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Le garanzie del diritto penale nella prospettiva europea
Tipologia: Appunti
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In base all’art. 69 del TFUE le COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA PENALE devono essere esercitate rispettando: il principio di sussidiarietà, per cui l’Unione può intervenire con le sue norme solamente nel caso in cui l’intervento dello Stato non sia sufficiente; il principio di proporzionalità, in virtù del quale l’azione dell’Unione si deve limitare a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati nei trattati; il principio di attribuzione, per il quale l’intervento dell’Unione nell’ordinamento nazionale deve essere giustificato da una base testuale giuridica. L’Unione Europea non ha una COMPETENZA DIRETTA in materia penale. Al riguardo possiamo citare l’ art. 86 TFUE , che accoglie una significativa proposta: ovvero la possibilità che il Consiglio dell’Unione Europea istituisca, mediante regolamenti, una procura europea deputata alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tuttavia, sull’onda di obiezioni sollevate da alcuni Stati membri circa il mancato rispetto del principio di sussidiarietà e l’insufficienza del controllo del giudice sull’operato di questo nuovo organo, non vi è ancora un regolamento istitutivo di una competenza penale diretta dell’Unione Europea. In dottrina ci si chiede se l’art. 86 TFUE possa legittimare l’Unione ad introdurre regolamenti europei che, oltre ad istituire una Procura Europea, contengano al loro interno norme penali o fattispecie incriminatrici, con o senza l’indicazione della sanzione. Se trovasse riconoscimento l’ipotesi del regolamento, allora avremmo una competenza diretta, ma questa lettura è particolarmente problematica sia sotto il profilo dell’attribuzione (perché manca una base giuridica nei trattati: potrebbe essere l’art. 86 ma oltre che non attuato, la sua interpretazione pare molto variabile); sia sotto il profilo della legalità (in quanto l’esercizio di una competenza penale diretta dell’Unione Europea non rispetta il principio della riserva di legge, soprattutto per quegli ordinamenti che ne consacrano il riconoscimento a livello costituzionale, giacchè l’iter legislativo sarebbe fortemente inquinato dal potere esecutivo). Una competenza penale diretta dell'Unione la si riconosce nel "diritto parapenale", cioè quel diritto formalmente non penale, ma sostanzialmente penale in quanto a contenuto punitivo (es. illecito amministrativo). L’art. 83 TFUE introduce una COMPETENZA INDIRETTA dell’Unione europea in materia penale, perché l’Unione interviene mediante direttive. Le direttive, diversamente dai regolamenti, non sono direttamente applicabili, ma occorre un intervento degli Stati membri ai quali compete scegliere il mezzo più adeguato per darne attuazione nei loro ordinamenti nazionali.
esecutore del diritto convenzionale e poi si elencano i casi nei quali il giudice comune è propriamente vincolato dalla decisione di Strasburgo, che sono in caso di sentenza pilota e diritto consolidato. SENTENZA PILOTA si ha quando la Corte europea dei diritti dell'uomo è investita di ricorsi "seriali", ne seleziona uno ed afferma che quella sentenza deve intendersi riferita a tutti i ricorsi che hanno a che fare con la medesima questione. DIRITTO CONSOLIDATO si verifica quando la sentenza: riguarda l’Italia e non un altro Paese; è emessa dalla grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo; è stata adottata all’unanimità; non innova, cioè è espressione di un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
2. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (CARTA DI NIZZA): riguarda l'ambito dell'Unione europea con i suoi 28 Stati membri. L’ art. 51 par. 1 Carta definisce espressamente il suo ambito di applicazione materiale, affermando che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli Stati membri unicamente quando attuano il diritto dell’Unione, quindi mentre la CEDU si applica a tutte le materie, la Carta si applica solo al diritto attuativo dell’Unione. Nel caso Fransson si coglie una tendenza espansiva dell’art. 51 in quanto la Corte di giustizia in sostanza stabilisce che la Carta viene applicata in tutti gli ambiti dell’Unione. L’ art. 51 par. 2 Carta, inoltre, sancisce che essa non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, assicurando così che l'adozione della Carta non accresca i poteri dell'Unione a discapito di quelli degli Stati membri. Il valore principale della Carta risiede nell'esplicito riconoscimento del ruolo cruciale che i diritti fondamentali svolgono nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Tale ruolo è consacrato dall’ art. 6 TUE , che in tre distinti paragrafi individua tre distinte logiche di valorizzazione dei diritti fondamentali. 1. STRADA AUTONOMISTA (art. 6 par. 1) : si è tradotta nell’adozione, da parte dell’Unione, di una propria Carta dei diritti (la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) dotata del medesimo rango dei trattati. Dunque alla Carta di Nizza è stato assegnato lo stesso valore giuridico dei Trattati e la medesima disposizione non è stata prevista per la CEDU, che continua ad avere rango di fonte sub-costituzionale, ma sovra- ordinata rispetto alla legge ordinaria. Sicché alla Carta di Nizza e alla CEDU viene attribuito diverso valore giuridico. Secondo questa strada la Carta si considera come una sorta di costituzione dell’Unione europea che riconosce un catalogo minimo di garanzie penali e processuali. 2. STRADA DELL’ADESIONE (art. 6 par. 2): programma l’adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, la Corte di giustizia ha escluso la comunitarizzazione formale della CEDU, che avrebbe come effetto principale quello di rendere la CEDU direttamente applicabile dinanzi al giudice interno, in quanto la Corte di giustizia vuole continuare a mantenere il suo primato. Rimane però valida l’ipotesi di una comunitarizzazione sostanziale dei diritti della CEDU corrispondenti a quelli della Carta, limitatamente alle materie attuative del diritto dell’Unione, per effetto dell’art. 52 par. 3 CDFUE.
riferimento all'accusa penale e alla pena come presupposti per aversi l'applicazione delle garanzie da loro sancite. Quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è interrogata se queste nozioni di accusa penale e di pena debbano essere lette secondo le qualificazioni formali degli Stati oppure secondo una sua qualificazione autonoma. La risposta della Corte è stata per la sua qualificazione autonoma perché altrimenti si rischierebbe di cadere nella cd. "frode delle etichette", che consiste nel non definire con nome legis reato una fattispecie che nella sostanza è punita come un reato, al fine di evitare l’applicazione delle garanzie ex art. 6 e 7 CEDU. Nel diritto interno il concetto di reato si qualifica attraverso un criterio formale, per cui il reato è quel fatto giuridico, infrattivo della legge penale, espressamente previsto dal legislatore e al quale l’ordinamento giuridico ricollega come conseguenza una sanzione. Di qui la creazione del concetto di materia penale che invece ha una valenza sostanziale, stabilendo che non è penale solo ciò che il legislatore qualifica come tale, ma tutto ciò che è ad esso analogo. È nella SENTENZA ENGEL C. PAESI BASSI che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato tre criteri, detti criteri Engel, che servono ad individuare se una fattispecie sia o meno penale:
In Italia il principio di legalità penale è stabilito dall’ art. 25.2 Cost. “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. La ratio sta nell’evitare che il cittadino sia esposto ad abusi da parte del potere esecutivo e giudiziario. Corollari di tale principio sono: PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE: prevede che l’unico strumento idoneo a creare norme incriminatrici sia la legge ordinaria e cioè la legge emanata dal potere legislativo, il cui procedimento di formazione è sancito dagli artt. 70 e ss. Cost. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ: stabilisce che la legge penale non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ: stabilisce che la disposizione normativa generale ed astratta in materia penale deve rispondere ai requisiti di chiarezza, precisione e comprensività; DIVIETO DI ANALOGIA: non è possibile applicare la legge penale a fattispecie non previste dalla legge stessa, sulla base di un ritenuto rapporto di similitudine con la fattispecie espressamente contemplata. In Europa il principio di legalità penale è stabilito dall’ art. 7 CEDU e dall’ art. 49 Carta di Nizza che sono sostanzialmente simili. L’art. 7 CEDU stabilisce che “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale”. Il dato più innovativo è l’apertura al diritto giurisprudenziale, infatti mentre il nostro art. 25.2 Cost. prevede l’espressione “in forza di una legge”, l’art. 7 CEDU prevede l’espressione “secondo il diritto interno o internazionale”. Tale equiparazione, sul piano delle fonti, tra legge e giurisprudenza porta sia ad una sostituzione del classico principio di legalità con un principio diverso che si identifica col principio di giuridicità penale sia ad una nozione di RISERVA DI DIRITTO , che accoglie sia la riserva di legge che la riserva di giurisprudenza, o meglio il principio del precedente giurisprudenziale. Tutto ciò deriva dal fatto che l'Europa si trova a dover mediare tra due sistemi, quello di civil law (basato sulle codificazioni) e quello di common law (basato sui precedenti), e se la Convenzione avesse imposto la riserva di legge avrebbe impedito a stati così differenti di aderirvici. Questo, però, non vuole dire rinunciare al ruolo primario della legge come garanzia della certezza del diritto. La Corte ha affermato che si può considerare “legge” solo una norma enunciata con precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta, tuttavia nella norma sussiste sempre un margine di vaghezza che compete al giudice riempire di significato con la sua attività ermeneutica. Proprio per questo si rimarca la necessaria collaborazione dei giudici alla precisazione del precetto, in modo che il cittadino conosca le conseguenze della sua azione. Allora la legalità si presenta non come rilevanza formale quanto piuttosto come accessibilità e prevedibilità, e ciò può avvenire grazie al dato giurisprudenziale: la prevedibilità va intesa come possibilità per il cittadino di poter prevedere il significato del precetto e le eventuali conseguenze giuridiche del suo comportamento; l'accessibilità va intesa come conoscibilità del precetto. Dunque, per la Corte non è significativo chi introduce la norma bensì che l’individuo sia tutelato e messo nelle condizioni di prevedere le conseguenze della sua azione. Tutto questo appare chiaro in due sentenze in cui la Corte di Strasburgo è chiamata a pronunciarsi.
Anche nella SENTENZA SUD FONDI si chiede se la legge applicata alla società Sud Fondi fosse o meno prevedibile e accessibile. Gli imputati erano stati scagionati perché in errore inevitabile sulla legge penale, ma ciò nonostante gli era stata applicata la sanzione della confisca e per questa ragione la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver violato l’art. 7 cedu sulla "prevedibilità" e "accessibilità". PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA SFAVOREVOLE In Italia il principio di irretroattività penale si fonda sull’ art. 25.2 Cost. che sancisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Anche l’ art. 2 c.p. sancisce il principio di irretroattività nelle ipotesi di nuova incriminazione e nelle ipotesi in cui la legge penale varia in modo sfavorevole al reo. Quindi è una irretroattività che opera a favore del reo. Il principio di irretroattività penale non si applica per le misure di sicurezza, che sono quindi applicabili ai fatti pregressi. La ratio di ciò è che le misure di sicurezza non si correlano alla responsabilità del reo ma alla sua pericolosità sociale, e quindi si proiettano verso il futuro. Al riguardo possiamo citare la SENTENZA 196/2012 della Corte Costituzionale: la questione riguarda la confisca del veicolo per guida in stato di ebrezza. Tale confisca, pur essendo qualificata giuridicamente come misura di sicurezza, nella sostanza non lo era, visto che un veicolo distrutto non è più utilizzabile e quindi non rappresenta più un pericolo. Quindi si trattava di una pena a tutti gli effetti, aldilà della sua configurazione formale. La corte Costituzionale stabilisce che, trattandosi di pena e non di misura di sicurezza, non può retroagire altrimenti contrasterebbe con l’art. 7 CEDU. Il principio di irretroattività, invece, si applica per gli illeciti amministrativi punitivi, ma la legge 689/81 è una legge ordinaria ed in quanto tale può essere modificata da una legge posteriore, quindi pur avendo un divieto di retroattività esteso anche a queste componenti di illeciti, lo abbiamo con un rango di natura legislativa e non costituzionale. In Europa il principio di irretroattività penale si fonda sull’ art. 7 CEDU. L’art. 7 comma 1 sancisce che “nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”: ciò implica che sia il precetto che la pena debbano essere previsti prima che il fatto sia commesso. L’art. 7 comma 2 sancisce che “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”: in merito al comma 2 la domanda che dobbiamo porci è cosa si intenda per “crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili". Due sono le possibilità:
In realtà la previsione del secondo comma va contestualizzata al periodo storico in cui la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è stata realizzata: cioè il 1950 mentre a Norimberga si svolgeva il processo contro i gerarchi nazisti ed è proprio verso questi ultimi che tale norma fu creata (tanto è vero che si parla di " clausola di Norimberga " e fu creata per evitare che ci fosse un’invalidazione dei giudizi resi in precedenza dal Tribunale militare di Norimberga relativamente ai crimini commessi durante il periodo nazista). La particolarità dell’art. 7 CEDU è l’utilizzo della parola “diritto” che ci fa capire che oltre la legge bisogna andare a guardare anche i mutamenti giurisprudenziali. Nei sistemi di common law un precedente può essere ribaltato in due modi:
norma ed il legislatore non la ritiene più meritevole di essere punita con la severità che la contraddistingueva precedentemente. In caso di abolitio criminis viene travolto anche il giudicato, cioè un eventuale giudizio definitivo viene meno. In caso di modifiche più favorevoli al reo, la retroattività della norma più favorevole trova un limite nel giudicato: se vi è già stato giudicato, la norma penale più favorevole non retroagisce; se invece il giudizio è ancora in corso, il giudice ne deve fare applicazione. In Europa il principio di retroattività penale della lex mitior sorprendentemente non riceve una consacrazione nella Convezione Europea dei diritti dell'uomo. È invece consacrato nell’ art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nell’ art. 49 Carta di Nizza , il cui contenuto è sostanzialmente simile. Entrambi gli articoli ritengono che “se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima”. In entrambi il principio si fonda sul principio di legalità penale ed è pertanto inderogabile. Analizziamo a riguardo il CASO BERLUSCONI. Berlusconi era imputato per falso in bilancio, punito dagli artt. 26121 e 2622 c.c., per fatti realizzati prima del 2005, anno di entrata in vigore di una normativa più favorevole: ci riferiamo alla Legge Ex Cirielli che aveva diminuito i termini di prescrizione per i reati meno gravi, tra cui proprio il falso in bilancio che da delitto si era trasformato in contravvenzione. Questa legge fa prescrivere i reati delle società di Berlusconi. Vi era però una direttiva europea che riteneva che i reati di falso in bilancio dovessero essere puniti con sanzioni gravi, proporzionali e dissuasive, per cui questa norma che prevede la depenalizzazione del falso in bilancio è in contrasto con la direttiva. Nell’impossibilità di risolvere il contrasto tra norma interna e norma comunitaria tramite interpretazione conforme, il giudice vorrebbe disapplicare la ex Cirielli ma ciò genererebbe retroattività in malam parte così solleva un rinvio pregiudiziale alla CIG: il giudice si chiede se, per tutelare gli interessi dell’Unione, deve disapplicare la norma di favore con reviviscenza della vecchia normativa oppure se deve applicare la norma più favorevole. La Corte di giustizia ha detto che deve applicarsi la legge più favorevole in quanto principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, non cita la carta di Nizza poiché non era stata ancora comunitarizzata, era una mera dichiarazione politica (soft law). Nella Sentenza Berlusconi la Corte di giustizia ribadisce che il principio di retroattività penale della lex mitior si fonda sul principio di legalità penale e quindi è inderogabile. Quattro anni dopo sulla questione interviene anche la Corte Europea dei Diritti dell'uomo con la SENTENZA SCOPPOLA. Il signor Scoppola aveva ucciso la moglie e tentato l’omicidio del figlio, per questa ragione era stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno. Aveva però la possibilità di ottenere una riduzione di un terzo della pena se avesse rinunciato al dibattimento, precludendosi la possibilità di difendersi. Scoppola decide di rinunciare al dibattimento ma al momento dell’udienza preliminare, il giudice trova la notifica di una nuova legge che prevedeva che “se c’è l’ergastolo senza isolamento diurno la pena diminuisce a 30 anni, se c’è l’ergastolo con l’isolamento diurno si taglia solo l’isolamento”. Scoppola quindi sarà condannato all’ergastolo senza isolamento e decide quindi di andare a Strasburgo. Ci troviamo in un caso che non riguarda il diritto penale sostanziale ma il diritto penale processuale, per il quale in Italia non vale la regola del principio di retroattività della norma più favorevole ma il temus regit actum e cioè che, in caso di modifica, si applica comunque la norma che era vigente al momento della commissione del reato. Però la Corte decide di accordare il principio di retroattività della lex mitior ad una norma processuale e non sostanziale, partendo dal presupposto che il
concetto di pena è una nozione autonoma e che anche se l’art. 442 c.p.p. è formalmente qualificato come norme processuale, il suo contenuto effettivo riguarda la pena e ertanto se ne può fare applicazione retroattiva. Inoltre la Corte, tramite un rinvio alla sentenza Berlusconi della Corte di giustizia, fonda il principio di retroattività penale della lex mitior sul principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU, il quale conterrebbe al suo interno il principio della retroattività penale della lex mitior che deve essere ricavato tramite interpretazione. La Corte lo fa facendo leva sulla prevedibilità nel senso che il consociato deve essere in grado di prevedere le conseguenze sanzionatorie della propria condotta che devono essere caratterizzate dalla proporzionalità: se tale proporzionalità è oggetto di rivisitazione normativa, deve trovare applicazione la legge rivisitata. La sentenza Scoppola, inevitabilmente, ha degli effetti sulla nostra Corte Costituzionale. Un problema riguarda la derogabilità o meno di tale principio. Se la Corte costituzionale seguisse la sentenza Scoppola e ancorasse il principio di retroattività della legge penale favorevole alla legalità lo renderebbe inderogabile; se seguisse invece la propria strada, quella dell’art. 3 Cost,, rischierebbe di mettersi in un terreno troppo diverso da quello della Corte europea dei diritti dell’uomo. La corte costituzionale arriva ad una soluzione con la sentenza 236/2011 che dice che il principio della retroattività della lex mitior nel nostro ordinamento è e resta derogabile, perché la corte di Strasburgo nella sentenza Scoppola non dice espressamente che è inderogabile. L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE PENALE NEL DIRITTO PENALE EUROPEO L’interpretazione è il potere del giudice di applicare al caso concreto ciò che la legge ha previsto in termini generali e astratti. In Italia gli articoli che fanno riferimento all' interpretazione della legge penale sono gli artt. 12 e 14 Preleggi. L’art. 12 delle Preleggi stabilisce che un giudice, indipendentemente se in ambito civile o in ambito penale, può interpretare una disposizione di legge in vari modi e secondo un ordine ben preciso: Interpretazione letterale: il giudice deve basarsi su quanto è letteralmente stabilito nella disposizione di legge; Interpretazione logica: il giudice deve stabilire il vero contenuto della disposizione ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola; Interpretazione sistematica: il giudice deve tener conto dell'intero ordinamento e delle altre disposizioni in materia, prima fra tutte la costituzione, cercando una interpretazione che riesca a vivere all'interno dell'ordinamento stesso senza essere in contraddizione con altre norme; Interpretazione autentica: è l’interpretazione data alla disposizione dallo stesso organo emanante. Ma il compito dell'interpretazione spesso è anche quello di trovare diritto dove le norme sembrano non aver legiferato. Nel fare questo l'interprete fa uso della: interpretazione estensiva: consiste nell’attribuire un significato ulteriore alle norme; interpretazione analogica: consiste nell’attribuire un significato alla norma che non è esplicito nella disposizione stessa, con estensione della sua area applicativa. L’art. 14 delle Preleggi implicitamente pone un divieto di interpretazione analogica per le leggi penali in quanto si ritiene che violi il principio di legalità perché comporterebbe un potere di sostituzione da parte del giudice nei confronti del legislatore: cioè il giudice riterrebbe che anche un
In Italia il principio di colpevolezza si fonda sull’ art. 27 Cost. il cui comma 1 stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. Tale disposizione inizialmente implicava solamente il divieto di responsabilità per fatto altrui. Pertanto bastava che il fatto fosse imputato al soggetto solo su un piano oggettivo. Successivamente si è sentito il bisogno di segnalare qualcosa in più, cioè per muovere un rimprovero penale c’è bisogno di un legame psicologico tra l’autore ed il fatto. Pertanto non basta più il solo criterio oggettivo ma c’è bisogno di dolo o colpa. La colpevolezza è costituita da: imputabilità; dolo e colpa; assenza di cause di esclusione della colpevolezza; conoscibilità del divieto penale. La conoscibilità del divieto penale è la possibilità di conoscere la norma penale. In questo caso dobbiamo far riferimento all’ art. 5 c.p. secondo cui “Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge”. In un primo momento l'applicazione di tale principio era assoluta, poiché la possibilità di conoscere la norma penale era sempre garantita dalla pubblicazione della legge nella GU. Però, nella prassi era stato dimostrato come la produzione di disposizioni penali poco chiare ed il numero sempre crescente di reati potessero porre il cittadino nell’impossibilità di conoscere le norme incriminatrici. per questo motivo la Corte costituzionale con la sentenza SENTENZA 364/1988 ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 5 c.p. nella parte in cui non prevede l’ignoranza incolpevole perché si fonda su un atteggiamento psicologico di carattere incolpevole quindi scusabile Il caso era quello di un soggetto che aveva in casa armi da sparo senza averne denunciato il possesso alle forze dell’ordine ed era stato mandato a processo con l’accusa di detenzione non denunciata di armi da sparo. Si è posto in quel processo il problema della fondatezza di un’accusa penale che viene mossa ad un soggetto al quale manchi la coscienza dell’antigiuridicità del fatto. In questa sentenza si stabilisce che la responsabilità penale non deve essere solo personale ma anche colpevole. Il presupposto di questo ragionamento è la finalità rieducativa della pena espressa dall’art. 27.3 Cost. Se il fine della pena è rieducare un soggetto, questi non potrà mai essere punito per un fatto che oggettivamente non ha colpevolmente compiuto poiché in quel caso la finalità rieducativa non ci sarebbe: per cosa sarebbe rieducato se oggettivamente non ha colpa? Insomma, la responsabilità penale colpevole è una responsabilità che si fonda, oltre che sulla commissione del fatto, anche sull’esistenza di un nesso psicologico tra il fatto ed il suo autore. Se non c’è questo nesso, il rimprovero penale non può essere mosso. La Corte porta a compimento il suo ragionamento con la SENTENZA 1085/1988 : affinché l’art. 27 sia rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è necessario che gli elementi significativi della fattispecie siano investiti da dolo e colpa. Con questa sentenza è stata dichiarata illegittimità costituzionale del delitto di “furto d’uso” nella parte in cui non contempla l’ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non essendo tali ipotesi addebitabili al soggetto per mancanza di ogni profilo di rimproverabilità soggettiva. Una ulteriore analisi sul principio di colpevolezza si può fare in relazione all' error aetatis, la cui normativa di fatto escludeva che esso si applicasse ai casi dove la violenza sessuale riguardava minori di 14 anni anche se l'errore era scusabile (il colpevole di reato poteva essere punito anche se non conosceva davvero l'età della minore). Così la dottrina si è interrogata se questa scelta di politica criminale fosse legittima in relazione al principio di colpevolezza e si era data, quasi unanimemente, una risposta negativa. La SENTENZA 322/2007 della Corte costituzionale, che è
una sentenza interpretativa di rigetto, sancisce che il principio di colpevolezza non è derogabile pertanto va interpretato in modo compatibile con la costituzione. Da questo ricaviamo il rango elevato del principio di colpevolezza che non è derogabile ma non è neppure bilanciabile neanche se è in gioco un principio molto sensibile come il principio della tutela dei minori dalle violenze sessuali. In Europa il principio di colpevolezza non è consacrato in nessuna delle due principali carte, però, esistono alcune norme pongono come fondamento del principio di colpevolezza o il principio di presunzione di non colpevolezza o il principio di legalità penale. Le norme che ritengono che il fondamento del principio di colpevolezza sia il principio di presunzione di non colpevolezza sono: Art. 6 CEDU: È relativo all’equo processo e al comma 2 sancisce la presunzione di innocenza o non colpevolezza. È una norma che ha a che fare col diritto processuale in base alla quale una persona è presunta innocente e, al contempo, occorre la prova legale della sua colpevolezza. Allora si parla in qualche modo di colpevolezza, certo non nella chiave in cui siamo abituati, visto che non si accenna né alla responsabilità penale personale né alla finalità rieducativa della pena, ma tra le righe si coglie un riferimento al principio. Art. 48 Carta di Nizza: Rubricato “presunzione di innocenza e diritti della difesa", è quasi identico all'art. 6 CEDU. Le norme che ritengono che il fondamento del principio di colpevolezza sia il principio di legalità penale sono: Art. 7 CEDU: Il ragionamento implicito è che sarebbe incoerente esigere una norma accessibile e prevedibile ma permettere che una persona venga considerata colpevole e venga punita anche nel caso in cui non fosse in condizione di conoscere la legge penale. Art. 49 Carta di Nizza: Ricalca l’art. 7 CEDU. In tema di colpevolezza possiamo analizzare la SENTENZA SALABIACU C. FRANCIA. Il sig. Salabiacu, arrivato all’aeroporto di Parigi, va a recuperare i suoi bagagli e prende una cassa ritenendo gli appartenesse. Essa però conteneva droga. Viene condannato con doppia imputazione: per importazione illegale e contrabbando di sostanze stupefacenti. Nel corso del giudizio il sig. Salabiacu è assolto per il reato di importazione illegale perché riesce a dimostrare che quella cassa non era la sua e che ne ignorava il contenuto, ma nonostante ciò, viene comunque condannato per contrabbando, sul presupposto che esiste una presunzione nei suoi confronti di conoscibilità di ciò che trasportava, cioè merce illegale. Il governo francese espone le proprie ragioni: il delitto di contrabbando doganale non comporta una presunzione assoluta di colpevolezza, bensì una presunzione relativa cioè era consentito al sig. Salabiacu di provare il contrario e lui non era riuscito a dimostrare la sua buona bene. Il condannato fa ricorso alla Corte Edu lamentando una violazione dell’art. 6 CEDU, facendo presente che, a fronte di un principio di non colpevolezza e presunzione di innocenza, lo stanno comunque condannando senza colpevolezza per non essere stato in grado di provare la sua buona fede. La Corte Edu esclude una violazione dell’art. 6.2 sulla base della constatazione che gli Stati restano liberi nel determinare le componenti del reato e della responsabilità, pertanto sono liberi di punire un fatto materiale indipendentemente dalla sussistenza di dolo o colpa. Anche la Corte di Giustizia ha riflettuto sul principio di colpevolezza nella SENTENZA SPECTOR. La Spector è una società belga quotata in borsa, contro cui e contro uno dei suoi dirigenti le autorità belghe procedono perché aveva utilizzato informazioni privilegiate. Siccome in
In Italia il principio del ne bis in idem, che sancisce il divieto del doppio giudizio, non si rinviene in nessuna norma costituzionale. Tutt’al più si potrebbe forzatamente operare una connessione col principio di ragionevolezza-uguaglianza (perché sarebbe iniquo e sproporzionato essere giudicati due volte) ma non è immediatamente desumibile, quindi non c’è neanche un parametro implicito. Nella legislazione interna, troviamo tracce del principio del ne bis in idem nel codice penale e nel codice di procedura penale. Nel codice penale troviamo l’art. 15 in forza del quale se ci sono più leggi penali astrattamente riconducibili ad uno stesso fatto, prevale la legge speciale. Questo articolo si occupa di punire una sola volta un soggetto, anche se sussistano più fattispecie incriminatrici applicabili. Ma questo articolo si riferisce ad un principio di ne bis in idem interno, cioè si riferisce a quello che accade nell’ordinamento italiano all’interno di uno stesso procedimento. L’ art. 11 c.p. consente di giudicare un soggetto due volte: se è stato giudicato in uno Stato, può essere giudicato di nuovo in Italia, sia se solo una parte del reato sia stata commessa all’estero, sia se il reato sia stato per intero commesso all’estero, in questo ultimo caso se il Ministro di giustizia ne faccia richiesta. Questo articolo disciplina un’altra dimensione del principio del ne bis in idem, cioè quella transnazionale. Nel codice di procedura penale troviamo l’ art. 649 che riguarda il divieto di un secondo giudizio e stabilisce che se c’è già stato un procedimento che si è concluso in via definitiva, nel senso di una condanna o di un’assoluzione, non può esservene un altro per lo stesso fatto. In Europa il principio del ne bis in idem lo troviamo in più riferimenti. Art. 4 del Protocollo num. 7 alla CEDU: vieta che un nuovo processo venga aperto per il medesimo fatto a seguito di una sentenza definitiva. Contiene solo un riferimento al principio del ne bis in idem interno (all’interno dello stesso stato); Art. 54 Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen: Impone il principio del ne bis in idem transazionale e sancisce che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia attualmente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita; Art. 50 Carta di Nizza: sancisce il diritto a non essere perseguiti o condannati per un reato per cui si è già stati assolti o condannati nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva. Può essere utile analizzare alcune sentenze a riguardo. SENTENZA FRANSSON. Il caso riguarda un pescatore svedese che, avendo compiuto frode iva, aveva già subito una sanzione amministrativa punitiva e si vedeva essere soggetto ad un procedimento penale per il medesimo fatto (infatti la normativa prevedeva che al superamento di certe soglie di frode si attivasse anche un procedimento in ambito penale). Si è quindi in presenza di una di quelle situazioni di doppio binario , in cui le infrazioni vengono punite sia in ambito amministrativo che in ambito penale. Il giudice nazionale svedese, in dubbio se ciò sia o meno legittimo, compie un rinvio pregiudiziale in bonam partem alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale stabilisce che il doppio grado di giudizio penale è vietato e questo anche se ci
troviamo nel caso in cui formalmente la prima sanzione è stata qualificata dallo stato nazionale come una sanzione amministrativa punitiva che però sostanzialmente rientra nella materia penale. Questa indagine spetta ai giudici nazionali che dovranno applicare i criteri Bonda (che sono la controparte della corte di giustizia dei criteri Engel della Corte Edu) per comprendere la natura sostanziale della sanzione inflitta. La sentenza quindi lascia abbastanza campo libero ai giudici nazionali ed oltre tutto va aggiunto che la Corte clamorosamente afferma che la sanzione che poi si andrà concretamente ad infliggere dovrà essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, quasi a lasciare campo libero ad una possibile violazione del ne bis in idem nel caso che la sanzione concreta non presenti questi requisiti. Nella SENTENZA GRANDE STEVENS i ricorrenti lamentavano una violazione del principio del ne bis in idem e contestavano che gli artt. 185 e 187-ter del Testo Unico sulla Finanza fossero identici nella previsione della fattispecie e di fatto attivassero due procedimenti, entrambi di natura penale, uno in via amministrativa davanti alla CONSOB (dove i ricorrenti erano già stati sanzionati con pene pecuniarie e l'interdizione dalle cariche societarie) l'altro di natura penale. La Corte Edu applica i criteri Engel per comprende se davvero le sanzioni amministrative punitive della CONSOB rientrano nella materia penale. Prima di tutto, escluso il primo criterio della qualificazione formale come materia penale da parte dello stato, si analizza la norma in base al secondo criterio che riguarda il bene da tutelare: non vi è dubbio che qui, come in una norma penale, si tuteli un bene pubblico e non certamente un bene privato e quindi la norma presenta un carattere generale preventivo che è tipico delle sanzioni penali. Per quanto riguarda il terzo criterio che analizza la gravità della sanzione, la Corte ritiene che non vi è dubbio che le sanzioni disposte dalla CONSOB sono gravi e hanno natura concretamente penale per cui rientrano nell'ambito penale. Se così è allora non vi è dubbio che potrebbe essere un doppio giudizio, ma per comprendere se davvero vi è un doppio giudizio, la Corte Edu afferma che bisogna guardare al fatto concreto e non al fatto giuridico. FATTO GIURIDICO: due fatti sono diversi se hanno una diversa qualificazione giuridica; FATTO CONCRETO: due fatti sono diversi se diversa è la situazione concreta. Non vi è dubbio che in questo caso vi era una medesimezza dei fatti concreti e quindi l'Italia andava, condannata perché aveva violato il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 del Protocollo num. 7 della CEDU anche solo perché aveva avviato le indagini del procedimento penale. L’Italia ha mutuato dalla visione europea la visione del fatto come fatto concreto e non come fatto giuridico. Tale affermazione si è avuta nella SENTENZA ETERNIT. La società svizzera era stata accusata di aver provocato, a causa delle polveri di amianto presenti nella lega di eternit, la morte o l’insorgere di malattie tumorali di alcuni dipendenti della società e di persone che vivevano nelle zone limitrofe. La società era stata accusata di reato di avvelenamento delle acque e di disastro innominato ma il processo si era chiuso per prescrizione in quanto la Corte di Cassazione aveva fissato il tempus commissi delicti non al tempo dell'ultima morte ma al tempo in cui si è commesso il delitto, ribaltando la giurisprudenza precedente. Non potendo lasciare diverse famiglie e cittadini italiani senza risposta si pensa di riaprire un nuovo processo, non più relativo ai reati di avvelenamento delle acque e del disastro innominato ma per omicidio colposo, evitando così di incorrere in una violazione del principio del ne bis in idem dal momento che in Italia si accoglieva una visione di fatto giuridico e non di fatto storico.