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Diritto Ecclesiastico: Confessione Religiosa, Enti Ecclesiastici e Rapporti Stato-Chiesa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti singole lezioni diritto ecclesiastico e canonico

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 14/12/2023

Lucrezia001
Lucrezia001 🇮🇹

13 documenti

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CONFESSIONE RELIGIOSA!
Nella nostra carta costituzionale non esiste una vera e propria definizione di confessione
religiosa ma un grande contributo è stato dato tanto dalla dottrina quanto dalla
giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale; anche la Corte di Cassazione ha dato il
suo apporto. Ovviamente intuitivamente possiamo aermare che parlando di confessione
religiosa ci riferiamo ad una formazione sociale, in quanto la confessione religiosa, di per
sé, è una species del suddetto genere. Ad ogni modo con il passare del tempo la dottrina
ha avanzato diverse teorie, al fine di attribuire un determinato significato a tale concetto.
Una prima teoria aerma che si parla di confessione religiosa quando un gruppo spirituale
ha con la realtà italiana un rapporto di tipo quantitativo, si fa quindi riferimento alla
partecipazione di un congruo numero di aderenti. La seconda teoria base le proprie
ragioni sul c.d. criterio sociologico, in base al quale per parlare di confessione religiosa
c'è bisogno che il gruppo spirituale sia radicato all'interno dell'opinione pubblica. La terza
teoria invece basa il suo pensiero sul c.d. criterio storico, cioè la necessità del gruppo
religioso di trovare le sue fondamenta all'interno della tradizione storica italiana. Intorno
agli 70 si è poi sviluppata un'ulteriore teoria portata avanti da Pietro Agostino D'Avack,
quest'ultimo aermava che si può parlare di confessione religiosa quando il gruppo
spirituale ha la capacità di auto-normazione. Infine negli anni 80 Pietro Ferrari portò avanti
un'ulteriore teoria, in base alla quale egli aerma di non soermarsi tanto sul concetto
stesso di ''confessione religiosa'', bensì bisogna far riferimento al paradigma di
confessione religiosa; tale teoria però risulta essere estremamente basata sull'empirismo.
A tal proposito è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza obiter dictum del
1993, tale sentenza cassò alcune norme di una legge regionale abruzzese, la quale
limitava i contributi regionali alle sole confessioni religiose che avessero stipulato con lo
Stato un qualche tipo di accordo. Quindi detta legge andava a favore delle sole 11/12
organizzazioni religiose che avessero stipulato un'intesa con lo Stato. Pertanto la Corte
abrogò tale disposizione in quanto andava in contrasto con gli artt. 2,3,8,19 e 20 Cost. In
questa occasione la Corte ebbe modo di definire il significato proprio di confessione
religiosa, pertanto deve intendersi confessione religiosa il gruppo la cui natura di
confessione religiosa risulti da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto e dalla
comune considerazione. Successivamente però le considerazioni della consulta sono
state ampliate dalla corte di Cassazione con una sentenza del 1997, relativa alla chiesa di
scientology. Si tratta di un'organizzazione religiosa a metà strada tra filosofia e religione in
senso proprio. Il problema rilevante, prima sociale e poi giuridico, risiedeva nel fatto che
tale chiesa chiedeva il pagamento di somme di denaro, talvolta crescenti in relazione allo
svolgimento di attività collettive. La giustizia ordinaria venne interrogata rispetto al
versamento di tali somme di denaro, presupponendo pertanto plagio, trua e
circonvenzione di incapace. La Cassazione però ha ritenuto di poter riconoscere alla
chiesa di scientology i caratteri propri di una confessione religiosa e così facendo ha
ampliato il concetto stesso di confessione religiosa, aermando che: ''ci troviamo difronte
ad una confessione religiosa quando abbiamo davanti a noi una forma apica di
organizzazione collettiva dei bisogni religiosi, che presenta una chiara riconoscibilità
esterna ed una chiara stabilità interna, presentandosi autonoma ed originale. Inoltre in
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CONFESSIONE RELIGIOSA

Nella nostra carta costituzionale non esiste una vera e propria definizione di confessione religiosa ma un grande contributo è stato dato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale; anche la Corte di Cassazione ha dato il suo apporto. Ovviamente intuitivamente possiamo affermare che parlando di confessione religiosa ci riferiamo ad una formazione sociale, in quanto la confessione religiosa, di per sé, è una species del suddetto genere. Ad ogni modo con il passare del tempo la dottrina ha avanzato diverse teorie, al fine di attribuire un determinato significato a tale concetto. Una prima teoria afferma che si parla di confessione religiosa quando un gruppo spirituale ha con la realtà italiana un rapporto di tipo quantitativo, si fa quindi riferimento alla partecipazione di un congruo numero di aderenti. La seconda teoria base le proprie ragioni sul c.d. criterio sociologico, in base al quale per parlare di confessione religiosa c'è bisogno che il gruppo spirituale sia radicato all'interno dell'opinione pubblica. La terza teoria invece basa il suo pensiero sul c.d. criterio storico, cioè la necessità del gruppo religioso di trovare le sue fondamenta all'interno della tradizione storica italiana. Intorno agli 70 si è poi sviluppata un'ulteriore teoria portata avanti da Pietro Agostino D'Avack, quest'ultimo affermava che si può parlare di confessione religiosa quando il gruppo spirituale ha la capacità di auto-normazione. Infine negli anni 80 Pietro Ferrari portò avanti un'ulteriore teoria, in base alla quale egli afferma di non soffermarsi tanto sul concetto stesso di ''confessione religiosa'', bensì bisogna far riferimento al paradigma di confessione religiosa; tale teoria però risulta essere estremamente basata sull'empirismo. A tal proposito è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza obiter dictum del 1993, tale sentenza cassò alcune norme di una legge regionale abruzzese, la quale limitava i contributi regionali alle sole confessioni religiose che avessero stipulato con lo Stato un qualche tipo di accordo. Quindi detta legge andava a favore delle sole 11/ organizzazioni religiose che avessero stipulato un'intesa con lo Stato. Pertanto la Corte abrogò tale disposizione in quanto andava in contrasto con gli artt. 2,3,8,19 e 20 Cost. In questa occasione la Corte ebbe modo di definire il significato proprio di confessione religiosa, pertanto deve intendersi confessione religiosa il gruppo la cui natura di confessione religiosa risulti da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto e dalla comune considerazione. Successivamente però le considerazioni della consulta sono state ampliate dalla corte di Cassazione con una sentenza del 1997, relativa alla chiesa di scientology. Si tratta di un'organizzazione religiosa a metà strada tra filosofia e religione in senso proprio. Il problema rilevante, prima sociale e poi giuridico, risiedeva nel fatto che tale chiesa chiedeva il pagamento di somme di denaro, talvolta crescenti in relazione allo svolgimento di attività collettive. La giustizia ordinaria venne interrogata rispetto al versamento di tali somme di denaro, presupponendo pertanto plagio, truffa e circonvenzione di incapace. La Cassazione però ha ritenuto di poter riconoscere alla chiesa di scientology i caratteri propri di una confessione religiosa e così facendo ha ampliato il concetto stesso di confessione religiosa, affermando che: ''ci troviamo difronte ad una confessione religiosa quando abbiamo davanti a noi una forma apica di organizzazione collettiva dei bisogni religiosi, che presenta una chiara riconoscibilità esterna ed una chiara stabilità interna, presentandosi autonoma ed originale. Inoltre in

una sentenza del 2016 la Consulta ha precisato che solo il Governo può aprire rapporti con le confessioni religiose. LUOGHI PER LE ATTIVITÀ DI CULTO Ogni religione ha bisogno di un edificio fisico all'interno del quale poter esercitare i propri riti religiosi. Da sempre il luogo più comune dove esercitare attività di religione o di culto è il tempio, poi denominato diversamente dalle varie culture: ad. es. per gli ebrei il luogo di culto è la sinagoga, per gli islamici la moschea; per quanto riguarda invece i cristiani, questi ultimi hanno vari luoghi di culto, distinti all'interno del codex iuris canonici in: chiese, altari, santuari e cimiteri. Da sempre l'edificio religioso cattolico è stato oggetto di particolari tutele in ragione della continua mescolanza tra potere politico e potere religioso. Infatti l'art. 1 dei Patti Lateranensi afferma che gli edifici di culto cattolico aperti al pubblico sono esenti dalla requisizione, occupazione e demolizione per pubblica utilità, salvo casi di forza maggiore. Inoltre il codice civile del 1942 vietava il mutamento della destinazione economica di tali edifici anche se appartenenti a soggetti privati. Pertanto con la legge urbanistica del 1942 gli edifici del culto cattolico venivano considerati edifici pubblici a tutti gli affetti, al pari della casa comunale. Solo con il Regione Decreto 289/ all'art. 1 si prevede che per l'esercizio dei culti ammessi nello stato i fedeli di tali culti potevano avere un proprio tempio. Una sentenza della Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale, per cui oggi gli edifici di culto vengono considerati come beni di interesse pubblico. La L. n. 168/62 finanziò esclusivamente la creazione di edifici legati al culto cattolico, fortunatamente solo con la legge Bucalossi venne imposto il contributo per gli oneri di urbanizzazione a carico di chi ne richiede la costruzione. Con l'istituzione delle regioni, tutta la materia urbanistica è stata a loro delegata, motivo per cui ogni regione ha legiferato in modo differente con riguardo all'edilizia di culto. Le leggi regionali però sanciscono che solo le confessioni religiose che hanno stipulato un accordo con lo stato possono utilizzare tali contributi regionali per la costruzione di edifici di culto. La Corte Costituzionale resasi conto della disparità di trattamento, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Abruzzo in materia urbanistica, in quanto la stessa limitava l'accesso al finanziamento alle sole confessioni religiose che avevano stipulato con lo stato un qualche tipo di accorso. Ovviamente tale disposizione normativa andava in contrasto con il principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), con il principio di libertà religiosa (ex art. 19 Cost.) ed infine con il principio di laicità dello stato. In seguito alla revisione del 1984 è stata creata una particolare categoria di beni culturali ossia quella dei beni culturali a carattere religioso. Come ben sappiamo l'art. 9 Cost. afferma che la Repubblica, pertanto cittadini ed istituzioni, si impegnano alla tutela del paesaggio artistico e storico della nazione. L'istituto dei beni culturali è stato definito dall'art. 2 del codice urbano, affermando che ''il patrimonio culturale è costituito da beni culturali e beni paesaggistici; sono beni culturali mobili e immobili che presentano carattere artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico (la religione è ricompensa in questa categoria). Il settore dei beni culturali è oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni. Ora la domanda sorge spontanea: cosa s'intende per bene culturale di interesse religioso? Qualsiasi bene materiale o immateriale che abbia il

affidati anche ai laici, ai sensi del canone 129. I due punti di partenza della funzione normativa solo da una parte la Chiesa universale e dall'altra la Chiesa particolare. Nel caso della Chiesa universale, la funzione normativa spetta al pontefice e al concilio ecumenico e non può essere delegata ad altri soggetti. Nel caso della Chiesa particolare la funzione normativa spetta al vescovo, in forma ordinaria con i decreti e in forma solenne con gli statuti. La funzione amministrativa è di fondamentale importanza in quanto caratterizza la vita quotidiana dell'ordinamento. Si tratta della funzione con cui si organizzano i mezzi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine la funzioni giudiziaria oltre ad applicare il diritto si sofferma anche sulla sua interpretazione. Infatti esiste un Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei testi di legge, il quale è composto dal presidente, 15 cardinali e 63 consultori. Tale consiglio ha un duplice compito, da una parte controllare che le disposizioni emanate da legislatori inferiori non entrino in contrasto con le leggi emanate dal Pontefice; dall'altra fornire un'interpretazione autentica al fine di chiarire tutti i dubbi nel caso sussistano diverse interpretazioni. REGIME TRIBUTARIO L'attività degli enti ecclesiastici beneficia di una serie di agevolazione, con le quali lo stato sostiene in maniera indiretta il fenomeno religioso. Infatti l'art. 20 Cost. vieta l'imposizione di particolari gravami fiscali a carico delle istituzioni o associazioni di carattere ecclesiastico e con fini di religione e di culto. All'epoca fascista le attività di religione o di culto sono state equiparate a quelle di beneficenza e tale principio è stato ribadito anche nella legge sui culti ammessi nello stato (1159/1929). In sede di revisione concordataria tale equiparazione è stata invece reiterata, in quanto si afferma che le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte da enti ecclesiastici sono soggette al regime tributario previsto dal diritto civile, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 18 febbraio 1984. Il principio trova la sua applicazione dell'art. 8 d.p.r. 33/1987 secondo cui gli enti ecclesiastici possono legittimamente operare in ambiti diversi da quello strettamente religioso. Tali materie sono espressamente definite all'interno dell'art. 16 lettera b L. 222/85; fra di esse merita una particolare attenzione l'attività commerciale o a scopo di lucro. Ovviamente lo svolgimento di tali attività costituisce spesso un mezzo di autofinanziamento delle confessioni religiose e non possono dar luogo a dividendi. Ad es. però in questo contesto emerge un regime di disparità, dal momento in cui l'ente ecclesiastico cattolico è sottratto ai controlli da parte dell'autorità civile, al contrario tutte le altre organizzazioni religiose devono subire questo controllo. In molti paesi europei l'ente religioso in senso stretto non opera direttamente nella produzione di attività di natura profana, bensì gemma altri enti che operino in questi settori di cui l'ente ecclesiastico ne è proprietario e come ben sappiamo tali enti sono rigorosamente soggetti alle ordinarie leggi civili. BENEFICENZA Anche l'attività di beneficenza costituisce un impegno tradizionale degli enti legati alle religioni. Come sappiamo la beneficenza può essere fatta da chiunque e con qualunque

motivazione (art. 38 co. 5 Cost.), pertanto le chiese non ne hanno più il monopolio. Nel 1929 lo stato fascista aveva ripristinato la libertà di costituire enti ecclesiastici cattolici, restituendo loro non solo la competenza delle attività proprie delle stesse ma anche le attività di carattere caritativo e assistenziale. L'imposizione solidaristica della carta ha sancito l'interesse pubblico ad intervenire nelle situazioni di bisogno, tant'è vero che l'art. 118 co. 4 Cost. impone agli enti territoriali di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Non casualmente le attività assistenziali sono organizzate in un regime di condivisione tra privati e amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell'art. 117 Cost. l'assistenza è materia di competenza ripartita tra stato e regioni, effettivamente fin dal 1977 l'organizzazione materiale dei servizi assistenziali erano affidate ai comuni. Infatti il d. lgs. 267/2000 ha confermato tale assetto generale, affermando che i comuni e le province sono gli enti istituzionalmente investiti nella cura degli interessi per lo sviluppo delle comunità. Questa norma aveva anticipato la rifroma del titolo V della Costituzione, all'interno del quale fu esplicitamente enunciato il principio della sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.). Anche le organizzazioni private o volontarie, anche senza previsione specifica nella legge sui culti ammessi, sono legittimate non solo ad esercitare liberamente l'attività caritativa ma anche a partecipare all'erogazione dei servizi pubblici. Infine trattandosi di attività qualificate civilmente, anche se idealmente orientate in senso religioso, sarebbe consigliabile che le organizzazioni religiose le svolgessero non direttamente ma mediante enti civili. ENTI ECCLESIASTICI NON LUCRATIVI - ONLUS Il d. lgs. 460/1997 stabilisce un regime giuridico particolare per gli enti ecclesiastici di utilità sociale con scopi non lucrativi. L'art. 10 del suddetto decreto infatti ammette l'attribuzione della qualifica di organizzazioni di utilità sociale alle associazioni, ai comitati e agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di una delle seguenti attività: assistenza sanitaria, socio-sanitaria, tutela dei diritti civili, formazione, beneficenza, istruzione e ricerca scientifica. Hanno però il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, hanno il divieto di distribuzione degli utili, hanno l'obbligo del bilancio annuale ed infine hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Infine l'art. 10 co. 9 del decreto stabilisce che le ordinarie Onlus (fatta quindi eccezione per le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo stato), non possono svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a. ENTI ECCLESIASTICI LUCRATIVI Il d. lgs. 155/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura di impresa sociale. Detta qualifica può essere acquistata da tutte la organizzazioni private, compresi gli enti che esercitano in via stabile un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Questi però sono tenuti a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese il regolamento; non sono assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa; sono sottratti al regime di responsabilità patrimoniale e non si applicano le

Abbiamo poi un altro istituto, quello dell'AGGREGAZIONE, il quale consiste nel favorire la disponibilità temporanea dei chierici a recarsi nei luoghi privi di ministri sacri, concedendo loro una licenza che può essere rinnovata più volte; inoltre tale licenza non elimina il loro legame di appartenenza con la Chiesa particolare. Mediante una convenzione scritta con il vescovo della diocesi a cui sono diretti si stabiliscono i diritti e doveri dei chierici. La convenzione dev'essere firmata anche dal chierico interessato e deve contenere la durata del servizio, i compiti che ha, il luogo e le condizioni economiche e il sistema previdenziale cui è sottoposto. Inoltre inizialmente i diaconi potevano svolgere le loro funzioni sono a tempo determinato, ad oggi non è più così, infatti possono farlo anche a tempo pieno. Si tratta del diaconato permanente e può essere conferito solo ad un soggetto non sposato che abbia compiuto il 25esimo anno di età o ad un soggetto sposato che abbia compiuto il 35esimo anno di età con moglie consenziente. LEGGE SUI CULTI AMMESSI n. 1159/ Come ben sappiamo i rapporti tra li Stato e le Confessioni religiose sono disciplinati dagli artt. 7-8 Cost. in relazione al rapporto Stato - Chiesa Cattolica e Stato - confessioni a- cattoliche. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono stabiliti all'interno dei Patti Lateranensi, approvati l'11 febbraio del 1929 e poi revisionati nel 1984. A tal proposito l'art. 7 Cost. afferma che Stato e Chiesa Cattolica sono ognuno nel proprio ordine, sovrani ed indipendenti. Contemporaneamente alla stipula dei Patti, il Governo vara la legge sui culti ammessi nello stato (L. n. 1159/1929); tale legge è applicabile a tutte le confessioni religiose che non abbiamo stipulato un'intesa con lo Stato italiano. L'art. 1 di suddetta legge afferma infatti la libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica purché non professino principi e riti contrari al buon costume e all'ordine pubblico. Pertanto tutti gli individui che fanno parte di una confessione religiosa non riconosciuta dallo Stato mediante la stipula di un'intesa, sottostanno alla legge sui culti ammessi. La possibilità dei singoli di creare o aderire a religioni diverse dalla cattolica è in conformità con l'impianto democratico e pluralista della nostra Carta Costituzionale; d'altronde una legislazione diversa sarebbe entrata in contrasto con gli artt. 2-3-19 Cost. Le confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano vengono definite, all'interno della legge sui culti ammessi, enti; si tratta di enti la cui esistenza è ammessa all'interno dello stato, com'è d'altronde garantito l'esercizio in pubblico dei culti di talin enti. Effettivamente nella realtà non è così, in quanto queste confessioni sono sempre sottoposte all'autorizzazione discrezionale da parte delle autorità civili. Si evincono pertanto le differenze di trattamento, non dimentichiamoci però che sono state poste in essere durante il periodo della dittatura, periodo in cui si tende a rimarcare i privilegi accordati alla sola religione di stato. Tali differenziazioni che scaturiscono dall'assetto normativo sembrano non tener conto che l'oggetto della dimensione religiosa è la religiosità, la quale non si configura nel potere dei gruppi religiosi dominanti. Pertanto il ruolo centrale attribuito dall'impianto costituzionale alla persona umana potrebbe essere meglio valorizzato, ad esempio attraverso l'approvazione di una legge generale sulle libertà religiose.

Per quanto riguarda l' autonomia e la libertà della confessioni religiose che hanno stipulato un intesa con lo Stato italiano recepita in legge possiamo far riferimento alla comunità ebraica. Diciamo che anche in questo caso sussistono delle differenze che pertanto rendono il trattamento delle varie confessioni religiose non omogeneo. Ad es. fra le tante intese stipulate dallo Stato con le confessioni a-cattoliche, non emergono differenze determinanti, al contrario anche in questo caso solo per la chiesa cattolica esiste un regime giuridico particolare e speciale. In primis all'art. 7 co. 1 si evince che la chiesa cattolica è dotata di un'autonomia originaria, viceversa all'art. 8 co. 2 si evince che le confessioni a-cattoliche sono invece considerate ad autonomia derivata, vale a dire che sono CONSENTITE dall'ordinamento giuridico italiano. E ancora ci sono delle entità che pur facendo parte solo in maniera indiretta della Chiesa, godono comunque degli stessi trattamenti speciali, come ad es. le confraternite. Dal punto di vista del diritto statale tutto ciò è anomalo, soprattutto dal momento in cui tali enti sono legati alla Chiesa ma vi operano i privati, generando pertanto una disparità di trattamento. Per quanto riguarda l' autonomia e la libertà delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo stato non ancora recepita in legge possiamo far riferimento alla congregazione dei testimoni di Geova. Quest'ultimi hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano il 4 aprile del 2007 ma non è stata ancora munita di legge di approvazione, causa le resistenze di alcuni membri del Parlamento. Inoltre l'intesa non assistita da legge statale rimane un vero e proprio impegno governativo. Con l'intesa firmata nel 2007 la congregazione dei testimoni di Geova avrebbe ottenuto implicitamente da denominazione legale di confessione religiosa, ma l'art. 22 dell'intesa stabilisce che sì il parlamento deve emanare una legge di approvazione ma è anche vero che non sussiste la fissazione di un termine. Pertanto l'intesa ha solo valore di impegno governativo ma le sue regole non sono in vigore in Italia. Ne consegue che la denominazione di ''confessione religiosa'' è puramente virtuale, in quanto la stessa non garantisce l'effettivo accesso alle garanzie poste dall'art. 8 Cost. Quindi finché la stessa non venga munita di legge di approvazione, deve sottostare alla legge sui culti ammessi nello stato. RICONOSCIMENTO ENTI DIRITTO CANONICO La L. n. 222/1985 e il d.p.r. n. 33/1987 dettano la disciplina generale del riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici. Un presupposto necessario per ottenere il riconoscimento è rappresentato dalla necessità che l'ente abbia sede in Italia. Un altro requisito per la riconoscibilità è che l'ente svolga attività di religione o di culto, questo serve a distinguere a livello civilistico tali enti da quelli con finalità diversi dalla religione o dal culto. Inoltre la L. n. 22/1985 definisce anche un procedimento abbreviato per il riconoscimento di alcuni enti della Chiesa cattolica, quali: diocesi, parrocchie e istituti per il sostentamento del clero. MACELLAZIONE RITUALE Molte religioni attribuiscono al cibo una serie di significati che con il passare del tempo sono stati inglobati in veri e propri precetti che tutt'ora condizionano le abitudini

religiosi. A tal proposito è intervenuta una proposta di legge del 9 luglio 2008, la quale rimarca invece l'importanza di stordimento dell'animale in ogni tipo di macellazione, sia essa rituale o meno. Infine in una direttiva europea si prevede la possibilità di derogare all'obbligo di stordimento quando si tratti di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da riti religiosi, sebbene sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale. PATTI LATERANENSI I patti lateranensi sono accordi stipulati l'11 febbraio 1929 tra il regno d'Italia e la Santa Sede, vengono resi esecutivi in Italia con la L. n. 810 del 27 maggio 1929. La sottoscrizione dei patti decretò la nascita ufficiale dello Stato città del Vaticano, indipendente ed autonomo al pari del Regno d'Italia; con la sottoscrizione dei Patti terminò definitivamente la c.d. ''questione romana''. La sottoscrizione avvenne tra l'allora Capo del Governo Benito Mussolini e il Cardinale Pietro Gasparri in rappresentanza del pontefice Pio XI. Le firme vennero apposte nel palazzo di San Giovanni in Laterano da cui presero il nome, inoltre anche la data di sottoscrizione non è casuale, infatti l'11 febbraio 1929 ricorreva il sessantunesimo anniversario della prima apparizione di Nostra Signora di Lourdes. Come ben sappiamo i Patti furono una conseguenza al contesto socio-politico dell'epoca. La nascita del regno d'Italia nel 1861, coincise infatti con l'avvio di una politica eversiva nei confronti del clero, volta a privarlo dell'enorme patrimonio accumulato grazie ai lasciti dei fedeli in cambio di un'indulgenza plenaria. L'indipendenza della Santa sede nonché del Pontefice, meglio nota come ''questione romana'', fu risolta militarmente il 29 settembre 1870, con la presa di Roma da parte dell'esercito italiano. L'evento decretò la fine del potere temporale in Italia, creando uno strappo lacerante nei rapporti con la Chiesa, rapporti che il Governo tentò di ricucire ma con scarsi risultati, almeno fino alla stipula dei Patti. Pertanto nel 1929 Stato Italiano e Chiesa Cattolica erano due attori in conflitto privi di dialogo. Inoltre sul piano sociale e politico si affacciavano poi le prime tensioni, alimentate dalle riforme di epoca giolittiana: come il suffragio universale maschile del 1915, nonché la nascita ed il successivo consolidamento tanto del partito popolare quanto del partito socialista minarono l'equilibrio posto alla base dello stato borghese, favorendo in questo modo l'avvento della dittatura. Fu proprio in questo contesto che si realizzò un'inaspettata confluenza di interessi: infatti il neo partito fascista guardò alla Chiesa come uno strumento di coesione e consenso politico, a loro volta le gerarchie ecclesiastiche videro nel regime dittatoriale un solido alleato contro il liberalismo e le spinte socialiste in atto. Chiesa e partito fascista erano accomunate anche per quanto riguarda la visione della società, vale a dire gerarchicamente organizzata con un ruolo fondamentale dedicato alla famiglia. Sulla base di questi interessi comuni, Stato fascista e Chiesa cattolica si impegnarono, con la stipula dei Patti Lateranensi, a chiedere definitivamente la c.d. ''questione romana'' sia sul piano politico che sul piano economico-finanziario. A seguito dei Patti Lateranensi nacque ufficialmente lo Stato Città del Vaticano, autonomo, sovrano ed indipendente, dotato di personalità internazionale, il quale riconosceva a sua volta il Regno d'Italia con capitale Roma. I Patti Lateranensi sono formati da 3 principali documenti: il Trattato, la Convenzione

finanziaria e il Concordato. Il Trattato pose definitivamente fine alla questione romana, decretando la nascita dello Stato del Vaticano. La convenzione finanziaria venne allegata al trattato e fu approvata per risolvere la questione economica ancora pendente tra Stato e Chiesa. Almeno sulla carta si stabilì che, lo Stato italiano a causa dell'emanazione delle leggi eversive, doveva alla Santa Sede 750 milioni di lire in contati ed oltre un miliardo di lire in buoni del tesoro al 5%. Infine il Concordato era atto a regolare tutti i futuri rapporti tra Stato e Chiesa. I principi salienti dei Patti Lateranensi sono così sintetizzabili: 1) il cattolicesimo è la religione di stato e il suo insegnamento è obbligatorio nella scuola pubblica (elementari e medie); 2) Stato Italiano e Santa Sede sono entità indipendenti, autonome e sovrane ciascuna nel proprio ordine; 3) la figura del pontefice è sacra ed inviolabile al pari di quella del re; 4) Piazza San Pietro è soggetta ad un regime giuridico particolare, in quanto sovranità e giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre l'erogazione dei servizi pubblici è competenza dello Stato italiano; 5) le sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche in materia spirituale o disciplinare hanno efficacia giuridica in Italia. Come ben sappiamo l'art. 7 Cost. afferma che lo Stato italiano e la Santa sede sono ciascuno nel proprio ordine entità sovrane ed indipendenti, affermando poi che i loro rapporti sono disciplinati dai Patti lateranensi. Come possiamo immaginare i Patti, trattandosi di accordi bilaterali non possono essere modificati unilateralmente da una legge dello Stato. Importante è sottolineare che con la disposizione dell'art. 7 si limitano a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, pertanto i Patti non risultano costituzionalizzati. Infatti i Patti NON sono norme di rango costituzionale, bensì fonti atipiche dotate di un grado di resistenza maggiore rispetto alle norme ordinarie. L'inserimento dei Patti all'interno della Costituzione non ha avuto vita semplice, dal momento in cui gran parte dei costituenti non volevano recepire un prodotto di chiaro stampo fascista. Trattandosi di convenzioni bilaterali, una volta recepiti in costituzione avrebbero assunto una valenza giuridica superiore rispetto alle norme statali, introducendo alcuni principi, quale per es. il cattolicesimo come religione di stato, in netto contrasto con l'impianto democratico e pluralista della nostra Carta. Ad ogni modo, per mantenere la pace, prevalse ancora una volta una soluzione di compromesso, nella convinzione che assecondare alcune richieste della Santa sede avrebbe aiutato a favorire l'affermazione della repubblica democratica. I principali attori di questa operazione furono GIUSEPPE DOSSETTI e PALMIRO TOGLIATTI, artefice del c.d. ''voltafaccia''. Fu invece ROBERTO LUCIFERO, liberale e monarchico, l'autore dell'attuale disposizione dell'art. 7 co. 2 Cost. stabilendo che l'inserimento dei Patti all'interno della costituzione non significa la costituzionalizzazione degli stessi. Proprio grazie a questa disposizione, i patti vennero revisionati il 18 febbraio 1984 con la sottoscrizione degli Accordi di Villa Madama. ACCORDI DI VILLA MADAMA Ridisegnano i rapporti tra Stato e Chiesa in chiave più democratica e moderna. Infatti l'allora Presidente del consiglio Bettino Craxi affermò che gli Accordi di Villa Madama aprivano una nuova fase, trasformando i c.d. ''patti di unione'' in ''patti di libertà e cooperazione''. I punti salienti del nuovo concordato sono: 1) l'abrogazione del