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Diritto Ecclesiastico-appunti corso Balbi, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti del corso di Diritto Ecclesiastico del prof. Balbi

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 14/02/2016

alessandro91.amoroso
alessandro91.amoroso 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico
Appunti del corso del professor Balbi
PARTE STORICA
LE ORIGINI
Il cristianesimo è sempre stato connotato dal legittimismo: non mette in discussione le autorità
civili, “Ognuno sia soggetto alle autorità superiori perché ognuna proviene da Dio “ (san Paolo).
Inizialmente il cristianesimo incontrò non poche opposizioni, di natura estremamente violenta.
Questo fenomeno può apparire in netta controtendenza con la tradizione romanistica, in quanto era
tipico dei romani mostrare un’ampia tolleranza verso i nuovi culti con cui l’impero veniva a
contatto anche inserendo le nuove divinità nell’Olimpo. Tuttavia i cristiani riconoscevano soltanto il
loro dio e si rifiutavano di venerare anche altre divinità. Un problema anche politico, tenendo conto
che in età postclassica l’imperatore stesso veniva divinizzato. Il nocciolo della questione dunque era
il rifiuto dei cristiani di venerare l’imperatore, con la conseguenza che i fedeli venivano accusati di
lesa maestà. Inoltre la posizione dei cristiani veniva aggravata da una diffusa antipatia e diffidenza
nei loro confronti che si sviluppava su tutti i livelli sociali: dai venditori di oggettistica pagana (che
vedevano i propri affari minacciati dal rifiuto dei vecchi dei) ai sacerdoti pagani, cui vanno aggiunti
anche i comuni cittadini, soprattutto dei ceti più bassi, che più si facevano influenzare dalle diffuse
dicerie sui cristiani (accusati persino di cannibalismo o di attirare la cattiva sorte). I cristiani
rifiutavano spettacoli licenziosi e la guerra. Inoltre la religione cristiana era una religione universale
e fortemente traente per la popolazione. Al contrario il fenomeno ebraico aveva una portata
circoscritta e non destava preoccupazioni negli imperatori.
In conclusione dunque la situazione per i cittadini che si dichiaravano cristiani era particolarmente
difficile e furono numerose le leggi e gli editti che li colpivano con estrema ferocia, come la lex
Iulia maiestatis che prevedeva la morte per chi andava contro il popolo romano e le sue tradizioni.
Tuttavia non dovette trascorrere molto tempo prima che questo regime di estrema chiusura si
aprisse ai primi cambiamenti. In verità c’è da osservare che molti fra gli stessi esponenti politici
dell’antica Roma si trovavano in netta difficoltà a portare avanti le persecuzioni contro un popolo di
fedeli i cui dogmi si rivelavano sostanzialmente innocui ed anzi, risultavano persino comodi agli
stessi imperatori in considerazione che, secondo la dottrina cristiana (san Paolo), i fedeli erano
tenuti ad obbedire alle leggi, che erano esse stesse considerate espressione di Dio. A una lettera di
Plinio, Traiano risponde che bisogna distinguere caso per caso e comunque i cristiani non devono
essere cercati ma solo accusati o denunciati.
La prima apertura verso i cristiani si ebbe nel 311 con l’editto di Nicomedia dell’imperatore
Galeno: la religione cristiana è ammessa ma in maniera restrittiva, non deve ostacolare l’ordine
pubblico. Nel 313 con l’editto di Milano (meglio noto come editto di Costantino) la religione
cristiana è permessa e cessano le persecuzioni: istituzione della libertà di religione. Infine nel 380
con l’editto di Tessalonica la religione cristiana diveniva la religione ufficiale dell’impero
(confessionismo da qui fino al 1984) e le altre religioni venivano bandite, gli antichi templi pagani
in buona parte distrutti ed i sacrifici rituali proibiti sia in pubblico che in privato. Finisce la
tolleranza romana, con effetti devastanti su tutte le altre religioni, messe ai margini. Si apriva così
una nuova era per il cristianesimo e per i suoi sacerdoti, destinati a guadagnare un sempre più
significativo potere politico.
I PRIMI SISTEMI RAPPORTUALI FRA STATO E CHIESA E LA LORO EVOLUZIONE
Originariamente vigeva il cosiddetto principio dualistico, in base al quale il governo di tutte le cose
era politico e dunque accentrato nelle mani dell’imperatore che risultava anche il capo religioso.
Era lo Stato stesso dunque a disciplinare le faccende di culto. Con il cristianesimo tutto cambia in
favore di un principio separatistico, e si diffonde una forte intolleranza verso tutte le altre fedi
religiose. Questa intolleranza sfocia in un vero e proprio odio teologico, ravvisabile anche nei
dettami di S. Agostino che nel suo De civitate dei condanna lo Stato ateo, asserisce che lo Stato
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Diritto ecclesiastico

Appunti del corso del professor Balbi

PARTE STORICA

LE ORIGINI

Il cristianesimo è sempre stato connotato dal legittimismo: non mette in discussione le autorità civili, “Ognuno sia soggetto alle autorità superiori perché ognuna proviene da Dio “ (san Paolo). Inizialmente il cristianesimo incontrò non poche opposizioni, di natura estremamente violenta. Questo fenomeno può apparire in netta controtendenza con la tradizione romanistica, in quanto era tipico dei romani mostrare un’ampia tolleranza verso i nuovi culti con cui l’impero veniva a contatto anche inserendo le nuove divinità nell’Olimpo. Tuttavia i cristiani riconoscevano soltanto il loro dio e si rifiutavano di venerare anche altre divinità. Un problema anche politico, tenendo conto che in età postclassica l’imperatore stesso veniva divinizzato. Il nocciolo della questione dunque era il rifiuto dei cristiani di venerare l’imperatore, con la conseguenza che i fedeli venivano accusati di lesa maestà. Inoltre la posizione dei cristiani veniva aggravata da una diffusa antipatia e diffidenza nei loro confronti che si sviluppava su tutti i livelli sociali: dai venditori di oggettistica pagana (che vedevano i propri affari minacciati dal rifiuto dei vecchi dei) ai sacerdoti pagani, cui vanno aggiunti anche i comuni cittadini, soprattutto dei ceti più bassi, che più si facevano influenzare dalle diffuse dicerie sui cristiani (accusati persino di cannibalismo o di attirare la cattiva sorte). I cristiani rifiutavano spettacoli licenziosi e la guerra. Inoltre la religione cristiana era una religione universale e fortemente traente per la popolazione. Al contrario il fenomeno ebraico aveva una portata circoscritta e non destava preoccupazioni negli imperatori. In conclusione dunque la situazione per i cittadini che si dichiaravano cristiani era particolarmente difficile e furono numerose le leggi e gli editti che li colpivano con estrema ferocia, come la lex Iulia maiestatis che prevedeva la morte per chi andava contro il popolo romano e le sue tradizioni. Tuttavia non dovette trascorrere molto tempo prima che questo regime di estrema chiusura si aprisse ai primi cambiamenti. In verità c’è da osservare che molti fra gli stessi esponenti politici dell’antica Roma si trovavano in netta difficoltà a portare avanti le persecuzioni contro un popolo di fedeli i cui dogmi si rivelavano sostanzialmente innocui ed anzi, risultavano persino comodi agli stessi imperatori in considerazione che, secondo la dottrina cristiana (san Paolo), i fedeli erano tenuti ad obbedire alle leggi, che erano esse stesse considerate espressione di Dio. A una lettera di Plinio, Traiano risponde che bisogna distinguere caso per caso e comunque i cristiani non devono essere cercati ma solo accusati o denunciati. La prima apertura verso i cristiani si ebbe nel 311 con l’editto di Nicomedia dell’imperatore Galeno: la religione cristiana è ammessa ma in maniera restrittiva, non deve ostacolare l’ordine pubblico. Nel 313 con l’editto di Milano (meglio noto come editto di Costantino) la religione cristiana è permessa e cessano le persecuzioni: istituzione della libertà di religione. Infine nel 380 con l’editto di Tessalonica la religione cristiana diveniva la religione ufficiale dell’impero (confessionismo da qui fino al 1984) e le altre religioni venivano bandite, gli antichi templi pagani in buona parte distrutti ed i sacrifici rituali proibiti sia in pubblico che in privato. Finisce la tolleranza romana, con effetti devastanti su tutte le altre religioni, messe ai margini. Si apriva così una nuova era per il cristianesimo e per i suoi sacerdoti, destinati a guadagnare un sempre più significativo potere politico.

I PRIMI SISTEMI RAPPORTUALI FRA STATO E CHIESA E LA LORO EVOLUZIONE

Originariamente vigeva il cosiddetto principio dualistico, in base al quale il governo di tutte le cose era politico e dunque accentrato nelle mani dell’imperatore che risultava anche il capo religioso. Era lo Stato stesso dunque a disciplinare le faccende di culto. Con il cristianesimo tutto cambia in favore di un principio separatistico, e si diffonde una forte intolleranza verso tutte le altre fedi religiose. Questa intolleranza sfocia in un vero e proprio odio teologico, ravvisabile anche nei dettami di S. Agostino che nel suo De civitate dei condanna lo Stato ateo, asserisce che lo Stato

debba necessariamente essere cristiano e che gli altri credi vadano messi al bando. Distingue nettamente il mondo in due nuclei separati: la città di Dio e la città terrena (e su questo punto non sono mancati gli autori che vi hanno voluto individuare un riferimento ai rapporti Stato – Chiesa). Il santo condanna con parole feroci la città terrena dichiarandosi nettamente contrario ai regni che non siano governati da una forte religiosità che indichi la retta via. Propone inoltre di creare uno Stato di fedeli governato dalla religione cristiana. S. Agostino osserva infine che il potere temporale non è né buono né cattivo considerando che i suoi prodotti dipendono dai oggetti che ne fanno uso e pone l’accento sugli eventuali contrasti e dubbi che possono sorgere nell’uomo di fronte a conflitti normativi fra Stato e chiesa. Di fronte a quest’eventualità secondo S. Agostino si deve sempre dare la prevalenza alla regola religiosa. Fra i primi tentativi di stabilire un rapporto Stato-chiesa soddisfacente per entrambe le parti dobbiamo ricordare Papa Gelasio I, che si rivolse ad Anastasio imperatore affermando che il compito del Papa è particolarmente delicato, dovendo questi parlare alle anime e amministrare i sacramenti. Gelasio I fu un pontefice molto equilibrato ed evidenziò la necessità che i sacerdoti obbedissero all’imperatore e che l’imperatore a sua volta seguisse le regole della Chiesa. Perfetto equilibrio tra le due autorità. Sia chiaro che in questo periodo nell’impero Bizantino vige ancora il cesaropapismo in base a cui l’imperatore risulta anche capo della chiesa. La funzione dell’imperatore era decisamente pregnante, questi infatti indirizzava la religione influenzandone i dogmi e convocando concili. La Chiesa è “instrumentum regni”, con vantaggi di protezione e consolidamento anche per la Chiesa. Giustiniano nella Novella sesta (535) asseriva che Dio aveva dato all’uomo due doni: l’imperatore ed il Papa, l’uno presiede le cose umane, l’altro divine. Asseriva inoltre che all’imperatore sta a cuore l’onestà dei sacerdoti, e per questo deve esercitare un controllo su di essi. In pratica si aveva una sottomissione della Chiesa allo Stato. La Chiesa di Roma diventa quindi centro di direzione anche politica, libera a differenza di quella di Bisanzio, proprio perché lontana dal centro del potere civile: era tipico ad esempio che alle richieste dell’imperatore il Papa rispondesse con delle domande, e considerato che la corrispondenza fra le parti doveva essere recapitata da messaggeri che viaggiavano a cavallo, potevano trascorrere lunghi periodi di tempo prima che l’imperatore potesse conseguire concretamente i propri fini. Si noti che il sistema cesaropapista ha avuto applicazioni anche più recenti, come in Russia in cui fino a tempi recenti lo Zar era anche a capo della Chiesa, e in Inghilterra.

Andando avanti di alcuni anni, grandi novità attendevano la chiesa cattolica. Con l’arrivo della dominazione longobarda si ebbe inizialmente un periodo negativo per i pontefici che si trovarono di fronte ad un regno suddiviso in tanti ducati. Risultava quindi particolarmente arduo per il Papa essere ascoltato e perseguire i propri obiettivi in quanto il Paese era diviso in una moltitudine di centri di potere ed il pontefice era costretto a trattative più complesse. Tuttavia la situazione era destinata a cambiare in quanto non molti anni dopo il Papa riuscì ad allearsi con i Franchi. In Francia infatti regnava Childerico III il quale tuttavia era sovrano solo formalmente dato che il potere concreto era detenuto dal maggiordomo di palazzo, Pipino III, detto il breve, il quale attorno al 750 chiese al Papa se dovesse governare chi detiene il potere formalmente o chi lo esercita concretamente. Di fronte all’avanzata dei Longobardi il pontefice rispose che il potere dovesse essere attribuito a chi lo esercita e si mostrò disponibile a coronare illegittimamente Pipino il breve. Nacque dunque un’alleanza che determinò la discesa dei franchi in Italia finalizzata a scacciare i longobardi e ad assegnare delle terre al Pontefice. In questo modo nel 756 ebbe inizio il potere temporale del Papa (che fu poi giustificato con la nota donazione di Costantino, un clamoroso falso su cui diremo di più in seguito). Non molti anni dopo in Italia si affermò il regno di Carlo Magno (figlio di Pipino il Breve) il quale diede vita ad un sistema sostanzialmente cesaropapista. Sotto il profilo formale Carlo Magno non disse mai di essere a capo della chiesa, tuttavia egli si intromise concretamente negli affari del clero determinandone di fatto una sottomissione al Sacro Romano Impero di cui era a capo. Erano gli anni in cui si diffondeva il fenomeno del feudalesimo, in virtù del quale si concedevano terre ai comandanti che vincevano battaglie per il re. Originariamente i feudatari

di contrasti si doveva sempre propendere per la prevalenza della norma canonica, specialmente quando si trattava di questioni relative alla salvezza delle anime, espressione molto ambigua in cui di fatto si poteva far rientrare ogni aspetto della vita umana. Di conseguenza qualsiasi atto contrario alla norma canonica risultava in un atto nullo. Si apre così un periodo di forte potere della chiesa sulla temporalità. Si venne dunque a creare un momento di piena confessionalità dello Stato in cui il cittadino era spinto in vari modi a sostenere la chiesa cattolica e ad ubbidirvi. Questi anni furono caratterizzati da alcune peculiarità e particolari diritti come il diritto di patronato che spettava al cittadino che avesse finanziato la costruzione o il mantenimento di una parrocchia e che conferiva alcuni privilegi fra cui la legittimazione ad esservi seppellito al momento della morte e il diritto a nominare il rettore. Veniva poi a diffondersi la sanzione nota come scomunica che sostanzialmente determinava l’estromissione di un individuo dalla società e veniva utilizzata per punire diversi reati. Nascevano inoltre precise regole riguardanti il matrimonio fra cui il desiderio da parte dei cattolici che il vincolo matrimoniale fosse preceduto da una forma di fidanzamento. Il rito attuale si afferma solo tra XI e XIII secolo. Un problema su cui molto si è discusso, relativamente al matrimonio, si incentrava sulla questione del momento in cui effettivamente si dovesse ritenere indissolubilmente formato il vincolo matrimoniale. Sotto tale profilo, si scontravano due diversi orientamenti: alcuni asserivano che il vincolo divenisse effettivo al momento della consensualità durante il rito cattolico (scuola di Parigi), altri invece ritenevano che dovesse prima esservi la consumazione (scuola di Bologna). Il Papa optò per la prima tesi, e tuttavia non escluse del tutto la seconda ammettendo casi in cui il matrimonio poteva essere sciolto se per cause sopravvenute divenisse impossibile la consumazione. Un esempio furono le istanze dei matrimoni celebrati con soldati subito prima della loro partenza, matrimoni che potevano essere sciolti qualora in mancanza di consumazione i soldati avessero subito danni in guerra tali da renderli impotenti. Ancora, caratteristica di quest’epoca fu la diffusione dell’imposta nota come decima, il cui fondamento veniva implicitamente ricavato dal vangelo, e sulla cui base la decima parte della propria rendita andava versata ai parroci per il loro sostentamento. Molto peso ebbe poi la nascita del privilegio del foro grazie al quale gli ecclesiastici venivano giudicati dai tribunali canonici. FU abolito solo nel 1850 con la prima legge Siccardi. Si trattava di un privilegio molto significativo in quanto anche in controversie fra un cittadino laico ed un ecclesiastico si ricorreva ai suddetti tribunali, e le sentenze erano inappellabili ed immediatamente operative all’interno dello Stato. Inoltre in ordine ad alcuni reati, fra cui in primis il reato di eresia, si ricorreva al tribunale ecclesiastico anche avverso al singolo cittadino laico, con conseguenze gravissime per il condannato. In questi anni infine si prepara l’avvento del tribunale dell’inquisizione, uno dei più oscuri e terribili errori che la chiesa commise in passato. La nascita dell’inquisizione fu preparata dai decreti di Papa Gregorio IX che furono inclusi nel Corpus iuris canonici. Il primo tribunale inquisitorio fu istituito nel 1231 e l’istituto dell’inquisizione sopravvisse fino al 1800. Alla base della concezione inquisitoria era posto il principio di confessionalità dello stato e l’intolleranza verso gli eretici: in uno Stato confessionale che si basava sulla cristianità e sulla chiesa, l’eresia veniva vista come un reato che intaccava la stabilità dello Stato stesso. Il tribunale dell’inquisizione era composto unicamente da ecclesiastici ed era posto sotto il diretto controllo di Roma. In questo periodo accadeva spesso che ignari cittadini venissero accusati d’eresia per fatti inesistenti. Editto di Grazia: autoaccusa di essere eretico. Editto di Fede: delazione. Si invita il fedele a denunciare gli eretici. Venivano quindi sottoposti a durissime torture finalizzate ad ottenere confessioni spesso dettate dal dolore e in seguito venivano sentenziati a morte. Successivamente all’emissione della sentenza i condannati venivano di norma riconsegnati allo Stato che eseguiva la condanna ricorrendo al rogo.

Come dovrebbe essere chiaro in questo periodo l’assetto statale è di tipo teocratico: prevalenza della Chiesa sullo Stato in antitesi con il passato periodo cesaropapista. Caratteristica pilastro della concezione teocratica è lo spiccato potere temporale riconosciuto alla chiesa cattolica noto come potestas directa in temporalibus (potestà diretta sulle cose temporali). Si

affermava che Cristo fosse signore tanto delle cose spirituali che di quelle temporali ed essendo il Papa vicario di Cristo egli consequenzialmente doveva godere degli stessi poteri. La teocrazia si diffuse in un primo momento in modo imperfetto: il Dictatus Papae permetteva infatti al Papa di deporre l’imperatore; successivamente si giunse ad affermare che il potere dovesse andare interamente al pontefice stesso il quale consacrava personalmente l’imperatore: per far ciò doveva controllarne la dignità. All’inizio del 1200 Innocenzo III inizia a definirsi non più vicario di Pietro ma vicario di Cristo (decreto Venerabilem partem). Successivamente si arroga il potere di legittimazione dei figli (potere di natura temporale). Innocenzo III ricorse ad una metafora stimolante nella sua epistola all’imperatore Alessio per evidenziare questa prevalenza: la chiesa cattolica veniva paragonata al sole, e l’impero alla luna che dal sole deve trarre la sua luce. Dante Alighieri parlerà invece di due soli. Il culmine della teocrazia venne raggiunto nel 1302 con l’emanazione della bolla Unam sanctam da parte di Bonifacio VIII. Il suddetto documento fu la risposta con cui il Papa reagì alle ingerenze del re di Francia Filippo il Bello il quale aveva espresso l’intenzione di imporre delle tasse al clero, confortata dagli Stati Generali i quali avevano asserito che il suo potere derivasse direttamente da Dio e non dal Papa. Nella bolla Unam sanctam si asseriva che Dio aveva dato due spade al Papa, una per amministrare il potere spirituale, l’altra per le materie temporali. Era il Papa stesso che trasmetteva la spada temporale al sovrano, il quale era tenuto ad occuparsi unicamente delle temporalità nelle vesti di ministro del pontefice (la prevalenza degli studiosi nega che la bolla abbia impegnato l’intera Chiesa). Tuttavia Filippo il Bello non cedette facilmente ed anzi ricorse all’esercito: si ha l’episodio della schiaffo di Anagni, con Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna inviati ad arrestare Bonifacio VIII (che poi fu liberato su pressione del popolo) che poco dopo morì segnando così l’inizio dello sgretolamento della concezione teocratica.

In questo periodo è opportuno ricordare il messaggio di S. Tommaso D’Aquino che esprimeva una concezione ottimistica del potere asserendo che bisognasse obbedire alle autorità, purché queste non si trasformassero in tirannie e giungessero a ledere la salvezza delle anime. Con l’affievolirsi della teocrazia iniziano a prendere forza le voci di uomini come Marsiglio da Padova che sottolineava come lo Stato non dovesse avere fini religiosi e dovesse esso stesso vegliare sulla chiesa ed assicurarsi che essa perseguisse unicamente scopi di carattere spirituale. La chiesa secondo la concezione di Marsiglio poteva avere solo una funzione ammonitrice e persuasiva e la sua essenza non risiedeva nel clero ma nell’unità dei suoi fedeli rilevando dunque come quella che veniva definita una civitas fidelium.

IL CONCILIARISMO

Dopo la morte di Bonifacio VIII venne eletto Gregorio IX che si trasferì ad Avignone. In questo periodo di transizione si ebbe nuovamente una sottomissione della chiesa allo Stato. Successivamente, morto anche Gregorio IX, si aprì un periodo di instabilità dovuto alla compresenza di più pontefici. Come successore di Gregorio IX venne infatti scelto Papa Staliano Urbano VI che spostò la sua sede a Roma nel 1377. I francesi non contenti dell’allontanamento elessero un secondo pontefice che si stabilì ad Avignone. Nel tentativo di risolvere il problema della presenza di due Papi la chiesa indisse il concilio di Pisa in cui venne eletto Papa Giovanni XXIII. Tuttavia gli altri pontefici non accettarono questa scelta e non vi si sottomisero con la conseguenza che si ebbe per un breve arco di tempo la compresenza di tre pontefici. E’ in questi anni che iniziò a diffondersi la teoria del conciliarismo, in base alla quale venivano significativamente ridotti i poteri del pontefice: in base al conciliarismo estremo infatti il Papa diveniva mero organo esecutivo mentre il concilio assurgeva ad organo legislativo, spettandogli tutto il potere deliberante. Si trattava di un vero e proprio capovolgimento del sistema originario che prevedeva l’assoluta preminenza del pontefice. Il conciliarismo estremo non deve in alcun modo essere confuso con il conciliarismo moderato secondo cui le sfere di potere restavano

difendere ed organizzare il regno, e per gestire l’organizzazione della chiesa stessa. Si tornava dunque nuovamente ad una concezione di subordinazione della chiesa allo Stato. Altro elemento che risultò molto significativo per coloro i quali seguirono la dottrina luterana fu il principio del particolarismo insito in suddetta dottrina: Lutero affermò infatti che ognuno dovesse dare la propria interpretazione al Vangelo, scavalcando ogni mediazione, il che determinò com’è prevedibile l’affermarsi di svariati personaggi portatori di teorie personali. Fra questi da ricordare è sicuramente Calvino, predicatore di Ginevra che riuscì a creare una terribile città Stato in cui i cittadini erano attentamente sorvegliati e tenuti a rispettare le regole religiose imposte da Calvino stesso. Un gruppo di anziani era preposto alla verifica della sussistenza di eventuali infrazioni e dopo la terza infrazione scattava la pena di morte tramite uccisione sul rogo. Spostando la nostra attenzione su altre aree europee è da osservare la situazione britannica in cui Enrico VIII varò un atto di supremazia ove si dichiarava capo della chiesa anglicana e condannava a morte tutti coloro che non accettavano la sua guida. Naturalmente la chiesa cattolica, colpita da più fronti, non sarebbe rimasta a lungo inerte. Infatti nel 1545 si diede inizio al Concilio di Trento (terminato nel 1564) in cui si rivelò nuovamente la parte più intransigente della chiesa: si riaffermò la validità di tutti e 7 i sacramenti, si ribadì che il romano pontefice fosse l’unico capo della chiesa, si stabilirono precise regole per il matrimonio e si codificò una forma per la sua celebrazione. Furono inoltre create apposite compagnie religiose aventi l’arduo compito di contrastare quell’ “infezione” che era il luteranesimo. Fra queste si può fare l’esempio dei gesuiti i quali combattevano le eresie con le proprie argomentazioni. All’interno del concilio personaggio importante fu Bellarmino il quale introdusse nuovi argomenti e scrisse le proprie idee in un’opera che tuttavia fu poco gradita alla chiesa, che la tenne all’indice per circa due secoli. In verità il personaggio di Bellarmino è stato molto discusso anche in tempi recenti. Le sue concezioni erano rivoluzionarie in quanto Bellarmino, che era un principe cattolico, ribadiva che vi fossero due spade, una consegnata al Papa per occuparsi del potere spirituale, l’altra data al sovrano per le temporalità. La novità nel pensiero dell’autore andava ricercata nel fatto che secondo Bellarmino la spada temporale veniva direttamente consegnata da Dio al principe. Si trattò dunque di un pensiero contrastante con quanto era stato invece affermato molto tempo prima da Bonifacio VIII il quale aveva asserito che tutto il potere dovesse andare al Papa che poi ne trasferiva parte al sovrano. Il pensiero di Bellarmino tuttavia non prevedeva una prevalenza dello Stato sulla chiesa in quanto secondo la sua concezione il Papa nelle materie spirituali poteva intervenire annullando gli atti del principe. In sostanza dunque non vi era una potestas directa in temporalibus come accadeva in teocrazia, e tuttavia di fronte ad eventuali pericoli per le anime il Papa poteva intervenire esercitando una sorta di potestas indirecta in temporalibus.

LE GUERRE RELIGIOSE A partire dalla metà del ‘500 si sviluppano una serie di sanguinose guerre religiose. Da ricordare innanzitutto la guerra fra Carlo V ed i luteranensi, guerra terminata con la pace di Augusta del 1555 in cui si dichiarava che tutti i cittadini dovessero seguire la religione del sovrano e che coloro che non fossero disposti a sottomettervisi avevano la scelta di emigrare o essere messi al rogo. Si tratta di un passo avanti verso la tolleranza in quanto l’esilio risulta un privilegio, sebbene estremamente flebile, ma sicuramente da preferirsi alla morte. In Francia intanto vi erano scontri fra i cattolici e gli ugonotti (gruppo protestante ispirato al calvinismo) che si concretizzavano nelle ostilità fra due famiglie: da una parte i Guisa, cattolici, dall’altra i Borbone di orientamento ugonotto. Il culmine del contrasto si ebbe verso la fine del ‘500 in occasione della celebrazione di un matrimonio dei Borbone in cui si verificò la famosa strage di S. Bartolomeo dove tutti gli ugonotti che erano stati convocati vennero brutalmente assassinati. La situazione per gli ugonotti si aggravò quando la Francia cattolica si disse contraria ad accettare a Parigi un sovrano ugonotto. Il re tuttavia per preservare la propria sovranità si convertì al

cattolicesimo riuscendo ad insediarsi a Parigi con tutti gli onori del caso. La questione si concluse con l’editto di Nantes in cui si decretava un’uguaglianza dinanzi alla legge di cattolici ed ugonotti, uguaglianza tuttavia limitata nella misura in cui era prevista la possibilità per gli ugonotti di professare liberamente la propria fede solo in determinate città preselezionate. La fine del 1500 purtroppo non segnò la conclusione degli spargimenti di sangue in quanto il 1600 era destinato ad iniziare con la famosa guerra dei trent’anni che si sarebbe conclusa solo nel 1648 con la pace di Westfalia in cui si ribadiva che i sudditi fossero tenuti a seguire la religione del sovrano ma al contempo si effettuava un grande passo avanti verso la tolleranza ammettendo la possibilità per chi non seguisse la religione di Stato di professare la propria fede privatamente e di mandare i propri figli ad apposite scuole private. Chiaramente dunque un importante evoluzione rispetto alla rigida concezione precedentemente vigente per cui i cittadini di culti diversi dovevano optare per il rogo o l’esilio. Si era comunque lontani da una concreta libertà di religione e di coscienza ed in effetti il ‘600 va ricordato anche per le condanne di illustri personaggi come Giordano Bruno e Galileo Galilei.

IL GIURISDIZIONALISMO

Il 1600 è il secolo in cui si costituirono le precondizioni del giurisdizionalismo e se ne poterono osservare i primissimi segni. Si tratta del movimento con cui si determinava una netta subordinazione delle chiese allo Stato. Si fonda su tre principi: 1) il potere del sovrano deriva direttamente da Dio; 2) il re non risponde che alla propria coscienza; 3) il sovrano può abbandonare i principi morali se richiesto dalla ragion di Stato. Tutti i poteri nei confronti della chiesa nazionale vengono avocati dal sovrano, che agisce come custode di essa e dei religiosi locali anche nei confronti della Chiesa di Roma. Fra gli elementi scatenanti del giurisdizionalismo in primis va annoverata la nascita nel secolo precedente del principe rinascimentale e del principato che fa del principe il proprio centro e gli garantisce ampi poteri (si ricordi la critica di Machiavelli che accostava la figura del principe rinascimentale a quella di un tiranno). Naturalmente anche la diffusione della dottrina di Martin Lutero contribuì significativamente alla nascita del giurisdizionalismo. Lutero infatti come abbiamo già accennato riconosceva una subordinazione della chiesa al principe, il quale riceveva il potere direttamente da Dio, sotto forma di una spada metaforica che secondo Lutero doveva essere rossa di sangue dall’uso che ne doveva fare il principe, a difesa sia dello stato che della chiesa. Si tratta delle prime avvisaglie dello stato assoluto, di carattere estremamente accentrato, ove il principe detiene tutti i poteri e non risponde a nessuno delle proprie scelte, avocando a se tutte le funzioni, compresa quella legislativa. Nel giurisdizionalismo dunque si ebbe una sottomissione della chiesa locale (chiesa nazionale) al sovrano il quale si ergeva a custos canoni (custode della chiesa locale stessa). Il giurisdizionalismo si diffuse in gran parte d’Europa assumendo denominazioni che variarono a seconda delle aree geografiche. In Spagna il movimento fu noto come legalismo, in Toscana come leopoldismo, mutuando il nome dal duca Leopoldo che va ricordato per la sua ingerenza negli stessi seminari cattolici in cui introdusse varie riforme. In Campania il giurisdizionalismo fu denominato tanuccismo per via di Tanucci, ministro di Carlo di Borbone, che soppresse le compagnie di Gesù. In Sicilia il fenomeno assunse la peculiare caratteristica di assegnare al sovrano alcuni poteri propri del pontefice, come ad esempio il potere di fare dispensa nel matrimonio: legazia apostolica, il sovrano è un legato del pontefice. In Francia si ebbe il gallicanesimo, costruito attorno alla dichiarazione delle libertà gallicane (Bonsuè). Il movimento francese si fondava su tre pilastri: in primis vi era una netta distinzione fra la chiesa, che deteneva tutto il potere spirituale, e lo Stato, detentore di tutto il potere temporale. In secondo luogo, il gallicanesimo riconosceva la teoria conciliare, prevedendo la prevalenza del concilio sul Papa (concezione deliberativa). Infine si riconosceva la validità delle consuetudini gallicane che si erano sviluppate nel corso dei secoli. In Germania si diffuse invece il febronianesimo, ispirato a Febronio, di cui diremo di più in seguito. In Austria con il giuseppinismo (dal nome di Giuseppe II) si prolungò la patente di tolleranza che ricalcava il documento di Westfalia e permetteva ai vari culti di essere professati privatamente.

infatti si traduceva in un atto unilaterale, sostanzialmente una concessione del Papa al sovrano (concordato di Worms), ed in quanto tale era segnata da una netta prevalenza degli interessi ecclesiastici e l’accordo risultava composto di due documenti, uno per il Papa ed uno riferito al sovrano. Al contrario il concordato del giurisdizionalismo era un accordo fra le parti composto da un unico documento la cui ratio si fondava su un do ut des fra Stato e chiesa, concessioni reciproche. Si ebbero dunque delle vere e proprie alleanze in cui lo Stato in cambio del sostegno procurato dalla chiesa si impegnava a difendere la verità della chiesa cattolica contro le eresie e le ingerenze esterne. Si tornò in questo modo ad una intolleranza teologica in cui i gruppi acattolici erano visti con ostilità ed emarginati o costretti all’esilio.

LA RIVOLUZIONE FRANCESE. DAL GIURISDIZIONALISMO AL SEPARATISMO. Con la rivoluzione francese si ebbe un temperamento ed un’ evoluzione dei principi giurisdizionalisti in quanto si affermò che la religione fosse un affare interno ad ogni Stato e che Stato e chiesa dovessero essere entità nettamente distinte. Nella costituzione francese si sancì che i vescovi dovevano essere eletti dal popolo senza intervento del Papa; essi erano inoltre tenuti a prestare giuramento di fedeltà alla rivoluzione (molti di loro non giurarono e furono eliminati). Non mancò inoltre il tentativo di alcuni studiosi e politici di creare una nuova confessione religiosa basata interamente sulla ragione, tentativo che tuttavia fallì miseramente. Successivamente la situazione mutò ancora con Napoleone Bonaparte che nel 1801 si accordò con la chiesa tramite un concordato in cui si diminuiva il numero delle diocesi e si imponeva alla chiesa di spazzar via tutti i sacerdoti ancora legati al vecchio regime. Fu ribadito inoltre l’obbligo del giuramento di fedeltà. L’elemento più importante di questo accordo fu però l’inserimento ad opera di Napoleone di alcune norme particolari all’interno del concordato che permettevano sostanzialmente l’introduzione “a sorpresa” di nuove norme non presenti nell’accordo stesso. Si trattò di una mossa che Napoleone credette particolarmente astuta e che lo spinse ad inserire successivamente una nuova normativa sul matrimonio civile ed una normativa che reintrodusse l’exequatur. Il Papa ovviamente si oppose con forza a questa sorta di tradimento dei patti e dopo l’esilio di Napoleone Bonaparte si ebbe un temporaneo ritorno all’ancient regime e al giurisdizionalismo, ma si trattò di un breve periodo di transizione in quanto il separatismo era ormai alle porte. Il separatismo fu un movimento piuttosto complesso che incorporava concezioni più o meno estreme. Il separatismo di John Milton già immaginato molti anni prima riteneva che la chiesa dovesse essere povera e curare solo gli interessi spirituali, slegandosi dallo Stato. Diversa e più aspra era la concezione separatista di Roger Williams il quale riteneva che la chiesa dovesse rilevare meramente come un’associazione privata e dunque subordinata in tutto allo Stato (oggi l’art. 7 c. 1 impedisce che ciò possa verificarsi in quanto la chiesa è un ente con un proprio ordinamento originario). Il separatismo estremo alla Williams ha trovato applicazioni anche molto recenti: nel 1905 ci fu infatti una legge inerente alla separazione dello Stato dalla chiesa che rilevava come una semplice associazione da disciplinarsi ad opera statale. Il movimento separatista ha incorporato varie correnti di pensiero ed è stato massimamente influenzato dagli influssi illuministi che auspicavano l’emancipazione filosofica dalla teologia. In verità fu il pensiero di Martin Lutero a dare una significativa spinta in tal senso dato che questi invitava alla lettura del Vangelo e ad una interpretazione personale. Così facendo è chiaro che l’originaria verità unica religiosa propagandata dalla chiesa cattolica finiva per essere frantumata in più verità con conseguente crisi della teologia stessa. Nell’illuminismo è facilmente percepibile l’enorme sforzo umano di rileggere la natura non in chiave religiosa ma secondo la ragione al fine di giungere a risultati oggettivi. Ciò determinò la nascita delle prime scienze e la subordinazione dei dettami religiosi alla verifica storica nel pieno trionfo della ragione. Tuttavia si deve precisare che l’illuminismo non significò la fine di ogni impulso religioso e la negazione del sovrannaturale: lo stesso Kant infatti non negò mai l’esistenza di Dio ma anzi nella sua critica alla ragion pura afferma di non poterne negare l’esistenza con la ragione né al contempo dimostrarla e termina il discorso asserendo che l’uomo giusto può volere l’esistenza di Dio. E’ anche vero che non mancarono gli illuministi che demolirono la religione ed esaltarono massimamente l’ateismo.

Ci fu poi chi come Voltaire non negò l’esistenza di Dio ma usò parole durissime contro il fanatismo religioso. Voltaire giunse persino ad affermare la malvagità di Dio e scrisse che la storia è sfigurata dalla favola con la conseguenza di generazioni di uomini accecati perpetuamente da secoli di errori cui la filosofia è riuscita a malapena ad aprire gli occhi. In ogni caso negli anni dell’illuminismo si concesse massima libertà religiosa e si sancì che ognuno fosse libero di professare il proprio credo asserendo che nessuna autorità potesse essere legittimata ad imporre la fede. Lo Stato era dunque tenuto a mantenere una posizione di assoluta neutralità nei confronti del fenomeno religioso. L’autorità dello Stato non deriva più da Dio: esso è sovrano e ha in se la propria legittimazione. Si affermò in questo modo il carattere sostanzialmente privato del culto, appartenente alla coscienza del singolo, e naturalmente il periodo fu segnato dalla totale assenza di concordati in quanto vi fu la chiusura verso qualsiasi tipo di privilegio per le varie istituzioni religiose. Cessa la rilevanza del diritto canonico, viene abolito il foro ecclesiastico, vale solo il matrimonio civile. In questi anni la chiesa si trovava sostanzialmente messa all’angolo in quanto la totale chiusura da parte dello stato verso l’accordo bilaterale inficiava ogni possibilità di temperamento della corrente separatista. La prima reazione del popolo ecclesiastico fu dunque quella di chiudersi a riccio e di esprimere naturalmente una netta disapprovazione per le novità introdotte con il separatismo. Era inoltre evidente anche la preoccupazione del clero per la salvezza delle anime in quanto secondo il professor Balbi la chiesa ebbe sempre l’atteggiamento di una madre oppressiva che vuole accompagnare il figlio e tenerlo sotto controllo: in pieno separatismo di fronte alla possibilità degli uomini di scegliere liberamente se credere o meno la chiesa temeva che l’uomo per la sua natura avrebbe manifestato la tendenza a non credere, autodeterminando la propria rovina. Non dovette passare molto tempo prima che la chiesa si facesse sentire esternando con forza il proprio dissenso e lo scontento per la situazione che si era venuta a creare. Nel 1832 l’enciclica Mirari vos (Gregorio XVI) intervenne pesantemente contro i principi illuministici condannando soprattutto la libertà di coscienza e la libertà di stampa. Condanna anche l’indifferentismo, cioè l’opinione secondo cui si può conseguire la salvezza professando qualunque fede se i costumi rimangono retti e onesti. Qualche decennio dopo, nel 1864 fu emanata l’enciclica Quanta cura (Pio IX) che sostanzialmente consistette in un sillabo degli errori indicati dalla chiesa, strutturato secondo un elenco numerato, in cui naturalmente rientrava anche la libertà di coscienza. Il messaggio della chiesa voleva prevenire l’avvento di un’era sregolata in cui l’uomo avrebbe finito per sprofondare nell’egoismo e nella cupidigia, finalizzando le proprie azioni unicamente al soddisfacimento dei propri comodi e dei propri piaceri. Il separatismo fu riproposto anche come criterio risolutivo della questione romana, sulla scia del famoso motto di Cavour “libera chiesa in libero Stato”: legge Siccardi, poi legge delle guarentigie. Anche recentemente, prima nel ’68, poi nel 1984 furono in molti a predicare principi separatisti auspicando la nascita di una chiesa povera e senza privilegi, e dunque di un rapporto Stato chiesa non concordatario: “cattolici del dissenso”, “cristiano per il socialismo”.

LA QUESTIONE ROMANA E LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE

Sotto il profilo formale il Papa rifiutava la normativa perché si trattava di un intervento unilaterale dello Stato, legato in ogni momento alla maggioranza governativa e dunque molto più instabile di un accordo bilaterale che è ben più difficile da modificare o da abrogare. Il problema reale tuttavia risiedeva nel fatto che la legge delle guarentigie non riconosceva un’effettiva sovranità alla Santa Sede. In mancanza di essa veniva a mancare una reale indipendenza e libertà della chiesa cattolica; del resto trovandosi all’interno dello Stato italiano il Papa sarebbe così risultato assoggettabile alla politica corrente. Il legislatore aveva ricercato la soluzione attraverso la redazione dell’art. 5 che sanciva che il pontefice avrebbe continuato a godere di determinate proprietà: ma non si dice a che titolo. Si discusse molto tuttavia su questo “continua a godere” in cui molti autori intravidero una sovranità reale garantita al Papa, soprattutto se l’art 5 veniva letto complementarmente all’art 7 che impediva alle autorità italiane di introdursi nei luoghi del sommo pontefice o nei conclavi senza aver prima ottenuto una specifica autorizzazione. Si è anche detto che la legge delle guarentigie sia stata eccessivamente ambigua, ed in verità lo è sicuramente stata nell’art 5, sebbene il restante corpo normativo fosse tutt’altro che impreciso. Ambiguità voluta: si

Citta del Vaticano. Balbi osserva che si tratta di un criterio troppo ambiguo la cui individuazione non sempre è cristallina e ci riporta l’esempio relativamente recente dello speaker russo la cui funzione fu considerata istituzionale in quanto parlava della Santa Sede; un caso che certamente suscita molte perplessità.

IL FASCISMO ED I CULTI ACATTOLICI

Con Mussolini si giunse finalmente alla risoluzione della questione romana; tuttavia nuovi motivi di frizione attendevano dietro l’angolo e la tanto agognata pace religiosa rischiò di essere nuovamente messa in discussione. Lo Stato fascista infatti era uno Stato totalitario, portatore di numerose ideologie diametralmente opposte ai dettami cattolici. Fra queste sono da ricordare le correnti volontaristiche estremamente individualiste in base alle quali si riteneva che singoli gruppi di coraggiosi potevano sostanzialmente emergere e divenire il motore stesso della storia. Dobbiamo poi evidenziare la tendenza dello Stato fascista a presentarsi come supremo educatore dei cittadini, in contrasto con la chiesa cattolica che voleva essa stessa essere educatrice e madre attenta dei propri fedeli. Il fascismo inoltre vedeva con malcelata diffidenza i gruppi ad alto impatto sociale, e giunse ad accusare la chiesa cattolica di fare politica, chiudendo le sedi dell’azione cattolica. Nel 1931 Pio XI rispose con l’enciclica “Non abbiamo bisogno”, in cui definisce il fascismo una “statolatria pagana”. La questione si risolse quando Papa Pacelli eliminò i dirigenti in odore di antifascismo e riorganizzò l’Azione cattolica, ponendola sotto il controllo dei vescovi e vietandole l’azione sindacale: specificò che la chiesa cattolica perseguiva soltanto fini spirituali. I contrasti divennero tuttavia irreversibili con l’alleanza nazista e l’arrivo delle leggi razziali.

LE MODERNE POSIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA. IL CONCILIO VATICANO II

I rapporti della Chiesa con il nostro Stato sono stati nel corso degli anni estremamente mutevoli. E’ lecito chiedersi quale sia l’influenza che la chiesa cattolica possa o debba avere sul nostro ordinamento e sulla vita dei fedeli. Nel 1800 sussistevano due teorie che evidenziavano l’una un potere sostanzialmente direttivo che sarebbe spettato alla chiesa, l’altra un principio di coordinamento. In base alla prima teoria, di cui fu esponente Bonsuè (uno degli autori favoriti da Febronio), la chiesa non avrebbe potuto impartire ordini, si sarebbe dovuta limitare a consigliare i fedeli e gli uomini di governo. L’efficacia dei consigli sarebbe dipesa dalla sola volontà dei destinatari con la conseguenza che il condizionamento dei fedeli sarebbe stato molto limitato. E’ una teoria che se da una parte si avvicina alla potestas in temporalibus di Bellarmino, dall’altra se ne distacca sotto il profilo concreto in quanto Bellarmino asseriva che in caso di pericolo per le anime la chiesa poteva impartire veri e propri ordini. La seconda teoria invece si basava sul principio del coordinamento di Stato e Chiesa ed ha un largo seguito ancora oggi. Si tratta di una dottrina che nacque in Germania ed il cui massimo esponente fu D’Avack, il quale asseriva che si dovesse rispettare un’eguaglianza assoluta fra Stato e chiesa, per cui in caso di conflitti sulle materie miste nessuno dei due avrebbe potuto subordinare l’altro e la risoluzione avrebbe dovuto essere conseguita pacificamente (mentre nel Medioevo la questione si poneva sempre in termini di supremazia). Questa tesi, detta del “dualismo concordatario”, ha ispirato l’art. 7 C. Ancora oggi il problema della potestà temporale della chiesa è ampiamente dibattuto. Nel 1956 Congar evidenziava che Cristo giunse sulla Terra non certo per esercitare un potere temporale e che di conseguenza la chiesa stessa dovrebbe seguire l’esempio di Cristo. Congar riporta alcuni passi dal Vangelo e dal Vecchio Testamento, fra cui l’esempio di Gesù che disse a Ponzio Pilato di non essere venuto per le temporalità. Il pensiero attuale della chiesa cattolica risulta dal Concilio Vaticano II che si è tenuto fra il 1961 ed il 1965, produttivo di numerosi documenti relativi ai rapporti fra Stato e chiesa. Fra di essi il più importante è la Gaudium et spes promulgata da Papa Paolo VI l’8 dicembre del 1965. E’ un documento in linea con l’articolo 7 della nostra costituzione, che sancisce che la chiesa e lo Stato nel proprio campo sono “indipendentes et autonomae”. Si pone dunque l’accento sulla libertà di entrambe le entità a vivere senza ingerenze esterne. Si esalta una sana collaborazione fra Stato e chiesa, finalizzata alla salvezza delle anime. Su questo punto alcuni hanno riscontrato caratteri di ambiguità, non si capisce quali debbano essere gli strumenti per concretizzare tale collaborazione.

Non è mancato inoltre chi ha evidenziato che la Gaudium et spes non fa riferimento esplicito ai Patti Lateranensi. Secondo Balbi si tratta di obiezioni sterili, c’è un motivo per cui non si è fatto riferimento ai patti: essi non sono l’unico strumento di collaborazione Stato-chiesa, si devono aggiungere le trattative in sede multiculturale, gli accordi scaturiti dal dialogo, la diplomazia ed altro. Nel documento si afferma anche che la Chiesa non cerca privilegi civili, è disposta a rinunciare ai privilegi acquisiti se questi possano un giorno far sorgere dubbi sulla genuinità della sua missione spirituale. Si afferma che anche le confessioni acattoliche debbano essere ugualmente libere, ponendo finalmente l’accento sulla libertà di religione, una libertà che spetta sia ai cittadini che ai gruppi sociali. La libertas ecclesiae non è diversa dalle altre in quanto la chiesa cattolica non chiede di più per se stessa e di meno per le altre confessioni religiose. Qual è oggi la posizione della chiesa cattolica relativamente alla disciplina delle materie miste? Oggi la chiesa rivendica un diritto di predicare la dottrina nonché di dare giudizi morali sulle cose politiche ma solo quando ciò sia richiesto per la salvezza delle anime e dei diritti fondamentali delle persone. Si tratta di un pensiero dibattuto in quanto sono molti i dubbi relativi al peso effettivo dei suddetti giudizi morali. Sorgono obblighi per i fedeli di fronte ai suddetti giudizi morali (che sono qualcosa più di semplici consigli)? Alcuni autori (fra tutti: Fumagalli) hanno evidenziato che in certi casi possono nascere tali obblighi dando vita ad un residuo di potestas indirecta in temporalibus. Secondo Balbi la questione è delicata: in linea di principio la chiesa non esercita un potere, tranne rarissimi casi; esercita piuttosto quello che andrebbe definito un servizio per la comunità. Con il concilio la dignità umana è stata finalmente posta al vertice: una importante rivoluzione cattolica che ha necessitato di un grande sforzo per superare le ingiustizie del passato ed i tempi bui in cui la chiesa ha vissuto momenti terribili e ben lontani dal lieto messaggio di Cristo. Dopo il Concilio Vaticano II si sono sviluppate sia tendenze mirate a circoscriverne e limitarne i documenti, sia tendenze atte ad ampliarli. Giovanni Paolo II, discorso a Vienna: la comune storia europea conosce non solo momenti di luce ma anche oscurità, persecuzioni per motivi, religiosi, politici, culturali, anche da parte dei cristiani (Inquisizione, condanna a Galileo Galilei, notte di san Bartolomeo con eccidio degli ugonotti), per cui chiedere perdono. Fra i protagonisti di questi ultimissimi anni vanno annoverati Ratzinger ed il cardinal Martini, che sebbene abbiano avuto interessi comuni, hanno pensieri per certi tratti divergenti. Relativamente ai documenti del concilio, Ratzinger ha asserito che i contenuti andassero imposti condannando chi vi contravvenisse. Vi sono materie su cui la Chiesa non può non intervenire: aborto, famiglia, educazione dei figli, dottrine politiche contrarie agli insegnamenti della Chiesa. Martini al contrario asseriva che il loro rispetto richiedesse una maturazione dei costumi e che quindi i fedeli dovessero arrivare a comprenderne la portata convincendosene senza imposizioni. La Chiesa deve tacere sulle scelte immediate di comportamento e intervenire sui principi etici. Occorre evitare due estremi: traduzione in politica dei valori cristiani; oblio di tali valori. Situazione pluralista: ciò che si considera bene sul piano morale non può tradursi in legge, quanto più un principio è impegnativo tanto più è necessaria una maturazione nei costumi. LA COSTITUZIONE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO. L’ARTICOLO 7. L’assemblea costituente sostanzialmente era stata chiamata a dare una nuova forma allo Stato Italiano in seguito alla caduta del fascismo. All’interno dell’assemblea cercavano di conciliarsi tre correnti di pensiero differenti: vi erano i cattolici che si battevano per affermare il primato dell’uomo sullo stato in netta controtendenza al precedente periodo fascista in cui lo Stato era al di sopra di tutto e giungeva persino a diffidare delle associazioni e dei gruppi (chiaramente anche religiosi); vi erano i membri dei partiti social comunisti che ricercavano il superamento dell’eguaglianza formale per giungere ad un’effettiva eguaglianza economica del cittadino, ed infine trovavano il loro spazio i sostenitori dei principi liberali che desideravano porre la persona umana al centro della costituzione. L’assemblea costituente si concluse con il completamento della carta costituzionale all’interno della quale gli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20 rappresentano sostanzialmente la posizione che lo Stato ha assunto nei confronti del fenomeno religioso. Come ho poco fa accennato, dalla lettura della carta

rapporto sostanzialmente bilaterale e paritario. In effetti prendendo il primo comma dell’art 7 singolarmente è chiaro che il dettato normativo non indichi precisamente una circoscrizione degli ambiti applicativi dei due ordinamenti, il che pone in essere un problema dovuto alla coesistenza di entrambi sullo stesso territorio geopolitico. Conseguentemente verranno a sussistere determinate materie, dette materie miste , su cui convergeranno interessi normativi da entrambe le parti, col rischio di attriti fra Stato e Chiesa. E’ chiaro adesso che proprio in virtù di quanto appena accennato il sistema concordatario costituzionalizzato nel secondo comma dell’art 7 si propone come lo strumento per risolvere la regolamentazione delle suddette materie miste attraverso la stipulazione di appositi accordi. Vorrei spendere qualche parola in più sulla questione dell’originarietà dell’ordinamento della Chiesa Cattolica. Quando si fa riferimento alla suddetta originarietà si vuole sostanzialmente indicare che l’ordinamento in questione trova origine da se stesso e non necessita di riconoscimenti esterni. La Chiesa in effetti ha sempre avuto un proprio ordinamento indipendente ed è opportuno osservare che tale ordinamento in epoca medievale mostrava una coesistenza perfetta con l’ordinamento statale: le norme canoniche non potevano essere contrastate dalle norme statali e l’uomo medievale era tenuto ad obbedirvi. Nella nostra epoca la Chiesa rileva come un’istituzione con un proprio ordinamento indipendente dallo Stato, a differenza delle altre religioni che in base all’art 8 della costituzione presentano ordinamenti derivati, regolati dallo Stato e subordinati ad esso. Balbi inoltre osserva che (diversamente da quanto asserisce Tedeschi) la Chiesa prevede anche sanzioni significative che indirizzano il fedele al rispetto della norma religiosa (una sanzione in particolare è il divieto di avvicinarsi ai sacramenti). Da quanto abbiamo detto dunque si prospetta una situazione paritaria fra Stato e Chiesa in cui come già accennato le materie miste vengono disciplinate attraverso accordi bilaterali. In aggiunta si noti che accanto ad esse vi sono materie che per la Chiesa devono essere disciplinate dal proprio ordinamento senza mediazioni da parte dello Stato, il che tuttavia non significa che lo Stato non possa intervenire ma piuttosto che in un eventuale intervento non ci sarà mai una concreta subordinazione della Chiesa. Analizziamo adesso il secondo comma dell’art 7, sul quale il dibattito è stato ancora più acceso. Il comma in questione sancisce che i rapporti Stato – Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Addivenire a questo dettato normativo è stato un processo lungo e faticoso che ha visto l’assemblea costituente nettamente divisa sull’opportunità di inserire i Patti Lateranensi direttamente nella costituzione. E’ necessario tener presente che i patti erano stati stipulati nel 1929 da Mussolini al fine di porre rimedio alla questione romana che aveva avuto il suo culmine nel ’70 e nel ’71 in seguito alla breccia di Porta Pia e alle leggi delle guarentigie. Il Papa che era stato in tale istanza privato del suo territorio aveva fatto leva sul movimento fascista per raggiungere un reciproco accordo. Attraverso i Patti la Chiesa era riuscita ad ottenere nuovamente un lembo di terra su cui fondare la propria soggettività internazionale ed era infine giunta la tanto agognata pace religiosa. Tuttavia in sede costituente vi erano numerosi ostacoli all’inserimento dei Patti nella costituzione. In primis vi era una repulsione ideologico-politica verso tutto ciò che era stato frutto del precedente periodo fascista e dunque anche verso i patti stessi. Al contempo era chiaro che non richiamare i patti avrebbe probabilmente riaperto la questione romana dando vita ad un contenzioso con la Chiesa che lo Stato Italiano non poteva permettersi di affrontare in quel momento, in cui dopo la caduta del fascismo il paese era in condizioni disastrose e bisognava concentrarsi sulla ricostruzione sociale politica ed economica. In questo difficile contesto l’assemblea costituente lavorava per giungere ad un accordo mentre fuori la Chiesa premeva con insistenza per avvalorare i propri interessi, pubblicando parole di fuoco sull’ Osservatore Romano. Tupini in particolare ribadiva che i patti erano stati lo strumento fondamentale della conciliazione e li definiva un atto di real politik, evidenziando la saggezza politica di un loro richiamo costituzionale. Anche Giordani esaltava l’importanza dei patti aggiungendo che dopo le spiacevoli encicliche di un Papa che si definiva “prigioniero a Roma” essi avevano procurato all’Italia le simpatie politiche degli Stati cattolici esteri. In conclusione asseriva che era nell’interesse del popolo richiamarli sebbene con qualche sacrificio ideologico (ossia passare sopra la loro matrice fascista). Calamandrei al contrario riteneva inutile e dannoso

richiamare i patti evidenziando che la tanto amata pace religiosa era ormai stabile e radicata nello spirito del popolo e dunque indipendente da un eventuale richiamo costituzionale. Sorprende invece l’intervento di Togliatti , che in netta controtendenza all’ideologia del partito comunista di cui era presidente, affermò che i patti dovevano essere costituzionalizzati dal momento che era assolutamente inopportuno rischiare la pace religiosa in un momento in cui sussistevano gravissimi problemi politici ed economici. Anche Riccio, cattolico, ribadiva l’importanza del richiamo e cercava di sminuire la matrice fascista dell’accordo. Una forte opposizione era rappresentata dai socialisti, capeggiati da Nenni , i quali consideravano la costituzionalizzazione dei patti una violazione dello spirito laico che si stava imprimendo allo Stato. Va infatti considerato che l’art 1 del concordato (art abrogato nell’84) definiva la religione cattolica religione di Stato, introducendo dunque un principio da Stato confessionale. Un altro problema significativo (in verità il problema maggiore) era caratterizzato dalle antinomie (contrasti) fra le norme pattizie e molte norme che si stavano inserendo nella costituzione (e non avevano torto, infatti si dovette porre rimedio nell’84 ed in vari interventi della Corte Costituzionale). A tal proposito Dossetti replicava affermando che i suddetti contrasti potevano essere sostanzialmente ignorati e che rilevarli avrebbe portato a mettere in discussione l’integrità dei patti stessi. Calamandrei invece esprimeva preoccupazione considerando che il richiamo ai patti avrebbe dato rilevanza costituzionale a tali norme, inserendole nell’ossatura dello Stato, e si chiedeva come si sarebbero superati gli inevitabili conflitti fra le norme di origine diversa. In effetti in assemblea ci si chiedeva quale sarebbe stata l’effettiva rilevanza delle norme pattizie dopo un eventuale inserimento dei Patti Lateranensi nella carta costituzionale. Le risposte non sembravano soddisfacenti essendovi dubbi sulla loro rilevanza costituzionale ma essendovi al contempo certezza che non sarebbero certamente state da considerarsi norme ordinarie. In merito Paietta parlava di un gioco delle tre carte: da una parte si diceva di richiamare i patti, dall’altra che le norme ivi contenute non avessero rilevanza costituzionale. Paietta in sostanza chiedeva più concretezza e spingeva a soffermarsi ad individuare quali sarebbero state le effettive conseguenze. Cruciale fu a questo punto l’intervento di Dossetti che affermò semplicemente che le norme in questione non entravano affatto nella costituzione e spingeva a riflettere sulla differenza fra norme materiali e norme strumentali. In base a quanto asseriva Dossetti il comma 2 rappresentava una norma strumentale, ossia una norma di produzione che indicava l’iter procedurale da seguire per disciplinare i rapporti con la Chiesa cattolica. In conclusione Dossetti poneva l’accento sulla strumentalità produttiva del secondo comma, sviando abilmente l’attenzione da altri problemi anche legati al primo comma. Inoltre nel ’48 in molti ritenevano erroneamente i patti idonei a disciplinare interamente le materie miste. E’ chiaro che di fronte a nuovi e vecchi problemi nelle suddette materie lo Stato deve cercare compromessi con la Chiesa ricorrendo al sistema concordatario costituzionalizzato nell’art 7. LA RATIO ALLA BASE DEI RAPPORTI STATO – CHIESA A questo punto è legittimo chiedersi quali siano in concreto gli interessi perseguiti dallo Stato e dalla Chiesa nei loro reciproci rapporti. La Chiesa innanzitutto pretende che non ci siano ingerenze da parte dello Stato , il che è facilmente comprensibile alla luce degli avvenimenti di un passato in cui non sono mancati momenti di giurisdizionalismo e di forti ingerenze di origine statale (si giunse persino ad influire sulle nomine vescovili). In secondo luogo è negli interessi della Chiesa che non vengano emanate leggi in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento canonico. Naturalmente non mancano punti di attrito in quanto non di rado si presentano al legislatore problematiche relative a materie come l’aborto o il divorzio, sulle quali la Chiesa vorrebbe una normativa diversa, ispirata direttamente ai principi cattolici. In questi casi tuttavia la Chiesa, sebbene si impegni in infuocate proteste, rispetta comunque l’autorità costituita, in onore del precetto cristiano di S. Paolo che invitava già nell’antichità i fedeli a rispettare le leggi. Solo nel caso in cui una normativa statale metta in diretto pericolo la vita stessa della Chiesa questa interviene spingendo i fedeli a non obbedirvi, come è accaduto al di fuori dell’Italia in taluni regimi che hanno invitato i cittadini a non frequentare le Chiese. Infine la Chiesa cattolica desidera che lo Stato attribuisca ai suoi atti gli effetti civili (si pensi che prima dei Patti Lateranensi chi si sposava col rito religioso doveva poi effettuare un secondo rito civile); che le sue sentenze siano riconosciute e che i controlli canonici abbiano rilevanza civile.

evidenziava che non sembrava opportuno uccidere gli uomini che per i propri limiti non riuscivano a credere in Dio; al contrario chi riceveva il battesimo otteneva con esso la grazia della fede e se avesse dovuto perderla ciò sarebbe stato da imputare alla sua natura di peccatore e di uomo ripudiato da Dio stesso. Diversa era la situazione per chi invece non si era affatto incontrato con Dio e dunque non meritava di essere così severamente punito. Sotto il profilo concreto gli eretici rappresentavano una minaccia non solo per la chiesa ma anche per lo Stato dal momento che esso si fondava sulla chiesa stessa; conseguentemente il rogo appariva la soluzione più opportuna per la mentalità medievale. E’ opportuno annotare che questo atteggiamento fortemente repressivo non era da attribuire esclusivamente alla chiesa cattolica: anche luterani e calvinisti adottavano la stessa ratio e si fecero carnefici di moltissime vite umane. Terribili furono poi le guerre religiose seguite ai grandi scismi e fu proprio in seguito alla guerra contro il luteranesimo che con la pace di Augusta del 1555 si ebbe la primissima apertura verso la tolleranza, sancendo che il cittadino se da un lato era tenuto a seguire la religione del sovrano, dall’altro era legittimato ad emigrare piuttosto che essere messo a morte. Certamente si trattava di un “privilegio” molto flebile ed in effetti dovette passare ancora molto tempo per avere un ampliamento di questa libertà. Ruolo di protagonisti nel difficile viaggio verso l’affermazione della libertà religiosa è stato ricoperto dagli anabattisti e dai sociniani. Si tratta di fedeli che non credono nella trinità e che affermano che l’uomo debba essere lasciato libero sia nel suo pensiero che nelle pratiche religiose. Inizialmente contro questi gruppi si ebbe una fortissima opposizione da quasi tutti i fronti, ma il principio di tolleranza insito nel loro credo fortunatamente non passò inosservato. Fra le cause che portarono ad una più piena libera convivenza fra diversi culti sicuramente va annoverata la stanchezza e lo scontento verso i troppo frequenti e sanguinosi conflitti religiosi. Si arrivò negli ultimi anni in cui ancora vigevano principi di intolleranza ad una maggiore tolleranza mostrata da parte dello Stato che non eseguiva più le sentenze di morte emanate dai tribunali ecclesiastici e preferiva piuttosto ricorrere alle prigioni. Influente fu anche il pensiero delle grandi personalità del passato che a partire dal 1500 affermarono principi di tolleranza anche rischiando la propria vita per questo. Fra questi ci fu Sebastiano Castiglione che asserì si dovesse guardare alla purezza della vita degli uomini piuttosto che alla precisione della loro dottrina, spostando dunque l’accento sulla condotta morale. Importante fu anche Jacopo da Poncio che ebbe il coraggio di schierarsi contro il tribunale dell’inquisizione (siamo ancora nel ‘500) criticando aspramente il ricorso alla paura per imporre il rispetto della fede. In Francia parole di fuoco contro le uccisioni degli eretici furono profferite da Mirabòt il quale giunse ad affermare che la stessa parola “tolleranza” fosse fuorviante: si tratta infatti di un termine tirannico che implica il gradimento di un’autorità che tollera (e che quindi potrebbe anche non tollerare), mentre in verità la libertà di pensiero dev’essere del tutto autonoma. In Olanda Erasmo da Rotterdam e Ugo Grozio si fecero portavoce di principi di tolleranza fondando il giusnaturalismo e affermando nel de iure belli et pacis che gli uomini in quanto tali nascono con diritti e prerogative e che debbano essere loro garantiti dei diritti fondamentali che preesisterebbero sia all’ordinamento sociale che religioso. In tempi più recenti John Locke in un’epistola sulla tolleranza affermò che non si può definire un cristiano colui che manchi di carità. Ribadì inoltre l’importanza che lo Stato si facesse protettore e garante dei diritti e dei beni civili. Al contempo la giurisdizione del magistrato al servizio dello Stato deve riguardare tutto ciò che è inerente ai suddetti beni, mentre la chiesa deve occuparsi esclusivamente di ciò che interferisca strettamente e direttamente con la salvezza delle anime. Parole forti riservava poi Roger Williams , padre del movimento separatista più estremistico, il quale asseriva che la commistione fra sacro e profano non poteva che avere effetti deleteri, essendo vera e propria fonte di iniquità. Fu con la rivoluzione francese che si affermarono alcuni diritti fondamentali fra cui la stessa libertà religiosa, con l’affermazione che nessuna autorità dovesse essere legittimata ad imporre un culto. Si sanciva così la neutralità dello Stato ed il carattere privato della religione. Alla luce di questi mutamenti si arrivava anche ad un’inutilità dei concordati in quanto lo Stato si rifiutava in maniera netta di accordarsi e stabilire privilegi per qualsivoglia confessione religiosa. Proprio questo rifiuto tuttavia determinò la fortissima opposizione della chiesa che poco dopo contribuì al ritorno dell’ancient regime tornando sostanzialmente indietro nel

tempo, per poi giungere al periodo dello Statuto Albertino in cui all’articolo 1 si decretava la confessionalità dello Stato e si asseriva che gli altri culti fossero meramente tollerati (non si poteva fare propaganda per religioni acattoliche). Un’ulteriore apertura si sostanziò con la legge del Sineo, seguita poi dai Patti Lateranensi in cui ci si avvicinò ancor più ad una reale libertà religiosa. Negli stessi anni veniva varata la legislazione sui culti ammessi che tuttavia erano posti su di un piano diverso rispetto alla religione cattolica. Infine nel 1948 con la costituzione si ebbe il consolidamento della libertà religiosa, i cui principi furono inseriti nell’articolo 19.

ALLE ORIGINI DELL’ARTICOLO 19. LE PROPOSTE DI DOSSETTI E CEVOLOTTO.

Naturalmente l’articolo 19 è il prodotto di un intenso lavoro dell’assemblea costituente, ed anch’esso è stato oggetto di più proposte sebbene il dibattito sia stato meno vivace di quanto abbiamo già visto in relazione all’art 7. Le proposte più rilevanti furono sostanzialmente quelle di Dossetti e di Cevolotto. La formula di Dossetti prevedeva che ogni uomo potesse essere libero di professare le proprie idee e convinzioni, nella piena libertà pubblica e privata purché ciò non contrastasse con l’ordine pubblico ed il buon costume. La proposta di Cevolotto era invece più articolata e prevedeva che tutti i cittadini dovessero avere la piena libertà di fede e di coscienza, che fossero liberi di professare qualsiasi culto non contrario alla morale e al buon costume, o di non professarne alcuno; liberi anche di compiere attività religiose in privato ed in pubblico nonché liberi di abbandonare in qualsiasi momento il proprio credo per abbracciarne un altro. Al terzo comma poi prevede una serie di prerogative e diritti per le confessioni che non contrastino con morale e buon costume, fra cui anche il diritto alla tutela penale contro il vilipendio. All’ultimo comma infine eliminava la libertà di coscienza sancendo che nessuno potesse giustificare il mancato adempimento di un dovere imposto dalla legge adducendo le proprie regole religiose. La proposta di Dossetti fu parzialmente accettata dall’assemblea costituente e si pose l’accento soprattutto sul limite dell’ordine pubblico su cui ci fu un acceso dibattito. Era necessario in primis stabilire cosa si intendesse precisamente per ordine pubblico e bisognava circoscrivere nettamente i principi della morale che presa in modo generico poteva potenzialmente bloccare tutte le religioni. La formula di Dossetti fu preferita per la sua semplicità e per il fatto che non menzionava la libertà di coscienza, che Cevolotto intendeva invece escludere dal nostro ordinamento. Il problema restava nel limite dell’ordine pubblico, proposto da molti dei padri costituenti, che tuttavia rappresentava pericoli significativi, sia perché non sarebbe stato facile circoscrivere in modo netto ciò che dovrebbe rientrare nel suddetto ordine, col pericolo di una flessibilità sfruttata negativamente dai potenti; sia perché un limite di ordine pubblico implicherebbe (come notò Laconi) un eccessivo potere delle stesse forze dell’ordine che sarebbero state chiamate in prima persona ad effettuare decisioni in tal merito. Non mancò fra l’altro chi addirittura propose di estendere ulteriormente questo limite ricorrendo all’espressione di “contrarietà alla civiltà”. D’altro canto l’altra parte dell’assemblea, consapevole dei pericoli, auspicava l’esclusione del limite dell’ordine pubblico dall’articolo 19, che difatti fu promosso con il solo limite del buon costume. Fra questi Ruini il quale si accinse ad evidenziare i vantaggi di una esclusione del suddetto limite e affermava che imponendo il paletto del buon costume sarebbe poi stato lo Stato a decidere e valutare di volta in volta quali confessioni fossero lecite e quali non lo fossero. Infine va appuntato che sebbene in netta minoranza, non mancarono le proposte tese ad una massima libertà, svincolata da tutti i limiti, compreso il buon costume: fra queste merita menzione la proposta di De Sena, che tuttavia fu bocciata. L’attuale articolo si basa sulla proposta di Dossetti, parzialmente modificata e svincolata dal limite dell’ordine pubblico: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Come si vede, dalla lettera dell’articolo 19 non emergono riferimenti alla libertà di coscienza. In assemblea costituente Cevolotto l’aveva addirittura esplicitamente esclusa, mentre Dossetti non vi aveva fatto riferimento. Il problema dell’individuazione di una disciplina per la libertà di coscienza era anche aggravato dalla mancanza di qualsiasi tipo di documento, anche Europeo che vi