Ieri abbiamo chiuso la lezione parlando delle leggi eversive dell’asse ecclesiastico, con le quali si ha la morte giuridica degli enti della chiesa cattolica che detenevano grandi e numerosi terreni ed immobili, la ragione è che secondo la teoria di Adam Smith la ricchezza doveva circolare per produrre altra ricchezza, ma all’epoca in Italia l’unica ricchezza era quella immobiliare e quindi l’idea che la maggior parte dei beni immobiliari fossero lasciati fermi nelle mani di questi enti ecclesiastici era considerata irrazionale e contraria all’ipotesi di arricchimento della nazione, così i politici liberali dell’epoca, appartenenti alla destra storica, porteranno avanti queste leggi eversive che toglieranno la personalità giuridica a questi enti per far in modo che il loro patrimonio passi nelle mani dello stato. Tra gli enti utili vi furono le confraternite (domanda: regime giuridico delle confraternite) che non vennero soppresse perché a parte alle attività dedicate al culto svolgevano anche attività definite socialmente utili, erano delle associazioni di volontariato che in qualche modo erano utili alla società, tuttavia nel periodo della sinistra storica, nel 1980, Crispi emana quella che viene chiamata l’ultima legge eversiva, perché era l’ultima in ordine cronologico, emanata a circa 66-67 anni di distanza dall’emanazione delle prime leggi eversive. Quest’ultima legge eversiva aveva lo scopo di colpire gli ultimi enti ecclesiastici sopravvissuti e quindi anche le confraternite, che non vengono proprio eliminate, ma vengono trasformate in enti di natura pubblica e quindi l’amministratore di quell’ente non gestisce più un patrimonio privato, ma un patrimonio pubblico e così questi enti venivano resi succubi dello stato, questa legge a differenza delle altre non sopprime la personalità giuridica degli enti, ma trasforma la loro natura giuridica, questa conversione resta in piedi fino al 1988 quando la Corte Costituzionale dirà che è contraria all’ art. 38 comma 5 della Costituzione “l’assistenza privata è libera”, quindi l’assistenza non doveva dipendere dallo stato ma doveva essere libera e così l’ultima delle leggi eversive perdeva