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Appunti di Diritto Ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di Diritto Ecclesiastico, lezioni tenute dalla professoressa Tarantino dell'Università degli Studi di Genova

Tipologia: Appunti

2016/2017

In vendita dal 02/10/2017

mirianap1995
mirianap1995 🇮🇹

4.4

(12)

12 documenti

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Scarica Appunti di Diritto Ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! Parte di diritto Ecclesiastico Articoli della Costituzione: Art. 7 Cost.→ “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” (principio concordatario) Se c’è accordo non si procede alla revisione costituzionale. Se manca l’accordo lo Stato italiano può procedere unilateralmente alla revisione dell’art. 7 Cost. Tramite un procedimento di revisione costituzionale, ad eccezione delle materie contenute nel Concordato. Ad essere costituzionalizzato è il principio concordatario, vuol dire che nelle materie in cui c’è accettazione da entrambe le parti si modificano senza revisione costituzionale, altrimenti lo Stato negli altri casi può modificare l’art. 7 tramite un processo di revisione costituzionale, ma su quelle materie in cui c’è l’accordo con la Chiesa non può essere modificato unilateralmente. I Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Inoltre, le disposizioni dei Patti possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime solo se contrastano con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Art. 8 Cost.→ “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” (principio della libertà religiosa e dei culti acattolici) Art. 17 Cost.→ “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.” (libertà di associazione) Art. 18 Cost.→ “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” (libertà di riunione) Art. 19 Cost.→“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” (libertà religiosa) Art. 21 Cost.→ “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.” (libertà di religione). Patti Lateranensi (1929)→Cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini Concilio Vaticano II→Paolo VI succede a Giovanni XXIII Accordo di Villa Madama (1984)→Cardinale Agostino Casaroli e Bettino Craxi 1/03/2017 Introduzione Il diritto ecclesiastico diritto→ I principi che stanno alla base di questo diritto (dogma), passa ad essere recepito e si manifesta all'esterno come legge. Vi sono vari principi come il principio di libertà, di non discriminazione, di uguaglianza, di laicità, ecc.. Tutti fondamentali e sono inseriti all'interno della nostra carta costituzionale, benché non ci sia una definizione di cosa sia laico e cosa no. Siccome parliamo di diritto ecclesiastico questi diritti devono calarsi nella realtà del territorio in cui vanno ad operare, devono trovare la loro abitazione all'interno di norme, regole, leggi, perché abbiamo a che vedere con un ordinamento giuridico. Ci viene incontro un apparato con diversi organi e uffici che cercano di governare al meglio l'assetto politico e religioso del paese stesso, ma nel momento in cui parliamo di Stato come istituzione dobbiamo abbinare il concetto di ordinamento giuridico. Back to the past Quando c'è stato il rinascimento giuridico medievale c'è stata la rinascita commerciale dal punto di vista politico, erano nuovi in quell'epoca i comuni. Le città precedenti all'alto medioevo erano state istituite all'interno di un impero che doveva mantenere il controllo. Cambia la forma di governo perché cambia la mentalità, tutti i giuristi si inoltrano nei terreni dottrinali per chiarire agli studenti delle università che cosa fosse il comune e per cercare di giustificare a se stessi e alla comunità e all'imperatore che comunque c'era il perché del fatto che il comune fosse autonomo→il perché avesse un suo diritto. Tra tutte le teorie che vengono elaborate sul perché il comune potesse autogovernarsi con lo statuto c'era la “teoria del sillogismo perfetto” (Baldo degli Ubaldi) e dice una cosa: "se abbiamo una società, una collettività che vivono in un certo momento e hanno come scopo principale, prima di creare una gerarchia, ecc.., hanno subito l'esigenza di controllare e disciplinare i rapporti tra loro. Il primario bisogno della collettività è quello di avere un proprio ordinamento giuridico, un insieme di norme cui governarsi e quindi autogestirsi e quindi essere autonomi e quindi l'esistenza della collettività postula in se l'esistenza del diritto". Quando abbiamo un'ampia collettività pluralista ed eterogenea, a maggior ragione è necessario che l'ordinamento giuridico dello stato si rapporti con le confessioni religiose che convivono nello stato e le regole che si sono dati all'interno. Questo porta a dei problemi: 1. Le confessioni religiose hanno un ordinamento giuridico? a. Io posso armonizzare i rapporti con una collettività di soggetti nel credo comune; nel momento in cui riesco a coordinare le mie regole e le loro regole, se il mio scopo è armonizzare. Solo se io voglio controllare il comportamento dei soggetti che vivono nel territorio e non sia contrario ai miei principi, io non ho alcun obbligo di conoscere quella confessione religiosa al fine di accordare le mie norme alle sue. E posso stabilire a priori una serie di regole che tutte le confessioni religiose devono rispettare per avere un riconoscimento legale; associativo, sia di fare propaganda, e di esercitare il proprio culto sia privatamente sia in pubblico purché non si tratti di riti che sono contrari al buon costume. Diritto di credere liberamente nei propri ideali dal punto di vista religioso, di promuovere la fede e di manifestarla attraverso delle forme libere ma non deve essere contraria al buon costume. Dalle parole dell’art. 19 emerge un concetto formale per cui lo Stato italiano si mette in una posizione garantista nei confronti di ogni individuo nel momento in cui questo individuo può scegliere liberamente la credenza in ambito religioso a cui appartiene. Deve essere distinto dalla libertà di religiosità che è un concetto extra giuridico che riguarda l’interno del soggetto, che riguarda la modalità con cui il soggetto nella sua coscienza decide di aderire ad una fede religiosa piuttosto che ad un altra. Riguarda il modo soggettivo in cui ci si pone nei confronti di una confessione religiosa. Libertà religiosa→garante lo Stato. Ha delle implicazioni esterne e non viene esercitata solo a livello privata ma viene esercitata a livello pubblico e a livello associativo. Riguarda i rapporti di diritto pubblico e lo Stato si fa garante. I diritti di libertà vengono identificati come diritti pubblici soggettivi. Che conseguenze ha essere un diritto di libertà e a sua volta un diritto pubblico soggettivo? La conseguenza è che non solo vi è una rilevanza costituzionale prescritta ma il presupposto è che vi sia da parte dello Stato una prestazione negativa erga omnes. Significa che lo Stato poiché tutela la libertà del soggetto deve astenersi da tutti questi comportamenti che potrebbero ostacolare o danneggiare il soggetto nei confronti del libero esercizio di questo diritto. Non facere da parte dell’autorità competente. Emerge come la libertà religiosa contenga dentro di sé tre aspetti differenti: • libertà di culto (artt. 17-18-19 Cost.)→tutti sono liberi di esercitare il proprio culto a patto che non sia contrario al buon costume. -Art. 17 Cost.→libertà di riunione. -Art. 18 Cost.→libertà di associazione. -Art. 19 Cost.→libertà religiosa. • libertà di religione (art. 21 Cost.)→libertà che viene data/concessa ad ogni individuo di scegliersi un determinato credo religioso e di aderire a quel credo religioso. -Art. 21 Cost.→libertà di pensiero. • libertà dei culti (artt. 7-8 Cost.)→deve far si che tutte le confessioni religiose siano trattate egualmente davanti alla legge. -Art. 7 Cost.→disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, principio concordatario. -Art. 8 Cost.→tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. ♦La libertà di culto, già vista nell’art. 19, dove tutti sono liberi di esercitare il proprio culto a patto che non sia contrario al buon costume. Si potrebbe dire come la libertà di manifestare il proprio credo attraverso il suo esercizio. Quella libertà di esprimere attraverso le manifestazioni esterne la propria fede religiosa. Viene anche garantita dagli artt. 17-18 della nostra costituzione. Art. 17 Cost.→ “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.” Art. 18 Cost.→ “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” ♦La libertà di religione significa quella libertà che viene data/concessa ad ogni individuo di scegliersi un determinato credo religioso e di aderire a quel credo religioso. Io sono un soggetto libero nel momento in cui posso determinare da me le modalità di agire. Deve esserci una possibilità di autodeterminarsi nei confronti di qualcosa e nello stesso tempo di determinare qualcosa, sennò è una libertà a metà. Io devo essere lasciato libero di scegliere in cosa credere, una volta determinata la mia fede devo essere lasciato libero di aderire. Lo troviamo nell’art. 21 Cost. Dove io sono libero di pensare una cosa e di manifestarla, io penso una cosa e la manifesto verso l’esterno. Questa forma di libertà di religione ha posto un problema in dottrina: se io sono libero di determinarmi nei confronti di un credo e di aderirci, allora sono libero di non credere in qualcosa? Quindi come attività del soggetto in un non facere? Se io affermo che il diritto di libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo deve essere garantito dell’autorità, allora l’autorità deve evitare tutti i comportamenti che possono danneggiare la mia libertà di religione. L’autorità vede l’ateismo come il credo in un non credere. Quindi teoricamente dovrebbe essere evitato il proselitismo perché in teoria lede la libertà di chi mi sta davanti di non credere. In pratica non succede perché vige la libertà di manifestazione del pensiero. Io autorità devo evitare tutti quegli atteggiamenti che rischiano di ledere la libertà di manifestazione della propria fede, ma questo non va contro l’ateismo e l’agnosticismo. ♦La libertà dei culti è quella forma in cui risulta in modo più evidente la posizione dello Stato nei confronti degli altri culti perché deve far si che tutte le confessioni religiose siano trattate egualmente davanti alla legge. Si collega all’altro principio cardine che è il principio di uguaglianza. Ciascuna confessione religiosa è tutelata dallo Stato nel momento in cui i soggetti della confessione religiosa di cui fanno parte manifestano il loro pensiero. Si passa da modalità proprie delle confessione religiose a modi che proiettati all’esterno influenza la vita pubblica. Art. 8 Cost. Laddove si dice che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge e quindi principio di uguaglianza davanti alla legge. Di che uguaglianza parliamo? • In che cosa le confessioni religiose sono uguali→nella libertà (situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, situazioni diverse vanno trattate in modo diverso). Sono egualmente libero come lo sono gli altri→eguaglianza relativa. Lo Stato deve tutelare tutte la confessioni presenti nel suo territorio perché sono tutte egualmente libere e proprio per l’eterogeneità saranno diversi gli strumenti di cui lo Stato potrà servirsi per tutelare le varie confessioni religiosi. Queste differenze mi fanno capire quale strumento utilizzare per tutelare meglio ciascuna religione. Art. 7 Cost.→disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica Art. 8 Cost.→tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge e quelle diverse dalla cattolica si relazionano con lo Stato italiano in base alle intese. Perché due articoli diversi? Perché la Chiesa cattolica parte da un ordinamento originario mentre le altre confessioni acattoliche che contengono dei principi non vanno a formare un ordinamento giuridico originario e la necessità di rapportarsi in modo eguale si sostanzia in modo diverso. Nella Chiesa col concordato, nelle confessioni acattoliche con le intese. Se non ci fosse questa divisione: Il principio di laicità lo possiamo intendere come quella indipendenza e autonomia assoluta che lo Stato deve avere nei confronti di qualsiasi confessione religiosa. Laicità è quella indipendenza che qualunque individuo e qualunque raggruppamento di soggetti hanno nei confronti del condizionamento religioso. Se io prendo queste due accezioni di laicità e le inserisco in ambito giuridico, posso affermare che la laicità si manifesta a livello giuridico nel cosiddetto obbligo di neutralità: 1. lo Stato deve distinguersi rispetto a qualsiasi fede religiosa deve riconoscere contemporaneamente i diritti di libertà degli appartenenti alle confessioni religiose e contemporaneamente le pretese delle confessioni religiose che possono avere in determinate materie nei confronti dello Stato; 2. lo Stato sebbene debba essere neutrale e quindi aconfessionale, dall’altro lato deve riconoscere le pretese in determinate materie rilevanti dal punto di vista pubblico, quindi lo Stato non può essere indifferente dal punto di vista delle confessioni religiose. L’art. 7 ci dici che qualora l’interesse sia comune io devo disciplinare la materia in modo comune. Proprio partendo da questo principio di laicità bisogna capire quali sono le fonti del diritto ecclesiastico. Nel diritto ecclesiastico queste fonti sono molto particolari. Abbiamo fonti del diritto che si pongono su diversi livelli che ad un certo punto si rapportano tra di loro. Duplice problema: il rapporto delle fonti (gerarchia) e quello di capire se c’è una gerarchia come le fonti si rapportano tra di loro. Almeno quattro sono le fonti del diritto del diritto in ambito ecclesiastico: 1. fonti di provenienza esterna (diritto europeo ed internazionale)→non solo a livello legislativo ma anche a livello giurisprudenziale (le pronunce delle corti); 2. fonti di provenienza unilaterale statale→laicità dello Stato non vuol dire che lo Stato non abbia autorità legislativa in ambito religioso, sono delle materie di rilevanza costituzionale, partono dai principi costituzionalmente garantiti per emanare una legge. Sono tutte quelle norme con cui lo Stato disciplina il fenomeno religioso. 3. fonti di provenienza unilaterale confessionale→si tratta di tutte quelle regole che possono essere giuridiche o principi che ciascuna confessione religiosa ha al suo interno. Se la Chiesa cattolica si disciplina attraverso un codice, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno un loro statuto attraverso cui disciplinano i rapporti tra i propri membri. Queste regole valgono chiaramente per i loro membri. Vi sono casi in cui le regole della confessione religiosa riguardano anche lo Stato, come per esempio l’alimentazione. Quella che è una fonte di provenienza unilaterale confessionale hanno rilevanza ordinamentale. 4. fonti di provenienza bilaterale→hanno interesse sia per lo Stato che per le confessioni religiose. Allora insieme attraverso un dialogo, non le parti da sole, con i rappresentanti delle parti, si discute e se c’è possibilità di arrivare ad un accordo (principio pattizio) e sarà un concordato nei confronti della Chiesa, un intesa nei confronti dei culti acattolici, e sarà alla base della normazioni relativo alla regolamentazione di quella materia. Se quella regola della confessione religiosa ha una ricaduta a livello Statale ha una ricaduta a livello Statale elabora una normativa a livello statale. Deve fare in modo dai principi garantiti dalla nostra costituzione vengano rispettati e garantiti. Mentre nelle fonti bilaterali l’interesse c’è da entrambe le parti. Proprio perché esistono diversi livelli di fonti di diritto ecclesiastico e si incontrano tra di loro, nel momento in cui si intersecano, bisogna capire che natura hanno. Quando ci sono dei contrasti, chi ha la prevalenza sull’altro? Io come so qual’è il gradino su quale devo mettere per primo il piede e l’ultimo su quale posarlo? 08/03/2017 I Patti Lateranensi e gli accordi di Villa Madama Come possiamo considerare le fonti all’interno dell'ordinamento giuridico? Dobbiamo considerare l’art. 7 della nostra costituzione, perché prima i rapporti tra lo Stato e la Chiesa erano regolati dai Patti Lateranensi. Dal momento della stesura della Costituzioni alcuni principi contenuti nei Patti lascia al legislatore di poter realizzare una normativa che sia il più corrispondente possibile ai principi. Altro punto, la religione cattolica non è più la religione dello Stato e la religione cattolica continua ad essere insegnata ma da parte degli studenti e genitori è fornita un’autorizzazione a seguire la lezione. Esiste a livello di istruzione l’insegnamento, non è obbligatorio ma facoltativo. Con i Patti Lateranensi era previsto il matrimonio concordatario (religioso con effetti civili), uguale con Villa Madama, quello che cambia è la dissoluzione del vincolo. Prima del 1975→il matrimonio era indissolubile. Se non era più possibile vivere insieme si andava davanti il tribunale ecclesiastico e il giudice dichiarava il matrimonio nullo. L’unica autorità che ha competenza è l’autorità ecclesiastica. Dal 1975 in poi→ c’è il divorzio , il matrimonio si può sciogliere davanti ad un tribunale civile. Inizieranno ad esserci matrimoni nulli davanti allo Stato ma non nulli davanti alla Chiesa. L’incompatibilità caratteriale non ha valore per la Chiesa. Nel nuovo accordo del 1984, se i coniugi chiedono la nullità del matrimonio concordatario, l’eventuale nullità ecclesiastica non viene automaticamente recepita ma lo Stato effettua un procedimento di delibazione, deve controllare che la decisione del tribunale ecclesiastico non sia contraria a quegli che sono alcuni parametri di legittimità stabiliti dallo Stato italiano. Es: se il tribunale ha emanato la sentenza senza aver rispettato il principio del contraddittorio la sentenza è nulla perché è un principio cardine dell’ordinamento italiano. Altro cambiamento è quello finanziario, lo Stato non finanzia la Chiesa ma c’è un apposito ente “l’ente per il sostentamento del clero” che interviene a seconda del bisogno di ciascun ecclesiastico. La costituzione nomina al secondo comma i Patti lateranensi, quindi gli accordi di Villa Madama che valore hanno? Tre teorie: • siccome la Costituzione nomina i Patti lateranensi questi sono costituzionalizzati (art. 7), i Patti lateranensi hanno valore di norma costituzionale, quindi significherebbe che ogni cambiamento dei Patti lateranensi dovrebbe cambiare ogni volta la Costituzione (FALSO, perché nell’art. 7 i padri costituenti non hanno esplicitato il contenuto dei Patti Lateranensi, solo il rimando al nome); • le norme contenute nei Patti Lateranensi avrebbero valore super costituzionale, quindi lo Stato non ha potere unilaterale di cambiare i Patti Lateranensi. Qualsiasi modifica al contenuto di quell’accordo non può essere fatto tramite il procedimento di revisione costituzionale. Ma ciò non è vero perché l’art. 7 parla di modifiche condivise da entrambe le parti (FALSO). • Ad essere costituzionalizzato è il principio concordatario, vuol dire che nelle materie in cui c’è accettazione da entrambe le parti si modificano senza revisione costituzionale, altrimenti lo Stato negli altri casi può modificare l’art. 7 tramite un processo di revisione costituzionale, ma su quelle materie in cui c’è l’accordo con la Chiesa non può essere modificato unilateralmente (VERO). La sentenza 30 del 1971 della Corte Costituzionale ha affermato questo principio. Ha detto che le norme ricavate dal principio concordatario hanno una “forza atipica” rispetto all’abrogazione che è più alta e più forte rispetto alle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali. Ma così sembra che le norme concordatarie siano superiori alla Costituzione→la Corte dice che le norme non potranno essere contrarie ai principi supremi della Costituzione. Una norma concordataria può essere contraria ad una norma costituzionale ma non può essere contraria alla Costituzione in quanto tale, cioè ai principi supremi, sarà la Costituzione a prevalere. La corte costituzionale ne elenca alcuni ma questo elenco non è definitivo. Per capire se una norma concordataria è contraria ai principi supremi bisogna analizzare caso per caso, quindi affidarsi alla costituzionale. Dalla lettura di tutti gli articoli della costituzione, dalla lettura analogica, ecc.. si può arrivare a comprendere se una norma concordataria è contraria ai principi supremi. Le norme di diritto concordataria sono norme di diritto internazionale. Se però c’è una norma di diritto internazionale che contrasta con la Costituzione questa viene abrogata perché prevale la Costituzione in quanto sono norme atipiche e sono considerate norme internazionali solo verso l’esterno. 14/03/2017 Art. 8 Cost, c.1→“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Principio di eguaglianza religiosa. Art. 8 Cost, c.2→ “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”. Questa definizione data dal secondo comma pone in evidenza due situazioni: 1. le confessioni religiose possano definire le proprie linee interne attraverso delle regole contenute in uno statuto. Questo statuto ha un unico limite, non può essere contrario all’ordinamento giuridico italiano; 2. se lo Stato italiano da la possibilità alle confessioni religiose acattoliche di organizzarsi secondo un proprio statuto che non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano, significa che lo Stato italiano riconosce alla confessione acattolica un ordinamento giuridico proprio. Parrebbe quasi che il legislatore italiano riconosca al loro un ordinamento giuridico originario come accade per la confessione cattolica. Chiedere alla prof? Questo statuto non può essere contrario all’ordinamento giuridico italiano, significa che non devono essere contrari all’ordine pubblico e al buon costume. All’interno della nostra costituzione vi è MANCA Art. 8 Cost, c.3→ “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Se si dice che i rapporti sono regolati sulla base di intese si dice che lo Stato italiana ha già preventivamente la consapevolezza di dover intrattenere delle relazioni con le confessioni giuridiche acattoliche. (giudizio fattuale). Lo Stato sa già che ci sono dei rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche, va semplicemente a esternare una situazione di fatto già esistente. Non è un principio che dice che avverrà qualcosa ma sa che è una situazione che esiste già e dichiara le modalità con cui queste relazioni si espliciteranno. Le modalità con cui si realizzeranno questi rapporti pone una serie di problemi: 1. Qual è la natura delle intese? 2. Attraverso quale forma il contenuto dell’intesa verrà completamente/concretamente realizzato? 3. Quale posizione occuperà questa fonte all’interno della piramide gerarchica delle fonti del diritto? 4. Chi ha la competenza per realizzare l’intesa e concretizzarla? Chi ha l’autorità da parte dello Stato e della Chiesa di rapportasi l’uno con l’altro? La natura delle intese Se lo stato all’interno di un articolo della Costituzione prevede una relazione tra lo Stato e una confessione acattolica, significa che il contenuto di questo stesso articolo è protetto costituzionalmente. L’art. 8 della costituzione è protetto da una riserva di legge assoluta che nel caso specifico, relativamente ai rapporti tra Stato e confessioni acattoliche, è una riserva assoluta rinforzata o aggravata. I rapporti tra Stato e confessioni acattoliche si fondano su un principio pattizio. Sulle materie disciplinate delle intese, non si possono avere modifiche unilaterali ma è necessario l’accordo con la confessione acattolica. E se lo Stato decide di modificare il contenuto delle intese, potrebbe essere comunque realizzata solo attraverso il procedimento di revisione costituzionale, come per l’art. 7. Lo Stato può modificare il contenuto di un articolo, ma le materie oggetto di intesa possono essere modificate solo tramite un procedimento di revisione costituzionale. L’intesa è una cosa, la legge di attuazione dell’intesa è un’altra cosa. Sono due forme diverse ma unite tra loro. L’intesa che natura ha? 1. Prima teoria→Siccome i rapporti tra Stato e confessioni acattoliche si basano sul principio pattizio, le intese dovrebbero avere lo stesso valore del concordato. Concordato e intese dovrebbero essere considerati entrambi come accordi internazionali. Non tutti hanno aderito a questa teoria→i limiti che lo stato pone alle confessioni acattoliche dovrebbero essere gli stessi posti alla Chiesa (Intesa→valore internazionale). CRITICA→ Se il valore delle intese è lo stesso del Concordato (sia sul diritto interno che sul diritto internazionale) perché il legislatore ha previsto due articoli (art. 7, art. 8) con due limiti diversi? Significa che qualcosa di diverso c’è. 2. Seconda teoria→Afferma che l’intesa è un atto di diritto pubblico in cui sono contenuti i principi regolamentatori dello Stato e del culto acattolico. Ha valore solo all’interno dello Stato italiano e non come accordo internazionale (Intesa→valore pubblico). CRITICA→C’è anche chi afferma che l’intesa non ha valore pubblico ma solo un atto di natura politica, quindi solo un atto di provenienza unilaterale. Ma invece viene stipulato da due parti. 3. Terza teoria→All’interno dell’intesa su cui si basa l’intesa sono innanzitutto la rinuncia, le confessioni acattoliche nel momento in cui stipulano l’intesa non possono rinunciare ai diritti costituzionalmente garantiti per veder riconosciuti dei privilegi. Nella stipula dell’intesa non potrà rinunciare ai principi costituzionalmente garantiti e lo Stato non potrà ingerirsi all’interno della confessione acattolica per garantire dei privilegi (Intesa→valore politico). • La possibilità de parte dei propri ministri di culti di portare assistenza ai propri fedeli negli ospedali, nelle carcere, nelle case di riposo e ricoveri, senza però che questa presenza dei ministri di culto comporti un aggravio fiscale da parte dello Stato. La presenza dei ministri di culto deve essere a totale carico della confessione. • Altro principio, la possibilità all’interno delle scuole per gli studenti di rinunciare all’insegnamento dell’ora di religione e la possibilità dei culti acattolici e sempre con spese a totale carico della confessione, hanno la possibilità di realizzare all’interno delle scuole, di realizzare delle attività per chi non segue l’insegnamento dell’ora di religione, di seguire il proprio culto di appartenenza. • Altro principio, il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio acattolico. Se la confessione religiosa ha stipulato un intesa con lo Stato italiano, i ministri di culto non ha bisogno di essere approvati dallo Stato italiano. Tutte quelle confessioni acattoliche che hanno stipulato l’intesa con lo Stato italiano disciplinano i loro rapporti in base all’intesa e non si rifanno alla l. 1159/1929 che disciplina i culti acattolici che non hanno stipulato un intesa con lo Stato italiano. Tutto il procedimento per giungere alla stipula dell’intesa non è lasciato alle iniziative di ambo le parti. Diverso è il procedimento che porta all’intesa. Per arrivare al concordato dei Patti Lateranensi e poi di Villa Madama si sono realizzati degli incontri, in modo eguale e con lo stesso apporto. Diverso è il procedimento che porta alla stipula dell’intesa, prevede sempre il controllo da parte del governo, è un controllo unilaterale. Qual è quel procedimento che porta alla stipula dell’intesa? L’intesa deve essere firmata dalla rappresentanza di ambo le parti e il contenuto dell’intesa non può essere contrario all’ordinamento giuridico italiano (non devono essere contrari all’ordine pubblico e al buon costume). Il compito di capire come realizzare l’intesa spetta appunto al governo. Il governo deve valutare, prima di stipulare l’intesa, l’opportunità politica dell’intesa stessa e il rispetto della costituzione relativamente alla possibile stipula dell’intesa. Se questo controllo ha un esito positivo e quindi un’opportunità positiva e rispetti i principi contenuti nella nostra carta costituzionale interviene in modo diretto esaminando ed elaborando il contenuto delle intese con questa differenza: se l’intesa che vuole stipulare avrà un contenuto Quindi il Concilio Vaticano I arriva col 1869-1870. Viene interrotto perché ci sarà la breccia di porta pia. Il Concilio di vaticano II 1962-1965. Il Concilio nato come aggiornamento diventa un rinnovamento, una “rivoluzione”, un capovolgimento. Come nasce il Concilio Vaticano II? Nasce da fermenti presenti nella Chiesa dal 1930. Nasce dalla dichiarazione che fece il pontefice Giovanni XXIII, a Roma, nel gennaio del 1959, dopo la cerimonia religiosa. Annuncia di voler convocare un Concilio ecumenico per portare la Chiesa alla modernità. C’è solo un testo scritto, non vi sono altre testimonianze. Non si sa cosa sarà il Concilio che viene, il precedente era 100 anni prima. Non ci si aspettava un Concilio e alcuni dicevano che non erano più necessari perchè col primo Concilio fu approvata la costituzione “Pastor Æternus” (dogma dell’infallibilità papale), a quel punto essendo il papa infallibile si riteneva che non fosse più necessario convocare altri concili. Viene convocato perché la Chiesa doveva liberarsi di sovrastrutture, particolarmente sentita dai vescovi del mondo intero, non da chi stava a Roma. È un momento di entusiasmo, si spegne quando dal Concilio non esce molto. Nel 1959 il pontefice muore e a Giovanni XXIII succede Paolo VI, che decide di continuare il Concilio. Passa dall’aggiornamento al rinnovamento. L’entusiasmo cade e il Concilio va avanti dal 1963 al 1965. Sono 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni. Questi documenti sono approvati con una votazione a grandissima maggioranza. Questi testi avranno bisogno di norme di applicazione. Qui entra il primo problema→Concilio dogmatico (immediatamente esecutivo) o pastorale (hanno bisogno delle relative norme)? Arriva il “capovolgimento”, fu percepito come un capovolgimento della tradizione. Si apre la stagione del post-Concilio e si estende fino al 1978, tutto il pontificato di Paolo VI. C’è un punto che è rimasto indefinito o definito a metà→il dogma con l’infallibilità del papa rivaluta la gerarchia del papa, il Concilio vaticano II ha fatto la Chiesa collegiale. Riforma liturgica, questo è quello che ricordano di più del Concilio. Rapporto tra gerarchia e collegialità. Il vescovo è costretto a bilanciarsi tra autorità e consenso. L’apparenza è quello che colpisce di più invece, quindi riforma liturgica. Ci sono tre principi informatori: 1. principio teologico e dogmatico della libertà della fede→una persona anche al di fuori della cattolicità può salvarsi, c’è il principio della libertà di scelta e libertà religiosa. 2. principio morale e giuridico di rispetto della tutela della persona umana→persona da tutelare come persona, perché in precedenza si tutelava il fedele, oggetto di concordato. Ora il bene comune sono le singole persone, intese in senso più ampio. 3. principio politico e giuridico dello stato di incompetenza in materia religiosa→riferimento ai concordati del passato, dove il giusnaturalismo voleva controllare la nomina dei vescovi. Libertà della Chiesa dalle ingerenze dello Stato. Ci sono anche degli equivoci, il primo equivoco è quello della riforma liturgica, far ritenere solo che il Concilio abbia attuato la riforme linguistica. Altro è quello che riguarda il dialogo tra fedeli e infedeli, altro equivoco è quello della povertà. Dove sta la “rivoluzione” del Concilio? Accettazione da parte della Chiesa della modernità. La Chiesa prima condannava il modernismo. Dalla modernità si fanno derivare tutti i mali della Chiesa, si fa ritenere che da Lutero (modernità) derivino tutti i mali, come il comunismo, ecc.. Altro elemento che è essenziale, che è la libertà della Chiesa nei confronti di ciò che sta al di fuori di essa. Sono due lati della stessa medaglia. Il prodotto dell’assemblea è diverso dalla somma della volontà dei singoli. Il conflitto tra la libertà di credere e la Chiesa porta, in alcuni paesi, al processo degli uomini. Il dopo Concilio è un’età di fermenti, intanto i laici iniziano a studiare scienze religiose, nascono gli insegnamenti per i laici. Il Concilio accetta la modernità senza che questa sia considerata un’eresia. Ci sono degli elementi negativa, come il rapporto tra gerarchia e collegialità. c’è l’abbandono del latino come lingua comune. C’è il fenomeno delle Chiese missionarie. Il rapporto tra gerarchia e collegialità caratterizza tutta la cristianità. Negli anni post-Concilio la figura del Vescovo è stata condizionata dai papi e dal clero. Il Vaticano II ha dato molto spazio alla collegialità. Qualcuno dice che il Concilio è fatte di avanguardie e retroguardie. Qualcuno lo vede come elemento nuovo da andare oltre. Insegnamenti conciliari che sono frutto di una Chiesa egemone, il pontefice cerca di presentare in modo universale e compie un’azione interpretativa. Ultimo punto è come tutto questo si innesta sul diritto della Chiesa. La Chiesa negli anni che abbiamo considerato ha due codici: 1917→Codice Pio-benedettino (Papa Benedetto XV), codice con cui viene applicato il Concilio. Tra il 1865 e il 1983. Succedono un po’ di sbandamenti, le leggi canoniche vengono lette alla luce della pastorale. Il periodo dall’83 in poi, nuovo codice. 1983→non ha quella durevolezza del codice precedente e rischia di sfaldarsi con un processo interpretativo nuovo. La misericordia e la giustizia sono due cose diverse. Se applichiamo la misericordia alla giustizia non facciamo dalla giustizia. La libertà che emerge col Vaticano II ha due facce: dal punto di vista esterno rinuncia alle prerogative che aveva con lo Stato (+ privilegi – libertà) e libertà dal punto di vista interno, riguarda i rapporti tra la Chiesa e il fedele. Questo principio è il meno accettato da parte della Chiesa ma è la conseguenza della rivendicazione della sua libertà. Ha dato vita ad alcuni fenomeni: teologia della libertà del fedele→si sarebbe dovuto combattere anche con forme violente Il diritto ecclesiastico nasce alla fine dell’800 da Francesco Ruffini e Scaduto. L’art. 83 c.c. prevede che “il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio”. Alcune chiese rifiutano addirittura la lettura degli articoli del codice civile, a differenza degli ebrei. Quindi non leggendo gli articoli del codice civile non potrebbero essere riconosciute come un ordinamento giuridico originario. La pastoralità non è contraria alla giuridicità, è la misericordia che è contraria. Manca seminario del 21/03/2017 22/03/2017 Il matrimonio della confessione acattolica che non ha stipulato l’intesa con lo Stato italiano Il matrimonio della confessione acattolica davanti al ministro di culto della confessione che non ha stipulato un intesa con lo Stato italiano si basa sulla l.1159/29, regio decreto n° 289 del 1930 che ha disciplinato l’ambito matrimoniale (art. dal 25 al 27) Come si svolge questo matrimonio? Come è possibile che questo matrimonio abbia effetti civili? Domandarsi se ci si trovi davanti 1. un matrimonio a sé e quindi una nuova tipologia, 2. se si possa parlare di matrimonio religioso con effetti civili (stessa categoria dei matrimoni delle religioni con intesa), oppure 3. se si tratti di matrimonio civile con delle variazioni. La dottrina maggioritaria ritiene che sia un “matrimonio civile in forma speciale”, perché il ministro di culto davanti al quale si celebra il matrimonio deve essere riconosciuto dallo Stato italiano. Il ministro di culto acattolico senza intesa può celebrare il matrimonio dietro apposita delega fatta dall’ufficiale di stato di stato civile. Prima riconoscimento dallo Stato italiano e poi delega da parte dell’ufficiale di stato civile con indicazione del nome del ministro di culto e la data della sua nomina. Sono atti che appartengono al diritto interno, vengono fatti dall’autorità statale. Il matrimonio religioso con effetti civile segue le regole della propria confessione e poi segue le procedure per la trascrizione. Poiché questo matrimonio sia valido: 1. sia svolto davanti ad un ministro della confessione acattolica approvato dal ministero dell’interno, l’approvazione è un requisito indispensabile per la validità civile del matrimonio e il ministro di culto, la cui nomina è stata approvata dal ministero interno, deve avere: 1. cittadinanza italiana; 2. deve parlare la lingua italiana; 2. le due parti quando richiedono le pubblicazioni devono dichiarare la volontà di celebrarlo dinanzi il proprio ministro di culto; 3. il ministro di culto dovrà adempiere a tutte le formalità previste dal codice civile e verificare che non vi siano impedimenti; 4. deve accertarsi che non vi siano impedimenti e nel momento in cui non ci sono ostacoli deve rilasciare il nulla osta in cui scrive i dettagli del matrimonio, le persone che si sposeranno, il ministro di culto e la data del matrimonio; 5. il matrimonio si celebra davanti al ministro del culto acattolico e da lettura degli artt. 143-144-147 c.c.; 6. conclusa la celebrazione il ministro di culto redige in un unico originale3 l’atto del matrimonio e trasmette l’originale all’ufficiale di stato che aveva pubblicato le pubblicazioni, deve trasmetterle entro 5 giorni. 7. l’ufficiale entro 24h da quando ha ricevuto il certificato deve trascriverlo nel registro di stato civile, nel momento in cui il matrimonio viene trascritto ha effetti civili dal momento in cui è stato celebrato; trascrizione tardiva solo per validi motivi ma non viene intaccata la validità del matrimonio. Si può comunque ratificare la trascrizione del matrimonio tramite il tribunale se la trascrizione avviene in un momento tardivo e gli effetti civile avranno inizio dal momento del matrimonio. Fatti salvi i diritti reali di terzi nel periodo di tempo tra celebrazione e trascrizione. A celebrare il matrimonio sono i ministri del matrimonio ovvero gli sposi, il ministro di culto assiste al matrimonio, collabora affinché tutto si svolga nella giusta maniera e non è detto che si svolga davanti ad un prete, può essere anche un laico, purché gli sposi manifestino il loro consenso (consensus facit matrimonium). Se il consenso manca o è viziato il matrimonio non esiste. Se io rendo nullo qualcosa vuol dire che dichiaro una nullità che è sorta fin dall’inizio. Dire annullamento vuol dire che la cosa è valida e la annullo. Le sentenze del tribunale ecclesiastico sono di tipo dichiarativo. Soltanto i due ministri possono chiedere la nullità del matrimonio. Il matrimonio concordatario Abbiamo una base da cui partire, l’accordo di Villa Madama del 1984 (?). Prima dei Patti Lateranensi del 1929, in Italia, il matrimonio civile era considerato obbligatorio. Con il civile promulgato nel 1865 si stabiliva che l’unica forma di matrimonio valida per lo Stato e quindi legittimo era il matrimonio civile (davanti all’ufficiale di Stato civile). I cattolici che volevano il matrimonio valido dovevano fare una doppia celebrazione, davanti all’ufficiale di stato civile e davanti al parroco, due tipi di celebrazioni. Doveva esserci una precedenza tra il matrimonio civile e quello davanti al ministro di culto cattolico. Con il concordato del 1929 le cose cambiano, viene regolamentata ance la figura matrimoniale, è una figura a sé, il matrimonio concordatario, celebrato secondo le regole della confessione cattolica e ha effetti civile se si effettua la trascrizione. 3 Soltanto lo Stato e l’ufficiale di stato civile sono competenti a rilasciare certificazioni dopo il matrimonio, il ministro di culto non è più competente. Importante Concilio tenuto da Costantino, non si occupa mai delle questioni dogmatiche. Costantino è un sovrano giurisdizionalista. Dopo Costantino inizia a profilarsi il principio dualista cristiano. 380 d.C. Editto de Fide Cattolica Non prevede una libertà di fede cattolica, il cristianesimo è religione ufficiale dell’impero romano. Teodosio è un imperatore cesaro-papista, coloro che avranno una deviazione della fede saranno considerati “dementes” e quindi saranno soggetti sia a sanzioni ecclesiastiche che a sanzioni civili. L’imperatore valuta una deviazione della fede un ragionamento teologico→ Teodosio e gli imperatori del 4 secolo come cesaro-papisti. Giustiniano è il più rigido ed esasperato cesaro-papista, cosiddetto bizantiniano. Giustiniano nella sua opera Corpus Iuris Civilis indica la materia religiosa come la più importante per la vita dell’impero. Il primo libro del Corpus tratta la materia religiosa. La Chiesa ha dei grossi vantaggi, da Costantino in poi ha il diritto di foro, le sentenze emesse dal tribunale della Chiesa non avevano riconoscimento dalla società civili e quindi inizia ad esserci l’aiuto della società civili per l’applicazione delle sentenze. Solo con Giustiniano si definisce questo grosso vantaggio per la Chiesa ad essere controllata dall’imperatore. Inoltre con Giustiniano che risistema le codificazioni precedenti, si arriva ad affermare che una minima deviazione della fede costituisce un “crimen publicum”. È l’esempio migliore per comprendere come l’imperatore era vicino alla Chiesa e di come la Chiesa godeva della protezione dell’imperatore. Nel cesaro-papismo Bizantiniano, la Chiesa diventa organo dello Stato. Cesaro-papismo caroligio, quella dell’epoca di Carlo Magno, siamo nel 9 secolo, da quel momento, dal 25 dicembre, la Chiesa sceglie come partner ideale l’imperatore. Nel 1302 ci sarà la rottura di questo sodalizio, attraverso la bollam sanctam di Bonifacio. Già Carlo Magno quando era Re dei Franchi trova nella Chiesa un appoggio. Pipino il Breve fa che i merovingi vengano spazzati via dal regno, sostituiti con i carolingi, attraverso una violenta usurpazione. La Chiesa ha sanato l’usurpazione. Quello di Carlo Magno è stato cesaro-papismo perché nominava personalmente i vescovi, tranne nella sede di Aquisgrana, la figura del missus, andavano a controllare tanto i patrimoni del re che quelli ecclesiastici. Non è un cesaro-papismo uguale a quello dei bizantini, perché l’intento di Carlo Magno è rendere grande la Chiesa e rendere tangibile la Chiesa, per ampliare la potenza della Chiesa. L’idea di Carlo Magno era creare un’unica Res Publica Cristiana (solo parte occidentale). Lo troviamo anche nei libri carolini, il testamento spirituale di Carlo Magno, dove c’è la volontà del popolo franco nel seguire la Chiesa di Roma. All’epoca la cultura era affidata alla Chiesa, i proceres, erano alla maggior parte formati da ecclesiastici. I missi dominici erano due chierici. Altra prova, nella riforma di Carlo Magno. Il capitolare. Rappresentano i podromi. E una collezione di dirito canonico, dove si legge nell’incipit la dedica del papa a Carlo Magno, inusuale dedicare una raccolta di diritto canonico al Re. All’interno della riforma di diritto ecclesiastico per ripristinare i beni della Chiesa, usurpati dai suoi antenati, vuole ridarli alla Chiesa, occuparsi dell’educazione, ecc.. Istituisce l’istituto della Decima, ovvero dare la decima parte dei frutti al diocesano che la redistribuiva. Il cesaro-papismo degli imperatori germanici Il punto fondamentale per riassumere questo cesaro-papismo, lo vediamo con Enrico III, vuole arrivare alla gestione di tutta le Chiesa, fino al Papato, vuole destituire il papa e metterne uno di sua fiducia. E. III vuole dare una stretta al controllo sulla Chiesa ma quello che farà è l’effetto contrario, coloro che dovranno essere gli uomini di sua fiducia si ribelleranno perché era impossibile che l’imperatore si occupasse anche della nomina del papa. La riforma gregoriana, una delle rivoluzioni più importanti della storia, conseguenze più grosse della riv. Francese, Gregorio VII si ribelle. Nel Dictatus Papae, si afferma che il centro della Chiesa è il papa, l’imperatore deve stare fuori, il papa può dimetterlo e il nome del papa è unico in tutto il mondo. Si afferma che la Chiesa è una società indipendentemente da ogni potestà umana. Con G. VII (Bonifacio VIII e Innocenzo III) e altri due pontefici, inizia il periodo della teocrazia pontificia o monarchia papale assoluta, il potere delle due spade, potere del papa sulle cose diritte e indirette. L’epoca rinascimentale Qual è l’elemento di collegamento tra l’apice del potere della Chiesa e l’accusa del suo potere da Lutero? L’epoca rinascimentale. Epoca terribile, a parte per il papa Piccolomini. I papi caratterizzati dal più forte nepotismo. Il mal contento più forte per le usurpazione ce lo abbiamo ad opera del monaco Martin Lutero. 10 Dicembre 1520→ sul sagrato della cattedrale di Wittenberg fa un falò di libri ecclesiastici: il 1. “Corpus Iuris Canonici”, la summa della giuridicità della Chiesa in epoca medievale, raccolta di norma di diritto canonico dal Decretum Gratiani, il "Liber Extra" (o Decretales) emanato da Gregorio IX nel 1234, il "Liber Sextus" emanato da Bonifacio VIII nel 1298, le "Clementinae" disposte da Clemente V dopo il Concilio di Vienne, e promulgate successivamente da papa Giovanni XXII nel 1317, le "Extravagantes Johannis XXII", raccolta di Decretali redatta verso il 1325, le "Extravagantes communes", raccolta privata realizzata da Giovanni di Chappuis; 2. “Summa angelica” o “Summa de Casibus Conscientiae”, è un manuale per confessori, il problema delle indulgenze e tramite la confessione auricolare è il modo migliore per la Chiesa per controllare la società concedendo o no la salvezza. E da qui nascono i principi luterani: si può colloquiare direttamente senza il tramite del parroco, ecc.. La riforma è la nascita della consapevolezza della difesa dei principi della Chiesa. C’è una differenza tra le ragioni ideale e quelle politiche della riforma di Lutero. L’applicazione politica della riforma protestante hanno portato una risposta dei cattolici→perché si è creata la religione di Stato, “cuius regio, eius religio”. Nasceranno movimenti a valorizzare la Chiesa nazionale, politico giuridici, che hanno come legame il fatto di andare contro la Chiesa di Roma. Concilio di Trento In riposta alle accusa di Lutero. Causa remota. Il giusnaturalismo è la causa prossima. Il concilio di Trento doveva rimettere in sesto i principi che Lutero aveva buttato giù. Un altro colpo alla Chiesa è dato dal giusnaturalismo, rappresenta un movimento filosofico e culturale all’interno del quale vige la visione anti teologica. Prevede uno scollamento dell’istituzione religione rispetto allo stato di cittadino, la religione è una cosa privata. Uno esponente è samuel von …, l’opera è de abitum religione ecc.. in quest’opera è possibile comprendere la critica giusnaturalista allo Stato. La Chiesa nello Stato altro non è che un collegium, che devono essere governate e controllate dallo Stato. Bisogna che la Chiesa si un organo controllato completamente dallo Stato. Rispetto alla riforma protestante e allo giusnaturalismo ci sarà una reazione da parte della dottrina di alcuni esponenti della scuola giuridica tedesca che all’interno delle loro opere attaccano gli errori dei protestanti. È necessario difendere la Chiesa perché è violata nelle sue prerogative, definendola ecclesia societas perfecta est ? Perché è necessaria questa dottrina se esisteva già una materia che difendeva la Chiesa? Deriva dal fatto che il diritto pubblico ecclesiastico ha un termine di paragone che è lo Stato, mentre la teologia apologetica usa un termine di paragone ad intra e ad extra dell’ordinamento canonico. Questa disciplina è stata data da una bolla papale (1824). Con questa bolla papale, nel capitolo 18. stabilisce che ottenere la laurea sia in giurisprudenza che in diritto canonico occorre superare l’esame in diritto canonico per due anni. Ottaviani e Gasparri Questa manualistica laica e curiale determina nell’800 uno sviluppo dello ius pubblicum ecclesiastico dal punto di vista accademico. Tanto il codificatore del 1917 che quello dell’83 ha determinato l’importanza di questa disciplina, ha dovuto si modificarsi. e Il concilio vaticano II è stato fondamentale per la disciplina dello ius publicum ecclesiastico. Tre documenti: la costituzione lumen gentium, la costituzione pastorale gaudium e la costituzione dignitates humane. 1. Il primo è importante perché si passa da una concezione verticale ad una orizzontale, la Chiesa non come istituzione ma come mistero, vicina alla società (?). 2. Nel n°76 la costituzione pastorale parla dei rapporti tra Chiesa e le comunità politica, che è la sana cooperazioni, sono entrambe autonome ma devono collaborare entrambe per la persona umana. 3. N° 13 libertà della Chiesa di credere e di poter esprimersi nella comunità politica di riferimento. Il fenomeno della globalizzazione comporta un cambiamento di idee, un necessario arricchimento, un ulteriori ripensamento delle relazioni tra Chiesa e Stato. Potrebbe non essere più sufficiente ciò è scritto al n° 76 (due realtà indipendenti e sovrane che devono mutualmente cooperare). Nella società globalizzata non ci sono confini precisi, deve far parlare di Chiesa nella società globalizzata. La Chiesa deve reimpostare alcune sue caratteristiche in relazione ai problemi che possono sorgere con una società globalizzata.