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Tipologia: Sintesi del corso
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Il compito della scienza giuridica è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in quanto la loro osservanza è assicurata dall’ordinamento (a volte anche coattivamente). L’ampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica è molto grande. Proprio per questo motivo è utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline (diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggior approfondimento delle stesse materie.
Il DIRITTO ECCLESIASTICO studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono soprattutto le norma costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale (posizione della Santa Sede).
Le FONTI DI COGNIZIONE del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:
Le FONTI DI PRODUZIONE del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengono poste legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livelli e fanno nascere alcuni problemi. Infatti, bisogna notare che vi è un settore in cui la fonte normativa può essere sia legge ordinaria che legge che legge costituzionale: sono le norme protette dagli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Queste norme possono essere modi fi cate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altre confessioni che abbiano stipulato un’Intesa approvata per legge); invece, se il legislatore intende modi fi carle unilateralmente, si dovrà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:
Il fenomeno religioso ha, ed ha sempre avuto, una grandissima importanza all’interno di ogni società. Per i latini, il termine RELIGIO aveva vari signi fi cati: i più importanti sono “il culto del divino” e “la superstizione”.
Facendo un salto indietro nel tempo, notiamo come nella Roma arcaica non vi era alcuna distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose; anche quando, con l’avvento della Repubblica, il governo civile si venne a distinguere dal sacerdozio rimase forte il legame tra politica e religione. Quando poi venne istituito l’Impero, le funzioni di ponte fi ce massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale divenne una vera e propria divinità da adorare. Era dovere di ogni suddito quello di adorare il proprio imperatore: ecco perché, durante il periodo imperiale, i cristiani erano continuamente perseguitati (poiché essi si rendevano colpevoli di lesa maestà). Quando la civiltà romana abbandono il paganesimo per intraprendere la strada del cristianesimo, le cose non cambiarono: come l’imperatore pagano era il ponte fi ce massimo del paganesimo, così l’imperatore cristiano era il ponte fi ce massimo di questa nuova religione. L’unione in un’unica persona della fi gura del capo dello Stato e del capo della Chiesa è noto con il nome di CESAROPAPISMO: con questo termine si indica l’unione del potere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaropapismo cessò in Europa Occidentale con la fi ne dell’Impero Romano d’Occidente ma persistette nell’Impero di Bisanzio fi no al suo crollo (1453).
Con la cessazione del cesaropapismo nell’Europa occidentale, venne accrescendosi l’autorità del Vescovo di Roma. Tanto più che, con la caduta dell’Impero, si fece strada la dottrina evangelica della distinzione tra il potere civile e il potere ecclesiastico. La formazione di Stati organizzati sotto il potere di un principe, anche se non attribuiva a questi la forza di de fi nire dogmi o di convocare Concili, gli dava la piena potestà sul proprio territorio. Quindi il principe prevaleva su qualsiasi altra potestà presente sul suo territorio: quindi anche la Chiesa veniva a trovarsi sotto il suo potere. Questo stato di cose
portò a lotte politiche e guerre di religione (pensiamo al grande scisma d’occidente, alle eresie e alla riforma protestante) che si conclusero con la “ PACE DI A UGUSTA ” avutasi nel
Ma dopo la rottura dei cristiani d’occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare la così detta POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS : questo era il potere da parte della Chiesa di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare rispettare ai fedeli quelle norme dell’ordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggi venissero emanate.
In fi ne, l’ultimo sistema (che in realtà è un non sistema) è rappresentato dal SEPARATISMO. L’idea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga storia alle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per “ REALIZZARE L ’ INDIPENDENZA DELLA C HIESA ” e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismo come mezzo di a ff rancazione della Chiesa nell’800 è stato sostenuto in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; in comune vi era la considerazione che la religione, cioè il rapporto tra l’uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici u ffi ciali. Altro fi ne del separatismo è quello di “ FAR PREVALERE L ’AUTORITÀ DELLO S TATO”: questa è chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero Williams: egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle materie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un ente privato che non aveva nulla in comune con lo Stato. Negli USA il separatismo ha seguito altre vie. Alla fi ne del 700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali: l’unico modo era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà religiosa. Completamente diverso risulta il percorso seguito dal separatismo nei paesi del socialismo reale, e in particolare nell’URSS. L’art. 52 della Costituzione russa garantiva la libertà di poter professare qualsiasi religione o di non
professarne nessuna, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e non propaganda religiosa. Questo perché il socialismo a ff ermava che compito del buon cittadino è quello di liberare i propri compatrioti dalle illusioni indotte dalla religione. Sempre in URSS, ricordiamo le limitazioni che incontravano le associazioni religiose e gli stessi credenti. In conclusione possiamo a ff ermare che nell’URSS la separazione tra Stato e Chiesa era antiecclesiastica. In I TALIA, invece, il separatismo è stato uno strumento politico per superare la così detta “ QUESTIONE ROMANA” nel quadro dell’unità d’Italia. l’enunciazione delle tesi separatiste si devono al Cavour, il quale a ff ermava: “Libera Chiesa in Libero Stato”. In realtà, il separatismo ha avuto una scarsa applicazione in Italia; infatti, fi no ai Patti Lateranensi del 1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa avrebbe dovuto essere de fi nito come GIURISDIZIONALISMO LIBERALE. Tutte le varie denominazioni cristiane riformate dovevano rispettare le norme del diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si è avuta la riproposizione del separatismo da parte della SINISTRA LAICA; logicamente da un punto di vista antiecclesiastico. Lo stesso fecero i CATTOLICI DEL DISSENSO. L’atteggiamento di questi cattolici coincise con il sorgere di un movimento di protesta contro le autorità e le istituzioni nel mondo occidentale (che colpì anche la Chiesa). In quest’ottica, il separatismo era considerato come strumento puri fi catore della Chiesa: la Chiesa doveva essere povera, non privilegiata, non condizionata da accordi politici per poter meglio divulgare il Vangelo. In fi ne, per quanto riguarda il separatismo voluto dalla DOTTRINA, dobbiamo ricordare che gli scrittori laici chiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libertà dei singoli; quindi la legge doveva dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose. Quindi anche il separatismo voluto dalla dottrina è del tutto antiecclesiastico. Non dobbiamo dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’ IDEA LIBERALE. Infatti, l’obiettivo del liberalismo è quello di
Qualunque sia il sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, sorge il problema della QUALIFICAZIONE DELLO S TATO a livello costituzionale circa la sua posizione nei confronti della religione. Si parla di S TATO CONFESSIONISTA quando lo Stato esercita una forma di dominio e controllo nell’ambito religioso, al fi ne di proteggere una determinata confessione religiosa (riconosciuta come religione di Stato). Si parla di S TATO LAICO quando tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e sono ugualmente ed e ff ettivamente libere nell’esercizio delle loro attività religiose. Questa situazione può veri fi carsi solo in un sistema separatista. Per quanto riguarda la QUALIFICA DEL NOSTRO STATO , dobbiamo dire che di solito tale quali fi ca dovrebbe comparire all’interno della Costituzione: invece la nostra Carta Costituzionale non contiene alcuna norma che quali fi chi lo Stato dal punto di vista
confessionale in maniera esplicita. Questo stato di cose ha dato vita a due teorie: a) la prima a ff ermava che, interpretando sistematicamente il 2° comma dell’art. 7 della Costituzione con l’art. 1 del Trattato del Laterano, lo Stato italiano fosse sostanzialmente e formalmente cattolico; b) la seconda teoria a ff ermava invece che, dati i principi di libertà e di democrazia a ff ermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico: quindi uno Stato “religiosamente neutrale”. Però queste sono tutte supposizioni: per questo motivo una parte della dottrina ritiene che la laicità o la confessionalità dello Stato possa aversi attraverso l’esame dell’attività dei suoi organi. Da questo esame si deduce che lo Stato italiano non è completamente e totalmente ispirato ai principi cattolici, ma a principi del tutto laici: pensiamo al pluralismo delle confessioni religiose, al rispetto delle minoranze, e via discorrendo. Molti hanno cercato di vedere nell’art. 7 della Costituzione la conferma del principio fi ssato dall’art. 1 del Trattato del Luterano: ma se così fosse, nascerebbe un’insanabile contraddizione con alcuni articoli della Carta Costituzionale. Infatti l’art. 1 del Trattato del Luterano da vigore all’art. 1 dello Statuto Albertino, il quale delineava uno Stato confessionista che riconosceva una sola religione liberamente professabile (quella cattolica), mentre le altre confessioni religiose erano solamente e semplicemente tollerate. È chiaro che se la Costituzione avesse voluto dichiarare che solo la Chiesa cattolica era libera, mentre gli altri culti erano tollerati, si sarebbe posta in contraddizione con le sue stesse disposizioni di libertà (art. 3, 8 e 19). Possiamo perciò dire che il principio confessionista è stato abrogato dalla Costituzione stessa. Tale a ff ermazione trova conferma nell’A CCORDO DEL 18 FEBBRAIO DEL 1984: qui le parti hanno deciso di “non considerare più valido il principio della religione cattolica come l’unica e sola religione dello Stato”. Dalla Costituzione emerge uno Stato liberale e pluralista, che riconosce la più completa libertà religiosa dei singoli e dei gruppi, che non di ff erenzia gli individui a seconda della religione professata o non professata, che cerca di
Ma la vittoria dello Stato ponti fi cio e la presenza in Roma della Santa Sede aveva fatto nascere il problema della situazione giuridica della stessa e del Papa, che fu risolto dalla legge n. 214 del 13 Maggio del 1871; da un lato, lo Stato rinunciava all’esercizio di alcuni determinati poteri di controllo sulla Chiesa; d’altro canto, lo Stato rimaneva sempre competente ad esercitare tutti gli altri poteri che aveva mantenuto e si riteneva competente a legiferare unilateralmente le norme riguardanti le garanzie o ff erte alla Santa Sede ed al Papa. Anche se nel 1876 cadde la Destra storica, l’indirizzo liberal- giurisdizionalista della politica ecclesiastica rimase. Proprio nell’ultimo ventennio dell’800 vi furono numerosi provvedimenti in materia ecclesiastica, per lo più non accettabili dalla Chiesa: per questo furono de fi niti “ COLPI DI SPILLO” dell’Italia ormai unita nei confronti della Chiesa che non voleva accettare questa situazione. Alla morte da Pio IX, venne eletto Papa Leone XIII. Inizialmente sembrava che Leone XIII avesse l’intenzione di raggiungere de fi nitivamente una intesa: ma si trattò solo di una impressione. Comunque, i politici non avevano alcuna fretta di trattare con la Santa Sede una questione che per loro era stata de fi nitivamente risolta con la LEGGE DELLE G UARENTIGIE. Ma dobbiamo ricordare che la Camera era eletta a su ff ragio limitato, e quindi rappresentava solo una parte della società: infatti i cattolici non potevano partecipare alle competizioni elettorali perché nel 1874 la Sacra Penitenzieria aveva dichiarato non opportuno ( non expedit ) tale partecipazione. Questo divieto imposto ai cattolici di essere eletti o elettori durò e ff ettivamente sino al 1904, ma non sortì gli e ff etti sperati. Nel 1905 il divieto cominciò ad attenuarsi, fi no a quando nel 1913 Giolitti raggiunse una intesa elettorale con il conte Gentiloni (presidente dell’unione cattolica italiana); tale intesa diede luogo ad un’alleanza delle organizzazioni cattoliche con i liberali conservatori per le elezioni politiche di quell’anno. Chiaramente, la Prima Guerra Mondiale in fl uì enormemente sulle vicende che stiamo considerando: tanto è vero che
dopo la guerra cominciarono a fi orire i PARTITI DI MASSA: pensiamo al partito socialista fondato nel 1891, o al partito popolare italiano fondato nel 1919 e capeggiato da Don Luigi Sturzo. Quindi, il non expedit fu de fi nitivamente abolito. La fi ne della guerra diede l’opportunità ai vari Presidenti del Consiglio di quel tempo di avere continui e frequenti rapporti con i rappresentanti della Santa Sede per risolvere la “questione romana”: ma questi contatti non portarono ad una soluzione del problema. La non riuscita di tali incontri dipese anche dalla incomunicabilità tra i partiti di massa e dalla loro crisi, che portò all’ascesa del fascismo. Fu proprio il fascismo a riprendere la politica legislativa in materia ecclesiastica.
1922 AL 1947: il MOVIMENTO FASCISTA non godeva di una vera e propria ideologia politica. Quando i fasci si presentarono alle elezioni, nei loro programmi era previsto che bisognava nuovamente devolvere allo Stato i beni ecclesiastici: quindi il loro PROGRAMMA era ANTICLERICALE. Ma nel 1919 il partito fascista non riuscì a mandare neanche un deputato in Parlamento. non fu così nel 1921, quando Mussolini ottenne il mandato parlamentare e mostrò che la POSIZIONE FASCISTA RIGUARDO LA POLITICA ECCLESIASTICA ERA TOTALMENTE CAMBIATO : egli sottolineò l’importanza del Papato per accrescere l’in fl uenza dell’Italia nel mondo. Il fatto che il partito fascista si fosse fuso con il partito nazionalista cambiò radicalmente il modo di considerare la politica ecclesiastica: infatti, la religione cattolica, in quanto religione dei padri e tradizione culturale del popolo italiano, era vista come strumento valido ad uni fi care la nazione. Così, cominciarono a spuntare le prime norme totalmente a favore della religione cristiana (pensiamo al delitto di vilipendio della religione dello Stato); nel frattempo, avendo liquidato l’opposizione, il partito fascista cominciò ad avere un potere totale. In questo clima, nel 1926, cominciarono le prime trattative per la stipulazione dei Patti Lateranensi: la solenne stipulazione dei Patti avvenne nel palazzo del Laterano l’11 Febbraio 1929. Gli accordi non riguardavano solo la soluzione della “questione romana” (a cui è dedicato il Trattato), ma anche la condizione
nessun partito della sinistra propose la denuncia dei Patti Lateranensi o una politica ecclesiastica contraria alla Chiesa cattolica; questa situazione portò alla formazione delle norme costituzionali per la materia religiosa e alla riconferma dei Patti. Gli unici ad opporsi furono il Partito d’azione ed il Partito repubblicano. La DC seguì le direttive della Santa Sede nella vicenda riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione: infatti la Santa Sede era preoccupata ad ottenere la fi rma della Repubblica su quegli stessi accordi. Per il raggiungimento di questo obiettivo la DC trovò un forte alleato nel PCI, il quale era preoccupato di salvaguardare la pace religiosa degli italiani: questa pace si sarebbe ottenuta solo con la conferma dei Patti. Data la situazione politica del nostro paese, dobbiamo a ff ermare che almeno nei primi anni dall’entrata in vigore della Costituzione, lo Stato italiano si presentava confessionista in tutti i sensi: tale confessionismo non a ffi orava nella Costituzione formale, ma caratterizzava l’ordinamento. Solo quando ci fu il declino dei governi centristi la Corte Costituzionale ristabilì la libertà di culto delle minoranze religiose (con sentenze che vanno dal 1957 al 1959). Anche con l’avvento dei governi di centro–sinistra non si ebbe nessun rinnovamento: l’immobilismo di tali governi spense tutti i progetti riformatori. In questo clima era impossibile pensare ad una revisione del concordato; solo il 5 ottobre del 1967 prese l’avvio il procedimento di revisione del Concordato. È stato un procedimento molto lungo e faticoso che è terminato solo nel 1984. Vediamo il perché delle lungaggini di questo procedimento. Una volta votato alla Camera l’ordine del giorno, il Ministro di Grazia e Giustizia nominò una commissione per le proposte da fare alla Santa Sede nel novembre del 1968. Questa commissione terminò i lavori nel 1969, ma furono tenuti segreti fi no al 1976; inoltre si deve ricordare che, durante i lavori, si vennero a veri fi care delle condizioni che facevano cadere ogni trattativa con la Santa Sede. Una di queste condizioni era l’introduzione del DIVORZIO in Italia. Infatti, nel 1968, cominciò l’iter legislativo per legalizzare lo scioglimento del matrimonio che
provocò le proteste della Chiesa. Solo dopo questa vicenda iniziarono le trattative per la revisione del Concordato, favorite anche dal fatto che era in carica uno dei primi governi di “solidarietà nazionale”. Forse anche grazie a questo nuovo quadro politico, le trattative ebbero uno stile completamente diverso: non più riservate o segrete, ma pubbliche discussioni in Parlamento. Il fatto di regolare i rapporti tra Stato e Chiesa direttamente in Parlamento ci fa capire come le forze politiche considerassero questa questione di rilevanza istituzionale, tanto da ritenere opportuno la presenza della opposizione. Comunque, anche la presentazione parlamentare dei problemi tra Stato è Chiesa è stata limitata. La revisione del Concordato è stata molto lenta (9 anni dall’ordine del giorno della Camera), e questa lentezza ha fatto nascere nuovi meccanismi per il rinnovamento della disciplina tra Stato e Chiesa cattolica. Le trattative per la revisione hanno dato vita alla presentazione di varie bozze di Accordo: la prima fu presentata dal governo Andreotti nel 1976. Questa fu molto criticata perché aveva molte lacune ed era deludente. Dopo furono presentate altre bozze: tutte avevano in comune la decisione di lasciare ad un’altra intesa la disciplina della materia degli enti e del patrimonio della Chiesa (di cui l’art. 7 ha previsto soltanto alcuni dei principi fondamentali). Comunque il tanto sospirato A CCORDO fu stipulato in forma solenne il 18 F EBBRAIO 1984 a Villa Madama dal Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Anche se questo Accordo presenta collegamenti con il vecchio Concordato, lo stesso e il successivo Protocollo del 15 Novembre del 1984 formano un nuovo Concordato perché nulla è rimasto del vecchio. La di ff erenza sostanziale tra il vecchio ed il nuovo Concordato è quantitativa: il vecchio presentava 46 articoli, mentre il nuovo ne presenta ben 96 (anche se presenti in testi diversi). Ciò che invece accomuna tutti gli accordi, a partire dal 1929 fi no al 1984, è il voler cercare la soluzione delle questioni pendenti tra Stato e Chiesa mediante concordati. Perciò c’è un certo rispetto dello Stato nei
Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato attribuisce rilevanza giuridica alle norme delle confessioni religiose e riconosce vari SOGGETTI : le persone fi siche (in quanto credenti o non), gli enti personi fi cati (con un fi ne di religione o di culto) e le confessioni religiose. Dato l’art. 19 della Costituzione, in Italia è assicurata la libertà dell’individuo di poter professare qualsiasi religione riconosciuta; la posizione giuridica del singolo non cambia i relazione alla scelta religiosa da lui e ff ettuata. Ma ciò non impedisce allo Stato di attribuire rilevanza all’appartenenza ad una certa confessione religiosa o al fatto di rivestire posizioni particolari all’interno delle stesse. La quali fi cazione confessionale può essere diretta (pensiamo agli ebrei che devono pagare contributi alla propria Chiesa perché previsto nello statuto di questa) o in maniera indiretta (pensiamo al fatto che la legge prevede di destinare una quota del gettito fi scale alla Chiesa cattolica, o a quelle rappresentate nella Tavola valdese, e così via).
Importanti risultano essere le QUALIFICHE SPETTANTI A TALUNE PERSONE FISICHE : ecclesiastico, sacerdote, religioso, Arcivescovo, Vescovo, Abate, Prelato, Sommo Ponte fi ce, ministro di culto, e tanti altri. De fi niamo le più importanti. La quali fi ca di “ MINISTRO DI CULTO” si riferisce a chi riveste una posizione di ff erenziata dal semplice fedele. Sono ministri di culto il sacerdote cattolico, il rabbino ebraico, ecc. La quali fi ca di “ ECCLESIASTICO” ha un signi fi cato più ampio per la Chiesa cattolica, in quanto godono di tale quali fi ca non solo i sacerdoti ma anche coloro che abbiano ricevuto il diaconato. Invece, i “ RELIGIOSI” sono gli aderenti alle associazioni religiose di vita consacrata che abbiano pronunciato i voti.
Come per lo Stato risulta indi ff erente la scelta e la posizione religiosa di un individuo, così è giuridicamente indi ff erente che un ENTE abbia o meno un carattere confessionale. L’art. 20 della Costituzione prevede che il fi ne di culto di una associazione non possa determinare limitazioni legislative o aggravi fi scali per la sua formazione e per ogni sua attività. Un ente è ecclesiastico se è stato costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica e se abbia in modo essenziale un fi ne di religione e di culto. Nel nostro ordinamento hanno una relativa importanza anche le FORMAZIONI SOCIALI CON FINE DI RELIGIONE O DI CULTO : esse sono garantite dall’art. 2 della Costituzione, in quanto centri di svolgimento della personalità individuale.
Le istituzioni religiose che assumono maggiore importanza nella Costituzione sono le CONFESSIONI RELIGIOSE. Anche se vi sono alcuni articoli dedicati alla materia religiosa (pensiamo soprattutto agli art. 7 e 8 della Costituzione), nella nostra Costituzione manca una nozione di “confessione religiosa”. Non è neanche semplice riuscire a dare una de fi nizione unica, in quanto i vari gruppi sociali quali fi cati come “confessioni religiose” o che aspirano a tale quali fi ca sono molto diversi l’uno dall’altro. L’unica caratteristica che si riscontra nella nostra Costituzione è che una confessione religiosa è un “gruppo sociale con fi ne religioso”: ma questo non ci aiuta molto. Infatti, negli ultimi anni sono proliferate a dismisura molte iniziative che si autode fi niscono religiose: sono sia di origine nazionale che estere. Bisogna saper distinguere. Nel mondo moderno molte persone hanno un bisogno di religiosità che, quando non viene soddisfatto dalle confessioni istituzionali, viene cercato in altre organizzazioni che o ff rono una interpretazione fondamentalista del messaggio evangelico (pensiamo ai testimoni di Geova). Andando aldilà di tali a ff ermazioni, a noi interessa conoscere quale sia il rapporto trai dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni dal punto di vista giuridico, e quali siano le modalità del proselitismo. Proprio per quanto riguarda questo problema, è intervenuto il Parlamento Europeo con una risoluzione approvata il 22