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Marcolungo Alberto - A.A. 2010/
Appunti di
Diritto Canonico ed
Ecclesiastico
Diritto canonico ed ecclesiastico 05 ottobre 2011 Si tratta di un diritto che riguarda il fenomeno religioso:
- per diritto ecclesiastico si intende la scienza giuridica che studia la disciplina statuale dell’ordinamento religioso. Si tratta dell’insieme delle norme che disciplinano i rapporti tra le persone che condividono la medesima confessione religiosa oppure i rapporti tra diritto religioso e Stato. Si tratta quindi di un diritto dello Stato e non di un diritto della religione stessa. Fonti di tale diritto sono le norme internazionali (es. trattati), le Costituzioni e le fonti pattizie (c.d. Patti Lateranensi). In altri Paesi il diritto ecclesiastico è definito come diritto statuale dei culti.
- per diritto canonico si intende il diritto proprio della Chiesa Cattolica: si tratta di un ordinamento prodotto dagli organi della Chiesa Cattolica, che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e i rapporti tra i consociati. Si tratta dell’ordinamento giuridico autonomo più antico, infatti vanta 20 secoli di storia, ed è universalmente diffuso. Il codice di diritto canonico, contenente 2.000 canoni circa, disciplina i rapporti di circa un miliardo di persone. Si tratta di un diritto confessionale. Il diritto canonico ha costituito per secoli l’elemento integrante l’intero ordinamento, assieme al diritto civile. Fino all’epoca delle codificazioni il diritto canonico aveva un proprio ambito di applicazione autonomo e lasciato esclusivamente alla Chiesa: ad esempio il matrimonio civile è stato introdotto dal 1865 (in Italia), mentre precedentemente era lasciato esclusivamente all’ordinamento canonico. Attualmente, invece, vi è il riconoscimento di una pluralità di matrimoni: il matrimonio religioso ha effetti civili a determinate condizioni, indipendentemente dalla forma adottata. Il diritto canonico ha notevolmente influenzato il diritto civile: ad esempio l’indissolubilità del matrimonio è rimasto nel diritto civile fino al 1970 (legge sul divorzio), mentre alcune influenze sono ancora presenti, come la qualificazione del matrimonio quale contratto. Anche il principio di laicità trova fondamento nel diritto canonico: il Vangelo propugna tale principio, infatti fino ad allora la religione è stato una delle funzioni fondamentali dello Stato.
L’art. 8 considera “ egualmente libere ” tutte le religioni davanti la legge (ivi compresa quella cattolica): ciò non comporta una eguaglianza giuridica, infatti vi possono essere delle differenze tra le varie religioni, ma non possono tradursi in limitazioni. Ad esempio la domenica è giorno festivo anche per l’ordinamento italiano, ma non lo è per le altre religioni, tuttavia il riconoscimento degli effetti civili delle festività non si possono spingere al punto di consentire l’astensione dal lavoro a causa della propria pratica religiosa (es. per il poliziotto). Per gli ebrei, invece, il giorno festivo è il sabato e non può farsi alcuna attività lavorativa: l’accordo con lo Stato italiano consente al singolo cittadino ebreo di astenersi da qualunque attività lavorativa, cosa non consentita per i cattolici. Si tratta di una disparità di trattamento giustificata dal fatto che gli ebrei sono numericamente inferiori, pertanto l’astensione dal servizio pubblico essenziale di un numero esiguo non genererebbe disagi insopportabili e comunque equivalenti se tale diritto fosse riconosciuto anche ai cattolici. Altro esempio: il matrimonio. Solamente per il matrimonio cattolico vengono riconosciuti gli effetti civili, mentre il matrimonio svolto davanti un ministro del culto diverso dal cattolico si tratta di un matrimonio civile svolto davanti un soggetto diverso dal sindaco. Il matrimonio concordatario, invece, rileva anche per le norme canoniche: la nullità del matrimonio accertata dal tribunale ecclesiastico viene recepito anche nel diritto civile. Nelle intese con le altre religioni non è previsto tale possibilità, infatti le pronunce dei propri tribunali non hanno rilevanza nel diritto civile. Altri matrimoni, invece, sono totalmente indifferenti: ad esempio due cattolici si sposano con rito civile tale matrimonio è nullo per la Chiesa cattolica per difetto di forma cattolica, e viceversa per il matrimonio religioso (e non concordatario). Prima del 1929, invece, i riti erano reciprocamente indifferenti, pertanto occorrevano due cerimonie, una per gli effetti religiosi ed una per gli effetti civili. Per l’art. 7 Cost. Stato e Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi (i patti sono conclusi con uno Stato estero, chiamato Santa Sede, che rappresenta la personificazione della Chiesa). Chiesa Cattolica non è il Vaticano, ma il complesso dei fedeli che si riconoscono nell’insegnamento cattolico, ed è priva di personalità giuridica internazionale. Per ovviare ai problemi conseguenti nel 1929 è nato il c.d. Stato del Vaticano, che ha in comune con la Chiesa Cattolica l’organo di vertice, ossia il Papa. Nel 1929 vengono firmati i patti lateranensi, al fine di risolvere la c.d. questione romana. Vaticano e Santa sede sono due soggetti internazionali distinti. Il primo ha rapporti solamente con lo Stato italiano, mentre il secondo ha rapporti diplomatici con tutti gli Stati del mondo. Tecnicamente solamente la Santa Sede è un soggetto di diritto internazionale, e può stilare dei concordati, ossia dei veri e propri trattati internazionali. Le altre fedi religiose non posso stilare tale tipologia di accordi, essi avranno una qualifica giuridica differente da trattato internazionale, e non riceverà dall’ordinamento internazionale alcuna rilevanza e protezione. 07 ottobre 2011
- i patti lateranensi; L’art. 7 Cost. regola i rapporti tra Stato e Chiesa, ciascuno indipendente e sovrano, mediante i c.d. patti lateranensi, stabilendo che una loro modifica non obbliga alla ratifica parlamentare. I patti lateranensi sono vari accordi stipulati tra Stato e Chiesa, i cui principali sono:
- trattato, istitutivo dello Stato della Città del Vaticano;
- concordato, che regola i rapporti tra Stato e Chiesa.
Gli accordi del 1929 sono stati conclusi tra Regno d’Italia e Santa Sede, ponendo fine la questione romana, e sono stati successivamente modificati nel 1984 (c.d. concordato di Palazzo Madama). Il concordato rappresenta il cuore della disciplina dei rapporti: esso tocca molti ambiti della vita anche dei cittadini italiani, come nel caso di insegnamento della religione nella scuola pubblica od effetti civili del matrimonio concordatario. Il concordato, quindi, tocca materie in cui sia lo Stato che la Chiesa rivendicano una competenza (c.d. rex mixte ). In ogni caso i rispettivi ordinamenti sono tra loro reciprocamente indipendenti e sovrani: tuttavia uno stesso bene può rappresentare interessi differenti appartenenti a due ordinamenti (es. una chiesa: è un immobile di interesse artistico italiano ma anche un edificio di culto della Chiesa cattolica e che deve seguire i canoni del diritto canonico).
- Costituzione, indipendenza degli ordinamenti e conseguenze; I problemi derivanti dalla coesistenza di due interessi sullo stesso beni vengono risolti tenendo conto delle disposizioni del concordato. Ad esempio, se il parroco aliena un bene della Chiesa senza chiedere l’autorizzazione del proprio vescovo, l’atto civilistico risulterà nullo perché vi è una norma che dà rilevanza alla norma canonica citata. Un altro esempio riguarda un vescovo che ha dichiarato pubblici concubini una coppia che aveva contratto un matrimonio civile (pertanto nullo per la Chiesa Cattolica) e nel caso di specie la coppia denunciò il vescovo per diffamazione. Il vescovo venne condannato in primo grado e successivamente assolto in appello perché ha dato una qualifica in ambito canonico che gli spettava di sua competenza. In quest’ultimo caso si vede chiaramente come ordinamento statuale e canonico tra loro si possono intrecciare e quindi non sono tra loro completamente indipendenti. Lo Stato Italiano comunque rappresenta un buon modello di laicità. Ad esempio la Gran Bretagna impone che il Monarca sia anglicano, in quanto capo della Chiesa anglicana, e i Vescovi debbano sedere alla Camera dei Lords: ciò rappresenta, per l’ordinamento italiano, una grave violazione del principio di eguaglianza, infatti sarebbe impensabile che un organo dello Stato abbia dei poteri confessionali. Oppure la possibilità di ammettere le donne-vescovo è passato da una legge dello Stato, mentre nel nostro ordinamento è tutto lasciato alla Chiesa Cattolica. Laicità, quindi, è un termine che ha varie accezioni, profondamente differenti tra Gran Bretagna (e Stati del Nord Europa) ed Italia. La qualificazione di uno stesso fatto può cambiare a seconda dell’ordinamento: lo Stato è chiamato a stabilire la pertinenza del fatto stesso, se proprio, se esclusivo della Chiesa oppure se una soluzione di compromesso mediante una intesa come il concordato. In ogni caso si tratta di una libera scelta dello Stato e non vi è alcun obbligo imposto da qualunque confessione religiosa. Non vi è nemmeno un obbligo di stipulare una intesa con ogni singola confessione religiosa: ad esempio in Italia non vi è una intesa tra Islam (seconda religione in Italia) e Stato. Ciò perché le chiese islamiche non esprime una singola rappresentanza, pertanto lo Stato non è in grado di stipulare una intesa con un singolo soggetto; inoltre la cultura islamica ha delle incompatibilità di vari principi, infatti la legge coranica non prevede la laicità dello Stato, consente la poligamia, prevede l’inferiorità della donna rispetto all’uomo: tali differenze non consentono l’accettazione di accordi con tali religioni.
Il legislatore civile, invece, non tiene conto delle implicazioni imposte dal diritto naturale, pur essendovi alcune remore (ad esempio, sarebbe diritto anche l’olocausto, secondo questa affermazione).
12 ottobre 2011
- l’ordinamento canonico;
- la legge canonica La legge canonica è la legge dell’ordinamento canonico, al pari degli ordinamenti nazionali. La definizione classica è offerta da San Tommaso: un ordine della ragione finalizzata al bene comune e promulgata da colui che ha in cura il bene della comunità. Si tratta della definizione di norma giuridica, non di legge (che all’epoca erano sinonimi), mentre attualmente per legge si intende il risultato di un determinato procedimento definito iter legislativo. L’ordinamento canonico non conosce la separazione dei poteri: i tre poteri fondamentali, legislativo, esecutivo e giudiziario sono riuniti in capo ad un singolo soggetto. Inoltre non esiste un iter legislativo , e la legge canonica non ha come nomen iuris “legge” (molte leggi hanno il nome di costituzione apostolica). La legge, nell’ordinamento canonico, si trova essenzialmente nel codice di diritto canonico del
- In base al primo canone si stabilisce che le norme valgono soltanto per la chiesa latina (quindi restano escluse le altre 22 chiese cattoliche orientali - che non sono le chiese ortodosse). Le chiese orientali hanno un loro codice autonomo (ad es. i sacerdoti orientali possono sposarsi); inoltre il codice canonico non definisce i riti, pertanto il diritto liturgico non è disciplinato dal codice (anche se lo è se si considera l’accezione lata del diritto liturgico, infatti il codice disciplina anche i sacramenti). Il codice canonico, inoltre, non disciplina le convenzioni internazionali stipulati dalla Santa Sede, e il codice non può abrogarle. Importante è il canone 22, che disciplina la canonizzazione delle leggi civili: si tratta di un rinvio alle leggi civili, facendole proprie. Ciò si realizza per motivi di opportunità, specialmente per le formalità degli atti (es. forma scritta). La canonizzazione però subisce i limiti del diritto divino e ai casi in cui il diritto canonico dispone diversamente. Nel primo libro del codice canonico si disciplinano le leggi ecclesiastiche. I canoni 7 ed 8 stabiliscono che la legge è istituita quando viene promulgata, e ciò si realizza con la pubblicazione: istituzione, promulgazione e pubblicazione coincidono (nell’ordinamento costituzionale si tratta di momenti distinti - Parlamento, P.d.R. e Gazzetta Ufficiale). Le leggi si distinguono in universali e particolari, le prime valgono per tutti, mentre le seconde valgono soltanto per alcuni fedeli, o su base territoriale od universale. Le prime possono essere promulgate soltanto dal Papa nell’ acta apostolicae sedis (AAS) con vacatio legis di tre mesi dal giorno della pubblicazione (salvo diversa indicazione per natura delle cose - es. bene spirituale - o per diversa previsione della legge) , mentre le seconde anche dai vescovi nel modo stabilite dal legislatore ed entrano in vigore dopo 1 mese dalla pubblicazione (salvo deroga della legge stessa). Il modo di pubblicazione è stabilita dal singolo legislatore, es. il bollettino diocesano o l’affissione sulla porte delle chiese. Altra distinzione vi è tra leggi di diritto divino e leggi meramente ecclesiastiche, le prime sono ricondotte alla volontà fondazionale di Cristo, obbligano chiunque e nessuno può mai esserne dispensato, mentre le seconde non sono riconducibili a tale volontà. Il problema è riuscire a distinguerle.
Le leggi non sono mai retroattivo (canone 9), salvo che non sia nominatamente previsto diversamente. Il termine nominato indica un qualcosa di più forte: occorre specificare il perché sia retroattiva. Soggetti passivi della legge ecclesiastica (canone 11) sono coloro che:
- sono stati battezzati dalla Chiesa Cattolica, o coloro che sono da questa accolti;
- siano dotati di sufficiente ragione;
- abbiano compiuto i 7 anni d’età, salvo che la legge stabilisca una età diversa. I tre requisiti sono cumulativi. Il canone 11 si applica in relazione a tutte le leggi ecclesiastiche (escluse quelle di diritto divino). Il termine obbligare indica che i non obbligati sono liberi di non adempiere senza commettere peccato. I soggetti attivi non sono specificati ma si possono ricavare dalla sistematica del codice: sicuramente vi è il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale (unici due soggetti in grado di emanare leggi a livello universale). Per le leggi particolari, oltre ai due prima elencati, sono compresi il vescovo diocesano (il vescovo che ha in cura una diocesi) e i titolari di uffici capitali assimilati al vescovo: l’ordinario militare, che generalmente è un vescovo ma non necessariamente, il prelato personale, che al mondo è solo l’Opus Dei, i concili particolari, che sono riunioni di vescovi, e le conferenze episcopali. Il vescovo può emanare in tutte le materie non riservate alla Santa Sede, mentre le conferenze episcopali solamente per le materie delegate. Per quanto riguarda la fine delle leggi, si applica il principio della lex posterio derogat lex priori (canone 20). Ciò avviene per abrogazione espressa, oppure se la legge successiva è contraria alla precedente, oppure se la nuova legge stravolge il vecchio istituto (simile al T.U.). Importante è che la legge universale non deroga la legge particolare, salvo non sia espressamente previsto. In caso vi siano dubbi sull’effettiva abrogazione, si presume che non vi sia stata, e le leggi successive devono essere ricondotte alle precedenti e con queste riconciliate. Vi è un ulteriore distinzione, tra leggi irritanti ed inabilitanti. Le prime prevedono la nullità di qualcosa, mentre le seconde hanno come requisito una particolare abilità la cui assenza provoca la nullità dell’atto. Il risultato è identico, ma cambia la causa della nullità. Un esempio: per il matrimonio occorre lo stato canonico libero, la cui assenza è un impedimento (si tratta di una legge inabilitante), e occorre una determinata forma che se non seguita rende nullo il matrimonio (legge irritante). Il canone 10 definisce queste due tipologie di leggi: si ritengono tali le norme che contengono espressamente la dicitura l’atto è nullo o la persona è inabile.
- la territorialità; Per individuare i soggetti passivi si applicano i criteri di personalità e di territorialità. Il primo criterio consente di individuare chiunque abbia delle caratteristiche in qualunque posizione si trovi, mentre il criterio della territorialità, disciplinata dai canoni 12 e 13, definisce l’appartenenza e la presenza in un determinato territorio. Le leggi (particolari) assolutamente territoriali si applicano a chiunque si trovi in quel territorio, mentre quelle relativamente territoriali occorre appartenere a quel territorio. Per le leggi universali il problema non si presenta in quanto si applicano a chiunque in qualunque luogo si trovino, salvo che non sia stabilito dalle leggi universali stesse che non si applichino in un determinato. Ciò perchè osservare determinate leggi può determinare problemi.
quindi guardando i casi simili, iuris , ossia con riferimento ai principi generali dell’ordinamento, successivamente si dovrà tener conto dell’equità, valutazione dei principi generali secondo equità. Si dovrà, inoltre, guardare la giurisprudenza, la prassi della curia romana e il modo di sentire comune e costante dei giuristi (dottrina). Il codice canonico è del 1983, mentre il codice orientale è del 1990. Quest’ultimo è una norma generale che si applica a tutte e 22 chiese orientali, e queste ultime hanno una autonomia di governo e disciplina, riconducibili alle 5 grandi tradizioni orientali: alessandrina, armena, antiochena, bizantina e caldea. Ogni disciplina è molto diversa dalle altre, ma in tutte le chiese riconoscono l’autorità del romano pontefice (in caso contrario sarebbero ortodosse). 14 ottobre 2011
- l’organizzazione ecclesiastica;
- nozioni introduttive sull’organizzazione della Chiesa; Lo strumento essenziale della produzione normativa è la legge. Sullo stesso piano, però, si colloca anche la consuetudine, che rappresenta la norma prodotta direttamente dalla comunità cristiana: la consuetudine ha pari dignità con la legge, ed ha persino la forza di abrogarla. Nell’ordinamento canonico non si distinguono tra leggi ordinarie, costituzionali, delegate, ma soltanto le leggi universali e particolari. La Chiesa cattolica è contemporaneamente una, costituita da tutti i fedeli battezzati, e costituita da molteplici comunità (prototipo base la diocesi). Tale struttura si forma sin dalle origini della Chiesa: i vescovi, infatti, rappresentano i successori degli apostoli i quali si stanzieranno principalmente in città e crearono delle comunità indipendenti. Una curiosità, il termine pagano, che indica non cristiano, deriva dal latino parco, infatti gli apostoli si stanziarono nelle città, mentre nelle campagne il cristianesimo arriverà in un momento successivo. Le comunità con il tempo crebbero, e gli apostoli non furono in grado di seguire tutte le problematiche: essi nominarono dei collaboratori tra gli anziani, cioè i presbiteri (oggi preti). Nominarono anche dei successori, cioè i vescovi, ossia coloro che vegliano. Accanto a costoro furono nominati i diaconi. Attualmente nelle comunità cristiane si hanno tre figure: vescovo, presbitero e diacono. Costoro diventano tali non in ragione di un incarico che ricevono, ma di un sacramento, quello dell’ordine sacro. Essi rappresentano i diretti successori della struttura originaria. Ad Antiochia i seguaci di Cristo furono, per la prima volta, chiamati cristiani, mentre per l’ordinamento canonico il fedele è chiamato cristifidele (fedele a Cristo): si assume tale caratteristica con il battesimo. Il sacramento del battesimo ha effetti definitivi: con il battesimo il fedele non può più abbandonare la comunità cristiana. Anche se un soggetto decidesse volontariamente di abbandonare la fede cristiana, egli subirebbe le conseguenze dell’ordinamento canonico riservate a chi abbandona la fede. Chi abbandona completamente la propria fede commette il delitto di apostasia, mentre chi abbandona una parte della fede commette il delitto di eresia. In entrambi i casi la pena canonica consiste nella scomunica (esclusione dalla comunità), massima pena dell’ordinamento canonico. Da notare che il sistema penale canonico le pene sono applicano automaticamente, ossia la pena si applica a prescindere dalla presenza di un tribunale ecclesiastico che accerti i fatti. Si tratta di una latae sententiae : non serve l’intervento di un tribunale il quale non fa altro che ribadire una sentenza già emanata. L’apostata, comunque, può rientrare senza dover chiedere di nuovo il battesimo, in quanto gli effetti sono ineliminabili. Tenendo conto che ogni vincolo volto ad impedire l’uscita da una fede religiosa sarebbe incostituzionale, la giurisprudenza civile di merito (tribunale di Padova) ha ricevuto la domanda
di eliminazione degli atti di battesimo, presenti in ogni parrocchia (differenza tra chiesa parrocchiale e non parrocchiale: nella prima si trova il fonte battesimale, non lo si trova nella seconda). Il registro dei battesimi, però, non rappresenta l’elenco dei fedeli, ma rappresenta solamente un verbale del fatto avvenuto. La richiesta di cancellazione quindi è illogica, in quanto non si può trasformare il fatto in un non fatto: per questo motivo la Chiesa ha sempre rifiutato la cancellazione. Per lo stesso motivo il citato Tribunale di Padova ha respinto la richiesta, in quanto logicamente è impossibile trasformare un fatto in un non fatto. La richiesta di cancellazione dovrà soltanto essere annotato, il quale è un fatto rilevante con il quale rappresenta la pubblicità della pena della scomunica (come disposto dalla stessa Chiesa Cattolica). Il battesimo, quindi, dà la qualifica di fedele. Tuttavia non tutti i fedeli appartengono alla Chiesa Cattolica: occorre ricevere il battesimo all’interno della Chiesa Cattolica, o meglio riceverlo da un ministro di tale religione. Vi sono quindi fedeli cristiani non cattolici, come tutti i fedeli protestanti od ortodossi: tali fedeli non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, in quanto costoro non riconoscono l’autorità del Romano Pontefice e dei suoi vescovi. Costoro possono entrare nella Chiesa Cattolica semplicemente facendo la c.d. professione di fede cattolica, una dichiarazione con la quale si chiede di far parte del cattolicesimo. Anche questo è un atto definitivo, pur non essendo un sacramento. Vi sono poi soggetti che sono in aspettativa del battesimo, cioè i catecumeni. Costoro sono coloro che non hanno ricevuto il battesimo, pur avendone fatto richiesta: costoro, pur non essendo cristiani, hanno alcuni diritti canonici. Si tratta comunque di una categoria poco numerosa in quanto il battesimo è fatto generalmente ai neonati. Una categoria importante nella comunità cristiana è costituita dal clero, ossia coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine sacro, diviso in gradi: diaconato, presbiterato e vescovato (in ordine crescente). Clero indica la parte scelta della comunità, e si contrappone ai laici, ossia i fedeli non clerici. Entrambe le categorie, comunque, hanno ricevuto il battesimo. La categoria degli ordinati è costituita solamente da maschi, in quanto le femmine ne sono escluse. La Chiesa ritiene di non poter modificare la scelta di Cristo che ha chiamato gli apostoli che erano solo maschi (tale scelta appartiene al diritto divino, come stabilito dallo stesso Giovanni Paolo II). Il papa altri non è che il vescovo di Roma, per cui nessuna donna può diventare papessa, anche se non vi è alcuna preclusione canonica. Le suore appartengono ai fedeli laici. Nel diritto canonico tra i laici sono presenti anche i c.d. religiosi , ossia quei fedeli che fanno pubblica confessione dei consigli evangeli, cioè i consigli dati da Cristo per chi vuol essere perfetto (nel Vangelo c’è l’episodio del giovano ricco che chiede a Cristo come si fa ad essere perfetto). I consigli si riassumono in castità, povertà ed ubbidienza, all’interno di un ordine religioso (es. francescani, salesiani, suore dorotee ecc…). I religiosi non ricevono un sacramento particolare, se non quello del battesimo, ma fanno 3 voti (pubblica promessa) di seguire i consigli. I religiosi maschi possono appartenere contemporaneamente anche al clero (costoro sono chiamati con l’appellativo padre, mentre i soli religiosi sono chiamati fratelli), mentre alle religiose ciò è precluso in quanto inabili a ricevere l’ordine sacro (pertanto sono solo suore, diminutivo di sorelle). Coloro che appartengono al solo clero vengono chiamati don, e fanno parte del c.d. clero secolare o diocesano: costoro non fanno alcun voto ma ricevono soltanto il sacramento dell’ordine sacro. Sia i religiosi che il clero non possono sposarsi: i primi per via del voto di castità, mentre i secondi assumono l’obbligo del celibato (che non è il voto di castità). La scelta del celibato è sempre stata una consuetudine, mentre attualmente la norma risulta codificata (nelle prime comunità era usuale vedere un prete sposato).
Il non battezzato, comunque, può essere destinatario di norme giuridiche, purchè vi sia una sua scelta precisa in tal senso. Un esempio può essere il matrimonio con un battezzato, e si opta per le forme canoniche (si tratta di un matrimonio valido). Il non cristiano può anche chiedere l’annullamento del matrimonio per l’ordinamento canonico. In queste ipotesi il non cristiano diviene interessato all’ordinamento canonico: quest’ultimo consente all’attore di agire in giudizio, e ciò presuppone che sia dotato di personalità giuridica. Dunque il concetto di persona quale destinataria deve essere interpretata a seconda dei casi. Con il battesimo, comunque, a prescindere dalla volontà dell’interessato, si diventa destinatari delle norme canoniche. Vi sono delle norme che, in ogni caso, non si possono applicare ai non battezzati. In primo luogo senza battesimo è impossibile ricevere uno degli altri sacramenti, anche nel caso del matrimonio con un battezzato. In quest’ultimo caso il matrimonio, per il non battezzato, non ha valore di sacramento, ma una semplice unione per il diritto naturale, riconosciuta anche dall’ordinamento canonico (in quanto fatto naturale proprio dell’uomo).
- la potestà di governo/ Secondo il canone 129, la potestà di governo (in senso lato) viene data ai chierici. Il diritto canonico non consce la tripartizione dei poteri, a cui è collegata la distinzione tra organi a cui sono affidati i singoli poteri: i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario si trovano in capo ad un singolo soggetto/organo. L’ordinamento canonico, quindi, non è qualificabile come un ordinamento democratico: i laici non delegano l’esercizio dei poteri pubblici ( potestas regiminis o potestà di governo in senso lato). Un tempo, tuttavia, erano gli stessi fedeli a scegliere i propri vescovi: per garantire una totale indipendenza, soprattutto nella scelta del papa, verso l’anno 1000 è stato stabilito che il Sommo Pontefice fosse scelto tra i cardinali. Comunque, anche nel primo periodo, non era il popolo a delegare la potestas regiminis , in quanto è comunque l’ordine sacro ad abilitare il governo della diocesi (infatti la nomina dell’arcivescovo, anche se questi non era battezzato, obbligava il nominato a battezzarsi ed a ricevere l’ordine). Colui che riceve l’ordine non solo attribuisce la potestas regiminis , ma i c.d. tria munera. Il primo è il munus regendi , ossia l’ufficio di governo, il secondo è munus docendi , ossia l’ufficio di insegnare, ed il terzo è il munus sanctificandi , ossia l’ufficio di santificare. Questi tre uffici derivano direttamente dalle funzioni di Cristo: re, sacerdote e profeta. La funzione docente è l’insegnamento del Vangelo, pertanto ha anche conseguenze giuridiche. Il magistero ecclesiastico, l’insegnamento del Vangelo, implica un insegnamento con autorità: non si tratta di una mera opinione del clero sul Vangelo, ma si tratta di una traduzione pratica del principi di Cristo (tant’è che il papa dà un insegnamento infallibile: ossia che non può essere modificato, nemmeno da lui stesso). Ciò che viene insegnato in modo immodificabile diviene un dogma di fede, ossia una verità fatta oggetto di un magistero definitivo, e la sua negazione comporta iuris et de iure il delitto di eresia. Non tutto ciò che viene detto dal papa è magistero: vi sono anche alcune pubblicazioni che non sono conseguenza del proprio potere magistero, e in quanto tali non sono altro che delle opinioni (le encicliche, invece, sono insegnamenti frutto del potere del magistero). La mancata attuazione dell’obbligo di ubbidienza, nel diritto canonico, non ha mezzi coattivi di correzione. Vi sono solamente delle pene inflitte per i chierici: ad esempio l’insegnante teologo che insegna eresie potrà essere espulso dalle scuole ecclesiastiche, ma non può essere espulso dalle scuole civili, come nel caso dell’università. L’ufficio di santificazione, ossia la capacità di amministrare i sacramenti, può essere esercitata anche dal diacono, salvo il sacramento del matrimonio (in quest’ultimo caso sono gli stessi sposi ad amministrare il sacramento, mentre il prete non fa altro che assistere: si tratta dell’unico
sacramento amministrato dai laici). Al contrario il magistero può essere esercitato soltanto dal vescovo ed in particolare dal Papa. Anche il battesimo può essere amministrato dai laici, anche se i preti hanno la titolarietà di tale potere. Il battesimo può essere amministrato anche da un non cristiano, in casi di particolare urgenza. Preti e vescovi hanno, inoltre, l’esclusività sulla prima comunione, l’estrema unzione ed infine la cresima (in quest’ultimo caso il prete solamente in via eccezionale). Il vescovo ha l’esclusiva per quanto concerne l’ordine sacro. La concreta attribuzione del potere di governo avviene attraverso la c.d. missio canonica , tradotto mandato canonico: si tratta di un ufficio ecclesiastico. Con l’ordine sacro si diviene solamente capaci del potere di governo, ma serve il conferimento dell’incarico al fine di poter esercitare tali funzioni. Secondo l’attuale codice canonico, il conferimento degli uffici episcopali è riservato al papa. A sua volta il titolare del munus regendi è pure titolare di tutti i poteri all’interno della diocesi: legislativo, esecutivo e giudiziario.
- la gerarchia ecclesiastica Al capo della Chiesa Cattolica si trova il Romano Pontefice (papa): si tratta di una espressione pagana, dove il pontefice era uno dei sacerdoti dell’impero romano, come del resto avviene per il termine diocesi, che rappresentava una parte di territorio dell’impero. Il Pontefice è capo della propria diocesi: il papa, quindi, è anche vescovo della propria diocesi. Tuttavia il pontefice esercita il suo potere di governo anche al di fuori della sua diocesi, ossia in tutto il mondo. Nella Chiesa di Roma non vi è alcun potere superiore: infatti una istanza decisa dal papa non può essere giudicata da nessun altro. Resta comunque fermo che anche il diritto stabilito dal Sommo Pontefice non può contrastare il diritto divino: resta però il problema di stabilire quale sia l’organo in grado di dichiarare “incostituzionale” la sua norma. Tuttavia il destinatario della norma, che resta il giudice ultimo del diritto canonico umano, è obbligato a non seguire la norma contraria al diritto divino. 21 ottobre 2011 Accanto alle diocesi vi sono delle altre circoscrizioni, rette da un prelato, avente le stesse funzioni del vescovo. Come per i vescovi, i poteri dei prelati non sono utilizzati sul territorio, ma sui fedeli che abitano nel territorio. Vi sono poi dei soggetti che esercitano i loro poteri su tutto il mondo, ma soltanto con riferimento a determinati soggetti con certe caratteristiche. Si tratta delle c.d. circoscrizioni ecclesiastiche personali, in quanto legate ad uno status di un soggetto e non di un territorio.
- collegio episcopale e papa; Si tratta di un organo collegiale formato dalla totalità dei vescovi (da non confondere con il consiglio episcopale). Come il Pontefice anche questo organo ha il supremo potere sulla Chiesa. Papa e collegio non hanno una relazione di subordinazione, in quanto anche il Pontefice appartiene al collegio episcopale, ed è il suo capo. I due soggetti svolgono le stesse funzioni affidate da Cristo al collegio degli apostoli e a Pietro, nominato capo degli apostoli dal Cristo stesso. Infatti si parla di Collegio e Papa sono definiti rispettivamente successore degli apostoli e successore di Pietro (e vicario e non successore di Cristo). Il singolo vescovo, invece, non è successore di alcun apostolo, mentre i collegio, nel complesso, succede a tutti gli apostoli. Al contrario il papa è successore di un singolo apostolo, Pietro, e ciò lo distingue dagli altri vescovi.
- sede papale vacante; La carica di papa diviene vacante nel momento in cui il papa muore o rinuncia all’ufficio (sede vacante). In caso il papa diventi incapace di intendere e volere perde anche la capacità di rinunciare (si tratta di una libertà, che non deve essere accettata, ma basta una mera manifestazione di volontà corrispondente all’effettivo volere del papa), ma il diritto canonico non prevede alcuna norma in materia. Nessun soggetto ha il potere di deporre il papa, pertanto molti papi hanno provveduto a firmare delle dichiarazioni in bianco e a consegnarle al proprio segretario, con le quali si rinunciava all’incarico. La valutazione se l’incapacità è permanente o temporanea viene lasciata alla discrezionalità del segretario stesso. Tuttavia sarebbe opportuno che si provvedesse mediante una previsione legislativa. L’elezione di un nuovo papa mentre la sede non è vacante, infatti, non risulta valida, in quanto presuppone la sede vacante; bisognerebbe aspettare la morte del papa. Questo accadimento, tuttavia, rischia di paralizzare l’intero sistema della Chiesa. Ai cardinali, presso l’ordinamento italiano, sono riservati gli onori riservati ai principi di sangue (i figli del re, durante il 1929). I patti lateranensi sono rimasti immutati anche dopo l’avvento della Repubblica, dunque si potrebbe ipotizzare che la norma non abbia più valore (i principi di sangue non esistono più). Tuttavia dottrina e prassi interpretano la norma affermando che a loro, nelle cerimonie pubbliche, sia riservata la stessa posizione concessa ai soggetti immediatamente dopo il Presidente della Repubblica, anche se i cardinali non hanno alcun ruolo pubblico. Ad esempio al discorso del P.d.R. di inizio anno, è presente, al secondo posto, il cardinale di Roma, che precede anche il Presidente del Senato (seconda carica dello Stato). Ai cardinali, inoltre, è attribuita la cittadinanza vaticana se risiedono in qualunque luogo di Roma, anche fuori dal Vaticano. Il trattato prevede, poi, che in caso di conclave i cardinali non possono subire alcuna limitazione della libertà personale, al fine di raggiungere il conclave stesso. Inoltre i cardinali sono assimilati alle alte cariche dello Stato, in caso di testimonianza (possono essere sentiti nel loro domicilio e non necessariamente in tribunale).
- il conclave; Fino al 1975 occorreva accertare la morte del papa secondo una determinata procedura, ora abrogata. Successivamente il cardinale decano deve convocare il conclave non prima dei 15 e non oltre i 20 giorni dalla morte del papa. I cardinali si riuniscono in congregazioni generali, nelle quali prendono decisioni amministrative (non legislative, in quanto manca la titolarietà del potere). L’elettorato attivo è costituito dai cardinali che non abbiano superato l’ottantesimo anno d’età il giorno prima della morte del papa (quindi se li compie durante il periodo di sede vacante può partecipare al conclave). Per tradizione il conclave era riunito nel luogo dove moriva il papa precedente, attualmente vengono svolti a Roma, anche se non per disposto canonico, fino a che Giovanni Paolo II ha stabilito che l’elezione debba avvenire sempre a Roma. Le leggi papali sono distinte dalle leggi canoniche comuni, e sono identificate con le prime parole universi dominici gregis (parole con cui comincia ogni costituzione papale). Inoltre i convocati non possono uscire dalla domus sancte
martae , e non possono avere nessun tipo di contatti con l’esterno. Ciò perché i cardinali non devono ricevere alcuna influenza dall’esterno. L’elezione avviene nella Cappella Sistina e deve cadere sul candidato più idoneo a diventare papa. Lo scrutinio è segreto ed avviene 4 volte al giorno. Lo scrutinio avviene a porte chiuse e si elegge colui che riceve almeno i 2/3 dei voti espressi. In caso non si raggiunga la maggioranza le schede vengono bruciate dando il caratteristico fumo nero (la fumata è bianca se viene raggiunta la maggioranza). L’eletto deve, inoltre, accettare l’ufficio. Per l’elettorato passivo occorre l’essere maschi e battezzati. Maschi perché deve ottenere l’ordine sacro (al grado dell’episcopato). Il nuovo papa può scegliere il proprio nome, in ricordo del cambio di nome da Pietro a Simone deciso da Cristo. Il sistema dei 2/3 viene abbandonato al momento della 35ma votazione: in tal caso si andrà al ballottaggio tra i primi due più votati nell’ultima elezione. Come stabilito da Benedetto XVI, inoltre, il vincitore del ballottaggio deve contare almeno i 2/3 dei votanti, mentre per Giovanni Paolo II bastava la maggioranza assoluta dei votanti. Ciò per far si che i cardinali siano costretti a scegliere un soggetto che abbia un largo consenso. 26 ottobre 2011
- tipologie di potestà; La potestà del papa e quella dei vescovi diocesani è detta dal diritto canonico potestà ordinaria: viene definita tale la potestà attribuita assieme ad un ufficio ecclesiastico, infatti potestà ed ufficio ecclesiastico sono tra loro inscindibili. La nomina a vescovo non comprende anche tale potere, ma l’attribuzione dell’ufficio o della diocesi comporta ipso iure , il conferimento anche del potere (es. il papa nomina il vescovo, il quale ha la potestà di governo in quanto posto a capo di una diocesi e non per effetto della nomina). La potestà di governo può essere anche delegata, in quanto attribuita mediante un atto di delega o mandato: è il caso dei c.d. vicari vescovili, i quali esercitano le loro funzioni a seguito di un atto di delega fornito dal vescovo della diocesi di appartenenza. I poteri si esercitano nel limite della delega ricevuta. La potestà di governo e di giurisdizione ordinaria (la sovranità nell’ordinamento canonico non viene scissa nei tre poteri fondamentali, pur conoscendoli, ma restano in capo allo stesso soggetto) conosce varie distinzioni: si parla di potestà ordinaria propria e potestà ordinaria vicaria: nel primo caso si tratta di potestà esercitata in nome proprio, nel secondo caso di potestà esercitata in nome e sotto la direzione altrui. Quest’ultima tipologia, pur presentando delle analogie con la potestà delegata, si distingue da questa in quanto non discendente da un atto di delega, ma connessa allo stesso ufficio (si tratta quindi di un potere originario e non derivato).
- soggetti titolari della sovranità; All’interno della diocesi il soggetto principale dotato di potestà ordinaria è il vescovo diocesano. Il vescovo , tuttavia, si avvale della collaborazione dei vicari, soggetti ai quali l’ordinamento canonico conferisce una particolare funzione originaria necessaria per la buona amministrazione della diocesi. Il vescovo si avvale, in primo luogo, della collaborazione del vicario generale, organo che deve essere necessariamente istituito nella diocesi al cui capo si trova un membro del clero della diocesi, è il principale titolare della potestà ordinaria vicaria. Questo soggetto ha la sola