Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


processo matrimoniale, Appunti di Diritto Di Famiglia

descrizione di paragrafo di diritto di famiglia sul processo matrimoniale

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 10/07/2018

claudiettina89
claudiettina89 🇮🇹

5 documenti

1 / 8

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
IL PROCESSO MATRIMONIALE
Introduzione:
Punto di partenza per trattare questo argomento è il riferimento all'articolo 7 della Costituzione
italiana, a norma del quale "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani"; la Chiesa è dotata di un ordinamento giuridico originario o primario
rispetto a quello dello Stato, ed essa ha una sua particolare autonomia che la pone al riparo da
ogni ingerenza od interferenza del potere statale e degli enti pubblici al proprio interno.
Proprio in riferimento a quanto appena detto passeremo a parlare specificamente, soffermandoci
sui singoli aspetti procedurali, del processo matrimoniale. Spesso ed erroneamente definito
“annullamento di matrimonio”; un’espressione errata perché la Chiesa non può annullare un
matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato la successiva
rovina del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità.E’ corretto invece
parlare di “nullità di matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa
di vizi del consenso, ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.
Dopo aver brevemente introdotto che cosa si intende per processo matrimoniale canonico,
passiamo a parlare specificamente di esso, delle sue fasi e dei soggetti che ne sono protagonisti.
Come si svolge il processo matrimoniale:
LA FASE INTRODUTTORIA:
Il processo matrimoniale, come qualunque altro tipo di processo di natura contenziosa, può
mettersi in movimento soltanto con la presentazione al giudice di una domanda formale. Questa
viene denominata tradizionalmente libello, consistente in un ricorso redatto per iscritto nel quale
debbono essere indicati i termini essenziali della causa; più precisamente deve contenere
l’indicazione del giudice a cui è ricolto e delle parti col relativo domicilio, il tipo di
provvedimento che si richiede (ossia la nullità del matrimonio) e il diritto su cui si fonda tale
domanda cioè una descrizione della vicenda coniugale, accompagnata dall’indicazione dei
motivi giuridici su cui si basa la richiesta di nullità. Necessarie inoltre all’interno del libello sono
la data, la sottoscrizione da parte dell’attore o del suo procuratore.
La redazione del libello non costituisce un semplice adempimento formale, ma ha una rilevanza
sostanziale, in quanto è il primo tentativo di inquadrare giuridicamente la realta’ umana di una
vicenda matrimoniale, gettando le basi per tutto il successivo svolgimento della causa.
Successivamente alla presentazione del libello vi è la nomina del collegio giudicante composto
dai giudici cui viene affidata la trattazione della causa; all’interno del collegio viene nominato un
preside ed un giudice specificamente incaricato dall’istruttoria. Alla nomina del collegio si
accompagna quella del difensore del vincolo e del notaio.
pf3
pf4
pf5
pf8

Anteprima parziale del testo

Scarica processo matrimoniale e più Appunti in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity!

IL PROCESSO MATRIMONIALE

Introduzione:

Punto di partenza per trattare questo argomento è il riferimento all'articolo 7 della Costituzione italiana, a norma del quale "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"; la Chiesa è dotata di un ordinamento giuridico originario o primario rispetto a quello dello Stato, ed essa ha una sua particolare autonomia che la pone al riparo da ogni ingerenza od interferenza del potere statale e degli enti pubblici al proprio interno.

Proprio in riferimento a quanto appena detto passeremo a parlare specificamente, soffermandoci sui singoli aspetti procedurali, del processo matrimoniale. Spesso ed erroneamente definito “annullamento di matrimonio”; un’espressione errata perché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato la successiva rovina del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità.E’ corretto invece parlare di “nullità di matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa di vizi del consenso, ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.

Dopo aver brevemente introdotto che cosa si intende per processo matrimoniale canonico, passiamo a parlare specificamente di esso, delle sue fasi e dei soggetti che ne sono protagonisti.

Come si svolge il processo matrimoniale:

LA FASE INTRODUTTORIA:

Il processo matrimoniale, come qualunque altro tipo di processo di natura contenziosa, può mettersi in movimento soltanto con la presentazione al giudice di una domanda formale. Questa viene denominata tradizionalmente libello , consistente in un ricorso redatto per iscritto nel quale debbono essere indicati i termini essenziali della causa; più precisamente deve contenere l’indicazione del giudice a cui è ricolto e delle parti col relativo domicilio, il tipo di provvedimento che si richiede (ossia la nullità del matrimonio) e il diritto su cui si fonda tale domanda cioè una descrizione della vicenda coniugale, accompagnata dall’indicazione dei motivi giuridici su cui si basa la richiesta di nullità. Necessarie inoltre all’interno del libello sono la data, la sottoscrizione da parte dell’attore o del suo procuratore.

La redazione del libello non costituisce un semplice adempimento formale, ma ha una rilevanza sostanziale, in quanto è il primo tentativo di inquadrare giuridicamente la realta’ umana di una vicenda matrimoniale, gettando le basi per tutto il successivo svolgimento della causa.

Successivamente alla presentazione del libello vi è la nomina del collegio giudicante composto dai giudici cui viene affidata la trattazione della causa; all’interno del collegio viene nominato un preside ed un giudice specificamente incaricato dall’istruttoria. Alla nomina del collegio si accompagna quella del difensore del vincolo e del notaio.

Il libello viene poi sottoposto ad un primo giudizio di ammissibilità da parte del preside del collegio giudicante per accertarsi che la controversia rientri nella competenza del tribunale e che l’attore non sia privo della legittima capacità di stare in giudizio. In caso di assenza di questi requisiti il libello deve essere respinto. Se pero’ i difetti del respinto libello possono esser corretti allora esso ben corretto potra’ essere ripresentato allo stesso giudice.

Poi vi è la citazione a comparire davanti al giudice della parte convenuta, a cui deve essere allegata copia del libello. Essa legittimamente notifica segna l’inizio dell’istanza; il giudice viene a impossessarsi della controversia facendo propria la causa, nel senso che la causa non potrà più essere portata dinanzi a un altro giudice.

Inoltre da questo momento si ha la pendenza della lite, situazione che obbliga le parti a non alterare in alcun modo il rapporto controverso sino a che su di esso non sia intervenuta la pronuncia del giudice.

L’istanza, iniziata con la citazione si conclude con la sentenza definitiva emessa dal giudice nella normalità dei casi, ma puo’ verificarsi una sua fine prematura con due particolari istituti: la perenzione e la rinunzia da parte dell’attore. La prima quando, senza alcun impedimento, nessun atto processuale viene posto dalle parti per un periodo di sei mesi, così essa estingue gli atti del processo ma non quelli della causa. Mentre la seconda viene presentata per iscritto dalla parte personalmente e accettata dall’altra, e ammessa poi dal giudice; anch’essa produce gli stessi effetti della perenzione.

La fase successiva è costituita dalla contestazione della lite e dalla concordanza del dubbio, questa fase ha una particolare importanza nel diritto canonico in quanto definisce, nei suoi esatti connotati l’oggetto della causa sulla base delle richieste e delle rispettive risposte avanzate dalle parti.

La contestazione della lite si attua con decreto del giudice che fissa i termini della controversia in forma di ‘’dubium’’, un quesito a cui dovrà essere data risposta con la sentenza e che costituisce quindi la retta su cui si dirigerà tutta la trattazione della causa. Il dubbio deve contenere la precisa determinazione del motivo di nullità.

Terminata la trattazione della fase introduttoria del processo passiamo a quella istruttoria.

LA FASE ISTRUTTORIA:

Nell’istruzione della causa si procede quindi con la raccolta, sotto la guida del giudice, delle prove. Esse possono essere «di qualsiasi genere, sempre che esse appaiano utili per la decisione della causa e siano lecite» (DC art. 157 § 1), proposte dalle parti, private e pubblica, o anche cercate e acquisite d’ufficio dal giudice: interrogatorio delle parti in causa, e relative testimonianze, prove documentali, eventuali perizie di parte e/o d’ufficio, presunzioni.

La fase istruttoria inizia con l’interrogatorio di ciascuna delle due parti separatamente. Esso è condotto personalmente dal giudice, ed è prescritta la presenza di un notaio che provvede a redigere il verbale; i difensori delle parti hanno diritto di assistere all’interrogatorio con facoltà di far rivolgere dal giudice eventuali altre domande ritenute opportune. Soltanto in casi eccezionali in giudice può decidere di agire in segreto.

C’è un preciso dovere a carico delle parti di rispondere all’interrogatorio legittimamente disposto dal giudice, indispensabile per la ricostruzione dell’effettiva realta’ dei fatti.

Vi sono poi le confessioni delle parti che confermano lo specifico comportamento o atteggiamento di volontà che ha dato luogo al capo di nullità di cui si discute nella causa; le

per iscritto e comunicate vicendevolmente tra le parti, con successiva facoltà, per ciascuna di esse, di presentare una replica.

La presentazione di memorie scritte può essere sostituita in particolari tribunali, da un dibattimento orale da svolgersi durante la seduta del tribunale.

La memoria difensiva delle parti chiamata ‘’restrictus iuri et facti’’ è normalmente redatta secondo uno schema tradizionale che viene seguito anche nella stesura delle sentenze e che consta di una parte introduttiva in cui vengono brevemente esposte la vicenda matrimoniale e l’attività processuale svolta; una seconda parte in cui si espongono i principi di diritto attinenti al caso concreto; una terza parte in cui vengono illustrate le risultanze processuali e messi in luce tutti quegli elementi che posso portare all’accoglimento di tali richieste.

Esaurita la discussione che Avviene per iscritto ed intervengono con le loro osservazioni ed argomentazioni il Difensore del Vincolo ed i Patroni delle Parti, la causa passa alla decisione del collegio giudicante, che deve pronunciarsi con una sentenza.

FASE DECISORIA:

Alla riunione, che si svolge con la massima riservatezza i giudici devono intervenire portando ciascuno, gia redatte per iscritto, le proprie conclusioni sul merito della causa.

Tali conclusioni verranno allegate agli atti della causa e conservate in segreto. Dopo l’invocazione in nome di Dio, ciascun giudice da lettura delle proprie conclusioni.

La decisione presa viene sinteticamente esposta nel dispositivo della sentenza , il testo completo della quale espone anche le ragioni che l’hanno motivata. Entrambe le parti (ed esse sole) hanno diritto a ricevere il testo della sentenza.

La sentenza, debitamente motivata in diritto e in fatto, deve essere redatta per iscritto entro un mese dalla deliberazione, dal giudice relatore.

Il codice prevede dei requisiti per la sentenza:

  • sostanziali: occorre che la sentenza definisca compiutamente la controversia sollevata dinanzi al tribunale, dando risposta ai singoli dubbi precedentemente concordati.
  • Formali

La decisione della sentenza dovra’ comunque attenersi alla formulazione del dubbio fissata all’inizio della causa, non è quindi consentito dichiarare nullo un matrimonio per un capo di nullità non inserito in tale formulazione.

È possibile che il Tribunale decida di apporre alla parte un divieto a passare a nuove nozze senza previa consultazione dell’Ordinario del luogo e/o del Tribunale che ha emesso la sentenza (cfr. DC art. 251), se vi siano fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio.

Il processo di formazione della sentenza si conclude con la sua pubblicazione, con annessa l’indicazione dei modi in cui può eventualmente essere impugnata.

Un elemento fondamentale in fase decisoria è la certezza morale del giudice , la quale non è ‘’una certezza puramente soggettiva che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, ma una certezza oggettivamente fondata’’, basata cioè su motivi oggettivi.

Il giudice quindi in merito all’oggetto della sua decisione deve avere acquisito a un requisito

fondamentale e tipico del diritto canonico. Tale certezza deve scaturire ‘’ex actis et probatis’’ cioè acquisita sulla base di quella specifica ricostruzione della vicenda umana oggetto della controversia, quale emerge dagli atti della causa.

Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo analizziamo adesso le parti che permettono che questo si possa svolgere, cioè i suoi protagonisti.

IL GIUDICE:

Le cause matrimoniale debbono essere trattate da un tribunale collegiale, composto di regola da

tre giudici, uno dei quali può essere laico.

Sua funzione principale è quella di garantire giustizia applicando fedelmente la legge e, perciò, deve innanzitutto possedere specifica competenza giuridica, congiunta a senso di prudenza, di equilibrio e di imparzialità, oltre che a spirito di carità e di umanità. Ovviamente, il giudice deve essere assolutamente estraneo rispetto alle parti costituite in causa e agli interessi da trattare, né può svolgere tale ruolo se sia già in essa intervenuto in un diverso grado di giudizio, anche se

abbia svolto un ruolo diverso.

Il giudice ha suoi doveri, è tenuto all’osservanza di regole di comportamento definite dalla legge: - adoperarsi per evitare la stessa trattazione della causa, fattore estremamente difficile e delicato in quanto il matrimonio in se è un istituto che una volta ne venga richiesta la nullità si

presuppone un precedente fallimento dell’unione coniugale; indi per cui lo sforzo di far tornare indietro le parti e spesso vano, almeno non vi sia una disponibilità alla ricostituzione della convivenza coniugale.

  • arrivare a una definizione amichevole della controversia; dovere che assume una rilevanza particolare nella comunità ecclesiale, in quanto la controversia in se si pone come tradimento all’originaria ispirazione evangelica.
  • Il giudice è poi tenuto ad assicurarsi che non sussistano circostanze che possano in qualche modo mettere in dubbio la sua posizione di assoluta estraneità ai fatti e alle parti. Se il giudice, ritenuto coinvolto da vincoli, non si astiene dal giudizio, può essere ricusato con istanza prima della contestazione della lite su cui dovra’ pronunciarsi il vicario giudiziale del tribunale cui il giudice appartiene.
  • altro dovere è quello di adoperarsi per la sollecita definizione dei giudizi e mantenere il segreto su quegli atti della cui rivelazione potrebbe derivare un pregiudizio per le parti.

Per quanto riguarda la competenza , in genere, una causa di nullità di matrimonio si attiva innanzi al tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza competente per territorio, che va individuato secondo quattro ordini alternativi di criteri :

  • in ragione del luogo ove il matrimonio è stato celebrato ;
  • in ragione del luogo ove è residente o domiciliato il coniuge convenuto ;
  • in ragione del luogo in cui la parte attrice ha il suo domicilio, purché entrambe le parti abitino

accertare lo stato familiare o diritti ereditari). Qualora, invece, una delle due parti muoia durante lo svolgimento del processo, questo si sospende finché l’erede del defunto o chiunque vi abbia interesse non provveda a riassumere la causa.

Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dalla nuova legislazione seguendo le direttive del concilio vaticano 2°, è stato stabilito che chiunque, sia battezzato o non, puo’ agire in giudizio dinnanzi ai tribunali della chiesa.

La difesa tecnica delle parti: anche nell’ordinamento processuale canonico, le parti possono farsi rappresentare e difendere in giudizio da un procuratore o da un avvocato che assicurano un’assistenza tecnica necessaria. Speciale abilitazione hanno gli avvocati della Curia romana che debbano essere iscritti in un particolare albo, e gli avvocati della Santa Sede.

Lascio adesso la continuazione della trattazione del processo matrimoniale alla parte riguardante i successivi e specifici aspetti della sentenza, dell’appello e della querela.

SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA:

www.tribunaleecclesiatico.it

www.vatican.va

www.ascait.org

www.chiesacattolica.it

Libro di P. Moneta, La Giustizia nella Chiesa , il Mulino 2002

CLAUDIA PAGLIAI

(corso di diritto canonico)

AA. 2013/