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Il processo matrimoniale canonico, le cause matrimoniali e le competenze del giudice ecclesiastico e del magistrato civile. Viene inoltre descritta la procedura, dalla fase introduttiva alla fase decisoria, e i ruoli delle varie parti coinvolte. Il documento si basa sul Canone 1671 e fornisce importanti informazioni per chi vuole approfondire il tema.
Tipologia: Appunti
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Canone 1671: Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause,, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente,, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.. Can.. 1672: Competenza. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1 ° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2 ° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi - domicilio; 3 ° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove. Sono riservate alla Sede Apostolica le cause in cui una delle parti private è un capo di Stato (cfr.. can.. 1405 § 1 n.. 1) In tale caso l’incompetenza degli altri giudici è assoluta: tale riserva non costituisce un privilegio,, ma una garanzia di maggiore imparzialità. Parti del processo: I. Giudice: Deve essere quello competente , ha natura collegiale, deve favorire la restaurazione del consortium coniugale, dirige il processo e può anche agire d’ufficio nella ricerca delle p r o v e ( c d.. p r o c e s s o i n q u i s i t o r i o ). Motu Proprio “Qua cura” del 1938 di Pio XI regola i tribunali: Tribunali regionali di primo grado, che sono 18 e sono stati costituiti sulla base delle regioni conciliari allora esistenti. Tribunali regionali di appello sono 9: per Milano il Tribunale di appello è quello di Genova. Esiste poi la Rota Romana. È tribunale ordinario in terza istanza e concorrente in appello; è un tribunale di p i e n o m e r i t o e n o n d i s o l a l e g i t t i m i t à Motu proprio “Mitis iudex dominus iesus” di Papa Francesco del 2015 riforma i tribunali. Ai sensi del Can.1673 In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano , che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto. Il Vescovo costituisce per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio , salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici.. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane,, approvati dal Vescovo per questo compito;; allo stesso giudice unico competono,, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale,, secondo il disposto del precedente. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza,, salvo il disposto dei cann. 1438 - 1439 e 1444. II. Parti pubbliche: sono il Difensore del vincolo. Il suo intervento è obbligatorio; deve difendere rationabiliter il vincolo matrimoniale. Il Promotore di giustizia è la seconda parte pubblica il cui intervento eventuale serve per tutelare il bene pubblico. III. Parti private. Anche nel processo di nullità matrimoniale si distingue tra parte attrice e parte convenuta e si richiede comunque un’iniziativa formale di parte per l’attivazione del processo. Hanno il dovere di aiutare il giudice nella ricerca della verità. È facoltativa la costituzione di un procuratore che rappresenti la parte in giudizio ed agisca in suo nome,, così come di un avvocato che assista nella difesa della propria tesi processuale Can.. 1674:: legittimazione attiva (esclusiva)
matrimonio o non sia opportuno Se uno o entrambi i coniugi muoiono, non si può accusare di nullità il loro matrimonio. Eccezione : quando la questione della validità è pregiudiziale ad un’altra controversia da risolversi sia in foro canonico sia in foro civile. Chi può impugnare il matrimonio in tal caso?? Nel silenzio del Codice potrebbero essere legittimati gli eredi o anche altri soggetti che vi hanno interesse.
E se uno dei coniugi muore durante il processo?? Ex can. 1518: a causa non ancora conclusa, l’istanza è sospesa fino a che sia riassunta la lite dall’erede del defunto, dal successore o dall’avente interesse. A causa conclusa, il giudice deve procedere oltre, dopo aver citato il procuratore,, se vi sia,, altrimenti l’erede del defunto o il successore. Onorari degli avvocati
patrocinare presso il tribunale ecclesiastico. Canone 1674 legittimazione attiva: i coniugi o il promotore di giustizia. 26/02/ Canone numero 1103 sancisce che il matrimonio è nullo nel caso in cui venga celebrato in cose di costrizione. Due situazioni di limitazione di libertà del contraente nella scelta matrimoniale. Il canone tratta di due entità di diversa natura: forza fisica e violenza definita morale. Violenza fisica ricade sul lato esterno per ottenere un atto di volontà. Violenza fisica è necessario azione fisica che comporta un vero e proprio contatto fisico (vis compulsiva). Nel timore il soggetto è costretto a scegliere tra soffrire il danno o esprimere la volontà. Canone 219 sancisce che tutti i fedeli sono immuni a qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita. I fedeli possono scegliere il loro stato di vita. La violenza deve essere un’azione posta da qualcuno che materialmente costringere altri a fare qualcosa di non voluto. Vizio del consenso nel caso completo. Difetto competo del consenso avviene quando chi è costretto non ha alcuna possibilità di opporsi all’azione violenta. Il canone 125, par 1 sugli atti giuridici in generale sancisce che l’atto posto in essere dalla persona per violenza esterna che non può resistere in nessun modo, l’atto è nullo.La persona è flauts voci, è espressione della volontà altrui. Violenza morale ovvero il timore, in questo aspetto risulta fondamentale la definizione di timore Ulpiano D4.2.1 “trepidazione della mente a causa di un pericolo presente o futuro”. Di fatto c’è una pressione operata da un terzo e in forza della quale il soggetto pone in essere un atto giuridico che altrimenti non porrebbe in essere. Costretta è la volontà, ma sempre è la volontà. Il soggetto contraente esercita la sua volontà consensuale, ma è seviziata dall’azione costrittiva. Se la costrizione è grave l’ordinamento canonico ritiene l’atto nullo. Gravità assoluta o relativa. Gravità in relazione alle conseguenze di chi subisce. Canone 125, par 2 dice che l'atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d’ufficio. Come può essere esercitata in materia matrimoniale la violenza morale?
Gravità va valutata sia intensità sia effetti. Non è tanto male, ma turbamento interiore. Minaccia causa, metus mezzo, il consenso prestato l’effetto. Il canone 1095, par 2 causa interna di nullità del matrimonio. In questo caso causa esterna. L’azione costrittiva deve provenire ab extrinseco, cioè da una persona e dal suo positivo comportamento. Una persona anche terra e azione grave sia soggettivamente che oggettivamente. Metus può anche essere indiretto ossia deve portare la possibilità di un male, e il paziente non deve vedere altra via d’uscita se non il matrimonio. Deve anche avere la caratteristica dell’antecedenza. Deve esserci un nesso eziologiaco tra il timore è l’azione matrimoniale. La persona deve sposarsi a causa del timore e non con timore. Ipotesi particolari:
familiare.Timore reverenziale ha caratteristica che male presentato non è quasi mai oggettivamente male. Spesso consistete nella perdita della stima e dell’affetto. Metus semplice, momentaneo dispiacere, o qualificato, quando al semplice si aggiungono altri mali.
visto come l’ultima ipotesi per piegare il soggetto alla stipulazione del negozio. Soggetto sotto costrizione. Avversione non è contro la persona ma contro il matrimonio con quella persona. Due elementi che devono essere provati:
pericolo questa persona non vedeva altra via d’uscita che il matrimonio. Può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo di prova, ha prevalenza la prova orale o l’ammissione. Può essere raggiunta in via indiretta, ossia indiziaria e circostanziale.
coniuge non rilevato invece quell’altra eventuale persona. Metus Male comminata Costrizione come viene minacciato questo male Come la parte reagisce questo malese vede altra possibilità al matrimonio (nesso eziologicoico).
Avversione della parte al martirio Come ha reagito la parte quando il pericolo minacciato non si realizzava.