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Analisi del Testo Giuridico: La Libertà Religiosa in Italia - Prof. Pasquali Cerioli, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di lezione con Pasquali Cerioli aa 2019/2020

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 14/09/2020

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Lezione 1 27/09
I SOGGETTI del DIRITTO ECCLESIASTICO: il pluralismo delle fonti
Non è un diritto religioso, ma un diritto secolare che si occupa del rapporto tra Stato e
confessioni religiose.
Considerando l’ordinamento interno, ex art 117 Cost, può essere statale ma anche
regionale.
Considerando l’ordinamento internazionale, troviamo diritto ecclesiastico UE e della CEDU,
ma anche più tradizionalmente le convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali.
Diritto ecclesiastico non è riservato ad una sola competenza istituzionale: c’è più di un
soggetto che ne produce le norme, sul presupposto indefettibile che il diritto ecclesiastico ha
natura secolare. Infatti, tali norme devono rispettare la natura secolare della sovranità dei
soggetti che le hanno posti, che rappresenti la traduzione di istanze di natura politica nel
diritto, cioè che riguardi gli interessi dei soggetti in quanto cittadini es. italiani interessati
dalle norme del diritto italiano, europei da quelle del diritto UE, individui tout-court a quelle
della CEDU.
AMBITI di COMPETENZA del DIRITTO ECCLESIASTICO: l’identità
Il diritto ecclesiastico invece sfugge a delimitazioni rigide di competenza: ci sono norme di
diritto ecclesiastico commerciale, penale, internazionale, dell’UE, tributario, costituzionale,
civile, urbanistico…
Perché la religione influenza tutti gli aspetti della vita della persona, in particolare impegna
la sua identità a 360°.
Il punto nodale è che la domanda di dio, dal punto di vista ideologico e filosofico, è una
domanda determinante per l’identità di ciascuno: i suoi riflessi impegnano la vita di ciascuno
in tutte le attività umane e quindi il diritto della collettività in tutti gli elementi in cui emerge
un’esigenza di regolamentare il rapporto tra diritto, società e religione.
RAPPORTO tra DIRITTO, SOCIETÀ e RELIGIONE: il fenomeno coscienziale
Le zone grigie nella regolamentazione della vita delle persone da parte del diritto possono
essere dovute a:
1 – Elemento religioso si è liquefatto, non rappresenta più un collante identitario almeno
nelle società secolarizzate. Infatti, oggi nella sfera politica possono avere successo movimenti
politici che si propongono come antiideologici. Si è creata una distanza notevole tra
patrimonio valoriale religioso e personalità di ciascuno (molti si professano cattolici, ma pochi
seguono i dogmi cattolici). Dunque, lo studio dell’elemento religioso è molto più sfuggente e il
diritto ecclesiastico diventa più complicato. Rif. concetto di buon costume è oggi molto più
difficile da individuare.
2 – Scelte di identità, oggi, prescindono da un catalogo di valori strettamente
religioso, ma che possono comunque toccare elementi di coscienza. Rif. Caso Cappato: la
scelta considerata non punibile dalla Corte Cost, nella valutazione di legittimità dell’art 580
c.p., di accompagnare qualcuno a morire secondo la propria volontà, impegna per forza una
coscienza religiosa? Ogni valutazione di coscienza che riguardi la vita è per forza legata a
visioni religiose?
La Cost del 1948 non menziona la parola coscienza, ma parla di “fede religiosa” ex art 19
Cost, ma il fenomeno coscienziale è diventato più ampio di quello tradizionalmente religioso e
il diritto ecclesiastico dovrà occuparsi anche di questo. Secondo Cerioli, infatti, si deve
occupare di tutti gli elementi identificanti la vita di ciascuno di noi, qualora dovessero
determinare delle scelte di senso e concorrere a formare l’identità dell’individuo. Rif.
pastafarianesimo
La coscienza più ampia di religione e appartenenza e identità confessionale talvolta non è
seguita dal rispetto dei principi morali e religiosi a 360° da parte dei fedeli. È in aumento ad
es. il fenomeno del Sincretismo religioso: coappartenenza di un soggetto a più di un credo
religioso. Caso classico: buddhismo non pretende l’esclusività nell’appartenenza
confessionale.
SFERA INDIVIDUALE E COLLETTIVA della CONFESSIONE RELIGIOSA: il potere
Queste identità non toccano solo la sfera individuale ma anche quella collettiva: l’unione di
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Lezione 1 27/ I SOGGETTI del DIRITTO ECCLESIASTICO: il pluralismo delle fonti Non è un diritto religioso, ma un diritto secolare che si occupa del rapporto tra Stato e confessioni religiose. Considerando l’ordinamento interno, ex art 117 Cost, può essere statale ma anche regionale. Considerando l’ordinamento internazionale, troviamo diritto ecclesiastico UE e della CEDU , ma anche più tradizionalmente le convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali. Diritto ecclesiastico non è riservato ad una sola competenza istituzionale: c’è più di un soggetto che ne produce le norme, sul presupposto indefettibile che il diritto ecclesiastico ha natura secolare. Infatti, tali norme devono rispettare la natura secolare della sovranità dei soggetti che le hanno posti, che rappresenti la traduzione di istanze di natura politica nel diritto, cioè che riguardi gli interessi dei soggetti in quanto cittadini es. italiani interessati dalle norme del diritto italiano, europei da quelle del diritto UE, individui tout-court a quelle della CEDU. AMBITI di COMPETENZA del DIRITTO ECCLESIASTICO: l’identità Il diritto ecclesiastico invece sfugge a delimitazioni rigide di competenza: ci sono norme di diritto ecclesiastico commerciale, penale, internazionale, dell’UE, tributario, costituzionale, civile, urbanistico… Perché la religione influenza tutti gli aspetti della vita della persona, in particolare impegna la sua identità a 360°. Il punto nodale è che la domanda di dio, dal punto di vista ideologico e filosofico, è una domanda determinante per l’identità di ciascuno: i suoi riflessi impegnano la vita di ciascuno in tutte le attività umane e quindi il diritto della collettività in tutti gli elementi in cui emerge un’esigenza di regolamentare il rapporto tra diritto, società e religione. RAPPORTO tra DIRITTO, SOCIETÀ e RELIGIONE: il fenomeno coscienziale Le zone grigie nella regolamentazione della vita delle persone da parte del diritto possono essere dovute a: 1 – Elemento religioso si è liquefatto , non rappresenta più un collante identitario almeno nelle società secolarizzate. Infatti, oggi nella sfera politica possono avere successo movimenti politici che si propongono come antiideologici. Si è creata una distanza notevole tra patrimonio valoriale religioso e personalità di ciascuno (molti si professano cattolici, ma pochi seguono i dogmi cattolici). Dunque, lo studio dell’elemento religioso è molto più sfuggente e il diritto ecclesiastico diventa più complicato. Rif. concetto di buon costume è oggi molto più difficile da individuare. 2 – Scelte di identità , oggi, prescindono da un catalogo di valori strettamente religioso , ma che possono comunque toccare elementi di coscienza. Rif. Caso Cappato: la scelta considerata non punibile dalla Corte Cost, nella valutazione di legittimità dell’art 580 c.p., di accompagnare qualcuno a morire secondo la propria volontà, impegna per forza una coscienza religiosa? Ogni valutazione di coscienza che riguardi la vita è per forza legata a visioni religiose? La Cost del 1948 non menziona la parola coscienza, ma parla di “ fede religiosa ” ex art 19 Cost, ma il fenomeno coscienziale è diventato più ampio di quello tradizionalmente religioso e il diritto ecclesiastico dovrà occuparsi anche di questo. Secondo Cerioli, infatti, si deve occupare di tutti gli elementi identificanti la vita di ciascuno di noi, qualora dovessero determinare delle scelte di senso e concorrere a formare l’identità dell’individuo. Rif. pastafarianesimo La coscienza più ampia di religione e appartenenza e identità confessionale talvolta non è seguita dal rispetto dei principi morali e religiosi a 360° da parte dei fedeli. È in aumento ad es. il fenomeno del Sincretismo religioso : coappartenenza di un soggetto a più di un credo religioso. Caso classico: buddhismo non pretende l’esclusività nell’appartenenza confessionale. SFERA INDIVIDUALE E COLLETTIVA della CONFESSIONE RELIGIOSA: il potere Queste identità non toccano solo la sfera individuale ma anche quella collettiva: l’unione di

identità forti, in quanto impegnano l’identità profonda, come quelle religiose, crea fenomeni collettivi che esercitano potere e quindi riescono a imporre regole. I sistemi di potere costruiscono degli ordinamenti fortemente regolatori: lo Stato secolare, in nome del popolo, esercita il potere attraverso l’uso legittimo e predeterminato per legge della forza. Dalla stipulazione di intese tra confessioni religiose e Stato, dipendono tantissimi soldi es. 8x oppure la disciplina del segreto, ex art 200 c.p.p. prevede che il ministro di culto non sia chiamato a testimoniare in ordine a fatti che abbia conosciuto sulla base dell’esercizio della sua funzione religiosa. Gli elementi critici sono molti. Le confessioni religiose, essendo aggregati di potere, costruiti sulla base di collanti identitari forti, nella maggioranza dei casi, creano ordinamenti giuridici dal fortissimo carattere regolatorio, che riguardano tutti gli aspetti della vita, pervasivi; perciò il diritto ecclesiastico si occupa di studiare fino a che punto questi sistemi religiosi siano compatibili con lo Stato laico e democratico contemporaneo e con il principio supremo costituzionale della laicità dello Stato. Lezione 2 30/ Recap Il fattore religioso ha un significato fortemente identitario individuale ma anche, e principalmente, collettivo. L’insieme di individualità costituisce un gruppo con un’identità forte che crea una regolamentazione altrettanto forte: i diritti religiosi, che non sono secolari, in quanto non prodotti da soggetti dotati di sovranità temporale. Costituiscono aggregati di potere : che esercitano potere e influenza dei partecipanti di quel gruppo ( criterio formale ). In un sistema democratico e laico, le confessioni religiose sono sprovviste della forza di cogenza : questa si sposta dalla forza materiale, dalla violenza alla potenza del valore sotteso alla norma giuridica: infatti la disobbedienza corrisponde a una riprovazione di carattere dottrinale che determina l’esclusione da un ambito di sviluppo della personalità che il fedele ritiene indefettibile. Tale potenza deriva dal fatto che le norme toccano la domanda di senso sottesa. Nell’ordinamento democratico, invece, malgrado la Costituzione preveda il vincolo di fedeltà alla Repubblica, questo grava solo sul comportamento, non sull’orientamento. Infatti, la sanzione punisce la condotta contraria alla legge, non l’attitudine. Dunque, gli ordinamenti religiosi non sono democratici, in quanto sono costruiti su tavole di valori che presuppongono la maggior importanza del credo → mentre il potere statale usa la forza sulla condotta contraria , il potere religioso si fonda sulla pervasività dell’orientamento valoriale. Ricostruzione storica

Repubblica romana e paganesimo Riti pubblici, no distinzione Stato-Chiesa, c’era cd. religione civile, che rappresentava il fondamento ideale del potere. Gli dei sono allegorie di vizi e virtù degli uomini: non c’è ideologia ma solo esercizio del potere, in modo abbastanza violento, legittimato dal culto divino dell’Imperatore. Il Cristianesimo ha poi depotenziato l’elemento di connessione tra potere e religione. Con l’Editto di Milano prima e di Tessalonica poi, diventa ufficiale religione dell’Impero. Francia: Luigi XIV più il potere è assoluto, quindi concentrato, più quel soggetto per essere pervasivo deve essere legittimato da una autorità superiore, la Chiesa. Questo legame tra potere religioso e civile si spezza con la Rivoluzione industriale e lo sviluppo della Borghesia, a cui segue la nascita delle assemblee rappresentative e della legge generale e astratta. La borghesia infatti acquista il potere non per diritto di nascita ma come conseguenza della detenzione dei mezzi produttivi. Decreta la fine dell’Ancien Regime e la conseguente dotazione da parte delle monarchie di una Carta costituzionale che il monarca è tenuto a rispettare. Il momento costituzionale è un momento positivo in cui si afferma un patto costituente tra i nuovi poteri. Molte sono costituzioni scritte che sanciscono un patto politico-economico che introduce un meccanismo di rappresentanza. Ha quindi inizio la secolarizzazione o laicizzazione degli ordinamenti.

Lezione 3 1/ Confessionismo ideologico e nazionalismo Il nazionalismo, da sentimento patrio, si trasforma in ideologia: in nome dell’idea della nazione si legittima la struttura di potere (non necessariamente è servente ai bisogni della nazione, costituisce un sostrato per l’esercizio del potere). Nei primi anni del ‘900 si è avuta una ri-partecipazione del cattolicesimo alla vita politica nazionale: era nati movimenti politici popolari. Mussolini fa propri gli elementi religiosi aggreganti (collanti identitari), a fini politico-ideologici, e costruisce una nozione di nazionalismo arricchita di elementi religiosi, con quel sentimento cattolico necessario a formare consenso. Questa operazione gli permette di creare una nuova forma di Stato: il confessionismo ideologico, che si traduce nei Patti lateranensi firmati l’11/02/1929, da Mussolini e dal Cardinale Gasparri, in rappresentanza del Re e del Papa. La Chiesa ha avallato la politica di Mussolini, per due ragioni principali: i Patti lateranensi permettevano: ① Risoluzione della questione romana Apertasi con la Breccia di Porta Pia e la debellatio nel settembre del 1870, i Patti permettono alla Chiesa di riacquisire potere di carattere temporale. Nasce lo Stato della Città del Vaticano come entità sovrana; prima tra il 1870 e il 1929 il Papato non aveva una condizione giuridica in Italia perché la legge delle guarentigie del 1871 non ricostituisce alcun territorio papale: il Papa è un cittadino italiano che ha lo status giuridico di Re. Tutti i territori ex pontifici, con i Patti, sono inglobati nel territorio italiano: infatti il PdR oggi abita il Palazzo del Quirinale (ex residenze pontificie). [Nasce quindi lo Stato della Città del Vaticano come Stato particolarissimo: Stato enclave , circondato completamente dal territorio di un altro Stato, quello italiano e ha una forma di governo: monarchia assoluta di tipo elettivo. Ha una natura giuridica funzionale ed è uno dei pochissimi Stati nati da un accordo internazionale, il Trattato del Laterano.

Ha una territorialità funzionale : il territorio è servente al governo della Chiesa universale, ospita la Curia romana (eventuale spostamento della Santa Sede determinerebbe il re-inglobamento del suo territorio nello Stato italiano). Ha una cittadinanza funzionale che si trasmette attraverso l’esercizio di funzioni es. funzionari vaticani. Piazza San Pietro appartiene al territorio vaticano, ma per Trattato, è sottoposta alla giurisdizione vaticana ma alla vigilanza della polizia italiana, che non può salire sui gradini del sagrato della Basilica, a meno che sia invitata dall’autorità pontificia. Quando la piazza è aperta al pubblico, la polizia italiana può intervenire senza cd. delegazione: negli anni ’ l’attentato di Giovanni Paolo II ha posto problema giuridico non banale: l’attentatore è stato arrestato dalla polizia italiana. Chi esercita la giurisdizione penale? Quale legge penale è applicabile, vaticana o italiana? Per risolvere l’empasse, è stato creato un escamotage: la Santa Sede ha delegato l’esercizio della funzione penale (con problemi teorici enormi, perché la sovranità è indelegabile) all’autorità italiana e l’attentatore è stato condannato da un Tribunale italiano sulla base del codice penale italiano e ha scontato la pena in un penitenziario italiano] Fino al ’29 la Chiesa non aveva un proprio luogo sovrano dove esercitare le sue funzioni, Mussolini propone di risolvere la grande frattura tra Regno d’Italia e il Papa. E il Papa accetta. Dallo Stato sovrano della Città del Vaticano discendono DUE soggetti di diritto internazionale:

  • SCV, Stato della Città del Vaticano , soggetto di diritto internazionale che firma i trattati in cui siano impegnate questioni di stretta operatività territoriale es. convenzioni sui voli sopra il territorio sovrano.
  • la Santa Sede firma invece le convenzioni internazionali di natura politica, ma non tutte es. non appartiene all’ONU, UE, Consiglio d’Europa. Non vuole essere sottoposta ai meccanismi di verifica della giurisdizione internazionale, per un principio di diritto canonico che prevede che la Santa Sede non può essere giudicata da nessuna autorità temporale, perché rappresenta governo sulla Chiesa universale. ②Ri confessionalizzazione del Regno d’Italia Infatti, il Regno d’Italia ancorché formalmente e storicamente cattolico, era diventato

separatista-laico e anticlericale: aveva sottratto istruzione e matrimonio all’influenza della Chiesa. [antireligioso: relativo al merito del credo ≠ anticlericale: contrario a ingerenze della Chiesa gerarchica] Mussolini, bisognoso del consenso delle masse ma anche dell’autorità che condiziona le masse, si riguadagna la fiducia del Papa offrendogli il territorio e influenza su due elementi fondamentali:

Famiglia : art 34 del vecchio concordato ha previsto il ritorno al sistema unionista , cioè riconosce efficacia civile al matrimonio canonico come sacramento , tramite trascrizione il vincolo familiare religioso ha quindi anche effetti civili. “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.” Matrimonio civile è un negozio giuridico con causa non economica, seppur con effetti economici. La Costituzione del 1948 porta in sé anche questo elemento. Gli status familiari sono omogenei tra Stato e Chiesa. Quindi l’operazione geniale determina la creazione di una nazione contaminata dal punto di vista ideologico: è cattolica e fascista, soprattutto fascista, ma cattolica, in quanto il familiare è anzitutto religioso, ma anche civile. Lo stato liberale in seno al quale era stato elaborato il codice separatista del 1865 aveva poca presa sulle persone, mentre la massa popolare aveva un sentimento cattolico, quindi l’operazione mussoliniana è stata geniale, dal punto di vista politico. Istruzione : con le Leggi Casati del 1859 nasce il sistema di istruzione pubblico, che prevedeva l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (in quanto il sistema era anticlericale, ma non antireligioso). Tra la rivoluzione liberale e il fascismo, c’è però un percorso interessantissimo legato all’istruzione: a cavallo, si pone la cd. Riforma gentiliana. Giovanni Gentile, ministro dell’istruzione, era un filosofo di formazione idealista, non fascista, riteneva che i bambini avessero bisogno di un elemento di coesione per far sì che acquisissero una spiritualità: la necessità di valori è soddisfatta dall’insegnamento della religione alle scuole elementari e medie (perché intuitiva), sostituendola con la filosofia alle superiori (mentre poi Mussolini aveva impone l’obbligo anche alle superiori). Infatti, il fattore educativo è determinante per la crescita di una nazione cattolica e fascista e per manipolare il concetto di cittadinanza in modo da escludere chi non sia fascista e cattolico dallo status civitatis, che diventa pericoloso. Chi non è cattolico, magari è ebreo, non è più degno, della cittadinanza e diventa destinatario delle disposizioni razziali, mutuate dal nazismo (che invece ha matrice neopagana, antireligiosa – uno dei principali artefici della propaganda nazista, basata su immagini di persuasione perfette, era infatti un architetto che faceva regie delle parate militari). Il fascismo invece, all’origine, fa operazioni di molto maggiore impatto, con l’ausilio dell’autorità ecclesiastica. I fattori educativi sono quindi usati dal fascismo come fondamento del suo progetto: l’Italia fascista è un totalitarismo : lo Stato totalitario si occupa della formazione della nazione nella sua totalità, sulla base di valori predeterminati. L’operazione di educazione è forzata, i valori sono imposti, non c’è libertà di adesione: se sfuggi, sei punito.  Il nazionalismo in senso ideologico è servente all’esercizio del potere ≠ interpretazione dei bisogni della nazione, come fa lo Stato democratico.  Concetto di totalitarismo è pervasivo a 360 gradi: lo Stato totalitario, non solo è autoritario, ma interessa la totalità della vita della sua nazione, perché chi esce dalla totalità diventa pericoloso.  Concetti di Stato etico di matrice platonica e poi hegeliana che presuppongono un ethos pubblico che sia direttivo per lo Stato, che rappresenti il fondamento valoriale dello Stato. [C’è da avere il terrore quando viene rappresentato un ethos pubblico, perché lo Stato dispone dell’arma potente dell’uso legittimo della forza: se la legittimità è costituita secondo un ethos ideologico diventa violenza ideologica. Lo Stato laico non ha un ethos pubblico, ciò

Viene riconsacrato, con una sorta di consacrazione giuridica attraverso un testo che ha una invocatio Dei, un principio, attribuendogli una connotazione in senso ideologico, che rappresenta una commistione tra nazionalismo e cattolicesimo, in una parola sola: fascismo. La religione cattolica è la SOLA religione dello Stato. Esistono infatti Stati pluri-confessionisti: l’Italia del ’29 era uno Stato mono-confessionale. La costruzione del confessionismo di Stato condizionerà tantissimi elementi della legislazione ordinaria successiva: ad esempio, il Codice Rocco è un testo confessionale, mentre il Codice Zanardelli era un codice laico. Ancora oggi, l’ordinamento militare prevede che gli unici militari pagati dal Ministero della Difesa che fanno parte del corpo militare sono i cappellani cattolici, che acquisiscono dei gradi proporzionati a quelli degli ufficiali militari. Le altre religioni possono avere una presenza all’interno dei corpi militari, ma pagata dai fedeli o dalla confessione stessa. La riconsacrazione cattolica e l’ideologia fascista non nasce da zero, ma è stata colta da Mussolini da una serie di elementi che già c’erano. Dal punto di vista sostanziale, l’esempio della scuola, con la Riforma gentiliana è il migliore. Dal punto di vista formale, invece, l’elemento simbolico-formale dell’unione tra Stato e Chiesa era la compresenza di crocifisso e effigie del re nelle aule scolastiche, già prevista nel ‘20 come rimando storico che ricordava l’origine del Regno d’Italia. Tale disposizione quindi non nasce col fascismo, ma assume significato ideologico pregnante nello Stato confessionista. Tutte le Corti si sono espresse sulla questione, tranne la Corte costituzionale, la quale non ha giurisdizione sulla questione in quanto la disposizione non è di rango legislativo. Adesso potrebbe perché la Regione Lombardia, in una legge regionale, prevede l’esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche. Azione amministrativa è regolata sul principio di legalità, a fortiori della Costituzione. Sui regolamenti anticostituzionali c’è un controllo di costituzionalità cd. diffuso : competenti TAR o Tribunale ordinario. Oggi andrebbe valutata alla luce del principio di laicità (contrario e opposto al principio confessionista). Confessioni <-> pluralismo confessionale, rappresenta il fondamento di base del più alto principio di laicità. Patti lateranensi

  1. Trattato lateranense: rapporti internazionali
  2. Concordato: rapporti Stato-Chiesa (come confessione religiosa, non come Stato sovrano)
  3. Convenzione finanziaria Norme di diritto ecclesiastico fascista sono meravigliose dal punto di vista formale, peccato che fossero antidemocratiche: era un sistema raffinatissimo come funzionava sempre (come il codice rocco)

Lezione 4 4/ Lo Stato confessionista in senso ideologico Ordinamento totalitario vuole condizionare la totalità della vita sulla scorta di valori prestabiliti. Attraverso la religione, che tocca a 360° la vita dei consociati, lo Stato può imporre il suo ethos pubblico.  Come è possibile che una fonte bilaterale internazionale , quale ad esempio l’art 1 del Trattato lateranense, tra l’altro eseguita con una legge ordinaria (n.810/1929), sia in grado di cambiare la forma dello Stato , che da separatista-liberale infatti, diventa confessionista in senso ideologico?  Come è possibile che l’art 1 Statuto albertino, come integrato dalla Legge Sineo (che apriva all’uguaglianza religiosa nell’accesso alle cariche civili e militari) non sia stato in grado di resistere all’art 1 del Trattato? Sotto il profilo della teoria formale delle fonti del diritto, è stato possibile in quanto mancava una costituzione rigida , lo Statuto albertino era infatti flessibile e quindi costituiva una fonte di pari grado rispetto alla l.810/1929. Tuttavia, anche lo Statuto albertino conteneva dei principi fondamentali.  Com’è possibile allora che il separatismo sia riconvertito attraverso i Patti lateranensi? C’è un fenomeno giuridico estremamente interessante: tramite strumenti giuridici legittimi, si è verificato uno stravolgimento della forma dello Stato e dei principi fondamentali dello Stato liberale tale che, con i Patti lateranensi, ha sostanzialmente causato l’apertura di una nuova fase costitutiva di un ordinamento diverso. Si è infatti avuta una sorta di un colpo di stato legittimo, dal punto di vista formale, ma dubbio sotto il profilo contenutistico. Oggi, le garanzie costituzionali previste (PdR e Corte Cost) impedirebbero la modifica della forma di Stato. Se i poteri preposti all’osservanza del rispetto dell’ordine costituzionale non intervenissero, la forma di Stato cambia. Tale cambiamento può quindi imporsi anche attraverso modifiche sostanziali che non prevedono la cancellazione formale dell’ordinamento pregresso. Che prove abbiamo che la forma di Stato sia cambiata? Il Codice Rocco introdotto nel 1930 è confessionista: Rocco ha tradotto l’ideologia fascista nell’ordinamento penale. Presenta una serie di disposizioni di diritto penale simbolico, simboliche in quanto rappresentano l’ideologia dell’ordinamento, che operativamente valgono zero ma dal punto di vista della rappresentanza simbolica dei valori che costituiscono il sostrato dell’ordinamento, rappresentano in maniera plastica evidentissima. Es. Rocco introduce art 402 puniva il vilipendio dello Stato e della Religione cattolica: ratio – voleva proteggere il sentimento religioso connesso a un progetto nazionalista-ideologico, non come sentimento religioso tout-court. Sistema delle FONTI Patti lateranensi

  • l.1159/
  • r.d.289/
  • Codice penale 1930
  • regi decreti 1931 che stabilivano in via autoritativa per esempio lo Statuto delle comunità ebraiche (per partecipare alla comunità ebraica vigevano delle regole prestabilite dalla legge dello Stato, oggi sarebbe antidemocratico) Come funzionava questo sistema di protezione della forma di Stato mutata tramite strumenti legali e non contrastata dai soggetti deputati a proteggere l’ordine preesistente (autorità regia)? Il re non era intervenuto per ripristinare la legalità costituzionale, pur esistendo requisiti di legalità costituzionale anche negli ordinamenti a Costituzione flessibile, che sono strutturati

loro destinatari es. per i cattolici attribuire al crocifisso una valenza storica corrisponde a blasfemia. Argomento gentiliano: alcuni ritengono che non sia un simbolo passivo, argomentando con il fatto che il Ministro Gentile aveva previsto l’insegnamento della religione cattolica permetteva l’educazione spirituale del bambino. L’argomento giuridico del simbolo attivo o passivo è fragile: su alcuni soggetti il simbolo può avere più o meno influenza. Regola della cd. precauzione (principio generale del diritto): se non posso avere la prova di un impatto di significati della norma giuridica, devo prevenire il più possibile i rischi di quell’impatto. La legislazione che ha riproposto la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche è regionale, di Regione Lombardia che ha un suo portato valoriale. Caso Giudice (penale) Tosti Non nella stanza del Giudice, ma in un’altra aula del Tribunale presso cui esercitava le funzioni, c’era un crocifisso. Si è rifiutato di tenere udienza, pretendendo che togliessero il crocifisso. È stato poi incriminato per interruzione di pubblico servizio, assolto per ragioni strettamente penalistiche. Ma è poi stato espulso dal CSM, il quale, nel suo parere, pur affermando che la presenza del crocifisso sia illegittima (per contrasto con principio di laicità), ritiene che il giudice non possa esercitare obiezione di coscienza in quanto investito di poteri sovrani (esercizio della giurisdizione). Giudice non può mai far prevalere il proprio orientamento sull’esercizio della funzione sovrana, infatti è soggetto solo alla legge ≠ medico, non esercita funzioni sovrane, quindi può obiettare. Come crolla il Regime politico fascista? Crolla con la fine della 2GM, in seguito a due eventi dirompenti

  1. CAMBIA LA FORMA DI GOVERNO da monarchia a REPUBBLICA La scelta della forma di governo, con il Referendum 2/06/1946 a suffragio universale, cade sulla Repubblica: CAUSE molto probabilmente i Savoia vengono cacciati per le loro responsabilità storiche rispetto al mutamento della forma di Stato con l’avallo del potere legittimo. Quindi la Repubblica costituisce un punto di rottura non solo rispetto alla forma di Stato, ma anche alla forma di governo perché tale scelta diventa passaggio storico necessario per sovvertire il regime totalitario fascista. Allora prima si cambia il presupposto di governo, sulla base del quale si apre una fase costituente.
  2. Si apre la nuova FASE COSTITUENTE: è eletta l’Assemblea costituente con il compito di elaborare una Carta costituzionale che rifletta la nuova articolazione del potere, che è il frutto di un percorso politico-storico-culturale chiamato COSTITUZIONALISMO, cui elementi indefettibili e fondamentali, oltre alla tripartizione dei poteri, sono:
  • la teoria contemporanea del riconoscimento e della salvaguardia dei diritti fondamentali (previsti da Carta ONU ‘48)
  • la ricostruzione dei meccanismi della rappresentanza per rielaborare un ordinamento democratico sulla base dei principi di dignità umana e uguaglianza. Nozione giornalistica di democrazia: elettori eleggono i rappresentanti, deputati a elaborare leggi nel rispetto della costituzione. In realtà, una democrazia è senz’altro il meccanismo della rappresentanza attraverso l’articolazione di poteri, funzioni e soggetti democratici, ma anzitutto è la costruzione dell’ordinamento sulla scorta della condivisione di un valore fondativo: la pari dignità e l’uguaglianza. Infatti, diritto di voto è conferito a tutti, chiunque può fare il PdR e non è possibile fare discriminazioni di sesso, religione, orientamento perché tutti hanno pari dignità. -> il concetto contemporaneo di democrazia è quindi connesso alla salvaguardia dei diritti fondamentali e su quel presupposto è possibile costruire i procedimenti democratici. Non è il contrario: non è con la democrazia che arrivano i diritti fondamentali, questi sono predati, perché legati alla dignitas comune. La 2GM invece era stata percorsa sulla base delle ideologie che, in virtù delle idee, schiacciavano la dignità delle persone. La vera grande differenza tra lo Stato ideologico e lo Stato democratico si gioca dunque sul

fattore della dignità. Ciò è necessario per comprendere il funzionamento dell’ordinamento democratico, messo a durissima prova dal rapporto con la religione. Il principio più importante dell’ordinamento italiano è un principio di diritto ecclesiastico, cioè il principio supremo di laicità. CONCETTO DI DEMOCRAZIA SOSTANZIALE Una democrazia che possa definirsi sostanziale non può prescindere dalla garanzia dei valori di dignità e uguaglianza, e quindi dei diritti fondamentali; siccome i diritti fondamentali sono goduti a prescindere dalle norme positive che si prevedono, esiste un concetto fondamentale di democrazia. Infatti, ex art 2 Cost: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. ” RI-conosce e garantisce: endiadi, non è sufficiente garantire, perché i diritti fondamentali ci sono già, quella garanzia non è costitutiva ma dichiarativa. Poi il diritto disciplinerà l’esercizio di quei diritti, non la loro titolarità o sussistenza. Per dare effettiva tutela a tali diritti fondamentali, la democrazia si fonda su alcuni elementi indisponibili : cd. funzione sostanzialistica della Costituzione

  1. RIGIDITÀ : è il primo filtro di difesa di alcuni diritti indisponibili dalla cd. signoria della maggioranza : ecco qui allora la funzione sostanzialistica della rigidità della Costituzione, ha un significato valoriale enorme.
  2. Teorizzazione dei PRINCIPI SUPREMI dell’ordinamento, a cui segue la gerarchizzazione materiale delle fonti del diritto (Costituzione è una sola, ma esiste una gerarchia materiale assiologica). I principi supremi sono immodificabili: sono considerati indisponibili, irreformabili e irretrattabili da parte del legislatore (sentenza n. 1146/88). Concependo la democrazia solo come sistema procedimentale riconnesso alla rappresentanza, i rappresentanti eletti in maggioranza potrebbero eliminare tutti i valori; ma non possono perché la democrazia è fondata anche su elementi indisponibili, come la garanzia dei diritti fondamentali. È possibile riscrivere tutte le disposizioni costituzionali, ma non è possibile modificarne il contenuto. Matrice culturale della Costituzione presenta 2 volti: da un lato cattolico-popolare e dall’altro socialista o comunista.

riteneva che il credo cattolico fosse meglio dal punto di vista educativo. es. Cassazione aveva dato definizione di norme costituzionali come norme programmatiche: per molto tempo si è ritenuto che l’art 8 Cost fosse programmatico, è una sciocchezza dal punto di vista teorico: qualsiasi norma giuridica vigente ha un carattere precettivo. Non esistono disposizioni programmatiche, esistono disposizioni precettive che rappresentino un progetto in fieri. Per la Cassazione, le norme programmatiche non erano precettive, ma di carattere metapolitico. È chiaro che il 138 è precettivo. Se asserzioni contengono sia precetti (cioè norme-regole) che principi, avrò adattabilità nel tempo molto più precipua. Disposizioni : formula testuale della fonte di cognizione Differenza norme-regole e norme-principio : art 138 è una norma-regola: ha contenuti regolatori | art 3 invece è una norma-principio: oltre a contenuti regolatori, ha anche contenuti assiologici: principio di uguaglianza, che non ha una fattispecie astratta, ma si possono agganciare a diverse fattispecie astratte per condurle agli stessi risultati ermeneutici. Malgrado l’urgenza di ricondurre a legalità una serie di fonti pre-costituzionali, la prima sentenza della Corte, tra l’altro di diritto ecclesiastico, è la n. 1/1956: 8 anni dopo l’entrata in vigore della Cost. Come mai? Perché c’è stata opposizione all’attività della Corte come organo (in particolare da parte di Togliatti): se la sovranità appartiene al popolo e il popolo elegge i suoi rappresentanti, anche in senso all’Assemblea costituente, dovrebbe essere solo il popolo a costruire un sistema compiuto. Mentre la Corte Cost è un consesso factativo (?), ha 15 membri nominati per 1/ dal PdR tra i professori ordinari in materie giuridiche o avvocati, per 1/3 eletti dal Parlamento in seduta comune scelti nelle stesse categorie, per 1/3 scelti dai Magistrati (3 Cassazione, 1 Consiglio di Stato, 1 Corte dei conti). Quindi si forma un organo tecnico: l’obiezione era quella di non poter lasciare come custode della sovranità popolare un organo tecnico, che stabiliscono quali leggi del popolo siano costituzionali o meno. In realtà, l’obiezione era modestissima:

  1. La Costituzione stessa istituisce la Corte Cost, così composta
  2. La sovranità appartiene al popolo, ma la deve esercitare nelle forme e nei limiti stabiliti, uno dei limiti è il fatto che il controllo di costituzionalità è affidato a un organo tecnico. Tecnico in quanto i magistrati e i professori diventano tali per concorso, mentre gli avvocati attraverso l’esame di abilitazione: tutte forme di reclutamento dovute alla verifica tecnica di determinate nozioni. Qual è la funzione sostanziale della Corte costituzionale? Dato che dichiara l’incostituzionalità delle leggi, è una garanzia della rigidità del testo costituzionale, che non può essere intaccata dal legislatore, anche qualora dovesse diventare legislatore costituzionale. In questo caso, come verificare che l’intervento legislativo costituzionale sia conforme alla Costituzione (in particolare art 1 e 139)? Introducendo una nuova nozione, legata al grande concetto di costituzione materiale, di gerarchia materiale delle fonti del diritto: materiale perché, aldilà del 139, i principi supremi non sono scritti, ma ricavati in via interpretati dalla Corte costituzionale. Con le sentenze n. 30 31 e 32 del 1971 nascono i principi supremi, che permettono di assoggettare al controllo di legittimità costituzionale anche le leggi di revisione costituzionale. Tali principi supremi lavorano e sono il frutto di un’attività interpretativa della Corte, che li desume, in via sistematico-interpretativa, dalla Costituzione formale. Principi supremi:
    • Democratico ex art 139
    • Uguaglianza nel suo nucleo della ragionevolezza, non arbitrarietà
    • Laicità dello Stato
    • Inderogabile tutela dell’ordine pubblico
    • Diritto di agire e resistere in giudizio in difesa dei propri interessi

Corte Cost si è auto-dichiarata questo potere di definire i principi supremi, lavora come il giudice di common law, nel momento in cui è legittimata a produrre diritto, lo fa con una certa responsabilità: sapendo che ogni intervento è irriformabile, irretrattabile e immodificabile. Il meccanismo dei principi supremi è un unicum. Infatti, mentre quando la Cassazione interviene a sezioni unite, magari dopo 20 anni possono inaugurare un nuovo e diverso orientamento. Es. assegno di mantenimento per anni ritenuto connesso al tenore di vita, che le sezioni unite hanno modificato in virtù del mutamento socioeconomico. Mentre la Corte costituzionale non può fare questo tipo di modifica, nell’ambito dei principi supremi, perché la Corte stessa nella sentenza n.1146/88 afferma l’irriformabilità, l’irretrattabilità e l’immodificabilità di tali principi. Conseguenza per il giudice costituzionale:

  • occhio a inserire nuovi principi supremi perché la loro sorte è questa
  • se dovesse ripensarli, attenzione a riscriverli perché il loro contenuto materiale non può essere rivisto N.B. nel carattere democratico rientra anche la tutela dei diritti fondamentali inviolabili. Ora, dal punto di vista formale, cerchiamo di capire i tratti di discontinuità vera dal sistema confessionista ideologico e fascista rispetto al sistema democratico. Art 2 Cost: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Riconosce e garantisce: riconosce ciò che già c’è ed è immanente a una forma di stato democratica, è democratica in quanto riconosce ciò che già c’è e ciò di cui un individuo è titolare in quanto dignus, titolare della dignità di uomo e quindi dei diritti inviolabili, detti per questo anche diritti umani. Garantisce attraverso un articolato di disposizioni sia di carattere regolatorio che di principio. Garanzia serve a far sì che sia stabilito dall’ordinamento l’esercizio di questi diritti. Come si garantisce la libertà di religione? Sulla base dell’art 19 Cost. ecc. Art 2: diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali primo tratto di enorme discontinuità rispetto al regime fascista che era corporativo: nel senso che evidenziava alcuni corpi intermedi, a finalità ideologico-funzionaliste, cioè non c’è l’uomo in sé, ma persone fisiche soggette all’ordinamento, che hanno il dovere di operare nell’ordinamento in conformità ai principi previsti dal regime fascista es. quelli corporativi. Riconoscimento non in quanto uomo titolare di dignità, ma in funzione del tuo ruolo sociale: es. magistrato, commerciante ecc. Es. art 5 c.c. – siamo nel 1942 Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.). Articolo 5 ancora in vigore: nessuno l’ha dichiarato incostituzionale, ha un’operatività scarsa. Perché non posso disporre del mio corpo? Perché nell’ordinamento corporativo, l’identità individuale era identità di lavoratore produttivo all’interno di corpi intermedi che il regime ideologico governava: le corporazioni e i fasci. L’atto è illecito non solo quando diminuisca la superficie del corpo, ma anche se qualora meramente contrario al buon costume. Es. nel 1942 un tatuaggio è osceno, contrario al buon costume. L’antinomia tra art 2 Cost e 5 c.c. c’è tutt’oggi, ma l’art 5 va interpretato in modo conforme alla Costituzione. Se il giudice a quo non lo ritiene possibile, solleva la questione di legittimità innanzi alla Corte Cost. Qual è il tratto enorme di discontinuità? Il riconoscimento dell’individuo in quanto tale, anche al di fuori dell’aggregato sociale. La grande conseguenza è il riconoscimento del diritto di autodeterminazione. Rif. Caso DJ Fabo

soggetto che accompagna l’altro? No, quella attività non è più ritenuta anti-solidale, ma solidale perché permette il rispetto in concreto del diritto all’autodeterminazione. Dunque, il sostrato teorico è solidissimo dall’inizio: opposto al confessionismo ideologico. Valore pubblico era un ethos frutto del piegamento dell’aspetto religioso in valore di Stato. Art 54 Cost: dovere di fedeltà Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Cosa significa allora fedeltà alla Repubblica in un ordinamento laico? Rispetto dei doveri di solidarietà Abbiamo allora creato un ponte tra principio di laicità, di democrazia, doveri inderogabili, esercizio dei diritti inviolabili e dovere di fedeltà alla Repubblica. Ho il dovere di essere fedele alla Repubblica, ho i miei valori ma entro il rispetto dei doveri inderogabili, quindi tutti hanno il dovere di osservarne la Costituzione e le leggi. Obiezione di coscienza: in nome della mia coscienza non voglio rispettare la Costituzione e leggi. Ufficiale di Stato civile contrario alle unioni civili tra omosessuali, si rifiuta di farlo in virtù della sua scelta valoriale Giudice tutelare contrario all’aborto, si rifiuta di concedere provvedimento a una minore Non possono. I doveri di solidarietà impegnano tutti, ma sulla scorta di una gradazione di vincolo differente in base alla funzione svolta: l’esercizio di funzione pubbliche richiede l’astensione dall’obiezione di coscienza. ≠ Medico obiettore: L’obiezione di coscienza in sé non esiste: ci sono solo le opzioni legali di coscienza, è la legge che stabilisce quando può essere derogata, si autodisapplica, altrimenti ci sarebbero obiezioni ovunque e per tutto. Più sale il livello di sensibilità personale, più le obiezioni aumentano. In qualsiasi tema oggi ci sono obiezioni. Il compito del legislatore è costruire sintesi legali in materie sensibili che tengano conto di obiezioni di coscienza se la legge le prevede, ma in cui il diritto affermato debba essere rispettato. es. diritto di abortire in astratto, per essere rispettato, deve poter essere esercitato in concreto (ex art 3 co.2 Cost) Anche l’obiezione di coscienza, come affermazione della libertà di coscienza, a propria volta, ha dei limiti: quelli di solidarietà. La legge deve quindi trovare un sistema in cui il diritto affermato a godere di una prestazione (aborto) non sia effettivamente impedito da tutti gli altri soggetti che esercitano obiezione di coscienza. La PA es. in Lazio ha indetto concorso solo per medici non obiettori; anche perché ex art 117 Cost la garanzia dei diritti deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono questioni di massima rilevanza sia del punto di vista teorico-costituzionale ma anche pratico, nella quotidianità.

Lezione 6 8/ Differenza dell’obiezione di coscienza tra medico e ufficiale di stato civile es. magistrato Dal punto di vista formale, sia medico del SSN che ufficiale di stato civile sono dipendenti pubblici: però, mentre il medico non modifica lo status giuridico ma cura il paziente, il magistrato è un pubblico ufficiale. Dunque, sulla scorta del criterio di proporzionalità o principio di intelligenza del diritto (che valorizza le circostanze di fatto specifiche della circostanza concreta) ed essendo il magistrato investito di potere sovrano , tale che il suo intervento permette il conseguimento di uno status giuridico (quindi la sua obiezione di coscienza è a fortiori limitata), la differenza tra i due soggetti, rispetto all’obiezione di coscienza, è dovuta alle funzioni esercitate. Dunque, il bilanciamento tra gli interessi è svolto sulla scorta del test di proporzionalità, che in questo caso comprime l’esercizio dell’obiezione di coscienza del pubblico ufficiale. Infatti, se permettessimo l’obiezione di coscienza in ogni ambito, ci sarebbe un’anarchizzazione del sistema. Quando il legislatore apre alla possibilità dell’obiezione di coscienza in un certo ambito, ha già fatto una sintesi astratta della ragionevolezza della sua scelta legislativa (che cioè abbia superato il test di proporzionalità) es. non si può obiettare in pericolo di vita del paziente (bene vita>diritto di obiezione di coscienza). Questo è il punto di equilibrio tra la libertà negoziale e i doveri di solidarietà : per evitare che un diritto sia eccessivamente compresso, dal punto di vista teorico, la bussola è rappresentata dai doveri inderogabili di solidarietà; dal punto di vista pratico invece l’ottima applicazione dei testi costituzionali. Lo Stato laico non impone i suoi valori, malgrado li abbia (democrazia, pluralismo, uguaglianza), ma con alcuni limiti. Caso limite: posso essere intimamente razzista o antidemocratico, ma non posso comportarmi come tale nelle relazioni sociali, devo comunque rispettare i doveri inderogabili. rif. diritto antidiscriminatorio sviluppato tradizionalmente nel diritto del lavoro. Art 41 co.1 Cost rappresenta sintesi astratta fatta dal legislatore tra libertà negoziale e doveri inderogabili “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” Libertà dell’iniziativa economica entro il limite della dignità e quindi dell’uguaglianza. L’obiezione di coscienza può essere espressione di dignità quando sia ancorata a un aspetto legato alla libertà di coscienza: io mi autodetermino sulla base di alcuni valori e quindi la mia dignità si esprime in riferimento a quelli. Il problema è la differenza tra:

Libertà di coscienza : libertà di conformare i propri valori e quindi la propria identità a un certo orientamento valoriale Obiezione di coscienza : volontà del soggetto di sottrarsi ad un obbligo giuridico , che è legittima qualora la legge conferisca una opzione di coscienza , cioè un diritto prestabilito dalla legge per alcuni soggetti affinché possano esercitare una sorta di disobbedienza (ma è la legge che conferisce diritto di non obbedire). Infatti, in questo caso è necessario un bilanciamento tra interessi opposti.  Nell’esercizio concreto dell’obiezione di coscienza è necessario tener conto che tutti i diritti inviolabili devono essere esercitati nel rispetto dei doveri inderogabili. Caso. I satanisti Gruppi religiosi che credono in un dio cattivo: possono farlo (divieto di ingerenza dello Stato laico) ma ex art 19 Cost non possono svolgere riti contrari al buon costume , né che minaccino beni giuridici rilevanti es. sacrifici umani. Sono però soggetti collettivi che operano in modo anti-solidale perciò non possono essere definiti confessione religiosa e non possono concludere intese con lo Stato, né tantomeno accedere ai diritti che ne derivano.

elemento di politica del diritto forte, fa chiaro riferimento al regime precedente …lingua: minoranze …religione: soprattutto oggi che l’appartenenza religiosa si è liquefatta, cioè stanno aumentando i credo sincretisti e l’adesione ideale a un credo religioso porta con sé molti elementi di conferma ma altrettanti di smentita, in particolare nelle società secolarizzate (molti si professano cattolici ma non seguono un solo precetto cattolico). …opinioni politiche: è completamente cambiato il concetto della politica, le ideologie della Prima Repubblica sono completamente cambiate. …condizioni personali o sociali: purché identificanti, clausola aperta, banalmente es. ricco e povero, colto e ignorante.. Es. ho diritto di scegliere la mia religione sulla base del principio di libertà: sono libero di scegliere la mia religione. Che prova abbiamo quindi nell’art 3? Ho diritto di formare la mia personalità in formazioni sociali che scelgo liberamente e che non sono un numerus clausus , mi posso dare la libertà di sviluppo sulla scorta di mie opinioni politiche, ma ciò non determina un trattamento differenziato. Il volto operativo del principio di uguaglianza è la regola antidiscriminatoria, ma con l’art 3 la Costituzione si rivolge al legislatore, dando la prova di essersi formata su base democratica. Infatti, il presupposto di un concetto rigido di uguaglianza non è l’egualitarismo come ideologia come nei sistemi totalitari (es. Comunismo, dove in nome dell’uguaglianza, privo l’individuo di libertà), ma i presupposti dello Stato democratico sono Libertà e Uguaglianza. Questo è il grande e difficilissimo equilibrio di tenuta del sistema: l’uguaglianza è tale perché serve a garantire la democraticità, cioè a garantire i diritti inviolabili e quindi il diritto di essere diversi. Art 3 co. 2 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli… È condizione di esistenza dell’ordinamento che, in quanto democratico, deve rimuovere gli ostacoli per garantire libertà e uguaglianza a livello sostanziale perché deve garantire di essere un ordinamento realmente democratico. Qui per Repubblica intendiamo tutti i poteri ordinamentali dello Stato, che hanno il compito rimuovere gli ostacoli: lasciando sulla carta le prescrizioni di libertà e uguaglianza non si costruisce una democrazia in senso compiuto, la Repubblica democratica è tale in quanto garantisce effettivamente le libertà degli individui in regime di uguaglianza. …di ordine economico e sociale… testo un po’ datato: se sono sociali possono anche essere giuridici (quindi eguaglianza davanti alla legge). …che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini… la libertà è posta al singolare perché è IL valore democratico: art 3 si riferisce, prima ancora che a principi di diritto, a valori dell’ordinamento repubblicano. …impediscono il pieno sviluppo della persona umana… PIENO sviluppo = compiuto sulla scorta dei propri valori (ex art 2: formazioni sociali dove sviluppare la personalità) Artt. 2 e 3 dialogano continuamente: sono disposizioni distinte, contengono norme distinte ma costituiscono una chiave di volta del sistema. Sulla base di questo legame, si configura la forma di Stato: democratica, pluralista e laica. Art 3 è il parametro di costituzionalità più invocato nei giudizi di costituzionalità perché ogni volta che sussiste una violazione formale dell’art 3, l’ordinamento antidemocratico, in quanto nega i propri fondamenti valoriali. Infatti, le leggi possono porre legittime diversità di trattamento, solo se RAGIONEVOLI, cioè devono rispondere alla ratio di sistema, ovvero le distinzioni possono operare su piani di diversità oggettiva, non soggettiva (perché le diversità di carattere soggettivo incorrono nel limite posto dall’art 3 co1).

Qual è allora il significato sostanziale della rigidità costituzionale? A cosa serve la rigidità costituzionale? Art 1 e 139 rappresentano i due volti della stessa medaglia: la rigidità della Costituzione è il profilo tecnico della democraticità dell’ordinamento e la gerarchia materiale, al cui vertice stanno i principi supremi, rafforza questa teoria, perché addirittura il legislatore costituzionale è vincolato al carattere democratico e ciò si basa sull’art 139. Quindi la forma repubblicana è la garanzia di coerenza dell’ordinamento, che si concepisce, dal punto di vista valoriale e si struttura, dal punto di vista assiologico, come coessenzialmente democratico. Quindi tutta la tecnica del diritto, in particolare del diritto ecclesiastico costituzionale, è a servizio di questa operazione. Questa è l’anima del sistema e serve per far sì che sia di volta in volta valutata la conformità delle fattispecie rispetto al sistema democratico. Il grosso limite di questa costruzione teorica è che il sistema è imperfetto , in quanto (per fortuna) non opera in via automatica ma il diritto resta una scienza pratica. Ciò è una garanzia, perché la riconduzione a sistema deve essere sempre frutto di considerazioni legate al contesto storico , in quanto ci troviamo in un sistema mutevole. Il fatto che sia un sistema mobile non significa che non ci siano ancoraggi tecnici solidi, che ancora oggi è rappresentato dal testo costituzionale. Anzi più la società evolve e più questo testo, ancorché datato, acquisisce importanza. Dunque, la differenza tra ordinamento confessionista e ordinamento democratico è evidente: questo sistema è l’opposto di quanto previsto dall’ordinamento previgente, in cui l’ethos pubblico non prevedeva pluralismo (c’era una sola idea di Stato) né libertà (di costruirsi la propria identità secondo valori propri) né democrazia. Es. nozione di ordine pubblico costituzionale democratico rappresenta la natura democratica dell’ordinamento intero ≠ ordine pubblico del regime fascista presidiava il carattere totalitario di quell’ordinamento: filtrava tutti i valori contrari all’ordinamento. E il diritto penale, estremo baluardo di questo progetto, ne costituiva il cane da guardia. Al contrario, la libertà di manifestazione del pensiero, insieme alla libertà di religione, è un baluardo dell’ordinamento democratico perché prima ancora di condizionare, persuadere io ho il diritto non solo di essere me stesso, ma anche di rappresentarmi come me stesso sulla base dei miei valori. Invece, nel regime totalitario nell’intimo della coscienza non può andare, salvo le attività di manipolazione es. educazione dei bambini. Tant’è che nello stato democratico, uno dei temi di studio è il cd. diritto alla libera formazione della coscienza , a una sorta di regola della precauzione applicata a tutti i fattori educativi che siano manipolatori in senso assoluto, nessuno cresce totalmente libero dall’influenza degli altri (anzitutto i genitori), ma il sistema di istruzione prevede la fondamentale libertà di insegnamento ex art 33 Cost, intesa come autonomia didattica e come libera espressione del docente. Il fondamento di un sistema di istruzione pubblico, libero da un ethos di stato, è il pluralismo nella scuola pubblica. Infatti, i fattori condizionanti sono moltissimi ma, nello stato laico, il bilanciamento è dato proprio dal pluralismo. Lezione 7 11/10 (assistente) Lezione 8 14/ Art 4 “ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” N.B. art.4 non fa parte degli articoli utilizzati dalla Corte costituzionale per la proclamazione del principio di laicità dello stato. “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità …” La possibilità rappresenta il punto di rottura rispetto allo stato etico ed è prova della democraticità del sistema. Mentre nel regime fascista la funzione doveva essere svolta al massimo delle possibilità oggettive stabilite dall’ethos dello Stato e selezionava i migliori, escludendo gli altri; nello Stato democratico, adempie al dovere anche chi lo fa avendo poche possibilità perché scarso, persona di modesto valore e la Repubblica riconosce anche al mediocre i diritti e i doveri previsti dalla Costituzione. Ciò non significa che l’art.4 rappresenti