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Matrimonio Concordatario: Analisi Giuridica e Civile in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Analisi del matrimonio concordatario in Italia, con particolare attenzione alle sue implicazioni giuridiche e civili. Vengono esaminate le diverse forme di matrimonio, inclusa l'unione civile e il matrimonio religioso con effetti civili. Si discute l'accordo che regola il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni, le procedure di pubblicazione e trascrizione. Inoltre, vengono analizzate le cause di nullit matrimoniale e le sentenze dei tribunali, offrendo una panoramica del rapporto tra ordinamenti nel contesto matrimoniale italiano. Il documento evidenzia anche la libert religiosa all'interno delle dinamiche familiari e le tutele costituzionali ad essa connesse, fornendo un quadro dettagliato delle interazioni tra fede, diritto e famiglia nella societ italiana contemporanea. Infine, vengono esaminati gli effetti del divorzio e dell'annullamento del matrimonio civile, confrontandoli con le procedure e le loro implicazioni legali.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/07/2025

zoe-perini
zoe-perini 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso !
13 febbraio!
DEFINIZIONE: il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del
fenomeno religioso. Per tale si intende il complesso delle credenze e delle convinzioni dell’uomo organizzate in una
visione del mondo fondata sull’idea del sacro e del divino. Il fenomeno religioso non coinvolge soltanto l’individuo, ma
interessa anche le formazioni sociali in cui si sviluppa la dimensione religiosa della personalità umana: le comunità di
credenti.!
(Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso è lo studio delle norme giuridiche dello stato o comunità internazionale
che riguardano il fenomeno religioso in tutti i suoi aspetti; !
in quali termini il diritto si interessa della religione? La religione non dovrebbe interessare il diritto e quantomeno quello
dello stato: ma il fenomeno religioso ha quantomeno una rilevanza sociale -> ma la fede è una complessità di valori in
comune con altri, il credente aderisce a un complesso condiviso con altri credenti = confessioni religiose !
=> dimensione sociale del credere che attua una serie di realtà e situazioni che interessano il diritto (es. riunirsi per
coltivare il culto in un edificio, chiese sinagoghe ecc -> costruzione di un immobile destinato al culto interessa varie
realtà statuali; o es. all’interno della famiglia, genitori che aderiscono a una certa fede religiosa e la impongono al figlio
-> problema tutela della libertà; o genitori di confessioni religiose diverse e quindi contrasto circa l’educazione del figlio;
o matrimonio è un istituto che interessa sia la forma religiosa che lo stato, che gli attribuisce eetti giuridici e civili ->
matrimonio concordatario = previsto dai Patti Lateranensi !
Varie forme di matrimonio: unione con eetti civili e no; unione civile (in Spagna si chiama matrimonio l’unione
consacrata tra due persone dello stesso sesso; il nostro legislatore non lo chiama matrimonio ma ha la stessa disciplina
dello stesso) !
#=> anche i valori di natura religiosa possono produrre degli eetti giuridici
Il diritto ecclesiastico in Italia, pertanto, si caratterizza:!
— come parte del diritto interno in quanto trattasi di un complesso di norme che vige all’interno dello stato;!
— quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche
che vivono nell’organizzazione statale.!
#-> Le norme del diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma si trovano in tutti i settori nei
quali si articola l’ordinamento giuridico, dal diritto internazionale (al quale appartengono, ad esempio, le norme delle
convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo) al diritto costituzionale (che enuncia i principi fondamentali in materia),
al diritto civile (disciplina degli enti ecclesiastici, matrimonio religioso), al diritto penale (tutela penale del sentimento
religioso), al diritto del lavoro (rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza), al diritto amministrativo (edilizia di
culto, beni culturali di interesse religioso).!
PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO !
i principi fondamentali del diritto ecclesiastico, sono sostanzialmente i seguenti:!
a) libertà religiosa, sancita dall’art. 19 Cost.: ciascun individuo, non importa se cittadino, straniero od apolide, ha il
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Tale diritto tutela la libertà di coscienza di ciascuno in
ordine ai quesiti fondamentali sul senso dell’esistenza, sia in senso positivo, come sentimento religioso, sia in senso
dubitativo, come agnosticismo, sia in senso negativo, come convinzione dell’inesistenza di una realtà
trascendentale o ateismo. La libertà religiosa è garantita sia in forma individuale che collettiva e può concretizzarsi
nel proselitismo e nell’esercizio in privato o in pubblico del culto. L’unico limite espresso riguarda le manifestazioni
esteriori del culto, i riti, che non possono essere contrari al buon costume, ossia l’insieme dei precetti che
impongono un determinato comportamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il
pudore sessuale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà religiosa trova, invece, un limite
implicito nell’esigenza di garantire altri beni costituzionalmente rilevanti, come ad esempio la dignità umana, i diritti
fondamentali, il diritto di agire in giudizio, ecc. La libertà religiosa è ulteriormente tutelata dai divieti sanciti dall’art.
20 Cost., che vieta l’imposizione di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti per il solo fatto che essi
abbiano carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso. Trattasi di un diritto pubblico subiettivo che richiede
l’astensione da qualunque atto che possa limitarne o impedirne l’esercizio;!
b) principio di laicità dello stato: si tratta di un principio supremo dell’ordinamento che caratterizza la forma di stato
repubblicana. il suo contenuto emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e implica non indierenza
dello stato dinanzi alle religioni e al fenomeno religioso, ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di
religione in regime di pluralismo confessionale e culturale (Corte costituzionale sentenza n. 203 del 1989). il carattere
laico dello stato italiano non risponde, quindi, a principi di ostilità od estraneità nei confronti del fenomeno religioso
o, al contrario, di confessionismo, bensì si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei
cittadini. Il principio di laicità si coniuga strettamente con alcuni corollari:!
#1) la distinzione degli ordini, aermata dall’art. 7, comma 1 («Lo stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio #
#ordine, indipendenti e sovrani») e dall’art. 8, comma 2 Cost. («Le confessioni religiose diverse dalla cattolica #
#hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico ##
#italiano»). In base a tale separazione di competenze, esistono materie che sono riservate alla sfera spirituale e #
#materie che sono sottoposte alla esclusiva regolamentazione della sfera temporale. Ciò comporta, da un lato, #
#che lo stato non può interferire nella sfera di competenza spirituale, in quanto qualunque atto di religione e ##
#delle sue istituzioni rappresenta sempre, per esso, esercizio della libertà dei propri cittadini e, come tale, non #
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Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso

13 febbraio DEFINIZIONE: il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso. Per tale si intende il complesso delle credenze e delle convinzioni dell’uomo organizzate in una visione del mondo fondata sull’idea del sacro e del divino. Il fenomeno religioso non coinvolge soltanto l’individuo, ma interessa anche le formazioni sociali in cui si sviluppa la dimensione religiosa della personalità umana: le comunità di credenti. (Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso è lo studio delle norme giuridiche dello stato o comunità internazionale che riguardano il fenomeno religioso in tutti i suoi aspetti; in quali termini il diritto si interessa della religione? La religione non dovrebbe interessare il diritto e quantomeno quello dello stato: ma il fenomeno religioso ha quantomeno una rilevanza sociale -> ma la fede è una complessità di valori in comune con altri, il credente aderisce a un complesso condiviso con altri credenti = confessioni religiose => dimensione sociale del credere che attua una serie di realtà e situazioni che interessano il diritto (es. riunirsi per coltivare il culto in un edificio, chiese sinagoghe ecc -> costruzione di un immobile destinato al culto interessa varie realtà statuali; o es. all’interno della famiglia, genitori che aderiscono a una certa fede religiosa e la impongono al figlio -> problema tutela della libertà; o genitori di confessioni religiose diverse e quindi contrasto circa l’educazione del figlio; o matrimonio è un istituto che interessa sia la forma religiosa che lo stato, che gli attribuisce effetti giuridici e civili -> matrimonio concordatario = previsto dai Patti Lateranensi Varie forme di matrimonio: unione con effetti civili e no; unione civile (in Spagna si chiama matrimonio l’unione consacrata tra due persone dello stesso sesso; il nostro legislatore non lo chiama matrimonio ma ha la stessa disciplina dello stesso) => anche i valori di natura religiosa possono produrre degli effetti giuridici Il diritto ecclesiastico in Italia, pertanto, si caratterizza: — come parte del diritto interno in quanto trattasi di un complesso di norme che vige all’interno dello stato; — quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione statale. -> Le norme del diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma si trovano in tutti i settori nei quali si articola l’ordinamento giuridico, dal diritto internazionale (al quale appartengono, ad esempio, le norme delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo) al diritto costituzionale (che enuncia i principi fondamentali in materia), al diritto civile (disciplina degli enti ecclesiastici, matrimonio religioso), al diritto penale (tutela penale del sentimento religioso), al diritto del lavoro (rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza), al diritto amministrativo (edilizia di culto, beni culturali di interesse religioso). PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO i principi fondamentali del diritto ecclesiastico, sono sostanzialmente i seguenti: a) libertà religiosa , sancita dall’ art. 19 Cost .: ciascun individuo, non importa se cittadino, straniero od apolide, ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Tale diritto tutela la libertà di coscienza di ciascuno in ordine ai quesiti fondamentali sul senso dell’esistenza, sia in senso positivo, come sentimento religioso, sia in senso dubitativo, come agnosticismo, sia in senso negativo, come convinzione dell’inesistenza di una realtà trascendentale o ateismo. La libertà religiosa è garantita sia in forma individuale che collettiva e può concretizzarsi nel proselitismo e nell’esercizio in privato o in pubblico del culto. L’unico limite espresso riguarda le manifestazioni esteriori del culto, i riti, che non possono essere contrari al buon costume, ossia l’insieme dei precetti che impongono un determinato comportamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore sessuale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà religiosa trova, invece, un limite implicito nell’esigenza di garantire altri beni costituzionalmente rilevanti, come ad esempio la dignità umana, i diritti fondamentali, il diritto di agire in giudizio, ecc. La libertà religiosa è ulteriormente tutelata dai divieti sanciti dall’art. 20 Cost., che vieta l’imposizione di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti per il solo fatto che essi abbiano carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso. Trattasi di un diritto pubblico subiettivo che richiede l’astensione da qualunque atto che possa limitarne o impedirne l’esercizio; b) principio di laicità dello stato : si tratta di un principio supremo dell’ordinamento che caratterizza la forma di stato repubblicana. il suo contenuto emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e implica non indifferenza dello stato dinanzi alle religioni e al fenomeno religioso, ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale (Corte costituzionale sentenza n. 203 del 1989). il carattere laico dello stato italiano non risponde, quindi, a principi di ostilità od estraneità nei confronti del fenomeno religioso o, al contrario, di confessionismo, bensì si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini. Il principio di laicità si coniuga strettamente con alcuni corollari:

  1. la distinzione degli ordini, affermata dall ’art. 7 , comma 1 («Lo stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani») e dall’ art. 8 , comma 2 Cost. («Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano»). In base a tale separazione di competenze, esistono materie che sono riservate alla sfera spirituale e materie che sono sottoposte alla esclusiva regolamentazione della sfera temporale. Ciò comporta, da un lato, che lo stato non può interferire nella sfera di competenza spirituale, in quanto qualunque atto di religione e delle sue istituzioni rappresenta sempre, per esso, esercizio della libertà dei propri cittadini e, come tale, non

può essere oggetto di interventi precettivi. Lo Stato, inoltre, non può ricorrere a obbligazioni di carattere religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti o considerare la religione e gli obblighi morali che ne derivano come imposti quali mezzo a fine dello stato stesso. La Chiesa, a sua volta, non può pretendere di considerare le finalità dello stato in modo strumentale rispetto alle proprie, né tanto meno che le attività ritenute da essa necessarie all’interno della propria sfera di competenze abbiano immediatamente efficacia anche nell’ambito di sovranità spettante allo stato;

  1. l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Tale principio si ricava dal riconoscimento dell ’eguaglianza religiosa sancita dall’art. 8, comma 1 Cost. («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge») e dal divieto di discriminazioni basate sulla religione contenuto nell’art. 3 Cost. Non sono, quindi, ammesse discriminazioni tra i culti che si basino su criteri di carattere quantitativo, ossia sulla maggiore diffusione di una determinata confessione religiosa, o su criteri di natura sociologica, ossia sulla maggiore ampiezza e intensità della reazione sociale ad eventuali violazioni dei diritti di una confessione rispetto ad altre. La protezione del sentimento religioso, quale aspetto della libertà religiosa, non è divisibile e ogni violazione dello stesso colpisce la coscienza religiosa allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa;
  2. la libertà di coscienza , che gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che le libertà fondamentali e i diritti inviolabili della persona non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento. In tale ambito l’insegnamento della religione cattolica, ad esempio, non è stato considerato dalla Corte costituzionale come causa di discriminazione né tanto meno in contrasto con il principio di laicità in quanto lo stato di non obbligo degli studenti che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento esclude che si operino dei condizionamenti dall’esterno della coscienza sulla libertà di religione. La libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutela anche a livello sovranazionale tanto dall ’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quanto dall’ art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; c) principio pattizio : sia l’ art. 7 , comma 2 («i loro rapporti [fra stato e Chiesa cattolica] sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale») che l’ art. 8, comma 3 («i loro rapporti [delle confessioni religiose diverse dalla cattolica] con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze») affermano il principio per cui le materie che non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello stato o delle confessioni religiose devono essere regolati in modo bilaterale. I rapporti fra stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Tali Patti possono essere modificati con legge ordinaria che recepisca gli accordi fra le parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzionale. I Patti Lateranensi e le relative modificazioni sono stati costituzionalizzati, ma in ogni caso non possono violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. A loro volta le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica regolano i rapporti fra le stesse confessioni e lo stato per gli aspetti che si ricollegano alla specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune. La decisione di addivenire alla stipula delle intese rientra nella libertà delle confessioni religiose, che possono anche avvalersi del solo regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi, e nella valutazione di opportunità politica del Governo di iniziare le trattative, concluderle positivamente e proporre il disegno di legge che tali intese recepisca, e del Parlamento di approvare lo stesso disegno di legge. La legge, che può soltanto recepire o rifiutare l’intesa, ma non modificarne i contenuti, è una legge atipica e rinforzata, cioè non può essere modificata da legge ordinaria che non recepisca a sua volta una nuova intesa. Può, tuttavia, essere assoggettata al normale controllo di legittimità costituzionale. CHIESA, SANTA SEDE, STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO Nel lessico usuale, termini come Chiesa, santa sede ecc. vengono sovente usati in maniera impropria, il più delle volte come sinonimi, mentre, invece, essi attengono a realtà e concetti ben diversi tra loro, ed infatti distinguiamo: a) la Chiesa è l’istituzione fondata da Gesù Cristo; possiamo definirla come «la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del romano Pontefice e dei vescovi con lui collegati» (deL GiudiCe). Trattasi di una società giuridicamente perfetta, e cioè autosufficiente, che assume la figura di corporazione istituzionale non territoriale, fornita di sovranità originaria e di capacità subiettiva pubblica e privata; b) con il nome di santa sede o sede Apostolica si intende, secondo il disposto del can. 361 del Codice di diritto canonico, non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della Curia romana; c) la Curia romana , a sua volta, può definirsi, secondo il dettato del can. 360 Cod. dir. can. «il complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa universale»;

laicità => non è lo stesso concetto in tutti i paesi (in Italia è prevista la possibilità di esporre simboli religiosi in luoghi pubblici es. crocefisso nelle aule; in Francia i segni religiosi in luogo pubblico anche se manifestazioni individuali non sono concessi). Anche la laicità si può coniugare modi diversi a seconda dei paesi in cui viene affermata. In Italia presidente della repubblica non può ricoprire cariche religiose -> (altri paesi vedono il capo dello stato a capo della chiesa, regina Elisabetta è a capo della chiesa anglicana anche se viene affermato il principio di laicità dello stato) Articoli della costituzione che trattano del fenomeno religioso, sono pochissimi: Buona parte nei principi fondamentali art. 3 => “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Tutti cittadini hanno parità sociali e sono uguali difronte alla legge senza .. (= religione come fattore che non deve creare discriminazione tra i cittadini, come non lo devono essere il sesso, la razza ecc => principio di eguaglianza art. 2 => “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Repubblica ( formazioni sociali possono essere di vario tipo: es famiglia, associazioni politiche e anche i gruppi di natura religiosa art. 7. => “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” Rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica (unico articolo della costituzione dove si considera una specifica confessione religiosa che è la Chiesa cattolica) (Capo della Chiesa Cattolica è il papa, vescovo di Roma)-> rende peculiare il rapporto tra lo stato Italiano e la santa sede ( soggetto di diritto che esprime la giuridicità della chiesa cattolica)-> istituzione dello stato del vaticano con i Patti Lateranensi. Lo stato e chiesa cattolica sono ciascuno indipendente e sovrani. Lo stato si dichiara estraneo a qualsiasi disciplina che riguardi l’attività religiosa della Chiesa Cattolica (ma es. periodo pandemia lo Stato ha invaso un campo proprio della chiesa per esempio per quanto riguarda le distanze sociali, o che non si poteva dare la comunione direttamente in bocca) 2° comma parla dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica che sono regolati dai Patti Lateranensi ( fonte precisa, accordi raggiunti nel ‘ 29 quindi ben prima dell’entrata in vigore della costituzione italiana) art 8. => “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.” I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di INTESE con le relative rappresentanze.Tratta dei rapporti tra lo stato e le altre confessioni religiose (in generale; tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge)-> si afferma un diritto di diversità.

3° comma prevede che i rapporti tra stato e confessioni diverse dalla cattolica siano regolate da intese, recepite nel nostro ordinamento mediante una legge. art. 19 => “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” afferma il diritto di tutti (cittadino o meno) di professare la propria fede religiosa …purché = diritto individuale di libertà religiosa (libertà di manifestazione religiosa, di professare e propagazione e di coltivazione in pubblico o privato del culto)-> ma limite del buon costume art 20. => “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.” Enti ecclesiastici ovvero quegli enti che hanno una finalità di culto … garantisce gli enti appartenenti alle confessioni religiose contro trattamenti discriminatori. Es. Parrocchia, ha propria personalità giuridica e in quanto tale può essere proprietario di diritti patrimoniali, ma è un’istituzione della generale “Chiesa cattolica” (Legge delle guarentigie) 14 febbraio Lo stato laico non fa propria nessuna confessione. (= contesto culturale -> pluralistico , pluralità di identità confessionali nel territorio italiano) La laicità implica anche una distinzione di ordini specifici dello stato e delle confessioni religiose (ambito temporale appartiene allo stato e quello spirituale alle confessioni religiose)-> ma esempio durante la pandemia lo stato ha assunto posizioni di carattere eccezionale per es. nell’ambito della liturgia. Ma anche in altri ambiti lo stato/religione ha propri ambiti che sconfinano nell’abito del potere dell’altro (es. opere d’arte -> fino a che punto la chiesa può gestire immobili che appartengono al patrimonio culturale italiano ?) -> quindi in concreto la divisione tra potere temporale e spirituale è difficili distinguerlo in alcuni ambiti: sicuramente gli ACCORDI aiutano a distinguere i limiti dei due poteri (accordi tra la chiesa cattolica e lo stato ecc)-> es secondo art 7 e 8 sarebbe illegittima una legge che creasse unilateralmente rapporti con una confessione religiosa. -> quando un gruppo sociale può definirsi confessione religiosa? (= la costituzione non lo dice) *(La santa sede è un soggetto di diritto internazionale quindi può concludere trattati internazionali con gli altri stati) ma es. l’Islam non ha un organo di vertice, non è una realtà unitaria. Alcune fonti sono fonti pattizie (accordi intervenuti con la santa sede e le altre confessioni religiose); alcuni principi (es. libertà, uguaglianza ecc) valgono indeterminatamente dalla presenza di accordi con le confessioni. Norma dello stato contrasta con una libertà o convenzioni religiose di un soggetto -> talora l’ordinamento prevede la possibilità dell’ obiezione di coscienza (propria convenzione personale, sia essa filosofica o religiosa, scientifica ecc): ma non sempre è prevista. (Es. Una volta: Obiezione di coscienza al servizio militare) => fonti di rango costituzionale o di rango leggi ordinarie Evoluzione storica secolare del ordinamento confessionale italiano Classificazione tra i sistemi tra stato e confessioni religiose

  1. sistemi di unione (può essere unione in senso giuridico o politico ). Caratterizzano soprattutto l’epoca pre- Cristina e i primi anni dell’avvento del cristianesimo; non c’è una distinzione tra sistema di autorità religiosa e civile ma c’è un sistema unitario
  2. sistemi di separazione (in senso giuridico o politico ): sistema bipartito. (Farisei chiedono a Gesù se è Lecito o no pagare i tributi a Cesare: date a cesare ciò che è di Cesare e a dio ciò che è di dio -> distinzione dei due ambiti)
  3. Da un lato si universalizza il messaggio del Vangelo , non riservato più solo agli ebrei ma a tutti gli uomini indipendentemente dalla appartenenza a un dato popolo = apertura del Cristianesimo a tutti i popoli Paolo discepolo gentile => delle genti, quindi di tutti non solo degli ebrei

l'Occidente e Licinio per l'Oriente, e promulgato il 13 giugno del medesimo anno, in vista di una politica religiosa comune alle due parti dell'impero. Il patto fu stretto in Occidente in quanto il senior Augustus era Costantino. Le conseguenze dell'editto per la vita religiosa nell'impero romano sono tali da farne una data fondamentale nella storia dell'Occidente. Secondo l'interpretazione tradizionale Costantino e Licinio firmarono a Mediolanum (la moderna Milano), nel periodo in cui la città era capitale dell'Impero romano d'Occidente, un editto per concedere a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di venerare le proprie divinità. Il termine editto, tuttavia, è da considerarsi errato, in quanto Costantino e Licinio diedero disposizioni ai governatori delle province romane affinché procedessero con l'attuazione delle misure contenute nell'editto di Galerio del 30 aprile 311, con il quale era stato definitivamente posto termine alle persecuzioni[2]. Secondo le medesime interpretazioni moderne, i due Augusti si incontrarono a Milano solo per discutere, mentre le disposizioni furono dettate e messe per iscritto in Bitinia. Oltre a riconoscere la libertà di culto , l'editto di Milano determina l'obbligo di restituire tutti i luoghi, beni e possedimenti in precedenza acquistati, requisiti o tolti ai cristiani durante il lungo periodo delle persecuzioni (la regola valeva anche per chi aveva acquistato o ricevuto in dono in modo legittimo il bene in questione); questo è considerabile il punto di partenza da cui si svilupperà l'inalienabilità dei beni della chiesa, che nei secoli a venire renderà "intoccabili" i possedimenti (nel Medioevo si trattava soprattutto di terre) della chiesa. 380 con editto di Tessalonica cristianesimo diventa religione dell’impero (adesione alla fede continua ad essere disciplinata dall’ imperatore che rivendica una potestà sulla confessione cristiana)-> es concili ecumenici (dove si fissano i principi, le verità di fede) Confessionismo di stato è una realtà che dira fino ai giorni nostri ( es statuto Albertino art 1: “ La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.” Definizione confessionismo -> Sistema proprio degli Stati che, nella loro legislazione, accolgono, in tutto o in gran numero, i principi direttivi che sono propri di una determinata confessione religiosa, di regola quella della maggioranza dei cittadini. Nella pubblicistica politica, per confessionalismo si intende, invece, l’atteggiamento di subordinazione di uno Stato o di un partito politico a una religione e quindi alle direttive delle autorità ecclesiastiche (contrapposto a laicismo). 1984 Italia e santa sede hanno concluso un nuovo concordato che nella premessa si dice che Italia e santa sede convengono di non accettare più art 1 (= Italia non è uno stato confusionale) => art 1 Trattato Lateranense 15 febbraio Nei primi secoli del cristianesimo L’eresia interessa la società civile Quando cessano le persecuzioni Roma è ancora il centro geografico e politico dell’impero (autorità risedé li) ma lentamente si sposta -> caduta impero romano d’occidente e l’asse politico si sposta a Costantinopoli Questo fa si che il vescovo di Roma assume un ruolo significativo anche dal punto di vista politico (papa è a capo della comunità cristiana di Roma ma assumerà anche un ruolo di vertice dell’intera chiesa cristiana). Quando l’impero viene a sciamare da Roma aumenta paradossalmente l’autorità del papa. Dall’altro lato l’aumento del potere all’impero d’Oriente fa assumere un rilievo sempre più consistente anche al patriarca di Costantinopoli (patriarca di Costantinopoli mai diventerà capo della chiesa universale; non riconosce peraltro un primato del primato pontefice). Quando diminuirà fino a scomparire (avanzata mussulmana) diminuirà anche l’autorità del patriarca d’oriente come diminuisce il ruolo dell’imperatore di Costantinopoli. E’ una caratteristica delle chiese ortodosse il legame con l’autorità politica. Non avendo un’autorità di vertice ma essendo i patriarcati sullo stesso livello è più facile assoggettarlo al potere politico a differenza dell’unità della chiesa in occidente. Nel 1054 rottura definitiva tra la chiesa d’occidente e le chiese d’Oriente (scomunica reciproca delle autorità religiose). 7° secolo dell’era cristiana segna l’espansione dell’ Islam dalla penisola arabica a gran parte del nord africa (Maometto vive a cavallo tra 570-632)-> islam recepisce una tradizione sia ebraica che cristiana. Il profeta è al tempo stesso un capo religioso, capo politico e condottiero militare. Islam germina in un contesto (tribù beduine del deserto arabico) dove non c’è una forma di stato, quindi naturalmente acquisisce una connotazione politica, Islam nasce in un contesto politico molto frammentato con assenza di istituzioni -> organizzazione di questa realtà religiosa che si struttura politicamente sulla legge coranica. = La realtà religiosa subisce una ulteriore modificazione Nel nord Europa le popolazioni barbariche vengono progressivamente convertite al cristianesimo (Europa sta diventano totalmente cristiana)

In occidente con la caduta dell’impero romano inizia a svilupparsi e articolarsi il sistema feudale ; tentativo di rinascita dell’ istituzione imperiale con una patente di sacralità/religiosità -> Sacro Romano Impero (Carlo magno incoronato imperatore dal papa). La chiesa diventa elemento integrante della società feudale (vescovi e abati vengono nominati feudatari; ruolo non solo religioso ma anche politico -> feudatario del sovrano)-> potere politico rivendica la scelta dei vescovi stessi (confronto tra papato e impero/potere laico sulla scelta dei funzionari ecclesiastici => lotta per le investiture = contrasto politico tra papato ed impero dove ciascuno rivendica poteri sulla scelta dei funzionari ecclesiastici; culmine del contrasto tra Gregorio 7° e imperatore Enrico 4°, che viene scomunicato dal papa, che viene isolato dalla comunità cristiana)-> primo concordato: concordato di Worms ?? = spetta al papa la scelta dei vescovi e all’imperatore il potere di investirli eventualmente di un potere feudale. ( i vescovi delle diocesi italiane fino al 1984 protestano giuramento di fedeltà alla repubblica nelle mani del capo di stato; la santa sede continua però a comunicare al governo i vescovi delle diocesi designati-> in quanto sono legali rappresentati legali dei beni appartenenti alla parrocchia/diocesi ecc o svolgono funzioni civilmente rilevanti; es. il parroco può recepire la dichiarazione di separazione dei beni in sede matrimoniale = funzione pubblica) Concordato = accordo tra la Chiesa rappresenta dalla Santa sede e l’autorità politica, il loro accordo è garantito anche sul piano internazionale, in quanto la chiesa è soggetto di diritto internazionale. (Do ut des reciproco, nessuno è obbligato a concludere concordati con la santa sede o INTESE con le altre confessioni) ( intese perché le altre confessioni religiose non sono soggetti internazionali) Il papa in occidente oltre a legislatore supremo della chiesa cristiana si troverà difronte a problemi di contrasto: si ergono le teorie cosiddette “conciliariste” che pretendono di riconoscere un ruolo sovraordinato al papa da parte dei concili ecumenici. Il papa diventa dal punto di vista politico anche un sovrano territoriale (Costantino donazione Costantiniana di territori al pontefice). Il papa con il passare dei secoli assume un ruolo politico sui territori dello Stato della Chiesa che si sviluppa sempre di più (fino ad arrivare all’Emilia Romagna) => papa è uno dei sovrani degli stati che compongono il territorio italiano. Con il raggiungimento dell’unità territoriale sotto i Savoia (regno d’Italia) avviene con un contrasto finale con la Santa Sede. => Suprema autorità religiosa è anche autorità politica e territoriale Alcune delle controversie che caratterizzano le controversia tra comunità politiche (Stati): 3 principali

  • questione del pagamento delle tasse, pagamento al quale gli stati vogliono assoggettare la Chiesa
  • questione del privilegio del foro ( rivendicazione della chiesa di uno spazio di non sottoposizione alla materia giudiziaria dello stato
  • collaborazione tra chiesa e autorità politica nella repressione delle eresie ( INQUISIZIONE ) (Questi istituti si configurano in modo diverso a seconda dello stato ecc) Questioni che riguardano la vita civile che riguardano i tribunali ecclesiastici => privilegio del foro (norme speciale che assoggettano ai tribunali ecclesiastici talune persone e talune cause)-> riconoscimento da parte dello stato di tale privilegio (che andrà sempre più a restringersi con l’avvento dello stato sovrano, fino a scomparire) Anche oggi possiamo distinguere una giurisdizione esercitata dagli organi statali e quelli ecclesiastici: es. giurisdizione penale appartiene allo stato, ma anche i tribunali ecclesiastici hanno norme che appartengono alla sfera penale es. scomunica. Ci sono fattori che rilevano solo canonicamente, altri sotto un duplice profilo es. fenomeno abusi sessuali ecclesiastici su minori (fatti previsti come delitti canonici e anche puniti dallo stato)-> si risponde sia alla giustizia della chiesa che dello stato. -> Sistema penale interno alla chiesa che non ha rilevanza civile per lo stato. Privilegio del foro-> Tribunali ecclesiastici potevano arrivare a commutare una vera e propria pena (potevano processare gli ecclesiastici e lo strato non aveva giurisdizione). Es massimo potere del privilegio del foro: Controversia tra prete e cittadino in materia es. della priorità, era riservata ai tribunali ecclesiastici (potestà giudiziaria parallela a quello dello stato)=> elemento che contraddice la sovranità dello stato Altro es. del privilegio del foro: diritto di asilo = immunità dei luoghi di culto (rifugiati si nascondevano), autorità pubblica non può entrare nei luoghi di culto, previo preavviso delle autorità. => situazioni privilegiate sottratte all’autorità pubblica Terreno di collaborazione tra autorità religiose e secolari: repressione delle eresia Eretico -> chi nega le verità di fede; è un delitto canonico (anche oggi) ma previsto anche come delitto dell’autorità secolare (pena viene irrogata dallo stato). Tribunale dell’ Inquisizione -> tribunale che si pronuncia in nome e per conto del papa, con autorità papale; giurisdizione esclusiva della chiesa. (Giustizia ecclesiastica si pronuncia o in nome della parroco o del vescovo) In Spagna-> situazione particolare: inquisizione spagnola era un ramo indipendente dall’ inquisizione romana. Cattolici ne fanno uno strumento di pulizia “etnica” (forte presenza ebraica e islamica in Spagna)-> condanna in esilio di questi fedeli (molti si convertivano al cristianesimo; poi tornavano alla pratica della loro religione originale) “marranos e moriscos” (ma questi diventando Cristiani erano assoggetti alla giurisdizione del tribunale dell’ inquisizione! I papi intervengono ripetutamente per moderare la severità dell’inquisizione spagnola

radiotelegrafici, radiotelefonici e postali della Città del vaticano; coordinamento degli altri pubblici servizi (art. 6 Tratt.); — consultazione preventiva con la santa sede per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti la Città del vaticano (art. 7 comma 3, Tratt.); — libertà di corrispondenza da tutti gli stati, compresi i belligeranti, alla santa sede e vice- versa; libertà di accesso dei vescovi di tutto il mondo alla sede apostolica (art. 12 comma 3, Tratt.); — immunità diplomatiche e libertà di passaggio in territorio italiano di rappresentanti diplomatici sia della santa sede che di stati esteri presso quest’ultima (art. 19, Tratt.); — esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del vaticano o ad altri istituti della santa sede, situati fuori della Città stessa (art. 20, Tratt.); — libertà di transito, in italia, per Cardinali e vescovi, senza limitazione della libertà personale, anche nel caso di conclave o di concili (art. 21 commi 2 e 4, Tratt.). D) Gli obblighi della santa sede in relazione al territorio vaticano essi sono: — piazza s. Pietro , pur facendo parte della Città del vaticano dovrà rimanere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, fino ai piedi della scalinata della basilica, nella quale le stesse autorità potranno accedere solo se richieste dalle competenti autorità vaticane (art. 3 commi 2 e 3, Tratt.); — i tesori d’arte e di scienza , esistenti nella Città del vaticano e nel palazzo Lateranense, rimarranno visibili agli studiosi e ai visitatori, pur essendo riservata alla santa sede piena libertà di regolare l’accesso del pubblico (art. 18 Tratt.). E) I RAPPORTI DI DIRITTO PENALE Essi sono compiutamente regolati dall ’art. 22 Tratt ., di cui riportiamo il testo integrale: «a richiesta della santa sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La santa sede consegnerà allo stato italiano le persone che si fossero rifugiate nella Città del vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli stati. analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle». Va precisato che, tutte le volte in cui per un delitto commesso nello s.C.v., la santa sede richieda allo stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano, poiché la funzione punitiva attiene l’esercizio di una prerogativa sovrana alla quale lo stato non può rinunciare applicando le leggi di altro Paese (Cass. pen. 1-5-1955). F) L’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali dello s.C.v. si applicano, al riguardo, le relative norme del diritto internazionale (art. 23, comma 1, Tratt.) nonché le norme comuni interne italiane: — per la materia civile: gli artt. 64-71 della L. 218/1995; — per la materia penale: art. 12 c.p.; artt. 730- c.p.p. Per il secondo comma dello stesso art. 23, «avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari». Ciò avverrà — in base alla interpretazione accettata da santa sede e stato italiano nel punto 2° del Protocollo addizionale al nuovo Concordato — in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

  1. POSIZIONE DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO NELL’ ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Lo s.C.v. come soggetto di diritto internazionale deve essere considerato in primo luogo, uno «Stato riconosciuto». Tale riconoscimento è stato: -> diretto ed esplicito da parte dell’Italia con gli artt. 3 e 26 comma 2 del Trattato; -> indiretto (e quindi internazionalmente vincolante) da parte degli altri stati che mantenevano rapporti diplomatici con la s. sede e che furono, a suo tempo, tempestivamente informati, in forma ufficiale, attraverso i normali canali diplomatici, dell’intenzione della s. sede di sottoscrivere con l’Italia un trattato che dava vita al nuovo stato. Lo s.C.v. si presenta, nei confronti degli altri soggetti del diritto internazionale, come vero e proprio « Stato », cioè quale « istituzione che provvede autonomamente alla sua organizzazione ed attività e che stringe, con gli altri soggetti di diritto, atti internazionalmente rilevanti » (del giudice). Esso, infine, gode dello status di stato neutralizzato (alla stregua, ad es., della Confederazione elvetica e della repubblica di san Marino): si trova, cioè, in quella condizione giuridica permanente per la quale ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri stati e il dovere di non porne in essere.

Ciò si desume chiaramente dall’art. 24 del Trattato ove si afferma: «La santa sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale». 20 febbraio Elaborazione teorica di questi rapporti (vari documenti pontefici che affermano la superiorità dell’autorità ecclesiastica su quella secolare) (Es Bolla papale di Bonifacio 8° -> Unam sanctam )-> 1302, afferma la superiorità dell’autorità ecclesiastica, il potere del papa di deporre re e principi; ma non trovano un riconoscimento da parte dell’autorità civile, sono affermazioni meramente teoriche (anzi va a svilupparsi la Sovranità dello stato). Altre elaborazioni teoriche che giungono fino ai nostri giorni (Concilio Vaticano 2°, con la costituzione Gaudium et expes -> si parla di una sana cooperazione tra le due autorità)-> percorso evolutivo della chiesa. Sono se loro affermazioni di carattere teorico, non hanno un’applicazione concreta Evento che coinvolge sia la chiesa che le comunità civili => SCISMA D’OCCIDENTE (all’interno della stessa chiesa cattolica agli inizi del 14° secolo , nel 1303 muore Bonifacio 8°, all’elezione del successore il papa Clemente 5° inizia una divisone interna alla chiesa stessa -> papato passa sotto l’influenza determinante della Francia -> sede ponteficia passa ad Avignone, forte ingerenza della Francia sul papato. Situazione che determina l’elezione di un altro papa da parte dei cardinali (papa legittimo vs anti-papa)-> cristianità divisa tra i due papi (anche le potenze occidentali si schieravano con uno dei due papi = scisma d’occidente) Ad un certo punto si arriva a 3 papi 1439 -> pace di Costanza (rientro del papa da Avignone)-> papa Martino 5° 1309-1439 (cattività avignonese) Con l’inizio del 16° secolo c’è un evento che riguarda la chiesa ma ribalta i rapporti tra religione e autorità secolare = avvento protestantesimo 31 ottobre 1517 -> monaco agostiniano Martin Lutero appende le 95 tesi = si separa dalla chiesa cattolica -> seguito di clero e autorità civili = rottura interna alla chiesa cattolica che sarà definitiva La dottrina di LUTERO scardina alcuni elementi fondamentali della chiesa cattolica

  1. clero (non riconosce più il sacramento dell’ordine: clerici seguendo una propria vocazione e i libro poteri derivano da un potere dall’alto e non dal basso, non è una scelta del popolo)-> per Lutero altro non sono che oggetti che esercitano una funzione nei confronti dei fedeli solo in base a una scelta Chiesa è un complesso di soggetti che si muove all’interno dello stato ed è quindi soggetto a una disciplina da parte dei poteri dello stato -> per Lutero non c’è più un’autorità ecclesiastica che interpreti la sacra scrittura ma può farlo ogni fedele (= perdita del concetto di autorità ecclesiastica ) -> da qui il sovrano diventa capo della chiesa nazionale, senza essere un’autorità religiosa ( i pastori sono funzionari dello stato)-> comunità religiosa è un’espressione della comunità politica nel suo complesso. ( si va a porre il problema moderno della libertà religiosa)-> problema di libertà dell’individuo nei confronti dello stato.
  • Per luterò non ci sono più i sette sacramenti: riconosce solo il battesimo L’avvento della riforma protestante comporta la formazione di molte chiese protestanti -> pluralità di tradizioni dottrinali attorno alle quali si formano le nuove chiese protestanti = chiese territoriali di stato che si riconosce nella riforma protestante ma vede nel sporranno il capo di questa aggregazione di natura religiosa In Uk atto di supremazia di re Enrico 8° (che si autoproclama capo della chiesa anglicana che conserva diversamente dal luteranesimo una buona percentuale di riti e trazioni cattoliche ma non riconosce più l’autorità del papa Da parte cattolica la reazione al diffondersi del protestantesimo => CONTRORIFORMA (sempre nel 16° secolo) -> Concilio ecumenico di Trento che pone le basi di una riforma interna alla chiesa. La controriforma da via a un rinnovamento profondo della chiesa: es. obbligo dei vescovi di risiedere nella propria diocesi. Si istituiscono i seminari per la formazione del clero; produzione artistica fervente) Dal punto di vista politica c’è una divisione tra territori a prevalenza cattolica e protestante: per la chiesa cattolica rimane un’autorità religiosa di vertice. Si arriva a stipulare due paci significative
  1. PACE DI AUGUSTA del 1995
  2. 1648 PACE DI WESTFALIA (fine della guerra dei 30’anni) Si enuncia il principio del “ cuius regio eius religio ” (la religione che possono liberamente professare i cittadini è quella del territorio governato da un sovrano che è o cattolico o protestante; chi non professa la confessione del sovrano ha lo ius migranti (diritto di trasferirsi in altri territori) = giurisdizionalismo -> pretesa del sovrano di esercitare dei poteri anche sulla chiesa cattolica (iura magestatica circa statica)

Stato Città del Vaticano = istituzione di carattere temporale, un territorio sul quale il papa esercita la sovranità; è uno stato sui generis Legge 810 del 27 maggio del 1929 -> vengono resi esecutivi in Italia Trattato e Concordato La premessa del tratto sottolinea la ratio dell’accordo e sarà utile anche pere l’interpretazione. Trattato e concordato caratterizzeranno in modo peculiare i rapporti tra stato e chiesa cattolica rispetto alle altre confessioni diverse da quella cattolica (le intese stipulate con le altre confessioni sono raggiunte con soggetti che non si trovano sul piano del diritto internazionale) Introduzione -> Garantire indipendenza della Santa Sede nell’esercizio del suo ruolo nei confronti della Chiesa Cattolica (*chiesa acattolica è organizzata con dei propri organi di governo in territorio italiano = diocesi; nel territorio italiano esercitano le loro funzioni giurisdizionali i tribunali ecclesiastici => non solo nel territorio vaticano !! Esigenza della santa sede di un proprio territorio che garantisca “l’assoluta indipendenza dallo stato italiano”; sovranità territoriale => garanzia dell’indipendenza della Santa sede -> viene sancito dalla costituzione dello stato Città del Vaticano Territorio che era italiano che viene sottratto alla sovranità italiana e viene attribuito alla sovranità e potestà della santa sede. Diritto di legazione attiva e passiva riconosciuto alla santa sede dallo stato Italiano. Art 3 del Trattato -> “L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.” => Territorio stato della città del Vaticano è composto da: Piazza San Pietro , basilica di San Pietro, palazzo apostolico, musei vaticani, palazzi della segreteria di stato, giardini vaticani ( territorio circoscritto). -> Piena proprietà ed esclusiva giurisdizione (territorio soggetto alla sovranità della santa sede, proprie leggi, proprie fonti normative, il papa è sovrano di questo territorio) -> non è uno stato ad espansione, non è pensabile un allargamento del territorio della Città del Vaticano. Funzionamento dello stato città di Vaticano è distinto da organi della chiesa cattolica Governatorato della città dello stato del Vaticano non è da confondere con le leggi della chiesa cattolica (che funziona secondi il diritto canonico, che non coincide con le leggi vaticane) Un regime del tuto particolare riguarda Piazza San Pietro -> va tenuta aperta al pubblico, lo prevede il secondo comma dell’art 3 del trattato, anche se fa parte della Città del Vaticano sarà soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, che però si fermeranno alle gradinate della Basilica. La piazza può venire chiusa per particolari celebrazioni ma in linea di principio va tenuta aperta al pubblico Particolari rapporti riguardano l’Italia e lo stato vaticano riguardo alla materia penale: art 22 trattato -> può succedere che un reato sia compiuto nel territorio italiano e l’autore si rifugi nel territorio Vaticano o viceversa Particolare situazione con disposizioni particolari:

  • Chi ha commesso un delitto (reati perseguibili d’ufficio) in territorio vaticano e si rifugia in Italia la polizia considera il caso come accaduto in territorio italiano. (Attentato a Giovanni Paolo II)
  • se un reato è commesso in Italia e l’autore entra in territorio vaticano c’è l’obbligo per il Vaticano di consegnare l’autore se il reato è previsto come delitto da entrambi gli ordinamenti. Ci sono delle garanzie di natura reale (riguardanti le res) circa alcuni immobili situati in territorio italiano ma appartenenti alla santa sede. Infatti non tutti gli organismi della curia romana risiedono in territorio vaticano. (*ogni diocesi ha una sola cattedrale -> sede della cattedra del vescovo es. Basilica di San Giovanni in Laterano = si trova in sede italiana e non vaticana ma possiede le peculiarità di sede di ambasciata)-> garanzie delle sedi diplomatiche vengono date anche a qualsiasi chiesa del territorio italiano indipendentemente dal proprietario della chiesa se durante la funzione c’è la presenza del papa -> gode delle immunità delle sedi diplomatiche (previste dal diritto internazionale)-> solitamente consiste nella limitazione dell’irruzione delle forze di polizia statali

Nel complesso lo stato Città del Vaticano non ha una propria politica (ha come finalità il garantire l’indipendenza alla santa sede, al papa; non vige i criteri di acquisizione della cittadinanza per ius soli o ius sanguins -> legge del ?? Cittadinanza vaticana compete ai cardinali (particolari ecclesiastici nominati dal papa a cui complete l’elezione del nuovo papa)-> elettorato attivo si perde con il complemento degli 80’anni. Hanno la cittadinanza vaticana i diplomatici della santa sede (chi lavora nelle ambasciate/nunziature apostoliche della Città del Vaticano) Inoltre compete a chi ha stabile residenza all’interno dello Stato vaticano (anche ai coniugi e ai figli di coloro che hanno stabile residenza nella Città del Vaticano) -> popolazione molto circoscritta, non finalizzata all’espansione Non è un governo democratico ma monarchico , potere legislativo è nelle mani del papa. Lo stato Città del Vaticano è membro di alcune organizzazioni internazionali (non è membro ONU e non fa parte dell’UE). Nel trattato Lateranense santa sede/ Vaticano assume l’obbligo ad una neutralità (santa sede non può schierarsi in competizione con alcuno stato). Il vaticano non intrattenere rapporti diplomatici con gli altri stati -> ma è la santa Sede (soggetto di diritto int.): ha un osservatore permanente all’ONU (non è membro perché la santa sede non è uno stato)-> però concretamente vi partecipa. 22 febbraio Ordinamento vaticano che pur comprende in se stesso anche il codice di diritto canonico (il diritto vaticano non è il diritto della chiesa cattolica ma all’interno del diritto vaticano va ricompreso anche il diritto canonico). Il Trattato prevede anche delle garanzie personali nei confronti di taluni soggetti che ricoprono ruoli particolari nell’ordinamento della chiesa o all’interno della Città del Vaticano: in primis il papa, il romano pontefice. Art 8 trattato Lateranense afferma che l’Italia considera sacra e inviolabile la persona del sommo pontefice e sulla base di questa affermazione dichiara l’attentato a questo uguale sotto pene ecc all’attentato contro re (garanzie personali in qualità di possibile autori di reati e come soggetto passivo di eventuali reati)-> carattere sacro e inviolabile della sua persona comporta la incapacità penale del papa (a monte non può neanche essere imputato) Comma 1 -> Attentato contro La persona del papa o la provocazione a commetterlo sono punite in Italia con le stesse pene come se fosse commesso nei confronti del presidente della repubblica Comma 2 -> anche ingiurie e offese sono punite come nei confronti del presidente della repubblica. (vilipendio delle confessioni religiose, offesa nei confronti dei ministri di culto che ha come destinatario il ministro di culto stesso e non la confessione che rappresenta entra il diritto penale) -> tutela penale delle confessioni religiose L’essere un ministro di culto di qualsiasi confessione religiosa (anche alto funzionario) non sottrate questi soggetti alla giurisdizione penale dello Stato. La norma all’art 8 che riguarda il papa è del tutto eccezionale , qualsiasi ecclesiastico che commette un fatto penalmente rilevante nel territorio dello stato ne risponde allo stato. La condizione di ecclesiastico ( e anche cittadino del vaticano) se commettono un reato ne rispondono alla giurisdizione italiana. Ci sono dei casi di garanzie particolari (previste espressamente dal Trattato) per alcuni soggetti che non toccano l’ambito panale Art 21 Trattato -> tutti i cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai principi di sangue => onori dovuti al principe di sangue = (perplessità nel nostro ordinamento che non è monarchico). La dottrina interpreta questo disposto come ancora produttivo di effetti giuridici, anche se limitati, cioè come nell’ordinamento monarchico nelle cerimonie pubbliche i principi di sangue venivano immediatamente dopo la persona del re, così i cardinali grazie a questo disposto nelle cerimonie pubbliche dello stato seguono immediatamente la posizione del Presidente della repubblica (-> non comporta alcun potere, è solo un riconoscimento di onore). *( il cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma siede alla destra del Presidente della Repubblica, prima del presidente del senato all’inaugurazione dell’anno giudiziario davanti al presidente della corte di cassazione dove partecipano le alte cariche dello stato). Gli altri commi dell’art 21 considerano anche il caso del conclave = seduta elettorale di elezione del papa da parte dei cardinali)-> tradizione canonica all’interno della cappella Sistina, fumata bianca se raggiunta la maggioranza dei 2/3 o fumata nera se le elezioni non avvengono —> vengono bruciate le schede) In caso di conclave durante la vacanza della sede pontificia l’Italia prevede in caso speciale a provvedere che non sia ostacolato il libero transito e accesso dei cardinali nello stato italiano per l’accesso al vaticano (es. sospensione di una pena detentiva per far partecipare al cardinale al conclave). Max 120 cardinali partecipano al conclave L’Italia garantisce anche l’ordine pubblico attorno alla Città del Vaticano per evitare eventi che interferiscano con il conclave. Si attuano queste garanzie anche in caso di conclave effettuiamo fuori dal territorio italiano e per i concili tenuti dal papa o dai suoi delegati (es. concilio ecumenico, garanzie per tutti i vescovi partecipanti al concilio)

stati e l’ordinamento della Chiesa => rapporto tra i vari ordinamenti si trovano tutti sullo stesso piano (ordinamento della chiesa, non dell’ordinamento Città del Vaticano). La fondazione dell’art 7 risente di una storia di riflessione giuridica (non è frutto solo di una tecnica normativa)-> dibattito molto acceso tra forze contrapposte nell’ assemblea costituente. Togliatti (esponente del partito comunista) altra formulazione: “lo stato riconosce la sovranità della chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento della Chiesa stessa; lo stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica; i rapporti tra stato e chiesa sono regolati in termini concordatari. Un altro membro dell’assemblea costituente, Tupini , aveva proposto: “le norme del diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento della repubblica; le leggi della Repubblica non possono contraddirvi; la Rep. riconosce la sovranità della chiesa cattolica nella sfera dell’ordinamento giuridico di essa; i Patti Lateranensi, Trattato e Concordato attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra lo stato e chiesa cattolica. A queste tre proposte si arriva dal dibattito dell’assemblea costituente alla formulazione dell’attuale art 7 (dibattito più arduo per il secondo comma dell’articolo). Il primo comma è privo di significato concreto : che senso ha in una costituzione che è dello stato italiano riconoscere la sovranità della chiesa cattolica nel proprio ambito o dire che uno stato nel proprio ambito è sovrano è indipendente: questo ha senso in un trattato int. ma non in una Cost.). E poi collocare i contesto di rapporti tra stato e chiesa nell’ambito dei rapporti internazionali è alquanto fuorviante e improprio. Nei rapporti tra stato e chiesa e rapporti tra uno stato e un altro -> i membri dello stato e della chiesa cattolica sono gli stessi (membri della chiesa sono anche cittadini di uno stato). Il territorio della chiesa cattolica è il medesimo dello stato italiano. Questo rapporto è diverso per i rapporti tra due stati diversi => presuppongono un’alterità di questi elementi. = è improprio collocare i rapporti chiesa- stato nel medesimo contesto dei rapporti stato-altro stato. Certamente riconoscere l’originarietà di un ordinamento implica il riconoscimento della sovranità dell’ordinamento stesso. Come avviene nei confronti degli altri stati, dove ciascuno non ha la pretesa di in qualche modo incidere sulla produzione delle norme giuridiche degli altri stati. (Punti di incontro) Accordi -> materie di interesse di entrambi i soggetti e toccano i medesimi soggetti dal punto di vista della realtà pratica (es. disciplina matrimonio). Non è quindi inopportuno quindi la scelta dell’assemblea costituente di collocare questo riconoscimento della reciproca sovranità in un disposto a se, e non nel contesto di rapporti internazionali. Vi sono materie e questioni dove però possiamo sollevare delle questioni/dei punti di domanda.. (es. stato non ha alcuna competenza in materia di elezione dei vescovi ecc) E’ logico che Una legge dello stato che toccasse l’ambito di sovranità e indipendenza della chiesa cattolica sarebbe una legge incostituzionale. Ma abbiamo diverse materie nelle quali ci possiamo porre delle domande… sono di pertinenza dello stato o della chiesa? (Es. Esperienza recente della pandemia -> provvedimenti dello stato per far fronte all’emergenza abbaino inciso anche sull’esercizio del culto, impedendo per es. le celebrazioni liturgiche all’interno dei luoghi di culto => lo stato è entrato in un ambito in cui poteva o ha “legiferato” (attraverso DPCM) in ambiti non suoi? Soluzione a possibili conflitti tra chiesa e stato che rivendicano in forza dell’art 7 cost. Degli spazi di sovranità e indipendenza, va individuata attraverso accordi possibilmente. Talora l’accordo può essere complesso o si può non raggiungerlo. Art 7 comma 1° NON È UN ACCORDO STATO-CHIESA MA UNA NORMA DELLO STATO, è una norma costituzionale. => I criteri di risoluzione vanno cercati nelle norme dello stato; quindi la competenza circa le competenze (la competenza sulle competenze) è lo STATO, non per un principio di ingerenza, ma perché stiamo parlando della Costituzione, che è una fonte di diritto statutario e non di diritto pattizio. Motivazioni per cui la costituzione ha scelto questo riferimento specifico, ha previsto dei disposti specifici concernenti la chiesa cattolica sono delle ragioni di carattere storico, legate alla nostra esperienza storica e realtà sociale 27 febbraio Sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica -> 1° comma 2° comma -> dichiara che i loro rapporti (tra Stato e chiesa cattolica) sono regolati dai patti lateranensi : da un lato fotografa la situazione esistente al momento della entrata in vigore della costituzione e dichiara che i rapporti tra queste due realtà indipendenti e sovrane sono regolate dai Patti Lateranensi (punto più acceso della discussione era il riferirsi espressamente ai patti del ‘29)

La dottrina hanno discusso il significato e interpretazione da dare al 2° comma: 2 problemi

  • da un lato quello della MODIFICABILITÀ dei patti lateranensi e alle modalità cui si può arrivare a una modifica
  • rapporto delle norme di origine pattizia con le norme costituzionali 2° comma art 7 costituisce una norma sulla produzione normativa: indica come si possa procedere ad una modifica che viene espressamente affermata come possibile. Secondo l’interpretazione univoca le disposizioni dei patti lateranensi possono venire modificate mediante una ricezione in una legge ordinaria (=non quindi di revisione costituzionale) degli accordi che intervengono tra Italia e Santa sede circa modifiche ai Patti stessi. = i Patti possono essere modificati di comune accordo (tranne due parti), queste modifiche vengono introdotte nel nostro ordinamento mediante una legge di esecuzione. (Nessuna delle due parti potrebbe unilateralmente procedere alla modifica dei Patti) Si è discusso se le modifiche dei patti possano riguardare solo le materie disciplinate da esso o possono prevedere ulteriori rapporti tra Stato e Chiesa in materie non contemplate dai patti -> secondo la dottrina art 7 è di natura solo pattizia, principio di riferimento delle materie oggetto dei patti. Problema della copertura costituzionale dei patti Lateranensi riguarda la loro forza nei confronti della costituzione: le norme dei patti Lateranensi resistono all’approvazione o modifica da parte del legislatore ordinario; una legge ordinaria che unilateralmente modificasse i patti lateranensi sarebbe suscettibile di dichiarazione di incostituzionalità (sia nei confronti dell’art 7 che art 10) Problema della forza che hanno le norme di origine pattizia nei confronti delle norme costituzionali -> è possibile o no esercitare il sindacato di costituzionalità nei confronti di norme pattizie? ( Sindacato di costituzionalità = giudizio che formula la corte costituzionale in ordine alla contrarietà o meno di una legge ordinaria o atti aventi forza di legge nei confronti della costituzione; è un giudizio che la corte non attiva autonomamente). => Il fatto che i Patti siano citati espressamente nella costituzione secondo un orientamento espresso dalla dottrina e in parte condiviso dalla giurisprudenza costituzionale, sottrae i patti stessi al sindacato di costituzionalità. (Quindi nell’ipotesi di rilevato contrasto tra norme pattizie e norme costituzionali, dovrebbero prevalere le norme pattizie e non sarebbe possibile pronunciare la loro incostituzionalità)-> è intervenuta a proposito anche la Corte costituzionale con una sentenza n°30 del 1971 : la quale ha accolto questa interpretazione espressa dalla dottrina; tuttavia ha fatto una precisazione: secondo la corte è vero in caso di contrasto in ragione del principio di specialità (species per genus non derogatur), tuttavia l’assemblea costituente non poteva arrivare fino al punto di porre le norme pattizie al di sopra dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale; se tutte le norme costituzionali sono formalmente allo stesso livello è possibile individuare nell’ambito delle norme della costituzione alcuni principi supremi al quale si informa l’intero assetto costituzionale; quindi le norme pattizie prevalgono sulle norme costituzionali in ragione della scelta dell’assemblea costituente ma non sui principi supremi dell’ordinamento costituzionale -> prevalgono i principi supremi e quindi si può esercitare il sindacato di costituzionalità. La corte ha pronunciato la incostituzionalità di alcuni disposti del Concordato in ragione del loro contrasto con principi supremi Es. Sentenza del ‘82 riguardante art 34 del Concordato Lateranense. È l’art che riconosce e istituisce il matrimonio concordatario (ha efficacia civile) -> chi si sposa oggi può scegliere tra le diverse forme anche quella del matrimonio religioso che ottiene effetti civili attraverso la trascrizione negli archivi dello stato civile. Istituto del matrimonio concordatario vede non solo il riconoscimento della forma del matrimonio ma anche il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Inoltre nell’art 34 si prevedeva anche il riconoscimento delle dispense papali per il matrimonio rato e non consumato. (Oggi art 8 dell’accordo di villa Madama che riconosce ancora il matrimonio concordatario non prevede però più la possibilità di riconoscimento della dispensa papale per il matrimonio rato e non consumato)-> consumazione è per il diritto canonico senza violenza e in umano modo (“sine vi et humano modo”). La corte costituzionale si è occupata della compatibilità con principi supremi dell’ordinamento del riconoscimento civile delle dispense papali sul matrimonio rato e non consumato. Anche oggi questa procedura che prelude alla concessione della dispensa da parte del papa, è una procedura di carattere amministrativo e non giudiziario: sicché le parti o la parte che introduce la richiesta non si vedono garantita nella procedura canonica il diritto di agire per resistere in giudizio (diritto di difesa è affievolito). Secondo la corte costituzionale il diritto di difesa in ogni stato e grado di qualsiasi giudizio (art 24 cost.)-> rientra tra i principi supremi della costituzione; in ragione di questa mancanza del riconoscimento del diritto di difesa nella procedura canonica, la corte cost. ha sancito l’illegittimità cost. dell’art 34 del Concordato nella parte in cui prevedeva il riconoscimento automatico dei provvedimenti papali per i matrimoni rato e non consumato. = è la corte che ha individuato questo diritto di difesa espresso dall’art 24 Cost come rientrante tra i principi supremi dell’ordinamento. *(Il nostro ordinamento riconosce ancora nella legge sul divorzio tra le motivazioni che possono portare al divorzio, anche la non consumazione del matrimonio; è uno dei motivi per il divorzio immediato)

Art 1 della Legge ‘29 si pone in contrasto con la laicità dello Stato Art 8 cost -> concetto di CONFESSIONE RELIGIOSA La Dottrina e la giurisprudenza si sono soffermate sull’elaborazione del concetto di confessione religiosa. Quando un gruppo sociale (=pluralità degli individui che la professano) può essere definito confessione religiosa?

  • pluralità di individui che la professano —> ma c’è un numero? Una soglia? (La carta cost. pone un limite numerico)
  • distinzione tra confessioni religiose e associazioni : art 18 Cost riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (una associazione è un contratto, è fondata su un patto sociale, è fondata sul comune accordo di associarsi, è l’esercizio di un diritto che si completa con un accorto tra consociati). L’appartenenza confessionale non è assimilabile del tutto all’associazione. All’interno dell’esperienza confessionale può anche esercitarsi una diritto di associazione -> perché interessa individuare se una confessione è un gruppo sociale o no? Perché se un gruppo sociale si può qualificare come confessione beneficerà di ciò che prevede l’art 8 Cost. Soprattutto per quello che concerne i commi 2 e 3; diritto di organizzarsi liberamente secondi propri statuti e la disciplina dei rapporti con lo stato mediante un intesa. Per un’associazione lo Stato può dettare una disciplina che noi troviamo anche nel codice civile, delle associazioni. Lo stato riconosce le confessioni come ordinamenti giuridici, alla stessa stregua di ciò che fa con la Chiesa Cattolica, purché la confessione voglia qualificarsi tale. 1° comma art 8 Cost -> enuncia un principio di eguaglianza nella libertà ; non di una eguaglianza assoluta !! Prima proposta dell’assemblea costituente era: “tutte le confessioni sono eguali davanti alla legge” “ Sono egualmente libere ” => (differenza significativa): non si riconosce alle confessioni religiose una uguaglianza formale, cioè a tutte le medesime cose, ma una uguaglianza sostanziale (a tutte ciò che spetta secondo le proprie caratteristiche). Le confessioni religiose sono tali perché diverse tra di loro; e questa diversità deve trovare uno spazio di riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello stato. =>Un riconoscimento di diversità che però non può incidere sulla libertà !! (=non si possono distinguere le confessioni religiose riguardo ai diritti di libertà)-> sarebbe incostituzionale (Es. Diversa disciplina del giorno festivo nel nostro ordinamento, diverso trattamento che non incide sulla libertà es. per coloro che professano la religione ebraica o avventista che vedono il sabato come festivo) (Attualmente lo stato ha concluso 12 intese con altrettante confessioni religiose)-> quelle che non hanno concluso un intesa es. Islam, anche se ha una consistenza numerica elevata -> si applica la legge del ‘29 sui culti ammessi però con i limiti della costituzione. 28 febbraio art 8 Costituzione (*individuazione del concetto di confessione religiosa da parte di dottrina e giurisprudenza: rilevanza costituzionale di questo concetto non definito, possiamo trovarlo anche in altri rami del diritto: es. diritto penale classificazione ministro di una confessione religiosa, non qualunque soggetto può identificarsi come ministro di culto definizione -> mancanza di una definizione normativa lascia lo spazio a delle valutazione che possono essere anche discordanti => def. della dottrina = gruppo sociale basato su una concezione originale del mondo e di un idea della divinità (confine tra filosofia e religione è un po’ labile); il riferimento alla divinità è essenziale anche se potrebbe non essere esclusa dalla qualifica di confessione religiosa quella realtà aggregativa che non ha dei o divinità (es buddismo: Buddha non è una divinità, “il divino è immanente nel mondo”, ma non v’è dubbio che il buddismo sia una confessione religiosa -> Italia ha fatto un Intesa con il buddismo quindi la riconosce come confessione; si parla di “concezione originale” che consente di distinguere la confessione religiosa nel suo complesso da gruppi che si collocano all’interno di una confessione religiosa. Varie realtà che hanno aspetti originali ma si collocano all’interno di una confessione religiosa) L’interlocutore dello stato o individuato dall’art 8 della cost. Sono le confessioni religiose (elemento di individuazione Primo presupposto è che il gruppo si AUTO-QUALIFICHI come confessione religiosa, ma non è sufficiente: deve essere autorizzato/qualificato tale dallo STATO Unione degli atei (UAR) ha chiesto a divenire un’intesa con lo Stato: lo stato ha deciso di non avviare le trattative perché non considerava questa unione come una confessione religiosa: questa ha impugnato il diniego dello stato davanti al TAR del Lazio. Nessun tipo di intesa se lo stato non riconosce la confessione -> sarebbe anticostituzionale (art 8: le intese si possono fare solo con un gruppo con la qualifica di confessione religiosa). Art 8 non si pone il problema di gruppi che hanno o meno la personalità giuridica: un gruppo sociale senza personalità giuridica (titolare di diritti e doveri) può comunque qualificarsi come confessione religiosa. (Diritto di organizzarsi secondo i loro statuti -> può arrivare a un punto tale di organizzazione giuridica che viene a configurarsi come ordinamento giuridico, come la Chiesa Cattolica).

(Es. Ebraismo è arrivato in Italia prima del cristianesimo)-> ciascuna di queste “realtà” dice il legislatore, ha il diritto di organizzarsi secondo le proprie leggi ma => limite della non-contrarietà con l’ordinamento giuridico italiano !! (Osservanza delle leggi dello stato)-> limite posto dalla costituzione alla libertà di organizzazione Lo stato non pone limiti alla libertà religiosa ma pone limiti alle confessioni riguardo alla loro organizzazione e al culto Comma 3° -> non è detto che una confessione religiosa voglia entrare in rapporto con lo Stato e viceversa Il legislatore non può intervenire unilateralmente -> ci deve essere un intesa ( sarebbe incostituzionale una legge dello stato che unilateralmente disciplinasse i rapporti con una confessione) Quale sono le rappresentanze di una confessione? Saranno individuate dagli statuti della confessione stessa per la sua libertà di organizzazione (*Islam non c’è intesa con lo stato italiano: problema tecnico -> Islam è in grado di esprimere una rappresentanza in grado di concludere un intesa? Nope :( non esprime una propria rappresentanza, non ha un’organizzazione che esprima una rappresentanza) L’organo dello stato che ha il compito di concludere intese/trattative è il Governo , no il Parlamento -> scelte politiche in base alla maggioranza politica presente di concludere o meno intese con le confessioni religiose (la prima intesa risale all’ ‘84 -> quando viene risolta la questione sui concordati lateranensi -> si apre poi la “ stagione delle intese ”. Un ministro di culto di una confessione rileva comunque a prescindere da intese Iter di un intesa -> in genere la proposta viene dalla confessione stessa (la segreteria della presidenza dei ministri istruisce l’avvio della procedura: il governo manifesta il proprio interesse o meno al procedere all’avvio di una procedura Le intese finora fatte sono comprensive di tutti i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose (quindi portate avanti al presidente del consiglio dei ministri) L’accordo viene o meno approvato dal Governo -> l’intesa non entra a far parte del nostro ordinamento finché non viene tramutata in legge (l’intesa stessa deve essere approvata o meno dal Parlamento , duplice: Camera e Senato; non può modificarla, può però rispedirla al governo con delle modifiche suggerite dal parlamento. -> L’intesa entra a far parte del nostro ordinamento quando c’è una legge di approvazione dell’intesa (= legge ordinaria) (e non di esecuzione perché non è un soggetto di diritto internazionale come la Santa Sede) (…) Intese con 12 confessioni religiose : con la 1) Tavola Valdese (valdesi sono comunità radicate nel Piemonte principalmente che sono antecedenti alla riforma protestante (21 febbraio del ‘84, tre giorni dopo modifica patti lateranensi).

  1. Assemblee di Dio in Italia (ADI) dell’86 approvata con legge di due anni dopo; 3) Unione delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno (dell’87). 4) Unione comunità ebraiche in Italia (‘87); 5) Unione cristiana evangelica Battista d’Italia (piroettanti Battisti) 6) CEDI Chiesa evangelica italiana 7) ortodossi 8) chiesa Intesa con UBI (unione buddista italiana nel 2007) e anche unione induista
  2. associazione della chiesa di Inghilterra ?? 1 marzo (=> Non obbligatorietà per lo stato di non addivenire a un intesa )-> scelta politica di non interloquire con una confessione religiosa. Qualora non si stipuli un intesa alle confessioni religiose è applicabile la legge del ‘29 sui culti ammessi che riguarda tutte le confessioni diverse dalla cattolica. (Es. Intesa con la confessione ebraica riconosce es. il riposo nel giorno di sabato, ci sono disposizioni che riguardano la macellazione; cimiteri ebraici-> salme non possono essere riesumate)-> esempi significativi per chi professa L’ebraismo => l’intesa ha toccato punti che sono specifici di questa confessione religiosa (art 8 non ci dice che le confessioni sono uguali davanti alla legge ma -> trattamento diversificato delle confessioni che trova giustificazione nella fisionomia specifica di ciascuna confessioni; purché questo trattamento differenziato non deve incidere sulla libertà religiosa, che invece deve essere riconosciuta di pari grado a chiunque. Non è detto che una confessione r. costituisca un ordinamento giuridico. Non è detto che abbia personalità giuridica dal punto di vista civile. (es. la chiesa cattolica nel suo complesso non ha personalità giuridica a differenza della Santa Sede; non esiste l’ente chiesa cattolica.) Pluralità di enti che fanno capo a una confessione religiosa e hanno una propria personalità giuridica (es. diocesi, ogni parrocchia in Italia è un ente canonico ed è riconosciuto civilmente = ha la propria personalità giuridica civile (i beni appartengono a questi enti e non alla chiesa cattolica nel suo complesso) -> questi enti esponenziali o di fatto riferibili ad una confessione, possono usufruire della personalità giuridica attraverso l’osservanza delle leggi dello Stato riguardo la personalità giuridica (=cioè prevalersi di previsioni sul diritto comune) Art 20 Costituzione => garantisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative ne di speciali intervalli fiscali dettata in ragione di