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Appunti lezioni di diritto ecclesiastico anno 2024
Tipologia: Appunti
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martedì 13 febbraio 2024
gruppi sociali), fa riferimento all’esperienza cattolica, il diritto che si occupa della chiesa. Roma sede centrale del cattolicesimo, papa è il vescovo e capo della chiesa cattolica, lo stato del vaticano è indipendente dall’Italia, è uno stato a se, la chiesa è sempre presente nella storia, il papa era il sovrano di uno stato (pontificio), nel 1870 la presa di Roma ha portato l’eliminazione dello stato pontificio, il conflitto è finito con i patti lateranensi del 29, nei quali si garantisce lo stato del Vaticano e sovranità territoriale indipendente al papa, la religione cattolica è praticata dalla maggioranza in Italia. Oggi nella carta costituzionale si affermano principi fondamentali rispetto al fenomeno religioso (diritto di libertà e uguaglianza garantito indipendente dalla fede/religione) la realtà sociale era quella di un’Italia dove le minoranze religiose erano esigue, si trattava di ebraismo o altre confessioni cristiane in particolare il protestantesimo, gli anni più recenti presentano una società multiculturale dove il fenomeno migratorio porta l’ingresso di persone professanti fedi non presenti nel territorio italiano, l’identificazione tra cittadino italiano e cattolico, l’attenzione del giurista al fenomeno religioso si colloca in aspetti diversi. Il fenomeno religioso ha essenzialmente una dimensione individuale, l’uomo può fare riferimento a dei principi morali legati ad un credo che ciascuno può fare proprio condividendolo con altri, il fatto che io creda o meno non dovrebbe interessare nessuno, a volte la fede può trovarsi in contrasto con ciò che lo stato vieta es. il credo vieta determinati trattamenti sanitari (trasfusioni di sangue) l’individuo può fare la scelta, se lo stato impone la trasfusione la scelta è se ubbidire allo stato o alla coscienza (es. potestà genitoriale->in ragione della fede non permette un trattamento sul figlio minore che non ha autonomia decisionale, qui il credo assume una rilevanza per lo stato, l’autorità giudiziaria può sostituirsi alla volontà dei genitori), es vaccino covid. Spesso le leggi dello stato prevedono la possibilità di obiettare contro obblighi imposti dalla legge (es medici circa interruzione volontari della gravidanza, hanno libera scelta, per ragioni di coscienza e fede, se fornire il servizio o meno) il diritto alla fine ha dei omenti in cui da rilievo al credo individuale (es. i genitori hanno il dovere di educare i propri figli e il diritto di educarli in una fede religiosa, fino a che punto possono incidere i genitori? Se devi portare segni religiosi che non vuoi diventa un problema, ci possono essere contrasti all’intento della famiglia su questioni religiose) il fenomeno religioso ha quasi sempre anche una dimensione collettiva, la fede individuale è quasi sempre
condivisa con dei dubbi sociali. Le confessioni religiose sono gruppi che condividono un’insieme di fede e morale che praticano certi riti, questa pratica richiede spazio, gli spazi possono essere propri o pubblici (edifici di culto dedicati ai riti religiosi di questa o quella confessione) l’edificio di culto va costruito scendo previsioni che riguardano gli enti locali (comuni, regioni), se un comune non prevede spazi per le confessioni religiosi può essere scelta pratica o politica (impedire a certi gruppi di essere nel proprio territorio), una processione è un corteo religioso che si svolge su spazi pubblici, fino a che punto va riconosciuto ai gruppi religiosi la possibilità di usufruire degli spazi pubblici? Ci sono determinate regole. In quali rapporti si pongono i gruppi religiosi con lo stato? Può avere una configurazione capillarmente presente nel territorio (chiesa in diocesi e parrocchie), questi soggetti religiosi in che rapporto si pongono con lo stato? L’Italia è uno stato laico, non fa propria nessuna confusione religiosa, la laicità è un principio che si sovrappone al confessionismo dello stato (fa propria una confessione), Inghilterra->il sovrano è capo della chiesa anglicana, tutti possono professare la fede che credono, l’unica persona non libera religiosamente è il re perché deve essere anglicano, limitazione della libertà religiosa del sovrano. In Italia il pr presta giuramento sulla costituzione ma senza alcun segno di tipo religioso, ci sono stati laici in cui qualche stato può scegliere qualche segno religioso (es usa può decidere di giurare sulla Bibbia), la laicità in Italia è diversa dalla laicità francese, in Francia negli spazi pubblici non è possibile portare un segno di appartenenza religiosa, è impossibile scindere la realtà storica rispetto all’esperienza religiosa. La religione come fattore è ineliminabile, es presepe nelle scuole il 25 è giorno festivo dal punto di vista legale, la domenica è dies Dominica, fa parte della storia e della tradizione, lo stato nel momento in cui guarda con ostilità il fenomeno religioso che è già presente, è irrealistico pensare che le leggi non esprimano anche dei valori che hanno una radice religiosa, lo stato laico non può vincolare ad un comportamento in quanto imposto da una confessione religiosa, ma i valori espressi nella società trovano radici anche nella regione (es. diritto di famiglia circa la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso->attualmente nell’ordinamento Italiano non è possibile, c’è solo l’unione civile, il parlamento dovrebbe esprimere ciò che è la società->fino a 50 anni fa anche il matrimonio civile era insolubile, il divorzio è stato introdotto nel 1970, la crisi coniugale prima si risolveva con la separazione, oggi il divorzio è un’istituto che caratterizza il matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio oggi hanno gli stessi diritti rispetto ai figli legittimi). Lo stato non guarda con sfavore il fanone religioso, gli da rilevanza sotto diversi profili, addirittura interviene anche a proprie spese, per garantire spazi di libertà religiosa in diverse condizioni, es negli ospedali lo stato prevede figure (cappellani) che sono ministri dic ulto che consentono alle persone credenti in varie situazioni. Di ricevere i sacramenti, nella scuola pubblica è previsto l’insegnamento facoltativo