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appunti balbi d. ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Lezione del 25 Marzo 2013
Con il trattato del '29 si conclude il principale accordo tra Stato e Chiesa. Il Fascismo si consolida anche con questa alleanza perchè Mussolini dimostra al Mondo che riesce ad andare oltre a quelli che sono i principi imposti dallo stesso Cavour, dunque l'ala moderata del suo partito riesce a prevalere. La Chiesa intanto porta ancora avanti il problema della Quesione Romana, che verrà risolto con il trattato del 1929 poichè la Chiesa voleva una certa sovranità, un riconsocimento insomma della sua autonomia rispetto al Governo di Roma. Respinge le leggi guarentigie poichè queste leggi non davano una vera e propria sovranità reale ed a questo occorre aggiungere un motivo di carattere secondario: questi leggi erano fondamentalmente lex unilaterali. Il trattato del 1929 iinvece riesce a dare questa sovranità non a caso nasce proprio con questi la città dello Stato del Vaticano in cui son presenti un territorio, un governo e la popolazione. Dal 1870 (con la Breccia di Porta Pia) al 1929 la Santa sede ha continuato a presentarsi come un soggetto di diritto Internazionale, tanto è vero che i grandi Stati ricevevano il Nunzio Apostolico come un vero e proprio ambasciatore. Dunque molti si sono chiesti se fosse possibile che sulla scena vi fossero due Soggetti di diritto Internazionale (La Santa Sede e la Città del Vaticano). La dottorina a questo proposito si interroga sul quesito, cercando di risponde attraverso tre teorie:
2)Monista
3)Mista
Cattolica avrebbe una personalità internazionale, e quel minum, si accentua nella Temporanità, si accentuà la sovranità spirituale della chiesa.
La teoria monista è quella che maggior mente è seguita, anche se nei primi anni la concenzione sullo scenario internazionale più seguita era quella Dualista.
Con Tedeschi distinugiamo bene la Chiesa Cattolica dalla Stanta Sede, dalla Città del vaticano:
-La Chiesa è una confessione religiosa. - La santa sede organo centrale della Chiesa. - Lo Stato è invece visto come l'entità territotiale.
Dunque parlando dell'articolo sette vi è un vero e proprio riferimento alla Chiesa. Nel Trattato non vi sarebbe un riconsocimento della sovranità Chiesa, come invece lo è nella nostra Carta costituzionale con l'articolo 7. Quando Mussolini parlò di Chiesa libera e sovrana, questi affermò c he la Sovranità è solo dello stato, dovranno dunque passerrano decenni prima di arrivare al 1 comma dell'articolo sette della Costituzione.
Il Trattato del '29 vi sono alcune delle norme più importanti da ricordare:
Art. 1: L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. (Parliamo dello Statuto Albertino.Questo articolo è stato cancellato perchè mal si conciliava con altri principi inisiti nei vari testi tanto che in assemblea costituente molti avevano già trovato e sottolineato questo contrasto.Sarà nell'84 che verrà del tutto cancellato)
Art. 3 L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante. ( Dunque l'allegato uno comprende i confini dello Stato del Vaticano)
Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità
concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. (Vedi lezione sullo Ion ente centrale.)
Art. 13 L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3). [L'allegato due è composto da quelgli edifici che godono dell'extraterritorialetà.Esempio classico è Castel Gandolfo, che non è Stato della città del Vaticano, ma gode dell'extraterritoralità)
Art. 14L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 4).
Da qui abbiamo poi esempi di immobili, che non godono dell'extraterritorialeità -> Art.15 e 16 del trattato del '29.
Art 21 Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima.[ Sono cittadini dello Stato Vaticano alcuni cardinali con tutto quello che consegue.]
Art 22 A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.
Art .23 Per l’esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.
Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.
Art. 25 Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l’Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l’Italia
Accanto al trattato del '29 vi sarà il Concordato. Trattato + concordato -> P.Lateranensi
Nel concordato vi sono due argomenti di una certa importanza:
-Entri Ecclesiastici
-Matrimonio
Si giunge finalmente con il matrimonio a quello che noi oggi definiamo "matrimonio concordatario" ossai un matrimonio canonico che permette la trascrizione. Con la trascrizione naturalmente vi sono tutta una serie di conseguenze civili che più avanti analizzeremo.
L'art 34 lascia una riserva a favore dei tribunali ecclesiastici,in quanto prevedeva che fossero competenti a valutare la validità o meno di un matrionio solo i tribunale ecclesiastico .Gli sposi dunque dovevano presentarsi necessariamente davanti ai tribunalli della Chiesa.
Il concordato comporta dunque che gli accordi canonici valgano pure per lo Stato. Accanto al concordato vi saranno affiancati delle leggi di attuazione sia per matrimonio (LM) che per gli enti ecclesiastici. (Lex unilaterali)
Per il matrimonio è stato varato la LM la n. 247 del '29 , superata dalla n. del '48 che oggi è stata in gran parte superata. Siccome non c'è una vera e propria legge matrimoniale, il legislatore si serve di queste norme del 48 ancora oggi.
I patti lateransensi furono, come abbiamo detto, accompagnate da queste leggi unilaterali. Il regime fascista però compie un passo avanti perchè comporta la nascista delal così detta legislazione dei "Culti ammessi", cioè i culti ammessi dallo Stato.
L'art. 1 di questa legge n. 1159 del 1929 afferma che sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume [Si pongono paletti chiari all'ordine pubblico. norma in contrasto con l'art.8 della nostra Carta Costituzionale. Si dice però anche di un'approvazione per la nomina dei ministri di culto.