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Diritto Ecclesiastico in Italia: Libertà Religiosa ed Enti Ecclesiastici, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Lezioni di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 27/05/2020

elisabari
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10/03/2020
DIRITTO ECCLESIASTICO: ambito giuridico che guarda alle implicazioni giuridiche della
dimensione religiosa della persona e dei gruppi sociali.
STATO E CHIESA IN ITALIA: DALLA LEGGE DELLE GUARANTIGIE AGLI ACCORDI DI
VILLA MADAMA (1871-1984):
conosciamo diversi sistemi di relazione tra Stato-Chiesa:
1) Quelli che fanno riferimento ad una subordinazione della Chiesa allo stato
2) Quelli che fanno riferimento alla subordinazione dello Stato alla Chiesa
3) Dei sistemi di separazione
4) Dei sistemi di regolamentazione
In Italia i rapporti tra Stato e Chiesa sono disciplinati dai Patti Lateranensi.
ART 7 COST:
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”
Il primo comma è il manifesto della cultura giuridica che animava l’assemblea costituente
(composta in larga parte da esponenti del partito di maggioranza ossia Democrazia cristiana,
ma anche PC, PSI) che all’indomani dell’esperienza della Seconda Guerra Mondiale,
interpretava l’orizzonte ideale. Tale comma riconosce che non esiste un solo ordinamento
giuridico (quello Statuale) ma una pluralità di ordinamenti giuridici (tra cui quello della
Chiesta Cattolica che è un ordinamento confessionale con caratteristiche sue proprie). L’art 7
respinge dunque il MONISMO GIURIDICO. Si ha una fonte di giuridicità INDIPENDENTE E
SOVRANA oltre allo stato.
Questa visione deriva:
1-IL DIRITTO emerge attraverso i segni tramite i quali si manifesta: il diritto
necessità di una relazione umana: “ubi societas, ibi ius” il diritto nasce homini causae e
ha come necessità la relazione (umanità + socialità). La manifestazione sociale diventa
giuridica quando emerge una ipotesi di organizzazione conveniente a quel gruppo
sociale.1 È necessaria anche la sua osservanza. Solo quando questo si consolida nel tempo si
ha un ordinamento il cui fondamento è quindi la società civile. Per questo bisogna
riconoscere la pluralità degli ordinamenti.
ORDINAMENTO è una parola dinamica, il diritto è percepito come ordine, l’ordine deve
essere inteso come valore. Fondamentale è usare la ragione che ci permette di comprendere
cosa è conveniente e cosa no. I valori si connotano per il fatto che hanno a che fare con gli
strati più profondi del tessuto sociale.
Con la riv. Francese 1789 il diritto inizia a coincidere con la volontà generale espressa dalla
legge, questo comporta la STATALIZZAZIONE del diritto, si rompe il legame tra il grembo della
legge e chi la emana.
2- Il cristianesimo cambia gli assetti tra potere religioso e tra potere politico: prima
l’autorità politica era anche la massima autorità religiosa, poi Gesù dice ai farisei date a
cesare ciò che è di cesare e a dio quel che è di dio” vi sono due autorità:
1) che deve prendersi cura del bene comune
2) una che accompagna l’uomo nella realizzazione del suo essere
si rompe il monismo, e si passa ad una visione dualistica. Il potere politico non può
assumere in sé l’esercizio del “potere” religioso.
12/03/2020
Il RICONOSCIMENTO RECIPROCO tra chiesa cattolica e stato (comma1), detta poi il rapporto
tra Stato e altre confessioni religiose (ossia quelle diverse da quella cattolica). Esse erano già
regolamentate nel periodo pre-costituzionale: “legge sui culti ammessi” degli anni ’30.
1 Es Paolo Grossi “prima lezione di diritto” fila dinanzi ad un ufficio postale qui si pone il problema di un ordine
conveniente che renda più funzionale il suo ordine sociale.
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DIRITTO ECCLESIASTICO: ambito giuridico che guarda alle implicazioni giuridiche della dimensione religiosa della persona e dei gruppi sociali. STATO E CHIESA IN ITALIA: DALLA LEGGE DELLE GUARANTIGIE AGLI ACCORDI DI VILLA MADAMA (1871-1984): conosciamo diversi sistemi di relazione tra Stato-Chiesa:

  1. Quelli che fanno riferimento ad una subordinazione della Chiesa allo stato
  2. Quelli che fanno riferimento alla subordinazione dello Stato alla Chiesa
  3. Dei sistemi di separazione
  4. Dei sistemi di regolamentazione In Italia i rapporti tra Stato e Chiesa sono disciplinati dai Patti Lateranensi. ART 7 COST: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” Il primo comma è il manifesto della cultura giuridica che animava l’assemblea costituente (composta in larga parte da esponenti del partito di maggioranza ossia Democrazia cristiana, ma anche PC, PSI) che all’indomani dell’esperienza della Seconda Guerra Mondiale, interpretava l’orizzonte ideale. Tale comma riconosce che non esiste un solo ordinamento giuridico (quello Statuale) ma una pluralità di ordinamenti giuridici (tra cui quello della Chiesta Cattolica che è un ordinamento confessionale con caratteristiche sue proprie). L’art 7 respinge dunque il MONISMO GIURIDICO. Si ha una fonte di giuridicità INDIPENDENTE E SOVRANA oltre allo stato. Questa visione deriva: 1-IL DIRITTO emerge attraverso i segni tramite i quali si manifesta: il diritto necessità di una relazione umana: “ ubi societas, ibi ius” il diritto nasce homini causae e ha come necessità la relazione (umanità + socialità). La manifestazione sociale diventa giuridica quando emerge una ipotesi di organizzazione conveniente a quel gruppo sociale.^1 È necessaria anche la sua osservanza. Solo quando questo si consolida nel tempo si ha un ordinamento il cui fondamento è quindi la s ocietà civile. Per questo bisogna riconoscere la pluralità degli ordinamenti. ORDINAMENTO è una parola dinamica, il diritto è percepito come ordine, l’ordine deve essere inteso come valore. Fondamentale è usare la ragione che ci permette di comprendere cosa è conveniente e cosa no. I valori si connotano per il fatto che hanno a che fare con gli strati più profondi del tessuto sociale. Con la riv. Francese 1789 il diritto inizia a coincidere con la volontà generale espressa dalla legge, questo comporta la STATALIZZAZIONE del diritto, si rompe il legame tra il grembo della legge e chi la emana. 2- Il cristianesimo cambia gli assetti tra potere religioso e tra potere politico: prima l’autorità politica era anche la massima autorità religiosa, poi Gesù dice ai farisei “ date a cesare ciò che è di cesare e a dio quel che è di dio” vi sono due autorità:
  5. che deve prendersi cura del bene comune
  6. una che accompagna l’uomo nella realizzazione del suo essere si rompe il monismo, e si passa ad una visione dualistica. Il potere politico non può assumere in sé l’esercizio del “potere” religioso. 12/03/ Il RICONOSCIMENTO RECIPROCO tra chiesa cattolica e stato (comma1), detta poi il rapporto tra Stato e altre confessioni religiose (ossia quelle diverse da quella cattolica). Esse erano già regolamentate nel periodo pre-costituzionale: “legge sui culti ammessi” degli anni ’30. (^1) Es Paolo Grossi “prima lezione di diritto”  fila dinanzi ad un ufficio postale qui si pone il problema di un ordine conveniente che renda più funzionale il suo ordine sociale.

I PATTI LATERANENSI: s ono stati stipulati nel 11 Febbraio1929 (tra Gasparri-Mussolini) si compongono di: concordato: regola la relazione della religione cattolica (27 maggio 1929 n.810) regolamento bilaterale per disciplinare materie di comune interesse ( res mixte- es. matrimonio) ma anche non res mixte ad es. i beni culturali di interesse religioso: i beni culturali appartengono allo stato Italiano, anche se sono nati nell’espressione artistica di una fede religiosa. **Trattato del Laterano (11 febbraio 1929) si compone di 4 allegati che riguardano: 1) il territorio dello Stato della Città del Vaticano, 2) immobili con privilegi di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi,

  1. immobili esenti da espropriazioni e da tributi 4) convenzione finanziaria, Ponevano una soluzione alla “Questione romana”** e nella visione di Benito Mussolini avrebbero favorito un asservimento della Chiesa al regime. Studi recenti, invece sottolineano la presenza di una serie di atti scambiati tra i componenti dello stato italiano per risolvere la questione romana. Ha inizio con la breccia di porta pia (20 settembre 1870), si consacra così l’unità della penisola. Pio IX lo considera come una espropriazione (il papa si sente “suddito del regno”) e si rinchiude nel palazzo apostolico. L. GUARANTIGIE (L.214 13 maggio 1871) riconosceva l’immunità e la libertà a chi esercitava funzioni ecclesiastiche, il papa è equiparato al sovrano per le garanzie. Sebbene formalmente i palazzi apostolici risultavano espropriati al pontefice, venivano a questo conferiti in godimento (comunque si tratta di un D. reale potremmo dire di “Usufrutto”). Si tratta di una L. ordinaria-unilaterale dello stato. I cattolici cominciano ad avvertire i bisogni del nuovo stato, frenate dallo scoppio della prima Guerra Mondiale, che poi matura nei “patti lateranensi”. Con questi nasce la città dello stato del Vaticano (7 giugno 1929). La costituzione repubblicana nasce come “espressione di una nuova Italia” ma menzione nei principi fondamentali della Carta Costituzionale, un articolato “i Patti Lateranensi” del 20ennio fascista. Ma anche le opposizioni (v. Togliatti) hanno votato affinchè non si riaprisse la questione Romana, riconfermando i Patti Lateranensi. Che qualora non siano più attuali, possono essere modificati tramite il metodo della BILATERALITA’ (nel senso che devono essere accettate da entrambe le parti). SIGNIFICATO DELLA MENZIONE DEI PATTI LATERANENSI: Prima tesi COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI PATTI LATERANENSI: si è partiti dall’assunto che se le modifiche di patti lateranensi, sono accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale, MA nel nostro ordinamento le uniche norme che non richiedono procedimento di revisione costituzionale sono le norme costituzionali e le altre leggi costituzionali. Di conseguenza, il procedimento speciale predisposto per la riforma dei patti lateranensi eleva le disposizioni di queste allo stesso livello della Costituzione. Inoltre, una volta ammesso che le singole norme pattizie sono entrati a far parte della costituzione, bisogna riconoscere che esse sono disposizioni speciali rispetto alle norme costituzionali che per loro natura sono di carattere generale. Poiché le leggi speciali derogano quelle generali, le norme pattizie prevalgono sulle comuni norme costituzionali e non possono essere pertanto abrogate sulla base del sindacato di costituzionalità Seconda tesi COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO PATTIZIO: accanto all'ipotesi di procedimento di revisione costituzionale,l’art 7 prevede un altro procedimento, quello ordinario, qualora le modifiche di patti siano accettate dalle parti. Ciò confliggerebbe con l’art. 138 Cost., non essendo possibile ammettere una Costituzione, la quale, mentre afferma la propria rigidezza, consenta in modo surrettizio, forme di revisione diverse. L'articolo 7 è rivolto essenzialmente al legislatore, il quale può modificare i Patti Lateranensi con procedimento ordinario, purché le modifiche siano accettate anche dalla santa sede, oppure con procedimento di revisione costituzionale. In altri termini, la disposizione dell'articolo 7 avrebbe costituzionalizzato soltanto il principio pattizio , il fatto cioè che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere disciplinati per via bilaterale, ma non avrebbe alterato la gerarchia delle fonti della collocazione che in essa hanno le singole norme dei Patti Lateranensi, che restano norme ordinarie a tutti gli effetti e soggette al sindacato

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. (art 8 cost) In queste norme i costituzionalisti assumano una veste di “canonisti” (Giuseppe Dossetti è difatti il relatore di maggioranza per queste norme). Il metodo della bilateralità si applica anche nelle religioni diverse da quella cattolica. La Carta Costituzionale è stata elaborata in un contesto in cui le confessioni acattoliche presenti sul territorio nazionale erano solo quella Ebraica e Valdese (oltre che ovviamente quella cattolica). Il costituente non si è soffermato in modo nomitivo ai soli due culti presenti, ma ha concepito una forma tendenzialmente aperta. COMMA 1: Tutte le confessioni religiose sono EGUALMENTE LIBERE (non uguali) – l’eguaglianza riguarda la misura della libertà riconosciuta a ciascuno, e non la sostanza delle disposizioni. Nell’ambito religioso le differenze hanno particolare rilevanza. Riguarda la differente risposta al senso del vivere. Il costituente ha dettato un criterio OGGETTIVO che tiene conto delle differenze, ed si individua nell’eguale libertà. Come dice Francesco Ruffini “la vera uguaglianza non è dare a tutti lo stesso, ma a ciascuno il suo” (non implica una tutela orizzontale). L’art 8 riguarda TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE (anche quella di maggioranza- ossia quella cattolica) EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO: nelle materie/ rapporti che incidono sul libero esercizio della vita della confessione e di coloro che vi appartengono. In tutto quello che non attiene all’esercizio della libertà religiosa, vi può essere una diversa disciplina giuridica. Purchè non si violino le richieste e la necessità di espressione della confessione religiosa. N.B COMMA 2: il legislatore cala la libertà a tutti riconosciuta in misura uguale, alla possibilità di darsi un’organizzazione all’interno dell’ordinamento italiano, tramite una forma statutaria purchè non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Qual è il rapporto con il comma 1 dell’art 7 (Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani )? L’art 7 riconosce la pluralità degli ordinamenti la prof. Dissente da VITALE^3 (pag, 263 del libro) e si ricollega a quella di Santi Romano: l’ordinamento si riferisce ad un insieme di disposizioni, che devono essere ordinate (da qui deriva il dinamismo). Le confessioni acattoliche sono comunque ORDINAMENTI ma a cui si guarda sul piano del diritto interno. Dunque, lo Stato considera la Chiesa cattolica come un ordinamento sovrano e indipendente e instaura con essa un rapporto di tipo internazionale (patti lateranensi e accordo di villa Madama). Mentre con le confessioni acattoliche il rapporto con lo stato si sviluppo a livello del DIRITTO INTERNO. La costituzione prende atto delle differenze storiche-giuridiche con la chiesa cattolica rispetto alle altre confessioni. Questo non significa che il riconoscimento di cui all’art. 7 implichi, per es., un’inibizione dei poteri dello Stato (es. dell’azione penale). La sovranità della chiesa Cattolica riguarda la sua struttura gerarchicamente organizzata, ma non i singoli individui. Le confessioni acattoliche non costituiscono ordinamenti primari: ma questo non comporta una diminutio, le confessioni di minoranza non hanno mai preteso di essere considerati soggetti di diritto internazionale e dunque ordinamenti sovrani al pari dello stato. Per questo lo stato instaura con essi delle relazioni tramite le INTESE, i cui contenuti entrano a far parte dell’ordinamento non attraverso una L. di esecuzione (tipica dei patti internazionali) ma l. di approvazione. (^3) Ordine è diverso da ordinamento: mentre l’ordinamento è essenzialmente statico, il concetto di ordine è dinamico e sta ad indicare l’orizzonte della Chiesa nel suo farsi e nel suo svilupparsi concreto. L'uguale libertà di tutte le confessioni religiose prevista dall'articolo 8, comma 1, Cost., non implica piena uguaglianza di trattamento per le confessioni religiose, ma soltanto una uguaglianza di trattamento in quelle materie e in quei rapporti che incidono sulla libertà delle confessioni. In tutto ciò che non attiene alla libertà religiosa collettiva vi può essere una differenza di disciplina giuridica

N.B

COMMA 3: le confessioni acattoliche possono aprire una trattativa, e tramite un INTESA disciplinare il loro dinamismo confessionale all’interno dell’ordinamento statutale. Le confessioni devono essere in grado di esprimere una rappresentanza (per questo non si è aperta una trattativa con l’ISLAM- ci sono esponenti di diversi correnti). Confessione religiosa: non qualsiasi realtà può arrogarsi il titolo di confessione religiosa, una confessione religiosa è una realtà che si coagula intorno ad un ideale per sua natura trascendente, che implica una concezione della vita ed una prassi ispirata a questo ideale trascendente. Qual è il fine a cui sono ordinate le relazioni istituzionali che danno vita alle confessioni religiose? È un fine TRASCENDENTE (ma non nel senso che esclude i culti che hanno una visione immanentistica) ossia come: “oltre alle relazioni che si instaurano tra i fedeli della confessione”. Tutte le relazioni tra gli appartenenti ad una confessione religiosa sono ordinate al FINE RELIGIOSO che la confessione scelta si prefigge di conseguire. Per questo motivo, di fronte al diffondersi di realtà di natura settaria^4 , il parlamento europeo nel 1984 ha emanato una direttiva che permette di distinguere realtà confessionali da quelle che sono settarie, per cui non possono essere ascritte alle confessioni religiose quelle che prevedono:

  • La sudditanza psicologica
  • Decurtazioni del patrimonio
  • Schiavitù come asservimento nella raccolta di fondi
  • Scissione dai legami umani fondamentali
  • Mutilazioni fisiche Si tratta di condotte perseguibili penalmente. Brescia 19/03/ ECUMENISMO: non implica un accordo formale che appiattisce le differenze ma implica uno sguardo originale di stima del cammino diverso che altri compiono verso un ideale trascendente. FINOCCHIARIO: gli ordinamenti confessionali diversi da quello cattolico dovrebbero qualificarsi come ordinamenti esterni, in questo modo il rapporto sarebbe molto contiguo a quello di indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica. Questa affermazione deve fare i conti con la disciplina dell’art 8 ove prevede che non si possa superare il limite con l’ordinamento italiano. Se possiamo dire che vi è estraneità dello stato dinnanzi agli ordinamenti confessionali, si deve fare i conti con i limiti dell’organizzazione statutaria diverse dalla cattolica. INTESE: richiamano il principio di BILATERALITA’ del rapporto Stato-Chiesa Cattolica, ma è un orientamento del tutto nuovo. L’esperienza della revisione concordataria del 1984, e l’inizio della grande stagione pattizia (stipulazione di intese con confessioni acattoliche) molte differenze con la disciplina Stato-Chiesa si sono stemperate. In qualche settore dell’ordinamento, vi sono norme ancor più favorevoli per alcune intese. (^4) Relativo ad una setta o sette. La prima differenza di trattamento la si ritrova a livello costituzionale negli artt. 7 e 8 Cost. In questi artt. lo Stato considera la Chiesa cattolica come un ordinamento primario, sovrano e indipendente e instaura con essa un rapporto patrizio di diritto internazionale, stipulando i Patti Lateranensi. Nei confronti delle confessioni religiose non cattoliche, esse hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e afferma che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base delle Intese con le relative rappresentanze. Nei confronti delle confessioni religiose non cattoliche manca il riconoscimento del carattere primario dei rispettivi ordinamenti e il rapporto con lo Stato si svolge e si sviluppa a livello del diritto interno. La Chiesa cattolica, invece, in virtù delle differenze storiche e giuridiche che la caratterizzano, vede riconosciuta la sua struttura

torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di un apposito disegno di legge di approvazione. Questa ipotesi di riforma è stata effettivamente realizzata per cambiare alcuni aspetti finanziari (accedere ai flussi dell’8 per mille) nei rapporti tra Stato e l’intesa valdese, ebraico e avventiste. Prima stagione delle intese :Confessione religiosa data intesa Legge di approvazione Tavola valdese 1984 449/ Assemblee di dio in italia 1986 517/ Unione delle chiese cristiane avventeiste del 7° giorno

Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)

UNIONE CRISTIANA

EVANGELICA BATTISTA

CHIESA EVANGELICA

LUTERNANA IN ITALIA (CELI)

seconda stagione delle intese: confessione religiosa Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Chiesa Apostolica in Italia 2007 128/ Unione Buddista italiana (UBI)

Unione Induista Italiana 2007 246/ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)

(il numero della legge è stato messo per completezza ma concentriamoci sull’anno per capire meglio il ragionamento successivo). Nel periodo che ha sancito, la seconda stagione delle intese (dal 2012 in poi –le ultime 6 intese) si aveva avuto un momento di stallo (c.d. di “congelamento”) tra l’approvazione delle intese e la L. di approvazione: Una parte della Dottrina ha ritenuto non sussista una RISERVA del governo di presentare disegni di legge che abbiano ad oggetto l’intesa. Ma che il parlamento, attraverso le sue iniziative, possa presentare un progetto di legge, per sciogliere il momento di “congelamento” di una intesa sottoscritta. Una commissione parlamentare è stata poi chiamata ad esprimersi su questo punto. Non esiste una normativa che disciplina questo aspetto. Quindi ci si è chiesti se è sufficiente l’attività del governo ovvero se si potesse presentare anche un disegno di legge Parlamentare, questo dovrebbe seguire le stesse modalità previste. in parlamento giace ormai da decenni un progetto di legge che sia congruente con il quadro costituzionale che permetta di liberarsi dalla l. dei culti ammessi. Queste ultime intese sono rimaste sospese dal 2007 al 2012 (salvo quelle buddiste-induiste)

1. Chiese e confessioni religiose nella tradizione italiana unitaria Il primo atto di liberalizzazione è rappresentato dalla Lettera-patente del 1848 con la quale Carlo Alberto ammette i Valdesi “ a godere di tutti i diritti civili e politici ”; analogamente avvenne anche per gli israeliti. Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848 sembra contraddire questo processo riformatore con l’affermazione dell’ art. 1 secondo cui “ la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato ”. Con la legge Sineo del 1848 si enuncia un principio generale di eguaglianza. La legge Siccardi del 1850 abolì il foro ecclesiastico e le leggi del 1855 e 1866 smantellarono la

struttura proprietaria della Chiesa cattolica; il Codice del 1865 introduce il matrimonio civile come unico matrimonio valido per lo Stato. Infine, la legge Casati del 1859 e la legge Coppino del 1877 sottraggono alla direzione e vigilanza delle autorità ecclesiastiche le strutture scolastiche che vengono progressivamente laicizzate. Il separatismo liberale fa tutto il possibile per ricondurre le confessioni religiose al diritto comune al fine di delineare una eguale condizione giuridica per i culti. per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la legge 13 maggio 1871 dà vita ad un regime speciale per gli organi speciali della Chiesa romana e per la condizione giuridica delle istituzioni cattoliche in Italia. da qui nasce una discussione sulla natura giuridica della Chiesa cattolica rispetto agli altri culti. Il mutamento di indirizzo politico attuato dal regime autoritario nel 1929 travolge lo stesso sistema separatista sia da un punto di vista formale che sostanziale. Il principio di eguaglianza dei culti all’interno del c.d. diritto comune viene spezzato e lo Stato entra in rapporti bilaterali con la Chiesa cattolica con la quale stipula un Trattato e Concordato che dettano una disciplina specialissima per il Papa, la Santa Sede e la Chiesa cattolica in Italia. La religione cattolica viene di nuovo definita come la sola religione dello Stato e la costituzione di un piccolo Stato Vaticano restituisce al Papa una sovranità territoriale. La Chiesa diviene istituzione pubblica per eccellenza. Ciononostante, di questi cambiamenti ne risento i culti acattolici i quali si trovano a dover vivere dentro un sistema normativo a dominanza cattolica in cui ogni loro diritto è subordinato ai privilegi concessi alla religione dello Stato e può in ogni momento subire restrizioni o essere negato (es. le leggi razziali 1938). Spetta al costituente del 1946-47 ricomporre un quadro normativo che cancelli le relazioni ecclesiastiche diseguali e restituisca a tutte le confessioni una condizione paritaria. L’ordinamento non cancella la bilateralità pattizia ma anzi la estende ai culti non cattolici con la previsione dell’istituto dell’ Intesa. La Costituzione ha elaborato, agli artt. 7 e 8 , un sistema di relazioni ecclesiastiche basato sulle differenze storiche e normative che caratterizzano le confessioni religiose : alla Chiesa cattolica viene riconosciuta l’indipendenza e la sovranità; agli altri culti viene riconosciuta l’autonomia statutaria. Dunque, vengono tenuti fermi i Patti lateranensi pur prevedendo la riforma; mentre si è concesso agli altri culti una sorta di clausola della confessione più favorita per concedere loro quei diritti e prerogative del culto di maggioranza. Adesso le confessioni religiose rappresentano formazioni sociali tipiche con un rilievo costituzionale indiscusso.

2. La Costituzione democratica. Indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica, autonomia delle altre confessioni religise L’ eguale libertà di tutte le confessioni religiose ( art. 8 co. 1 Cost. ) implica soltanto una eguaglianza di trattamento in quelle materie e in quei rapporti che incidano sulla libertà delle confessioni ; negli altri ambiti vi può essere una differenza di disciplina, purché razionalmente motivata. L’art. 7 e l’art. 8 delineano due modi diversi dello Stato di guardare ai caratteri istituzionali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni: lo Stato considera la Chiesa Cattolica come un ordinamento primario, sovrano e indipendente, e instaura con essa un rapporto pattizio di tipo internazionale , stipulando degli accordi concordatari , ossia i Patti lateranensi. Quanto alle confessioni religiose non cattoliche, manca il riconoscimento del carattere primario dei rispettivi ordinamenti e il rapporto con lo Stato viene affidato al diritto interno. La Costituzione riconosce che la Chiesa cattolica ha una struttura istituzionale e gerarchica unitaria governata da un soggetto sovrano di diritto internazionale, la Santa Sede. Il richiamo ai Patti lateranensi indica chiaramente che lo Stato costituzionale democratico ha accettato la soluzione storica della questione romana. Alcuni Autori hanno visto nell’ art. 7 co. 1 l’obbligo costituzionale, per lo Stato, di disciplinare i rapporti con la Chiesa in termini concordatari. Qualche Autore ha voluto trarre dal principio di estraneità tra Stato e Chiesa il corollario per il quale il diritto canonico sarebbe automaticamente rilevante nelle materie sottratte alla competenza dello Stato. La sovranità della Chiesa cattolica va riferita alla struttura unitaria, gerarchicamente organizzata, non ai singoli soggetti che vivono e agiscono nell’ordinamento italiano; dal punto di vista istituzionale, la Chiesa cattolica è effettivamente sovrana.

minori. Alcuni Autori suggeriscono di collocare le Intese in un ambito esterno all’ordinamento Statale muovendo dal fatto che il riconoscimento della sovranità della Chiesa cattolica non impedisce allo Stato di valutare l’originalità e la alterità degli ordinamenti confessionali in genere  ecco che l’Intesa deve essere intesa come negozio giuridico di diritto esterno perché si colloca nella sfera giuridica di un ordinamento che viene creato dall’incontro della volontà dello Stato e delle comunità acattoliche; tuttavia, nel loro concreto agire giuridico le confessioni religiose sono soggetti interni all’ordinamento statale. Per questo motivo la qualifica più rispondente alla funzione assolta dall’ Intesa è quella di contratto di diritto pubblico interno. La trattativa per l’Intesa si avvia e si sviluppa a livello governativo, attraverso l’incontro tra la rappresentanza nazionale della confessione e l’apposita Commissione per le Intese ; raggiunto l’accordo, questo viene firmato dal rappresentante confessionale e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: l’accordo costituisce la base per la presentazione del disegno di legge di approvazione. Secondo l’art. 8 la legge è elaborata su base di Intesa e quindi presuppone che vi sia una conformità sostanziale con i contenuti dell’accordo sottoscritto dal rappresentante del Governo e della confessione. Una volta presentato il disegno di legge, il testo normativo può essere approvato o respinto a seconda degli orientamenti del Parlamento, ma non può essere emendato in modo tale da risultare difforme rispetto al resto pattuito. Se il Parlamento respinge il testo, il Governo dovrà riaprire il negoziato con la rappresentanza confessionale  la legge viene collocata tra le fonti atipiche o tra le fonti inforzate ossia che resiste a qualsiasi modifica. Resta esclusa la possibilità di abrogazione unilaterale dell’intera legge approvata su base di Intesa. Infine, mentre le norme di derivazione concordataria ricevono copertura costituzionale speciale ex articolo 7, la legge di approvazione dell’Intesa resta pienamente soggetta al sindacato di costituzionalità. Per il fatto che la legislazione ordinaria non può modificare una norma pattizia, compresa l’Intesa, si spiega la funzione strategica assolta dallo strumento dell’Intesa in quanto si inserisce nell’ordinamento come parametro di conformità costituzionale delle leggi riguardanti il culto interessato e diviene lo strumento costituzionalmente necessario per definire lo status giuridico del culto firmatario. Le intese prevedono dei meccanismi specifici di verifica e di eventuale riforma; una prima previsione generale e automatica riguarda il nuovo esame cui le parti devono sottoporre il contenuto dell’Intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della relativa legge di approvazione. Altra ipotesi è quella per cui se una delle parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo, le parti si riuniscono a tale fine seguendo la procedura ordinaria: questa ipotesi è stata utilizzata per cambiare alcuni aspetti della disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e confessione religiosa. Un problema aperto è se le confessioni religiose abbiano tutte un vero e proprio diritto a stipulare un’Intesa con lo Stato e se lo Stato sia obbligato ad avviare la trattativa in vista di una possibile Intesa. A nessuna confessione è stata negata la possibilità di avviare trattative, mentre a tutte è stata posta la condizione del previo riconoscimento ai sensi del co. 2 art. 8 Cost. e della l. 1159/1929 (es. L’intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova è stata firmata ma non ancora tradotta in legge). Ulteriore problema si potrebbe avere in futuro in considerazione del fatto che si potrà avere un numero indefinito di confessioni religiose che aspirano alla stipulazione di un’Intesa  da ciò deriva l’inesistenza di un obbligo costituzionale dello Stato a disciplinare per intesa i rapporti con tutte le confessioni religiose esistenti. Non si può nemmeno ipotizzare che sia possibile una assoluta discrezionalità dell’esecutivo nel decidere sulla stipulazione di un’intesa. 24/03/ ACCORDI DEL LATERANO (11 febbraio 1929) TRATTATO LATERANENSE: quattro allegati: 1 ) il territorio dello Stato della Città del Vaticano, 2) immobili con privilegi di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi, 3) immobili esenti da espropriazioni e da tributi 4) convenzione finanziaria. CONCORDATO: La legge fondamentale esecutiva nei patti nell’ordinamento italiano (27 maggio 1929 n.810) L’Italia sta attraversando un periodo in cui si ha la fine del totalitarismo, e l’avvento della repubblica. Mentre per la chiesa cattolica vi sono due fatti molto importanti:

  1. La pubblicazione dei documenti del Concilio vaticano II (1962-1965)
  2. E la promulgazione del Codice iuris canonici nel 1983 da parte di Giovanni Paolo II Si ha una modifica dei Patti Lateranensi: Si rende necessaria la revisione del CONCORDATO: 1967: ordine del giorno Ferri-La Malfa-Zaccagnini 1969: commissione Gionella 1976: prima bozza 1977: seconda bozza 1978: terza bozza 1988: accordo REVISIONE DEL CONCORDATO: 1966-1974: polemica sul divorzio 1968: contestazione 1968-1980: giuridizionalizzazione della disciplina bilaterale 1976-1984: la parlamentarizzazione della disciplina bilaterale ACCORDI DI VILLA MADAMA 1984 (18 febbraio) questi si compongono di
  • Accordo di modificazioni del Concordato lateranense
  • un protocollo addizionale
  • e di un protocollo (15 febbraio 1984) L.25 marzo 1985 n.121 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale L.20 maggio 1985 n.206 Ratifica ed esecuzione del protocollo 15 novembre 1984 L. 20 maggio 1985 n.222 Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio presso le diocesi. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO: In uno Stato Separatista ove non ci son relazioni ufficiali-giuridicamente concordate con le varie espressioni religiose, nelle forme classiche di separatismo (francese-Satunitense) la legislazione ecclesiastica è di esclusiva derivazione unilaterale. La legislazione ecclesiastica è di esclusiva derivazione unilaterale , le fonti confessionali non hanno rilevanza giuridica diretta , salvo che non siano espressamente richiamate in qualche legge dello Stato , ma son considerate alla stregua di norme statutarie (=norme che disciplinano privatisticamente singole confessioni religiose), Lo Stato laico e separatista preferisce le fonti unilaterali-statali, ma non si può dire l’inverso. Perche vi sono ordinamenti che si caratterizzano per il loro impianto confessionista es. Nord Europa e l’ordinamento greco, sono confessionali e a livello costituzionale, o di leggi fondamentali, disciplinano le rispettive religioni di Stato (anglicana o protestante al nord e ortodossa in Grecia) in tal caso l’ordinamento confessionale della religione ufficiale ha una notevole rilevanza giuridica statale, in quanto immediatamente richiamato dalla legislazione civile. Nei paesi che si caratterizzano per la bilateralità (per lo più nei paesi cattolici) si registra una commistione di fonti unilaterali statali e di fonti di derivazione bilaterale ma non bisogna generalizzare: i Lander Tedeschi hanno una bilateralità diversa. Il fenomeno concordatario è stato visto come neoliberalismo. Per gran parte del XX secolo concordato è sinonimo di neoconfessionismo. La pluralità delle fonti si caratterizza per una forte ripetitività, che trova la sua giustificazione nella volontà di reagire ai totalitarismi dell’epoca precedente. Un’ altra problematica nel sistema delle fonti è il proliferare delle fonti del D. internazionale, che sono caratterizzate da una certa pervasività (ex art 10 Cost. e dalla Giurisprudenza europea) Sul versante del D. INTERNO-ITALIANO su ha una accelerazione della bilateralità: Diritto internazionale
  • Dichiarazione universale dei d. dell’uomo 1948. Ex art 18 la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di cambiare religione- credo, di manifestare in pubblico o in privato da soli o in comune, la propria religione o il proprio credo. Serve a garantire lo sviluppo nella tolleranza delle nuove generazioni.
  • Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di

locali delle competenze previste a livello costituzionale. elaborate per dar attuazione ai principi e alle disposizioni concordatarie in alcune specifiche materie (es. DPR n.751 1985: per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) 1- intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (DPR 16 dicembre 1985 n.751) 2- intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso (DPR 26 settembre 1996 n.571) 3- intesa sull’assistenza spirituale al personale della polizia di stato (DPR 27 ottobre 1999 n.421) 4- intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche (DPR 16 maggio 2000 n.189) 5- nuova intesa relativa ai beni culturali di cattolico,) non si fa riferimento alle originarie parti contraenti, ma si parla di competenti autorità ecclesiastiche, organi competenti dello stato, si cerca di dare uno sviluppo a livello bilaterale di questi temi, individuando solo in un secondo momento i soggetti idonei a definirli, questi sono stati individuati nel tempo: per la parte STATALEMINISTERO COMPETENTE PER LA MATERIA Per la parte CONFESSIONALE CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (è un nuovo soggetto protagonista) Per questo si parla di intese SUBCONCORDATARIE. La conferenza episcopale è stata inserita nell’accordo di Villa Madama solo nell’ultima bozza. Sono comunque Intese che derivano dal Testo dell’Accordo di Villa Madama, ma particolare è la loro natura e la modalità di recepimento nell’ordinamento italiano. Per quanto riguarda la natura, una parte della dottrina minoritaria, le qualifica come ACCORDI INTERNAZIONALI perché SONO RECEPITI ATTRAVERSO UN DECRETO MINISTERIALE CONTENENTE UN ORDINE DI ESECUZIONE ALL’INTERNO DELLO STATO. È una visione minoritaria, perché in relazione ai soggetti sottorscrittori, questi non sono muniti di responsabilità giuridica a livello internazionale ma operano all’interno del ministero o della conferenza episcopale italiana. Per la dottrina maggioritaria sono DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO, INTRODOTTE NELL’ORDINAMENTO ATTRAVERSO UN PROCEDIMENTO CHE RICHIAMA GLI ACCORDI INTERNAZIONALI MA CHE NON POSSONO ESSERE QUALIFICATI COME ATTI AVENTI FORZA-VALORE DI TRATTATI INTERNAZIONALI. Una modifica di queste intese dovrà essere effettuata a livello bilaterale, ma la loro portata effettiva non può essere equiparata ad es. alla L.222/85. In Mancanza di un DPR queste intese avrebbero avuto difficoltà ad essere inserite nell’ordinamento all’interno della gerarchia delle fonti. I DPR contengono un ordine di esecuzione e il testo dell’Intesa. N.B: Intesa per l’assistenza spirituale nelle forze armate è stata sottoscritta nel Febb.2018 ma attualmente non ha ancora un provvedimento di recepimento per cui rimane ferma e non può essere applicata. Questo argomento è disciplinato unilateralmente dal legislatore statale.

interesse religioso (DPR 4 febbraio 2005 n.78)

  1. INTESE CON I CULTI ACATTOLICI (Art. Cost comma 3) elaborate e stipulate a far data dal 1984. Affiancano il Concordato con l’intento di dettare una disciplina accettata e condivisa dai culti di minoranza, e di realizzare una condizione quanto più paritaria per tutte le confessioni religiose. Le fonti bilaterali si ha una sovrapposizione a livello internazionale: i patti lateranensi, sono atti-accordi (strumenti di diritto internazionale) anche per le intese, non si coinvolge l’intesa internazionale, ma si tratta di UN CONTRATTO DI DIRITTO INTERNO. Il presupposto fondamentale è LA LIBERTA’ RELIGIOSA (diritto fondamentale) non è enunciato esplicitamente, sebbene l’art 2 Cost. contiene ANCHE il riconoscimento di questo diritto. Una disciplina esplicita la troviamo nei (titolo 1 parte prima Diritti e doveri dei cittadini- Rapporti civili) ex art 19 COST: “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”
  2. professione di fede
  3. proselitismo
  4. esercizio del culto Sono le tre grandi direttrici-liberali in cui si sviluppa la libertà religiosa. I parametri individuati dall’art 19 sono abbastanza ampi per comprendere l’evoluzione successiva. L’art 13 Cost prevede che: “la libertà personale è INVIOLABILE”. Queste formulazioni costituiscono una reazione ai limiti del regime autoritario, che dava la preminenza alla religione cattolica, divenuta la sola religione dello Stato e limitando la libertà delle confessioni. La L. 1159 / 1929 ( culti ammessi) prevedeva infatti che i culti acattolici potessero essere ammessi purché non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’art 19 Cost (contiene una clausola restrittiva) prevede solo il limite del buon costume nei confronti dei riti. Questo vuol dire che lo Stato non può utilizzare il principio dell’ordine pubblico o del buon costume per sindacare preventivamente il diritto di libertà dei cittadini o per una confessione religiosa, predisponendo allo scopo leggi speciali. La Costituzione ha escluso che possa esercitarsi un controllo di merito sui contenuti della fede religiosa professata dai cittadini e sui principi dottrinali di una confessione religiosa. Se si parla di principi contrari al buon costume si torna al Comma 2 art 8 Cost. per quanto concerne i principi organizzativi degli Statuti che non devono contrastare con l’ordinamento giuridico italiano. I titolari del diritto di LIBERTA’ RELIGIOSA SONO TUTTI (qualunque soggetto di diritto NON SOLO I CITTADINI.) Ogniqualvolta viene garantito un diritto di libertà, deve ritenersi implicita la garanzia del comportamento omissivo opposto. Questo perché la libertà è strettamente connessa alla dignità. Si è riconosciuta la libertà di ATEISMO. Non è stato un riconoscimento pacifico. Art 19 Cost; affonda le radici nella concezione della religione-positiva come un BENE GIURIDICO. Cardia infatti, in riferimento ai rapporti familiari-coniugali, ove negli anni ’50 si riteneva che l’ateismo di uno dei due genitori fosse elemento decisivo per l’affidamento dei figli all’altro genitore. Ma si sono poi manifestate delle perplessità quando un genitore sia religioso, e l’altro ateo. (Trib. Trani 1949) La Costituzione italiana non richiama espressamente né l’ateismo nè utilizza il termine “credenza” o “convinzione” ma parla di religione (art 3) confessione religiosa (art 8) di fede religiosa e di esercizio del culto (art 9). In altri termini il mancato richiamo all'ateismo comporterebbe che l'uguaglianza dei cittadini è limitata a quanti professano un determinato credo, qualunque esso sia. per quanto riguarda

alla proporzione (accezione formale) ma si spinge alla valutazione della adeguatezza in relazione al dato da regolare (Accezione sostanziale)) Il Governo ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato per l’asserzione della Corte di Cassazione sulla doverosità dell’avvio delle Trattative, ricorso che è stato dichiarato ammissibile poiché l’art 8 Cost. prevede il rispetto del metodo della bilateralità , ossia il necessario incontro delle volontà delle due parti sulla scelta di avviare le trattative. Quindi si riconosce una discrezionalità ampia al Governo nel concedere all’associazione, che lo richieda, l’avvio delle trattative il cui unico limite è rintracciabile nei principi costituzionali. (sent. Corte Costituzionale n.52-2016 )

Cosa sostiene il PDC Dinanzi alla Corte costituzionale

-Il rifiuto di avviare le trattative finalizzate alla stipulazione dell’intesa sia un atto politico, espressione della funzione di indirizzo politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa e, come tale, sottratto al sindacato giurisdizionale -Nel caso di specie, poiché il rifiuto all’avvio delle trattative sarebbe stato opposto dal Consiglio dei ministri -In ordine alla legittimazione passiva, le sezioni unite della Corte di cassazione sarebbero competenti a dichiarare la definitiva volontà del potere giudiziario Costituzione assegna al Governo in materia religiosa (artt. 7, 8, terzo comma, 92 e 95 Cost.), funzione «assolutamente libera nel fine» e quindi «insuscettibile di controllo da parte dei giudici comuni». -nel merito, il ricorrente osserva come non possa essere condivisa la conclusione delle sezioni unite in ordine alla doverosità dell’avvio delle trattative per la conclusione dell’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. Tale ultima disposizione, infatti, costituirebbe norma sulle fonti, dal momento che le intese integrerebbero il presupposto per l’avvio del procedimento legislativo finalizzato all’approvazione della legge che regola i rapporti tra Stato e confessione religiosa, e pertanto parteciperebbero della stessa natura, di atto politico libero, delle successive fasi dell’iter legis. -poiché l’omesso esercizio della facoltà di iniziativa legislativa in materia religiosa rientra tra le determinazioni politiche sottratte al controllo dei giudici comuni, così come il Governo è libero di non dare seguito alla stipulazione dell’intesa omettendo di esercitare l’iniziativa per l’approvazione della legge prevista dall’art. 8, terzo comma, Cost., a maggior ragione dovrebbe essere libero, nell’esercizio delle sue valutazioni politiche, di non avviare alcuna trattativa. Ancora, si osserva che se il Governo può recedere dalle trattative o comunque è libero, pur dopo aver stipulato l’intesa, di non esercitare l’iniziativa legislativa per il recepimento dell’intesa con legge, ciò significa che il preteso “diritto” all’apertura delle trattative è, in realtà, un «interesse di mero fatto non qualificato, privo di protezione giuridica» (n.B questa è la concezione espressa dal governo circa la natura degli atti prodromici)

- Tale conclusione troverebbe conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 2002, ove si afferma che il Governo non è vincolato a norme specifiche per quanto riguarda l’obbligo di negoziare e stipulare l’intesa. È menzionata anche la sentenza di questa Corte n. 81 del 2012, che avrebbe riconosciuto l’esistenza di spazi riservati alla scelta politica -Infine, il ricorrente afferma che il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per la conclusione dell’intesa sarebbe espressione della fondamentale funzione di direzione ed indirizzo politico del Governo. «[A]bnorme», pertanto, sarebbe la sentenza del giudice amministrativo che annullasse il diniego di avvio delle trattative, imponendo al Governo di riesaminare la questione o di concludere l’intesa con un determinato soggetto. è chiesto alla corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla corte di cassazione, sezioni unite civili, affermare la sindacabilità, ad opera dei giudici comuni, del rifiuto del consiglio dei ministri di avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa di cui all’art. 8, terzo comma, cost.

  • Il ricorrente osserva, anzitutto, che non vi sarebbero problemi di ammissibilità del conflitto, in quanto il ricorso – pur rivolto avverso una pronuncia giudiziaria – è preordinato a contestare la sussistenza in radice del potere giurisdizionale. Il Governo, inoltre, prima di ricorrere alla Corte costituzionale, ha esaurito i rimedi giurisdizionali comuni. -il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per la conclusione dell’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. rientrerebbe nel novero degli atti politici, in quanto espressione

della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico, assegnata al Governo ai sensi degli artt. 7, secondo comma, 8, terzo comma, 94, primo comma, e 95, primo comma, Cost. Inoltre, poiché le trattative per la stipulazione delle intese non sono normativamente disciplinate, non vi sarebbe un parametro o vincolo legislativo idoneo a circoscrivere e/o limitare le valutazioni in materia dell’esecutivo

  • posto che la legge di approvazione delle intese dovrebbe avere «identità di contenuti» con queste ultime, il procedimento finalizzato alla stipulazione dell’intesa non potrebbe che partecipare della natura di «atto politico libero» propria della legge. la legge sulle intese è annoverata, non a caso, nella categoria delle cosiddette leggi rinforzate, e ciò ulteriormente confermerebbe che il sub-procedimento di intesa (nel quale sono incluse anche le trattative) costituisce parte integrante dell’iter formativo della legge, alla cui approvazione esso è preordinato. Tale conclusione sarebbe ulteriormente rafforzata dalla circostanza che le intese possono dare vita a normative «differenziate», per le quali si impongono «valutazioni di opportunità politica
  • l’art. 8 Cost. non possa dedursi un “diritto” delle confessioni religiose all’avvio delle trattative, né un corrispondente diritto potrebbe venire ricavato dalla CEDU, le cui disposizioni avrebbero «il rango di legge ordinaria» e dovrebbero perciò recedere davanti alle previsioni costituzionali
  • l’insindacabilità della decisione del Governo discenderebbe dalle più volte ricordate disposizioni costituzionali, di cui il citato art. 7 sarebbe mera attuazione.
  • l’omesso esercizio della facoltà di iniziativa legislativa in materia religiosa rientra tra le determinazioni politiche sottratte al controllo dei giudici comuni, così come il Governo è libero di non dare seguito alla stipulazione dell’intesa, omettendo di esercitare l’iniziativa per l’approvazione della legge prevista dall’art. 8, terzo comma, Cost., a maggior ragione dovrebbe essere libero, nell’esercizio delle sue valutazioni politiche, di non avviare alcuna trattativa. Ancora, si osserva che se il Governo può recedere dalle trattative o comunque è libero, pur dopo aver stipulato l’intesa, di non esercitare l’iniziativa legislativa per il recepimento dell’intesa con legge, ciò significa che il preteso “diritto” all’apertura delle trattative è, in realtà, un «interesse di mero fatto non qualificato, privo di protezione giuridica». Cosa sostiene l’UAAR dinanzi alla corte Costituzionale -richiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.
  • ritiene di essere legittimata ad intervenire, poiché l’esito del giudizio costituzionale potrebbe compromettere definitivamente l’azione proposta innanzi al giudice amministrativo (consiglio di Stato) -L’interveniente, anzitutto, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, poiché diretto a far valere un mero error in iudicando da parte del giudice ordinario (Corte Cassazione) ex art 37 l.87/1953 Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe quindi volto a trasformare il conflitto tra poteri in un mezzo di gravame atipico avverso le pronunce giudiziarie SI contesta al PDC di trasformare il conflitto di poteri in un mezzo di gravame atipico nei confronti delle pronunce giudiziarie (che invece hanno mezzi di gravame tipici che non sono quelli della del conflitto dei poteri) -UAAR osserva che i parametri costituzionali indicati dal ricorrente (artt. 7, 8, 92 e 95 Cost.) non fonderebbero alcuna competenza costituzionale del Governo attinente alla decisione di stipulare l’intesa: l’art. 7 Cost. riguarderebbe i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica; l’art. 8 Cost. non assegnerebbe al Governo la prerogativa di stipulare l’intesa, in quanto è solo la legge ordinaria ad attribuire tale competenza al Consiglio dei ministri l’art. 92 Cost. regolerebbe solo il procedimento di formazione del Governo; l’art. 95 Cost., infine, sancirebbe il principio di responsabilità del Presidente e del Consiglio dei ministri, responsabilità che è anche di tipo giuridico. -ritiene, che «il problema della impugnabilità degli atti relativi alle trattative per l’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. vada riguardato muovendo dalla verifica della sussistenza di una situazione giuridica soggettiva in capo alla confessione istante. l’art. 8, terzo comma, Cost. non avrebbe soltanto il significato di negare allo Stato la possibilità di introdurre una disciplina unilaterale, ma avrebbe anche la funzione di dare riconoscimento alla pretesa di una confessione di minoranza di concludere con lo Stato un’intesa, o almeno di avviare le trattative, allo scopo di conseguire una condizione di “eguale libertà” con le altre confessioni di analoga natura. Ricordando che il principio di laicità dello Stato ha, quali corollari, l’equidistanza e l’imparzialità verso tutte le confessioni, l’UAAR assume che da ciò derivi, logicamente, che gli organi statali sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di intesa provenienti da soggetti legittimati, e a non discriminare le confessioni nell’accesso ai benefici connessi con la stipulazione di un’intesa. La qualificazione della pretesa di una confessione religiosa di negoziare un’intesa con lo Stato in termini di

giurisdizione attraverso l’interpretazione di fonti primarie. Se questa fosse la richiesta, ne conseguirebbe l’inammissibilità del conflitto, non potendo quest’ultimo istituto trasformarsi in un improprio mezzo d’impugnazione. Il ricorrente contesta, invece, l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei propri confronti.

  • l’art. 37, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 non esclude che la Corte costituzionale possa essere chiamata a decidere un conflitto tra poteri, quando il vizio denunciato sia comunque destinato a ripercuotersi sulla corretta delimitazione di attribuzioni costituzionali.
  • Questa Corte ritiene,che, per la soluzione del conflitto, pur delimitato nei termini anzidetti, non siano secondarie considerazioni in ordine all’effettiva configurabilità di una pretesa giustiziabile alla conclusione delle trattative, mentre restano estranee all’oggetto del conflitto valutazioni sugli adempimenti governativi successivi alla conclusione dell’intesa stessa, e sulle caratteristiche del procedimento che, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost., conduce all’approvazione della legge destinata, sulla base dell’intesa, a regolare i rapporti tra lo Stato e la confessione non cattolica. -l’art 8 Il significato della disposizione costituzionale consiste nell’estensione, alle confessioni non cattoliche, del “metodo della bilateralità”, in vista dell’elaborazione della disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose. Le intese sono perciò volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose, ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni, ovvero ancora a dare rilevanza, nell’ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa. Ciò che la Costituzione ha inteso evitare è l’introduzione unilaterale di una speciale e derogatoria regolazione dei rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa, sul presupposto che la stessa unilateralità possa essere fonte di discriminazione. A prescindere dalla stipulazione di intese, l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 Cost. e dall’art. 19 Cost, che tutela l’esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. non può affermarsi, infatti, che la mancata stipulazione di un’intesa sia, di per sé, incompatibile con la garanzia di eguaglianza tra le confessioni religiose diverse da quella cattolica, tutelata dall’art. 8, primo comma, Cost.
  • non è corretto sostenere che l’art. 8, terzo comma, Cost. sia disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di eguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l’autonomo significato di permettere l’estensione del “metodo bilaterale” alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l’incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative.
  • Vi è qui, in particolare, la necessità di ben considerare la serie di motivi e vicende, che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni ed internazionali offre copiosa, i quali possono indurre il Governo a ritenere non opportuno concedere all’associazione, che lo richiede, l’avvio delle trattative. Al Governo spetta una discrezionalità ampia, il cui unico limite è rintracciabile nei principi costituzionali, e che potrebbe indurlo a non concedere nemmeno quell’implicito effetto di “legittimazione” in fatto che l’associazione potrebbe ottenere dal solo avvio delle trattative. Scelte del genere, per le ragioni che le motivano, non possono costituire oggetto di sindacato da parte del giudice. Questa Corte ha già affermato che, in una situazione normativa in cui la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla iniziativa delle confessioni interessate, ma anche al consenso del Governo, quest’ultimo «non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto riguarda l’obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l’intesa»
  • Negando l’avvio alle trattative, il Governo non sfuggirebbe, tuttavia, ad ogni imputazione di responsabilità. L’art. 2, comma 3, lettera l), della legge n. 400 del 1988 sottopone alla deliberazione dell’intero Consiglio dei ministri «gli atti concernenti i rapporti previsti dall’articolo 8 della Costituzione». E poiché tra questi atti è sicuramente ricompresa la deliberazione di diniego di avvio delle trattative, è giocoforza riconoscere che anche di tale decisione il Governo risponde di fronte al Parlamento
  • utte queste ragioni, invece, convergono nel far ritenere che, alla luce di un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi protetti dagli artt. 8 e 95 Cost., non sia configurabile – in capo ad una associazione che ne faccia richiesta, allegando la propria natura di confessione religiosa – una pretesa giustiziabile all’avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost.
  • Spetta, dunque, al Consiglio dei ministri valutare l’opportunità di avviare trattative con una determinata associazione e non alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera dei giudici comuni. Importante è la comune considerazione utilizzata per distinguere le confessioni religiose da altre associazioni. un conto è l’individuazione, in astratto, dei caratteri che fanno di un gruppo sociale con finalità religiose una confessione, rendendola, come tale, destinataria di tutte le norme predisposte dal diritto comune per questo genere di associazioni. Un altro conto è la valutazione del Governo circa l’avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost., nel cui ambito ricade anche l’individuazione, in concreto, dell’interlocutore. Quest’ultima è scelta nella quale hanno peso decisivo delicati apprezzamenti di opportunità, che gli artt. 8, terzo comma, e 95 Cost.

attribuiscono alla responsabilità del Governo la corte dichiara che non spettava alla Corte di cassazione affermare la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti l’apertura delle trattative per la stipulazione dell’intesa di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione e, per l’effetto, annulla la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305. il PDC non va dinanzi alla Corte Cost. per impugnare la sentenza della Corte Cass. con cui questa ha risolto un conflitto di giurisdizione tramite l’interpretatio di norme primarie. Ma per risolvere una questione inerente alla attribuzione dei poteri. Le relazioni Stato-Chiesa sono mutati per due grandi eventi:

  • Costituzione democratica (per lo Stato)
  • Concilio Vaticano II (per la Chiesa Cattolica) Una dichiarazione del concilio vaticano secondo (c.d. Dignitatis Humanae 7 dicembre 1965 Papa Paolo VI “circa la dignità dell’uomo”) riguarda la libertà religiosa, la quale prima di affermarsi ha dovuto compiere un lungo travaglio. Ecco alcuni frammenti:

DICHIARAZIONE CONCILIARE (7 DICEMBRE 1965) SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA

IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA

E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE

E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE

PROEMIO: gli essere umani ad oggi sono sempre più consapevoli della propria dignità umana postulando una giuridica delimitazione del potere delle autorità pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto delle singole persone, quanto delle associazioni. PARTE 1: ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA: si ha una ripartizione interna: Oggetto e fondamento della libertà religiosa: libertà religiosagli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio  La verità, va cercata in modo rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo. una volta conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con assenso personale. L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi. La libertà dei gruppi religiosi La libertà religiosa della famiglia Cura della libertà religiosa I limiti della libertà religiosa Educazione all'esercizio della libertà PARTE 2: LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE La dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella Rivelazione Libertà dell'atto di fede Modo di agire di Cristo e degli apostoli La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli La libertà della Chiesa La missione della Chiesa