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Questi appunti di diritto ecclesiastico offrono una panoramica completa dei principi fondamentali, delle fonti normative e dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose. Vengono analizzati il principio di laicità, le norme costituzionali rilevanti, l'evoluzione storica dei sistemi di relazione tra stato e chiesa, e le controversie tra autorità ecclesiastiche e civili. Si discute anche del ruolo del cristianesimo nella società e dell'importanza della libertà religiosa, fornendo una solida base per comprendere il diritto ecclesiastico italiano. Gli appunti includono riferimenti a figure storiche come costantino e carlo magno, e a documenti come l'editto di tessalonica e la bolla papale unam sanctam, arricchendo la comprensione del contesto storico e giuridico.
Tipologia: Appunti
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Lezione 1 - 13/02/ diritto ecclesiastico = complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano, con regimi giuridici particolari, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica nonché con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. è un ramo del diritto pubblico interno dello Stato e il suo oggetto di disciplina sono: ● condizione giuridica dei cittadini, in quanto appartenenti alle diverse confessioni religiose; ● riconoscimento, della condizione giuridica, dell’attività e dei beni delle istituzioni che sorgono in seno ad esse Lezione 2 - 14/02/ il principio di laicità dello Stato ● Tra i diversi principi su cui si basa lo Stato italiano, vi è anche il principio di laicità dello Stato -> implica, indipendentemente dalle diverse religioni in Italia, una sorta di equidistanza ed uguaglianza tra i cittadini. il contesto culturale è pluralistico, vi è una pluralità di confessioni religiose reali -> in passato vi era una maggioranza della popolazione che seguiva la religione cattolica, oggi vi è una pluralità di confessioni religiose a causa dell’immigrazione. ○ implica anche una distinzione di ordini specifici dello Stato e confessioni religiosi, l’ambito temporale è dello Stato e quello spirituale è della religione. ○ Può accadere in cui sia lo Stato che la religione possano rivendicare la loro potestà, per esempio il patrimonio artistico/architettonico delle chiese/ornamenti che sono patrimonio dello Stato quanto della Chiesa. Sono gli accordi conclusi tra lo Stato e le confessioni religioni che affermano un principio di natura pattizia, secondo i quali lo Stato non può unilateralmente disciplinare una confessione religiosa ma solo attraverso un’intesa con la confessione religiosa ● questo principio mira a proteggere l’interesse religioso dei cittadini (cd. laicità positiva) contro ogni forma di confessionalismo o contro ogni progetto etico religioso mirante ad ostacolare l’esercizio della libertà religiosa ● confessioni religiose -> comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e normazione propria, ed aventi una propria e originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini ● non vi sono tante confessioni religiose che sono soggette agli accordi, tra cui l’islam in quanto manca unità all’interno di essa (+ non ha un organo di vertice che possa parlare in nome di tutti i musulmani) che non pemette un accordo con la Chiesa (che parla in nome di tutti i cristiani) ● ci sono principi che valgono indipendentemente dagli accordi, come la libertà, uguaglianza, .. (che sono tutti diritti soggettivi) ○ quando la norma dello Stato viola il principio o viceversa? vi sono casi in cui l’ordinamento prevede di sollevare una questione di coscienza le norme costituzionali e il fenomeno religioso ● vi sono fonti di rango costituzionale e di rango ordinario; le principali norme costituzionali che regolano il fenomeno religioso sono artt: ○ 3 (divieto di discriminazione di cittadini per motivi religiosi) ○ 8.1 e 19 (libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale) ○ 20 (divieto di discriminazione per associazioni e istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o culto) ○ 7.1 e 8.2 (diritto delle confessioni religiose di organizzarsi autonomamente) ○ 7.2 e 8.3 (regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose tramite previsione di peculiari procedimenti di produzione normativa) ● lo Stato disciplina unilateralmente situazioni che hanno contenuto religioso ma non direttamente sulla religione ● se l'ordinamento và ad intervenire è grazie a degli esiti storici tra Stato e confessioni religiose. vi sono sistemi di rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose: ○ di unioni -> giuridico -> epoca pre-cristiana, vi era una distinzione tra autorità pubblica e religione, vi era un dualismo. con l’avvento del cristianesimo nasce l’unione, il cristianesimo da un lato di universalizza il messaggio del Vangelo per tutti gli uomini e dall’altro si distingue una etica della rinuncia, dell’intenzione (la sfera della coscienza emerge con forza) rispetto all’azione. dopo l’unificazione dell’Impero romano e le persecuzioni, nel 380 d.C. il cristianesimo diventa religione dell'Impero. ■ politico -> il contenuto delle disposizioni normative riflettono il contenuto delle norme religiose ○ di separazioni -> giuridico -> la confessione è una realtà distinta da quella statale ■ politico -> distinzione di contenuto tra norme statali e religiose ● Il fenomeno del religioso è una specifica esperienza che definisce come la presa di coscienza da parte dell'uomo che nel mondo si può cogliere un elemento peculiare inesprimibile tramite i concetti di espressione degli altri eventi. và inteso in senso: ○ positivo -> come libertà dell’individuo di agire verso l’esterno manifestando la propria fede religiosa, farne propaganda, esercitare in pubblico o in privato il culto ○ negativo -> come immunità di cui ognuno gode in materia religiosa e di coscienza rispetto a coercizioni esterne pubbliche e private: viene dunque affermato il diritto e la libertà di credere e non credere
l’evoluzione storica dei sistemi di relazioni tra Stato e confessioni religiose ● il cristianesimo non si sostituisce allo Stato ma acquista autorità ● i cristiani non sono più confinati in Palestina, ma si spostano nelle province dell’Impero (da ricordare il martirio di Paolo e Pietro avvenuto a Roma, il centro politico dell’Impero che poi diverrà il centro del cristianesimo). le persecuzioni non sono ancora finite ma non impediscono il proliferare del cristianesimo. nasce una riflessione canonistica della chiesa nei confronti di quelli che erano sopravvissuti dal martirio (= erano stati soggetti al martirio ma non erano morti) o avevano rinnegato la loro fede per non morire (= eretico) -> l’imperatore Costantino convoca un concilio per risolvere questa controversia -> la validità del sacramento è valida sempre indipendentemente da alcun tipo di elemento soggettivo/fisico della persona ● confessionismo di Stato è una realtà che è presente ancora nei nostri giorni ● anche dopo l'entrata in vigore della C, il cristianesimo è rimasta la religione dello Stato perché questo rimanda all’art. 7 del C ● editto di tessalonica: stabilì che soltanto i cristiani potevano svolgere la funzione di giudice, rivestire cariche pubbliche ed arruolarsi nell'esercito. Tutti i giudici, impiegati pubblici e ufficiali dell'esercito non cristiani avrebbero dovuto dimettersi Lezione 3 - 15/02/ ● Nei primi secoli del cristianesimo interessa la comunità civile e non solo i cristiani, serve per dare comunità all’Impero. quando cessarono le persecuzioni Roma era al centro ma successivamente sarà Costantinopoli ad essere il centro ● il vescovo di Roma comincia ad avere anche un potere politico. quando l’Impero viene a scemare, l’autorità del Papa aumenta che diverrà la figura di vertice della Chiesa universale ● in oriente l’autorità di Costantinopoli diminuisce come il ruolo dell’imperatore fino a scomparire quando vi è l’avanzata dell’islam ● l’autorità politica avrà difficoltà a sottoporre totalmente la Chiesa poiché il Papa ha un organo di vertice ● in occidente con la caduta dell’impero romano, si sviluppa il sistema feudale e vi è un tentativo di far rinascere l’impero, si parlerà di Sacro Romano Impero (incoronazione di Carlo Magno dal Papa) ○ la chiesa diventa elemento integrante della struttura feudale. per esempio il ruolo del vescovo non è solo quello ma anche come feudatario ○ c’è un confronto tra papato e impero, dove ciascuno rivendica il proprio potere sulla scelta dei vescovi -> lotta per le investiture, sarà poi il concordato di Worms (un accordo tra la Chiesa e l’autorità politica) a sancire la fine della lotta per le investiture ● il Papa in occidente si troverà a fare fronte a dei contrasti esterni alla Chiesa e contro all’affermarsi del potere della Chiesa. diventa anche un sovrano territoriale, egli è sovrano di uno dei piccoli stati all’interno dello Stato italiano. la chiesa è un’autorità politica ● alcune controversie che caratterizzano i contrasti tra Chiesa e Stato sono: ○ pagamento delle tasse ○ privilegio del foro, rivendicazione di uno Stato della Chiesa non assoggettato all’autorità giudiziaria ○ repressione delle eresie ● privilegio del foro, un insieme di norme che assoggettano casi ecclesiastici su alcune persone o cose -> diritto d’asilo; i luoghi di culto hanno una sorta di potere, nel senso che non sempre le autorità pubbliche possono entrare ○ In passato i chierici erano giudicati esclusivamente dai tribunali ecclesiastici anziché da quelli civili ○ Con la legge Siccardi, questo veniva abolito e si stabiliva il principio della completa soggezione degli ecclesiastici «come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato». ○ Questo principio, seppure avversato dalla Chiesa, è rimasto fermo nel nostro ordinamento e non ha subito modifica alcuna nei Patti lateranensi ● un membro del clero (per esempio i preti che abusano dei minori) deve rispondere sia al tribunale civile (= dello Stato) che quello della Chiesa Lezione 4 - 20/02/ ● ci sono diversi documenti pontefici che esaltano l’autorità ecclesiastica rispetto a quella secolare -> esempio la Bolla Papale unam sanctam (non trovano riconoscimento dall’autorità civile, affermazione di carattere teorico) ● un evento che coinvolge sia le Chiese che la comunità civile è il grande scisma d’Occidente (1378) -> all’elezione del Papa Clemente V, vi è una divisione della Chiesa in cui il papato và sotto l’influenza della Francia e la sede papale si trasferisce da Roma ad Avignone. un gruppo di cardinali elegge un nuovo papa (vi è un papa e un anti-papa). anche le potenze occidentali si schieravano con uno o con l’altro papa ● 1439 -> concilio di Costanza che porta all’unione della Chiesa ● con l’inizio del 16° secolo il fenomeno del protestantesimo segnerà il mondo della religione e dell’autorità politica -> critica di Martin Lutero alla Chiesa (vendita delle indulgenze). vi è quindi una rottura interna dopo il concilio di Costanza ● la dottrina di lutero scardina alcuni elementi fondamentali della Chiesa: ○ clero -> non ci sono i 7 sacramenti ma solo il battesimo. nella Chiesa il potere deriva dall’alto attraverso il sacramento (quindi non è una democrazia). per Lutero il potere ai fedeli è dato per scelta e dall’autorità civile; ciascun fedele può interpretare la sacra scrittura -> perdita dell’autorità della Chiesa -> motivo per cui, oggi, l’autorità politica è anche capo della Chiesa ○ l’avvento della riforma protestante porta la creazione di molte chiese protestanti (per esempio Calvino) -> pluralità di interpretazioni
Stato Città del Vaticano ● È quel territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e propria sovranità, destinata a garantire la libertà e l’indipendenza di quest’organo di governo della Chiesa universale nello svolgimento delle proprie funzioni. Esso è sorto in virtù dei Patti Lateranensi del 1929 tra il Regno d’Italia e la Santa Sede ● possiede una personalità giuridica internazionale autonoma; ● persegue, come ogni ordinamento statuale, un fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i più vari e possono modificarsi senza che ne risulti alterata la natura dell’istituzione; ● persegue una finalità tipica, e cioè lo scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza della Sante Sede nel governo pastorale della Chiesa universale ● la cittadinanza vaticana non è data nè per ius sanguinis nè per ius soli. sono cittadini vaticani: ○ Papa ○ i cardinali che risiedono nel comune di Roma e nella Città del Vaticano -> sono i più alti collaboratori del Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare, denominato Sacro Collegio ○ coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano ● bisogna distinguere gli organi dello Stato italiano da quelli della Chiesa -> il governo della Città del Vaticano è il governatorato della Città del Vaticano ● dopo che fu conquistata Roma nel 1944, la Chiesa pose il divieto ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica (né come elettori né come eletti) -> non expedit (politica antiecclesiastica) ● và riconosciuto l’impegno del governo Mussolini ad avere un dialogo con la santa sede -> 1929 stipulazione dei patti lateranensi, scritti dal capo del governo e dal cardinale Pietro Gasparri e che godono di una rilevanza costituzionale-> le due parti erano il Regno d’Italia e la Santa Sede. i due atti principali sono il trattato e il concordato i Patti Lateranensi Trattato dei Patti Lateranensi ● tutt’oggi in vigore e riguarda la posizione della Santa Sede e suoi rapporti con l’Italia; ● la premessa del trattato sottolinea la ratio dei patti lateranensi; ● questo ha il compito di riconoscere alla santa sede un'indipendenza per farle fare il suo compito nel mondo. questa indipendenza viene individuata nella costituzione dello Stato Città del Vaticano, un territorio attribuito alla Santa Sede e sottratto dallo Stato italiano; ● stabilisce il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica; ● piazza San Pietro, secondo il trattato, và tenuta aperta al pubblico ● in materia penale, nell'art. 22 del trattato -> può accadere che un reato venga fatto in territorio italiano e l’autore si rifugia nella città del Vaticano (o viceversa) -> le autorità vaticane possono chiedere di procedere direttamente nei confronti dell’autore. per l’altro caso, l’Italia procederà nei confronti dell’autore come se fosse stato commesso in territorio italiano e vi l'obbligo del Vaticano di consegnare l’autore all’Italia solo nei casi in cui la violazione sia condannata da entrambe le Costituzioni ● ci sono delle garanzie reali ( res ) riguardanti alcuni immobili situati nel territorio italiano ma di proprietà della Santa Sede, per esempio le Basiliche maggiori, le Cattedrali, immobili della Curia Romana -> godono di immunità e di garanzia internazionali e sono sottratti dal pubblico utilizzo. sono sedi di importanti luoghi di culto ● il trattato prevede delle garanzie personali nel confronto di soggetti che ricoprono ruoli importanti all’interno della Chiesa, per primis il Papa -> gode di una serie di garanzie personali come autore di reato e a livello passivo -> questo porta alla sua incapacità penale e non può essere accusato di un delitto -> il Papa = Presidente della Repubblica (dal pov della tutela). Art. 8: L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re Lezione 6 - 22/02/ ● essere un ministro di culto di qualsiasi religione non sottrae loro alla giurisdizione penale dello Stato, l’art. 8 è una norma del tutto eccezionale -> sono giudicati come cittadini comuni dinanzi alla sede civile e/o penale in caso di violazioni di norme. ci sono dei casi di garanzie particolari che non toccano la giurisdizione -> art. 21: Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi. ● ci sono state delle difficoltà interpretative dell’art. 11 -> gli enti centrali della Chiesa cattolica sono gli enti/organi che partecipano al governo della Chiesa cattolica a livello universale che non sono soggetti alla legge italiana a meno che facciano delle negoziazioni (in questo caso verranno disciplinate dalla legge) Concordato dei Patti Lateranensi ● è stato modificato e riguarda la posizione della Santa Sede; non è più vigente ● prevedeva reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali. per esempio, il riconoscimento civile del matrimonio secondo il diritto canonico (detto matrimonio concordatario) e la sua nullità, insegnamento della religione nelle scuole, riconoscimento civile degli enti ecclesiastici ● la C cita espressamente i patti lateranensi nell’art. 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” interpretazione Lo Stato, da un lato, riconosce alla Chiesa cattolica indipendenza e sovranità nel suo ambito, che è quello spirituale: il governo italiano non potrebbe stabilire quale debba essere la giusta interpretazione del Vangelo né scegliere i sacerdoti. Dall’altro, lo Stato si riserva piena indipendenza e sovranità nel proprio ambito, che è quello della regolazione della convivenza tra le persone che si trovano in Italia. Non sarebbe ammissibile un potere di veto o d’indirizzo della Chiesa sulle leggi o sui provvedimenti del governo. Da questa norma è stato tratto il fondamentale principio di laicità: lo Stato, senza essere indifferente rispetto alle religioni, deve garantire a tutte pari libertà. dal comma 2 si pongono due problemi: ● modificare i patti e le modalità per modificare ● rapporto delle norme di origine pattizie con le norme costituzionali le disposizioni dei patti si possono modificare mediante una recezione in una legge ordinaria (= legge di esecuzione) degli accordi che intervengono tra Italia e Santa Sede circa la modifica dei patti lateranensi. non si può unilateralmente modificare i patti / i Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso tra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto Lezione 7 - 27/02/ ● il problema della copertura costituzionale riguarda la loro forza nei confronti di essa -> resistono all’abrogazione dal legislatore + è possibile esercitare il sindacato di costituzionalità (= controllo di legittimità costituzionale) nei confronti di norme pattizie? secondo una parte della dottrina, i patti sono sottratti dal sindacato di costituzionalità ● in caso di contrasto tra norme pattizie e costituzionale, prevalgono le prime e non può essere pronunciata la loro incostituzionalità (principio di specialità della specie) -> scelta dell’Assemblea Costituente -> le norme pattizie non prevalgono sui principi supremi della Costituzione, in quanto prevalgono quest’ultimi in caso di contrasto (si applica, quindi, il sindacato di costituzionalità) ● in caso di contrasto con norme costituzionali successive ai patti lateranensi, anche se non hanno un contenuto collegato ai principi della costituzione, prevalgono le leggi costituzionali ● modifiche dei patti lateranensi sono suscettibili del sindacato di costituzionalità le intese con le altre confessioni religiose ● art. 8 della C: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” interpretazione comma 1
non si possono, quindi, tassare le associazioni religiose in modo diverso dalle altre -> gli enti legati in qualsiasi modo ad una confessione religiosa possono usufruire delle leggi che disciplinano gli enti “normali” ● la legge 222/85 disciplina gli enti ecclesiastici (= persone giuridiche private dotate di autonomia speciale in considerazione delle loro peculiarità, oggetto di specifica tutela dallo Stato) ○ prevede la possibilità che un ente facente parte della Chiesa cattolica sia riconosciuto come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ○ da rilevanza alle disposizioni che riguardano la disciplina degli enti (anche a livello civile) ○ per essere riconosciuti devono avere sede in Italia, perseguire un fine di religione o culto ○ la capacità negoziale degli Enti della Chiesa cattolica è subordinata all'iscrizione dell'Ente nel registro delle persone giuridiche (art. 6), mentre per gli altri enti che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono problemi di individuazione della normativa applicabile Lezione 10 - 06/03/2023 & Lezione 11 - 07/03/ la rilevanza civile del matrimonio religioso e delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali matrimonio concordatario ● unione tra due coniugi davanti al ministro di culto cattolico, ovvero il parroco, al quale la legge dello Stato riconosce effetti civili, secondo certe condizioni; questo grazie al Concordato Lateranense ● i presupposti per la trascrizione (= pubblicità) agli effetti civili del matrimonio canonico sono: ○ pubblicazioni civili alle porte del comune di residenza dei futuri sposi da parte dell’ufficiale dello Stato civile di quel comune su richiesta degli sposi e del parroco ○ vi è la celebrazione religiosa, secondo le disposizioni canoniche dal parroco ○ lettura degli artt. sui diritti e doveri dei coniugi; il parroco redige l’atto di matrimonio ● il matrimonio canonico celebrato all’estero tra cittadini italiani non è trascrivibile e potrebbe acquisire rilevanza nel nostro ordinamento secondo le norme di diritto internazionale privato, qualora la legge del Paese straniero lo riconoscesse come forma valida per la costituzione del rapporto coniugale: rileverebbe però come matrimonio civile celebrato all’estero, e lo Stato non riconoscerebbe la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sulla sua validità ● bigamia -> commette questo reato sia colui che, legato da matrimonio con effetti civili, contrae nuovo matrimonio pure avente effetti civili sia colui che, libero da vincolo coniugale, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili ● m. rato e non consumato -> matrimonio valido tra battezzati cui non sia seguito l’atto per sé idoneo alla generazione della prole. La consumazione si presume fino a prova contraria se dopo la celebrazione i coniugi abbiano coabitato matrimonio canonico = patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento ● Dall’inseparabilità del contratto dal sacramento deriva che la regolazione dell’istituto spetta alla Chiesa, competente da sola a stabilire gli impedimenti al matrimonio canonico e a trattare dei giudizi di nullità; mentre l’autorità civile è competente a disciplinare i semplici effetti meramente civili del matrimonio canonico. ● Elementi costitutivi del matrimonio canonico sono: ○ i ministri che sono gli stessi sposi; il sacerdote o il diacono che assiste al matrimonio canonico funge solo da teste qualificato, la cui presenza è richiesta ad validitatem (e non sempre) onde facilitare la prova della celebrazione; ○ la volontà di contrarre matrimonio canonico manifestata con il consenso. Manca il consenso se al momento del matrimonio canonico vi è un soggetto incapace di intendere e di volere; quando la manifestazione di consenso sia estorta mediante violenza fisica o sussista errore ostativo (si intendeva dire no e si è detto si); se vi è voluta discordanza tra volontà e manifestazione del consenso (ad es. rappresentazioni teatrali, riserva mentale, simulazione); ○ la materia che consiste nella mutua donazione dei coniugi in funzione della costituzione tra loro della comunità di tutta la vita; ○ la forma, cioè le parole o i segni adoperati per celebrare il matrimonio canonico ● Proprietà essenziali del matrimonio canonico sono: ○ l’unità che esclude ogni forma di poligamia e poliandria; ○ l’indissolubilità che esclude il divorzio Lezione 12 - 08/03/ unione civile = istituto giuridico di diritto pubblico comportante la disciplina giuridica della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Le coppie di persone dello stesso sesso anagrafico che accedono a questo istituto hanno gran parte dei diritti e degli obblighi delle coppie sposate
nullità del vincolo matrimoniale ● in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale, si deve parlare di nullità del matrimonio canonico e non di annullamento, perché questo determinerebbe la perdita di efficacia dal momento della dichiarazione, a differenza della nullità che dalle origini ha effetti retroattivi ● La nullità del matrimonio deve essere dichiarata dal Tribunale Ecclesiastico, e le ragioni dovrebbero risiedere nella mancanza di requisiti necessari di uno o di entrambi gli sposi, oppure la presenza di vizi nella formazione del consenso alle nozze ● La nullità del matrimonio canonico si differenzia dalla separazione e dal divorzio che dipendono da fatti sopravvenuti nel corso della vita coniugale ● Tra le principali ragioni di nullità del matrimonio canonico ci sono la mancanza di un consenso sincero, come chi si sposa perché costretto, gli errori sulle qualità del coniuge, come l’impotenza scoperta successivamente, e l’assenza di rapporti sessuali, che determinano quello che il diritto canonico definisce “matrimonio rato e non consumato”, violenza, dolo, errore ● il processo di nullità del vincolo matrimoniale può durare 12/18 mesi (rito ordinario) o 3 mesi (rito breve) separazione dei coniugi = interruzione della convivenza coniugale prospettabile in due distinte ipotesi: ● scioglimento del vincolo matrimoniale ● semplice separazione con permanenza del vincolo matrimoniale ● La separazione è attuata dal Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell’attesa. Non appena cessa la causa di separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, salvo diverso avviso dell’autorità ecclesiastica delibazione https://www.berrettastudiolegale.it/attivita/nullita-del-matrimonio/delibazione/ = procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato. A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico ● Infatti, l’art. 8, n. 2 di tale disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso ● i requisiti per fare la domanda di delibazione sono: ○ sentenza di nullità del matrimonio ○ decreto di esecutività della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità ● La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione, fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci divorzio ● la LEGGE SUL DIVORZIO 898/70 prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per pronuncia del giudice statuale, che incideva non solo sugli effetti civili, ma anche sullo stesso atto matrimoniale (indissolubile secondo il diritto canonico) incidendo la competenza giurisdizionale della Chiesa e facendo venir meno il principio di unicità dello status coniugale (ordinamento civile e canonico) -> nell’ipotesi legale di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione si sovrappone pienamente la disciplina civilistica a quella canonistica, gli impedimenti matrimoniali ● sono delle condizioni che la legge considera incompatibili con l'assunzione del vincolo stesso. Costituiscono un divieto di contrarre matrimonio, che ha come destinatari gli sposi, e un divieto di celebrare il matrimonio, che ha come destinatario l'ufficiale di stato civile ● L'opposizione deve essere relativa all'inosservanza di una norma del codice civile, come il difetto dell'età necessaria per contrarre matrimonio, l'interdizione per infermità di mente, l'esistenza di un precedente matrimonio, l'affinità in linea retta, il delitto Lezione 13 - 13/03/ ● la scelta del matrimonio religioso è nella sfera individuale del soggetto che lo Stato riconosce; all’interno della famiglia il diritto di libertà religiosa resta come tale e non subisce alcuna modificazione solo perché la famiglia ha un determinato orientamento religioso -> il soggetto è libero di scegliere la propria confessione religiosa o nessuna e lo stesso vale anche per il rito religioso del matrimonio ● in famiglia, i genitori hanno l’obbligo di educarli a livello religioso in ordine per poter crescere i figli ● quando il figlio può opporsi alle scelte religiose dei genitori? la legge non prevede un’età precisa
chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico Lezione 17 - 20/03/ il battesimo = è il sacramento necessario per la salvezza ● gli acattolici battezzati sono tali coloro che, dopo aver ricevuto il battesimo: ○ si allontanano dalla Chiesa ripudiando totalmente la fede cristiana; ○ negano o pongono in dubbio una verità di fede (eretici); ○ rifiutano di riconoscere l’autorità del Papa (scismatici) le tutela della libertà religiosa degli acattolici ● le Intese stipulate ai sensi dell’art 8 Cost delineano un sistema caratterizzato da un servizio di assistenza attivabile solo su richiesta da parte degli interessati, i cui oneri finanziari gravano interamente sulle confessioni: ○ forze armate: coloro che vi prestano servizio: hanno diritto di partecipare (gg/hh fissate) alle attività religiose che si svolgono nella località dove risiedono in ragione del servizio -> se non esistano luoghi di culto della propria confessione possono usufruire del servizio dei propri ministri autorizzati nei locali predisposti d’intesa col comando militare o ottenere il permesso di frequentare il luogo più vicino in caso di decesso il comando adotta misure affinchè le esequie siano celebrate secondo il rito della confessione d’appartenenza ○ ospedali: i ministri di culto possono accedere negli istituti senza limiti d’orario, nel doveroso rispetto delle scelte effettuate dai malati ○ istituti penitenziari: la richiesta del servizio può provenire anche dai familiari dell’interessato o dagli stessi ministri di culto, ed è diretta ai direttori dell’istituto Lezione 18 - 21/03/ i simboli religiosi = qualsiasi elemento fisico che hanno un valore evocativo, cioè suscitano un’idea diversa che esprime la fisicità dell'elemento (es. colomba) ● possono avere una natura religiosa e un'attinenza diretta o indiretta con il sacro -> es. abbigliamenti disciplinati da ordinamenti religiosi (velo, taglio di capelli, la barba, ..) ● si possono distinguere i simboli: ○ attivi -> suscitano un messaggio di natura religiosa ○ passivi -> necessitano di un intervento di chi li vedono per dare un significato religioso ● l’uso di simboli di qualsiasi genere rientra nella sfera di libertà individuale quando questi vengono usati in spazi individuali, il problema si pone quando sono usati in luoghi pubblici e/o da determinate categorie di soggetti -> questi spazi pubblici possono essere le strade, le piazze, canali televisivi, aule del P, .. ○ per quanto riguarda la sfera individuale, vige la libertà di abbigliamento religioso. la nostra legislazione non porta limiti se non rapportate alla sicurezza pubblica ○ anche la Carta dell’Unione Europea non pone restrizioni sulla libertà religiosa, è la legge che può porre restrizioni (devono essere necessarie per la sicurezza pubblica) in caso di violazioni ○ ci sono ordinamenti che interpretano in modo diverso rispetto al nostro -> in Francia, nelle scuole, non si possono portare simboli considerati ostativi rispetto a ciò che è previsto per legge ● Sentenza n. 24414/2021 (crocifisso nelle scuole) nel 2008 un professore di lettere presso una scuola statale era stato mandato in giudizio perchè prima di iniziare la lezione egli poneva il crocifisso nel cassetto e, a fine lezione, lo rimetteva a posto. il crocifisso è posto nelle aule per due motivi: arredo delle aule scolastiche e come simbolo culturale dello Stato Italiano. il consiglio di classe aveva deciso che il crocifisso doveva rimanere al suo posto ma il professore aveva violato questa cosa sostenendo che violava la sua libertà religiosa. egli era stato sospeso per 30 giorni dalla scuola motivo per cui và in giudizio ma il tribunale lo respinge, questo caso si ricollega ad un altro caso in cui una madre aveva chiesto di far togliere il crocifisso perché ostacolava l’educazione dei suoi figli -> la sua richiesta viene respinta ed ella si rivolge al TAR del Veneto che approva la sua richiesta + poi si rivolge al Consiglio di Stato il quale si mette dalla parte della scuola. alla fine rimase la presenza del crocifisso all’interno delle aule, però la Corte di Cassazione arriva a dire che l’uso di simboli religiosi è permessa ma non è obbligatorio il professore è stato punito in quanto non ha seguito il provvedimento del dirigente scolastico. la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta del dirigente non fosse discriminatoria -> il professore non aveva nessun motivo di togliere il crocifisso in quanto non ostacolava l’insegnamento secondo il professore, la presenza del crocifisso aveva messo in difficoltà gli insegnanti che non aderivano alla religione cattolica -> quindi violava il principio di laicità dello Stato
la classe si divideva in studenti che volevano che rimasse il crocifisso e altri che mettevano in rilievo con la libertà religiosa del professore la presenza del crocifisso nelle scuole và a rappresentare una parte della realtà storica dello Stato, l’obbligatorietà della sua presenza è ciò che è incompatibile con il principio di laicità non la sua presenza (che è manifestazione di libertà) -> il discorso vale non solo per il crocifisso ma anche per gli altri simboli religiosi https://www.bioeticanews.it/esposizione-crocifisso-commento-alla-sentenza-cass-ss-uu-del-9-9-2021-n-24414/#:~:text=In%20prima %20istanza%20la%20Camera,di%20risarcimento%20dei%20danni%20morali. i ministri di culto = colui che, nell’ambito di una confessione religiosa, svolge funzioni connesse all’esercizio pubblico del culto ed al governo spirituale