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Evoluzione Storica dei Rapporti fra Stato Italiano e Chiesa Cattolica: Domande e Risposte, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Capitolo 1 Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico Capitolo 3 Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai Culti Capitolo 4 L’Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano Capitolo 5 Organizzazione Territoriale della Chiesa in Italia Capitolo 6 Le Persone Fisiche nel Diritto Ecclesiastico Capitolo 7 Gli Enti Ecclesiatici Capitolo 8 Il Patrimonio Ecclesiastico Capitolo 9 Il Matrimonio con Effetti Civili Capitolo 10 Procedura per il Riconoscimento

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 27/01/2023

Elisaconsavella
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DIRITTO ECCLESIASTICO
Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:
- Lettera apostolica Motu Proprio 08/09/2017- Papa Francesco
- Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 Papa Francesco
- Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 Papa Francesco
Sommario
Capitolo 1
Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi
1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia
2. Libertà Religiosa
3. Uguaglianza Religiosa
4. Laicità dello Stato
5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Sato Italiano
(A) La Questione Romana
(B) Patti Lateranensi
(C) Il Nuovo Concordato
Capitolo 2
Fonti del Diritto Ecclesiastico
1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi
2. Il Nuovo Concordato
3. Culti Acattolici
Capitolo 3
Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai
Culti
Capitolo 4
L’Ordinamento dello Stato della Città
del Vaticano
1. Legge Fondamentale
2. I Tribunali Diocesani
3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani
4. Il Tribunale della Rota Romana
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:

  • Lettera apostolica Motu Proprio 08/09/2017- Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco Sommario Capitolo 1 Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi

1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia

2. Libertà Religiosa

3. Uguaglianza Religiosa

4. Laicità dello Stato

5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Sato Italiano

(A) La Questione Romana

(B) Patti Lateranensi

(C) Il Nuovo Concordato

Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico

1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi

2. Il Nuovo Concordato

3. Culti Acattolici

Capitolo 3 Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai Culti Capitolo 4 L’Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano

1. Legge Fondamentale

2. I Tribunali Diocesani

3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani

4. Il Tribunale della Rota Romana

5. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto

7. Legge Antiriciclaggio

8. Giurisdizione dello Stato del Vaticano

9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità

del Matrimonio

I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. IV. – Il processo più breve.

10. Rapporti con lo Stato Italiano

Capitolo 5 Organizzazione Territoriale della Chiesa in Italia

1. Conferenza Episcopale Italiana

Capitolo 6 Le Persone Fisiche nel Diritto Ecclesiastico

1. Sostentamento del Clero

2. Condizione Giuridica degli Ecclesiastici nel Diritto Penale

Capitolo 7 Gli Enti Ecclesiastici

1. Procedimento per il Riconoscimento dell’Ente Ecclesiastico

2. Altre Forme di Riconoscimento

3. Revoca – Trasformazione – Estinzione degli Enti Ecclesiastici

4. Singoli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica

Capitolo 8 Il Patrimonio Ecclesiastico

1. Fonti del Patrimonio Ecclesiastico

2. Imposte Ecclesiastiche ( Solo decime dominicali )

3. Tasse Ecclesiastiche

4. Erogazioni dello Stato a Favore della Chiesa

5. Entrate di Diritto Privato

6. La Gestione del Patrimonio Ecclesiastico

Capitolo 1 Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi

1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia

Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.

Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali :

1) Libertà religiosa ➔ l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la

propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)

2) L’uguaglianza religiosa ➔ l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le

confessioni religiose dinnanzi alla legge

3) La laicità dello Stato ➔ sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e

20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.

2. Libertà Religiosa

Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio. La libertà religiosa include altresì :

  1. la libertà di fede : professare o non professare una fede
  2. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
  3. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.
  4. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:
  1. occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
  2. la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.

3. Uguaglianza Religiosa

Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:

  • tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.

Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.

4. Laicità dello Stato

Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato. A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.

  • la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato.

5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Stato Italiano

(A) La Questione Romana Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.

  • legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento. (B) Patti Lateranensi Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana. (C) Il Nuovo Concordato I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.
  • il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio. La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
  • a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione. Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico

In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati. (o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale (o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti) Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria. La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.

2. Il Nuovo Concordato

Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi:

  1. preambolo 2) testo formato da 14 articoli e 3) protocollo addizionale I principi del nuovo concordato sono:
  • neutralità dello Stato in materia religiosa
  • completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica
  • abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici
  • disciplina del matrimonio cattolico. Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità. Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) ➔ si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.
  • viene abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi.

3. Culti Acattolici

La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione. 8.1 ➔ viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 ➔ Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

  • i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.

Capitolo 3 Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai Culti

Il presidente della Repubblica , in rapporto alla materia ecclesiastica, ha le seguenti

competenze:

  1. ratifica trattati internazionali , compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione
  2. accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia
  3. Emana decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.

Il Presidente del Consiglio dei ministri :

  • Dirige e coordina l’opera dei singoli Ministri anche in materia ecclesiastica
  • svolge una funzione di preparazione , promozione ed impulso delle iniziative in materia ecclesiastica , anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi.

Il Consiglio dei ministri:

  • Deve essere sentito obbligatoriamente in caso di DPR per il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intesa.

Ministero dell’Interno.

  • È l’organo che esercita le competenze in materia di Culto , sia cattolico che acattolico.
  • Il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi” , legge 1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione.  La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “ purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume ”. Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini , qualunque sia la religione da essi professata. Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.

Fondo edifici di culto.

  • Istituito dal 1° gennaio 1987.

Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi. La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali , per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze:

  • quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o locali ( le diocesi )
  • mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede). Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico. Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo.

2. I Tribunali Diocesani

Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici. Sempre su nomina vescovile, appartengono:

  1. Il Promotore di giustizia
  2. e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici),
  • entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico , al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento giudiziario statale. A costoro si affianca poi il personale amministrativo , di necessario supporto per lo svolgimento della funzione giudiziaria. La competenza del vescovo diocesano si estende : o a tutte le cause contenziose e penali , eccetto quelle espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana o e le cause di nullità matrimoniale , relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia, come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale. Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica.

Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.

3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani

Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza. In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa. Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello. Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.

4. Il Tribunale della Rota Romana

Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale. Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica. Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso. Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale. La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani.

  • e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi.

Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva

amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura. Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :

  • ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi,
  • procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione,
  • esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione ) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia. A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.

6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto

La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009. Secondo tale legge, l’ordinamento canonico , risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente (come avveniva in seguito ai Patti Lateranensi. La maggiore cautela nella ricezione delle leggi italiane è giustificata da 3 ragioni :

  1. numero esorbitante di leggi
  2. instabilità della legislazione civile
  3. contrasto delle leggi italiane con ordinamento canonico.

7. Legge Antiriciclaggio

Con lettera apostolica in forma di motu proprio , papa benedetto 16°, ha emanato la legge antiriciclaggio, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo Stato della città del Vaticano e l’Unione Europea del 2009. Tuttavia l’impianto normativo, si è dimostrato insufficiente, tanto che con decreto d’urgenza nel 2 012, a firma del governatorato vaticano, la norma è stata sottoposta ad una revisione. Ad es. :

  • viene introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie molto salate

8. Giurisdizione dello Stato del Vaticano

L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori: o "Norme complementari in materia penale "; o "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; o "Norme generali in tema di sanzioni amministrative". Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che ➔ i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine: a) ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ; b) ai reati indicati:

  1. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
  2. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
  3. commessi dai "pubblici ufficiali " in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un a ccordo internazionale ratificato dalla Santa Sede , se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione. La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità

del Matrimonio

La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni: I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.

Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica. La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico. ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE. È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo. I cappellani militari sono nominati con DPR, su proposta del ministro della difesa.

1. Conferenza Episcopale Italiana

La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani. La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Suoi compiti specifici sono:

  • studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa cattolica in Italia;
  • dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale ;
  • mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano. Inoltre ha il compito di gestire i termini dell’accordo per tutte quelle materie la cui regolamentazione venga a questi demandata. Gestisce l’8 per 1000 del gettito IRPEF destinato alla chiesa cattolica. NOMINA DEI TITOLARI DI UFFICI ECCLESIASTICI ➔ è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Permane solo l’obbligo per l’autorità ecclesiastica di dare comunicazione alle competenti autorità italiane civili di Arcivescovi e Vescovi… SANZIONI CONTRO UFFICIALI ECCLESIASTICI ➔
  • PENALE ➔ Inosservanza alle disposizioni del T.U. circa le pubbliche riunioni
  • CIVILE ➔ Per danni ingiusti derivati a terzi dal comportamento doloso o colposo dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni. Capitolo 6 Le Persone Fisiche nel Diritto Ecclesiastico La qualifica di fedele è irrilevante per il diritto. La qualifica di ecclesiastico invece, comporta l’attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni. Il nostro ordinamento fa riferimento al concetto di ministro di culto , riferita a tutte le confessioni religiose.

Esenzioni :

  • per il servizio militare : i sacerdoti , diaconi e religiosi che hanno preso i voti hanno facoltà di chiedere l’esonero o essere assegnati al servizio civile.
  • gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Ineleggibilità ed incompatibilità : tutti i ministri di culti non possono :
  • esercitare funzioni di giudice popolare o di vice procuratori onorari
  • candidarsi alle elezioni politiche o regionali o comunali
  • esercitare funzioni di avvocato o notaio. Capacità speciali : l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non inferiori ad anni 16.

1. Sostentamento del Clero

La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero , con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno. I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione. Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :

  • dall’8x 1000
  • dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche
  • dalla quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani.

2. Condizione Giuridica degli Ecclesiastici nel Diritto Penale

Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi. Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :

  • come circostanza aggravante : reato con l’abuso dei propri doveri o poteri
  • come elemento costitutivo del reato : abuso funzioni di culto in materia elettorale. Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :
  • come circostanza aggravante ➔ l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro culto cattolico o culto ammesso dallo Stato
  • come elemento costitutivo ➔ casi di offesa pubblicamente ad una confessione religiosa. I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :
  1. ricevono testamento nei casi previsti dal 609cc
  • riconoscimento per antico possesso di stato ➔ per Enti anteriori al 1929 (prima del concordato). Iscrizione è concessa previo attestato che concede IL Ministro.
  • riconoscimento per procedimento abbreviato ➔ così come è avvenuto per L’istituto centrale per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie.

3. Revoca – Trasformazione – Estinzione degli Enti Ecclesiastici

Il riconoscimento è revocato ➔ quando vi è stato un mutamento delle condizioni di base per cui era stato accordato il riconoscimento. La Revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell’Interno , sentita l’autorità ecclesiastica. Le trasformazioni per essere rilevanti, devono ottenere il riconoscimento , e devono mantenere i requisiti per l’acquisto della personalità giuridica.

  • il riconoscimento è concesso dal Ministro dell’Interno; viene iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche. Estinzione :
  • naturalmente (quando abbia cessato di agire per lo spazio di 100 anni )
  • o con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica. Se l’ente ha ottenuto il riconoscimento, occorre l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento che ne dispone l’estinzione Disposizioni analoghe sono previste per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intese recepite in legge. Per le confessioni che hanno stipulato intese, vige un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa.
  • Per es. : nominano i propri ministri senza condizioni , salvo l’obbligo di registrazione in appositi elenchi. Inoltre agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con intese, è data facoltà di acquisire la qualifica di impresa sociale ➔ cioè la possibilità di porre in essere un’attività economica organizzata , per rendere servizi di utilità sociale e realizzare finalità di interesse generale. Per le confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") la L. n. 1159 / 1929, prevede il riconoscimento giuridico. È facoltà discrezionale dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli istituti delle confessioni. Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di a cquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione

Tuttavia per gli enti senza intesa , sono previsti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, sono previste le seguenti misure:  l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che “ nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa ”;  l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico  la vigilanza sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo.

4. Singoli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica

  • Enti centrali : a) SANTA SEDE b) CONGREZIONI c) COLLEGIO DEI CARDINALI d) TRIBUNALI ECCLESIASTICI
  • Enti locali : a) CAPITOLI ➔ coadiuvano il vescovo b) SEMINARI
  • CHIESE ➔ Riconoscimenti solo se sono autosufficienti
  • FABBRICERIE ➔ provvedono all’amm.ne dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno. Riconoscimento ordinario
  • SANTUARI ➔ Luoghi sacri. Personalità giuridica già acquisita ante 1929
  • ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ➔ riconosciuta personalità giuridica solo se hanno sede in Italia
  • ASSOCIAZIONI DI FEDELI ➔ riconosciute solo se non hanno carattere esclusivamente locale
  • FONDAZIONI DI CULTO ➔ riconosciute con procedimento ordinario
  • ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ➔ Riconosciuto con procedimento abbreviato. Capitolo 8 Il Patrimonio Ecclesiastico I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono:
  • BENI SACRIdirettamente destinati al culto , acquistano carattere di sacro tramite il rito di consacrazione
  • BENI TEMPORALI ➔ beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti , occupati espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.