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IL PROCESSO MATRIMONIALE BREVE, Tesi di laurea di Diritto Privato

IL PROCESSO MATRIMONIALE BREVE

Tipologia: Tesi di laurea

2020/2021

In vendita dal 19/04/2022

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SOMMARIO: I.1 Il mutamento della società: dalla famiglia come
sostanza divina alle cosiddette famiglie arcobaleno.; I.2 I Sinodi dei
Vescovi: la famiglia nello spirito dell’unità; I.3 La riforma di Papa
Francesco tra giustizia e misericordia; I.4 I principali valori dei Motu
proprio; I.4.1 La gratuità della disciplina sacramentale.
I.1 IL MUTAMENTO DELLA SOCIETÁ: DALLA
FAMIGLIA COME SOSTANZA DIVINA ALLE
COSIDDETTE FAMIGLIE ARCOBALENO.
Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio,
è sostanza divina. Chi ama non conosce morte,
perché l’amore fa rinascere la vita
nella divinità
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Cos’è l’amore? Qual è la forma per dar vita a quelle promesse, a
quell’unione d’amore in cui tutti speriamo?
Ogni essere umano, almeno una volta nella vita, si pone tali domande e le
risposte non possono che essere una diversa dall’altra: ognuna giusta,
ognuna personalissima e dal contenuto più disparato.
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Emily Dickinson, in Poesie d’autore.
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SOMMARIO: I.1 Il mutamento della società: dalla famiglia come sostanza divina alle cosiddette famiglie arcobaleno. ; I.2 I Sinodi dei Vescovi: la famiglia nello spirito dell’unità; I.3 La riforma di Papa Francesco tra giustizia e misericordia; I. 4 I principali valori dei Motu proprio; I.4.1 La gratuità della disciplina sacramentale.

I.1 IL MUTAMENTO DELLA SOCIETÁ: DALLA

FAMIGLIA COME SOSTANZA DIVINA ALLE

COSIDDETTE FAMIGLIE ARCOBALENO.

Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità ”^1 Cos’è l’amore? Qual è la forma per dar vita a quelle promesse, a quell’unione d’amore in cui tutti speriamo? Ogni essere umano, almeno una volta nella vita, si pone tali domande e le risposte non possono che essere una diversa dall’altra: ognuna giusta, ognuna personalissima e dal contenuto più disparato. (^1) Emily Dickinson, in Poesie d’autore.

Ad ogni modo, qualunque che sia la risposta e la concezione che si ha dell’amore e della coppia, tutti aspiriamo a dare a ciò che amiamo una pienezza, una realizzazione che siano il più concreta possibile. Anche il mondo del diritto, con la sua rigidità, con il suo sembrare in apparenza insensibile a tali interrogativi, è stato da tempo chiamato, per quanto gli competa, a riflettere sull’amore, sul legame che unisce due persone che decidono di percorrere insieme il loro cammino di vita. Ovviamente, sfogliando le pagine dei suoi codici, non sarà di certo possibile trovare una definizione tecnica di cosa sia l’amore, o un impianto normativo, con tanto di comma, lettere e punti che disciplini le fasi dell’innamoramento, il sentimento più idoneo o la reazione che più si avvicini al modello astrattamente predisposto dalla norma di legge. Eppure, il diritto è da tempo chiamato ad interrogarsi proprio su quali siano le forme che l’ordinamento debba predisporre al fine di dare un idoneo riconoscimento a queste unioni. In altre parole, i cambiamenti sociali e etici avvenuti negli ultimi anni hanno indotto a ripensare e rivalutare cosa sia un’unione e, quindi, cosa sia una famiglia. Nel recentissimo dibatto, scaturito durante e in seguito ai lavori parlamentari in relazione all’approvazione della legge cosiddetta Cirinnà^2 (^2) Legge 20 maggio 2016, n. 76 in G.U. Serie Generale n. 118 , 21 maggio 2016.

In questo senso, l’amore umano si inserisce in una realtà divina, diventando sacramento , sacramento che diviene la componente fondamentale perché gli sposi sono chiamati a vivere la loro unione in Cristo, in un amore che viene elevato a un livello più alto, che vada oltre le umane fragilità. In aggiunta alle fonti bibliche, anche il diritto canonico ovviamente dà una definizione di matrimonio. Il canone 1055 del Libro IV del nuovo codice di diritto canonico, pubblicato il 25 gennaio 1983 alla luce dei grandi cambiamenti e delle riflessioni del Concilio Vaticano, infatti, traccia una definizione di matrimonio secondo cui esso è: “ Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita (totius vitae consortium), per la sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento ”^5. Trattasi di una definizione frutto di un forte cambiamento storico, di una rinnovata concezione di esso rispetto al passato: nel codice pio – benedettino del 1917, l’unione coniugale era fortemente giuridicizzata e il matrimonio veniva qualificato alla stregua di un contratto, nel quale i due sposi erano parti ed accettavano reciprocamente diritti e obblighi, tra i (^5) A. Cappalonga, Famiglia tradizionale: la disciplina del matrimonio secondo il diritto canonico , in Il cantore delle leggi , voce Diritto canonico , 26 Marzo 2016.

quali, lo “ ius in corpus ”, cioè il diritto personale, perpetuo ed esclusivo che ciascun coniuge aveva sul corpo dell’altro per la realizzazione del rapporto sessuale, orientato alla generazione della prole, scopo esclusivo dell’unione^6. Tuttavia, considerati i numerosi cambiamenti di costume e l’evoluzione del modo di vivere della società, il Concilio Vaticano II ha ritenuto tale concezione non più conforme, per cui, con il Codice del 1983, ha dato al matrimonio un aspetto personalistico che pone l’accento sull’individualità dei due sposi: al centro, oggi, è posto l’impegno personale che i coniugi assumono vicendevolmente in piena libertà, spinti dall’amore reciproco. Di conseguenza, anche la finalità dell’unione coniugale è stata rivalutata: essa, infatti, ha come scopo esclusivo non più la procreazione, ma anche e soprattutto il buon coniugio, cioè il bene degli stessi coniugi. “ Il matrimonio è donazione reciproca e personale degli sposi che, donandosi l’un l’altra, si perfezionano, si conoscono e si migliorano a tal punto di diventare “un’unica carne”. L’amore della coppia, così inteso, rende i coniugi capaci della massima donazione possibile: quella di una nuova vita, di un nuovo uomo o una nuova donna sulla terra. (^6) A. Cappalonga, Famiglia tradizionale: la disciplina del matrimonio secondo il diritto canonico , in Il cantore delle leggi , voce Diritto canonico , 26 Marzo 2016.

Il processo di decadenza è senz’altro iniziato negli anni successivi al dopoguerra, quando la famiglia comincia ad essere considerata un ostacolo per il mondo del lavoro e i vincoli che la costituivano un freno agli svariati impegni che condizionavano la vita quotidiana della coppia italiana. Al contempo, i nuclei familiari, oltre a diminuire in numero, si sono fatti sempre più piccoli e il paese si è progressivamente portato su un tasso di crescita demografica pressoché pari a zero. 9 In ogni caso, senza scomodare ermeneutiche ed escatologie sull’avvento del consumismo, le rivoluzioni degli anni ’70 con tanto di divorzio e riforma del diritto di famiglia, e la globalizzazione, ma basandosi sulle cronache degli ultimi anni, è equivocabile che la famiglia tradizionale sia in crisi. Rispetto a 20 anni fa, infatti, la famiglia continua a rimanere l’elemento cardine dell’organizzazione sociale, ma è diventata vulnerabile”^10 ; come afferma anche lo psichiatra Eugenio Borgna^11 “ la famiglia contemporanea rappresenta oramai un microcosmo di relazioni fragili ”. (^9) A. L. Zanatta, Le nuove famiglie , Bologna, il Mulino, 1997, p. 63. (^10) E. Romanelli, La crisi della famiglia e la risposta postmoderna, in Il fatto Quotidiano, voce Famiglie arcobaleno , 2 settembre 2014. (^11) E. Borgna, La fragilità che è in noi , 2014, Einaudi, p. 31.

Tale trend negativo è confermato anche dai preoccupanti dati negativi rilevati dall’Istat^12 , secondo il quale tra il 2011 e il 2015 sono stati celebrati 30 mila matrimoni in meno, il 21,7% dei figli sono nati al di fuori del matrimonio, e il 30% delle coppie si è separate. A ciò ha ovviamente contribuito anche l’espressa ammissione, con conseguente disciplina e piena equiparazione sul piano giuridico, delle coppie di fatto, delle unioni civili, delle famiglie allargate. In sostanza, oggi con la concezione che famiglia è semplicemente là dove c’è amore e sentimento, non importa più mettere nella famiglia la propria responsabilità di individui e di coppie, perché semplicemente l’amore e il sentimento bastano per tutto. Corollario è che non importa istituzionalizzare il legame di famiglia, non importa passare attraverso il matrimonio religioso o civile che sia, perché il sentimento di per sé, ufficializza il legame di coppia^13.

I.2 I SINODI DEI VESCOVI: LA FAMIGLIA NELLO

SPIRITO DELL’UNITÀ

(^12) Istat, Cominciato stampa: matrimoni, divorzi e separazioni. Il matrimonio in Italia , articolo consultabile online (https://www.istat.it/it/archivio/192509). (^13) G. Oberto, I contratti della crisi coniugale , Milano, 1999, p. 129.

questionario^15 riguardante i processi canonici di nullità matrimoniale al fine di permettere la partecipazione attiva alla preparazione del Sinodo straordinario^16. Le risposte raccolte venivano poi presentate al XIII Consiglio Ordinario del Sinodo e cristallizzate come Instrumentum laboris dell’assemblea ventura^17. (^15) “ Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quale forma? ” Questionario, n. 4, lett. F, Città del Vaticano 2013, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va). A tale riguardo, cf. M. J. Arroba Conde, “Questionario per la XIV Assemblea ordinaria del sinodo dei vescovi: considerazioni giuridiche e canonistice , in Monitor ecclesiasticus , 2015 1, p. 149-151; L. Baldisseri, Relazione in apertura della prima Congregazione Generale, 6 ottobre 2014 , Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede: “ Il Questionari ha suscitato grande interesse tra i pastori e i fedeli. Lo dimostra l’alta percentuale delle risposte pervenute che è del 83,11% del totale degli aventi diritto (88,59% delle Conferenze Episcopali; 65,38% dei Dicasteri della Curia Romana; 76,92% dei Sinodi delle Chiese orientali). A queste proposte si aggiungono le numerse osservazioni da singoli e gruppi sia dentro che fuori la Chiesa ”. (^16) Sinodo dei Vescovi – III Assemblea Generale straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Documento preparatorio (2013) , III, contributo online in www.vatican.va.

La prima congregazione generale del Sinodo è stata aperta il 6 ottobre 2014 con un intervento del Papa, il quale ha incoraggiato i Padri a discutere in piena franchezza e libertà^18. In particolare, l’Assemblea straordinaria, dedicata al tema “ Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione ”, ha discusso, principalmente, sulle cause e sulle procedure riguardanti la nullità del matrimonio^19. (^17) Circa l’istituto del Sinodo dei Vescovi, si rinvia ampiamente a C. Bravi, Il Sinodo dei Vescovi: istituzione, fini e natura. Indagine teologico-giuridico , Editrice Pontifica Università Gregoriana, Roma, 1995; G. P: Milano, Il Sinodo dei Vescovi , Giuffrè, Milano, 1985; P. Palumbo, Diritto e persona. Lezioni di diritto canonico , Value, Benevento 2012, p. 151-152. (^18) Cfr. Francesco, Saluto ai Padri Sinodali , cit. p. 834: “ Una condizione generale di base è questa: parlare chiaro. Nessuno dica: ‘Questo non si può dire; penserà di me così o così…’. Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia. Dopo l’ultimo Concistoro, nel quale si è parlato della famiglia, un Cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che alcuni Cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. Questo no va bene, questa non è sinodalità, perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire (…) ”. (^19) Si ricordi che la celerità dei processi matrimoniali canonici è stata già oggetto in passato di assemblee sinodali. Cf L. Sabbarese, Celerità e semplicità nei processi

principio di indissolubilità del matrimonio, non alimentando, quindi, l’idea di un “divorzio cattolico”^22. Le maggiori proposte sono andate essenzialmente in due direzioni. Una prima parte, si è limitata semplicemente a proporre delle modificazioni, degli aggiustamenti e dei miglioramenti all’impianto processuale già in vigore: si tratterebbe, in sostanza, di rivedere l’obbligatorietà della doppia sentenza conforme^23 , di consentire un maggiore accesso dei laici come giudici e di provvedere alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria^24. (^22) Cit. Instrumentum laboris. (^23) Proposta avanzata nell’ Instrumentum laboris , nella Relatio post disceptationem e nella Relatio Synodi. (^24) Il punto 115 degli strumenti laboris stabiliva che si rileva un ampio consenso sull’opportunità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente gratuite le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Quanto alla gratuita, alcuni suggeriscono di istituire nelle diocesi un servizio stabile di consulenza gratuita. Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo superamento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del difensore del vincolo o di una delle parti. Viceversa, non riscuote un animo consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto la responsabilità del vescovo diocesano , poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversamente, c’è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico nei casi di nullità patente.

Più in generale, è stata indicata una impostazione più pastorale nei confronti delle persone^25. Le proposte suggerite dagli altri Padri sinodali, invece, non hanno riguardato delle semplici modifiche, ma un nuovo e rivoluzionario impianto diretto a sottrarre la trattazione di tali pratiche a un processo di natura giudiziaria. In particolare, è stata indicata una via amministrativa, ossia una via extragiudiziale da svolgersi sotto la responsabilità del vescovo diocesano, la cui figura verrebbe di conseguenza potenziata. “ Un itinerario di conoscenza, di discernimento e approfondimento che, nel caso di presenza delle condizioni di invalidità, potrebbe culminare nella dichiarazione di nullità da parte del vescovo diocesano, il quale andrebbe anche a proporre un cammino di presa di coscienza di conversione alla persona interessata in vista di un eventuale futuro matrimonio ”^26. In tal senso, la responsabilità del vescovo diocesano verrebbe accresciuta e lo stesso potrebbe, nella sua diocesi, incaricare consulenti debitamente (^25) P. Moneta, Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell’attuale dibattito sinodale , in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale , 9 marzo 2015, p. 26. (^26) Proposta avanzata nella Relatio Synodi.

La critica principale ha riguardato l’ampliamento delle responsabilità del Vescovo diocesano. Si è lamentato, cioè, l’eccessivo coinvolgimento dello stesso nelle dinamiche processuali, visto già l’ingente lavoro di cui si occupa. In particolare, i Circoli minori hanno dimostrato di non apprezzare l’ipotesi di maggior coinvolgimento dei vescovi diocesani nei processi matrimoniali, ai quali indicavano come via per “avviare una pastorale giudiziale accurata” la preparazione di “sufficienti operatori, chierici e laici”^29. “ Non si è condivisa la possibilità dell’azione diretta del Vescovo diocesano nei processi di dichiarazione di nullità soprattutto in riferimento a un deficit di preparazione scientifica, suggerendo, tuttavia, che si cammini più sinergicamente su una pastorale che veda coinvolti tribunali, consultori e i vari uffici famiglia delle diocesi ”^30. (^29) Circulus Italicus “C”, Ralatio , in 12° Congregazione generale: relazione dei Circoli minori , 10 ottobre 2014, Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede. (^30) Circulus Italicus “A”, Ralatio , 3, in 12° Congregazione generale: relazione dei Circoli minori , 16 ottobre 2014, Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede.

E’ facile notare come le critiche avanzate prescindano dalla questione tecnica dell’amministrativizzazione delle cause matrimoniali^31 , avendo piuttosto ad oggetto la prospettiva di un coinvolgimento personale del Vescovo in tale contesto, sottolineando, altresì, la sua mancanza di preparazione giuridica. In risposta a tali obiezioni, tuttavia, i fautori di tale riforma hanno affermato che nelle loro intenzioni non vi è ovviamente quella di oberare il vescovo di un impegno così grave e coinvolgente, come quello di trattare, con un regolare processo, le cause di nullità matrimoniale. In realtà, il vescovo a cui si pensa non è il titolare della funzione giudiziaria, ma il supremo pastore della porzione di popolo affidatagli da Dio, ossia il più alto garante degli interessi spirituali dei propri fedeli. (^31) Rimasta peraltro senza esito, cf. MIDI, Proemio; Conferenza stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d’America , Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede; J. Miras, La conformacion de la via sudicia para las causas de nullidad del matrimonio en el m.p. MItis deux. Notas para una sesion del XXVIII Curso de Actualizaciòn en Derecho canonico, Facultad de Derecho Canonico, Universidad de Navarra, 12-13 de novembre de 2015 , contributo online (in http://dadun.unav.edu/).

lo stesso fedele e del suo convincimento personale, l’eventuale esistenza di una nullità che può restituirgli la pace della coscienza. Altra critica ha riguardato il tipo di procedimento adottabile, il quale è stato accusato di non garantire un procedimento affidabile^33. In particolare, è stato segnalato il rischio che con tale snellimento, semplificando o riducendo i passi previsti, si producano ingiustizie ed errori, dandosi, inoltre, l’impressione di non rispettare l’indissolubilità del matrimonio^34. In realtà, anche di fronte a tale critica è stato prontamente risposto che la procedura amministrativa o extragiudiziale non deve essere intesa alla stregua di un processo di tipo sommario, alleggerito di alcune troppo (^33) M. J. Arroba Conde, Le proposte , in La Stampa , 2015, p. 176; F. Daneels, Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio , in Quaderni di diritto ecclesiastico , XIV 2001, p. 85 ss, il quale osserva che “ le lungaggini nell’esame delle cause di nullità matrimoniale dipendono da molti fattori. Sarebbe dunque sbagliato pensare che sia sufficiente cambiare la procedura per porre rimedio al problema ”. (^34) L. Sabbarese, R. Santoro, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari , Edizioni Dehoniane, Bologna, p. 19.

vincolanti formalità, ma pur sempre caratterizzato dalle componenti essenziali di una procedura giudiziaria^35. Inoltre, un cambiamento risulta necessario in quanto la procedura di nullità classica è caratterizzata da lentezza, inefficienza ed elevati costi^36. Tant’è che, come già anticipato, sin dal primo documento preparatorio è stato formulato l’interrogativo circa l’opportunità di migliorare o snellire la procedura matrimoniale^37 e le risposte hanno palesato un forte auspicio circa un riordino della materia. (^35) P. Moneta, Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell’attuale dibattito sinodale , in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale , 9 marzo 2015, p. 8. (^36) G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi , in Stato, chiesa e pluralismo confessionale , 7 marzo 2016, p. 2; Non può inoltre negarsi che essa era già stata autorevolmente incoraggiata negli ultimi anni: Cfr. Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota romana, 29 gennaio 2005, in AAs , 97(2005), p. 165. (^37) Un’attenta ricostruzione dei passaggi è proposta anche da A. W. Bunge, Presentacion del nuevo proceso matrimonial , Anuario Argentino de derecho Canonico , 21, 2015 pp. 73 - 75.